Art. 33.
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(Modifiche all'articolo 171
del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) |
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1. All'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) al comma 1, le lettere a) e b) sono
sostituite dalla seguente:
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" a) ai conducenti
alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote,
ovvero di motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri";
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b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
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" 1- bis. Sono
esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre
ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash , nonché di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni
di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei
sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma".
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2. Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in vigore a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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Sicurezza in ciclomotore |