::INDIETRO :: HOME ::
 

 

Di:Chiara Consoli, Sara Santelli, Alessia Scibona

Coordinamento didattico:Prof.ssa S. Paoluzi

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

 E SISTEMA GIUDIZIARIO

 

Organizzazione politica

Il Rwanda è una Repubblica Presidenziale basata su un sistema multipartitico, composto da dodici prefetture. Il Presidente della Repubblica detiene il potere esecutivo ed è Capo di Stato; inoltre nomina il Primo Ministro e il Consiglio dei Ministri; l’elezione del Presidente avviene normalmente attraverso il voto popolare.
L’Assemblea Nazionale bicamerale fu stabilita in seguito al referendum Costituzionale del maggio 2003; essa detiene il potere legislativo.
Il potere giudiziario è, invece, esercitato dalla Corte Suprema, dalle Corti comunali e dalle Corti d’Appello.
Attualmente il Rwanda è governato attraverso una Legge Fondamentale che comprende diversi testi.
Il sistema legale è basato sui sistemi di leggi civili e doganali tedesche e belghe; la Corte Suprema ha potere di approvazione sugli atti legislativi.
Il voto popolare è espresso attraverso un suffraggio universale, a diciotto anni d’età.

p

Storia

  1. 1885  Il Rwanda divenne colonia tedesca dopo la conferenza di Berlino;
  2. 1896  Gli esploratori tedeschi attuarono una politica di “affiancamento”;
  3. 1916  Il Rwanda passò nelle mani del Belgio dopo il trattato di Versailles;
  4. 1959  Gli Hutu costrinsero i Tutsi ad allontanarsi verso i confini dell’Uganda;
  5. 1961  Venne abolita la monarchia e il Rwanda divenne una Repubblica;
  6. 1962 1 luglio  Indipendenza dal Belgio: il primo presidente fu Gregòire Kaybanda;
  7. 1978 Fu approvata la Costituzione;
  8. 1987 Al confine Paul Kagame organizzò la resistenza tutsi e contemporaneamente gli Hutu si organizzarono con l’interawne (organizzazioni per sterminare i Tutsi);
  9. 1990  Il fronte patriottico dei Tutsi invase il nord contro la riforma del governo multipartitico di J. Habyarimana;
  10. 1991  Venne approvata la costituzione che introduceva il multipartitismo;
  11. 1994 6 aprile  Fu colpito l’aereo del presidente con due missili;
  12. 1994 7 aprile  Dopo l’assassinio del presidente Habyarimana scoppiò una guerra civile tra le truppe governative hutu che accusavano i Tutsi di essere responsabili dell’accaduto, e il fronte patriottico dei tutsi;
  13. 1994 luglio  L’ RPF(fronte patriottico del Rwanda) con a capo Paul Kagame pose fine ai massacri e ottenne il controllo del paese conquistando Kigali;
  14. 1995 novembre  ritornarono in patria i rifugiati;
  15. 1997  crollò il regime di Mobutu in Zaire e il nuovo leader Kabila raggiunse un accordo col Rwanda e smantellò i campi profughi;
  16. 2000 aprile  Venne eletto presidente della Repubblica Paul Kagame. 

 

Sistema giudiziario

L’organo principale del sistema giudiziario è laCorte Costituzionale, formata dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato in seduta congiunta.
Il metodo utilizzato per l’esecuzione è l’impiccagione (l’ultima avvenuta il 24 aprile 1998). Sono inoltre stati stipulati dei trattati internazionali sui diritti umani e la pena di morte, quali il “Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici” e la “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”.
I reati capitali sono l’omicidio, la rapina, la stregoneria, i crimini contro lo Stato e i crimini contro l’umanità.

Provvedimenti giudiziari successivi al genocidio

Dal 1996 la legge ruandese ha diviso le persone implicate nel genocidio del 1994 in quattro categorie diverse secondo la gravità del crimine. Dal 1997 al giugno 2002, le corti hanno processato 7.211 persone, rilasciandone 1.386 e condannandone a morte 689, di cui 22 sono state giustiziate nel 1998. Nel corso della prima metà del 2002, le corti ordinarie hanno processato solo 757 persone per genocidio.
Per sveltire i processi giudiziari, nel marzo 2001, è stato introdotto un sistema giuridico tradizionale, denominato Gacaca, ovvero corti locali diffuse in tutto il paese che si ispirano a principi di riconciliazione.
La pena più alta che le corti locali possono comminare è l’ergastolo. Gli imputati che avevano dai 14 ai 18 anni al tempo del reato sono condannati a una pena che è la metà di quella nei confronti delle persone adulte, mentre i minori di 14 anni sono di solito lasciati liberi.
Secondo una stima del Comitato Internazionale della Croce Rossa,all’ inizio del 2005 erano ancora ammucchiate nelle prigioni circa 89.000 persone. Nel 2004 ne erano state rilasciate 23.000.
Secondo l’ufficio del procuratore di stato, per i fatti relativi al genocidio del 1994, ad oggi, sono state eseguite 23 condanne a morte.
In alternativa alla giurisdizione nazionale, le persone sospette di genocidio e di crimini contro l’umanità possono essere giudicate anche dal Tribunale Penale Internazionale appositamente istituito dall’ ONU ad Arusha in Tanzania. Questo tribunale esclude il ricorso alla pena di morte.
Il 13 settembre 2004, il presidente ruandese Paul Kagame ha dichiarato che se gli imputati di genocidio presso il Tribunale Penale Internazionale fossero trasferiti in Rwanda e processati da tribunali locali, si impegnerebbe per evitare loro una condanna a morte.
Proprio la pena di morte è stata finora motivo di attrito tra le autorità ruandesi e il Tribunale, che dal 1995 (anno della sua istituzione) ha messo sotto accusa 81 persone. Venti sono state riconosciute colpevoli, tre sono state assolte.
La proposta di spostare i processi in Rwanda ha suscitato la reazione contraria di molti avvocati difensori, secondo cui i propri assistiti non riceverebbero un processo equo.