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Liceo Scientifico Statale"Ettore Majorana"
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

NORME GENERALI

ORGANI COLLEGIALI

NORME PARTICOLARI

LEZIONI ITINERANTI, VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo Primo

NORME GENERALI

Art. 1- Il  Regolamento è l'insieme di norme che garantiscono la partecipazione democratica e responsabile delle varie componenti alla vita della scuola e realizzano i suoi fondamentali fini educativi e formativi, esposti all'articolo 2.

Art. 2- Il liceo Majorana si pone come obiettivo primario la formazione della persona e del cittadino e si configura come un libero spazio di confronto morale e di crescita intellettuale che prepara alla cittadinanza. La scuola non è luogo inerte di convalida della differenziazione sociale: promuove eguaglianza e opportunità di sviluppo per tutti i cittadini. La sua azione è finalizzata ad una formazione globale degli studenti, alunne e alunni, alla loro crescita culturale, morale, civica, critica e creativa ed alla promozione del senso di responsabilità ed autodisciplina, sì da renderti in grado di inserirsi in modo adeguato nella vita sociale, economica, morale e politica della comunità interculturale, europea e mondiale. A tal fine il sistema formativo e l'attività dell'insegnamento del Liceo Scientifico Statale Majorana sono strutturati secondo una dimensione cooperativa concepita al fine di rendere tutti i soggetti consapevoli di essere, a vario titolo, corresponsabili nel raggiungimento degli obiettivi per cui la rete cooperativa è stata attivata; l'educazione è il risultato della combinazione di elementi ambientali (aule, attrezzature) con la qualità delle relazioni e le aperture all'ambiente sociale; gli eventuali conflitti sono regolati dalla trasparenza, dalla comunicazione e da accordi espliciti; il sistema di valutazione fa ricorso anche all'autodiagnosi per la comprensione e la correzione degli insuccessi.

Art. 3 - Componente primaria della scuola sono gli studenti, membri di una comunità nella quale tutti contribuiscono ad un continuo scambio di esperienze, soggetti e non oggetti del processo educativo, che i docenti debbono promuovere, favorire e sviluppare in tutti i suoi aspetti per raggiungere le finalità di cui all'art.2.

Art. 4 - La presenza degli studenti alle lezioni è obbligatoria. La scuola favorisce tutte le attività curricolari (ricerche, seminari, conferenze, lezioni itineranti, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) che sono state programmate dagli Organi collegiali competenti e quindi mirano all'acquisizione delle mete formative e degli obiettivi didattici formulati dagli stessi Organi collegiali. Nel caso d'impossibilità a partecipare, la scuola garantisce comunque il servizio in Istituto.

Art. 5 - L'ingresso degli studenti, l'inizio delle lezioni e il loro termine sono stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. Nell'ambito dell'orario stabilito gli studenti sono tenuti ad una presenza responsabile in classe e si ammettono uscite dall'aula solo per giustificati motivi e per non più di uno studente per volta per ogni classe; non è consentita l'uscita dalla sede scolastica. E' da considerare ritardo che comporta una giustificazione, l'ingresso a scuola dell'alunno oltre » dieci minuti dall'inizio della prima ora di lezione. E' ovvio che i docenti della prima e della seconda ora di lezione dovranno quotidianamente annotare sul diario di classe, oltre che le giustificazioni, anche le assenze e i ritardi, segnalando in maniera inequivoca gli ingressi in seconda ora.

Art. 6-Il docente coordinatore della classe è tenuto ad avvertire la famiglia dopo sette ritardi o uscite anticipate, fatta salva la possibilità per il docente stesso di avvertire la famiglia anche prima, qualora ritenga che tali ritardi o uscite possano nuocere all'andamento scolastico dell'alunno stesso. Le assenze, le uscite anticipate e i ritardi devono essere giustificati sull'apposito libretto da uno dei genitori per gli studenti minorenni o dagli studenti stessi se maggiorenni.

Art 7- È consentita l'uscita anticipata solo per seri e documentati motivi su richiesta presentata in Presidenza personalmente da chi esercita la patria potestà per gli studenti minorenni; dagli stessi studenti, se maggiorenni.

Art. 8 - La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve essere presentata sull'apposito libretto il giorno del rientro in classe. Essa sarà firmata da uno dei genitori per gli studenti minorenni e dagli studenti stessi se maggiorenni. Per le assenze di cinque giorni o più (compresi eventuali giorni festivi) è indispensabile presentare un certificato medico attestante che lo studente non è affetto da malattie infettive e può essere riammesso in classe. Il libretto delle giustificazioni viene consegnato, all'inizio dell'anno scolastico, ai genitori che depositano la firma per gli studenti minorenni, e agli studenti stessi se maggiorenni. Chi smarrisce tale libretto è tenuto, per averne un duplicato, a versare euro 05.50 sul c/c postale intestato all'Istituto e a consegnare la ricevuta del versamento allegata alla domanda di duplicato alla Segreteria.

Art. 9 - La mancata presentazione della giustificazione deve essere annotata sul registro e la giustificazione stessa deve essere inderogabilmente presentata il giorno successivo. In caso di reiterata mancata presentazione della giustificazione, sarà la Presidenza a decidere sulle modalità di riammissione in classe dello studente inadempiente.

Art 10 - Tutto il personale (docenti e ATA) che lavora nella scuola, nell'ambito delle rispettive competenze, è tenuto a vigilare affinchè siano rispettate le norme che regolano l'ingresso e l'uscita dall'Istituto, e a comunicare alla Presidenza eventuali infrazioni, nonché la presenza non autorizzata di elementi estranei alla componente scolastica, sia nel cortile che all'interno della scuola stessa.

Art. 11- L'intervallo di «ricreazione» si svolge nel periodo di tempo stabilito. Durante tale periodo e nel tempo che intercorre tra il cambio dei docenti tra un'ora di lezione e l'altra non è consentita l'uscita dalla sede scolastica e gli studenti dovranno uniformarsi ad un comportamento che sia espressione di senso civico, di maturità, di autocontrollo, di rispetto di sé e degli altri. Il personale che lavora nella scuola è tenuto a vigilare affinchè anche questi momenti si svolgano correttamente.

Art. 12 - Le comunicazioni delle diverse componenti della scuola e della Presidenza ai genitori vengono effettuate attraverso gli studenti. La distribuzione di volantini o l'affissione di manifesti all'interno della scuola deve essere autorizzata di volta in volta dalla Presidenza. Le comunicazioni o la presenza di privati devono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio d'Istituto. Le comunicazioni sindacali e di associazioni professionali trovano posto in uno spazio o bacheca appositamente adibiti.

Art 13 - Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'ambiente scolastico e delle suppellettili ivi custodite. Chi danneggia le strutture scolastiche o le suppellettili è tenuto a risarcire il danno; se non viene individuato il responsabile, l'intera classe è tenuta al risarcimento.

Art. 14 - La Presidenza e la Segreteria sono aperti al pubblico e svolgono i loro uffici secondo quanto indicato dalla Carta dei Servizi.

 

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Titolo secondo

ORGANI COLLEGIALI

Art. 15 - Sono Organi collegiali i Consigli di Classe (CdC), il Collegio dei Docenti (CdD), il Consiglio di Istituto (Cd'I). Gli Organi collegiali sono gli organismi di autogoverno della scuola. Essi lavorano in stretto spirito di collaborazione e in maniera cooperativa pur nel rispetto delle specifiche competenze, al fine di realizzare i fini e i progetti educativi di cui all'art. 2.

Art 16-11 Cd'I si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione della presidenza del Consiglio stesso, nei locali della scuola, con data e ora d'inizio e quella presunta di fine concordata e comunicata per iscritto ai consiglieri, con allegato ordine del giorno, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. Ai genitori perverrà comunicazione secondo quanto stabilito nell'ari 12. Il Cd'I, fatte salve le competenze del CdD e dei CdC, delibera in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche. Il Cd'I delibera inoltre sul bilancio della scuola. Su proposta della Giunta Esecutiva (GE) e su propria iniziativa delibera anche sull'impiego delle somme comunque disponibili, siano esse rendite di capitali, contributi straordinari o volontari degli studenti, di genitori o di provenienza diversa, nonché delle somme accreditate dal Ministero, dal Provveditorato agli Studi e dagli Enti locali, fatta eccezione per quei casi dove l'impiego sia stato già fissato dall'erogatore. In quest'ultimo caso il Cd'I ha l'obbligo di valutare se l'impiego prefissato della somma sia conforme agli obiettivi stabiliti dall'ari. 2. Il Cd'I può esprimere parere sul generale andamento didattico e amministrativo dell'Istituto. Fanno parte di diritto della GE il Preside e il Segretario economo. La GE prepara i lavori del Cd'I istruendo le diverse pratiche e cura l'esecuzione delle delibere. Le sedute del Cd'I sono pubbliche; i verbali, debitamente letti e approvati non oltre la seduta successiva, sono resi tempestivamente pubblici a cura della Segreteria della scuola, che ha anche il compito di custodirli in apposito registro.

Art. 17-Il CdD delibera sui progetti educativi e sul complessivo funzionamento didattico dell'Istituto, sentiti i pareri e le proposte dei Consigli di classe, del Cd'I e del Comitato studentesco, ove regolarmente costituito e funzionante. Al CdD compete, tra l'altro, la scelta dei libri di testo, dei sussidi didattici e di eventuali sperimentazioni; la nomina, al suo intemo, delle Commissioni di lavoro e dei loro Coordinatori per la messa a punto e il raggiungimento degli obiettivi didattici nonché dei progetti ad essi connessi; la nomina, al suo intemo, dei docenti responsabili del funzionamento e subconsegnatari dei laboratori e della Biblioteca.

Art. 18-I CdC hanno tra gli altri il compito di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e studenti; essi, integrati dalla componente genitori-studenti, si riuniscono periodicamente, non meno di quattro volte l'anno, per discutere tutte le problematiche relative la vita organizzativa e disciplinare della classe, nonché per la programmazione e per lo svolgimento delle attività che rispondono alle finalità educative e formative di cui all'ari. 2, fissate in modo tale che vi confluiscano in maniera organica e non risultino contraddittorie o disturbanti la complessiva attività didattico-pedagogica. I  CdC si riuniscono con la sola componente docente per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali e quelli finali, nonché quando venga ravvisata l'urgenza di trattare problemi di carattere strettamente didattico o disciplinare. II  Preside è il naturale presidente dei CdC; può delegare a presiedere un docente in caso di suo oggettivo impedimento. È compito del Preside, su delega del CdD, fissare di volta in volta il giorno e l'ora delle riunioni dandone comunicazione alle varie componenti almeno cinque giorni prima.

Art. 19- I rappresentanti di classe dei genitori possono costituire il Comitato dei genitori. Detto Comitato, regolarmente costituito, ha vita autonoma ed elabora, nella sua prima seduta, il proprio regolamento; ha diritto a riunirsi nei locali della scuola previa autorizzazione del Cd'I e del Preside; si rapporta, per tutte le iniziative proposte, con gli Organi collegiali competenti. Possono essere costituite, con l'apporto paritario degli ex alunni e degli ex docenti,anche associazioni a sostegno del liceo Majorana. Dette associazioni, debitamente e regolarmente costituite, hanno vita autonoma ed elaborano, nella loro prima seduta, il proprio regolamento; possono gestire fondi a loro destinati; hanno diritto a riunirsi nei locali della scuola previa autorizzazione; si rapportano, per tutte le iniziative proposte, con gli Organi collegiali competenti.

 

 

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Titolo Terzo

NORME PARTICOLARI

Art. 20 - USO DEI LABORATORI

I laboratori rappresentano uno strumento di elevato valore economico oltre che didattico, e il loro uso richiede l'osservanza di alcune norme di salvaguardia e sicurezza.

•    Consegnatario dei laboratori è, a norma di legge, il DGSA (Direttore generale dei servizi amministrativi).

•    Ogni anno viene nominato, per ogni laboratorio, un sub-consegnatario tra i docenti della disciplina di pertinenza, che si assume la responsabilità del buon funzionamento dello stesso e coordina lo svolgimento delle attività che vi si svolgono, concordando col tecnico di laboratorio (ove tale figura sia attiva) e col personale ausiliario la manutenzione e la pulizia e predisponendo, con la collaborazione dei docenti utilizzatoli, un piano orario di presenza delle classi.

•    Presa visione del materiale presente e della tipologia delle attrezzature, il docente responsabile di laboratorio avvertirà tempestivamente il DGSA di ogni mancanza o anomalia di funzionamento che dovesse riscontrare e, inoltre, notificherà anche al docente responsabile per la sicurezza eventuali situazioni di difformità dalle norme previste dalla legge.

•    Le chiavi dei laboratori saranno custodite in apposito luogo individuato dal DGSA il quale indicherà, coordinandosi con i responsabili, le modalità di consegna temporanea ai docenti per l'utilizzazione, eventualmente delegando un collaboratore scolastico.

•    I laboratori saranno dotati di appositi registri nei quali annotare la data, l'ora, l'insegnate e la classe presenti, a cura del docente che vi svolge l'attività. Tale docente riferirà subito al responsabile di laboratorio ogni elemento di disservizio riscontrato durante la sua presenza.

•    In mancanza di un tecnico di laboratorio, il docente utilizzatore, al termine dell'attività, dovrà aver cura che le attrezzature e i dispositivi soggetti a facile danneggiamento o pericolosi siano lasciati in condizioni di sicurezza.

•    Tutti i laboratori devono essere fruibili da tutte le classi nel corso dell'anno scolastico con orari fissati dai docenti responsabili e approvati dal CdD e dal Cd'l in rapporto alle esigenze didattiche e logistiche.

•    Le chiavi dei laboratori e della biblioteca «Molinaro» sono custodite in apposita cassetta di sicurezza negli uffici della Presidenza e date in uso ai docenti responsabili; doppie chiavi di ogni laboratorio e della biblioteca sono custodite nella cassaforte d'Istituto.

•    Tutte le dotazioni e in particolare quelle informatiche e audiovisive collocate nei laboratori e in biblioteca sono patrimonio comune dell'Istituto.

•    Al termine dell'anno scolastico i docenti, contestualmente alla relazione finale, riferiranno al Dirigente Scolastico le attività svolte nei laboratori.

Art. 21 - PALESTRA

•    Ogni attività in palestra deve essere svolta in tenuta ginnico-sportiva

•    In palestra non devono essere consumati cibi

•     Devono essere evitate attività sportive che per caratteristiche tecniche possono essere considerate rischiose per l'incolumità degli alunni e per la salvaguardia delle strutture

•     I materiali sono riposti in due locali appositamente adibiti e sono di uso comune: ciascun docente ne avrà le chiavi

•     Gli studenti devono essere sempre tenuti sotto la stretta sorveglianza del docente a cui sono affidati

•     Eventuali infortuni, anche di lieve entità, devono essere immediatamente comunicati, presentando apposita relazione sull'accaduto

•     Le uscite di sicurezza vanno utilizzate solo in caso di emergenza.

Art 22 - ESPERTI ESTERNI

•     L'intervento di esperti esterni nell'ambito di conferenze, lezioni, dibattiti e ogni altra attività che veda coinvolti gli studenti, deve essere previsto possibilmente nei progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e approvati dal Collegio dei Docenti. In caso di iniziative non previste dal precedente punto, nelle quali sia richiesta la presenza di un relatore esterno, l'approvazione dovrà essere data a maggioranza dal Consiglio d'Istituto.

•     La retribuzione, ove prevista, sarà corrisposta nella misura di Euro 51,65/ora ai docenti universitari o assimilati, di Euro 28.41/ora ai docenti di scuola secondaria superiore o assimilati, di Euro 25.42/ora ad esperti non rientranti nelle categorie summenzionate. In caso di esperti individuati nell'ambito di associazioni o in caso di molteplicità di offerte, la scelta sarà effettuata per comparazione tra le stesse. In mancanza di concorrenza, sarà acquisita agli atti l'unicità dell'offerta e si procederà di conseguenza.

Art. 23- BIBLIOTECA

La Biblioteca del liceo Majorana, intitolata alla professoressa Molinaro, oltre alle sue naturali funzioni, si configura come centro di ricerca, informazione, aggiornamento professionale e sostegno delle attività culturali promosse all'interno dell'Istituto.

•     Gli Organi collegiali competenti, la Presidenza e la Segreteria dell'Istituto garantiscono la piena funzionalità della Biblioteca, prendendosi cura dell'efficacia ed efficienza della stessa e agevolando il docente responsabile del funzionamento e subconsegnatario della Biblioteca nello svolgimento del suo lavoro.È compito della Segreteria inventariare gli acquisti della Biblioteca o le donazioni fatte alla stessa; il Bibliotecario sovrintende ai servizi di consultazione e prestito; il docente responsabile del funzionamento e subconsegnatario sovrintende alla catalogatone, soggettazione e collocazione degli acquisti o donazioni fatte alla stessa.

•     L'orario di apertura della Biblioteca è fissato dal Cd'l all'inizio di ogni anno scolastico. Il prestito e la consultazione sono fissati dal Regolamento della Biblioteca approvato dal Cd'l e affisso nei locali della stessa.

•    Sono utenti della Biblioteca il personale che lavora nella scuola, gli studenti e i genitori di questi ultimi.

•     Fino al momento dell'apertura della Biblioteca al quartiere, il prestito ai genitori è sospeso.

Art. 24 - PARCHEGGIO

La scuola, tenuto conto dell'ubicazione dell'edificio nelle cui vicinanze è presente un ingresso di scuola elementare, tenuto conto dell'esistenza all'interno di un'ampia area asfaltata, inutilizzata, dove è possibile la sosta, venendo incontro alle esigenze degli studenti e del personale, consente loro di sostare all'interno di detta area di pertinenza. Tale possibilità è offerta a studenti e personale a condizione che vengano osservati i seguenti obblighi:

1.   è vietata la sosta nello spazio antistante l'ingresso principale della scuola e nella strada laterale di accesso all'ampia area asfaltata; ai contravventori sarà rimosso l'autoveicolo con addebito delle spese;

2.   è vietata la sosta alle autovetture lungo il perimetro dell'edifìcio e in luoghi che creino intralcio o ingombro per eventuali mezzi di soccorso che dovessero raggiungere la zona retrostante la scuola;

3.   il transito è consentito solo a passo d'uomo, ponendo la massima attenzione a non innescare situazioni di perìcolo, soprattutto in prossimità dell'incrocio tra la strada laterale e quella d'accesso alla scuola;

4.   i motorini possono accedere e transitare nell'area a motore spento;

5.   il cancello della scuola rimarrà chiuso dalle ore 9.00 alle ore 12.15. Chi deve entrare a scuola durante tale periodo di tempo utilizzerà il cancello pedonale e dovrà parcheggiare la macchina all'esterno;

6.   l'accesso comunque avviene sotto la propria e personale responsabilità, per cui in nessun caso l'Istituto né il Dirigente Scolastico prò tempore potranno essere chiamati a rispondere di eventuali danni a persone o cose.

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Titolo Quarto

LEZIONI ITINERANTI, VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 25 - Le lezioni itineranti, le visite e i viaggi d'istruzione devono avere finalità e destinazioni del tutto coerenti con la programmazione didattica dei CdC e devono essere conformi con gli obiettivi stabiliti dal CdD nell'ambito della programmazione didattica d'Istituto.Le proposte di visite e di viaggi d'istruzione devono essere accompagnate da una dichiarazione in tal senso del CdC e da un preventivo di spesa.

Art 26 - Le visite e i viaggi d'istruzione sono organizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'ari 2 del presente regolamento. Visita d'istruzione è l'attività didattica della classe svolta fuori dall'Istituto senza pernottamenti. Viaggio d'istruzione è l'attività didattica della classe svolta fuori dall'Istituto per un tempo superiore all'orario scolastico tale da comportare pernottamenti. Lezioni itineranti sono visite d'istruzione coincidenti con l'orario scolastico. Dette lezioni debbono essere preventivamente approvate dagli insegnanti docenti nella giornata in cui è prevista la lezione e accompagnate da una dichiarazione di assenso delle famiglie, riguardante anche l'eventuale spesa da sostenere, nonché l'appuntamento all'inizio della lezione e/o il congedo alla sua fine in luogo diverso dalla scuola stessa.

Art. 27 - La richiesta al Consiglio d'Istituto di effettuazione della visita o del viaggio d'istruzione deve essere corredata dell'assenso scritto delle famiglie degli studenti della o delle classi coinvolte alla visita o al viaggio stesso e al relativo preventivo di spesa. Il numero minimo di assensi delle famiglie per classe è stabilito in ragione dei 3/4 degli studenti componenti la classe; pertanto nell'approvazione della visita o viaggio d'istruzione sono privilegiati quei preventivi che favoriscono la massima partecipazione, pur garantendo la sicurezza in ogni fase dello svolgimento della visita o viaggio d'istruzione.

Art. 28 - Gli stessi docenti proponenti sono i naturali docenti organizzatori della lezione itinerante, della visita o del viaggio proposto nonché i naturali accompagnatori. Nel caso che più classi aderiscano alla stessa iniziativa didattica, gli altri docenti accompagnatori sono preferibilmente e nell'ordine: docenti della stessa classe, della stessa disciplina, della stessa area disciplinare, altri docenti. Nella richiesta al Consiglio d'Istituto devono essere indicati anche i docenti che sostituiranno gli accompagnatori designati i quali, all'atto dell'effettuazione della visita o del viaggio d'istruzione, siano indisponibili per cause di forza maggiore. Il numero di docenti accompagnatori è di norma uno ogni 15 studenti partecipanti.

Art. 29 - Una classe che abbia già partecipato ad un viaggio d'istruzione, non può effettuarne un altro se non in casi eccezionali e nel rispetto dell'ari. 26 del presente Regolamento.

Art. 30 - Le visite e i viaggi d'istruzione si effettuano nei mesi di marzo e aprile e non oltre questo periodo. Ogni docente accompagnatore non può accompagnare nello stesso anno scolastico più di una  classe in viaggi d'istruzione. Per le lezioni itineranti e visite guidate il C.d'l. delega il Preside a concedere formale autorizzazione. In questo caso il docente proponente dovrà consegnare in Presidenza, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione, a) richiesta di autorizzazione alla visita secondo la modulistica predisposta; b) autorizzazioni alla partecipazione firmate dai genitori; e) elenco dei partecipanti. Per ogni visita o viaggio d'istruzione nel territorio nazionale o all'estero i docenti accompagnatori, coadiuvati dal docente coordinatore di classe, devono assolvere ai seguenti compiti:

a)  - presentare dichiarazione di assenso del Consiglio di Classe e delle famiglie coinvolte al programma di viaggio dettagliato con precise indicazioni di mete di studio, itinerari, orari di visite e recapiti telefonici;

b) - presentare dichiarazione di accettazione degli altri docenti all'incarico di accompagnatori e di "supplenti";

c) - predisporre il pagamento delle quote di partecipazione alle rispettive Agenzie di viaggio designate dal Consiglio d'Istituto, con versamento delle somme sul conto corrente intestato all'Istituto;

d) - raccogliere le autorizzazioni alla partecipazione alla visita o al viaggio, firmate dai genitori;

e) - garantire ed accertare il rispetto delle norme che regolano le visite e i viaggi d'istruzione anche in relazione alle responsabilità civili e penali inerenti l'obbligo di vigilanza;

f) - presentare, a conclusione della visita o del viaggio, una relazione sullo svolgimento dello stesso, sulla efficienza, professionalità e serietà dell'Agenzia coinvolta e, contestualmente, domanda e documentazione per il rimborso delle spese, nei limiti fissati dalle norme vigenti.

Art. 31 - È cura del Consiglio d'Istituto garantire ad ogni studente richiedente, bisognoso e meritevole, la partecipazione alla visita o al viaggio d'istruzione programmato nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. Al fine di esercitare un controllo sui costi da sostenersi dalle famiglie per viaggi di istruzione, sono poste le seguenti limitazioni: in ordine alla durata:

1.   biennio: massimo 2 pernottamenti

2.   terze e quarte: massimo tre pernottamenti

3.   quinte: massimo cinque pernottamenti

in ordine al prezzo:

1.   biennio: 150,00 Euro

2.   terze e quarte: 250,00 Euro

3.   quinte: 400,00 Euro

Ogni anno sono stanziati Euro 1000,00 per contributi ai viaggi di istruzione. Sarà stilata graduatoria tra coloro che inoltreranno apposita domanda al Consiglio d'Istituto per tale contributo, nel rispetto dei seguenti criteri nell'ordine:

1.   reddito familiare lordo

2.   numero di figli in età scolare

Tali requisiti vanno dichiarati e documentati, anche con autocertificazione, all'atto della domanda stessa. Saranno accolte le richieste dal n. 1 in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse economiche stanziate, tenuto conto che ciascun contributo sarà pari al 30% del costo del viaggio. Eventuali economie confluiranno nello stanziamento dell'anno successivo.

NORME FINALI

Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 33 - II presente Regolamento, redatto nell'anno scolastico 2004/05, può essere modificato in ogni sua parte su richiesta di uno dei consiglieri o di un sesto del CdD. La modifica, per essere efficace, dovrà raccogliere il consenso dei due terzi dei consiglieri eletti.

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