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Legalità perduta in Basilicata
La Sentenza che qui allego è l’epilogo di una mia vicenda giudiziaria contro la Regione Basilicata. E’ la conclusione di un processo durato sei anni ed approdato ad una “mezza giustizia”: una specie di bicchiere mezzo pieno. Click-01
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il mio ricorso; riconosce le mie ragioni e condanna la Regione, imponendole il prosieguo del procedimento amministrativo che dovrebbe concludersi con il soddisfacimento del mio diritto. Ma a quanto pare alla Regione non gliene frega niente. Forse mi toccherà affrontare un altro processo (altri sei anni) per ottenere l’ottemperanza della sentenza. E perciò, per adesso, devo accontentarmi della parte vuota ed amara di quel bicchiere.
A monte e dietro questa vicenda giudiziaria c’è la sconcertante storia di un imprenditore lucano (il sottoscritto); Click-02 il quale vorrebbe operare nella legalità ma gli si oppone un Sistema di potere regionale che non glielo consente. Ricorrendo ad espedienti delinquenziali – qual è appunto il “provvedimento” annullato da questa sentenza – il sistema è riuscito sinora a bloccare questa legittima aspirazione.
L’Atto in questione è un diniego espresso nel gennaio ’99, avverso una mia istanza di concessione estrattiva, con allegato progetto di un intervento di manutenzione idraulica, in un tratto del fiume Basento; vi era previsto il ripristino della sezione di deflusso ed il consolidamento delle gabbionate. Il diniego fu motivato riportando l’articolo 5 della legge 37/94, “in termini del tutto erronei e fuorvianti”, come dice la sentenza: un falso ideologico, studiato apposta per eludere la legge regionale 12/79.
Considerata la madornale illegittimità di quel rifiuto, prima di ricorrere in tribunale, chiesi il riesame dell’Atto al Dirigente Generale, informando anche l’Assessore ed il Presidente della Giunta. Ma non ottenni alcuna risposta. Mi resi conto sin d’allora che non si trattava di un abuso del singolo funzionario, ma di una prassi condivisa anche dagli organi superiori.
Per colmo, lo stesso articolo di legge – usato per negare la concessione al sottoscritto – veniva citato, a favore, per il rilascio delle concessioni altrui. La differenza stava nel fatto che mentre la mia richiesta si riferiva a quantitativi da 200 mila e passa metri cubi, le altre erano per quantitativi da mille a 10mila metri cubi: concessioni “virtuali” che rispondono alla regola “ti autorizzo un metro cubo ma ne puoi prelevare 10 - 100”; sistema che si è ormai consolidato in Basilicata, grazie anche all’acquiescenza dell’Autorità giudiziaria: informata più volte dal sottoscritto. Click-03
Il danno che sto subendo in questa vicenda è certamente notevole: con un’azienda ridotta quasi alla chiusura. Ma il danno più grosso lo sta subendo la Regione Basilicata: sia per il mancato introito, che sarebbe derivato dalla concessione da me richiesta, sia per i danni verificatisi alle difese spondali del Basento, per il mancato intervento di manutenzione da me proposto sei anni fa; danni per centinaia di migliaia di euro, tendenti ad aggravarsi col passare di altro tempo. Danni certi e notori, spesso evidenziati da stampa e televisione locale.
Dal canto suo, la lobby Tangenti e Appalti assiste a tutto questo con un certo… interesse. Ricordando “l’operazione” compiuta negli anni ottanta nel costruire quella gabbionata – realizzandone una metà, collaudando due volte la stessa metà e facendosi pagare l’intera opera, per 15 miliardi del vecchio conio – aspetta che vada distrutta per poter imbastire un’operazione simile: da 15 milioni del nuovo conio.
A tal proposito, è forse il caso di ricordare che negli stessi anni ottanta – al tempo dei Fondi FIO – furono “realizzate” lungo il Basento opere per 286 miliardi di v. l.; nei fiumi lucani, opere per 528 miliardi di v. l.; opere di cui è difficile trovarne traccia. Operazioni spartitorie, più che opere vere e proprie: un immenso sperpero di risorse, sull’onda dell’Allegra Gestione della Spesa Pubblica.
Il fiume, per sua natura, è il luogo adatto per certe operazioni: riesce a distruggere le opere malfatte ed anche quelle non fatte (ma collaudate e liquidate); ed è sempre pronto per nuove operazioni. Ovviamente, chi “opera” in questa logica mira a sgomberare il campo da chi ragiona al contrario: che vorrebbe salvaguardare anziché distruggere; che non chiede soldi ma ne vorrebbe versare; che cerca di conciliare il proprio interesse con l’interesse generale… Da questo conflitto – e non da altro – nasce l’assurda controversia che sto vivendo con la Regione Basilicata.
La sconcertante assurdità sta nel fatto che l’Ente Regione – anziché costituirsi come parte danneggiata contro chi fa scempio delle sue risorse – si oppone come controparte a chi cerca di preservarle; e, per colmo: querela chi denuncia lo spreco di quelle risorse; Click-04 e premia gli Artefici di quello stesso spreco.
Tutto questo accade in Basilicata, dove – alla faccia del “buon governo” di cui si vantano i nostri Governanti – si è persa la Legalità…, si va perdendo la Dignità…, prevale il Malcostume…
Tricarico, maggio 2005. Nicola Bonelli
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Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma
Sentenza n. 8 del 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riunito in camera di consiglio, nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:
1 GRIECO dr. Angelo – Presidente
2 CRISCUOLO dr. Alessandro
3 VITRONE dr. Ugo
4 BUONVINO dr. Paolo – Relatore
5 SCOLA dr. Aldo
6 LAMBERTI dr. Cesare
7 COLOSIMO dr. ing. Roberto
il 2° e il 3° Consiglieri di Cassazione, il 4°, il 5° e il 6° Consiglieri di Stato, il 7° esperto nominato ai sensi dell’art. 139, quarto comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'art. 2, comma. 1, lettera b), n 2), del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45, GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa, in sede di legittimità, iscritta nel Ruolo Generale dell’anno 1999 al n. 54, vertita
TRA
INERCO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco CALCULLI e Roberto GIUFFRIDA ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 76, presso l'avv. Paolo BOTZIOS (Studio DONNANGELO e Associati) RICORRENTE
CONTRO
la Regione BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirella VIGGIANI e Maria Carmela SANTORO ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 55, presso l'avv. Francesco VICECONTE, RESISTENTE
nonché
il Dirigente Generale Dipartimento Assetto Territorio della Regione Basilicata, il Dirigente Ufficio Territorio del Dipartimento Assetto Territorio – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche – e il Dirigente dell’Ufficio Territorio di Matera – Dip.to Assetto Territorio – della stessa regione, non costituitisi in giudizi,
e nei confronti
della I.M.E. di Umberto Falcone & C. s.n.c., non costituitasi in giudizio,
OGGETTO: ANNULLAMENTO
1) -- della nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche,12 gennaio 1999, n. 6097/sc.;
2) – se e in quarto nell'interesse della ricorrente, delle delibere del Consiglio regionale della Basilicata 7 agosto 1996, nn. 360 e 361, nonché della delibera di G. R. 30 dicembre 1994, n. 8258 e di quella n. 4026 del 2 agosto 1995.
All’udienza del 24 marzo 2004, appositamente fissata, le parti hanno precisato le rispettive
CONCLUSIONI
Riportandosi ai propri scritti in atti; in particolare, con foglio allegato al verbale dell’udienza ora detta la ricorrente chiede:
a) disporsi la diretta ispezione dei luoghi da parte del Tribunale per le ragioni dl cui alla memoria del 2 luglio 2003;
b) acquisirsi le determinazioni dirigenziali regionali elencate nei punti b.1) e b.2) dello stesso foglio di precisazione delle conclusioni allegato a verbale (e al quale si rimanda);
c) – l'accoglimento del ricorso e di ogni domanda anche istruttoria formulata in atti, con la reiezione di ogni avversa eccezione, deduzione e difesa;
d) – con vittoria di spese, ivi comprese quelle della disposta CTU, pari ad euro 5164,57, come liquidate in decreto.
FATTO
1 – Con il presente ricorso è impugnata, principalmente, la nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche, a firma del Dirigente dell’Ufficio Territorio di Matera , 12 gennaio 1999, n. 6097/sc.
Avverso tale atto, di mancato accoglimento e restituzione degli atti di cui all'istanza di concessione estrattiva pluriennale, presentata ai sensi della legge regionale della Basilicata 27 marzo 1979, n. 12 e della legge n. 677 del 1996, vengono svolte, con il primo articolato motivo di ricorso, le seguenti censure:
a) – incompetenza del dirigente regionale, dal momento che competente all'assunzione di concessioni pluriennali estrattive sarebbe, a mente dell’art. 25 della Lr. n 12/1979 e della D. G. R. n. 11 del 1998, la Giunta Regionale;
b) – in subordine, incompetenza del dirigente di un ufficio territoriale (a tutto concedere, sarebbe competente un dirigente di struttura centrale regionale);
c) – difetto di acquisizione di pareri obbligatori del Comitato regionale attività estrattiva;
d) – sottoscrizione dell’atto non da parte del direttore dell’ufficio e del servizio intestatari dell'atto, ma del dirigente di un differente ufficio (Ufficio del Territorio di Matera);
e) – difetto dei requisiti e delle procedure prescritti ai fini dell’adozione della determinazione dirigenziale.
Con il secondo motivo di gravame si denuncia l'assoluto difetto di motivazione e l’incongruità del riscontro offerti dalla P.A. nell'atto impugnato, fondato, tra l'altro, su di una disposizione dl legge riportata in termini erronei e incompleti e frutto, comunque, di una non corretta interpretazione della disciplina di settore (con particolare riferimento all'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37); non sarebbero sussistiti, ad ogni buon conto, i presupposti per operate una non consentita interruzione del procedimento, in contrasto con l’art 2 della legge n. 241/1990.
Vengono svolte anche censure avverso le delibere consiliari della Regione Basilicata nn. 360 e 361 del 1996 a delle delibere di G. R. 30 dicembre 1994, n. 8258 e n. 4026 del 2 agosto 1995, se e in quanto lesive della sfera di interessi delta ricorrente.
2) – Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata che eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto meramente endoprocedimentale e, quindi, privo di carattere lesivo della sfera della ricorrente. Nel merito deduce per l'infondatezza di tutte le censure svolte e insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.
Nelle proprie memorie le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi; la ricorrente, in particolare insiste per l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla regione resistente.
All'udienza del 6 febbraio 2001 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento regionale principalmente gravato.
II Giudice Delegato, all’udienza del 17 ottobre 2001, ha ammesso la CTU richiesta dalla ricorrente.
Esperita detta consulenza, è stata richiesta, all'udienza del 7 maggio 2003, da parte del patrocinio della ricorrente, una ispezione dei luoghi con la partecipazione del componente tecnico di questo Tribunale; in pari data il Giudice Delegato ha motivatamente rigettato l'istanza.
Sempre nel corso dell'udienza ora detta il patrocinio regionale ha depositato, tra l’altro, copia di due nuove istanze di attività estrattiva sostitutive di quelle di cui si discute e che produrrebbero la cessazione della materia del contendere.
Sentiti i difensori delle parti, come da verbale d'udienza, la causa è stata assunta in decisione all'udienza collegiale del 17 novembre 2404.
DIRITTO
1) – Con il presente ricorso è impugnata, principalmente, la nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche, a firma del Dirigente dell’Ufficio Territorio di Matera, 12 gennaio 1999, n. 6097/sc.
Tale nota, avente a oggetto, testualmente: "istanza di concessione estrattiva pluriennale, presentata ai sensi della legge regionale 27.3.1979 n. 12, in deroga al Piano estrattivo regionale" è del seguente tenore:
"si comunica che, allo stato, non è possibile accogliere la richiesta avanzata dalla S.V. per i seguenti motivi:
- il piano relativo alle norme per la tutela ambientale delle aree demaniali di fiumi, di torrenti, di laghi e delle altre acque pubbliche, ai sensi dell’art. 5 della L. 5.1.94, n. 37 di bonifica ed estrazione inerti approvato con delibera del Consiglio regionale 7.08.1996, nn. 360-361 avente validità di un anno, è già scaduto dal 1.9.97;
- l’art. 5 della L. 37/94 prevede che “sino a quando non saranno adottati i piani di bacino previsti dalla L. 18.5.1989 a 183 non è possibile rilasciare autorizzazione per l’estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale.… Non si mancherà di interessare la S.V. ove, per l'esigenza di garantire l'officiosità del fiume Basento, questo ufficio dovesse riconoscere la necessità di intervenire ai sensi dell'art. 4 comma 10 bis della L. 677/96 e dell'art. 23 comma 6 ter della L. 61/98. Si restituiscono gli atti”.
2) – Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla regione Basilicata per ritenuta carenza di interesse al ricorso stesso, in quanto proposto avverso un atto di natura meramente endoprocedimentale e non lesivo, quindi, della sfera giuridica della ricorrente.
La nota dirigenziale oggetto del ricorso riveste, infatti, manifesto carattere provvedimentale, in quanto rigetta ("non è possibile accogliere") l'istanza avanzata dalla ricorrente restituendone anche gli atti; cosi manifestando, chiaramente, l'intento della P.A. di non dare alcun corso all'istanza medesima o, comunque, di soprassedere a tempo indeterminato alla sua definizione; e non contano, qui, le ragioni di tale reiezione, quanto, essenzialmente, il fatto che l’atto impugnato conclude l'iter procedimentale rigettando l'istanza, facendo solo salva la generica possibilità di un riesame dell'istanza stessa in un momento futuro, incerto, indeterminato e indeterminabile; ciò che equivale a un vero e proprio arresto procedimentale, immediatamente lesivo e, quindi, impugnabile innanzi al giudice di legittimità, dal momento che anche gli atti meramente soprassessori sono produttivi di pregiudizio nella sfera degli amministrati, specie allorché interrompono, come nel caso in esame, la sequenza procedimentale senza alcun limite di tempo determinato o determinabile; ciò che si converte in una non consentita omessa valutazione della domanda (cui si accompagna, come si vedrà, un difetto sostanziale di attività istruttoria), in contrasto, tra l'altro, con i principi dell'efficienza, dell'effettività, della trasparenza e dell'economicità dell'azione amministrativa, nonché con l’onere di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990.
3) - Parimenti da rigettare è l'eccezione, sollevata nel corso dell'udienza istruttoria del 7 maggio 2003, volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere correlata, ad avviso della regione, al fatto che la stessa ricorrente avrebbe, in prosieguo, avanzato due ulteriori istanze autorizzatorie, versate in atti, che dovrebbero condurre alla richiesta declaratoria.
E, invero, la prima di dette istanze – pervenuta presso gli uffici regionali il 7 novembre 2001 – attiene ad un intervento da effettuare in un area (a valle della S.S. 277, in agro di Grassano) che non coincide con quella di cui qui si discute, sicché la sua presentazione non può in alcuna misura incidere sulla materia del contendere.
La seconda di esse rinnova, invece, l'istanza del 13 agosto 1998, oggetto dell’atto in questa sede impugnato, ma non ne costituisce superamento, bensì reiterazione presso l’ufficio regionale, divenuto nelle more competente, a integrazione in considerazione del peggiorato stato dei luoghi; la stessa, quindi – che non reca, tra l’altro, alcun elemento testuale atto a far ritenere che la sua rinnovata presentazione costituisca superamento di quella opposta con il provvedimento qui gravato – non è indice di rinuncia rispetto alla domanda originaria o, comunque, di superamento della stessa, ma di confermato interesse alla sua definizione.
E’ pur vero che a detta istanza l’ufficio regionale ha, poi, dato risposta con nota 14 maggio 2001, n. 11216/759 (risposta soprassessoria, volta a conseguire una integrazione documentale) e che non è stato precisato, dalle parti, se Ia nota stessa abbia, o meno, costituito oggetto di gravame o abbia prodotto, da parte dell'interessata, la richiesta integrazione e l'eventuale ulteriore esame regionale; non di meno, non si può ritenere che l’interesse della ricorrente alla definizione del presente gravame sia venuto del tutto meno in relazione alle circostanze ora addotte, in quanto il provvedimento impugnato risale al mese di gennaio del 1999, mentre la citata nota regionale è del mese di maggio 2001 e il decorso di tale ampio margine temporale, senza che l’interessato possa aver visto soddisfatte le proprie pretese per ritenuti vizi procedimentali, appare comunque tale da produrre, in certi limiti, una situazione di potenziale pregiudizio economico correlato al ritardo – asseritamente non giustificato – nella definizione dell’istanza stessa; pregiudizio economico la cui potenziale ristorabilità, nelle opportune sedi, supporta, comunque, l’interesse alla definizione del gravame.
4) – Nel merito, il ricorso è fondato.
In particolare, fondate e assorbenti sono le censure, svolte con il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’assoluto difetto di motivazione e l'incongruità del riscontro offerti dalla P.A. nell'atto impugnato, fondato, tra l’altro, si assume, su di una disposizione di legge riportata in termini erronei e incompleti e frutto, comunque, di una non corretta interpretazione della disciplina di settore (ciò con particolare riferimento all'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, espressamente richiamato delta P.A.); non sarebbero sussistiti, ad ogni buon conto, i presupposti per operare una non consentita interruzione del procedimento, in contrasto con l'art. 2 della legge n. 241/1990.
L'atto impugnato poggia, come si è detto, sulle seguenti affermazioni:
- che il piano relativo alle "norme per la tutela ambientale delle aree demaniali di fiumi, di torrenti, di laghi e delle altre acque pubbliche, ai sensi dell’art. 5 della L. 5.1.94, n. 37" di "bonifica ed estrazione inerti” approvato con delibera del Consiglio regionale 7.08.1996, nn. 360-361 avente validità di un anno, è già scaduto dal 1.9.97;
- l’art. 5 della L. 37/94 prevede che “sino a quando non saranno adottati i piani di bacino previsti dalla L. 18.3.1989 n. 183 non è possibile rilasciare autorizzazione per l’estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale…”.
Sennonché, come rilevato dalla ricorrente, il testo dell’art. 5, comma 1, della legge n. 37 del 5 gennaio 1994 non reca affatto le espressioni riportate dall’ufficio regionale, ma è del seguente, differente contenuto:
"sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ad altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive a studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati".
La norma invocata dagli uffici regionali, quindi, lungi dall’imporre, nel suo effettivo tenore letterale, una interruzione procedimentale nell’ipotesi della mancata adozione o, comunque, del superamento dei piani di bacino, impone che gli interventi dalla norma stessa indicati, tra i quali ricade quello di specie, siano adottati in base alle peculiari procedure dalla disposizione medesima precisate; la norma non contempla affatto, perciò, un necessario arresto procedimentale, bensì l’effettuazione di una attività istruttoria da condursi caso per caso, istanza per istanza, in base alla disciplina procedimentale ora detta.
Disciplina che implica attività di indagine e di studio da condursi sia da parte dei competenti organi amministrativi, sia con specifici apporti integrativi del privato interessato, da precisare e richiedere, di volta in volta, da parte degli uffici, in ragione della completezza della documentazione prodotta dal richiedente.
Con la conseguenza che l’Amministrazione non avrebbe potuto legittimamente restituire gli atti alla richiedente medesima, così concludendo, di fatto, con una sorta di non liquet, l'iter procedimentale, ma avrebbe dovuto dare corso alla necessaria attività istruttoria secondo quanto indicato dalla norma dianzi richiamata (e secondo i riparti di competenze propri dei diversi uffici regionali), se del caso richiedendo, alla parte istante, di fornire tutti gli elementi integrativi necessari al perfezionamento della procedura medesima.
II non aver completato il procedimento in parola sulla base dell'invocata norma costituisce, quindi, violazione della norma stessa (del resto, riportata, come si è visto, in termini del tutto erronei e fuorvianti); e costituisce anche violazione dei principi sulla necessità della conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
Principio, quest’ultimo, violato anche in relazione all'ulteriore capo di motivazione in base al quale la regione ha precisato che "non si mancherà di interessare la S.V. ove, per l’esigenza di garantire l’officiosità del fiume Basento, questo Ufficio dovesse riconoscere la necessità di intervenire ai sensi dell'art. 4 comma 10 bis della L. 677/96 e dell’art. 23 comma 6 ter della L. 61/98. Si restituiscono gli atti” (norma, quest’ultima, di mera proroga temporale della norma precedente; altre proroghe sono, poi, intervenute negli anni successivi).
L'interessata ha presentato la propria istanza anche per sopperire a quanto indicato nelle disposizioni ora dette e, perciò, al fine di meglio garantire l’officiosità idraulica; sarebbe stato onere, quindi, dell'Amministrazione (che, così pronunciando, ha ritenuto, in effetti, la detta disciplina normativa astrattamente applicabile in presenza dei necessari presupposti fattuali) operare, con apposita indagine istruttoria, una verifica atta ad appurare se, in effetti, la situazione di grave pregiudizio idraulico indicata dalla richiedente a supporto, per questa parte, della propria domanda fosse o meno concretamente in atto, o se ad essa non fosse, se del caso, motivatamente possibile sopperire altrimenti con maggiore beneficio per l’interesse pubblico.
Il mancato esame, di fatto, dell’istanza anche per questa parte (desumibile dalla omessa effettuazione di qualsiasi attività conoscitiva), viola, quindi, i principi dianzi richiamati, correlabili al giusto procedimento.
Ma la condotta tenuta, nella specie, dall'Amministrazione appare anche illegittima laddove ha portato alla restituzione degli atti, in quanto questa contraddice con l’intento della stessa P. A., poco prima manifestato, di riesaminare l’istanza ove, in prosieguo, se ne fosse riconosciuta la necessità; in mancanza, infatti – a seguito dell'avvenuta restituzione – della documentazione allegata alla domanda, non è dato comprendere alla luce di quali elementi concreti e oggettivi avrebbe potuto essere operato detto eventuale riesame.
Si aggiunga che gli stessi accertamenti operati dal CTU pongono in evidenza l'esistenza di situazioni di oggettivo rischio idraulico (gabbionate danneggiate, presenza di depressioni al piede delle stesse, necessità di risagomatura delle sezioni idriche, erosione delle sponde, formazione di accumuli alluvionali in alveo etc., il tutto accompagnato da una sostanziale carenza di manutenzione dell’alveo stesso) e I'esigenza, in definitiva, di operare approfondimenti volti a verificare se e in quali tempi e termini operare eventuali interventi; ciò che rafforza la convinzione in merito alla assolutamente carente attività di indagine da parte dell'Amministrazione che, del resto, non può, in sede di atti defensionali di causa, trincerarsi, come nella specie ha fatto, dietro asseriti difetti progettuali che essa stessa avrebbe potuto e dovuto, se del caso, evidenziare in sede di indagine istruttoria e non esternare, inammissibilmente, solo in questa sede.
5) Per tali assorbenti motivi il ricorso in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullata l’impugnata nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento degli abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche, 12 gennaio 1999, n. 6097/sc.
Le spese di giudizio e quelle relative alla CTU seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per spese ed Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari; condanna la Regione stessa al pagamento a favore della ricorrente delle somme occorse per l’espletamento della CTU mediante restituzione, alla ricorrente medesima, delle somme da essa provvisoriamente versate, come da decreto del Giudice delegato, all’ing. Giacomo Rasulo e regolarmente quietanzate nella misura di Euro 5.164,57, da ritenersi congrua.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di Consiglio del 17 novembre 2004.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to Buonvino F.to Grieco
Depositata in Cancelleria in data 21 gennaio 2005
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DENUNCIA del 6 febbraio 1995, inviata:
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
" Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera
" Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Potenza
Trasmetto, in allegato, copia delle due lettere datate 23.1.1995 e 2.2.1995, indirizzate per competenza all'Ufficio Cave e Miniere di Potenza e all'Ufficio Territorio di Matera, volendo segnalare alla Vostra cortese attenzione alcuni Atti e comportamenti di entrambi detti uffici regionali in relazione al governo dell'attività estrattiva.
E' un sistema, fatto di abusi omissioni ed espedienti vari – che vanno dal demenziale al delinquenziale – contro il quale mi tocca lottare ogni volta che chiedo il rinnovo della concessione o un sopralluogo per poterla attuare. Un sistema che, mentre penalizza chi opera nella legalità, favorisce l'abusivismo.
Abusivismo praticato per anni da impianti industriali stabilmente installati lungo i fiumi della Basilicata. Non parlo solo dell'abusivismo di chi è privo di autorizzazione, ma soprattutto di quello degli impianti con capacità produttiva dai 40 ai 60 mila mc all'anno, ai quali viene rilasciata la concessione pluriennale per 4 ‑ 6 mila mc. annui, ma si consente loro di soddisfare l'intero fabbisogno. E', insomma, un abusivismo "autorizzato".
Insisto su questo argomento non per vocazione delatoria o per "difendere l'interesse generale" o per "salvare l'Italia". Insisto per un solo ed egoistico motivo: assicurare un avvenire alla mia azienda. Nella legalità.
Chiarisco: il risparmio che la P.A. "concede" al mio diretto concorrente, facendogli pagare solo un decimo di quello che preleva, rappresenta una riduzione del costo di produzione, equivalente a circa il 10% del prezzo di mercato degli inerti.
Questo, ovviamente, avvantaggia il concorrente, penalizzando il sottoscritto. Insomma, con il loro "lasciar fare", gli uffici Cave e Territorio si rendono complici, se non artefici, di una turbativa del libero mercato e favoriscono una concorrenza sleale, che la mia azienda è costretta a subire.
In conclusione, le alternative per me sono: o cessare l'attività o cedere a questa forma di istigazione a delinquere. Chiedo alla S.V.: che cosa faccio, mi "adeguo" o continuo ad operare nel rispetto della legge ? E come posso farlo se lo stesso rispetto non viene imposto all'intero comparto ?.
Da qui la esigenza di un Vostro autorevole intervento. Ne verrà certamente un grande vantaggio anche per l'Erario e per il Fiume Basento.
Nutro ancora speranza. Resto in fiduciosa attesa di un Vostro cortese riscontro. Attendo di poter conferire con la S.V. per fornire altri "illuminanti" elementi sulla materia. Saluto distintamente.
Nicola Bonelli
Nota bene: l’unico effetto prodotto, dopo circa un anno, dalla presente denuncia fu una verifica fiscale presso la mia azienda, da parte della Guardia di Finanza, su delega della Procura di Matera; una verifica che durò oltre sei mesi, mirata ad accertare, tra l’altro, presunte estrazioni abusive, che naturalmente risultarono inesistenti. (???)
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Querela per diffamazione, del giugno 2000,
da parte della Giunta Regionale
A seguito di una mia ennesima denuncia, del 6 marzo 2000, inviata al Ministro dell’Ambiente, in cui parlavo di “sistemazioni idrauliche fantasma”, descrivendo il particolare della gabbionata realizzata una volta e collaudata due volte, la Giunta Regionale di Basilicata decise di querelarmi per diffamazione: approvando la seguente
Delibera della Giunta Regionale n. 1212 del 12 giugno 2000
Oggetto: Autorizzazione a proporre querela avverso il sig Nicola Bonelli.
Relatore il sig. Presidente
LA GIUNTA REGIONALE,
riunitasi il giorno 12 giugno 2000 alle ore 11.40, nella sede dell’Ente con la presenza dei Sigg.:
1 – Filippo BUBBICO - Presidente
2 – Vito DE FILIPPO - Vice Presidente
3 – Sabino ALTOBELLO - Componente
4 – Antonio Salvatore BLASI - “
5 – Carlo CHIURAZZI - “
6 – Angelo Raffaele DINARDO - “
7 – Carmine NIGRO - “
Segretario: Avv.ta Cecilia SALVIA
HA DECISO
Quanto di seguito riportato in merito all’argomento segnato in oggetto.
Vista la nota prot. n. 2225/s.c., datata 9 marzo 2000, a firma dei sigg. Dirigenti dell’Ufficio Territorio di Matera e del Servizio Opere Pubbliche – Consolidamento abitati – della Regione Basilicata, avente ad oggetto: “Comunicazione della ditta Inerco al Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi”, con cui si chiedeva al Dirigente dell’Ufficio Legale, di valutare la sussistenza di circostanze per una decisa azione giudiziaria nei confronti della ditta Inerco in ragione di un’azione lesiva e diffamatoria per l’Ufficio Territorio, per la Regione Basilicata e per l’attuale amministrazione perché è del tutto falso quanto in essa riportato;
Vista la successiva nota prot. N. 9397 del 14 aprile 2000 a firma del sig. Dirigente Generale del Dipartimento Assetto del Territorio, avente pari oggetto, con cui veniva denunciata la “.… evidente volontà del sig. Bonelli di usare espressioni offensive, con la consapevolezza di offendere la reputazione dei funzionari del suddetto Ufficio (Territorio) e quindi della Regione, attribuendo loro fatti e condotte falsi….”;
Vista la lettera del sig. Bonelli, datata 6 marzo 2000 ed indirizzata al Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi e p.c. alla Prefettura di Matera, con cui in sintesi si addebita falsamente all’Ufficio Territorio di Matera ed al Consiglio regionale una condotta illecita consistente nello spreco di denaro pubblico rinveniente dai fondi F.I.O. che sarebbe stato fittiziamente speso per inesistenti sistemazioni idrauliche lungo il fiume Basento;
Letto il parere reso in data 12 maggio 2000 dall’Ufficio Legale dell’Ente con nota prot. n. 7476, avente medesimo oggetto;
Vista la successiva nota prot. n. 12811 del 26.05.2000 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Assetto del Territorio;
Considerata l’opportunità di tutelare in giudizio il decoro e la reputazione dell’Ente Regione, ingiustamente offesi dei falsi addebiti contenuti nella lettera del Bonelli e, pertanto, meritevoli di sanzione;
Considerato il carattere d’urgenza dell’iniziativa in considerazione della decadenza del termine per proporre querela, nonché l’impedimento del Presidente della Giunta a sottoscrivere la querela;
Visti gli art. 31 e 33 dello Statuto regionale della Basilicata;
Ad unanimità dei voti;
DELIBERA
Di autorizzare il Vice Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Dott. Vito De Filippo, in sostituzione del Presidente della Giunta Regionale a spiegare e proporre formale innanzi alla competente Autorità Giudiziaria a tutela degli interessi dell’Ente Regione a fronte dei fatti offensivi enunciati in premessa, considerando ferma e ratificata la querela dallo stesso sottoscritta in data 7/6/2000 e depositata in data 8/6/2000, ed all’uopo a conferire mandato all’avv. Valerio Di Giacomo dell’Ufficio Legale della Giunta Regionale perché provveda agli adempimenti necessari alla presentazione della querela.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso il Dipartimenti competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
Nota bene: la presente querela non ebbe alcun seguito giudiziario a carico del sottoscritto, forse perché presentata oltre il termine dei 90 gg. (volutamente ?). Non mi risulta inoltre che la Giunta Regionale abbia avviato alcuna indagine per accertare i fatti da me denunciati, o per individuare responsabilità personali dei vari funzionari.
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