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Art. 33.


(Modifiche all'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

" a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri";



b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:

" 1- bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash , nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma".


2. Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.




Sicurezza in ciclomotore