CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

dell’area RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

II biennio economico 2000 - 2001

 

Parte I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO i

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto concerne il secondo biennio economico - 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 – del CCNL relativo al quadriennio 1998 - 2001.

2. Gli effetti economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le aziende alla data del 1 gennaio 2000 od assunti successivamente secondo i criteri di cui all’art.49 del CCNL relativo al quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa ed al primo biennio di parte economica 1998 – 1999, stipulato il…………..

 

 

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO

ART. 2

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare

1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l’incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per il ruolo e livello unico dei dirigenti medici e veterinari dall’ art. 36 del CCNL relativo al I biennio economico, stipulato il……… è di £ 50.000.

2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l’incremento mensile lordo di £ 96.000, che riassorbe il precedente.

3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1 è così stabilito:

dal 1 luglio 2000 dal 1 luglio 2001

£ 38.232.000 £ 38.784.000

 

 

ART. 3

Equiparazione

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’art. 41, comma 1 del CCNL stipulato il…………la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello, qualificato e non dell’ex DPR. 384/1990, con cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001 , con la medesima decorrenza è equiparata a quella dell’ ex X livello non qualificato dello stesso DPR. Dalla predetta data la retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all’art. 36, comma 1 del CCNL stipulato il……… è, pertanto, così determinata:

Medici Veterinari

- parte fissa : L. 2.000.000 L. 2.000.000

- parte variabile : L. 10.820.000 L. 10.063.000

2. La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all’art. 43 del CCNL stipulato il……… che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo alla data del 14 marzo 2000, i quali si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è così determinata:

Medici Veterinari

- parte fissa : L. 1.000.000 L. 1.000.000

- parte variabile : L. 5.214.000 L. 2.707.000

3. La retribuzione di posizione di cui al 1 comma spetta per intero, detratto quanto già previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996/1997 - ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali l’azienda - dopo l’entrata in vigore del contratto citato - non abbia attribuito una retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui la retribuzione di posizione sia superiore al minimo contrattuale ma inferiore a quella del comma 1, l’azienda provvede al relativo conguaglio mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al dirigente sia stato conferito l’incarico di struttura complessa, nulla è dovuto allo stesso.

4. Per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2 che alla data del 1 febbraio 2001 non avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l’equiparazione opera al compimento del quinto anno che avviene nell’arco di vigenza del presente contratto. Ferma rimanendo la componente di parte fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi dal 1 febbraio 2001 è così rideterminata:

Dirigenti comma 1 : Medici Veterinari

parte variabile L. 4.327.000 L.4.028.000

Dirigenti comma 2:

- parte variabile : L. 2.516.000 L.2.351.000

5. Sono fatti salvi i casi in cui l’azienda ai dirigenti del comma 4 abbia già conferito incarichi di maggior valore economico rispetto al minimo contrattuale di cui all’art. 39, comma 10 del CCNL stipulato il……… Il relativo conguaglio, ove necessario, opera con le modalità del comma 3 sia al 1 febbraio 2001 che al compimento del quinto anno.

6. Con i commi 1, 2 e 4 le parti considerano definitivamente conclusa la vertenza relativa all’equiparazione dei dirigenti di cui al presente articolo.

7. All’incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 4 si provvede con le risorse del fondo dell’art. 9, comma 3.

8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato il……, in quanto sostituisce quella già prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico.

ART. 4

Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione

  1. Per i dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i benefici dell’art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde ai seguenti valori :

Medici Veterinari

- parte fissa : L. 2.000.000 L. 2.000.000

- parte variabile : L. 4.327.000 L. 4.028.000

2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’ art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all’art. 31 del CCNL stipulato il…….. In caso di verifica negativa, fatta salva l’applicazione dell’art. 34 dello stesso CCNL, l’adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva.

3. Nei casi in cui l’azienda, sulla base dell’ art. 57, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, abbia già conferito incarico di valore economico superiore al minimo contrattuale, si applica l’art. 3, comma 5.

4. All’incremento della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si provvede con le risorse del fondo dell’art. 9, comma 3.

5. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato il……, in quanto costituisce il minimo contrattuale per tale voce.

 

 

 

 

 

ART. 5

Indennità di esclusività del rapporto di lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’ art. 42 del CCNL stipulato il……, con la presente clausola viene disciplinata , a decorrere dal 1 gennaio 2000, l’indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.

2.L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

3. L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde:

zione di struttura complessa L. 31.994.000

27 lett. b) o c) ed esperienza

professionale nel SSN superio-

re a quindici anni L. 24.000.000

27, lett. b) o c) ed esperienza

professionale nel SSN tra

cinque e quindici anni L. 17.610.000

Professionale sino a cinque

anni L. 4.363. 000

4. L’ esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31 dicembre 1999.

5. Il passaggio alla fascia superiore dell’ indennità, per i dirigenti cui non è conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all’esito positivo della verifica triennale di cui all’art. 31, comma 2. In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa determina l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.

6. Nella prima applicazione l’indennità è finanziata con le seguenti risorse derivanti :

A) A livello nazionale:

  1. dall’art. 72, comma 15, L. 448/1998 ;

2)  dall’art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999 .;

B) A livello regionale:

  1. dall’1,2 % del monte salari annuo aziendale , calcolato con riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorrere dall’1 gennaio 2000.

C) A livello aziendale:

  1. dai risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell’art. 72 della legge 448/1998.

7. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti nelle aziende in rapporto all’ esperienza professionale nonché dei risparmi citati nella lettera C) del comma precedente e per l’attribuzione delle risorse aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla ripartizione delle predette risorse in sede regionale nell’ambito delle procedure di perequazione previste dall’art. 7 senza pregiudizio per la corresponsione dell’indennità di esclusività di rapporto alle scadenze previste dal comma 3.

8. Alla corresponsione dell’indennità ai dirigenti che optino per l’ esclusività del rapporto successivamente al 14 marzo 2000 , provvede l’azienda con le risorse del proprio bilancio, attribuendo nel primo inserimento la misura corrispondente al’esperienza professionale di cui al comma 3. Al personale di nuova assunzione compete la misura iniziale dell’indennità.

9. L’indennità di esclusività goduta è mantenuta anche nel trasferimento o vincita di concorso in altra azienda o ente del comparto, fatto salvo il caso di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in cui è attribuita nella misura più elevata.

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO

ART. 6

Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i dirigenti medici e veterinari indicati dall’art. 43 del CCNL stipulato il………. sono i seguenti:

A) Dal 1 luglio 2000 :

a) Dirigenti Medici già a tempo definito L. 36.000

b) Veterinari L 46.000

B) Dal 1 luglio 2001 ,con il riassorbimento del precedente incremento, gli incrementi tabellari sono i seguenti :

a) Medici già a tempo definito L. 33.000

b) Veterinari L. 42.000

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a e b, alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:

1 luglio 2000 1 luglio 2001

Dirigenti medici L. 24.083.000 L. 24.479.000

Dirigenti veterinari L. 33.561.000; L. 34.065.000

3. Per i dirigenti medici e veterinari già di II livello dirigenziale è conservato l’assegno personale previsto dall’art. 43, commi 2 e 3 del CCNL stipulato il……………..

4. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.156.000 previsto per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l’opzione per il rapporto esclusivo, è rideterminato rispettivamente alle decorrenze del 1/7/2000 e 1/7/2001 in £ ed in £ .

5. Sono confermate le disposizioni dell’art. 44, commi 6 e 7 del CCNL stipulato il……., per effetto delle quali i dirigenti di cui al presente articolo improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 debbono trasformare il proprio rapporto di lavoro anche in caso di non opzione per il rapporto esclusivo con l’attribuzione di quanto previsto dalle medesime clausole.

CAPO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

con rapporto di lavoro non esclusivo

ART. 7

Trattamento economico fondamentale

1. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo di cui all’ art. 46 del CCNL stipulato il…………. è confermato e segue la dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si riferisce.

 

ART. 8

Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del comma 1 - hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Gli effetti dei commi 1 e 2 si applicano: all’indennità di specificità medica ed alla retribuzione di posizione nelle componenti fissa e variabile minima contrattuale indicate nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996 – 1997, come modificata dagli artt. 3 e 4 del presente contratto; all’ indennità di cui all’ art. 40 del CCNL stipulato il………..; all’indennità di cui all’ art. 5 del presente contratto.

CAPO V

I FONDI AZIENDALI

ART. 9

Fondo per l’indennità di specificità medica , retribuzione di posizione, equiparazione ,
specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1. Il fondo previsto dall’art. 50 del CCNL stipulato il……per il finanziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato . Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d’anno degli incrementi previsti a tale scadenza.(disapplicato art.54 co.3 CCNL 2002-2005)

2. Il fondo, oltre ad essere integrato dalle risorse previste dall’art. 50, comma 2, lettere a), c) e d), a decorrere dal 1 luglio 2000 è incrementato, in ragione d’anno:

  1. a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d’anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico – veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
  2. a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d’anno, pari allo 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999. (disapplicato art.54 co.3 CCNL 2002-2005)

3. Al fine di dare applicazione all’ art. 41 del CCNL stipulato il………., a decorrere dal 1 febbraio 2001 il presente fondo è, altresì, integrato con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto dall’art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. Tale incremento è pari a L. 6.673.000 medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L: 5.345.000 destinate all’applicazione dell’art. 3 e per la parte residua all’attuazione dell’art. 4. Il fondo previsto dall’art. 47, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996 dal 31 dicembre 2001 viene definitivamente unificato con quello di cui al presente articolo, mantenendo anche le sue originarie finalità.

4. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi di cui al comma 3 tra le aziende ed enti del comparto presenti nella Regione stessa, a causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l’incremento del fondo di ciascuna azienda sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell’art. 7, con l’eventuale integrazione con risorse aggiuntive regionali.

5. Dal 31 dicembre 2001 l’art. 47, comma 4 è disapplicato.(disapplicato art.54 co.3 CCNL 2002-2005)

ART. 10

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dall’art. 51 del CCNL stipulato il……….. per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999.

2. E’ confermato quanto previsto dall’art. 52 del CCNL stipulato il…………., per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari. . L’ ammontare dei fondi è quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l’art. 52, comma 4 citato. L’incremento annuo dei fondi di risultato dell’1% di cui al comma 5, lettera b) dell’art. 52 continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola richiamata.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11

Verifiche

        1. L’indennità di esclusività del rapporto , in quanto compensativa di una opzione che modifica in modo irreversibile la sfera giuridica dei dirigenti sanitari, presenta caratteristiche di stabilità e nel primo biennio di applicazione 2000 - 2001 trova la garanzia di finanziamento nei risparmi derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari in corso.
        2. A tal fine, in attuazione della riforma le Regioni attiveranno, con adeguati provvedimenti organizzativi misure di indirizzo e controllo del governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi e consolidati, derivanti dalla qualificazione del servizio ospedaliero e dall’incremento di produttività – anche attraverso l’applicazione degli opportuni protocolli diagnostici e terapeutici, la razionalizzazione della spesa sanitaria che consentirà il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell’indennità.
        3. Al termine del biennio contrattuale del comma 1 si procederà ad una verifica del processo attuativo di tale istituto e del relativo finanziamento che continuerà ad essere assicurato dalle Regioni con voci di risparmio dalle stesse destinate a finanziare la spesa sanitaria ed aventi la medesima finalizzazione di cui all’art. 5, senza aggravio per il SSN.

ART. 12

Disposizioni particolari

1. Nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano impegnate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo ai fondi di pertinenza.

2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di carattere economico previste dal CCNL stipulato il…….., non modificate dal presente contratto.