MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE

STATUTO

MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE - STATUTO
CAPO I - FINALITÀ ED EMBLEMA
CAPO II - GLI ISCRITTI E GLI ADERENTI
CAPO III - DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO
LA SEZIONE - LA FEDERAZIONE - IL COORDINAMENTO REGIONALE
CAPO V - ORGANI CENTRALI DEL MOVIMENTO
IL COMITATO CENTRALE - LA SEGRETERIA NAZIONALE - IL PRESIDENTE NAZIONALE - IL SEGRETARIO NAZIONALE
CAPO VI - IL CONGRESSO NAZIONALE
CAPO VII - ORGANI, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ORGANI LEGITTIMATI AL DEFERIMENTO
SANZIONI DISCIPLINARI E RICHIESTE AMMISSIONE
PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI ED EVENTUALI REVOCHE
MODALITÀ DEI PROCEDIMENTI
TERMINI A DIFESA
DURATA DEI PROCEDIMENTI
GRADI DI APPELLO
L'ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI
RATIFICA DEL SEGRETARIO PER I PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE
DOVERI DI INFORMAZIONE
CAPO VIII - ORGANI AMMINISTRATIVI
CAPO IX - GLI ELETTI
CAPO X - INCOMPATIBILITA’
CAPO XI - IL COORDINAMENTO FEMMINILE
CAPO XII - IL COORDINAMENTO GIOVANILE
DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO I - FINALITÀ ED EMBLEMA

 

Art. 1

II Movimento Sociale - Fiamma Tricolore è un'organizzazione politica, ispirata a una concezione spirituale della vita, che ha il fine di garantire la dignità e gli interessi del popolo italiano, nella ininterrotta continuità storica delle sue tradizioni di civiltà e nella sua prospettiva di una più vasta missione occidentale, europea, mediterranea. Il MSFT si propone la realizzazione dello Stato Nazionale del Lavoro, per il raggiungimento - mediante l'alternativa corporativa - dei più vasti traguardi di giustizia sociale/e di elevazione umana, nel rispetto della libertà per tutti e nell'armonia dell'ordine con la libertà.


Art. 2

L'emblema del MSFT è momentaneamente costituito della scritta Fiamma nella quale la prima A è coniugata ad una lingua di fuoco verde, bianca e rossa sormontata dalla dicitura Movimento Sociale e con al disotto la dicitura Tricolore il tutto iscritto in un cerchio, fino a quando non sarà definita la vertenza giudiziaria con Alleanza Nazionale. In caso di sentenza positiva per il Movimento Sociale il simbolo tornerà ad essere "una Fiamma Tricolore (verde, bianca e rossa) su base trapezoidale contenente la sigla MSI in giallo-oro su fondo rosso. Il Movimento Sociale, per il tramite della Segreteria Nazionale, si riserva di utilizzare eventuali altri simboli acronimi di fiamme, anche stilizzate, per esigenze elettorali e propagandistiche.


Art. 3

II Patrimonio del Movimento Sociale Fiamma Tricolore è costituito dai beni mobili o immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento delle sue finalità, l'Organizzazione dispone delle seguenti entrate:

- quote annuali versate dagli iscritti;- contributi ed elargizioni da parte di enti pubblici e privati;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;

- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Diversamente possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati dal Comitato Centrale per l'ammissione e iscrizione annuale. Essi sono considerati a fondo perduto, non ripetibili in qualunque caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione. Né in caso di morte, recesso, estinzione o esclusione dall'Organizzazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti effettuati a favore dell'Organizzazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi.

 CAPO II - GLI ISCRITTI E GLI ADERENTI


Art. 4

L’aderente si iscrive come tale al Partito, non ha dovere di versare alcuna quota annuale o periodica e di conseguenza, pur potendo partecipare a tutte le attività sociali e pubbliche del Partito e avendo diritto di parola nelle assemblee, non ha diritti di elettorato attivo e passivo né può ricoprire incarichi fiduciari nell’organizzazione del Partito. La qualifica di aderente è soggetta a rinnovo annuale, la decadenza è automatica nel caso di attività e/o dichiarazioni che siano di nocumento dell’immagine dei militanti e dirigenti e quindi più in generale del Partito. La decadenza dell’aderente può essere dichiarata dai Segretari o Commissari di Sezione e Federazione, dagli organi di disciplina di qualsiasi livello, dal Segretario Nazionale. L’iscritto che annualmente versa la quota d’iscrizione e opera partecipando attivamente come militante del Movimento ha tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. Possono iscriversi al Movimento Sociale Fiamma Tricolore coloro che, condividendone i principi, intendono sostenere la sua azione politica ed agire per la crescita della sua organizzazione. L'iscrizione avviene sottoscrivendo l'apposita richiesta presso la sezione di appartenenza in base alla residenza, o in mancanza, a quella più vicina alla residenza stessa. Sulla domanda di iscrizione deve pronunciarsi entro due mesi la Commissione di Accettazione e Vigilanza. Circa la sua ammissibilità è ammesso il ricorso del Segretario Nazionale alla C.C.D., che può inficiarla per fondati motivi. L'iscrizione di chiunque sia stato già oggetto di provvedimenti disciplinari di espulsione deve essere espressamente autorizzata dal Segretario Nazionale. L'iscrizione decade con la fine dell'anno solare cui la stessa si riferisce ed è rinnovabile con l'assenso degli organi preposti di cui al capoverso precedente. L'Iscrizione va rinnovata annualmente. Il trasferimento da una sezione all'altra è consentito solo nel caso siano d'accordo i segretari di entrambe le sezioni e di esso va dato comunicazione alla Federazione provinciale. L’adesione e l’iscrizione al Partito, tanto dell’aderente quanto del militante, può avvenire attraverso la sottoscrizione dell’apposita domanda di adesione presentata:

-         al Segretario o Commissario Sezionale e Federale;

-         al Segretario Nazionale (quindi presentata all’ufficio nazionale per il tesseramento per posta o tramite sito internet del Partito); in questo caso gli organi di accettazione federali e nazionali, che devono essere debitamente informati dell’adesione così avvenuta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, hanno il potere di accettazione/ratifica o veto (in questo caso motivato per iscritto) da esercitarsi entro il termine di 30 giorni. Agli organi periferici verranno contestualmente assegnate le quote di pertinenza dall’ufficio nazionale per il tesseramento.    

 

Art. 5

La qualità di iscritto si perde per:

1)      dimissioni, incompatibilità o mancato rinnovo dell'iscrizione;

2)      espulsione per indegnità o per aver danneggiato l'attività del Movimento o averne turbato l'ordine interno; devono considerarsi indegni gli iscritti che incorrano in sentenze penali definitive per reati infamanti o che attuino comportamenti arrecanti particolare disonore e danno all'immagine del Movimento e dei suoi iscritti;

3)      l'aver perseguito criteri ed indirizzi di desistenza o accordo nelle campagne elettorali, ove non preventivamente comunicati, motivati e autorizzati dalla Segreteria Nazionale, o dall'autorità all'uopo delegata.


Art. 6

È incompatibile l'iscrizione al Movimento con la contemporanea adesione o iscrizione:

a - ad altro partito o movimento politico;

b - ad associazioni segrete;

c - alla massoneria;

d - ad associazioni, organizzazioni, gruppi aventi scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità e i programmi del Movimento; nel caso in cui l'iscritto sia oggetto di azione giudiziaria per reati infamanti, la qualità di iscritto è automaticamente sospesa, salvo contraria decisione della Segreteria Nazionale; non possono iscriversi al Movimento i minori di anni 14.


Art. 7

Possono federarsi al Movimento e partecipare alla scelta degli organi direttivi, in ragione e proporzione concordate con la Segreteria Nazionale, gruppi, comitati, associazioni, movimenti o partiti che intendano agire politicamente ispirandosi ai principi previsti dal presente Statuto o che vogliano affiancare le proprie forze all'iniziativa politica del Movimento. La volontà di federarsi deve essere espressa attraverso una dichiarazione pubblica e attraverso la consegna dello Statuto alla Segreteria Nazionale che esprimerà sulla stessa, motivato e pregiudiziale parere. Per le norme congressuali si rimanda all'art. 31.

 

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO

 

Art. 8

Tutti gli iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente Statuto. L'iscritto esercita il diritto di elettorato passivo trascorsi sei mesi dalla sua prima iscrizione o riammissione.

 

Art. 9

Gli iscritti cui spetta l'elettorato attivo e passivo operano attivamente e pubblicamente per il Movimento, ne diffondono e difendono i principi e il programma con una costante e personale azione di presenza politica in ogni ambiente. I reduci della RSI e i familiari dei giovani caduti negli anni di piombo, su richiesta di adesione, ricevono la tessera a titolo onorifico.


Art. 10

Ogni iscritto accetta i principi, il programma politico, lo Statuto e  i regolamenti del Movimento sociale Fiamma Tricolore deliberati dagli organi competenti. Tutti devono contribuire al finanziamento del Movimento in ragione e nei limiti delle loro reali possibilità, prestando nel caso anche la propria opera. Gli iscritti al Movimento hanno il dovere di solidarietà e di assistenza reciproca. Gli eletti e tutti coloro che ricoprono incarichi remunerati in nome e per conto del Partito, presso amministrazioni pubbliche o private ed enti locali verseranno il 10% degli emolumenti percepiti per la loro carica agli organismi territorialmente competenti; per i Parlamentari nazionali ed Europei o per altri incarichi di analogo livello la quota da versare alla Segreteria Nazionale del Partito è elevata al 25% degli emolumenti percepiti.

 

Art. 11

Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dal Movimento, e possono formulare proposte e osservazioni. Il diritto d'intervento può essere limitato in relazione al tempo disponibile per l'assemblea. Ogni iscritto a pieno titolo può rivolgere istanza a ogni organo del Movimento. Gli iscritti non possono intervenire alle riunioni organizzative di Sezioni o Federazioni diverse da quelle di appartenenza. A tale norma fanno eccezione i componenti del Comitato Centrale. I Segretari provinciali possono convocare solo iscritti e Sezioni appartenenti alla propria circoscrizione per stabilire iniziative e programmare attività sia interne che esterne.


CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO


Art. 12

II Movimento è organizzato in strutture territoriali che si articolano in:

-         Sezioni;

-         Federazioni provinciali;

-         Coordinamenti regionali.

 

LA SEZIONE


Art. 13

L'unità fondamentale organica del Movimento è la Sezione. La Sezione si costituisce per iniziativa dei soli iscritti in un numero non inferiore a sette, con atto scritto che deve essere comunicato al più vicino organo o rappresentante ufficiale del Movimento e alla Segreteria Nazionale che provvede alla nomina immediata di un Commissario reggente. Trascorsi sei mesi dalla sua costituzione, essa si intende validamente costituita.

Art. 14

Sono organi della Sezione:

1)      L'Assemblea degli iscritti;

2)      La Giunta sezionale;

3)      II Segretario.

 

Art.15


L'assemblea degli iscritti elegge il Segretario. Elegge altresì i delegati al Congresso provinciale. Deve essere convocata almeno ogni anno o quando lo richiedano i 3/5 degli iscritti, il Segretario provinciale o il Segretario della Sezione. Può approvare mozioni e ordini del giorno purché sottoscritti da almeno cinque iscritti.

 

Art. 16

La Giunta sezionale è nominata dal Segretario della Sezione e lo affianca nella direzione politica e organizzativa della Sezione stessa. E' composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Nel suo ambito il Segretario della sezione nomina un Vicesegretario.

 

Art. 17

II Segretario rappresenta e dirige la Sezione, ponendo in essere le iniziative idonee a svilupparla e attuando le disposizioni provenienti dagli organi superiori. Raccoglie le richieste di iscrizione. È eletto ogni due anni dall'Assemblea degli iscritti. Deve presentare una relazione annuale della attività della Sezione agli iscritti, la cui mancata approvazione da parte dell'Assemblea ne provoca la decadenza. Può sospendere nei soli casi di urgenza gli iscritti dall'attività politica, proponendo all'organo Federale competente, entro tre giorni, l'istruttoria della pratica e le relative
sanzioni.

 

LA FEDERAZIONE


Art. 18

La Federazione è l'organo politico che rappresenta il Movimento di norma nel territorio di una Provincia. Laddove eccezionali esigenze organizzative lo richiedano, la Segreteria Nazionale potrà disporre la costituzione di una nuova Federazione su proposta del Dipartimento Organizzazione.


Art. 19

Sono organi della Federazione:

1 ) II Congresso;

2) La Segreteria Federale;

3) II Segretario Federale;

4) La Commissione di Accettazione e vigilanza.


Art. 20

Il Congresso della Federazione si pronuncia sull'attività politica, organizzativa e amministrativa del Segretario Federale. Discute e approva documenti, ordini del giorno e determina l'indirizzo operativo della Federazione. Elegge il Segretario Federale, la Commissione di Accettazione e Vigilanza e i delegati al Congresso Nazionale. Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione. Si riunisce almeno una volta ogni due anni.


Art. 21

Partecipano al Congresso della Federazione con diritto di voto e di parola tutti gli iscritti alla Federazione medesima. Sono ammessi, con solo diritto di parola, gli eletti alle cariche istituzionali, i membri della Segreteria regionale e del Comitato Centrale non iscritti alla Federazione stessa.

 

Art. 22

La Segreteria è nominata dal Segretario Federale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Opera per la presenza del Movimento in ogni Comune in cui si estende la competenza della Federazione. Coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni fino al livello provinciale, fatta salva l'approvazione delle stesse da parte della Segreteria Regionale (art. 31). Ove ricorrano particolari motivazioni di ordine politico, la ratifica delle liste elettorali è soggetta al parere definitivo della Segreteria Nazionale.


Art. 23

La Commissione di Accettazione e Vigilanza ratifica le richieste di iscrizione pervenute. È composta da un Presidente e due o quattro componenti eletti dal Congresso di Federazione.


Art. 24

La Segreteria Federale è composta da un minimo di sei a un massimo di dodici membri, tra i quali il Segretario provinciale giovanile e la coordinatrice provinciale femminile, nominati dal Segretario. Si riunisce almeno ogni mese o quando ne faccia richiesta il Segretario Federale o, per iscritto, la metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni sono chiuse al pubblico e delle stesse ve redatto formale verbale firmato da tutti i partecipanti. Su invito del Segretario Federale possono presenziare i dirigenti nazionali o persone chiamate a riferire dallo stesso. Nel suo seno viene nominato dal Segretario il Tesoriere e un Vicesegretario.


Art. 25

II Segretario Federale rappresenta l'unità della Federazione, ne è personalmente responsabile e ne indirizza l'attività secondo i deliberati e le disposizioni del Congresso Nazionale, le direttive del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale. Presiede e convoca le riunioni della segreteria. Invia alla Commissione di Accettazione e Vigilanza le sanzioni disposte a carico degli iscritti. Può nei soli casi di gravita disporre la sospensione immediata cautelativa degli iscritti e il commissaria mento delle Sezioni. E' eletto ogni due anni dal Congresso Federale.


Art. 26

La Commissione di Accettazione e Vigilanza viene eletta dal Congresso Federale.

 

 IL COORDINAMENTO REGIONALE


Art. 27

II Coordinamento Regionale è l'organo di collegamento tra la Segreteria Nazionale e le Federazioni. Il Coordinamento Regionale è composto dai Segretari Federali eletti e dai componenti degli Organismi Nazionali, nonché dal Segretario Regionale Giovanile, dai Segretari Provinciali Giovanili e dalla Coordinatrice Regionale Femminile iscritti nella regione, e ha il compito di coordinare le attività del Movimento nella Regione.


Art. 28

II Coordinamento Regionale è diretto e convocato dal Coordinatore Regionale, eletto dai Segretari Federali, dai componenti degli Organismi Nazionali, dal Segretario Regionale Giovanile e dalla Coordinatrice Regionale Femminile iscritti nella regione nella persona del candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. Si riunisce una volta a trimestre o quando ne facciano richiesta i tre quinti dei suoi componenti, o il Segretario Nazionale, che può presiederne i lavori. Possono partecipare ai lavori del Coordinamento regionale, con solo diritto di parola, i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali o europei, i sindaci, i presidenti delle Province iscritti al Movimento. La carica di Coordinatore regionale non è compatibile con quella di Segretario Federale.

 

Art. 29

II Coordinatore Regionale nomina l'Amministratore Regionale e il Collegio dei Revisori dei conti, ai quali spetta il compito di acquisire tutta la documentazione contabile delle federazioni - ai sensi della normativa vigente in materia del rimborso delle spese elettorali e del finanziamento pubblico dei partiti - e su di essa esprimere motivato giudizio.

 

Art. 30

II Coordinamento Regionale approva le liste di cui al precedente art. 23. Predispone le liste per le elezioni regionali, nazionali ed europee che saranno ratificate dalla Segreteria Nazionale. Decide le candidature per quei collegi uninominali i cui confini coincidono con più Province. Dispone gli indirizzi concreti attuativi della politica sul territorio regionale e propone alla Segretaria Nazionale l'eventuale commissariamento delle Federazioni.

 

CAPO V - ORGANI CENTRALI DEL MOVIMENTO

 

IL COMITATO CENTRALE

 

Art. 31

II Comitato Centrale determina le linee dell'azione politica del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Approva il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento. Dispone il numero dei delegati al Congresso eleggibili dalle Federazioni e delle associazioni federate, nomina, su proposta del Segretario Nazionale, il Segretario Generale e la Segreteria Generale del Congresso - cui spetta la preparazione delle operazioni e la stesura del regolamento congressuale. Approva il regolamento del Congresso, apporta le eventuali modifiche allo Statuto su esplicita richiesta del Segretario Nazionale. Ratifica le candidature elettorali di cui agli articoli precedenti. Elegge, su proposta del Segretario Nazionale, la Segreteria Nazionale, la Giunta di Presidenza Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, la Commissione Centrale di Disciplina. Elegge, altresì, la Direzione Nazionale. Approva la relazione annuale del Segretario Nazionale. Nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale, il Comitato Centrale elegge il nuovo Segretario, impegnandolo alla convocazione straordinaria del congresso entro un anno. Il Comitato Centrale si riunisce almeno ogni sei mesi, delibera in assemblea plenaria ed esamina i risultati dei lavori e le proposte delle Commissioni di lavoro. Dopo due assenze non giustificate da gravi e comprovati motivi, il componente di Comitato Centrale decade dalla carica.


 

Art. 32

II Comitato Centrale è composto da 100 membri eletti dal Congresso Nazionale più 10 cooptati su proposta del Segretario Nazionale, che si siano distinti per particolari meriti nell'azione politica. Ad esso partecipano a pieno titolo i Coordinatori Regionali, i Segretari Federali eletti e i responsabili degli otto collegi indicati nella proposta di legge 105 del 9 maggio 1996; questi ultimi, così come eletti dal Congresso Nazionale, e i cooptati residenti all'estero potranno, in base all'art. 70, votare per delega. Partecipano, altresì, a pieno titolo la Coordinatrice Nazionale Femminile e le tre Vice Responsabili Nazionali Femminili, come da articolo 61, il Segretario Nazionale Giovanile e i tre Vice Segretari Nazionali Giovanili, come da articolo 62. I componenti del Comitato Centrale che a qualsiasi titolo dovessero decadere dalla funzione verranno automaticamente surrogati dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. I Segretari Federali eventualmente eletti nel Comitato Centrale verranno automaticamente surrogati dal primo dei non eletti della medesima lista. Il Comitato Centrale elegge nel suo seno un Presidente e due Vice Presidenti. Si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente, di concerto con il Segretario Naziona1e, oppure su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.


Art. 32 bis

Alle riunioni del Comitato Centrale partecipano con solo diritto di parola i parlamentari, i Sindaci, Consiglieri regionali, i Presidenti delle Province, i Componenti della Commissione Centrale di Disciplina e il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Il Comitato Centrale è diviso in Commissioni di lavoro che possono riunirsi anche singolarmente, sempre su convocazione del Presidente del Comitato Centrale per l’analisi e/o l'approfondimento di particolari tematiche. Ogni componente del Comitato Centrale è libero di iscriversi e partecipare a non più di due Commissioni di lavoro. Il Presidente della Commissione Centrale di Disciplina partecipa a pieno titolo.

 

LA DIREZIONE NAZIONALE


Art. 33

La Direzione Nazionale si compone di diciotto membri eletti dal Comitato Centrale tra i suoi componenti, dai Coordinatori Regionali, dal Segretario Nazionale di Gioventù Nazionale, dalla Coordinatrice Nazionale Femminile. A essa partecipano a pieno titolo il Segretario Nazionale, i Consiglieri di Segreteria Nazionale, il Presidente del Comitato Centrale e il Presidente della Commissione Centrale di Disciplina. E’ presieduta dal Segretario Nazionale. Ha il compito di supportare la Segreteria Nazionale nella fase di attuazione della politica del Movimento e di esecuzione delle determinazioni del Comitato Centrale. La Direzione Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. La Giunta di Presidenza Onoraria Nazionale partecipa senza diritto di voto.

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE


Art. 34

La Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Centrale su proposta del Segretario Nazionale. Essa è composta da dieci Consiglieri Nazionali di Segreteria oltre il Segretario Nazionale. È l'organo che affianca il Segretario Nazionale nella attuazione della politica del Movimento. Autorizza la costituzione di nuove Federazioni.

 

LA GIUNTA DI PRESIDENZA ONORARIA NAZIONALE


Art. 35

La Giunta di Presidenza Onoraria Nazionale è composta da 5 Consiglieri Nazionali di Presidenza eletti dal Comitato Centrale. Essa rappresenta l'unità del Movimento e garantisce la sostanziale rispondenza dell'attività politica alla continuità storico-ideale e alla tradizione culturale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.    

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE


Art. 36

II Segretario Nazionale rappresenta il Movimento, ne promuove, attua e dirige l'azione politica, operativa e organizzativa. Può convocare ogni organo territoriale del Movimento e ha il potere di deferire agli organi disciplinari del Movimento ogni iscritto, adottando anche in attesa di definitiva decisione, provvedimenti sospensivi. In casi di particolare gravità può disporre provvedimento di espulsione. Presiede e coordina le riunioni della Segreteria Nazionale. Nomina:

-         la Segreteria Amministrativa Nazionale;

-         la Responsabile Nazionale Femminile;

-   il Vice Segretario Nazionale a cui delegare la legale rappresentanza del Movimento in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario.

Il Segretario Nazionale è il rappresentante legale a tutti gli effetti del Movimento. Convoca, di intesa con il Presidente del Comitato Centrale, le riunioni del Comitato medesimo. Determina le direttive per gli organi di stampa e/o le testate ufficiali di proprietà del Movimento e ne nomina i dirigenti, esamina il rendiconto finanziario, compreso quello della stampa del Movimento, sentito il Segretario Amministrativo Nazionale e su relazione del Collegio Nazionale dei revisori dei Conti. Per gravi motivi dispone lo scioglimento di un esecutivo federale e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza della Federazione stabilendo la data del congresso straordinario per l’elezione delle cariche.   

 

Art. 37

II Segretario Nazionale è eletto dal Congresso in base a quanto previsto dal regolamento congressuale approvato dal Comitato Centrale di cui all'art. 31. Le elezioni possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, a scrutinio palese, a scrutinio segreto.


CAPO VI - IL CONGRESSO NAZIONALE


Art. 38

II Congresso Nazionale stabilisce gli orientamenti politici generali del Movimento, elegge il Segretario Nazionale, il Presidente e il Comitato Centrale, modifica e revisiona lo Statuto. Il Congresso è convocato ogni due anni o in via straordinaria su richiesta dei tre quarti dei componenti del Comitato Centrale.


Art. 39

II Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Movimento che, verificatone il regolare insediamento, ne dirige i lavori coadiuvato da un Ufficio di Segreteria eletto a norma del Regolamento del Congresso di cui all'art 31.

 

Art. 40

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola:

1) Delegati eletti dalle Federazioni;

2) Segretari Federali eletti;

3) Coordinatori Regionali;

4) Coordinatori Nazionali delle Nazioni citate nella proposta di legge 105 presentata il 9 maggio 1996 (voto agli italiani all'estero);

5) Responsabili degli otto collegi di cui alla proposta di legge summenzionata;

     (per i residenti all'estero è ammesso il voto per delega);

6) Parlamentari nazionali ed europei;

7) Componenti del Comitato Centrale;

8) Componenti della Commissione Centrale di Disciplina;

9) Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

10) Componenti nazionali del Coordinamento Femminile (art. 61);

11) Componenti del Comitato Nazionale Giovanile (art. 62);

12) II Segretario Nazionale;

13) La Giunta  di Presidenza Onoraria Nazionale del Movimento;

14) Le Medaglie d'oro al valor militare o civile iscritte al Movimento.

II Segretario Nazionale si riserva di invitare a pieno titolo un numero di personalità come stabilito dal regolamento di cui all'art. 31.


CAPO VII - ORGANI, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI


Art. 41

Organi disciplinari: Origine, composizione, competenze e funzioni. Il Movimento esercita la funzione disciplinare a carico degli iscritti sulla base di un Regolamento Disciplina, che rappresenta il codice di comportamento degli iscritti, esplicita e chiarisce le violazioni, le sanzioni erogabili, le funzioni e i poteri delle Strutture disciplinari, precisa gli organi legittimati al deferimento, fasi, modalità e durata dei procedimenti, gradi di ricorso e di appello, termini a difesa in ogni grado di giudizio sintetizzati per brevità nello Statuto: in ogni caso di esigenza di chiarimenti si farà per tanto ricorso al Regolamento di Disciplina. L'azione disciplinare viene svolta attraverso i seguenti organi:

1)      la Commissione Regionale di Disciplina (CRD);

2)      la Commissione Centrale di Disciplina (CCD);

La Commissione Regionale di Disciplina giudica in primo grado le violazioni disciplinari commesse dagli iscritti nelle Federazioni del territorio regionale di propria competenza. Essa decide nel termine di 180 giorni dall’acquisizione della notizia dell’illecito disciplinare. La Commissione Centrale di disciplina giudica in secondo grado tutte le decisioni assunte in primo grado dalle Commissioni Regionali di Disciplina. Le Commissione Regionale di Disciplina è composta dai Segretari Federali e dal Coordinatore Regionale; essa elegge al proprio interno il Presidente della CRD. La Commissione Centrale di Disciplina è composta dal Presidente e da quattro membri eletti dal Comitato Centrale sulla base delle indicazioni del Segretario Nazionale. Il Presidente nomina, nell'ambito della Commissione, un Vice Presidente e il Segretario. I componenti della CCD sono inamovibili e rimangono in carica per tutta la durata del Comitato Centrale che li ha nominati, salvo la decadenza deliberata dal CC su segnalazione del Presidente della CCD, dopo due assenze non giustificate da gravi e documentati motivi, per incompatibilità o per dimissioni. La procedura della sostituzione dei componenti è la medesima di quella della prima investitura: il Segretario Nazionale propone, dopo accordi con il Presidente della CCD, i nominativi dei sostituti, che il CC approva a maggioranza o alla unanimità. Anche senza esposti o deferimenti, le Commissioni Regionali di Disciplina devono iniziare i procedimenti di ufficio ove abbiano conoscenza di qualcuno degli atti o violazioni perseguibili elencati dagli artt. 5 e 42 dello Statuto o nel Regolamento di Disciplina. Il Presidente della CCD partecipa a pieno titolo alle riunioni del CC, e partecipa alla Segreteria per il ruolo e la funzione che gli competono. I componenti della CCD possono partecipare a scopo informativo e senza diritto di voto ad ogni riunione istituzionale - a livello Federale - della vita del Movimento. Viene riconosciuta al Presidente della CCD una funzione equilibratrice e normativa, da svolgersi a ogni livello, di concerto con il Segretario Nazionale, al fine di evitare il sorgere e il consolidarsi di contenziosi disciplinari.


Art. 42

Si procede disciplinarmente a carico dell'iscritto:

a - che non osserva i doveri sanciti dallo Statuto e dai regolamenti;

b - che tenga una condotta in contrasto con i principi dell'onore e della dignità;

c - che si sia reso indegno dì appartenere al Movimento ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;

d - per comportamenti specificati nell'art. 5 dello Statuto e più ampiamente dettagliati nel

     Regolamento di Disciplina.



 

ORGANI LEGITTIMATI AL DEFERIMENTO


Art. 43

La richiesta di promuovere l’azione disciplinare può essere inoltrata da chiunque sia venuto a conoscenza dell’illecito disciplinare. I Segretari/Commissari Federali e i componenti del Comitato Centrale possono essere deferiti solo dal Segretario Nazionale; per i componenti del CC è necessaria una ratifica preventiva da parte del Comitato Centrale nella prima seduta ordinaria convocata dopo la comunicazione del deferimento. Decorso tale termine senza ratifica del CC, il deferimento decade anche senza ricorso dell'interessato. Nelle more della ratifica la CCD è autorizzata a condurre con opportuna riservatezza le indagini e gli accertamenti del caso. Il deferimento deve in ogni caso essere effettuato mediante lettera raccomandata, contenente la concisa e analitica esposizione degli addebiti.

 

SANZIONI DISCIPLINARI E RICHIESTE AMMISSIONE


Art . 44

Le Sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a)      ammonizione

b)      censura;

c)      sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalle cariche ricoperte nel Movimento;

d)      sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalla qualità di iscritto e conseguente esclusione dalle liste elettorali;

e)      espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.

L'avvicendamento nell'incarico per gravi violazioni statutarie dà luogo alla contemporanea sospensione dal Comitato Centrale. La revoca della sospensione può avvenire su domanda dell’interessato diretta all’organo che ha emesso il provvedimento. La domanda di riammissione dell'iscritto espulso deve essere riesaminata dalla CCD, la quale adotta il provvedimento dopo aver acquisito il parere del Segretario Nazionale e del Segretario/Commissario Federale competente per territorio.


PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI ED EVENTUALI REVOCHE

 

Art. 45

II Segretario Nazionale ha il potere di adottare nei confronti dell'iscritto deferito, in attesa di definitive decisioni da parte dell'organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a titolo cautelare. Analogo potere ha nei confronti dei componenti del CC deferiti in attesa di ratifica da parte del stesso C.C.. Analogo potere spetta alla Commissione Regionale di Disciplina il cui provvedimento deve tuttavia essere confermato - entro 30 giorni a pena di inefficacia - dalla Commissione Centrale di Disciplina. La Commissione Centrale di Disciplina ha facoltà di revocare in qualsiasi momento ogni provvedimento di sospensione.

 

MODALITÀ DEI PROCEDIMENTI


Art. 46

La CRD la CCD devono attenersi ai tempi e alle modalità previste dai successivi artt. 47 - 48 ed esperisce tutti gli atti istruttori, dando luogo a una decisione con appropriate sanzioni.  La CCD, in casi di particolare urgenza e/o di inerzia della Commissione Regionale di Disciplina, può avocare il procedimento disciplinare. In tale caso la decisione della CCD viene pronunciata in grado unico. Il Presidente della CRD e della CCD può nominare il relatore per la trattazione del procedimento o può assumerla in prima persona. Le decisioni della CRD e della CCD sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.



TERMINI A DIFESA


Art. 47

Il deferimento, con relativa contestazione degli addebiti, deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni, dall’acquisizione del fatto-evento oggetto del procedimento; l’interessato ha facoltà sia di essere sentito, sia di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi al ricevimento della notifica del deferimento con la comunicazione dei termini a difesa.

 

DURATA DEI PROCEDIMENTI


Art. 48

Ciascun grado del procedimento, sia esso di competenza della CRD, sia esso della CCD, deve essere definito nel termine perentorio di giorni 180 decorrenti dalla ricezione degli atti, eccezion fatta per i casi di particolare complessità, per i quali il Presidente della CRD o della CCD può disporre ulteriore proroga di giorni 180. Le singole decisioni vanno comunicate all’interessato mediante R. A.R. nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento.


GRADI DI GIUDIZIO


Art. 49

Le decisioni assunte dalla CRD non sono esecutive e, a pena di inefficacia, devono essere perentoriamente trasmesse nel termine di giorni trenta alla CCD unitamente agli atti istruttori compiuti per lo svolgimento del secondo grado di giudizio obbligatorio. La CCD decide in secondo grado entro 180 giorni dalla ricezione degli atti confermando o riformando la decisione di primo grado. La CCD ha facoltà di compiere atti istruttori integrativi e deve sentire l’incolpato. 

 

Art. 50

Le decisioni assunte dalla CCD sono inappellabili, fatta salva la revisione del giudizio, che si svolgerà con le medesime modalità del giudizio ordinario, in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti di cui non si sia avuta conoscenza nelle more del procedimento.


L'ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI


Art. 51

Sono definitive ed immediatamente esecutive solo le decisioni assunte dalla CCD.


RATIFICA DEL SEGRETARIO PER I PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE


Art. 52

II provvedimento di espulsione deciso dalla CCD, indipendentemente dai promotori della denuncia, ha validità esecutiva solo a ratifica avvenuta da parte del Segretario Nazionale.


DOVERI DI INFORMAZIONE E REVISIONE DEL PROCEDIMENTO


Art. 53

La CRD ha il dovere di informare tempestivamente la CCD delle procedure disciplinari in corso. La CCD è tenuta ad informare il Segretario Nazionale dei provvedimenti di espulsione presi affinché il Segretario provveda alla necessaria ratifica. L’interessato colpito da provvedimento disciplinare definitivo può avanzare richiesta di revisione del procedimento alla CCD allegando prove sopravvenute non conosciute dal deferito durante le fasi del procedimento disciplinare. La CCD decide in grado unico sulla richiesta di revisione entro 180 giorni dal ricevimento della domanda accogliendo o rigettando la stessa. Durante il giudizio di revisione la CCD può compiere atti istruttori.



CAPO VIII - ORGANI AMMINISTRATIVI


Art. 54

II Segretario Nazionale Amministrativo sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento, in diretto collegamento con il Segretario Nazionale; presiede le riunioni del Collegio dei revisori e del Comitato per l'amministrazione; può nominare fra i componenti il Comitato Centrale e tra gli iscritti particolarmente competenti e non aventi incarichi nelle Federazioni e nelle Segreterie Regionali, ispettori di finanza per i controlli sulle gestioni amministrative delle Federazioni e delle Segreterie regionali, ovvero affidare, di volta in volta, specifici incarichi di revisione amministrativa.

 

Art. 55

II Collegio Centrale dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da 4 componenti. Esso esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi e predispone proprie relazioni da sottoporre al Comitato Centrale in sede di approvazione dei bilanci medesimi. In caso di elezioni, nomina due addetti tra i membri stessi del Collegio che dovranno curare l'attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente per la rendicontazione delle spese elettorali, sia dei singoli candidati che delle liste del Movimento.


Art. 56

I bilanci preventivi e consuntivi delle Segreterie regionali devono essere sottoposti all'esame del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, che li restituisce con gli eventuali rilievi e, comunque, con una relazione che deve essere trasmessa per conoscenza alla Segreteria Nazionale Amministrativa.



CAPO IX - GLI ELETTI


Art. 57

Gli iscritti al Movimento Sociale chiamati a far parte delle Assemblee elettive (parlamentari nazionali ed europei, deputati e consiglieri regionali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali) devono attenersi, nell’esercizio delle loro funzioni, all'indirizzo politico fissato dal Congresso Nazionale e alle conformi direttive dei competenti organi del Movimento Sociale, ai quali spetta, a norma del presente Statuto, tale funzione. Essi sono tenuti a collaborare con gli organi centrali e periferici del Movimento in occasione delle campagne elettorali nelle quali sono candidati e in quelle che comunque interessino il Movimento Sociale. Sono tenuti altresì al corretto adempimento del mandato, a frequentare con scrupolo e diligenza le sedute dell’assemblea e quelle delle commissioni, esercitando l'iniziativa politica, a rendere conto ai competenti organi dell’attività svolta e a mettere il Movimento nelle condizioni di informare l'opinione pubblica.

 

Art. 58

I parlamentari nazionali ed europei, i deputati e consiglieri regionali sono tenuti a contribuire all’autofinanziamento del Movimento, oltre che secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Statuto, con una aliquota fissa mensile pari al 25% degli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi
titolo. Le somme così percepite dalla Segreteria Amministrativa Nazionale sono ripartite dalla Segreteria Nazionale tra gli organi centrali e periferici secondo parametri che dovrà stabilire. Tutti i rappresentanti del Movimento Sociale eletti negli Enti cui le norme vigenti attribuiscono emolumenti a qualsiasi titolo sono tenuti a versare le quote previste dall'art. 10. Il Segretario Provinciale è tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla Segreteria Nazionale.


Art. 59

L’inadempienza degli iscritti al Movimento chiamati a far parte delle assemblee elettive agli obblighi di cui Agli art. 10 e 58 comporta l'esclusione dalla candidatura nelle successive elezioni.



CAPO X – INCOMPATIBILITÀ


Art. 60

I Parlamentari nazionali, europei, regionali sono incompatibili con la carica di Segretario Federale. La carica di capogruppo regionale è incompatibile con quella di Coordinatore regionale. È altresì incompatibile appartenenza a più assemblee elettive. Parlamentari e consiglieri regionali non possono tassativamente insistere nel ruolo elettivo oltre le due legislature ad eccezione del Segretario Nazionale. Gli eletti a tutti i livelli se non iscritti al partito partecipano agli organismi esecutivi del Movimento esclusivamente a titolo consultivo. L’inadempimento a quanto sopra comporta l’avvio del procedimento disciplinare. Per le incompatibilità di cui sopra può essere stabilita eccezionale e motivata deroga per un periodo determinato dal Comitato Centrale.

 

CAPO XI - IL COORDINAMENTO FEMMINILE

 

Art. 61

La Responsabile Nazionale Femminile è nominata dal Segretario Nazionale. È istituito un Comitato Direttivo Nazionale per le Politiche Femminili, composto da quindici donne scelte sul territorio nazionale e nominate dal Segretario Nazionale d'intesa con la Responsabile Nazionale Femminile. La composizione del Comitato è soggetta al rinnovo annuale, in base alla valutazione qualitativa del lavoro prodotto da ciascuna delle sue componenti. Le componenti del Comitato non partecipano di diritto al Congresso Nazionale, hanno invece diritto di intervenire ai lavori delle rispettive Segreterie regionali ma senza diritto di voto. L’articolazione del Coordinamento a livello provinciale prevede una Responsabile per le politiche femminili, nominata dal Segretario Provinciale, che è membro di diritto della Giunta provinciale. L'incarico è soggetto alla ratifica della Responsabile Nazionale Femminile. Il Segretario Nazionale, di intesa con la Responsabile Nazionale Femminile, nomina tre Vice Responsabili Nazionali che partecipano di diritto al Congresso Nazionale e ai lavori del Comitato Centrale, con diritto di parola e di voto.


CAPO XII - IL COORDINAMENTO GIOVANILE


Art. 62

È istituito il Movimento Giovanile denominato Gioventù Nazionale, composto da iscritti al Movimento di età compresa fra i 14 e i 28 anni. G.N. è un organo del Movimento e in quanto tale ne segue fedelmente finalità e principi stabiliti nello Statuto, attraverso le deliberazioni congressuali. Il MSFT riconosce a G.N. una autonomia funzionale in materia di politiche giovanili, in particolare nei settori scolastico, universitario, culturale, occupazionale e sociale. Tale autonomia funzionale è esplicitata nello Statuto di Gioventù Nazionale.


DISPOSIZIONI FINALI


Art. 63

Per la validità delle riunioni degli organi collegiali, dell'assemblea e dei Congressi è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. Non è ammesso il voto per delega, salvo per i residenti all'estero. Le norme sull'incompatibilità possono essere suscettibili di deroghe su motivata proposta della Segreteria Nazionale e ratifica da parte del Comitato Centrale.

 

Art. 64


È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, salvo il caso in cui tale destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 65

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione od organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'istituendo organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 3 dicembre 1996, n. 662.


Così come modificato dal IV Congresso Nazionale del Partito - Fiuggi 11/12 Dicembre 2004 e dal Comitato Centrale – Roma 23 Gennaio 2005