tutele agli iscritti
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Assicurazioni per la copertura della Colpa Grave
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- l'art.7 CCNL 96-97 (19.12.96) , a completamento di quanto previsto dall'art.67 DPR 268/87 , impone all'amministrazione un vero e proprio obbligo, di natura contrattuale,di provvedere alla copertura del rischio da responsabilità civile, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave (TAR Napoli,Sz.V,18.12.2003 n.15446)
- l'art.21 CCNL 02-05 prevede (21.7.05): " 1. Le aziende garantiscono una
adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria,senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata."- la Nota esplicativa all'art.21 recita :"Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione "ulteriori rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave."
- le Aziende Sanitarie hanno inteso procedere ad estensioni delle polizze generali in essere per la colpa grave promuovendo attivamente la sottoscrizione da parte del personale medico di tali estensioni di polizza;
-
le estensioni di colpa grave della polizza generale dell’azienda sono provvisti di nullità ex art.3,co.59 della legge finanziaria 2008 n.244 del 24.12.07, cessando di esistere alla data del 30.6.2008, nonché per effetto di giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale (cfr.Parere n.57/2008 della Sz.Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia; Sentenza n.734/2008 della Sz.Giurisdizionale Corte dei Conti Sicilia; Nota Aran alle OO.SS. a firma Tiberi; Corte Costituzionale n.371 del 20.11.98);-
in caso di violazione dell’art. 3,co.59 della legge finanziaria 2008 n.244 del 24.12.07, è previsto che l’amministratore che pone in essere o proroga contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso , a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo;- persiste un grave rischio delle Amministrazioni delle Aziende Sanitarie e degli operatori sottoscrittori;
- è anche illegittimo l'eventuale obbligo per i Sanitari dipendenti a contrarre tali estensioni stipulate dalle Aziende Sanitarie ;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n.371 del 20.11.98, lascia aperta la possibilità di sottoscrivere un contratto individuale di assicurazione per la copertura della colpa grave;
- in tal senso i contratti che le Aziende possono proporre devono essere individuali e non estensioni del contratto generale, rimanendo la facoltà del Sanitario a contrarlo con medesima o altra Compagnia e devono avere un numero di polizza diverso dalla polizza aziendale.
La FESMED fin dal 2008 ha cominciato a contattare compagnie assicurative per la migliore tutela degli Associati e propone , allo stato, la copertura della colpa grave con 2 polizze che possono essere visionate e sottoscritte con pagamento diretto
LA CATTOLICA-DORIA Assicurazioni convenzione per aderenti a ACOI-SIC-SIU
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per aderire a questa opportunità , il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato alla Segreteria nazionale FESMED, a mezzo fax (n. 0229525521) o per posta ordinaria (Via G. Abamonti 1 - 20129 Milano), per la verifica dell’iscrizione alla FESMED del richiedente ed il successivo inoltro alla Assicuratore, che si metterà in contatto con l’interessato. http://www.fesmed.it/download/Modulo%20di%20adesione%20-%20Polizza%20convenzione%20per%20la%20colpa%20grave%20FESMED-ASSICURATRICE%20MILANESE%20S.p.A.pdf
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Tutela Legale
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è garantita in modo diverso a seconda delle Associazioni
è inclusa nel pagamento di iscrizione per gli Associati AOGOI e FESMED puri fino al 30.6.2012
polizza e moduli di denuncia sinistri (leggi la polizza)
La FESMED assiste i propri associati in caso di conflitto con le Aziende sanitarie e ospedaliere, per tutte le problematiche attinenti il rapporto di lavoro
(mancata
corresponsione di voci retributive, di emolumenti contrattualmente dovuti,
etc.).
Verrà
ricercata, in prima istanza, la risoluzione attraverso la trattativa sindacale
aziendale e l’utilizio degli istituti contrattuali, con il supporto dei
Rappresentanti
regionali
e aziendali FESMED.
Il
socio che intenda richiedere assistenza è invitato a sottoporre la questione di
suo interesse direttamente al Delegato aziendale e in sua assenza al
Fiduciario
regionale, i quali apriranno la trattativa con l’Azienda e potranno avvalersi del parere fornito dal “Servizio di consulenza nazionale sugli istituti contrattuali”,
composto
da tre esperti della FESMED.
Le
questioni che non troveranno una soluzione attraverso la trattativa sindacale
aziendale verranno sottoposta dagli stessi esperti al
“Riferimento nazionale
per
le problematiche di interesse giudiziario”, dove
tre componenti il Consiglio direttivo FESMED decideranno se è opportuno
intraprendere un’azione giudiziaria.
In
caso di difficoltà a contattare direttamente il Delegato aziendale o il
Fiduciario regionale si può inviare la richiesta via e-mail ( segreteria@fesmed.it)
o fax (02 29525521),
alla
Segreteria nazionale FESMED, la quale provvederà ad inoltrarla nel più breve
tempo possibile.
Nella
richiesta si raccomada di indicare:
Cognome
e Nome Recapiti: e-mail Tel.
mobile
Dipendente
dell’Azienda:
Occupato
presso il Presidio/Distretto:
Esposizione
della questione per la quale si chiede assistenza:
Allegare
eventuali documenti attinenti la questione.
Se
la questione interessa anche altri associati indicare nominativi e recapiti
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Cancellazione protesti
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3463111821
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Credito
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Nuovi regolamenti INPDAP per la concessione di prestiti e mutui a dipendenti e pensionati in vigore dal 1.7.2010
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Assistenza studi professionali
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SERENA SAS
CF
e P.Iva : 01513550622
società per attività di servizi in genere, di supporto alle imprese e di consulenza, ha interesse alla pianificazione, organizzazione e allestimento di studi professionali a norma , oltre a fornire consulenza per acquisti, per servizi di segreteria oppure per adeguamento e messa a norma di strutture già esistenti. L’organizzazione e la gestione di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività professionali ,la prestazione di servizi di ogni tipo di supporto alle medesime, nonché la gestione e organizzazione di strutture