SENTENZA N. 206
ANNO 1985




REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di Bolzano rispettivamente notificati il 16 aprile 1976, il 21 febbraio 1977, il 27 febbraio 1978, il 16 aprile 1983, e il 21 luglio 1984, depositati in Cancelleria il 26 aprile 1976, il 3 marzo 1977, l'8 marzo 1978, il 3 maggio 1983 e il 27 luglio 1984, iscritti ai nn. 23 del registro 1976, 6 del registro 1977, 4 del registro 1978, 15 del registro 1983 e 26 del registro 1984, concernenti conflitti di attribuzione sorti a seguito: del d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante "Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e radiofoniche in ladino per la Provincia di Bolzano"; del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 3 dicembre 1976 recante "Approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 22 dicembre 1976; della delibera in data 16 dicembre 1977 della R.A.I. relativa alla terza rete televisiva; del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze"; della nota 18 maggio 1984 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni relativa al rigetto della richiesta della Provincia di Bolzano per la istituzione di una terza rete radiotelevisiva per la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino, Umberto Coronas e Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1976, depositato il 26 aprile 1976 ed iscritto al n. 23/1976, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante "Approvazione ed esecuzione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in ladino per la Provincia di Bolzano".
Ha premesso la ricorrente di disporre, ai sensi degli artt. 8 e 16 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di competenza legislativa ed amministrativa in materia di: a) comunicazioni; b) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali anche con i mezzi radiotelevisivi; c) attività ricreative.
Ha soggiunto che il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, recante norme di attuazione dello Statuto, ha assegnato alla Provincia di Bolzano, nell'ambito del suo territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato in materia di manifestazioni artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, disponendo, all'art. 7, che spettano, fra l'altro, alla Provincia le funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, avente ad oggetto norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiotrasmissioni circolari, e stabilendo, all'art. 10, che la Provincia é autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea nel suo territorio delle radiodiffusioni sonore e visive emesse dall'estero.
Ha osservato la ricorrente che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, é invasivo della sfera di competenza costituzionale di essa Provincia sotto i seguenti profili:
a) alla stregua dell'art. 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7 delle norme di attuazione sopra richiamato, la competenza a stipulare la convenzione di cui trattasi spettava alla Provincia di Bolzano e non allo Stato;
b) in ogni caso, la suddetta convenzione avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del presidente della Giunta provinciale di Bolzano ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto, concernendo essa esclusivamente tale Provincia;
c) l'art. 3 della convenzione approvata con il d.P.R. n. 860/1975 contrasta con gli artt. 8 e 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7 delle norme di attuazione, in quanto disciplina la formulazione dei programmi, nell'ambito di applicazione dell'art. 8 dello Statuto speciale, prescindendo dalla competenza della Provincia di Bolzano in ordine alle funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, in materia di formulazione dei programmi e relativi controlli, da ritenere tuttora in vigore;
d) il suindicato art. 3 della convenzione viola le norme statutarie e di attuazione sopra citate in quanto distingue i programmi "informativi" da quelli artistici, culturali, educativi e ricreativi, prescrivendo solo per questi ultimi che siano formulati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale e delle norme di attuazione. Ciò determinerebbe la sottrazione dei programmi "informativi" all'ambito di applicazione dello Statuto, con conseguente lesione della competenza costituzionalmente garantita della Provincia, che comprende l'intera materia delle "comunicazioni", a ciò non ostando l'elencazione di cui all'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947 ("direttive di massima culturali, artistiche, educative ecc."), che ha natura meramente esemplificativa.
Ha pertanto concluso la ricorrente per l'annullamento della determinazione impugnata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
In primo luogo, quanto alla censura attinente alla stipulazione della convenzione, ha dedotto il resistente che l'art. 8, n. 4, dello Statuto, riprodotto pedissequamente dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973, recante norme di attuazione, attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza limitata alla materia delle "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali... anche con i mezzi radiotelevisivi", il cui ambito circoscritto non può giustificare la pretesa della Provincia a stipulare la convenzione in esame, concernente ogni tipo di programma, ivi compresi quelli a contenuto "informativo", per i quali non é prevista dallo Statuto una competenza provinciale.
Del resto - ha osservato ancora l'Avvocatura dello Stato - la competenza a concludere la convenzione di cui trattasi é attribuita all'amministrazione statale dall'art. 20 della l. n. 103/1975, avverso la quale la Provincia ha omesso di proporre tempestiva impugnativa, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame contro atti meramente attuativi della suindicata norma.
Quanto alla censura concernente l'asserita invasione delle competenze provinciali mediante violazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto, il resistente ha eccepito l'inammissibilità, perché essa non sarebbe deducibile in sede di conflitto di attribuzione e l'infondatezza alla stregua dell'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, che ha dato attuazione alla citata norma statutaria, e prescrive l'invito del Presidente della Giunta alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si debbano approvare provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della Provincia, laddove la materia oggetto della convenzione esula dalla competenza provinciale.
Né può dirsi invasivo della competenza della ricorrente - ha rilevato l'Avvocatura dello Stato - l'art. 3 della convenzione, che, al contrario, richiama espressamente la competenza provinciale in tema di programmi artisici, culturali, educativi e ricreativi quale emerge dall'art. 8 dello Statuto, e dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 691/1973, che a sua volta richiama gli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947.
Il suddetto art. 3 - ha soggiunto il resistente - esclude dalla competenza provinciale i programmi a carattere "informativo", ma di ciò infondatamente si duole la ricorrente, rivendicando a sé l'intera materia delle "comunicazioni", poiché l'art. 8, n. 18, dello Statuto, al quale la Provincia di Bolzano si richiama, si riferisce ai soli trasporti di persone e di cose.
La Provincia ha depositato memoria, nella quale si nega la natura meramente attuativa dell'atto impugnato (Convenzione Stato-RAI) rispetto agli artt. 19 e 20 della l. n. 103/1975 (non impugnata tempestivamente, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente inammissibilità del conflitto), in quanto l'art. 48 della citata legge fa espressamente salve le competenze della Provincia.
Sull'omesso invito del Presidente della Provincia al Consiglio dei ministri, si rileva che l'invito é imposto (art. 52 Statuto speciale e art. 19 d.P.R. n. 49/1973) ove si tratti di decisioni che riguardano la Provincia: ipotesi, questa, ricorrente nella specie.
Nel merito, si contesta la possibilità di distinguere tra programmi "informativi" e programmi "culturali o di svago", avendo sempre la Corte costituzionale considerato unitariamente le trasmissioni radiotelevisive (sent. n. 59/1960; n. 225/1974; n. 202/1976;
n. 148/1981).
Si ribadisce, inoltre, che la convenzione lede i poteri di indirizzo e di controllo sui programmi (di qualsiasi contenuto) e sulla loro attuazione attribuiti alla Provincia dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973 mediante il rinvio agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, nel quadro della competenza provinciale in tema di comunicazioni emergente dal complessivo tenore dell'art. 8, nn. 4 e 18, dello Statuto.
2. - Con ricorso notificato il 21 febbraio 1977 depositato il 3 marzo 1977 ed iscritto al n. 6/1977, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni 3 dicembre 1976, recante l'approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze.
La ricorrente ha richiamato gli artt. 8, n. 4, e 16 dello Statuto speciale, attributivi ad essa Provincia di competenza legislativa ed amministrativa in tema di "usi e costumi locali ed istituzioni culturali" a carattere provinciale, nonché in tema di "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi";
ha richiamato altresì l'art. 7 delle norme di attuazione dettate con d.P.R. n. 691/1973, devolutivo ad essa Provincia, per il suo territorio, delle attribuzioni esercitate in precedenza dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, ivi comprese, fra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 (determinazione delle "direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione circolari e la vigilanza sulla loro attuazione");
ha richiamato infine l'art. 8 delle suindicate norme di attuazione, attributivo ad una speciale commissione delle funzioni di vigilanza tecnica sugli impianti della RAI di Bolzano.
Ciò premesso, ha dedotto la ricorrente che le competenze sopra enunciate sono state violate dal decreto ministeriale, il quale individua una serie di bande di frequenza, includendo in esse quelle utilizzate dalle emittenti locali nella Provincia, e riserva al Ministero delle poste e telecomunicazioni la competenza ad assegnare le frequenze stesse, con ciò invadendo la sfera di competenza della Provincia in tema di attività locali con i mezzi radiotelevisivi.
La ricorrente ha pertanto concluso per l'annullamento in parte qua del decreto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha dedotto il resistente che il potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche per le radiocomunicazioni é attribuito all'amministrazione statale dalle leggi 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) e 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione), avverso le quali la Provincia non ha proposto tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 32 della l. n. 87/1953, sicché é preclusa l'impugnativa dell'atto amministrativo di attuazione delle suddette norme.
Nel merito, il resistente ha dedotto che l'art. 8, n. 4, dello Statuto, approvato con d.P.R. n. 670/1972, e gli artt. 7 ed 8 delle relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. n. 691/1973, sono stati formulati in un periodo nel quale vigeva l'assoluto monopolio dello Stato in materia di servizi radiotelevisivi, e che ad esso non hanno certamente inteso apportare deroga, riconoscendo ad un organismo diverso dallo Stato competenze circa l'assegnazione del mezzo tecnico indispensabile per l'espletamento del servizio;
ha rilevato che le particolari attribuzione della Provincia riguardano esclusivamente il contenuto dei programmi artistici, culturali ed educativi di rilevanza locale messi in onda dalla concessionaria del servizio pubblico nazionale, come é dato desumere dalla limitazione in tal senso dei compiti attribuiti dal d.l. C.P.S. n. 428/1947 in sede nazionale ad un apposito Comitato, espressamente richiamato dall'art. 7 delle citate norme di attuazione;
ha soggiunto che la vigilanza tecnica sugli impianti della concessionaria, attribuita dall'art. 8 delle norme di attuazione ad una commissione avente composizione diversa (con prevalenza di membri di nomina provinciale) da quella di cui all'art. 2 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, non comprende l'attività di assegnazione delle frequenze per il funzionamento degli impianti;
ha concluso che l'assegnazione delle radiofrequenze é legittimamente riservata allo Stato, sia perché deve avvenire nel pieno rispetto del regolamento delle radiocomunicazioni, redatto dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, della quale l'Italia fa parte; sia perché deve svolgersi in coordinazione con altri rami di attività proprie dello Stato; sia, infine, perché, in tal senso si é espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 1976.
3. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 1978, depositato l'8 marzo 1978 ed iscritto al n. 4/1978 la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso la delibera in data 16 dicembre 1977 del consiglio di amministrazione della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva.
La ricorrente ha dedotto che la strutturazione della terza rete RAI, caratterizzata da una impostazione su base regionale, é invasiva della sua sfera di competenza, quale emerge, oltre che dall'art. 8, n. 4, dello Statuto, e dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 691/1973, che richiama il d.l. C.P.S. n. 428/1947 in tema di direttive di massima per i programmi, dall'art. 9 delle suddette norme di attuazione, che prevede la nomina del coordinatore dei programmi in lingua tedesca d'intesa tra la Provincia e la RAI.
Ha infatti osservato che, alla stregua della delibera impugnata, i piani di trasmissione sono elaborati dalla direzione della rete ed approvati, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 103/1975, dal consiglio di amministrazione, in contrasto con il potere di direttiva spettante alla Provincia; la programmazione in lingua tedesca é affidata alla direzione di rete, laddove compete al coordinatore responsabile; la programmazione informativa in lingua tedesca é affidata ad un "direttore di testata", mentre compete al suindicato coordinatore.
Ha pertanto concluso per l'annullamento della delibera impugnata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha dedotto che il conflitto di attribuzione può essere sollevato solo se l'invasione della sfera di competenza della Provincia autonoma sia operata da un atto dello Stato, laddove, nella specie, l'atto impugnato é della RAI, società per azioni concessionaria di un servizio pubblico.
Nel merito, ha contestato l'invasione della sfera di competenza, in quanto l'istituzione della terza rete non ha inciso sul potere della Provincia di formulare le direttive di massima culturali, artistiche ed educative dei programmi (emergente dall'art. 7 delle norme di attuazione che richiama l'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947), né sulle funzioni del coordinatore di cui all'art. 9 delle norme di attuazione, la cui attività é espressamente ristretta all'attuazione dei programmi in lingua tedesca di natura artistica, culturale ed educativa previsti dall'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, con esclusione dei programmi "informativi" (regolati dagli artt. 11 e seguenti del d.l. C.P.S. n. 428/1947).
La Provincia ha depositato memoria, con la quale contesta l'eccepita inammissibilità del conflitto derivante dall'imputabilità dell'atto non allo Stato, ma alla RAI S.p.a., osservando che l'attività della concessionaria del servizio pubblico é pur sempre riferibile allo Stato, quale titolare del monopolio (per riferimenti si citano le sentenze di questa Corte n. 105/1968; n. 128/1969; n. 175/1976).
Rileva inoltre che la delibera impugnata costituisce manifestazione di volontà idonea a suscitare il conflitto, alla stregua degli insegnamenti della Corte costituzionale (sentt. n. 164/1963; n. 171/1971).
Nel merito, ribadisce la competenza della Provincia in tema di indirizzo e di controllo sui programmi, siano essi "informativi" o di "cultura e svago".
4. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1983, depositato il 3 maggio 1983 ed iscritto al n. 15/1983, la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello Statuto, nonché gli artt. 7 e 8 delle norme di attuazione (disposizioni già riportate nei precedenti paragrafi), ha dedotto che l'art. 10 delle norme di attuazione autorizza la Provincia "a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della Provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina", rilevando che dal complesso normativo suindicato emerge la competenza della Provincia in materia di trasmissioni radiotelevisive, quale specificazione delle "comunicazioni", nel quadro delle esigenze costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche.
Ciò premesso, ha dedotto che il decreto ministeriale impugnato é invasivo della suddetta competenza, poiché include tra le bande di frequenza quelle notoriamente usate dalle emittenti locali nella Provincia e riserva al Ministero delle poste e telecomunicazioni l'assegnazione delle frequenze, che spetta invece, nell'ambito del suo territorio, alla Provincia.
Ha quindi concluso per l'annullamento in parte qua del decreto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il resistente, per un verso, ha ribadito, richiamando le argomentazioni svolte nel resistere ai conflitti sopra indicati, che alla Provincia non spetta, in base alle norme statutarie e di attuazione da essa invocate, una competenza generale in tema di servizio pubblico radiotelevisivo, comprensiva in ipotesi della gestione dei mezzi tecnici di esso, bensì la sola determinazione di massima dei programmi educativi, ricreativi e culturali, nel quadro delle funzioni in materia di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali, secondo gli artt. 8, n. 4, dello Statuto in vigore e 7 delle norme di attuazione, quest'ultimo integrato alla luce del richiamo fatto agli artt. 8, 9 e 10 del d. lv.
C.P.S. n. 428/1947.
Per altro verso, ha osservato che già il vecchio codice postale approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, all'art. 261, attribuiva al Ministero delle poste e telecomunicazioni il controllo sui servizi tecnici dell'ente concessionario del servizio pubblico delle radiodiffusioni: competenza tecnica, questa, che é stata precisata, in coerenza con gli sviluppi del servizio, con la successiva legislazione, la quale, anche in ordine agli impegni internazionali assunti in tema di ripartizione delle bande di frequenza, ha espressamente attribuito il potere di assegnazione delle medesime al Ministero delle poste e telecomunicazioni.
La Provincia ha depositato memoria, dove ribadisce l'ampiezza della competenza della Provincia, comprensiva del potere di assegnazione delle radiofrequenze nel territorio provinciale, derivante dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, prevalenti rispetto alle leggi ordinarie (C. cost. sent. n. 151/1972), ed in particolare dagli artt. 7, 8 e 10 d.P.R. n. 691/1973.
5. - Con ricorso notificato il 21 luglio 1984, depositato il 27 luglio 1984 ed iscritto al n. 26/1984, la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso la nota 18 maggio 1984 del Ministero delle poste e telecomunicazioni, relativa al rigetto della richiesta della Provincia per l'istituzione di una terza rete televisiva, per la ricezione dei programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello Statuto e gli artt. 7 ed 8 delle relative norme di attuazione (disposizioni tutte già precedentemente riprodotte), si é soffermata sull'art. 10 delle stesse norme di attuazione, in base al quale la Provincia é autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire la ricezione contemporanea, nel territorio provinciale, dei programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, prevedendosi, inoltre, che il piano tecnico della rete suddetta deve essere concordato tra la Provincia ed il Ministero delle poste.
Ha ancora rilevato la Provincia che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 110 del 1977), il conflitto di attribuzione é ammissibile quando si deduce la violazione di disposizioni di attuazione di Statuti speciali.
Ciò premesso, ha dedotto che la competenza in esame risulta menomata dal comportamento dilatorio del Ministero delle poste, che ha lasciato trascorrere un decennio senza addivenire al concordamento previsto dal citato art. 10, pervenendo infine alla determinazione negativa impugnata, ed ha concluso per l'annullamento del provvedimento.
Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità e, in subordine l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha osservato il resistente che il provvedimento impugnato non é lesivo della competenza della Provincia in riferimento al dettato dell'art. 10 delle norme di attuazione dello Statuto speciale, poiché tale disposizione ha avuto puntuale applicazione, mediante la costituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda speciale della Provincia di Bolzano) che riceve due programmi della confinante Austria.
Nel merito, ha rilevato che il citato art. 10, parlando di "autorizzazione" e prevedendo che il piano tecnico della rete deve essere "concordato" con l'amministrazione statale, subordina l'accoglimento delle richieste della Provincia alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, potendosi, diversamente, verificare l'occupazione di tutte le bande di frequenza da parte dell'ente locale.
Ha infine soggiunto che il richiamo, operato dalla ricorrente, all'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale appare abnorme, poiché tale disposizione si riferisce alla materia dei trasporti, ivi compresi gli impianti a fune.
La Provincia ha depositato memoria, nella quale, dopo aver richiamato l'art. 48 della l. n. 103/1975, e l'art. 10, ultimo comma del d.P.R. n. 691/1973, che riconoscono alla Provincia di Bolzano competenza in materia radiotelevisiva, ribadisce che lo stesso art. 10, nei precedenti commi, attribuisce alla Provincia un'ampia sfera di attribuzioni e potestà in relazione alla realizzazione e gestione di una rete idonea a consentire la contemporanea ricezione, nel territorio provinciale, dei programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, il che consente di escludere che sussista la discrezionalità del Ministero delle poste nel vagliare le richieste della Provincia, dovendo, al contrario, l'amministrazione centrale concordare il piano tecnico della rete con la Provincia stessa.
Deduce, infine, la pretestuosità della motivazione del rifiuto dell'introduzione di una terza rete (due sono già in funzione), fondata sull'indisponibilità di sufficienti canali per impianti su scala locale, poiché tale argomentazione é stata disattesa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202/1976.



Considerato in diritto

 

1. - I cinque conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia di Bolzano, essendo i loro oggetti connessi ratione materiae, possono essere riuniti e risolti con unica decisione.
2. - Col primo di essi la Provincia sostiene che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante approvazione ed esecuzione della convenzione intercorsa fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, relativamente ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, é invasivo delle sue competenze costituzionalmente garantite in materia di diffusioni radiotelevisive perché tali competenze comprendono tutte le attribuzioni olim dello Stato nella detta materia, e quindi anche quella di concludere convenzioni come quella in argomento.
Soggiunge che, in ogni caso, le suindicate competenze sono state lese: sia perché la deliberazione del Consiglio dei ministri risulta adottata senza la partecipazione del Presidente della giunta di essa Provincia; sia perché la convenzione approvata, distinguendo indebitamente (all'art. 3) fra programmi "informativi" e programmi "artistici, culturali educativi e ricreativi", richiama e fa salve le suindicate competenze solo per questi ultimi, e non anche, come avrebbe dovuto, per i programmi "informativi" (artt. 8, 9, 10 d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947, richiamato dall'art. 7 delle norme di attuazione dello statuto, e art. 8, n. 18, dello statuto in vigore concernente le competenze di essa Provincia in tema di "comunicazioni").
La prima, radicale censura (spettanza alla Provincia ricorrente, anziché allo Stato, della conclusione della convenzione) non é, come pretende il resistente Presidente del Consiglio dei ministri, inammissibile perché mossa contro provvedimento meramente applicativo di una disposizione di legge - l'art. 20 della l. 14 aprile 1975, n. 103 (recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) - non impugnata ai sensi dell'art. 2 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e nei termini di cui all'art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87. Vero é che la disposizione anzidetta, in relazione all'obbligo della società concessionaria dei servizi radiotelevisivi, sancito dal precedente art. 19, lett. c), di effettuare trasmissioni in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, prevede che le trasmissioni siano regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipulare con le competenti amministrazioni dello Stato; ma é anche vero che l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975 fa salve le disposizioni attributive di competenze, in materia di servizi di telecomunicazioni, alla Provincia di Bolzano contenute nel testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (che costituisce, come si dirà fra poco, secondo la stessa Provincia ricorrente, la base delle competenze da essa rivendicate). Sicché, tenuto conto della necessità di coordinare in via di interpretazione le due disposizioni della stessa legge n. 103 del 1975, non può nella previsione dell'art. 20 ravvisarsi un atto univocamente e concretamente invasivo, come quello che, in ipotesi, soltanto il provvedimento ora impugnato sarebbe invece idoneo a costituire
Ciò posto, all'esame di tutte le censure é pregiudiziale l'individuazione della effettiva estensione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia di Bolzano in materia di diffusioni radiotelevisive.
E l'individuazione va operata ovviamente - come postula la Provincia - alla stregua del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto che, d'ora innanzi, sarà indicato col termine "statuto in vigore") e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, recante norme di attuazione del detto statuto, nella parte concernente manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali e, "per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi" (decreto, che, d'ora innanzi, sarà indicato col termine "norme di attuazione"). É alla stregua di tale normativa (e non del precedente statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e delle relative norme di attuazione, cui é invece riferita la decisione di questa Corte n. 46 del 1961, pertanto non pregiudicante) che occorre verificare se, come pretende la ricorrente, le dette sue competenze siano di tale latitudine da importare che essa Provincia, nell'ambito del territorio provinciale, si sostituisce interamente allo Stato nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.
La Provincia fa leva sull'art. 8, nn. 4, 18 e 19, dello statuto in vigore, attributivi ad essa Provincia di potestà legislativa (esclusiva) rispettivamente: a) su "usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e per la Provincia di Bolzano anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive"; b) su "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e gli impianti di funivia"; c) su "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali"; nonché sull'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore, attributivo ad essa Provincia di potestà legislativa su "attività sportive e ricreative". Disposizioni tutte alle quali si correla l'art. 16 del detto statuto, che attribuisce nelle stesse materie alle Province le funzioni amministrative in precedenza esercitate dallo Stato. Si richiama altresì all'art. 7 delle norme di attuazione, nel quale si ribadisce che le attribuzioni (già) dello Stato in materia di "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi" sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, precisandosi che "l'esercizio predetto riguarda, fra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428". E ancora fa riferimento all'art. 10 delle stesse norme di attuazione, in cui si riconosce alla Provincia il potere di realizzare e di gestire una rete di ripetitori, per la ricezione e la ritrasmissione, nel territorio provinciale, di programmi diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, e, in connessione con tale potere, quello di concordare il piano tecnico della rete col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione", nonché quello di utilizzare i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del detto Ministero e dei suoi concessionari, e di acquisire impianti di privati per ristrutturarli e gestirli.
Ora dalla sola, pur innegabile, molteplicità delle attribuzioni come sopra elencate e garantite dallo statuto in vigore e dalle norme di attuazione non può desumersi - come argomenta la ricorrente - il riconoscimento a suo favore di una competenza generale ed esclusiva come quella da essa rivendicata.
Vi si oppone anzitutto la constatazione che alla Provincia, con gli artt. 8, n. 4, dello statuto in vigore e 7 delle norme di attuazione sono assegnate nell'ambito del territorio provinciale, per quel che concerne il servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive in generale, le specifiche funzioni esercitate fino a quel momento dal Comitato istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con l'art. 8 del d. lv. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 (decreto recante la normativa in materia di radiodiffusioni circolari previgente alla legge di riforma n. 103 del 1975), e cioé quelle concernenti "la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche educative, ecc. dei programmi di radiodiffusione" circolare (ovviamente estesa alle direttive dei programmi televisivi) e la vigilanza sulla loro attuazione.
Laddove tutte le altre funzioni, cioé quella attinente alla vigilanza sulla diffusione di notizie e di programmi "informativi" e quella d'ordine tecnico, affidate dal detto decreto n. 428 del 1947 rispettivamente alla Commissione parlamentare con esso istituita (art. 9), avente appunto il compito "dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obbiettività informativa delle radiodiffusioni", e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (art. 1), non risultano attribuite alla Provincia dalla norma statutaria e dalle norme di attuazione anzidette.
Ciò risulta inequivocabilmente, oltre che dal tenore letterale, come sopra riprodotto, della norma statutaria e della norma di attuazione, dal puntuale richiamo fatto da quest'ultima ai soli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 428 del 1947, relativi al Comitato e non anche alla Commissione parlamentare.
Ma soprattutto l'individuazione così operata delle attribuzioni della Provincia in materia trova sostegno nella considerazione che esse hanno il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche, tutela cui é coerente la strutturazione delle dette attribuzioni quale componente strumentale di quelle più ampie riconosciute alla Provincia in tema di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali. É in riferimento a tali più ampie attribuzioni (artt. 8, n. 4, statuto in vigore e 7, comma primo, norme di attuazione) che va intesa la precisazione delle norme di attuazione (art. 7, comma secondo) secondo la quale l'esercizio di esse comprende, "fra l'altro", le funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 428 del 1947: non già, come pretende la Provincia, nel senso del carattere meramente esemplificativo del richiamo rispetto ad asserite più estese attribuzioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.
Né offrono argomenti alla tesi della Provincia:
a) la locuzione "comunicazioni e trasporti" contenuta nell'art. 8, n. 18, dello statuto in vigore (l'endiadi si riferisce chiaramente ai trasporti di persone o di cose, materia distinta anche in altri statuti speciali e nelle relative norme di attuazione da quella stessa delle telecomunicazioni, e tanto più da quella delle diffusioni radiotelevisive: vedi art. 7 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in ordine all'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano, recante analoga formulazione; vedi altresì art. 30 d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in ordine all'art. 4, n. 14, dello stesso statuto del Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1948, n. 5, recante analoga formulazione);
b) la locuzione "assunzione diretta di servizi pubblici", contenuta nell'art. 8, n. 19, dello statuto in vigore (tali attribuzioni, attesa l'indeterminatezza dell'oggetto, non possono senz'altro estendersi a quelle, distintamente considerate dalla legislazione ordinaria e dalle stesse norme statutarie e di attuazione, concernenti lo specifico servizio pubblico delle diffusioni circolari radiotelevisive);
c) la locuzione "attività sportive e ricreative" contenuta nell'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore (il riferimento sarebbe addirittura controproducente, se la nozione di attività ricreative potesse essere messa in connessione con quelle enunciate nell'art. 8, n. 4, dello statuto nel senso di una ricreatività culturalmente qualificata; ma é solo non conferente, se la locuzione é interpretata, siccome é imposto dall'endiadi, quale ricreatività mera o sportiva, in relazione alla situazione ambientale).
L'assetto dei rapporti fra Stato e Provincia così delineato sulla base dell'interpretazione diretta delle norme statutarie - ammesso che per illuminarlo sia consentito fare riferimento alla legislazione ordinaria successiva - non risulta modificato a vantaggio della Provincia (come questa pretende) da ciò, che l'art. 4 della legge n. 103 del 1975 ha attribuito ad un unico organo la formulazione degli indirizzi generali per la predisposizione di tutti i programmi televisivi, vale a dire sia di quelli ricreativi, culturali ed educativi, sia di quelli informativi (cosicché non vi sarebbe più ragione di ritenere le competenze della Provincia limitate ai primi). Tale superiore compito é stato infatti riservato - nel quadro della scelta adottata per l'attuazione della garanzia dei principi costituzionali di obbiettività, imparzialità e completezza della pubblica informazione (v. sentenze di questa Corte nn. 59/60, 225/74, 148/81), principi ritenuti operanti anche relativamente ai programmi culturali e ricreativi - alla ristrutturata Commissione parlamentare, e non alla Provincia di Bolzano o ad altra autonomia garantita. Provincia di Bolzano le cui competenze come sopra assegnate dalle norme statutarie, anche con riguardo ai programmi radiotelevisivi, sono peraltro preservate dalla stessa legge (art. 48), nella loro misura privilegiata rispetto a quella delle attribuzioni riconosciute a ogni altro centro di autonomia garantita.
Che, poi, l'assetto suindicato - rientrante, malgrado il trattamento privilegiato fatto salvo alla Provincia di Bolzano, nell'orientamento normativo favorevole allo Stato nei rapporti fra questo e le autonomie regionali in tema di pubblica informazione (v. sentenza di questa Corte n. 94 del 1977) - possa risentire conseguenze da un eventuale incremento della partecipazione di ogni autonomia regionale all'organizzazione e gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, che sia compatibile con la garanzia dei principi costituzionali dianzi ricordati, é prospettiva eccedente l'individuazione delle competenze come sopra costituzionalmente garantite della Provincia ad autonomia speciale di Bolzano, e quindi il presente conflitto.
Per le ragioni esposte va disattesa la più radicale censura prospettata in relazione alla stessa stipulazione della convenzione ad opera dello Stato, mentre, pur in presenza delle ragioni medesime, la pronuncia sulla censura prospettata in relazione al precetto espresso nell'art. 3 della convenzione é assorbita dalla statuizione che (come sarà detto fra poco) va resa sulla censura dedotta in relazione alla mancata partecipazione del Presidente della giunta provinciale alla deliberazione del Consiglio dei ministri, vale a dire al procedimento attinente alla formazione dell'atto impugnato.
3. - A quest'ultimo proposito va anzitutto superato il dubbio, pur sollevato dal resistente, che il mancato intervento del Presidente della Provincia alla seduta del Consiglio dei ministri e, ancor prima, l'omesso invito nei suoi confronti ad intervenire - anche se in contrasto con l'art. 52 dello statuto in vigore e con l'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione di esso in materia di organi della regione e delle Province di Trento e di Bolzano - diano vita a lesioni di autonomia costituzionalmente garantita, anziché, in ipotesi, a mere illegittimità procedimentali. Le due disposizioni ora richiamate - nel prescrivere rispettivamente la partecipazione e l'invito, a questa strumentale, suindicati - concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze della Provincia di Bolzano. E pertanto l'inosservanza di esse può esser fatta valere come lesione delle dette competenze mediante il conflitto di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di vista morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri anche come vizio del procedimento (v. analogamente, rispetto all'art. 21 dello Statuto siciliano, le sentenze di questa Corte nn. 4/66 e 1/68).
Nel merito é da rilevare che realmente ricorre l'inosservanza delle disposizioni in argomento.
L'art. 52 dello statuto in vigore impone l'intervento del Presidente della Provincia alle sedute del Consiglio "quando si trattano questioni che riguardano la Provincia"; l'art. 19 delle norme di attuazione approvate col d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, precisa, al comma secondo e al comma terzo, rispettivamente, che il detto Presidente é invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando questo é chiamato ad approvare, fra l'altro, atti o provvedimenti che "riguardano" la sfera di attribuzioni della Provincia o a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Orbene non vi é dubbio che l'approvazione della convenzione relativa alla trasmissione, a cura del servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive concesso alla RAI, di programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina, riguardi la sfera di attribuzioni della Provincia di Bolzano, anche se le competenze di questa, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, sono come sopra delimitate. Né vi é dubbio, d'altra parte, che l'approvazione della convenzione comporti l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. La lesione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia appare evidente ove si consideri che, come é stato sopra rilevato, tali competenze in materia di diffusione radiotelevisiva trovano il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle dette minoranze.
Per questa parte il ricorso per conflitto di attribuzione va dunque accolto, dichiarandosi che non spetta allo Stato approvare la convenzione in argomento senza aver sollecitato la partecipazione, alla relativa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Presidente della giunta provinciale di Bolzano, e annullandosi il decreto di approvazione emesso in mancanza di tale partecipazione.
4. - Con altri due dei cinque conflitti la Provincia di Bolzano denuncia, come invasivi delle sue competenze sopra indicate, rispettivamente il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 3 dicembre 1976, recante l'approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze e il decreto dello stesso Ministero 31 gennaio 1983, recante l'approvazione di un nuovo piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Con i rispettivi ricorsi la Provincia sostanzialmente deduce che ciascuno dei decreti impugnati, attribuendo al Ministero delle poste, quale utilizzatore per la concessione di pubblici servizi, ma con salvezza della possibilità di assegnazione a privati, una serie di bande di frequenza notoriamente usate in atto dalle emittenti locali, e comunque riservando al Ministero l'assegnazione delle bande di frequenza nell'intero territorio nazionale, lede le attribuzioni funzionali spettanti ad essa Provincia, per il proprio territorio, in tema di "attività locali con mezzi radiotelevisivi", attribuzioni da ritenere comprensive del potere di assegnazione delle frequenze.
Le censure non sono, come opposto dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri con eccezione espressamente formulata per il primo dei due ricorsi, ma estensibile al secondo, inammissibili in quanto mosse contro provvedimenti meramente applicativi di leggi - quella 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva e quella 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione - non impugnate ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e nei termini di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Vero é che l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, (modificativo dell'art. 183 del T. U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) attribuisce espressamente all'amministrazione statale (e quindi al Ministero delle poste e telecomunicazioni) la competenza di assegnare frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni nell'ambito del regolamento internazionale delle medesime e di comunicare al comitato internazionale di registrazione delle frequenze l'avvenuta assegnazione; e che a tale competenza si correla quella, peraltro meramente consultiva, del consiglio superiore delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione in ordine al progetto di piano nazionale di ripartizione delle frequenze e delle relative modifiche, prevista dall'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del 1975. Ma é anche vero, come si é già osservato a proposito del conflitto esaminato in precedenza (quello sollevato contro il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860), che l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975 fa salve tutte le disposizioni attributive di competenza, in materia di servizi di telecomunicazioni, alla Provincia di Bolzano contenute nel testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Sicché, tenuto conto della necessità di coordinare in via d'interpretazione col detto art. 48 la combinata normativa dell'art. 45 della stessa legge n. 103 del 1975 e dell'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del 1975, non può nella previsione di tale normativa ravvisarsi un atto univocamente e concretamente invasivo come quello che, in ipotesi, soltanto i provvedimenti impugnati sarebbero invece idonei a costituire.
Nel merito é da rilevare che la Provincia ricorrente formula le proprie censure soprattutto in riferimento alla stessa competenza generale in materia di diffusioni radiotelevisive - sostitutiva di quella dello Stato nell'ambito del territorio provinciale - da essa Provincia rivendicata con il conflitto sollevato in ordine al d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, sopra esaminato, e sulla base delle stesse norme statutarie e di attuazione ivi invocate.
Negata per le ragioni sopra esposte quella competenza generale, la questione si riduce a stabilire se una competenza specifica della Provincia di disporre in materia di assegnazione delle bande di frequenza nell'ambito del suo territorio possa trovare almeno un principio di giustificazione nell'unica norma indicata dalla ricorrente che abbia attinenza a funzioni concernenti gli strumenti tecnici della diffusione radiotelevisiva: l'art. 8 delle norme di attuazione.
Senonché la detta norma si limita a stabilire che la commissione istituita con l'art. 2 del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni sede di singola stazione trasmittente circolare sia composta, per la sede RAI di Bolzano, in un certo modo (cioé dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina). Ma non innova affatto rispetto al cennato art. 2, al quale anzi per questa parte si riporta interamente, circa i compiti della commissione, che sono quelli della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni modifiche e miglioramenti. Sulla base dell'invocata norma di attuazione (art. 8) l'indicata commissione in Bolzano non si sostituisce, dunque, neppure nell'ambito locale, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nelle numerose ed ampie funzioni d'ordine tecnico ad esso attribuite dall'art. 1 del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947, Ministero al quale la commissione in Bolzano ha solo la facoltà di formulare proposte, al pari delle altre commissioni.
Del resto, mentre non vi é motivo di ritenere che la commissione in parola sia investita, sia pure in ambito locale, del governo tecnico dell'etere, é da rilevare che ancor prima dell'espressa attribuzione - operata dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificativo dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice postale) - del potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche, il detto governo, se inteso come potere di intervenire allo scopo di assicurare la compatibilità reciproca non solo fra le radiodiffusioni circolari ma fra tutte le forme di servizio radioelettrico, spettava al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 più volte richiamato, ed é addirittura chiaramente presupposto, anche in riferimento alle diffusioni radiotelevisive, dallo stesso art. 10 delle norme di attuazione, cioé da uno degli elementi principali del complesso normativo, da cui la Provincia ricorrente afferma di ripetere le proprie competenze. L'art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, infatti, prescrive (comma secondo) che il piano tecnico della rete di ripetitori, che la Provincia é autorizzata a realizzare per la ritrasmissione di programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina, sia concordato col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione" (vale a dire, nel contesto, al fine di rendere possibile al Ministero di assicurarne la reciproca compatibilità). Né ciò é contraddetto dalla previsione, ad opera dello stesso art. 10 (comma terzo), che la Provincia può, nell'esercizio della propria rete, utilizzare i collegamenti della rete pubblica nazionale che siano disponibili, perché l'utilizzazione in discorso presuppone un giudizio di disponibilità che solo il Ministero può dare, ovviamente tenendo conto della compatibilità suindicata.
Non é senza ragione, d'altronde, che questa Corte, con la sentenza n. 202/76, nel porsi il problema della compatibilità fra servizio delle radiotelevisioni circolari nell'intero territorio dello Stato ed emittenza privata circolare nell'ambito locale, ha affermato che il problema va risolto mediante l'attribuzione a un organo dell'amministrazione centrale dello Stato del potere di "provvedere all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei relativi controlli", ed ha fatto riferimento in proposito anche alla necessità di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali (materia, quest'ultima, riservata allo Stato).
I due ricorsi in esame sono dunque infondati e si deve dichiarare che non spetta alla Provincia alcun potere, neppure nell'ambito del territorio provinciale, di disposizione delle frequenze radioelettriche.
5. - Con ulteriore ricorso la Provincia censura il comportamento dilatorio e quindi il diniego opposti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni prima astenendosi dal rispondere e poi rispondendo negativamente (nota del 18 maggio 1984) alla richiesta di essa Provincia relativa all'istituzione di una terza rete televisiva per la ricezione e ritrasmissione di programmi esteri trasmessi dall'area culturale tedesca e ladina.
In particolare la Provincia afferma (v. anche la memoria) che il comportamento e l'atto censurati, oltre a ledere quella generale competenza costituzionalmente garantita che essa pretende di avere in materia di diffusioni radiotelevisive (delineata come negli altri ricorsi sopra esaminati e in base alle norme statutarie e di attuazione ivi indicate), comprimono il potere di realizzare e di gestire una rete di ripetitori, ad essa attribuito dal più volte richiamato art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, concretandosi nel rifiuto del Ministero di concordare il piano tecnico della rete (come previsto dalla detta disposizione), rifiuto ingiustificato alla luce del riferimento, fatto dal Ministero stesso, alle ragioni dell'emittenza locale privata, così privilegiate o preservate.
Di fronte all'obbiezione del resistente - che, cioé, la rete di cui alla cennata norma di attuazione é stata già istituita e concessa in gestione ad una apposita azienda (la RAS - Radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano) - la Provincia ha chiarito nella difesa orale, senza essere contraddetta sul punto, che si tratta del completamento della rete in discorso mediante un terzo programma destinato alle trasmissioni estere di lingua ladina provenienti dall'omonima area culturale (ne esisterebbero altri due di lingua tedesca provenienti rispettivamente dall'area culturale germanica e da quella austriaca).
Ora, esclusa anche a proposito del presente conflitto la generale competenza rivendicata dalla Provincia in materia di diffusioni radiotelevisive, non si vuol negare che il potere ad essa riconosciuto dalla suindicata norma di attuazione - di realizzare e di gestire la propria rete di ripetitori, e quindi anche di completarla o di integrarla per renderla idonea agli scopi previsti dalla norma stessa - sia una competenza difendibile mediante conflitto di attribuzione. Vanamente il resistente lo contesta sulla base della considerazione che la legge, adoperando la locuzione "la Provincia é autorizzata", avrebbe con ciò stesso mostrato di non voler riconoscere né attribuire alla Provincia una competenza avente tale oggetto. Che si tratti, invece, anche dopo la "liberalizzazione" dei ripetitori risultante dalla sentenza di questa Corte n. 225/74, di una competenza garantita, si desume dal carattere della fonte attributiva (norma di attuazione dello statuto) e dal contenuto privilegiato (comprendente fra l'altro il potere di servirsi dei collegamenti disponibili della rete nazionale).
Tuttavia la Provincia muove da una nozione di invasività che non può essere condivisa.
Anche quando, configurandosi una competenza costituzionalmente garantita dell'autonomia regionale o provinciale rispetto al potere dello Stato, si presenti la necessità di un'intesa (o di un "concordamento") per evitare l'interferenza di fatto tra le rispettive esplicazioni, o quando addirittura l'intesa (o il "concordamento") costituisca lo strumento istituzionalmente previsto per l'esercizio coordinato delle due potestà, a dar vita a una lesione dell'autonomia garantita non é sufficiente (da parte dello Stato) un diniego implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto negativo, vale a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero esercizio (negativo) del potere statale.
Orbene il diniego prima implicito e quindi esplicito del Ministero delle poste fatto oggetto di ricorso non é censurato dalla stessa ricorrente altrimenti che per il suo contenuto negativo. Dalle stesse allegazioni della ricorrente esso non appare diverso da qualsiasi atto di esercizio del potere spettante al Ministero di pronunciarsi in ordine al piano da concordare.
Per di più tale esercizio é motivato con la ravvisata impossibilità, "al momento", di procedere a modifiche degli attuali equilibri esistenti nel campo dell'utilizzazione delle bande di frequenza, equilibri che la nota 18 maggio 1984 mostra di considerare in riferimento non solo all'"ambito privato", ma anche all'"ambito pubblico", vale a dire ad esigenze d'impiego non riconducibili a quelle dell'emittenza privata locale, che la Provincia lamenta essere state privilegiate o preservate in danno della sua attribuzione. Né la Provincia, che solo con la memoria formula una generica accusa di pretestuosità della motivazione, adduce che questa sia pretestuosa là dove si riferisce allo "ambito pubblico".
Il conflitto é pertanto inammissibile.
6. - Con il conflitto sollevato nei confronti dello Stato, in ordine alla deliberazione in data 16 dicembre 1977 del consiglio di amministrazione della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva, la Provincia sostiene che la strutturazione di quest'ultima quale operata dalla deliberazione impugnata é lesiva delle competenze garantite ad essa Provincia, in materia di direttive di massima per i programmi artistici, culturali ed educativi di rilevanza locale della diffusione radiotelevisiva circolare, dall'art. 8, n. 4, dello statuto in vigore e dall'art. 7 delle norme di attuazione (che richiama il d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947), nonché dall'art. 9 delle dette norme di attuazione (che prevede la nomina di un coordinatore dei programmi in lingua tedesca d'intesa fra essa Provincia e la RAI).
Ma tale conflitto, in accoglimento dell'eccezione opposta dal resistente, va dichiarato inammissibile perché l'atto censurato é atto proprio del concessionario del servizio, vale a dire della RAI, ente privato in quanto società per azioni, e non già dello Stato o a questo comunque direttamente imputabile.
Le sentenze nn. 105 del 1968, 128 del 1969 e 175 del 1976 di questa Corte sono richiamate dalla Provincia non a proposito, in quanto la prima di esse non affronta un problema di imputabilità dell'atto impugnato, mentre le altre due riguardano un atto imputabile alla regione contro la quale era stato proposto il conflitto.

 

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi ai ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe;
1) dichiara, in ordine al ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non spetta alla Provincia di Bolzano stipulare la convenzione con la RAI relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, approvata con d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860;
2) dichiara, in ordine allo stesso ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la RAI relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano senza previo invito al Presidente della Provincia a intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei ministri, e conseguentemente annulla il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, che approva la detta convenzione;
3) dichiara, in ordine ai ricorsi nn. 6 Reg. confl. 1977 e 15 Reg. confl. 1983, che non spetta alla Provincia di Bolzano provvedere nell'ambito del proprio territorio all'assegnazione delle frequenze radioelettriche disposta rispettivamente con i decreti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 3 dicembre 1976 e del 31 gennaio 1983;
4) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con ricorso n. 26 Reg. confl. 1984, dalla Provincia di Bolzano in ordine alla nota 18 maggio 1984 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concernente l'integrazione della rete dei ripetitori per la ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina;
5) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con ricorso n. 4 Reg. confl. 1978, dalla Provincia di Bolzano contro la deliberazione 16 dicembre 1977 della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva.




Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
GUGLIELMO ROEHRSSEN, PRESIDENTE
ALDO CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1985.