dal 20.3.2011 GIUSTIZIA CIVILE  
 

LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Organismi accreditati dal

Ministero della Giustizia

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53)

 
 

Diritti reali (usufrutto, diritto di abitazione ecc.), divisione, eredità, patti di famiglia, affitto, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione (a mezzo stampa o media), contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per le liti condominiali e i risarcimenti per danni da incidenti stradali, l'obbligo scatterà nel marzo 2012.


 

 

 

L'obiettivo è quello di ridurre drasticamente il numero e i tempi delle cause civili che intasano i tribunali. La procedura di mediazione obbligatoria deve infatti durare per legge al massimo quattro mesi.

Si fa domanda all'organismo di conciliazione-mediazione pubblico o privato (l'elenco di quelli accreditati è sul sito www.giustizia.it, a lato i link) scelto da chi intende avviare la procedura. Entro 15 giorni viene fissato un incontro fra le parti (non è richiesta l'assistenza di un legale, che notoriamente sono contro l'istituto di legge) di fronte a un mediatore, il cui ruolo è quello di favorire un accordo amichevole della controversia, che diventa esecutivo al pari di una sentenza.

Costa decisamente meno di una causa in tribunale: 40 euro per avviare il procedimento (versati da entrambe le parti) più le spese di mediazione vere e proprie (fissate dal ministero della Giustizia) che variano a seconda dell'importo oggetto della lite (vedi tabella). Se si trova un accordo c'è un incentivo fiscale (sotto forma di credito d'imposta) fino a un massimo di 500 euro, la metà in caso di insuccesso della mediazione. Per chi ha un reddito che non supera i 10.628 euro (non certo i medici), scatta invece il gratuito patrocinio.

 

       
Valore della lite (in euro)   Spesa per ciascuna delle parti in lite (in euro)  
fino a 1.000   65  
da 1.001 a 5.000   130  
da 5.001 a 10.000   260  
da 10.001 a 25.000   360  
da 25.001 a 50.000   600  
da 50.001 a 250.000   1000  
da 250.001 a 500.000   2.000  
da 500.001 a 2.500.000   3.800  
da 2.500.001 a 5.000.000   5.200  
oltre 5.000.000   9.200  
       
    Fonte: Ministero della Giustizia  
       

 

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