II Patrimonio del Movimento Sociale Fiamma Tricolore è
costituito dai beni mobili o immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, dalle
elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone
fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento delle sue finalità,
l'Organizzazione dispone delle seguenti entrate:
- quote
annuali versate dagli iscritti;- contributi ed elargizioni da parte di enti
pubblici e privati;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque
titolo;
-
introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale.
Diversamente possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi
determinati dal Comitato Centrale per l'ammissione e iscrizione annuale. Essi
sono considerati a fondo perduto, non ripetibili in qualunque caso e, quindi,
nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione. Né in caso di morte,
recesso, estinzione o esclusione dall'Organizzazione può farsi luogo alla
richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti effettuati a favore
dell'Organizzazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente,
non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra
vivi.
CAPO II - GLI ISCRITTI E GLI
ADERENTI
Art. 4
L’aderente si
iscrive come tale al Partito, non ha dovere di versare alcuna quota annuale o
periodica e di conseguenza, pur potendo partecipare a tutte le attività sociali
e pubbliche del Partito e avendo diritto di parola nelle assemblee, non ha
diritti di elettorato attivo e passivo né può ricoprire incarichi fiduciari
nell’organizzazione del Partito. La qualifica di aderente è soggetta a rinnovo
annuale, la decadenza è automatica nel caso di attività e/o dichiarazioni che
siano di nocumento dell’immagine dei militanti e dirigenti e quindi più in
generale del Partito. La decadenza dell’aderente può essere dichiarata dai
Segretari o Commissari di Sezione e Federazione, dagli organi di disciplina di
qualsiasi livello, dal Segretario Nazionale. L’iscritto che annualmente versa la
quota d’iscrizione e opera partecipando attivamente come militante del Movimento
ha tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. Possono iscriversi al
Movimento Sociale Fiamma Tricolore coloro che, condividendone i principi,
intendono sostenere la sua azione politica ed agire per la crescita della sua
organizzazione. L'iscrizione avviene sottoscrivendo l'apposita richiesta presso
la sezione di appartenenza in base alla residenza, o in mancanza, a quella più
vicina alla residenza stessa. Sulla domanda di iscrizione deve pronunciarsi
entro due mesi la Commissione di Accettazione e Vigilanza. Circa la sua
ammissibilità è ammesso il ricorso del Segretario Nazionale alla C.C.D., che può
inficiarla per fondati motivi. L'iscrizione di chiunque sia stato già oggetto di
provvedimenti disciplinari di espulsione deve essere espressamente autorizzata
dal Segretario Nazionale. L'iscrizione decade con la fine dell'anno solare cui
la stessa si riferisce ed è rinnovabile con l'assenso degli organi preposti di
cui al capoverso precedente. L'Iscrizione va rinnovata annualmente. Il
trasferimento da una sezione all'altra è consentito solo nel caso siano
d'accordo i segretari di entrambe le sezioni e di esso va dato comunicazione
alla Federazione provinciale. L’adesione e l’iscrizione al Partito, tanto
dell’aderente quanto del militante, può avvenire attraverso la sottoscrizione
dell’apposita domanda di adesione presentata:
-
al Segretario o Commissario Sezionale e Federale;
-
al Segretario Nazionale (quindi presentata
all’ufficio nazionale per il tesseramento per posta o tramite sito internet del
Partito); in questo caso gli organi di accettazione federali e nazionali, che
devono essere debitamente informati dell’adesione così avvenuta entro il termine
di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, hanno il potere di
accettazione/ratifica o veto (in questo caso motivato per iscritto) da
esercitarsi entro il termine di 30 giorni. Agli organi periferici verranno
contestualmente assegnate le quote di pertinenza dall’ufficio nazionale per il
tesseramento.
Art. 5
La qualità di iscritto si perde per:
1)
dimissioni, incompatibilità o mancato rinnovo
dell'iscrizione;
2)
espulsione per indegnità o per aver danneggiato
l'attività del Movimento o averne turbato l'ordine interno; devono considerarsi
indegni gli iscritti che incorrano in sentenze penali definitive per reati
infamanti o che attuino comportamenti arrecanti particolare disonore e danno
all'immagine del Movimento e dei suoi iscritti;
3)
l'aver perseguito criteri ed indirizzi di
desistenza o accordo nelle campagne elettorali, ove non preventivamente
comunicati, motivati e autorizzati dalla Segreteria Nazionale, o dall'autorità
all'uopo delegata.
Art. 6
È incompatibile l'iscrizione al Movimento con la
contemporanea adesione o iscrizione:
a - ad altro partito o
movimento politico;
b - ad associazioni segrete;
c - alla massoneria;
d - ad associazioni,
organizzazioni, gruppi aventi scopi o svolgenti attività inconciliabili con le
finalità e i programmi del Movimento; nel caso in cui l'iscritto sia oggetto di
azione giudiziaria per reati infamanti, la qualità di iscritto è automaticamente
sospesa, salvo contraria decisione della Segreteria Nazionale; non possono
iscriversi al Movimento i minori di anni 14.
Art. 7
Possono
federarsi al Movimento e partecipare alla scelta degli organi direttivi, in
ragione e proporzione concordate con la Segreteria Nazionale, gruppi, comitati,
associazioni, movimenti o partiti che intendano agire politicamente ispirandosi
ai principi previsti dal presente Statuto o che vogliano affiancare le proprie
forze all'iniziativa politica del Movimento. La volontà di federarsi deve essere
espressa attraverso una dichiarazione pubblica e attraverso la consegna dello
Statuto alla Segreteria Nazionale che esprimerà sulla stessa, motivato e
pregiudiziale parere. Per le norme congressuali si rimanda all'art. 31.
CAPO III - DIRITTI E DOVERI
DELL'ISCRITTO
Art. 8
Tutti gli
iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del
presente Statuto. L'iscritto esercita il diritto di elettorato passivo trascorsi
sei mesi dalla sua prima iscrizione o riammissione.
Art. 9
Gli
iscritti cui spetta l'elettorato attivo e passivo operano attivamente e
pubblicamente per il Movimento, ne diffondono e difendono i principi e il
programma con una costante e personale azione di presenza politica in ogni
ambiente. I reduci della RSI e i familiari dei giovani caduti negli anni di
piombo, su richiesta di adesione, ricevono la tessera a titolo onorifico.
Art. 10
Ogni
iscritto accetta i principi, il programma politico, lo Statuto e i regolamenti
del Movimento sociale Fiamma Tricolore deliberati dagli organi competenti. Tutti
devono contribuire al finanziamento del Movimento in ragione e nei limiti delle
loro reali possibilità, prestando nel caso anche la propria opera. Gli iscritti
al Movimento hanno il dovere di solidarietà e di assistenza reciproca. Gli
eletti e tutti coloro che ricoprono incarichi remunerati in nome e per conto del
Partito, presso amministrazioni pubbliche o private ed enti locali verseranno il
10% degli emolumenti percepiti per la loro carica agli organismi
territorialmente competenti; per i Parlamentari nazionali ed Europei o per altri
incarichi di analogo livello la quota da versare alla Segreteria Nazionale del
Partito è elevata al 25% degli emolumenti percepiti.
Art. 11
Tutti gli
iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dal Movimento, e
possono formulare proposte e osservazioni. Il diritto d'intervento può essere
limitato in relazione al tempo disponibile per l'assemblea. Ogni iscritto a
pieno titolo può rivolgere istanza a ogni organo del Movimento. Gli iscritti non
possono intervenire alle riunioni organizzative di Sezioni o Federazioni diverse
da quelle di appartenenza. A tale norma fanno eccezione i componenti del
Comitato Centrale. I Segretari provinciali possono convocare solo iscritti e
Sezioni appartenenti alla propria circoscrizione per stabilire iniziative e
programmare attività sia interne che esterne.
CAPO IV -
ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO
Art. 12
II Movimento è organizzato in strutture territoriali che
si articolano in:
-
Sezioni;
-
Federazioni provinciali;
-
Coordinamenti regionali.
LA SEZIONE
Art. 13
L'unità
fondamentale organica del Movimento è la Sezione. La Sezione si costituisce per
iniziativa dei soli iscritti in un numero non inferiore a sette, con atto
scritto che deve essere comunicato al più vicino organo o rappresentante
ufficiale del Movimento e alla Segreteria Nazionale che provvede alla nomina
immediata di un Commissario reggente. Trascorsi sei mesi dalla sua costituzione,
essa si intende validamente costituita.
Art. 14
Sono organi della Sezione:
1)
L'Assemblea degli iscritti;
2)
La Giunta sezionale;
3)
II Segretario.
Art.15
L'assemblea degli iscritti elegge il Segretario. Elegge altresì i delegati al
Congresso provinciale. Deve essere convocata almeno ogni anno o quando lo
richiedano i 3/5 degli iscritti, il Segretario provinciale o il Segretario della
Sezione. Può approvare mozioni e ordini del giorno purché sottoscritti da almeno
cinque iscritti.
Art. 16
La Giunta
sezionale è nominata dal Segretario della Sezione e lo affianca nella direzione
politica e organizzativa della Sezione stessa. E' composta da un minimo di tre
ad un massimo di sette membri. Nel suo ambito il Segretario della sezione nomina
un Vicesegretario.
Art. 17
II
Segretario rappresenta e dirige la Sezione, ponendo in essere le iniziative
idonee a svilupparla e attuando le disposizioni provenienti dagli organi
superiori. Raccoglie le richieste di iscrizione. È eletto ogni due anni
dall'Assemblea degli iscritti. Deve presentare una relazione annuale della
attività della Sezione agli iscritti, la cui mancata approvazione da parte
dell'Assemblea ne provoca la decadenza. Può sospendere nei soli casi di urgenza
gli iscritti dall'attività politica, proponendo all'organo Federale competente,
entro tre giorni, l'istruttoria della pratica e le relative
sanzioni.
LA FEDERAZIONE
Art. 18
La
Federazione è l'organo politico che rappresenta il Movimento di norma nel
territorio di una Provincia. Laddove eccezionali esigenze organizzative lo
richiedano, la Segreteria Nazionale potrà disporre la costituzione di una nuova
Federazione su proposta del Dipartimento Organizzazione.
Art. 19
Sono organi della Federazione:
1 ) II Congresso;
2) La Segreteria Federale;
3) II Segretario Federale;
4) La Commissione di
Accettazione e vigilanza.
Art. 20
Il
Congresso della Federazione si pronuncia sull'attività politica, organizzativa e
amministrativa del Segretario Federale. Discute e approva documenti, ordini del
giorno e determina l'indirizzo operativo della Federazione. Elegge il Segretario
Federale, la Commissione di Accettazione e Vigilanza e i delegati al Congresso
Nazionale. Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione. Si
riunisce almeno una volta ogni due anni.
Art. 21
Partecipano al
Congresso della Federazione con diritto di voto e di parola tutti gli iscritti
alla Federazione medesima. Sono ammessi, con solo diritto di parola, gli eletti
alle cariche istituzionali, i membri della Segreteria regionale e del Comitato
Centrale non iscritti alla Federazione stessa.
Art. 22
La
Segreteria è nominata dal Segretario Federale e lo coadiuva nell'esercizio delle
sue funzioni. Opera per la presenza del Movimento in ogni Comune in cui si
estende la competenza della Federazione. Coordina e ratifica la formazione delle
liste dei candidati alle elezioni fino al livello provinciale, fatta salva
l'approvazione delle stesse da parte della Segreteria Regionale (art. 31). Ove
ricorrano particolari motivazioni di ordine politico, la ratifica delle liste
elettorali è soggetta al parere definitivo della Segreteria Nazionale.
Art. 23
La Commissione di
Accettazione e Vigilanza ratifica le richieste di iscrizione pervenute. È
composta da un Presidente e due o quattro componenti eletti dal Congresso di
Federazione.
Art. 24
La
Segreteria Federale è composta da un minimo di sei a un massimo di dodici
membri, tra i quali il Segretario provinciale giovanile e la coordinatrice
provinciale femminile, nominati dal Segretario. Si riunisce almeno ogni mese o
quando ne faccia richiesta il Segretario Federale o, per iscritto, la metà più
uno dei suoi componenti. Le riunioni sono chiuse al pubblico e delle stesse ve
redatto formale verbale firmato da tutti i partecipanti. Su invito del
Segretario Federale possono presenziare i dirigenti nazionali o persone chiamate
a riferire dallo stesso. Nel suo seno viene nominato dal Segretario il Tesoriere
e un Vicesegretario.
Art. 25
II
Segretario Federale rappresenta l'unità della Federazione, ne è personalmente
responsabile e ne indirizza l'attività secondo i deliberati e le disposizioni
del Congresso Nazionale, le direttive del Comitato Centrale e della Segreteria
Nazionale. Presiede e convoca le riunioni della segreteria. Invia alla
Commissione di Accettazione e Vigilanza le sanzioni disposte a carico degli
iscritti. Può nei soli casi di gravita disporre la sospensione immediata
cautelativa degli iscritti e il commissaria mento delle Sezioni. E' eletto ogni
due anni dal Congresso Federale.
Art. 26
La
Commissione di Accettazione e Vigilanza viene eletta dal Congresso Federale.
IL COORDINAMENTO REGIONALE
Art. 27
II
Coordinamento Regionale è l'organo di collegamento tra la Segreteria Nazionale e
le Federazioni. Il Coordinamento Regionale è composto dai Segretari Federali
eletti e dai componenti degli Organismi Nazionali, nonché dal Segretario
Regionale Giovanile, dai Segretari Provinciali Giovanili e dalla Coordinatrice
Regionale Femminile iscritti nella regione, e ha il compito di coordinare le
attività del Movimento nella Regione.
Art. 28
II Coordinamento
Regionale è diretto e convocato dal Coordinatore Regionale, eletto dai Segretari
Federali, dai componenti degli Organismi Nazionali, dal Segretario Regionale
Giovanile e dalla Coordinatrice Regionale Femminile iscritti nella regione nella
persona del candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. Si riunisce
una volta a trimestre o quando ne facciano richiesta i tre quinti dei suoi
componenti, o il Segretario Nazionale, che può presiederne i lavori. Possono
partecipare ai lavori del Coordinamento regionale, con solo diritto di parola, i
consiglieri regionali, i parlamentari nazionali o europei, i sindaci, i
presidenti delle Province iscritti al Movimento. La carica di Coordinatore
regionale non è compatibile con quella di Segretario Federale.
Art. 29
II
Coordinatore Regionale nomina l'Amministratore Regionale e il Collegio dei
Revisori dei conti, ai quali spetta il compito di acquisire tutta la
documentazione contabile delle federazioni - ai sensi della normativa vigente in
materia del rimborso delle spese elettorali e del finanziamento pubblico dei
partiti - e su di essa esprimere motivato giudizio.
Art. 30
II
Coordinamento Regionale approva le liste di cui al precedente art. 23.
Predispone le liste per le elezioni regionali, nazionali ed europee che saranno
ratificate dalla Segreteria Nazionale. Decide le candidature per quei collegi
uninominali i cui confini coincidono con più Province. Dispone gli indirizzi
concreti attuativi della politica sul territorio regionale e propone alla
Segretaria Nazionale l'eventuale commissariamento delle Federazioni.
CAPO V - ORGANI CENTRALI DEL MOVIMENTO
IL COMITATO CENTRALE
Art. 31
II Comitato
Centrale determina le linee dell'azione politica del Movimento e ne elabora gli
orientamenti programmatici sulla base delle deliberazioni del Congresso
Nazionale. Approva il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento. Dispone il
numero dei delegati al Congresso eleggibili dalle Federazioni e delle
associazioni federate, nomina, su proposta del Segretario Nazionale, il
Segretario Generale e la Segreteria Generale del Congresso - cui spetta la
preparazione delle operazioni e la stesura del regolamento congressuale. Approva
il regolamento del Congresso, apporta le eventuali modifiche allo Statuto su
esplicita richiesta del Segretario Nazionale. Ratifica le candidature elettorali
di cui agli articoli precedenti. Elegge, su proposta del Segretario Nazionale,
la Segreteria Nazionale, la Giunta di Presidenza Nazionale, il Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti, la Commissione Centrale di Disciplina. Elegge,
altresì, la Direzione Nazionale. Approva la relazione annuale del Segretario
Nazionale. Nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale, il Comitato Centrale
elegge il nuovo Segretario, impegnandolo alla convocazione straordinaria del
congresso entro un anno. Il Comitato Centrale si riunisce almeno ogni sei mesi,
delibera in assemblea plenaria ed esamina i risultati dei lavori e le proposte
delle Commissioni di lavoro. Dopo due assenze non giustificate da gravi e
comprovati motivi, il componente di Comitato Centrale decade dalla carica.
Art. 32
II
Comitato Centrale è composto da 100 membri eletti dal Congresso Nazionale più 10
cooptati su proposta del Segretario Nazionale, che si siano distinti per
particolari meriti nell'azione politica. Ad esso partecipano a pieno titolo i
Coordinatori Regionali, i Segretari Federali eletti e i responsabili degli otto
collegi indicati nella proposta di legge 105 del 9 maggio 1996; questi ultimi,
così come eletti dal Congresso Nazionale, e i cooptati residenti all'estero
potranno, in base all'art. 70, votare per delega. Partecipano, altresì, a pieno
titolo la Coordinatrice Nazionale Femminile e le tre Vice Responsabili Nazionali
Femminili, come da articolo 61, il Segretario Nazionale Giovanile e i tre Vice
Segretari Nazionali Giovanili, come da articolo 62. I componenti del Comitato
Centrale che a qualsiasi titolo dovessero decadere dalla funzione verranno
automaticamente surrogati dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista. I Segretari Federali eventualmente eletti nel Comitato Centrale verranno
automaticamente surrogati dal primo dei non eletti della medesima lista. Il
Comitato Centrale elegge nel suo seno un Presidente e due Vice Presidenti. Si
riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente, di concerto con il
Segretario Naziona1e, oppure su richiesta della metà più uno dei suoi
componenti.
Art. 32 bis
Alle
riunioni del Comitato Centrale partecipano con solo diritto di parola i
parlamentari, i Sindaci, Consiglieri regionali, i Presidenti delle Province, i
Componenti della Commissione Centrale di Disciplina e il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti. Il Comitato Centrale è diviso in Commissioni di lavoro che
possono riunirsi anche singolarmente, sempre su convocazione del Presidente del
Comitato Centrale per l’analisi e/o l'approfondimento di particolari tematiche.
Ogni componente del Comitato Centrale è libero di iscriversi e partecipare a non
più di due Commissioni di lavoro. Il Presidente della Commissione Centrale di
Disciplina partecipa a pieno titolo.
LA DIREZIONE NAZIONALE
Art. 33
La
Direzione Nazionale si compone di diciotto membri eletti dal Comitato Centrale
tra i suoi componenti, dai Coordinatori Regionali, dal Segretario Nazionale di
Gioventù Nazionale, dalla Coordinatrice Nazionale Femminile. A essa partecipano
a pieno titolo il Segretario Nazionale, i Consiglieri di Segreteria Nazionale,
il Presidente del Comitato Centrale e il Presidente della Commissione Centrale
di Disciplina. E’ presieduta dal Segretario Nazionale. Ha il compito di
supportare la Segreteria Nazionale nella fase di attuazione della politica del
Movimento e di esecuzione delle determinazioni del Comitato Centrale. La
Direzione Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. La Giunta di
Presidenza Onoraria Nazionale partecipa senza diritto di voto.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Art. 34
La
Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Centrale su proposta del Segretario
Nazionale. Essa è composta da dieci Consiglieri Nazionali di Segreteria oltre il
Segretario Nazionale. È l'organo che affianca il Segretario Nazionale nella
attuazione della politica del Movimento. Autorizza la costituzione di nuove
Federazioni.
LA GIUNTA DI PRESIDENZA ONORARIA
NAZIONALE
Art. 35
La Giunta di Presidenza Onoraria Nazionale è composta da 5
Consiglieri Nazionali di Presidenza eletti dal Comitato Centrale. Essa
rappresenta l'unità del Movimento e garantisce la sostanziale rispondenza
dell'attività politica alla continuità storico-ideale e alla tradizione
culturale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Art. 36
II Segretario Nazionale rappresenta il Movimento, ne
promuove, attua e dirige l'azione politica, operativa e organizzativa. Può
convocare ogni organo territoriale del Movimento e ha il potere di deferire agli
organi disciplinari del Movimento ogni iscritto, adottando anche in attesa di
definitiva decisione, provvedimenti sospensivi. In casi di particolare gravità
può disporre provvedimento di espulsione. Presiede e coordina le riunioni della
Segreteria Nazionale. Nomina:
-
la Segreteria Amministrativa Nazionale;
-
la Responsabile Nazionale Femminile;
- il Vice Segretario Nazionale a cui delegare
la legale rappresentanza del Movimento in caso di temporanea assenza o
impedimento del Segretario.
Il
Segretario Nazionale è il rappresentante legale a tutti gli effetti del
Movimento. Convoca, di intesa con il Presidente del Comitato Centrale, le
riunioni del Comitato medesimo. Determina le direttive per gli organi di stampa
e/o le testate ufficiali di proprietà del Movimento e ne nomina i dirigenti,
esamina il rendiconto finanziario, compreso quello della stampa del Movimento,
sentito il Segretario Amministrativo Nazionale e su relazione del Collegio
Nazionale dei revisori dei Conti. Per gravi motivi dispone lo scioglimento di un
esecutivo federale e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea
reggenza della Federazione stabilendo la data del congresso straordinario per
l’elezione delle cariche.
Art. 37
II
Segretario Nazionale è eletto dal Congresso in base a quanto previsto dal
regolamento congressuale approvato dal Comitato Centrale di cui all'art. 31. Le
elezioni possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, a scrutinio
palese, a scrutinio segreto.
CAPO VI - IL
CONGRESSO NAZIONALE
Art. 38
II
Congresso Nazionale stabilisce gli orientamenti politici generali del Movimento,
elegge il Segretario Nazionale, il Presidente e il Comitato Centrale, modifica e
revisiona lo Statuto. Il Congresso è convocato ogni due anni o in via
straordinaria su richiesta dei tre quarti dei componenti del Comitato Centrale.
Art. 39
II
Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Movimento che, verificatone
il regolare insediamento, ne dirige i lavori coadiuvato da un Ufficio di
Segreteria eletto a norma del Regolamento del Congresso di cui all'art 31.
Art. 40
Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e
di parola:
1) Delegati eletti dalle
Federazioni;
2) Segretari Federali eletti;
3) Coordinatori Regionali;
4) Coordinatori Nazionali
delle Nazioni citate nella proposta di legge 105 presentata il 9 maggio 1996
(voto agli italiani all'estero);
5) Responsabili degli otto
collegi di cui alla proposta di legge summenzionata;
(per i residenti all'estero è ammesso il voto per
delega);
6) Parlamentari nazionali ed
europei;
7) Componenti del Comitato
Centrale;
8) Componenti della
Commissione Centrale di Disciplina;
9) Componenti del Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti;
10) Componenti nazionali del
Coordinamento Femminile (art. 61);
11) Componenti del Comitato
Nazionale Giovanile (art. 62);
12) II Segretario Nazionale;
13) La Giunta di Presidenza
Onoraria Nazionale del Movimento;
14) Le Medaglie d'oro al
valor militare o civile iscritte al Movimento.
II
Segretario Nazionale si riserva di invitare a pieno titolo un numero di
personalità come stabilito dal regolamento di cui all'art. 31.
CAPO VII -
ORGANI, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 41
Organi disciplinari: Origine, composizione, competenze e
funzioni. Il Movimento esercita la funzione disciplinare a carico degli iscritti
sulla base di un Regolamento Disciplina, che rappresenta il codice di
comportamento degli iscritti, esplicita e chiarisce le violazioni, le sanzioni
erogabili, le funzioni e i poteri delle Strutture disciplinari, precisa gli
organi legittimati al deferimento, fasi, modalità e durata dei procedimenti,
gradi di ricorso e di appello, termini a difesa in ogni grado di giudizio
sintetizzati per brevità nello Statuto: in ogni caso di esigenza di chiarimenti
si farà per tanto ricorso al Regolamento di Disciplina. L'azione disciplinare
viene svolta attraverso i seguenti organi:
1)
la Commissione Regionale di Disciplina (CRD);
2)
la Commissione Centrale di Disciplina (CCD);
La Commissione
Regionale di Disciplina giudica in primo grado le violazioni disciplinari
commesse dagli iscritti nelle Federazioni del territorio regionale di propria
competenza. Essa decide nel termine di 180 giorni dall’acquisizione della
notizia dell’illecito disciplinare. La Commissione Centrale di disciplina
giudica in secondo grado tutte le decisioni assunte in primo grado dalle
Commissioni Regionali di Disciplina. Le Commissione Regionale di Disciplina è
composta dai Segretari Federali e dal Coordinatore Regionale; essa elegge al
proprio interno il Presidente della CRD. La Commissione Centrale di Disciplina è
composta dal Presidente e da quattro membri eletti dal Comitato Centrale sulla
base delle indicazioni del Segretario Nazionale. Il Presidente nomina,
nell'ambito della Commissione, un Vice Presidente e il Segretario. I componenti
della CCD sono inamovibili e rimangono in carica per tutta la durata del
Comitato Centrale che li ha nominati, salvo la decadenza deliberata dal CC su
segnalazione del Presidente della CCD, dopo due assenze non giustificate da
gravi e documentati motivi, per incompatibilità o per dimissioni. La procedura
della sostituzione dei componenti è la medesima di quella della prima
investitura: il Segretario Nazionale propone, dopo accordi con il Presidente
della CCD, i nominativi dei sostituti, che il CC approva a maggioranza o alla
unanimità. Anche senza esposti o deferimenti, le Commissioni Regionali di
Disciplina devono iniziare i procedimenti di ufficio ove abbiano conoscenza di
qualcuno degli atti o violazioni perseguibili elencati dagli artt. 5 e 42 dello
Statuto o nel Regolamento di Disciplina. Il Presidente della CCD partecipa a
pieno titolo alle riunioni del CC, e partecipa alla Segreteria per il ruolo e la
funzione che gli competono. I componenti della CCD possono partecipare a scopo
informativo e senza diritto di voto ad ogni riunione istituzionale - a livello
Federale - della vita del Movimento. Viene riconosciuta al Presidente della CCD
una funzione equilibratrice e normativa, da svolgersi a ogni livello, di
concerto con il Segretario Nazionale, al fine di evitare il sorgere e il
consolidarsi di contenziosi disciplinari.
Art. 42
Si procede disciplinarmente a carico dell'iscritto:
a - che non osserva i doveri
sanciti dallo Statuto e dai regolamenti;
b - che tenga una condotta in
contrasto con i principi dell'onore e della dignità;
c - che si sia reso indegno
dì appartenere al Movimento ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;
d - per comportamenti
specificati nell'art. 5 dello Statuto e più ampiamente dettagliati nel
Regolamento di Disciplina.
ORGANI LEGITTIMATI AL DEFERIMENTO
Art. 43
La
richiesta di promuovere l’azione disciplinare può essere inoltrata da chiunque
sia venuto a conoscenza dell’illecito disciplinare. I Segretari/Commissari
Federali e i componenti del Comitato Centrale possono essere deferiti solo dal
Segretario Nazionale; per i componenti del CC è necessaria una ratifica
preventiva da parte del Comitato Centrale nella prima seduta ordinaria convocata
dopo la comunicazione del deferimento. Decorso tale termine senza ratifica del
CC, il deferimento decade anche senza ricorso dell'interessato. Nelle more della
ratifica la CCD è autorizzata a condurre con opportuna riservatezza le indagini
e gli accertamenti del caso. Il deferimento deve in ogni caso essere effettuato
mediante lettera raccomandata, contenente la concisa e analitica esposizione
degli addebiti.
SANZIONI DISCIPLINARI E RICHIESTE
AMMISSIONE
Art . 44
Le
Sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a)
ammonizione
b)
censura;
c)
sospensione a tempo determinato fino ad un massimo
di 36 mesi dalle cariche ricoperte nel Movimento;
d)
sospensione a tempo determinato fino ad un massimo
di 36 mesi dalla qualità di iscritto e conseguente esclusione dalle liste
elettorali;
e)
espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi
incarico.
L'avvicendamento nell'incarico per gravi violazioni statutarie dà luogo alla
contemporanea sospensione dal Comitato Centrale. La revoca della sospensione può
avvenire su domanda dell’interessato diretta all’organo che ha emesso il
provvedimento. La domanda di riammissione dell'iscritto espulso deve essere
riesaminata dalla CCD, la quale adotta il provvedimento dopo aver acquisito il
parere del Segretario Nazionale e del Segretario/Commissario Federale competente
per territorio.
PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI ED EVENTUALI REVOCHE
Art. 45
II
Segretario Nazionale ha il potere di adottare nei confronti dell'iscritto
deferito, in attesa di definitive decisioni da parte dell'organo disciplinare
competente, provvedimenti sospensivi a titolo cautelare. Analogo potere ha nei
confronti dei componenti del CC deferiti in attesa di ratifica da parte del
stesso C.C.. Analogo potere spetta alla Commissione Regionale di Disciplina il
cui provvedimento deve tuttavia essere confermato - entro 30 giorni a pena di
inefficacia - dalla Commissione Centrale di Disciplina. La Commissione Centrale
di Disciplina ha facoltà di revocare in qualsiasi momento ogni provvedimento di
sospensione.
MODALITÀ DEI PROCEDIMENTI
Art. 46
La CRD la
CCD devono attenersi ai tempi e alle modalità previste dai successivi artt. 47 -
48 ed esperisce tutti gli atti istruttori, dando luogo a una decisione con
appropriate sanzioni. La CCD, in casi di particolare urgenza e/o di inerzia
della Commissione Regionale di Disciplina, può avocare il procedimento
disciplinare. In tale caso la decisione della CCD viene pronunciata in grado
unico. Il Presidente della CRD e della CCD può nominare il relatore per la
trattazione del procedimento o può assumerla in prima persona. Le decisioni
della CRD e della CCD sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
TERMINI A DIFESA
Art. 47
Il
deferimento, con relativa contestazione degli addebiti, deve essere comunicato
all'interessato entro 30 giorni, dall’acquisizione del fatto-evento oggetto del
procedimento; l’interessato ha facoltà sia di essere sentito, sia di produrre
scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi al ricevimento
della notifica del deferimento con la comunicazione dei termini a difesa.
DURATA DEI PROCEDIMENTI
Art. 48
Ciascun grado del
procedimento, sia esso di competenza della CRD, sia esso della CCD, deve essere
definito nel termine perentorio di giorni 180 decorrenti dalla ricezione degli
atti, eccezion fatta per i casi di particolare complessità, per i quali il
Presidente della CRD o della CCD può disporre ulteriore proroga di giorni 180.
Le singole decisioni vanno comunicate all’interessato mediante R. A.R. nel
termine di giorni trenta decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento.
GRADI DI GIUDIZIO
Art. 49
Le
decisioni assunte dalla CRD non sono esecutive e, a pena di inefficacia, devono
essere perentoriamente trasmesse nel termine di giorni trenta alla CCD
unitamente agli atti istruttori compiuti per lo svolgimento del secondo grado di
giudizio obbligatorio. La CCD decide in secondo grado entro 180 giorni dalla
ricezione degli atti confermando o riformando la decisione di primo grado. La
CCD ha facoltà di compiere atti istruttori integrativi e deve sentire
l’incolpato.
Art. 50
Le
decisioni assunte dalla CCD sono inappellabili, fatta salva la revisione del
giudizio, che si svolgerà con le medesime modalità del giudizio ordinario, in
presenza di fatti nuovi o sopravvenuti di cui non si sia avuta conoscenza nelle
more del procedimento.
L'ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI
Art. 51
Sono
definitive ed immediatamente esecutive solo le decisioni assunte dalla CCD.
RATIFICA DEL SEGRETARIO PER I
PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE
Art. 52
II
provvedimento di espulsione deciso dalla CCD, indipendentemente dai promotori
della denuncia, ha validità esecutiva solo a ratifica avvenuta da parte del
Segretario Nazionale.
DOVERI DI
INFORMAZIONE E REVISIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 53
La CRD ha il dovere
di informare tempestivamente la CCD delle procedure disciplinari in corso. La
CCD è tenuta ad informare il Segretario Nazionale dei provvedimenti di
espulsione presi affinché il Segretario provveda alla necessaria ratifica.
L’interessato colpito da provvedimento disciplinare definitivo può avanzare
richiesta di revisione del procedimento alla CCD allegando prove sopravvenute
non conosciute dal deferito durante le fasi del procedimento disciplinare. La
CCD decide in grado unico sulla richiesta di revisione entro 180 giorni dal
ricevimento della domanda accogliendo o rigettando la stessa. Durante il
giudizio di revisione la CCD può compiere atti istruttori.
CAPO VIII - ORGANI
AMMINISTRATIVI
Art. 54
II
Segretario Nazionale Amministrativo sovrintende alla gestione amministrativa del
Movimento, in diretto collegamento con il Segretario Nazionale; presiede le
riunioni del Collegio dei revisori e del Comitato per l'amministrazione; può
nominare fra i componenti il Comitato Centrale e tra gli iscritti
particolarmente competenti e non aventi incarichi nelle Federazioni e nelle
Segreterie Regionali, ispettori di finanza per i controlli sulle gestioni
amministrative delle Federazioni e delle Segreterie regionali, ovvero affidare,
di volta in volta, specifici incarichi di revisione amministrativa.
Art. 55
II
Collegio Centrale dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da 4
componenti. Esso esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci
preventivi e consuntivi e predispone proprie relazioni da sottoporre al Comitato
Centrale in sede di approvazione dei bilanci medesimi. In caso di elezioni,
nomina due addetti tra i membri stessi del Collegio che dovranno curare
l'attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente per la
rendicontazione delle spese elettorali, sia dei singoli candidati che delle
liste del Movimento.
Art. 56
I bilanci
preventivi e consuntivi delle Segreterie regionali devono essere sottoposti
all'esame del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, che li restituisce con
gli eventuali rilievi e, comunque, con una relazione che deve essere trasmessa
per conoscenza alla Segreteria Nazionale Amministrativa.
CAPO IX - GLI
ELETTI
Art. 57
Gli
iscritti al Movimento Sociale chiamati a far parte delle Assemblee elettive
(parlamentari nazionali ed europei, deputati e consiglieri regionali,
consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali) devono attenersi,
nell’esercizio delle loro funzioni, all'indirizzo politico fissato dal Congresso
Nazionale e alle conformi direttive dei competenti organi del Movimento Sociale,
ai quali spetta, a norma del presente Statuto, tale funzione. Essi sono tenuti a
collaborare con gli organi centrali e periferici del Movimento in occasione
delle campagne elettorali nelle quali sono candidati e in quelle che comunque
interessino il Movimento Sociale. Sono tenuti altresì al corretto adempimento
del mandato, a frequentare con scrupolo e diligenza le sedute dell’assemblea e
quelle delle commissioni, esercitando l'iniziativa politica, a rendere conto ai
competenti organi dell’attività svolta e a mettere il Movimento nelle condizioni
di informare l'opinione pubblica.
Art. 58
I
parlamentari nazionali ed europei, i deputati e consiglieri regionali sono
tenuti a contribuire all’autofinanziamento del Movimento, oltre che secondo
quanto stabilito dall'art. 10 del presente Statuto, con una aliquota fissa
mensile pari al 25% degli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi
titolo. Le somme così percepite dalla Segreteria Amministrativa Nazionale sono
ripartite dalla Segreteria Nazionale tra gli organi centrali e periferici
secondo parametri che dovrà stabilire. Tutti i rappresentanti del Movimento
Sociale eletti negli Enti cui le norme vigenti attribuiscono emolumenti a
qualsiasi titolo sono tenuti a versare le quote previste dall'art. 10. Il
Segretario Provinciale è tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla
Segreteria Nazionale.
Art. 59
L’inadempienza degli iscritti al Movimento chiamati a far parte delle assemblee
elettive agli obblighi di cui Agli art. 10 e 58 comporta l'esclusione dalla
candidatura nelle successive elezioni.
CAPO X –
INCOMPATIBILITÀ
Art. 60
I Parlamentari
nazionali, europei, regionali sono incompatibili con la carica di Segretario
Federale. La carica di capogruppo regionale è incompatibile con quella di
Coordinatore regionale. È altresì incompatibile appartenenza a più assemblee
elettive. Parlamentari e consiglieri regionali non possono tassativamente
insistere nel ruolo elettivo oltre le due legislature ad eccezione del
Segretario Nazionale. Gli eletti a tutti i livelli se non iscritti al partito
partecipano agli organismi esecutivi del Movimento esclusivamente a titolo
consultivo. L’inadempimento a quanto sopra comporta l’avvio del procedimento
disciplinare. Per le incompatibilità di cui sopra può essere stabilita
eccezionale e motivata deroga per un periodo determinato dal Comitato Centrale.
CAPO XI - IL COORDINAMENTO
FEMMINILE
Art. 61
La
Responsabile Nazionale Femminile è nominata dal Segretario Nazionale. È
istituito un Comitato Direttivo Nazionale per le Politiche Femminili, composto
da quindici donne scelte sul territorio nazionale e nominate dal Segretario
Nazionale d'intesa con la Responsabile Nazionale Femminile. La composizione del
Comitato è soggetta al rinnovo annuale, in base alla valutazione qualitativa del
lavoro prodotto da ciascuna delle sue componenti. Le componenti del Comitato non
partecipano di diritto al Congresso Nazionale, hanno invece diritto di
intervenire ai lavori delle rispettive Segreterie regionali ma senza diritto di
voto. L’articolazione del Coordinamento a livello provinciale prevede una
Responsabile per le politiche femminili, nominata dal Segretario Provinciale,
che è membro di diritto della Giunta provinciale. L'incarico è soggetto alla
ratifica della Responsabile Nazionale Femminile. Il Segretario Nazionale, di
intesa con la Responsabile Nazionale Femminile, nomina tre Vice Responsabili
Nazionali che partecipano di diritto al Congresso Nazionale e ai lavori del
Comitato Centrale, con diritto di parola e di voto.
CAPO XII -
IL COORDINAMENTO GIOVANILE
Art. 62
È
istituito il Movimento Giovanile denominato Gioventù Nazionale, composto da
iscritti al Movimento di età compresa fra i 14 e i 28 anni. G.N. è un organo del
Movimento e in quanto tale ne segue fedelmente finalità e principi stabiliti
nello Statuto, attraverso le deliberazioni congressuali. Il MSFT riconosce a
G.N. una autonomia funzionale in materia di politiche giovanili, in particolare
nei settori scolastico, universitario, culturale, occupazionale e sociale. Tale
autonomia funzionale è esplicitata nello Statuto di Gioventù Nazionale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63
Per la
validità delle riunioni degli organi collegiali, dell'assemblea e dei Congressi
è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei
componenti. Non è ammesso il voto per delega, salvo per i residenti all'estero.
Le norme sull'incompatibilità possono essere suscettibili di deroghe su motivata
proposta della Segreteria Nazionale e ratifica da parte del Comitato Centrale.
Art. 64
È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, salvo il caso in cui tale
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 65
In caso
di scioglimento, per qualunque causa, il Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha
l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione od
organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito
l'istituendo organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 3
dicembre 1996, n. 662.