| dal 20.3.2011 | GIUSTIZIA CIVILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53) |
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L'obiettivo è quello di ridurre drasticamente il numero e i tempi delle cause civili che intasano i tribunali. La procedura di mediazione obbligatoria deve infatti durare per legge al massimo quattro mesi. Si fa domanda all'organismo di conciliazione-mediazione pubblico o privato (l'elenco di quelli accreditati è sul sito www.giustizia.it, a lato i link) scelto da chi intende avviare la procedura. Entro 15 giorni viene fissato un incontro fra le parti (non è richiesta l'assistenza di un legale, che notoriamente sono contro l'istituto di legge) di fronte a un mediatore, il cui ruolo è quello di favorire un accordo amichevole della controversia, che diventa esecutivo al pari di una sentenza. Costa decisamente meno di una causa in tribunale: 40 euro per avviare il procedimento (versati da entrambe le parti) più le spese di mediazione vere e proprie (fissate dal ministero della Giustizia) che variano a seconda dell'importo oggetto della lite (vedi tabella). Se si trova un accordo c'è un incentivo fiscale (sotto forma di credito d'imposta) fino a un massimo di 500 euro, la metà in caso di insuccesso della mediazione. Per chi ha un reddito che non supera i 10.628 euro (non certo i medici), scatta invece il gratuito patrocinio.
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Avellino |