Usigrai   

 

USARE

IL CONTRATTO

 

GUIDA ALLA APPLICAZIONE DEL 

CONTRATTO INTEGRATIVO RAI-USIGRAI

Luglio 2002 - Giugno 2006

 

Commento di parte sindacale

Impaginazione ufficiosa del testo

Febbraio 2003

   

INDICE

  

  1. Premessa                                                                   

  2. Convenzione per l’estensione alla Rai del CNLG        

  3. Testo commentato del contratto integrativo Rai-Usigrai 2002-2006    

  4. Il premio di risultato                                                               

  5. Tabella dei minimi e della contingenza                                     

  6. Tabella della redazionale                                                        

  7. La carta dei diritti e dei doveri                                    

  8. I contratti a tempo determinato                                               

  9. Le procedure disciplinari                                                        

  10. La commissione paritetica                                                                  

  11. Le regole per lo sciopero     

  

 

PREMESSA

 

            Questo volumetto ha un obbiettivo esclusivamente tecnico, quello di sostenere i CdR e tutti i colleghi nella corretta interpretazione del nuovo contratto integrativo e dei principali accordi sindacali.

            L’impaginazione del contratto è da considerarsi provvisoria, mancando ancora un assenso definitivo dalla controparte. E’ lecito presumere però che la nostra non si discosterà dalla impaginazione definitiva se non in pochi aspetti marginali. In ogni caso fanno fede i testi originali sottoscritti tra le parti e consegnati ai CdR nella assemblea del 23 Luglio presso la FNSI.

            Con il contratto 2002-2005 abbiamo colto l’occasione per alcune operazioni di semplificazione testuale e per la rinumerazione degli articoli (la precedente numerazione risaliva al 1985 ed era gravata da una miriade di dichiarazioni aggiuntive, norme transitorie e note a verbale che rendevano poco agevole la consultazione). La rinumerazione degli articoli può creare qualche difficoltà in una prima fase, ma era una operazione irrimandabile. Sempre allo scopo di agevolare la consultazione, abbiamo pensato di dare un titolo ad ogni articolo. Ovviamente la semplificazione testuale non modifica in nulla gli accordi sottoscritti.

           Dopo gli articoli, stampati in carattere tondo, nella maggior parte dei casi segue il commento di parte sindacale stampato in corsivo.

            In grassetto i testi nuovi.

 

            Abbiamo colto l’occasione della guida al contratto per ribadire le “istruzioni per l’uso” di alcuni temi sui quali i comitati di redazione sono frequentemente chiamati a cimentarsi, ad esempio i provvedimenti disciplinari, la gestione di uno sciopero, i rapporti con la commissione paritetica.

 

 

 

 

 

CONVENZIONE

PER L’ESTENSIONE ALLA RAI DEL CNLG

 

Addì 24 aprile 2001, in Roma,

 

tra

L’Unione degli industriali di Roma, rappresentata dal dott. Carlo STIATTI, con la partecipazione della Rai Radiotelevisione Italiana, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Claudio CAPPON, assistito dal Dr. Raffaele DELVECCHIO, dal Dr. Valerio FIORESPINO e dall'Avv. Luigi MELONI

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata dal Segretario Nazionale, Dr. Paolo SERVENTI LONGHI, assistito dal Dr. Giancarlo TARTAGLIA,  con la partecipazione dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, rappresentata dal Segretario Nazionale, Dr. Roberto NATALE

premesso:

che, in data 11 aprile 2001, presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Sottosegretario Sen. Ornella Piloni, e` stata ratificata, tra la Federazione Italiana Editori di Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico del 24 febbraio 2001;

 

e` stata stipulata la seguente Convenzione:

 

la Rai Radiotelevisione Italiana darà applicazione al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico dell’11 aprile 2001, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro giornalistico, con validità 1° marzo 2001 - 28 febbraio 2005.

 

Detto contratto si applica ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana, fatta eccezione - come convenuto nell’accordo del 24 febbraio 2001 - per l’articolo relativo al codice disciplinare che non trova applicazione nei confronti della Rai .

 

In relazione a quanto previsto dal CNLG la Rai erogherà, con le competenze del mese di maggio 2001, la prima frazione dell’incremento del minimo tabellare pari a lire 160.000 lorde (euro 82,63) con decorrenza 1° marzo 2001 e il conglobamento dell’E.D.R..

Detta frazione verra` erogata sulla base dei parametri aziendali in atto alla data del 28 febbraio 2001.

 

In relazione a quanto sopra detto le parti convengono di avviare una serie di incontri per trattare e definire, con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo, entro il 31 dicembre 2001, il rinnovo dell’Integrativo Rai Usigrai.

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

  In data  1º marzo 2002

tra

 

la Rai Radiotelevisione Italiana, assistita dall’Unione degli Industriali di Roma

e

l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, assistita dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana

 

premesso:

 

-        che in data 24 aprile 2001  e’ stata stipulata tra l’Unione degli Industriali di Roma, con la partecipazione della Rai Radiotelevisione Italiana, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell’Usigrai, la Convenzione per l’estensione alla Rai del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico dell’11 aprile 2001, con validità’ 1° marzo 2001 - 28 febbraio 2005;

 

-        che tale Convenzione ha disciplinato l’erogazione con decorrenza 1° marzo 2001 della prima frazione dell’incremento del minimo tabellare, pari a lire 160.000 lorde (euro 82,63), ed il conglobamento dell’E.D.R., sulla base dei parametri aziendali in atto alla data del 28 febbraio  2001;

 

le Parti convengono di erogare, con decorrenza 1º marzo 2002, la seconda frazione  dell’incremento del minimo tabellare pari a lire 120.000 lorde (euro 61,97), con riferimento ai parametri aziendali in atto alla data del 28 febbraio 2001 con il limite massimo di quello del caporedattore.

 

 

 


CONTRATTO INTEGRATIVO

RAI – USIGRAI

 

con l’assistenza della unione industriali di Roma (per la Rai)

e della FNSI (per l’Usigrai)

Art. 1 - Applicabilità del contratto

Art. 2 - Usigrai

Art. 3 - Orario di lavoro

Art. 4 - Minimi di stipendio

Art. 5 - Inviato

Art. 6 - Caporedattore centrale, vicedirettore, condirettore

Art. 7 Indennità di doppia testata

Art. 8 -  Determinazione della retribuzione

Art. 9 - Aumenti di anzianità

Art.10 - Indennità redazionale

Art.11 - Lavoro notturno

Art.12 - Lavoro festivo

Art.13 - Mutamento di mansioni

Art.14 - Ferie

Art.15 - Assegno di nuzialità, maternità, permessi per esami

Art.16 - Formazione e aggiornamento professionale

Art.17 - Indennità di qualificazione professionale

Art.18 - Copertura del territorio

Art.19 - Nuove funzioni giornalistiche

Art.20 - Indennità di trasferta

Art.21 - Redazioni regionali

Art.22 - Diritti sindacali

Art.23 - Investimenti e innovazioni tecnologiche  - Tutela della salute

Art.24 - Poteri e doveri del direttore di testata

Art.25 - Dissenso del giornalista

 

 

Art. 1

Applicabilità del contratto

In applicazione della Convenzione stipulata tra l’Unione degli Industriali di Roma e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai-Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) si applica nel rispetto delle leggi n° 103/1975, n° 10/1985, n° 223/1990 che disciplinano la RAI, della legge n° 69/1963 e della legge sulla stampa e, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche del mezzo radiotelevisivo, unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative ed inscindibili.

Sono nulli gli eventuali accordi che menomano i diritti riconosciuti dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro come recepito dalla convenzione stipulata il 24.04.2001 e dal presente accordo integrativo. Del presente accordo è parte integrante la Carta dei Diritti e dei Doveri.

 

In questo primo articolo l’unica modifica è formale : scomparsa l’Intersind, la Rai ha scelto di aderire alla Unione Industriali di Roma (cioè a Confindustria).

Vale sempre la pena di sottolineare che l’art. 1 contiene un esplicito riferimento alla legge professionale n. 69/63 (il che rafforza le tutele deontologiche dei giornalisti rai) , e che la carta dei diritti e dei doveri è considerata parte integrante del contratto di lavoro: questo è l’unico caso in cui una carta dei diritti non è la pur nobile dichiarazione unilaterale di una associazione di giornalisti, ma un esplicito accordo tra parti sociali con tutto il peso ed il valore di una intesa contrattuale.

 

 

Art. 2

Usigrai

La RAI prende atto che l’Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai), statutariamente inquadrata nella FNSI, rappresenta i giornalisti dipendenti dalla RAI ferme restando le attribuzioni proprie dei Comitati e dei Fiduciari di redazione come sancito dal CNLG e determinato dall'art. 22  del presente accordo.

 

Anche questo articolo è stato confermato integralmente, ed è bene che sia così: il testo costituisce per la Rai l’espresso ed inderogabile impegno ad una interlocuzione sindacale con CdR e fiduciari per quanto di competenza, e con l’Usigrai per le attribuzioni sindacali di carattere nazionale.

 

 

Art. 3

Orario di lavoro

In conformità dell'art. 7 del CNLG la settimana corta dei giornalisti si attua ripartendo l'orario di lavoro settimanale (36 ore di massima) in cinque giorni.

La Direzione competente curerà che l'arco di impegno di lavoro non superi, se non in casi eccezionali, le 9 ore quotidiane.

Ferme le disposizioni sul lavoro settimanale, il giornalista non può essere chiamato al lavoro nel giorno in cui, per effetto della settimana corta, non deve effettuare prestazioni.

Tale giornata, nonché il giorno di riposo settimanale (che l'Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con qualsiasi giorno della settimana. Le giornate di cui sopra, quando fissate, potranno essere spostate nei casi, con le modalità e con i limiti di recupero convenuti in sede aziendale tra la RAI e l’Usigrai.

In considerazione delle specifiche modalità di esplicazione dell'attività dei giornalisti RAI l'indennità compensativa del 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale) di cui al 15° comma dell'art. 7 del CNLG viene estesa a tutte le categorie e mansioni che operano in azienda.

La  suddetta  indennità  viene   aumentata   di   un   punto  percentuale  per  i giornalisti  incaricati  di   svolgere   servizi   come   inviato   e  per  i  capi  servizio e vice capi redattori di «line». Tale indennità viene altresì aumentata di un punto percentuale anche per i Capiredattori regionali, i Capiredattori di “line” delle Testate nazionali, i Capiredattori responsabili dei pool, i Capiredattori responsabili delle edizioni quotidiane dei TG nazionali realizzate da sedi decentrate ed i corrispondenti dall’estero.

Conseguentemente non trovano applicazione le norme di cui ai commi 10,11,13,17,18 dell’art. 7 CNLG .

Relativamente al disposto di cui al comma 14 dell'art. 7 del CNLG si conviene che esso trova applicazione in Azienda compatibilmente con il 5° comma del presente articolo.

 

Dichiarazioni a verbale

1) Con riferimento all'indennità di cui al 15° comma dell'art. 7 del CNLG, si conviene che si può dar luogo all'assorbimento - sino a concorrenza - nei superminimi individuali concessi anche non a titolo di lavoro straordinario per i giornalisti che, pur in possesso delle qualifiche previste dal presente articolo, non svolgano attualmente attività nell'ambito del complesso dei servizi giornalistici né comunque partecipino direttamente alla realizzazione di programmi radiofonici e/o televisivi.

2) In relazione a quanto previsto dal quarto e quinto comma dell’art. 7 CNLG, nelle redazioni in cui i giornalisti lavorino prevalentemente al desk – Televideo, Rainews 24, Rainet – il Direttore, d’intesa con l’Azienda, proporrà le soluzioni necessarie alla effettiva applicazione della norma, dandone preventiva informazione al CdR. Le soluzioni non dovranno comportare un aumento del carico di lavoro per i giornalisti impegnati nella line.

Le Parti verificheranno lo stato di attuazione della norma, anche in riferimento al monte di giorni “extra  line” che dovessero accumularsi, ed a modi e tempi del loro smaltimento.

3) A coloro che alla data del 18.07.1997 godevano dell’indennità compensativa di cui al comma 15° dell’art. 7 del CNLG in misura superiore a quella prevista dal presente articolo  - e cioè capiredattori regionali, capiredattori di “line” delle testate nazionali e capiredattori responsabili dei pool (21%), nonché capiredattori responsabili delle edizioni quotidiane dei TG nazionali realizzati da sedi decentrate (18%) e corrispondenti dall’estero (17%) - continueranno ad applicarsi le norme all’epoca in vigore.

4) (Norma transitoria)In attuazione del 10° comma dell'art. 22 del CNLG si conviene che per i corrispondenti dall'estero, l' indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell'art. 7 del CNLG verrà scomputata dal 40% dell'indennità di residenza eventualmente concessa e corrisposta nell'ambito della normale retribuzione.

 

In questo articolo la novità riguarda i colleghi di Rainews 24 e Rainet, per i quali viene espressamente estesa la norma già esistente per televideo a tutela di quanti sono coinvolti in un “uso sistematico dei videoterminali” . In buona sostanza i direttori hanno l’obbligo di concordare con i CdR degli assetti organizzativi e di orario che consentano a tutti di non essere impegnati esclusivamente al desk .   Si tratta di applicare allo specifico Rai una norma del contratto nazionale nata per la carta stampata, di cui è forse impossibile una trasposizione letterale, ma della quale non può essere perso lo spirito.

Rispetto al testo precedente l’articolo ha beneficiato di una semplificazione di linguaggio a proposito delle decorrenze di alcuni aumenti delle indennità di line per figure apicali, ma ovviamente senza modificare importi e date.

Cogliamo l’occasione per ricordare che l’indennità compensativa deriva dal contratto nazionale (che la applica solo agli inviati e ad alcune figure apicali) ed è impropriamente definita come “forfait degli straordinari”. Diciamo “impropriamente” perché questa indennità non può mai giustificare una impostazione dell’orario di lavoro priva di limiti e di garanzie, come alcuni direttori e capiredattori sono a volte tentati di ritenere. L’indennità in questione viene calcolata sulla totalità della retribuzione, cioè su tutte le voci fisse. In pratica gli importi spettanti (15,16,17,18 o 21 % a seconda dei casi) vengono calcolati sulle seguenti voci:

a.      Minimo tabellare

b.      Indennità di contingenza

c.       Scatti biennali

d.      Indennità di mensa

e.       Indennità di qualificazione professionale

f.        Indennità di doppia testata

g.      Eventuali maggiorazioni fisse per lavoro notturno o festivo

 

 

Art. 4

Minimi di stipendio

I minimi di stipendio dei giornalisti, dei praticanti e dei telecineoperatori dipendenti della RAI sono quelli indicati nell'allegata tabella.

Le parti si danno atto che nella determinazione dei nuovi minimi stipendiali si è tenuto conto del ruolo specifico del giornalista radiotelevisivo, della centralità dell'informazione ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e del crescente utilizzo di nuove tecnologie. Si danno atto altresì che analoghi criteri sono stati adottati per determinare i nuovi minimi dei telecineoperatori.

Nota a verbale:

L’azienda ha riconosciuto ai tco ordinari il minimo stipendiale del redattore ordinario, anche portando su tale voce retributiva le somme a suo tempo godute dagli interessati a titolo di indennità, fatta eccezione per l’indennità ex art. 7 CNLG ; analogamente ai tco inviati i medesimi importi sono stati ricondotti all’interno del minimo stipendiale con conseguente riconoscimento a questi ultimi del parametro 135 .

In coerenza con quanto sopra, l’Azienda provvederà ad equiparare progressivamente il parametro del TCO coordinatore/inviato a quello del caposervizio, nel corso della vigenza contrattuale, con la seguente scansione: 30% gennaio 2003 – 30% gennaio 2004 – 40% gennaio 2005.

Ai tco ai quali sia stata assorbita nei minimi stipendiali l’indennità di doppia testata nella misura del 10%, sarà in ogni caso riconosciuto un importo di euro 15,48 (£. 30.000) lordi mensili - elevato ad euro 24,00 lordi mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003 - per i tco ordinari, e di euro 56,81 (£. 110.000) lordi mensili per i tco con parametro 135, ex art. 7 del contratto integrativo (cd “doppia testata”). Il trattamento economico derivante dalla predetta operazione sarà remunerativo di quanto precedentemente compensato dagli importi corrisposti a titolo di indennità ex artt. 7 (ex 5) e 17 (ex 14) dell’accordo integrativo che di conseguenza non trovano più applicazione.

Il predetto importo di  56,81 euro  riconosciuto ai TCO con parametro 135, verrà assorbito dai maggiori importi percepiti in applicazione dell’equiparazione dei parametri di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e comunque con la gradualità connessa alle scansioni temporali sopra indicate.

Le parti si danno atto che la figura del TCO è parte essenziale della produzione giornalistica aziendale. Pertanto, si incontreranno entro il 31 gennaio 2003 per valutare i criteri di nuovi accessi.

Sempre nel corso della vigenza contrattuale, le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di trasformare la figura del TCO coordinatore in “tutor dell’immagine”, quale responsabile del coordinamento della produzione delle immagini, dell’utilizzo degli archivi, nonché consulente del Direttore per quanto attiene alle immagini, rivedendo in questa direzione l’accordo del 10 novembre 1993.

I requisiti per l’attribuzione dell’incarico di TCO inviato sono gli stessi previsti dalla dichiarazione a verbale in calce all’art. 5 (“Inviato”).

I giornalisti che svolgono la mansione di telecineoperatore potranno accedere alla mansione di redattore ordinario all’esito del positivo superamento di un apposito accertamento di idoneità.

Le reintegrazioni ed integrazioni di organico di redattori verranno coperte per una quota di almeno il 10%, attraverso il mutamento di mansione dei telecineoperatori risultati idonei al termine del predetto accertamento, possibilmente mantenendo la redazione di inquadramento.

Al fine di utilizzare al meglio tutti i giornalisti per immagini, valorizzando le professionalità acquisite e superando i vincoli gestionali, l’Azienda fornirà, entro il 31 dicembre 2002, ad ogni Direttore di testata, l’elenco nominativo dei TCO disposti ad operare per altre testate sia in Italia che all’estero. L’elenco sarà disponibile anche attraverso i sistemi informatici aziendali e sarà corredato di ogni dato curriculare e professionale utile al migliore impiego del TCO, con particolare riferimento alle esperienze di servizio già maturate in Italia e all’estero. L’inserimento nell’elenco avviene su richiesta del giornalista TCO, che dovrà, peraltro, farsi carico di fornire e aggiornare i dati curriculari e professionali di cui sopra. Dell’effettivo utilizzo per più testate l’Azienda darà conto in sede di Commissione Paritetica.

 

L’articolo 4 sistematizza i minimi tabellari per tutte le qualifiche (si veda in proposito la tabella dei minimi e della contingenza allegata a questo contratto).

La modifica più evidente riguarda i TCO inviati e coordinatori, il cui parametro viene pienamente equiparato a quello di redattori-inviati e capiservizio, con un aumento della retribuzione di dimensioni rilevanti. Si tenga conto che dopo l’accordo del Luglio 1993 è impossibile intervenire sui minimi tabellari, materia espressamente riservata alla contrattazione nazionale. Difatti le resistenze della Rai su questo punto sono state assai aspre, sia per il costo dell’operazione sia per la questione di principio sopra accennata.

Per quanto ci risulta, non esiste in Italia una azienda editoriale dove siano stati ritoccati dei minimi in sede di contrattazione integrativa. In questo contesto è stata anche ritoccata l’indennità di doppia testata, aumentandola per i tco ordinari ed inglobandola nei minimi per i coordinatori e gli inviati.

Da segnalare anche la disponibilità della rai  a “valutare i criteri di nuovi accessi” di telecineoperatori, e l’impegno ad attingere dall’organico dei tco per almeno il 10% delle integrazioni e reintegrazioni di organico dei redattori “possibilmente mantenendo la redazione di inquadramento”. Questa ultima espressione è per noi di particolare rilievo, ed abbiamo intenzione di chiederne periodicamente conto alla Rai: i cambi di qualifica dei tco infatti non possono essere utilizzati esclusivamente per avviare e sviluppare nuove testate, ma debbono trovare uno spazio anche nelle redazioni di inquadramento originario.

L’impegno a verificare la posizione del tco-coordinatore in direzione di un “tutor dell’immagine” ha lo scopo di aggiungere contenuti professionali a quanto già oggi svolto dai coordinatori, evitando ove possibile che la figura sia compressa solo in compiti gestionali. Ovviamente pensiamo a questo sviluppo collegato a conseguenze parametrali. L’accertamento di idoneità cui fa riferimento il testo contrattuale è strettamente interno all’ambito giornalistico e gestito da giornalisti indicati dalle testate.

L’ultimo paragrafo, quello convenzionalmente definito come “il pool dei tco”, ci pare chiaro dal punto di vista testuale; desideriamo solo confermare che il nostro obbiettivo è consentire a tutti i colleghi, anche a quelli delle redazioni regionali, delle occasioni di impegno in servizi fuori sede di particolare rilievo e delicatezza. Non esiste il rischio di una concorrenzialità tra colleghi del centro e delle sedi, perché il nostro intento è ridurre il volume degli appalti (specie all’estero) ai quali la Rai continua a ricorrere.

 Sull’effettivo utilizzo del pool dei tco la Rai è impegnata ad un rendiconto periodico, ed è nostra precisa intenzione inchiodarla a questo impegno.

 

 

Art. 5 (Nuovo)

Inviato

 

Al giornalista incaricato per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviato verrà corrisposta una indennità di funzione che assicuri il trattamento economico del caposervizio.

 Per il predetto incarico, in considerazione della peculiarità dell’attività svolta dall’inviato radiotelevisivo, non verrà previsto - in deroga a quanto stabilito dal vigente CNLG - un termine di durata.

L’inviato, quando non sia impegnato nei servizi esterni – per la realizzazione dei quali dovrà essere utilizzato prevalentemente -  ha l’obbligo di prestare attività in redazione alle dipendenze del caporedattore delegato dal direttore di testata in mansioni che richiedano le sue competenze professionali, nei limiti di orario di cui all’art. 7 CNLG ed all’art. 3 del presente accordo.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che l’assegnazione dell’incarico di svolgere servizi come inviato - e del conseguente trattamento economico - potrà avvenire a condizione che nei due anni solari immediatamente precedenti il giornalista abbia effettuato almeno novanta giornate di trasferta per ciascun anno, in concorrenza con uno dei seguenti presupposti in alternativa:

·        per i giornalisti della Testata Giornalistica Regionale, effettuazione in ciascun anno di almeno trenta giornate di trasferta per la realizzazione di servizi che siano trasmessi dalle testate nazionali;

·        per i giornalisti delle testate nazionali, effettuazione in ogni anno di almeno trenta giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento.

 

Per la prima volta nel contratto integrativo viene inserito un capitolo dedicato agli inviati. Il testo in alcune parti ripete le novità introdotte nel contratto nazionale, novità che hanno provocato tra i colleghi un dibattito molto vivace in occasione del rinnovo  del CNLG.

L’applicazione del nazionale alla Rai ha però portato alcune novità di grande rilievo e molto richieste dalle redazioni: anzitutto all’incarico di inviato non è apposto alcun termine. E’ un caso unico in tutto il panorama dell’editoria italiana. La conquista dell’inviato a tempo indeterminato non deve essere considerata come una contraddizione con il CNLG : il particolare assetto professionale delle testate rai infatti richiede che le legittime aspettative di sviluppo professionale dei colleghi non siano obbligate ad incanalarsi solo verso sviluppi gerarchici (il caposervizio): se così fosse la “piramide rovesciata”  invece che essere corretta finirebbe per consolidarsi.

L’altra grande novità è che finalmente i criteri per raggiungere l’incarico di inviato diventano uguali per tutti:  tco ed r.o. , giornalisti delle testate nazionali e giornalisti delle sedi regionali. L’identificazione dei criteri ci pare chiarissima nel testo contrattuale ed assume come riferimento tutte le trasferte, indipendentemente dalla loro destinazione (equiparati infraregionale ed extraregionale) e dalla loro durata oraria. Da sottolineare anche come i criteri acquisiscano finalmente un rilievo “contrattuale”: fino a ieri infatti il raggiungimento dell’incarico di inviato per numero di trasferte era figlio unicamente di una prassi consolidata di paritetica, senza alcun supporto scritto. 

A proposito di questa norma è emerso dopo la firma del contratto un contenzioso interpretativo con l’azienda: secondo la Rai i criteri relativi al numero delle trasferte costituiscono l’unico percorso per raggiungere l’incarico di inviato. Secondo la nostra interpretazione invece il criterio del numero di trasferte è solo il percorso vertenziale per diventare inviato, percorso che si affianca ma non sostituisce la possibilità dei direttori di proporre ed ottenere l’incarico di inviato esercitando i diritti dell’art. 6 .  Della nostra posizione siamo particolarmente convinti, tra l’altro perché lo stesso giorno in cui la Rai ci proponeva la propria restrittiva interpretazione, assumeva dall’esterno un giornalista assegnandogli subito l’incarico di inviato: una assunzione di cui era a conoscenza il CdA, che nel ratificarla ha così offerto alla interpretazione sindacale una autorevolissima e gradita conferma. Le possibilità offerte dall’art. 6 ai direttori restano dunque assolutamente intatte.

 

 

Art. 6 (Nuovo)

Caporedattore centrale, vicedirettore, condirettore

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del vigente CNLG, e’ stabilita una durata minima di diciotto mesi per gli incarichi che comportano lo svolgimento delle funzioni di caporedattore centrale, di vicedirettore e di condirettore.

I titolari di dette funzioni alla data di entrata in vigore del vigente CNLG mantengono il trattamento economico maturato relativamente al minimo stipendiale, al superminimo ex accordo 15.2.1996 nonché, limitatamente ai vicedirettori, al superminimo ex accordo 27.5.1996 ed all’indennità di carica con le modalità previste dal citato accordo 27.5.1996, di cui le parti confermano la vigenza a tutti gli effetti.

 

Il testo recepisce le novità introdotte in materia dal contratto nazionale. Di rilievo la conferma dell’accordo del 1996 sulla ricollocazione di vicedirettori e capiredattori centrali eventualmente posti fuori line, accordo che garantisce altissimi livelli di tutela.

 

 

Art. 7 (ex Art. 5)

Indennità di doppia testata

Ai giornalisti professionisti che nell'ambito dell'Azienda siano chiamati a svolgere istituzionalmente la loro opera per più di una testata, in quanto ne derivi aggravio di lavoro, viene corrisposta una maggiorazione nella misura del 10% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza. Tale indennità viene corrisposta anche per le attività di coordinamento e di segreteria.

Ai giornalisti delle testate nazionali radiofoniche e/o televisive ai quali viene richiesto istituzionalmente di prestare attività indifferentemente per i notiziari e le altre trasmissioni della testata di appartenenza, in quanto ne derivi aggravio di lavoro, viene corrisposta un'indennità mensile pari al 3% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

Alla stessa indennità accedono anche i telecineoperatori delle testate nazionali che prestano attività per notiziari e le altre trasmissioni delle testate di appartenenza e vengono chiamati ad effettuare le mansioni di cui all'accordo 5 giugno 1989 per più di una testata.

 

Il fatto che l’articolo sia rimasto intatto non deve ingannare, anzi questo può essere considerato come un successo di rilievo nel rinnovo contrattuale. La Rai infatti ha tentato lungamente e con grande determinazione di snaturare l’indennità di doppia testata, addirittura contestandone in una prima fase la applicabilità ad alcune redazioni regionali. Alla fine della trattativa comunque il trattamento della doppia testata è rimasto immutato.

 

 

Art. 8 (ex Art. 6)

Determinazione della retribuzione

Ai fini della determinazione della retribuzione valgono, per i singoli istituti, le disposizioni del CNLG e del presente accordo.

Dichiarazione a verbale

1) Ai fini di un adeguato calcolo della misura della 13° mensilità (che l'art. 15 del CNLG fissa in 30/26 della retribuzione mensile) si conviene che essa si determina maggiorando del 15,4% la retribuzione mensile stessa.

2) Le Parti convengono di mantenere il trattamento in atto relativamente all’indennità di mensa.

 

 

Art. 9 (ex Art. 7)

Aumenti di anzianità

Ai redattori ordinari, agli inviati speciali ed ai capi servizio, al compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla categoria o mansione nell’Azienda, sarà corrisposto un particolare aumento di anzianità nella misura del 6% del minimo dello stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza.

L'aumento di anzianità previsto per il compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla categoria o mansione nell’azienda viene soppresso per coloro i quali siano stati assunti successivamente al 15.02.1996. L'aumento medesimo si continuerà a riconoscere a tutti coloro che in servizio al 15.02.1996, non ottengono il riconoscimento di superiori inquadramenti categoriali prima del compimento dell'ottavo anno di permanenza nella categoria o mansione  a tale data ricoperte.

Il predetto aumento, che si aggiunge a quelli di cui all'art. 13 del CNLG dei quali segue la regolamentazione, potrà essere assorbito nel caso di attribuzione all'interessato del minimo stipendiale superiore.

Qualora il particolare aumento di cui al 1° comma del presente articolo venga maturato da capi servizio ai quali sia stata attribuita la qualifica di vice capo redattore, l'aumento stesso verrà corrisposto solo per la parte eccedente la differenza dei minimi stipendiali tra capo servizio e vice capo redattore.

Il particolare aumento corrisposto in occasione del venticinquesimo anno di servizio viene soppresso per tutto il personale con anzianità aziendale inferiore agli 8 anni alla data del 15.02.1996. 

 

L’articolo è rimasto quello della stesura contrattuale del 1997. Cogliamo l’occasione per ricordare ancora che la abolizione dello scatto dell’ottavo anno per tutti gli assunti dopo il 15 Febbraio 1996 avvenne in concomitanza con l’accordo di pari data per l’estensione alla Rai del CNLG del 1995. Con quella estensione i minimi tabellari di tutti i giornalisti Rai vennero aumentati di 130.000 lire al parametro del r.o. : un aumento assolutamente non dovuto (data l’impossibilità di modificare i minimi se non in sede di contrattazione nazionale) e dagli effetti economici ben più pesanti.     

 

 

 

Art. 10 (ex Art. 8)

Indennità redazionale

I limiti massimi annui dell'indennità redazionale e della relativa aggiunta di cui all'art. 16 del CNLG sono per l'Azienda quelli previsti dalla relativa tabella.

 

La tabella della indennità redazionale è allegata al  contratto.

 

 

Art. 11 (ex Art. 9)

Lavoro notturno

La maggiorazione prevista dall'art. 17 del CNLG è aumentata al 25% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che iniziano non dopo le ore 5.30, al 20% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 ed al 50% per coloro addetti a turni di lavoro che comprendono per intero l'orario tra le 24 e le 5.30.

La maggiorazione per lavoro notturno verrà corrisposta per l'intero mese lavorativo in presenza di prestazioni effettivamente date per almeno 16 giorni al mese. Qualora il giornalista abbia percepito per almeno dieci mesi nell'arco dell'anno la maggiorazione per l'intero mese, la stessa verrà corrisposta per l'intero anno.

Nota a verbale

Il mantenimento dei compensi per lavoro notturno sotto forma di ad personam assorbibile dopo 4 anni di fruizione ed in cifra fissa dopo 8 anni di fruizione trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento alle indennità’ fisse corrisposte fino alla data del  14 novembre 1991. Di conseguenza le somme percepite a compensazione del lavoro notturno  - pur continuativamente ma non a titolo di indennità fissa -  non possono essere oggetto di mantenimento sotto alcuna forma.

Con riferimento al lavoro notturno prestato in trasferta le parti concordano che esso verrà compensato con la maggiorazione prevista dal presente articolo esclusivamente  nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia direttamente legata ad avvenimenti per i quali si possa incontrovertibilmente accertare che la prestazione si e’ svolta e non poteva che svolgersi con inizio prima delle 5.30, termine dopo le 23.30, o nell’intero periodo dalle 24.00 alle 5.30. Gli accordi si riferiscono all’ora locale dell’avvenimento.

Laddove ve ne sia la possibilità organizzativo-produttiva, il personale verrà impiegato in notturno con criteri di rotazione.

 

L’articolo non ha subito modifiche. Sottolineiamo l’ultimo paragrafo, che pur non essendo una novità ci pare degno di rilievo, intervenendo su una materia che ha prodotto nelle redazioni qualche contenzioso.

Confermiamo che l’intento delle parti che nel 1997 sottoscrissero quel testo era ed è che l’assegnazione agli orari notturni non doveva costituire, a seconda dei casi, né strumento punitivo (per il disagio costituito dall’orario), né meccanismo premiale (per le conseguenze economiche che l’assegnazione al turno notturno può determinare).

 

 

Art. 12 (ex Art. 10)

Lavoro festivo

Ai giornalisti chiamati a prestare la loro opera nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre sarà corrisposto, oltre alla normale retribuzione, un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorata del 260%.

 

Cogliamo l’occasione per un chiarimento: non è vero che sia “vietato fare più di due superfestivi”.

La Rai diede disposizione ai direttori e capiredattori regionali nell’ormai lontano 1994 di contenere il ricorso ai superfestivi nella misura di non più di due per ogni collega.  Ma quella disposizione interna, mai contrattata con l’Usigrai, non era né poteva essere un divieto perentorio: tanto è vero che in innumerevoli casi direttori e capiredattori regionali hanno chiesto ed ottenuto deroghe alla disposizione. Quel che è certo è che nel caso che un collega venga regolarmente chiamato in servizio per un superfestivo, questo gli deve essere pagato, a prescindere dal fatto che sia il terzo nell’anno. Diverse vertenze con questo contenuto sono state vinte in sede di commissione paritetica.

 

Cogliamo anche l’occasione per riassumere i meccanismi di pagamento di domenicali e festivi:

 

Domeniche                                    1/26 della retribuzione mensile + 55%

“Superfestivi” indicati all’art. 12 1/26 + 260%

6 Gennaio                                     1/26 + 80%

Lunedì di Pasqua                          1/26 + 80%

    25 Aprile                            1/26 + 80%

16 Agosto                                      1/26

1 Novembre                                  1/26 + 80%

8 Dicembre                                    1/26 + 80%

24 Dicembre                                  1/26

26 Dicembre                                  1/26 + 80%

31 Dicembre                                  1/26

Patrono                                         1/26 + 80%

 

Un meccanismo di pagamento assimilato a quello dei festivi riguarda le cosiddette “festività soppresse” a seguito della legge 54/77:

 

19 Marzo                                       1/26 della retribuzione mensile

Ascensione                                    1/26

2 Giugno                                       1/26

Corpus Domini                              1/26

29 Giugno                                     1/26

4 Novembre                                  1/26

 

 

Art. 13 (ex Art. 11)

Mutamento di mansioni

Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 22 del CNLG si conviene che il mutamento temporaneo di mansioni, per produrre i previsti effetti economici, deve essere disposto:

- verbalmente, dal Direttore giornalistico o capo redattore regionale responsabile della redazione nelle sedi, nel caso che la sua durata non superi i 30 giorni;

- per iscritto, dalla Direzione aziendale e dal Direttore giornalistico, nel caso di durata superiore ai 30 giorni.

Dichiarazione a verbale :

Le parti si danno atto che costituisce legittimo motivo di risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 32 del CNLG, anche il mutamento oggettivo del rapporto tale da legittimare la novazione del rapporto medesimo.

 

La dichiarazione a verbale non è una novità ma una diversa e più razionale impaginazione del testo. Nella precedente stesura figurava al quarto punto delle dichiarazioni a verbale a coda del contratto.

 

 

Art. 14 (ex Art. 12)

Ferie

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 23 del CNLG le parti convengono che l'Azienda deve fare in modo che il giornalista fruisca del periodo feriale entro il 30 aprile dell'anno di calendario successivo alla maturazione del diritto.

Le parti, considerata la irrinunciabilità del diritto alle ferie, convengono e dichiarano che comunque il periodo di ferie deve essere fruito e non può essere sostituito dal relativo trattamento economico.

Viene recepito  a tutti gli effetti  l'accordo del 18/07/1995 sullo smaltimento delle ferie, dei riposi e dei “mancati non lavorati” arretrati.

 

L’accordo del 1995 sullo smaltimento delle ferie arretrate è pubblicato testualmente nella precedente edizione della “Guida al contratto”. Ne ricordiamo gli impegni:

-         Gli arretrati si smaltiscono secondo il seguente ordine: NL, PX o RI, ferie. Nell’ambito delle giornate smaltite ogni anno le ferie devono essere in ogni caso due terzi del totale. Il periodo di smaltimento è quello compreso tra il 15 Giugno e il 15 Settembre, ferma restando la facoltà del giornalista di effettuarlo anche in diversi periodi dell’anno ove ciò sia possibile in relazione alle esigenze produttive.

-         Fino a 40 giorni di arretrati (calcolando insieme NL,RI,PX e ferie) non ci sarà richiesta di smaltimento da parte dell’azienda.

-         Da 40 a 100 giorni di arretrati lo smaltimento dovrà avvenire almeno nella misura del 15% ogni anno dal 1995.

-         Da 100 a 200 giorni la proporzione è aumentata al 20%.

-         Oltre i 200 giorni saranno concordati piani di recupero individuali.

-         I piani-ferie dovranno essere consegnati dai giornalisti entro il 30 Aprile di ogni anno, ed inoltrati alla testata nei 15 gg. successivi. Quanti non provvederanno a compilare i piani ferie compresi gli arretrati da smaltire nel termine sopra indicato “perderanno il diritto a scegliere il periodo di godimento delle ferie dell’anno in corso e degli arretrati e verranno collocati in ferie dalla testata di appartenenza, sentito il CdR, entro 5 gg. dall’inoltro dei piani”.

 

In alcuni casi la collocazione delle ferie costituisce motivo di tensione nelle redazioni. Per occuparsi della materia i CdR, che nella gestione dei piani-ferie sono inevitabilmente in prima linea,  farebbero bene a partire dalle disposizioni del contratto nazionale (art. 23) , riassunte nel brano che segue:

“In ordine alla determinazione del periodo feriale, la norma dice solo che l’epoca delle ferie, di regola, è stabilita tra il 1 Maggio ed il 31 Ottobre. Ciò vuol dire che, al riguardo, vigono i principi stabiliti dalle norme di legge: in altre parole, la scelta del periodo feriale può essere disposta unilateralmente  dal datore di lavoro che però, qualora pretenda di imporre le ferie in un periodo diverso da quello indicato dalla norma contrattuale e appena citato, dovrà spiegare le esigenze tecnico-produttive che legittimano la deroga alla previsione contrattuale” [1]

Come si vede le indicazioni del contratto nazionale sono assai meno favorevoli della situazione in Rai, dove l’accordo del 1995 sopra riportato parlava addirittura di “diritto a scegliere il periodo di godimento delle ferie dell’anno in corso”. Premesso che a proposito delle procedure di scelta per la collocazione del periodo feriale non risulta in Rai un accordo scritto, è noto che la prassi consolidata dice che in caso di contenzioso, almeno la metà delle date di ferie viene scelta dal giornalista.

1. "Il contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico", di S. Chiusolo e M. Borali, ed. Confronti, Milano 2002, pag. 124

 

Art. 15 (Nuovo)

Assegno di nuzialità, maternità, permessi esami

L'Azienda consentirà l'astensione dal lavoro della giornalista in puerperio per un periodo di 4 mesi successivi alla data del parto. L'Azienda corrisponderà alla giornalista il trattamento previsto dall'art. 24 del CNLG .

Ferme restando le disposizioni di cui all’art.47 del D.Lgs. 151/2001,  relativamente al congedo per malattia del figlio, l’Azienda inoltre - fatte salve particolari esigenze produttive - concederà ai giornalisti professionisti che ne facciano richiesta uno o più periodi di permesso non retribuito, fino ad un periodo temporale massimo di astensione di trenta giorni per anno solare, per comprovata grave malattia del figlio di età compresa fra i tre ed i sei anni di età, che necessiti della presenza del genitore.

La concessione di tali permessi sarà, comunque, subordinata al presupposto che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per malattia del bambino.

Il periodo temporale di astensione dal lavoro  giustificato in base a tali permessi non potrà essere computato ad alcun fine nell’anzianità di servizio.

Dichiarazione a verbale

Le Parti convengono di mantenere i trattamenti in atto relativamente agli assegni di nuzialità ed ai permessi per esami.

 

La stesura dell’articolo è completamente nuova ed ha tra gli altri pregi quello di razionalizzare ed esplicitare alcuni diritti e trattamenti prima dispersi in varie circolari. Il numero di giorni concesso ex lege 151/01  è stato elevato a trenta (l’art. 47 della legge obbliga a cinque giorni di permesso).

 

 

Art. 16 (ex Art. 13)

Formazione e aggiornamento professionale

In relazione a quanto precedentemente concordato e a quanto previsto dal CNLG in materia di aggiornamento culturale e professionale individuale si conferma che le richieste di partecipazione di giornalisti ex art. 1 del CNLG a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali professionali ivi comprese esperienze e scambi professionali con altri enti radiotelevisivi attinenti le loro specifiche competenze saranno esaminate, in sede di Commissione Paritetica di cui all'art. 22 (ex 18) del presente accordo, sulla base di idonea documentazione e saranno altresì acquisiti il parere del Direttore di Testata e del Comitato di Redazione; nella stessa sede saranno definiti gli aspetti relativi ai periodi di eventuale permesso retribuito e di concorso alle eventuali spese per ciascuna singola richiesta.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono un diritto di tutti i giornalisti. In questo contesto saranno deferiti in sedi di Commissione Paritetica appositi corsi.

Subito dopo l'assunzione, il giornalista deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e comunque di almeno tre mesi.

Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmi dei corsi di aggiornamento con particolare riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica, all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione. In sede di Commissione paritetica, verranno definite le esigenze formative stabili dei giornalisti, in relazione alle tipologie di attività lavorativa, ed individuati i relativi percorsi e le eventuali temporalizzazioni. Nella stessa sede sarà oggetto di verifica il possibile ruolo della Scuola di Giornalismo di Perugia ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento dei giornalisti della RAI.  Sempre in sede di Commissione Paritetica verranno definiti modalità e criteri di selezione per telecineoperatori nella direzione di cui all’accordo 29.05.95.

In particolare, le parti concordano che:

1. I singoli giornalisti o gruppi di giornalisti potranno avanzare progetti di formazione individuali o di gruppo e/o semplici indicazioni di fabbisogno formativo; nel caso di presentazione di progetti questi dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie a comprendere la finalità della proposta, che debbono essere correlate con l’attività lavorativa svolta e/o con possibili sviluppi, incrementi e/o miglioramenti di tale attività, i quali potranno anche essere indiretti ma in ogni caso mostrare un concreto legame con l’attività stessa; i progetti dovranno inoltre contenere le necessarie indicazioni relativamente ai costi ed alle istituzioni o altre entità presso le quali le attività formative vengono svolte, nonché le eventuali soluzioni organizzative (mezzi di trasporto, alloggio etc. ) che fossero necessarie;

2. Nel caso di approvazione dei progetti e/o delle semplici richieste di formazione da parte delle direzioni delle testate di appartenenza - che dovranno motivare il loro assenso sulla base di valutazioni di merito in ordine alla specifica utilità professionale, organizzativa, produttiva etc. delle iniziative proposte - e dei C.d.R. , essi verranno sottoposti agli organismi aziendali competenti in materia che - esaminati favorevolmente i progetti e le richieste stessi dal punto di vista della fattibilità e delle compatibilità - potranno:

       - nel caso di progetti, dare parere favorevole alla attuazione degli stessi o disponibilità a realizzarli direttamente, indicando i termini di realizzazione;

       - nel caso di semplici richieste procedere alla definizione e realizzazione di un progetto;

3. Compiuto tale esame la commissione paritetica esprimerà parere definitivo.

Restano valide le norme e le prassi in atto laddove compatibili con le disposizioni sopra concordate; al riguardo le parti - nel confermare che il contributo dell’azienda per le spese sostenute in relazione alla frequenza di corsi di formazione è fissato nella misura del 60% degli importi documentati - concordano di determinare l’importo massimo rimborsabile ad euro 1032,91 per le iniziative che si tengono all’estero ed ad euro 877,98 per le iniziative che si tengono in Italia.

Nota a verbale:

Con riferimento alle rilevanti innovazioni tecnologiche previste nel corso della vigenza contrattuale, tanto nel campo radiofonico quanto in quello televisivo, le parti concordano sulla opportunità di individuare percorsi formativi che consentano al personale giornalistico di poter utilizzare appieno le potenzialità derivanti dalle citate innovazioni, in relazione alle tecnologie già introdotte ed a quelle da introdurre.

Al riguardo si conviene di proseguire nella direzione intrapresa volta alla organizzazione di corsi di formazione e loro tramite ad avvicinare il personale giornalistico a quelle tra le nuove tecnologie la cui immissione nel ciclo produttivo è già avvenuta.

Sempre sul piano delle nuove tecnologie inoltre, le parti concordano sulla valutazione che, con particolare riferimento alla introduzione della digitalizzazione, specifica rilevanza va attribuita alla figura del telecineoperatore, sia in termini formativi che nell’ottica dello sviluppo e modificazione della figura professionale, in relazione ai mutamenti che gli strumenti digitali provocheranno nell’ambito del processo produttivo.

In particolare si è convenuto che per sua natura la figura del tco potrebbe essere una di quelle maggiormente coinvolte nel processo di revisione, segnatamente con riguardo alla competenza relativa alla cura della parte filmata dei servizi giornalistici ed anche per quanto riguarda il complesso delle attività attualmente svolte.

Dichiarazione a verbale

La durata di corsi pratici aziendali, organicamente organizzati, è computata nell'anzianità di servizio per il periodo nel quale, ai fini dei corsi stessi, l'Azienda aggreghi l'interessato ad una redazione richiedendogli opera produttiva.

 

Giova sottolineare che l’accordo sulla formazione professionale prevede sia la possibilità della formazione individuale che di gruppo.

Il primo tipo è quello più frequentemente utilizzato dai colleghi per il tramite della commissione paritetica e si indirizza prevalentemente in direzione dei corsi di lingua. E’ bene sottolineare che il testo contrattuale prevede un grande margine di possibilità del giornalista di costruirsi una formazione professionale su misura anche a prescindere dagli sbocchi più classici.

Il contratto prevede anche la possibilità di una formazione professionale “di gruppo”, magari proposta collegialmente da colleghi che affrontano esperienze professionali omogenee.

 

 

Art. 17 (ex Art. 14)

Indennità di qualificazione professionale

Ai giornalisti professionisti che, utilizzando le tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo, abbiano acquisita una specifica qualificazione professionale e che realizzino servizi radiofonici e/o televisivi, alla cui produzione partecipano in maniera diretta nelle varie fasi, viene riconosciuta una indennità mensile nella misura del 16% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

Per i soli giornalisti professionisti che esercitano le mansioni di radiotelecronista, effettuando in diretta la cronaca dell’intero evento (con esclusione, quindi, degli interventi aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) per le trasmissioni in chiaro e con diffusione del segnale terrestre la predetta indennità è fissata sulla misura del 26% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

Sarà, inoltre, riconosciuto un compenso pro die pari al 25% di 1/26 (un ventiseiesimo) del minimo tabellare della categoria di appartenenza ai giornalisti professionisti che esercitano la mansione di radiotelecronista, effettuando in diretta la cronaca dell’intero evento (con esclusione, quindi, degli interventi aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) per le trasmissioni diffuse sui canali satellitari.

Analogo compenso pro die sarà, inoltre, riconosciuto ai giornalisti professionisti che effettuano in diretta interventi in voce in chiaro e con diffusione del segnale terrestre (aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) della durata orientativa del 10% del tempo complessivo della cronaca dell’evento.

I compensi corrisposti a tali titoli non potranno essere superiori, su base mensile, all’importo dell’indennità di radiotelecronaca.

L'indennità di qualificazione professionale è corrisposta anche ai giornalisti a cui è stata riconosciuta la mansione di conduttore, nella misura del 24% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

Al giornalista chiamato occasionalmente a prestare attività di conduzione viene riconosciuto un compenso giornaliero pari al 25% di un ventiseiesimo del minimo della categoria di appartenenza.

Resta confermato, con riferimento ai pro die previsti dal presente articolo, il limite di calcolo sul minimo stipendiale del caposervizio.

La differenza tra l’indennità minima del 16% e le diverse misure previste per le indennità di conduzione e radiotelecronaca vengono calcolate con riferimento al minimo stipendiale di appartenenza, con il limite massimo del minimo stipendiale del caposervizio; la disposizione non si applica ai giornalisti con qualifiche superiori a caposervizio che già fruivano, alla  data del 15.02.1996, delle indennità in esame.

Ai telecineoperatori per la specifica competenza nello svolgimento dei compiti di cui al punto 1) dell'accordo 5.6.1989 viene riconosciuta una indennità pari al 3% del minimo della categoria di appartenenza.

L'indennità di cui al presente articolo viene attribuita con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo all'effettivo esercizio delle relative attività sempreché le attività stesse siano state svolte con continuità. L’indennità nella misura minima del 16% non e’ revocabile nel caso di mutamento di mansioni. L’indennità nelle misure previste per i radiotelecronisti e i conduttori non verra’ revocata nel caso di mutamento di mansioni, ove il giornalista la percepisca da almeno 5 anni.

L’indennità nelle misure previste per i radiotelecronisti e i conduttori, nel caso di mutamento di mansioni, continueranno ad essere corrisposte in cifra fissa non assorbibile per coloro che non avevano ancora maturato i 5 anni di godimento alla data del 15.02.96, nonché per coloro ai quali tali indennità sono state attribuite successivamente alla stessa data. Per coloro che a tale data già fruivano delle indennità in esame da oltre 5 anni vale la normativa precedentemente in vigore.

Dichiarazione a verbale

Ai giornalisti impegnati nell'Ufficio Stampa è riconosciuta una specifica indennità pari al 16% del minimo della categoria di appartenenza.

Norma transitoria:

Le Parti ribadiscono che l’indennità del 16% compensa la qualificazione professionale del giornalista che utilizza le tecnologie del mezzo radiotelevisivo. In tale quadro, si conviene che:

(a)   l’indennità del 20% (comprensiva e sostitutiva dell’indennità di qualificazione professionale del 16%) - attualmente attribuita  ai soli giornalisti delle testate Televideo e Rainews 24 - viene riconosciuta, a decorrere dal 1° agosto 2002, anche ai giornalisti del Giornale Radio in servizio a tempo indeterminato presso tale testata, tenuto conto dell’impegno profuso per favorire l’introduzione e la diffusione di sistemi informatici per la produzione radiofonica;

(b)   al personale giornalistico assunto nelle suindicate testate successivamente al 1° gennaio 2005 verrà assegnata la sola indennità del 16%; si applicherà la stessa regola anche in caso di trasferimento da altra testata di giornalisti gia` dipendenti della Rai;

(c)    a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2005 la suddetta indennità del 20% verrà, peraltro, mantenuta in tale misura ai soli giornalisti delle testate Giornale Radio, Televideo e Rainews 24 di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

Le parti si danno atto, inoltre, che le percentuali dell’indennità di qualificazione professionale sono progressive, intendendosi che la maggiore misura assorbe la minore, senza previsione di cumulabilità.

In tale contesto, peraltro, le parti convengono che ai giornalisti professionisti che attualmente svolgono mansioni di conduttore o di radiotelecronista presso le testate Giornale Radio e Rainews 24, a decorrere dal 1° gennaio 2003, verrà riconosciuto “ad personam” un importo in cifra fissa non assorbibile pari al 4% della base di calcolo al 31 dicembre 2002 delle relative indennità; tale trattamento verrà riconosciuto a tutti i giornalisti professionisti ai quali sarà assegnata entro il 31 dicembre 2004 la mansione di conduttore o radiotelecronista presso le testate Giornale Radio e Rainews 24.

 

Questo articolo presenta una riscrittura radicale e determina queste novità:

-         L’attività di radiotelecronista deve essere retribuita anche con il meccanismo del pro-die (finora escluso), ovviamente restando impregiudicate le possibilità della assegnazione stabile della mansione. La casistica delle radiotelecronache è definita in modo più minuzioso, lasciando pochi margini alla Rai per quel contenzioso estenuante che aveva caratterizzato negli anni passati diverse vertenze.

-         L’indennità di qualificazione passa dal 16 al 20 % per i giornalisti del GR in servizio a t.i. alla data di stipula del contratto, in considerazione della applicazione del sistema NETIA alla produzione radiofonica. Questo aspetto è di particolare rilievo e costituisce forse l’obbiettivo più arduo raggiunto con il rinnovo del contratto integrativo. Difatti non conosciamo un solo caso in tutta la contrattualistica italiana degli ultimi anni dove sia stata aumentata una indennità percentuale preesistente, cioè un automatismo. E’ nota infatti l’opposizione vigorosissima di tutta l’imprenditoria italiana agli automatismi salariali. Nello specifico della Rai, l’azienda ci aveva addirittura richiesto di depotenziare alcuni degli automatismi esistenti, specie quelli legati alla qualificazione professionale. Si è dovuta accontentare dell’intervento descritto nell’articolato e con effetto solo su quanti saranno assunti dopo il primo gennaio 2005.

-         Il passaggio dal 16 al 20 % rischiava di essere irrilevante per quanti al GR godevano della mansione di “conduttore”: questa mansione infatti è retribuita con un innalzamento dell’indennità al 24%, una misura che comprendeva al suo interno il 20% conquistato per tutti gli altri. Siamo riusciti a risolvere il problema per questi colleghi con un apposito comma che garantisce un ad personam in cifra fissa non assorbibile di importo pari al 4 % dei minimi. Dello stesso trattamento beneficiano anche i conduttori di Rainews che  (per il motivo appena accennato) non ebbero aumenti quando l’indennità di qualificazione a Rainews passò dal 16 al 20%. I benefici di questo punto riguardano una trentina di colleghi.

-         Le mansioni di conduttore e di radiotelecronista continuano ad essere legate alla “qualificazione professionale” e non al “disagio” come la rai avrebbe fortemente voluto. La differenza è sostanziale: una indennità legata alla qualità professionale è tutelata dal codice civile (art. 2103) e compensata economicamente in modo non revocabile; una indennità legata al disagio (ad esempio un notturno) cessa con il cessare del disagio.

 

Cogliamo l’occasione per puntualizzare un aspetto relativo alla conduzione che ci viene spesso posto come quesito: “In caso di revoca della mansione di conduttore con mantenimento della indennità, è ancora lecito chiamare il giornalista alla conduzione ?  Se si, in quali limiti?”

La nostra risposta è che le indennità contrattuali possono essere attribuite in due casi: o perché la mansione è svolta in condizioni di disagio, oppure in virtù delle sue particolari caratteristiche qualitative. Nel caso della indennità di conduzione ci troviamo di fronte sicuramente al secondo caso (l’indennità paga la qualità della mansione,  non il disagio) perché è esplicito  il riferimento contrattuale che assegna l’indennità parlando di  “specifica qualificazione professionale” ; [2]

Ne deriva quindi che occorre distinguere tra la mansione e la relativa indennità economica: la prima può essere revocata dal direttore di testata in relazione ai poteri dell’art.6 CNLG e compatibilmente con l’art. 2103 c.c.; la seconda non può essere revocata essendo legata al riconoscimento di caratteristiche qualitative della prestazione e ad una specifica professionalità aggiuntiva che è stata acquisita.

Il 15 Febbraio 1996, in occasione della estensione alla Rai del contratto nazionale di lavoro giornalistico del Novembre 1995 viene sottoscritto da Rai, Intersind, Usigrai ed FNSI il seguente testo: “Le indennità nelle misure previste per i radiotelecronisti ed i conduttori, nel caso di mutamento di mansioni, continueranno ad essere corrisposte in cifra fissa non assorbibile per coloro che non abbiano ancora maturato cinque anni di godimento alla data del 15.02.96, nonché per coloro ai quali tali indennità vengano attribuite successivamente alla stessa data. Per coloro che a tale data già fruiscono delle indennità in esame da oltre cinque anni vale la normativa precedentemente in vigore.“ [3]

L’apparente peggioramento del trattamento economico venne pattuita da Usigrai ed FNSI nel quadro di una trattativa che aveva però determinato contestualmente un aumento dei minimi di 130.000 lire sul parametro del redattore ordinario, con relative ricadute su tutta la busta paga per tutta la durata del rapporto di lavoro, e quindi con benefici economici per la generalità dei giornalisti superiori all’intervento sulla indennità di conduzione, che peraltro salvaguardava le posizioni già acquisite.

Resta però il fatto che con gli accordi del 1996 nasce il doppio regime di pagamento della indennità di conduzione: i conduttori retribuiti con l’8% dei minimi, ed i “revocati” con un importo in cifra fissa pari all’8% dei minimi ma non suscettibile di aumenti al variare della prima voce. A decorrere dal Maggio 1998 (decorrenza dei primi aumenti dei minimi successivi al Febbraio 1996) le due situazioni hanno iniziato a differenziarsi progressivamente e quindi a creare uno scenario nuovo. La nuova situazione esclude l’intercambiabilità piena tra conduttori in servizio e conduttori revocati: altrimenti si verificherebbe la situazione di una medesima mansione che viene pagata in modo sempre più differenziato, man mano che gli aumenti dei minimi renderanno sempre più rilevante la differenza tra conduttori e “revocati”.

Di recente la testata regionale è intervenuta sulla mansione di conduttore re-istituendo il regime delle long-line, cioè l’incardinamento dello  stesso  conduttore ad una specifica edizione del TG per almeno 5 giorni consecutivi. La questione è rilevante ai fini della risposta da dare al quesito iniziale: dopo avere dimostrato che conduttori revocati e non revocati non possono essere totalmente intercambiabili, si può sostenere che non è legittimo neppure l’utilizzo frequente di un conduttore revocato nei turni di long-line (a meno di non riassegnargli la mansione).

Un utilizzo frequente in long-line del revocato infatti equivarrebbe o al riconoscimento formale del fatto che il numero di conduttori accordati dall’azienda ad ogni redazione è insufficiente per reggere le rigidità di orario imposte dalle long-line, oppure che i conduttori in servizio vengono male impiegati. In entrambi i casi comunque si porrebbero le premesse vertenziali per nuove assegnazioni della mansione di conduttore e della relativa indennità in forma piena.

Esclusa sia la intercambiabilità che l’utilizzo frequente del conduttore revocato, il problema si pone per un utilizzo previsto in orario ma saltuario, consistente o in qualche turno di long-line in periodi particolari (assenze prolungate di conduttori) oppure nella conduzione per singole giornate.

Occorre richiamare la formula utilizzata dall’editore nella lettera di revoca della mansione di conduttore: “L’indennità viene ridotta ..... essendo venuti meno i compiti di conduttore ..... L’importo derivante dalla differenza delle due percentuali verrà corrisposto in cifra fissa.”  Rilevato per inciso che l’editore si comporta correttamente quando evita di diminuire l’indennità (cfr. punto 1), occorre domandarsi il senso della espressione “compiti venuti meno”.

Noi riteniamo che una mansione preesistente viene meno non solo quando non è più richiesta, ma anche quando è richiesta in via assolutamente episodica, seppure con previsione in orario.

La prima asserzione è ovvia, mentre la seconda è derivata per simmetria dalla ipotesi inversa: una mansione per avere riconoscimento contrattuale deve essere esercitata in modo non episodico, ma sufficientemente continuativo (vedi gli accordi per il riconoscimento della posizione di inviato); quindi quando esercitata in modo episodico è svincolata dall’obbligo di un riconoscimento contrattuale. Essendo il connotato della episodicità un riferimento piuttosto elastico, non può che essere il confronto sindacale tra il C.d.R. ed il direttore (o caporedattore regionale) a definirne gli esatti confini, bilanciando le attese del singolo conduttore revocato, quelle (non sempre convergenti) degli altri conduttori in servizio, e le necessità della produzione delle quali è inevitabile tenere conto.

E’ comunque corretto (specie nei casi di conduzioni ritirate senza consenso) che l’eventuale richiamo episodico in conduzione avvenga coinvolgendo preventivamente l’interessato nelle motivazioni che obbligano la testata a ricorrere alla sua occasionale collaborazione in mansioni che la stessa azienda ha attestato essere venute meno.

Se la episodica presenza in orario può essere considerata un caso che si colloca al confine di una mansione venuta meno, diverso è il caso delle sostituzioni di conduttori in situazioni di emergenza, cioè in conseguenza di eventi di qualunque genere non previsti e non prevedibili (quindi estranei alle previsioni dell’orario settimanale). In questi casi la chiamata alla conduzione appare incontestabile, se non altro per motivi di correttezza professionale nei confronti del conduttore da sostituire e perché un eventuale rifiuto della prestazione andrebbe a ledere diritti riconosciuti e tutelati (ad es. quello ai permessi speciali).

Giova sottolineare che nei casi di emergenza come sopra definiti l’editore ha facoltà di avvalersi nella conduzione anche di giornalisti ai quali non è stata mai riconosciuta la mansione di conduttore: non altrimenti potrebbe spiegarsi la previsione contrattuale del pagamento di una indennità “pro-die” ai giornalisti occasionalmente chiamati a condurre.

Le questioni connesse alla stesura ed alla effettiva applicazione degli orari di lavoro settimanali (e quindi tra l’altro l’esplicazione delle mansioni della conduzione) costituiscono uno dei temi di più squisita pertinenza dei Comitati di Redazione: non a caso l’articolo 34 del CNLG recita:        “E’ compito del comitato di redazione ..... tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti; ..... formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, ..... gli orari, ..... i mutamenti e la assegnazione di mansioni .....ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi ..... “.   [4]

La centralità del ruolo di garanzia del C.d.R. è confermata anche da due considerazioni: anzitutto l’importanza della mansione di conduttore nello specifico di una testata, dove al conduttore è affidata l’immagine esterna di tutta la attività svolta dal corpo redazionale, ed inoltre il fatto che nella assegnazione delle mansioni di conduttore all’interno degli orari settimanali possono venire a confronto spinte diverse tra singoli colleghi, oppure tra la maggioranza dei colleghi e qualche singolo, oppure tra la redazione e l’editore. Non può quindi che essere il C.d.R. a tentare di bilanciare intelligentemente le spinte individuali o di gruppo  raggiungendo una sintesi con le necessità della produzione.

Resta ferma ovviamente per ognuno la possibilità di intraprendere la strada della vertenza sindacale interna tramite la commissione paritetica Rai-Usigrai, strada in qualunque caso priva di costi e priva di rischi, anche in caso di chiusura negativa della vertenza .

Resta fermo anche il fatto che in una materia dove è altissimo il rischio di conflittualità tra colleghi per i più svariati motivi,  non è possibile pensare ad alcuna soluzione che sia esclusivamente giuridico-contrattuale se questa non è poi sostenuta da quello spirito di collaborazione redazionale che ogni professionista dovrebbe comunque esercitare.

Per chiudere il commento all’art 17 vale la pena di ricordare ancora che ogni riferimento alla conduzione è sempre e comunque da intendersi sia a quella radiofonica che televisiva, sia su scala regionale che nazionale. Nessun passo contrattuale e nessuna vertenza di paritetica hanno mai effettuato distinzioni di sorta a seconda del mezzo o dell’area geografica dove viene esercitata la mansione di conduttore.

2. Vedi art. 14 del contratto integrativo Rai-Usigrai, in "Guida al contratto", ed. Usigrai, Roma 1997, pag.24

3. Vedi art. 14 del contratto integrativo Rai- Usigrai, in "guida al contratto", ed Usigrai, Roma 1997, pg.25

4. Fieg-Fnsi, "Contratto nazionale di lavoro giornalistico 1995-1999", Roma 1996, pag.73-74

 

 

Art. 18 (ex Art. 15)

Copertura del territorio 

Per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia la retribuzione mensile - ivi comprese le quote di tutti gli elementi della retribuzione medesima nonché la maggiorazione di cui all'art. 7 (ex 5) del presente accordo - è fissata in euro 299,55 dal 1.12.1996 . Ai predetti corrispondenti che effettuino servizi in voce e/o in video, registrati o in diretta, per trasmissioni regionali o nazionali verrà corrisposto un compenso di euro 103,29 per ciascun mese nel quale tali servizi verranno effettuati. La somma suddetta non è assorbibile dai compensi a notizia.

Le spese sostenute dai corrispondenti di provincia per servizi richiesti saranno rimborsate a parte sempreché siano state autorizzate e siano documentate.

Ferme restando le esigenze di compatibilità di organico fissate dal piano industriale, con particolare riferimento al livello degli organici giornalistici, le parti concordano che il reperimento dei corrispondenti dai capoluoghi di provincia (art. 12 CNLG) deve avvenire tra i giornalisti professionisti disoccupati di cui all’elenco ex art. 4 CNLG .

Le parti convengono inoltre che, al fine di assicurare una migliore copertura del territorio regionale e nazionale, l’Azienda potrà costituire una più efficace rete di reperimento e trasmissione dell’informazione giornalistica, oltre che attraverso il ricorso all’applicazione dell’art.12 CNLG, anche mediante lo spostamento della sede di lavoro di redattori e telecineoperatori al di fuori della città che ospita la redazione regionale, qualora non sia necessario procedere alla sostituzione dei medesimi nella sede di provenienza, fermo restando che di tali spostamenti, peraltro, si potrà tenere conto nel corso delle periodiche verifiche sugli organici della TGR.

Il trasferimento potrà avvenire solo su base volontaria. Per le domande dei telecineoperatori verranno applicati i medesimi criteri individuati per i cambi di qualifica e i redattori dovranno frequentare appositi corsi di formazione professionale, con positiva valutazione finale.

In caso di trasferimento al telecineoperatore, dopo tre mesi di svolgimento continuativo delle mansioni, verra’ riconosciuta la qualifica di redattore.

I C.d.R. competenti esprimeranno parere in materia secondo le disposizioni dell’art. 34, lett. d), del CNLG e dell’art. 22 (ex 18) dell’Accordo Integrativo.

I giornalisti in questione, quando svolgono la loro attività nell’ambito della provincia o dell’area geografica attribuita, possono realizzare interviste, testi ed immagini, per i servizi di cui sono responsabili, con l’ausilio di tecnologie digitali.

I servizi in questione, per le loro caratteristiche e modalità realizzative, devono poter consentire l’intervento di un unico giornalista senza che sia compromessa la qualità finale del prodotto.

Ai giornalisti che realizzeranno nel corso  di un’annualità, dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, almeno 60 (sessanta) servizi come sopra descritti, verrà riconosciuta una gratifica straordinaria di Euro 3500,00 lordi, da corrispondersi con le competenze del mese di novembre dell’anno di consuntivazione; in via transitoria, per l’anno 2003 la suddetta corresponsione avverrà negli stessi termini, anche se pro quota con riferimento al minor periodo di realizzazione dei servizi.

Tenuto conto del carattere innovativo dell’iniziativa, i giornalisti interessati potranno chiedere, entro tre mesi dall’inizio della nuova attività, di tornare a svolgere i precedenti incarichi.

Per sopperire alle suddette esigenze l’azienda potrà, inoltre, stipulare anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con giornalisti professionisti (con preferenza per i disoccupati di cui all’art. 4, lettera A, del CNLG) nei seguenti termini:

·        i giornalisti beneficiari del contratto di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere impegnati esclusivamente per la copertura di eventi che si verifichino nel territorio della provincia o dell’area geografica assegnata;

·        il rapporto di collaborazione verrà instaurato con la testata TGR, in quanto titolare dell’informazione di servizio pubblico nel territorio regionale, anche nel rapporto con le altre testate;

·        la Rai fornisce all’Usigrai lo schema di massima del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

·        entro il 30 giugno 2003 la Rai potrà pervenire alla stipula di non più’ di cinque dei predetti contratti mentre, sempre entro la stessa data, prevede di perfezionare almeno lo stesso numero di trasferimenti. Nel corso della prima riunione di Commissione Paritetica successiva alla data del 30 giugno 2003 le parti si riservano di effettuare una verifica delle modalità di copertura territoriale.

 

Dichiarazione a verbale

L'Azienda si impegna a procedere alla rilevazione ed alla revisione dei compensi a notizia utilizzata con particolare riguardo ad una diversificazione dei compensi per le notizie fornite in orario notturno e nei giorni festivi e domenicali.

 

L’intento di questo articolo, fortemente voluto dal sindacato, è quello di allargare e radicare la copertura territoriale offerta dalla TGR anche al di fuori dei capoluoghi di regione, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo di servizio pubblico che la TGR è chiamata a svolgere. Il modello di riferimento da noi assunto è stato quello della rete pubblica francese “France3”.

La copertura del territorio si realizza con due strumenti complementari: il trasferimento di giornalisti consenzienti in città che non siano capoluogo di regione, e l’accensione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Analizziamoli distintamente.

Nel primo caso (il “redattore territoriale”) si tratta di una tipologia contrattuale che non modifica il rapporto di lavoro (si era e si resta art. 1 nel senso pieno del termine); cambia la sede di lavoro (la nuova sede non deve essere necessariamente capoluogo di provincia) e cambia quindi ciò che dalla sede di lavoro deriva, ad esempio il punto di partenza dei fogli di viaggio. Resta inteso che un redattore territoriale può comunque continuare ad essere chiamato in servizio dovunque, sia per la tv che per la radio,  indipendentemente dall’area geografica, esattamente come avveniva prima del trasferimento. E’ chiaro che la Rai, nel suo stesso interesse, dovrà mettere i redattori territoriali nelle condizioni di svolgere pienamente il loro lavoro (troupe, salette di montaggio, punti di riversamento etc.) .

Quando a coprire la qualifica di redattore territoriale sia chiamato un TCO, questi acquisirà entro tre mesi la qualifica di redattore ordinario. Alla mansione di “redattore territoriale” possono accedere anche i corrispondenti dai capoluoghi di provincia ex art. 12 CNLG .

Da segnalare che i redattori territoriali potranno anche operare assommando una parte delle funzioni proprie del tco e di quelle proprie del r.o., analogamente a quanto avviene per la sperimentazione (vedi l’articolo successivo) . Questa nuova attività è compensata con una gratifica annua di 3500 Euro (pagabile pro-quota mensile). Anche in questo caso va rilevato che “I servizi in questione, per le loro caratteristiche e modalità realizzative, devono poter consentire l’intervento di un unico giornalista senza che sia compromessa la qualità finale del prodotto”. Su questo punto esiste un dovere inderogabile dei Comitati di Redazione di vigilare affinché il testo contrattuale riportato venga correttamente e scrupolosamente applicato.

Più in generale su tutta la materia  i CdR godono di un ampio potere di informativa e di parere preventivo che consigliamo di utilizzare con grande rigore. Alcuni CdR lo hanno già fatto con ottimi risultati. 

            L’altro strumento di copertura del territorio consiste nella possibilità di aprire contratti di collaborazione coordinata e continuativa, possibilità già prevista nel codice civile ed ampiamente consolidata dal Contratto Nazionale 2001-2005. Nello specifico Rai siamo riusciti ad aggiungere alcune garanzie di particolare rilievo:

-         Il co.co.co. deve essere un giornalista professionista, preferibilmente disoccupato.

-         Deve essere impegnato solo per eventi che si verifichino nell’area geografica assegnata.

-         Il rapporto di lavoro è instaurato con la TGR, e non con la generalità dell’azienda, come la Rai avrebbe fortemente voluto.

-         Lo schema di contratto del co.co.co. viene consegnato all’Usigrai (il che costituisce la garanzia della sindacalizzabilità dei co.co.co.).

-         Il numero dei co.co.co. è limitato a cinque entro il Giugno del 2003, con la garanzia di avere alla stessa data almeno lo stesso numero di “redattori territoriali”.

-         Nella paritetica del Luglio 2003 le parti effettueranno una verifica dell’operazione, e l’Usigrai mantiene la possibilità di bloccare l’instaurazione di nuovi co.co.co. .

Non ci risulta che presso altri gruppi editoriali esista un livello pari di garanzie a proposito dell’utilizzo dei contratti coordinati e continuativi. Anzi, in molti gruppi editoriali anche di rilievo nazionale il contratto coordinato e continuativo è di fatto utilizzato in sostituzione degli art. 1   .

 

 

Art. 19 (Nuovo)

 

Nuove funzioni giornalistiche

 

Premessa la condivisa esigenza di garantire, nell’ambito più generale del giornalismo radiotelevisivo, la competitività delle risorse interne alla Rai anche in quegli ambiti di lavoro sperimentali in cui l’attività giornalistica viene implementata con particolari modalità operative, le Parti convengono – in aggiunta alle previsioni contenute nell’articolo 18 (“Corrispondenti - Copertura del territorio regionale”) - di avviare un periodo sperimentale di svolgimento dell’attività giornalistica, mediante utilizzo delle tecnologie digitali, consistenti nel realizzare interviste, testi ed immagini per i servizi di cui il giornalista è responsabile.

La sperimentazione verra` effettuata presso la testata RAI NEWS 24 e nell’ambito delle rubriche a diffusione nazionale delle testate giornalistiche e, quindi, con esclusione dei notiziari, esclusivamente per la realizzazione di quei servizi che, per le loro caratteristiche e modalità realizzative, consentono l’intervento di un unico giornalista senza che sia compromessa la qualità finale del prodotto.

Destinatari della stessa saranno i redattori (previo eventuale corso di formazione per l’utilizzo della telecamera) ed i telecineoperatori, a tempo indeterminato, su base volontaria e tenendo conto, nell’accoglimento delle richieste, degli opportuni equilibri tra le due figure professionali.

Il percorso sperimentale si svolgerà dal 1/1/2003 al 31/12/2003 e potrà essere prorogato fino al 30/6/2004, in relazione agli esiti delle verifiche periodiche che si terranno entro marzo, giugno, settembre e dicembre 2003.

       Considerato il carattere sperimentale dell’iniziativa, le parti si danno atto che la relativa partecipazione non potrà determinare ricadute in termini di inquadramento e di trattamento economico. Peraltro, verrà riconosciuto un compenso pro die per le prestazioni sperimentali effettuate in cifra fissa di lordi euro 50,00 (cinquanta/00).

Al termine della sperimentazione le parti si incontreranno per valutarne gli esiti.

 

Il tema di un modello di produzione televisiva fondato sulla fusione di alcune funzioni proprie del tco con alcune funzioni proprie del redattore ha costituito per anni un punto su cui la categoria ha dibattuto e si è divisa. L’Usigrai ha cercato (e crediamo di poter dire che ha raggiunto) un punto di equilibrio che risponde alle ragioni ed agli argomenti di tutti. Punto fondante è da un lato l’apertura di una fase sperimentale, e dall’altro la definizione precisa degli ambiti dove la sperimentazione può essere avviata. Le due cose devono andare avanti insieme e con grande rispetto per le sensibilità di ogni collega: la sperimentazione deve essere puntualmente avviata, e gli ambiti devono essere puntualmente rispettati.

Il testo dell’articolato ci pare chiaro: l’accordo prevede un compenso di 50 euro per ogni servizio effettuato con le modalità sperimentali descritte, e verifiche trimestrali con le date già fissate.

Questo consentirà, in base alla valutazione di parte sindacale, di allargare o restringere gli ambiti delle nuove funzioni giornalistiche. Le quattro occasioni di verifica, a partire dal marzo 2003, costituiranno la sede in cui  un dibattito che rischiava di lacerarci verrà trapiantato dalla generalità dei principi alla concretezza delle esperienze fatte, e su cui sarà sicuramente possibile fondare una più salda unità tra tutte le specializzazioni giornalistiche.

 

 

Art. 20 (ex Art. 16)

Indennità di trasferta

L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese per i giornalisti vengono fissati in sede di Commissione Paritetica di cui all'art. 22 (ex 18) del presente accordo.

Resta comunque fermo che il giornalista, prima della partenza, potrà optare per forme di rimborso a pie' di lista.

 

 

Art. 21 (ex Art. 17)

Redazioni regionali

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del CNLG la RAI e l’Usigrai convengono che anche nelle redazioni regionali è istituita la qualifica di vice capo redattore.

Dichiarazioni a verbale

1) Nel caso di attribuzione della qualifica di vice capo redattore a giornalisti ai quali aziendalmente era già stata riconosciuta la predetta qualifica, nel relativo minimo stipendiale sarà assorbito il particolare aumento retributivo corrisposto all'atto della attribuzione della qualifica stessa.

2) Nelle redazioni regionali nelle quali è stata istituita la segreteria di redazione, a livello di capo servizio alla stessa vengono affidati i compiti di coordinamento del lavoro dei corrispondenti, di collegamento con la TGR per l'organizzazione dei servizi e di redazione, d'intesa con il capo redattore in quanto delegato del Direttore di Testata, degli orari settimanali di lavoro.

 

       Il testo contrattuale è immutato. Ci pare però positiva la titolatura di un articolo che richiama espressamente le redazioni regionali della Rai, anche a beneficio dei futuri rinnovi contrattuali.

 

 

Art. 22 (ex Art. 18)

Diritti sindacali

Tutti i giornalisti della RAI hanno diritto alla rappresentanza sindacale. I comitati ed i fiduciari di redazione vengono eletti sulla base di questi criteri:

- nelle redazioni e/o nei settori con oltre 100 giornalisti verrà eletto un comitato di redazione composto da 3 o, eventualmente, da 5 membri;

- nelle redazioni e/o nei settori con almeno 10 giornalisti sarà eletto un comitato di redazione composto da 3 membri;

- nelle redazioni e/o nei settori con meno di 10 giornalisti sarà eletto un fiduciario di redazione.

Ai comitati o fiduciari di redazione della RAI sono attribuiti i compiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 34 del CNLG in rapporto diretto con i direttori di testata, con i capi redattori regionali responsabili delle redazioni nelle sedi e delle strutture unitarie. Agli stessi effetti i giornalisti operanti in settori diversi dal complesso dei servizi giornalistici saranno rappresentati da organismi sindacali, in diretto rapporto con rappresentanti designati dalla Direzione aziendale. Le informative di cui al punto 9 della Carta dei Diritti e dei Doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico verranno fornite ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle Reti in sede di Commissione Paritetica dalla Direzione Risorse Umane e dai Direttori delle Reti o loro delegati. Le eventuali questioni non risolte saranno demandate all'esecutivo dell’Usigrai ed alla Commissione Paritetica di cui al comma seguente.

L'esame delle questioni direttamente connesse all'applicazione del CNLG, dell'accordo integrativo e degli altri accordi aziendali è demandato ad una Commissione Paritetica formata da una rappresentanza dei giornalisti RAI e da rappresentanti dei competenti organi della Direzione aziendale; per l'accertamento dei fatti oggetto delle vertenze la Commissione si potrà avvalere dei settori aziendali istituzionalmente delegati a tali compiti.

La delegazione dei giornalisti sarà costituita dall'Esecutivo dell’Usigrai che potrà essere integrata di volta in volta da componenti dei Comitati di Redazione o fiduciari, da componenti del la Commissione Sindacale e da esperti consulenti.

 La Commissione Paritetica si riunirà ogni mese.

La discussione delle vertenze individuali (presentate dai rappresentanti sindacali, sia in sede di commissione che direttamente presso le Relazioni Sindacali) si esaurirà con verbale in sede di commissione paritetica entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione; tali termini verranno prorogati al massimo di un mese su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.

Qualora entro i termini previsti, e comunque non oltre la prima riunione di commissione paritetica utile, l'Azienda non fornisca alcuna risposta, la vertenza si intende risolta positivamente.

Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato prima che siano trascorsi due anni dalla loro conclusione a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.

L'Esecutivo dell'USIGRAI, sentiti i C.d.R. interessati, istituirà e segnalerà in Commissione Paritetica le richieste di mobilità avanzate da singoli giornalisti, che saranno annotate nell'apposito registro dei trasferimenti e trasmesse ai Direttori di Testata per essere valutate in occasione della copertura dei posti.

L'Azienda considererà inoltre, in conseguenza della particolare condizione di lavoro, le richieste di mobilità orizzontale dei giornalisti professionisti di Televideo e di quelli addetti ad Internet  con anzianità di almeno tre anni nella Testata.

La Direzione aziendale comunicherà all'Esecutivo i criteri per le assunzioni e per la stipula dei contratti per i collaboratori fissi. Sulla base di tali criteri i Direttori di testata avanzeranno le loro proposte alla Direzione aziendale e ne informeranno per iscritto i comitati o i fiduciari di redazione che a loro volta, sempre per iscritto, esprimeranno le loro valutazioni. Analoga informativa scritta verrà scambiata per le proposte di promozione o di assegnazione di mansioni. Tali informative non determinano il decorso dei termini per gli adempimenti di cui all'accordo 24 ottobre 1989 allegato alla Carta dei Diritti e dei Doveri.

La Direzione aziendale consulterà preventivamente l'Esecutivo dell’Usigrai sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI ed in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull’organizzazione del lavoro.

Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 34 del CNLG e per l'esame di tutto quanto altro attiene l'organizzazione ed il ruolo del lavoro giornalistico si svolgeranno incontri trimestrali tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l'Esecutivo dell’Usigrai che potrà convocare rappresentanti dei Comitati di redazione e fiduciari.

Ferme restando le competenze dei Comitati di Redazione, le questioni che riguardano più di una redazione saranno discusse in incontri tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l'Esecutivo dell'USIGRAI .

Comunicati sindacali

Tenuto conto della norma del citato art. 34 e della peculiare attività svolta dall'Azienda, la RAI conviene che la disposizione trovi applicazione - previa intesa tra la Direzione aziendale, i responsabili giornalistici, l'Esecutivo dell’Usigrai ed i comitati di redazione - secondo modalità e tempi risponderti alla natura ed alle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo anche in relazione ai criteri attualmente applicati.

Le parti - ribadito il diritto dei C.d.R. e dell’Usigrai a mandare in onda comunicati sindacali nei termini, con i limiti e le modalità di cui al CNLG ed ai contratti ed accordi aziendali - hanno valutato l’esigenza che l’esercizio di tale facoltà non contrasti con l’erogazione del servizio pubblico ed in particolare con la necessità di tutelare il diritto dell’utenza ad usufruire del miglior servizio possibile. In relazione a quanto precede le parti medesime hanno convenuto che il comunicato deve pervenire al Direttore e all’Editore almeno 3 ore prima della messa in onda del notiziario e che la durata del comunicato stesso dovrà essere riconducibile a quanto già avviene nelle testate della carta stampata.

Tutela e permessi sindacali

In relazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 23 del CNLG la tutela ed i permessi sindacali verranno estesi ai componenti delle Commissioni e delle strutture sindacali della cui costituzione e composizione l’Usigrai abbia dato comunicazione all'Azienda.

Dichiarazioni a verbale

1) Per l'esame di particolari questioni riguardanti singole redazioni regionali il Comitato di redazione potrà essere assistito dall'Esecutivo dell’Usigrai in rapporto con il Direttore di testata presente il capo redattore regionale.

2) Il Direttore comunicherà al Comitato di redazione la nomina del capo redattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata.

3) L'Azienda si dichiara disponibile a fornire per ogni singola testata con cadenza semestrale i dati aggregati di contabilità industriale sulla produzione, numero di addetti e collaborazioni di natura giornalistica, costi sostenuti, ecc., nell'osservanza dei segreto industriale e dell'autonomia delle scelte attribuite al management aziendale. Per quanto riguarda le Reti si fa rinvio al disposto di cui al penultimo periodo del 2° comma del presente articolo.

4) L'Azienda opererà a favore dell’Usigrai le trattenute per contributi associativi previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati. Ogni delega dovrà specificare le generalità del giornalista e la sede di appartenenza. L'importo del contributo è fissato dall'assemblea dei Comitati e fiduciari di redazione della RAI. La delega può essere revocata in qualsiasi momento con effetto dal 1° gennaio successivo.

 

L’articolo è di grande rilievo, trattandosi della base su cui si fondano i diritti sindacali in Rai. Il testo  è  di forte garanzia per le redazioni.

Da notare che la trasmissione dei comunicati sindacali ha trovato più ampia tutela nell’accordo sulla regolamentazione degli sciopero nei servizi pubblici (vedi capitolo), e che le caratteristiche della commissione paritetica, che radica la propria attività proprio in questo articolo contrattuale, è dettagliatamente illustrata più avanti.

La quarta dichiarazione a verbale, in precedenza collocata in coda al contratto, è stata più appropriatamente impaginata all’interno dell’art. 22 (ex 18) .

 

 

Art. 23 (ex Art. 19)

Investimenti e innovazioni tecnologiche – Tutela della salute

In relazione all'art. 42 del CNLG relativo ad investimenti ed innovazioni tecnologiche - e fatte salve le attribuzioni delle parti stipulanti il contratto stesso - la Direzione Aziendale e l'Esecutivo dell’Usigrai si incontreranno almeno ogni 6 mesi, o tutte le volte che le esigenze lo richiedano, per esaminare i piani aziendali riguardanti investimenti, rinnovamento tecnologico, ristrutturazione dei mezzi e degli impianti per le redazioni centrali e regionali che producono riflessi sull'occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei giornalisti.

Interventi di modifica dei sistemi produttivi che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro saranno preceduti da una consultazione della rappresentanza sindacale.

Dichiarazione a verbale

In applicazione del disposto «Ambiente di lavoro e tutela della salute» di cui all'art. 42 del CNLG, è istituito in Azienda un osservatorio permanente per la salute di cui fanno parte, su base paritetica, Azienda e CASAGIT.

L’osservatorio è incaricato in particolare di elaborare studi di fattibilità atti ad assicurare tutte le garanzie previste dall'art. 42 del CNLG in materia di investimenti ed innovazioni tecnologiche. Tali studi saranno quindi sottoposti al confronto tra Azienda e sindacato.

Contestualmente a tali studi verrà elaborato un piano per l'estensione qualitativa e quantitativa dei sistemi elettronici editoriali nel rispetto della normativa dell'art. 42 del CNLG e verranno altresì avviati con la necessaria gradualità e tempestività corsi di formazione e aggiornamento per l'uso delle nuove tecnologie da tenersi in orario di lavoro.

 

 

Art. 24 (ex Art. 20)

Poteri e doveri del direttore di testata

Il direttore di testata esercita i poteri previsti dalI'art. 6 del CNLG nel rispetto delle leggi n. 103/1975, n. 10/1985, n. 223/1990 e della legge sulla stampa ed ha anche funzione di impostazione e di guida della linea giornalistica in modo da garantire a ciascun giornalista la massima partecipazione al lavoro ed al prodotto comune secondo le proprie competenze.

All'interno di ciascuna redazione il direttore, al fine di assicurare la qualificazione professionale, anche secondo criteri di specializzazione, tenderà alla migliore utilizzazione di tutti i giornalisti. La medesima funzione è esercitata, per quanto concerne le trasmissioni giornalistiche allestite dalle redazioni regionali, dai capi redattori regionali responsabili di dette redazioni d'intesa con i direttori di testata.

Il direttore di testata o il capo redattore regionale responsabile della redazione nelle sedi motiva al giornalista autore di proposte di servizi le ragioni di eventuali rifiuti.

Dichiarazione a verbale

L’Usigrai dichiara, e la RAI prende atto, che, fatti salvi i poteri del direttore previsti dall'art. 6 del CNLG, il Comitato di redazione potrà chiedere il completamento o la precisazione della notizia per la quale si siano verificate gravi omissioni o gravi inesattezze accertate con riscontri obiettivi anche attraverso le maggiori fonti di informazione.

 

A proposito di poteri e doveri dei direttori è bene tenere conto degli appositi articoli della Carta dei Diritti e dei Doveri, i quali hanno lo stesso vigore di articoli contrattuali.

 

 

Art. 25 (ex Art. 21)

Dissenso del giornalista

Si conviene che le norme dell'art. 9 del CNLG troveranno applicazione compatibilmente con le leggi n. 103/1975, n. 10/1985, n. 223/1990 e la legge sulla stampa.

In relazione a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 9 del CNLG, in caso di dissenso, al giornalista e’ riconosciuto il diritto di far ritirare, con la firma, la voce e l'immagine dal servizio già registrato.

Le parti riconoscono il diritto insopprimibile del giornalista a non vedere la propria firma, voce o immagine associate a servizi o notizie nei cui confronti abbia espresso motivato dissenso, con particolare attenzione ai casi in cui non sia stata possibile una adeguata verifica delle fonti ed ai casi che mettano a repentaglio la deontologia professionale. Ove si pongano i casi di cui sopra per  notizie o servizi da trasmettere in diretta, il giornalista può non andare in voce o in video purché esistano i tempi minimi necessari per la sua sostituzione.

Il giornalista non può comunque rifiutarsi di effettuare una prestazione professionale che non comporti in alcun modo la firma.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che per «addetti ai periodici» di cui all'ultimo comma. dell'art. 9 del CNLG si intendono gli addetti alle trasmissioni non quotidiane.

 

Il precedente articolo è il fondamento della obiezione di coscienza per i giornalisti radiotelevisivi.

Ci viene spesso posto un quesito riassumibile in questi termini: “  Il giornalista ha diritto di ritirare dal proprio prodotto la firma e/o l’immagine e/o la voce ?  Questo diritto è sottoposto a dei limiti ?

Ecco la nostra risposta:

 

Il contratto nazionale di lavoro, pur non riconoscendo esplicitamente il diritto del giornalista subordinato a firmare i propri articoli,  fin dal rinnovo del 1988 prescrive  l’indicazione della provenienza degli articoli quando questi non siano firmati . La prescrizione costituisce un esplicito riconoscimento della prassi secondo cui il tipico contributo individuale all’opera collettiva costituito da un articolo o da un servizio radiotelevisivo giornalistico deve normalmente recare il nome dell’autore. Il diritto alla firma inoltre può desumersi anche dall’ordinamento professionale: l’identificazione dell’autore è infatti pienamente rispondente agli obblighi di correttezza e lealtà verso il pubblico enunciati dalla legge [5].

Stabilito che la apposizione della firma, anche da parte del giornalista dipendente, costituisce un diritto fondato sulla legge, sul contratto e sulla consuetudine,  ne deriva un sostanziale “diritto di proprietà” del giornalista sulla propria firma, valido non solo per vedersi riconosciuta la paternità dell’opera del suo ingegno, ma anche (simmetricamente) per evitare che la propria firma venga collegata a prodotti giornalistici che egli abbia motivatamente misconosciuto o che siano stati modificati senza il suo assenso.

Il diritto di non firmare, come il diritto di firmare, poggia anzitutto sulla legge professionale che impone al giornalista doveri di lealtà e correttezza verso il pubblico, doveri che –ad avviso degli scriventi- impongono al giornalista di “disconoscere la paternità” di prestazioni professionali che egli abbia dovuto svolgere in condizioni tali da non garantire il rapporto di fiducia tra il giornalista ed il lettore .

Inoltre la questione è esplicitamente richiamata nel vigente contratto di lavoro che dice: “ Modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell’autore, sempre che sia reperibile; l’articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l’assenso del giornalista ” . [6]

E’ vero che  il testo si riferisce esplicitamente non al  diritto di ritirare la firma da parte del giornalista, ma al dovere dell’editore di non modificarne i pezzi e di non firmarli in caso di modifica senza consenso, ma questo impianto di ragionamento conferma che sulla propria firma il giornalista può vantare un sostanziale “diritto di proprietà” . I riferimenti contrattuali finora richiamati provengono dal contratto nazionale di lavoro sottoscritto tra la FNSI e la FIEG. Il testo contrattuale è però pacificamente applicabile anche ai giornalisti radiotelevisivi, quantomeno per coloro che dipendono da aziende editoriali che hanno recepito il contratto FIEG-FNSI . [7]

L’applicabilità del contratto ai giornalisti radiotelevisivi implica però il rispetto delle peculiarità del mezzo radiotelevisivo. Se la firma è la attribuzione di paternità e di responsabilità ad un servizio giornalistico apposta a garanzia degli utenti e dell’autore, nel caso del mezzo radiotelevisivo essa non può essere costituita esclusivamente dalla sovrimpressione elettronica del nome al servizio giornalistico, ma deve essere estesa a tutti i segni che permettano di collegare il servizio all’autore:

a.       Il nome sovrimpresso  sul servizio;

b.       L’immagine dell’autore all’interno del servizio che ne identifichi la paternità;

c.        La voce dell’autore .

Ognuno di questi tre segni infatti consente al pubblico di collegare in modo intuitivo un prodotto giornalistico all’autore, del quale (proprio per la specificità del mezzo radiotelevisivo) sono note sia la voce che l’immagine. Di conseguenza quanto detto finora a proposito della firma deve essere inteso, nel caso di un giornalista radiotelevisivo, come esteso ad ognuno dei tre segni citati al comma precedente, anche singolarmente intesi.

Nel caso dei giornalisti del servizio pubblico interviene un ulteriore elemento che determina un accrescimento dei doveri ma anche dei diritti: il fatto di essere giornalisti che svolgono un compito professionale nel quadro di una convenzione tra lo Stato e la Rai: questo accresce i doveri di correttezza deontologica, ma anche la sussistenza di strumenti di tutela del rapporto leale con il pubblico. Difatti la materia trova da diversi rinnovi contrattuali un richiamo all’interno del contratto integrativo Rai-Usigrai :

“Le parti riconoscono il diritto insopprimibile del giornalista a non vedere la propria firma, voce o immagine associati a servizi o notizie nei cui confronti abbia espresso motivato dissenso, con particolare attenzione ai casi in cui non sia stata possibile una adeguata verifica delle fonti, ed ai casi che mettano a repentaglio la deontologia professionale. Ove si pongano i casi di cui sopra per notizie o servizi da trasmettere in diretta, il giornalista può non andare in voce o in video purché esistano i tempi minimi necessari per la sua sostituzione.” [8]

E’ doveroso sottolineare come le parti abbiano parlato espressamente di “diritto insopprimibile”, e come abbiano specificato due casi in cui la obiezione di coscienza merita particolare attenzione: la impossibilità di verifica delle fonti ed il rispetto della deontologia professionale.[9]   Il testo contrattuale inoltre lascia chiaramente intendere che il diritto alla obiezione di coscienza non è limitato ai soli giornalisti cui sia stata assegnata la mansione di conduttore (quindi a quelli “più esposti” in audio o in video), ma alla generalità dei giornalisti dipendenti dalla Rai.

Tuttavia gli stessi fondamenti di legge che giustificano il diritto al ritiro della firma (che nel caso dei giornalisti Rai abbiamo chiamato “diritto alla obiezione di coscienza”) lasciano intuire anche che questo diritto non può sconfinare nell’arbitrio, né può assumere il carattere della inadempienza professionale. Il testo del contratto integrativo assegna solo al dissenso “motivato  la possibilità di giustificare l’obiezione di coscienza. A nostro avviso la parola “motivato” deve intendersi non come la enunciazione di un motivo qualsiasi, ma come la pacata illustrazione di una seria ragione che impedisce al giornalista di assumersi la paternità di un servizio: due esempi sono espressamente indicati nel testo contrattuale, mentre  altri si possono desumere dal seguente ragionamento dell’avvocato D’Amati :

“ (Il ritiro della firma) per non assumere il carattere di una inadempienza dovrà essere motivato con riferimento ai diritti riconosciuti al giornalista dal contratto e dalla legge professionale. Una valida motivazione di ordine generale può essere ravvisata nella portata dequalificante di una prestazione che consista nella mera lettura di informazioni da altri preparate (in questo caso il D’Amati si riferisce ai giornalisti conduttori  N.d.R. ). Altre ragioni che possono giustificare l’astensione sono l’infondatezza o l’incompletezza della notizia ovvero la sua portata lesiva degli altrui diritti o della legge penale. “   [10]  Anche le esemplificazioni fatte da D’Amati non sono da considerarsi esaustive dei casi in cui l’obiezione di coscienza appare fondata, ma assieme a quelle esplicitate nel testo contrattuale indicano una tipologia di casi in cui il ritiro della firma da parte del giornalista è da considerarsi un “diritto insopprimibile”.

Per il ritiro della firma da notizie o servizi da trasmettere in diretta, il contratto integrativo pone una limitazione: il ritiro è possibile  “purché esistano i tempi minimi necessari per la sostituzione (del conduttore)” . E’ chiaro che avere scelto di inserire l’aggettivo “minimi”  nel testo contrattuale lascia intendere che il diritto al ritiro prevale rispetto al diritto (pur tutelato) degli utenti a fruire dell’informazione.

5. Cfr. legge n.69 del 3.2.1963 "Ordinamento della professione giornalistica", art.2

6. CNLG, cit., art.9 pag.31

7. Questo è il caso della Rai, che ha sempre recepito il contratto FIEG-FNSI. Peraltro nel testo della convenzione le parti hanno convenuto che il contratto si applica: "nei termini e con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo"

8. Cfr. "Contratto integrativo Rai-Usigrai 1997-2000", art. 21 pag. 246

9. E' chiaro che il fatto che il contratto integrativo faccia esplicito riferimento ai due casi sopra citati non significa che il diritto alla obbiezione di coscienza sia limitato ad essi

10. Domenico D'Amati, "Il lavoro del giornalista", ed CEDAM 1989, pag. 104

 

 

Art. 26 (ex Art. 22)

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2002 e scade il 30 giugno 2006.

 

 

 

 

LA RAI DICHIARA ALL’USIGRAI:

“In relazione a quanto convenuto nel verbale d’accordo del 16 luglio 2002, Vi confermiamo che in caso di applicazione del NETIA a RAI International, sarà oggetto di apposita valutazione l’impegno che risulterà necessario per favorire l’introduzione e la diffusione di tale tecnologia, ai fini di concordare eventuali riconoscimenti in analogia a quanto previsto per i giornalisti delle testate Giornale Radio, Televideo e Rainews 24.”

 

Il testo precedente, oggetto di trattativa e consegnato dalla Rai al sindacato contestualmente alla firma del contratto integrativo, costituisce la garanzia che l’eventuale applicazione del sistema digitale NETIA alla testata Rai international è obbligatoriamente oggetto di trattativa sindacale con l’Usigrai .

Anche se l’azienda ha voluto inserire la prudente espressione “eventuali riconoscimenti”, l’obbligo alla trattativa preliminare ci consente di dire che l’eventuale applicazione del NETIA a Rai international non potrà che determinare conseguenze economiche del tutto analoghe a quelle applicate al Giornale Radio.

La applicazione del NETIA anche ai giornalisti della TGR, allo stato del tutto ipotetica, sarebbe sottoposta alla medesima procedura ed alle medesime conseguenze economiche.

 

 

 

LA RAI DICHIARA ALL’USIGRAI:

  “In relazione a quanto convenuto nell’articolo “Inviato”, Vi confermiamo che, ai fini dell’assegnazione del relativo incarico, l’Azienda è disponibile ad esaminare la posizione dei giornalisti che abbiano soddisfatto in un più ampio periodo il raggiungimento dei requisiti ivi previsti, rimodulati in un numero complessivo di trasferte riproporzionato in funzione del diverso dimensionamento temporale.

Nel corso di una delle prossime riunioni di Commissione Paritetica, e comunque entro il 31 ottobre 2002,  verranno stabilite le modalità applicative del caso.”

  La radice di questa dichiarazione è nel fatto che nel 1997 l’accesso dei TCO alla posizione di inviato per via vertenziale  (cioè per numero di giornate in trasferta) fu sospeso in coincidenza con l’equiparazione dei minimi al parametro 125 . La sanatoria di oggi consente di recuperare questo gap sulla base di criteri certi ed oggettivi (250 giorni di trasferta nel periodo di vigenza del precedente contratto integrativo).

 

 

 

IL PREMIO DI RISULTATO

(Protocollo di applicazione dell’accordo 23.07.93)

 

Parte Generale

            Nello spirito del protocollo del 23.07.93 - recepito dall’art. 46 del CNLG -, le parti hanno convenuto sulla introduzione di un premio di risultato quale strumento di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori ai processi di sviluppo ed ai risultati dell’azienda, premessa per il miglioramento della sua posizione di competitività sul mercato. Il premio sarà corrisposto in ciascun anno sulla base dell’andamento complessivo, sia produttivo che economico, dell’azienda. Avrà pertanto le seguenti caratteristiche:

            - sarà determinabile dopo la consuntivazione dei risultati;

            - sarà calcolato solo con riferimento ai risultati relativi ai parametri più avanti indicati ed al miglioramento conseguito;

            - sarà esaustivo di tutti gli interventi economici di pertinenza della contrattazione di livello aziendale.

La logica generale prevede che il premio sia derivante dall’andamento e sia legato al miglioramento dei risultati conseguiti ed al mantenimento e miglioramento del trend di sviluppo dell’azienda.

Il premio di risultato e’  determinato con le modalità e nei termini sotto indicati, in caso di assenze complessive superiori a 16 giorni nell’anno solare di riferimento la misura individuale dello stesso sarà determinata valutando mensilmente le assenze effettuate nell’anno solare di riferimento secondo il seguente criterio:

- assenze di 2 giorni: riduzione del 22% di un dodicesimo del premio annuo ;

- assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo;

- assenze superiori a 3 giorni: riduzione del premio di un dodicesimo.

Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso straordinario di cui all’art. 23 CNLG, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue e le giornate di assenza per infortunio sul lavoro. Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compresa l’incidenza sul trattamento di fine rapporto.

Il premio di risultato è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nell’esercizio finanziario di riferimento. Avrà diritto al premio il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 Dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio.

Il presente accordo ha validità per il quadriennio luglio 2002 - Giugno  2005 e pertanto, sino a tale ultima data, nessun altro onere economico potrà essere posto a carico dell’azienda per effetto di contrattazione aziendale integrativa di secondo livello, secondo quanto previsto dal vigente CNLG .

 

Parametri di redditività ed efficienza

Le Parti individuano congiuntamente quali parametri aziendali di riferimento maggiormente significativi per misurare la redditività ed efficienza della gestione tipica dell’Azienda, al fine dell’erogazione del premio di risultato, il margine operativo lordo (M.O.L.) ed il livello degli ascolti.

Il raggiungimento del M.O.L. previsionale - individuato dall’Azienda all’inizio di ogni anno e comunicato all’Usigrai - determina l’erogazione della somma di Euro 1032,00 lordi. L’importo è incrementato di Euro 51,50 lordi se il M.O.L. è superiore di almeno il 10% rispetto alle previsioni. L’importo viene ridotto di Euro 154,50 lordi se, rispetto alle previsioni, il M.O.L. è inferiore di non oltre il 20%, mentre viene ridotto di Euro 309,60 lordi se è inferiore di non oltre il 40%, nonché di Euro 516,00 lordi se è inferiore di non oltre il 60%. Qualora il MOL sia inferiore di oltre il 60%, non verrà erogata alcuna somma per tale titolo.

Il raggiungimento dei livelli di ascolto - individuati per ciascun anno dall’Azienda, comunicati all’Usigrai entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in considerazione e formalmente definiti entro il successivo 28 febbraio, sulla base di quelli assegnati alla Testata, con riferimento alle edizioni dei notiziari sotto indicate - con un margine di scostamento di +/- 0,5 %, darà luogo all’erogazione della somma di Euro 1032,00 lordi. L’importo e’ incrementato  di Euro 51,50 lordi qualora lo share sia superiore alle previsioni (in aggiunta allo 0,5% di scostamento) di almeno 0,3%. L’importo viene viceversa ridotto di Euro 258,00 lordi qualora lo share sia inferiore, rispetto alle previsioni (oltre allo 0,5% di scostamento) di non oltre lo 0,3%. Al di sotto di tale limite non verra’ erogata alcuna somma per tale titolo.

Le edizioni dei notiziari prese come riferimento sono le seguenti:

TG1 delle 13.30 e delle 20.00;

TG2 delle 13.00 e delle 20.30;

TG3 delle 14.20 e delle 19.00;

TGR delle 14.00 e delle 19.30.

Le somme sopra indicate sono determinate, per ogni anno della vigenza contrattuale, con riferimento al livello del redattore ordinario e verranno  riparametrate per le altre categorie. Il premio di risultato verra’ erogato nel mese di Maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’Azienda fornirà all’Usigrai periodicamente tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del premio di risultato.

Norma transitoria:

Per il 2002 il MOL sarà quello risultante dalla seconda riprevisione e la media degli ascolti in termini di share, riferita alle edizioni concordate, e’ determinata nella misura del 21%.

 

            Il premio di risultato sale da 3 milioni all’equivalente in Euro di 4 milioni (2064 Euro) , importo al parametro del redattore ordinario o del tco . Oltre all’aumento (che ci pare consistente) ci sono diverse altre novità positive:

-         Anzitutto vengono semplificati e resi per noi più vantaggiosi i parametri su cui misurare il raggiungimento degli obiettivi. Sparisce il parametro della produttività (era un calcolo assai aleatorio) mentre il parametro di bilancio, cioè il raggiungimento del margine operativo lordo, cessa di essere la chiave che apre le altre voci del premio, per trasformarsi in una voce a sé stante. Questo costituisce per i giornalisti un più alto livello di garanzia.

-         Le voci si riducono così a due (bilancio ed ascolti), e l’importo dei 2064 euro è ripartito a metà tra le due voci.

-         C’è la possibilità di avere un aumento del premio ( + del 10 %, pari a 103 auto al parametro 125) nel caso di superamento degli obiettivi.

-         Se gli obiettivi vengono mancati il premio non sparisce (come accadeva nella precedente regolamentazione) ma viene ridotto proporzionalmente. E’ prevista la non corresponsione solo nel caso che gli obiettivi vengano mancati in misura clamorosa.

 

Ecco la tabella sintetica per un redattore ordinario o un tco :

 

Voce di bilancio:    superamento del m.o.l. previsionale di oltre il 10%  =         1083,50

                               Raggiungimento del m.o.l. previsionale                                1032,00

                               m.o.l. mancato fino a –20%                                                    877,50

                               m.o.l. mancato fino a –40%                                                    722,40

                               m.o.l. mancato fino a –60%                                                    516,00

 

Voce “share” (raggiungimento del 21% di share nel 2002 per le principali 8 edizioni di tg – le stesse del precedente contratto- ):

                               Media ponderata degli share superiore al 21,8%     =         1083,50

                               Media tra 20,5 e 21,8 %                                                       1032,00

                               Media tra 20,2 e 20,5%                                                           774,00

 

 

Tutte le altre qualifiche avranno ovviamente l’importo del premio modificato secondo parametro.

 

 

 

 

 


VERBALE DI ACCORDO

 

In data 16 luglio 2002

tra

la Rai Radiotelevisione Italiana e Rai Net, assistite dall’Unione degli Industriali di Roma,

e

l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, con la partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana,

 

viene sottoscritto il presente accordo.

 

Le parti concordano che a far data dal 1° agosto 2002 trova applicazione nei confronti dei giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze di Rai Net l’Accordo Integrativo del CNLG  Rai–Usigrai in quanto compatibile.

Viene inoltre convenuto che – in relazione all’assetto organizzativo e alla tipicità produttiva della Testata Rai Net News e tenuto altresì conto di quanto previsto in via transitoria in materia di qualifiche al punto 3) dell’Allegato N del vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) 24 febbraio 2001 – all’interno della Testata e’ prevista esclusivamente la qualifica di capo servizio al di sopra di quella di redattore.

 

 

 

 

 

  

 

TABELLA DEI MINIMI DI CATEGORIA

(in vigore dal 01.03.2002)

 

 

                                   Minimo Tabellare                                contingenza

 

Vicedirettore                           3237,09                                  613,23

Capored. centrale                    3095,75                                  593,01

Caporedattore                         3007,38                                  593,01

Vicecaporedattore                   2825,74                                  586,27

Caposerv./inv.spec.                 2621,37                                  581,89

TCO inv./coord.                      2462,48                                  581,89 

Red.  Ordinario                     2280,82                                  571,87

TCO ordinario                         2280,82                                  571,87

Red e tco meno 30 m.             1633,30                                  555,88

Praticanti oltre 12 m.                1310,03                                  543,78

Praticanti meno 12 m.                595,54                                  531,69

 

Note:

-         Il minimo tabellare di tco inviati e coordinatori verrà aggiornato in corso di vigenza nelle proporzioni e con le scadenze indicate all’art.  4 del contratto integrativo.

-         Nei minimi sono compresi i superminimi derivati dagli accordi del 15.02.96 . Quei superminimi hanno gli stessi effetti dei minimi .

-         Sono in corso le trattative per il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro. Gli aumenti decorreranno dallo stipendio di Marzo 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DELLA 

INDENNITA’ REDAZIONALE

(comprensiva della aggiunta)

 

 

Vicedirettore                                       5019,96                     

Capored. Centrale                               4843,33

Caporedattore                                     4418,80

Vicecaporedattore                               4223,58

Caposerv./inv.spec.                             3987,05

TCO inv./coord.                                  3923,01

Redattore Ordinario                         3632,76

TCO ordinario                                    3632,76

r.o. e tco meno 30 mesi                       3215,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI

DEL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO

DEL SERVIZIO PUBBLICO

 

 

Premessa

Gli articoli che costituiscono la presente Carta dei diritti e dei doveri trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti di tutti i giornalisti radiotelevisivi del servizio pubblico.

  La novità di questo punto è nella dichiarata applicabilità della carta a tutti i giornalisti rai, cioè anche ai giornalisti impiegati nelle reti, i quali fino ad oggi non ne beneficiavano.

 

    Garante degli utenti

  1) Con riferimento alla espressa richiesta avanzata dal sindacato di individuare una figura di Garante degli Utenti, le parti hanno concordato di avviare uno specifico confronto sull’argomento dopo avere esperito i necessari approfondimenti di ordine tecnico.  

Nomina dei Direttori

2) I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale;

3) entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all'assemblea di redazione il piano editoriale, predisposto in armonia con il piano editoriale approvato dal consiglio di Amministrazione, l'organizzazione del lavoro, i compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l'utilizzazione dei collaboratori in organico e fuori organico;

4) la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri 15 giorni di tempo per riformulano e presentarlo all'assemblea. L'esito della votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione della RAI.

Il tema del voto sui piani editoriali merita qualche approfondimento: La materia affonda le sue radici nell’art. 6 del contratto nazionale, a partire dal passo in cui si dispone che il CdR deve essere informato della nomina del direttore “con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi”. Inoltre la rappresentanza sindacale ha il diritto di conoscere in modo completo gli accordi tra editore e direttore in ordine alle facoltà di cui quest’ultimo potrà avvalersi.

“Queste informazioni preventive hanno un evidente carattere preparatorio della assemblea dei redattori, nel corso della quale il direttore, quale primo atto del suo insediamento, illustra gli accordi di cui si è appena detto nonché il programma politico-editoriale concordato con l’editore. L’insieme di questa articolata procedura informativa è evidentemente finalizzata a consentire alla redazione di esprimere il proprio parere in ordine alla scelta del nuovo direttore. Naturalmente il parere della redazione non è vincolante: da questo punto di vista l’editore assolve ai propri obblighi semplicemente rendendo le informazioni previste dalla norma, pena la configurabilità di un comportamento antisindacale sanzionabile ex art. 28 legge 300/70. “ [11]

Fin qui il commento di due autorevoli legali al CNLG . Per parte nostra vogliamo solo aggiungere che le norme Rai sul voto di gradimento (le cui procedure sono identiche al voto per l’elezione dei CdR) comportano anche, in caso di seconda bocciatura del direttore, il ritorno della nomina alla attenzione del Consiglio di Amministrazione.

5) Tutti i giornalisti con  incarico di livello dirigenziale di Direttore o Vicedirettore che non siano assegnati, all’interno delle testate giornalistiche, a posizioni di “line” di Direttore o Vicedirettore in quanto tali posizioni risultino già coperte nella misura prevista dall’organigramma aziendale, potranno optare, in caso di assenza transitoria di altri incarichi, per la prosecuzione del rapporto in una delle tre posizioni che l’azienda proporrà loro tra quelle previste dall’accordo Rai-Usigrai del 27.05.96, con priorità per quelle di contenuto più strettamente giornalistico.

6) Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento della proposta avanzata dall’azienda, e verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege 533/73.

7) Considerata la impossibilità di collocare gli interessati in posizione di “line”, in caso di rifiuto delle proposte avanzate o di mancato esercizio dell’opzione nei termini sopra indicati, verrà esperito - secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.97 in materia- il tentativo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da perfezionarsi eventualmente nelle forme consuete) e, nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo, saranno attivati gli strumenti alternativi di cui alla medesima delibera, con le procedure e le modalità previste dalle norme di legge, dai contratti e dagli accordi vigenti.

 Capiredattori regionali

8) il Direttore della Testata giornalistica regionale comunicherà al Comitato di redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione del lavoro, concordati con il direttore della TGR , che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della TGR  ferma restando la sua titolarità esclusiva del potere di proposta, proporrà al Direttore Generale, la nomina dei Vice Capiredattori vicari delle redazioni regionali e le assunzioni e promozioni all'interno di rose di candidati proposte dai Capiredattori regionali;

Da rilevare che le “linee editoriali territoriali”, pur non essendo in senso stretto dei “piani editoriali”, sono per prassi consolidata sottoposte al voto delle redazioni con procedure analoghe a quelle dei piani editoriali delle testate nazionali. Questa prassi non ha mai avuto eccezioni dalla contrattualizzazione del testo (1991).

9) la direzione delle singole testate ed i Capiredattori regionali provvederanno giornalmente ad indire una riunione con i rispettivi responsabili di «line» per l'impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari.

Poteri dei Direttori

10) Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più vice Direttori e ne informa il Comitato di redazione;

11) il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti dal contratto e dagli accordi con l'editore; sull'argomento si fa anche esplicito richiamo all’ accordo 24.10.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta».

12) Al fine di attivare processi volti a perseguire la piena occupazione delle risorse giornalistiche disponibili, nonché di precostituire le condizioni per la definizione di modelli produttivi pienamente corrispondenti alle effettive esigenze produttive, per la costituzione di un corretto rapporto tra personale direttivo e personale operativo e per l’individuazione di percorsi operativi alternativi a quelli che prevedano l’assunzione di responsabilità all’interno di “line” redazionali si concorda quanto segue:

13) in occasione di nomine, promozioni e/o attribuzioni di incarichi i direttori di testata dovranno informare i C.d.R. dei criteri seguiti nel determinare eventuali modificazioni dell’assetto funzionale preesistente, nonché dei curriculum professionali - oltre che di altri eventuali requisiti dei quali i direttori medesimi ritenessero di tenere conto- in base ai quali sono state operate le scelte individuali per le nomine, le promozioni e gli affidamenti di incarichi. Il direttore dovrà altresì fornire il quadro complessivo della organizzazione del lavoro derivante dai movimenti prospettati, con particolare riferimento al pieno impiego delle risorse e segnatamente del personale già in possesso di qualifiche superiori a quella di redattore ordinario. L’informativa fornita in modo incompleto e/o in termini non corrispondenti a quelli sopra indicati sarà considerata come non fornite.

Questa ultima frase, inserita nel contratto integrativo del 1997, merita sempre una particolare sottolineatura, nel senso che l’equiparazione di una informativa incompleta ad una informativa non fornita consente ai CdR di impugnare eventuali nomine che non siano corredate da una informativa completa e corretta nei termini indicati dalla Carta

 E’ nostro parere che in questo caso sia anche possibile chiamare in causa la Rai per comportamento antisindacale, ex art. 28 legge 300/70 .

14) Nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le direttive aziendali in tema di organizzazione, la Rai dichiara e l’Usigrai prende atto che  - fatta eccezione per le redazioni di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando le previsioni della lettera d) dell’art. 11 del CNLG -   i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio sono costituiti da almeno 5 unità; in casi di particolare rilevanza quantitativa e qualitativa i servizi potranno essere affidati a capiservizio ai quali venga riconosciuto il trattamento previsto per la categoria di Vicecaporedattore. Ai capiredattori verra’ affidata la responsabilità di più servizi o di redazioni unitarie riconducibili a tale dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo.

15) Coloro che progressivamente non si trovassero più su posizioni riconosciute al corrispondente livello categoriale  - sulla base dei criteri di cui al punto che precede ed in seguito a riassetti redazionali, riorganizzazioni o interventi di altro tipo sugli organigrammi delle testate, a tutti i livelli, cosi’ come concordati con i direttori di testata -   conserveranno la c.d. indennità di line sotto forma di “ad personam assorbibile”.

16) Le posizioni che via via non verranno riconfermate nell’ambito delle “line” delle testate non saranno più  ricoperte con nuove promozioni. I direttori potranno peraltro, in presenza di professionalità specifiche ed al fine della conseguente valorizzazione professionale, proporre provvedimenti conformi all’art. 11 CNLG riguardanti equiparazioni del trattamento economico: questo al fine di mantenere pienamente operativi i giornalisti interessati e di incentivare sviluppi professionali indipendenti dai compiti di “line”.

Informativa su appalti e collaborazioni

17) il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai rispettivi Comitati di redazione;

18) ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita l'informativa di cui al precedente punto 17 , relativamente ai contratti di collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 22 (ex 18) dell'accordo integrativo, (in proposito vedi anche accordo 4 luglio 1990).

Services

19) In relazione alla specificità del Servizio Pubblico, alla necessità di garantire la massima qualità e riconoscibilità delle fonti e nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione della manodopera, le parti concordano di escludere che all’interno dei prodotti delle testate giornalistiche della Rai possano essere utilizzati servizi giornalistici completamente preconfezionati provenienti da fornitori esterni (cd. “servizi chiusi”) .

20) Contributi integrativi rispetto al prodotto dei servizi giornalistici dell’Azienda potranno essere eccezionalmente acquisiti previa informazione ai C.d.R. competenti.

Inoltre, nell’ambito del GR Parlamento, l’Azienda potrà, previa informativa al C.d.R., acquisire servizi o riprese tecnici, cioè senza mediazione giornalistica, che rispondano comunque allo standard qualitativo aziendale. Le parti sii riservano di valutare eventuali ulteriori esigenze relative ad altri canali tematici.

L’utilizzo di tale materiale sarà altresì oggetto di verifica periodica in sede di Commissione Paritetica, ferma restando la responsabilità dei direttori.

21)L’acquisizione di immagini ad uso giornalistico avverrà unicamente da soggetti che attestino la applicazione al personale dipendente che svolge mansioni analoghe a quelle dei telecineoperatori della Rai del trattamento economico e contributivo di pertinenza. Le parti si danno atto che tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di ricorso a free-lance o a strutture di analoga natura, circa i quali peraltro le parti medesime si rimettono agli esiti della trattativa FIEG-FNSI in materia, impegnandosi ad un incontro per estenderne gli effetti in Rai nel rispetto della specificità nonché delle peculiarità tecniche , organizzative e produttive dell’emittenza radiotelevisiva.

 22) In ogni caso resta ferma la centralità operativa e funzionale delle redazioni, il controllo dei direttori e dei capiredattori regionali sul materiale utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso.

I punti 19-22 della carta sono stati oggetto da parte della Rai di un attacco durissimo ed assai ben costruito, alla ricerca di una maggiore elasticità nell’uso dei services e di un varco vero alla acquisizione dall’esterno di servizi chiusi. L’argomentazione addotta dalla Rai in sede di trattativa (argomentazione non del tutto infondata) è che l’azienda concorrente dispone di una possibilità di accesso ai services assai più ampia di quanto non sia consentito alla Rai. La nostra risposta è stata che la Rai svolge un servizio pubblico, e come tale ha sempre il dovere di garantire la massima trasparenza e garanzia nell’accesso alle fonti delle notizie. Alla fine della trattativa il testo è rimasto invariato.

23) In caso di accordi con imprese nazionali o estere per la produzione di trasmissioni informative all’interno di canali tematici via satellite - laddove si trattasse di prodotto riconducibile a quello attualmente realizzato dalle testate, sia con riferimento ai contenuti , sia con riferimento alla natura e qualificazione del contesto in cui viene trasmesso - l’azienda si impegna ad adempiere agli obblighi di previa informativa secondo quanto stabilito dai contratti ed accordi collettivi vigenti.

24) La Rai conferma comunque che l’offerta di informazione prodotta all’interno dell’azienda è carattere fondante del servizio pubblico.

Assunzioni

25)  Le parti convengono sul fatto che in via di principio il reclutamento del personale giornalistico avviene tramite selezione.

Contratti a termine

26) La materia dei contratti a termine e’ regolamentata dall’accordo stipulato dalle Parti in data 22 ottobre 2001, che costituisce parte integrante della presente Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico.

Aggiornamento professionale

27)  il giornalista dopo l'assunzione o anche immediatamente prima deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi;

28) L'aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmi dei corsi di approfondimento con particolare riferimento all'apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica, all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.

Motivi di contrasto

29)  Nel caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della testata il giornalista può chiedere l'assegnazione ad altra testata che sarà accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita richiesta del Direttore.

Modifiche e riutilizzazione dei servizi

30)  L'utilizzazione al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio stesso e previa richiesta di autorizzazione all'autore che dovrà in ogni caso essere indicato come tale.

Titolarità dell'informazione

31) I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi, eviteranno di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione.

Incompatibilità

32) Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 CNLG, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della RAI;

33) E’ fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6.10.1976 e n. 82 del 30.09.1991), fatto salvo l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

Informazione e pubblicità

34) All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti, sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi e radiofonici.

Ai giornalisti della RAI non è consentito partecipare sotto ogni forma, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità ad iniziative pubblicitarie di ogni tipo.

Regali e donazioni

35) I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o privati, che possano condizionare l'attività redazionale. In particolare, per quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.

Tutela dei soggetti deboli

36) I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca. I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari.

L'assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione.

Rettifica

37) L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.

Pari opportunità

38) In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, sarà realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica.

Si costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che dovrà:

a) esaminare, come osservatorio permanente l'andamento dell'occupazione femminile giornalistica in RAI sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno forniti dall'azienda;

b) promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del lavoro giornalistico delle donne;

c) individuare tutte le garanzie degli spazi professionali per le lavoratrici che rientrino in servizio dopo il periodo di assenza per maternità, affido o adozione.

In via di principio la giornalista ha diritto alla conservazione del posto e degli spazi professionali.

A questi scopi il gruppo di lavoro paritetico si riunirà ogni due mesi.

40) Fino al primo anno di vita del figlio le giornaliste madri possono ottenere di essere esentate da turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 o che iniziano prima delle 6.00.

41) In applicazione della legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ai portatori di handicap ed ai familiari loro conviventi è riconosciuta , dietro esplicita richiesta, la possibilità di cumulare più permessi nel limite massimo di 3 giorni per ciascun familiare handicappato.

Part- time

42) Con riferimento alla applicazione in Rai delle previsioni del CNLG in ordine al part-time, già recepite con la convenzione di estensione del CNLG medesimo del 24 aprile 2001 , le parti concordano quanto segue:

1. Il part-time e’ applicabile a tutti i giornalisti dipendenti della rai con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. La valutazione delle relative richieste e’ demandata ai direttori di testata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.

3. La retribuzione del giornalista in regime di part-time , attuale e differita , sarà proporzionale rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro.

4. Il giornalista potrà chiedere il ritorno al regime di tempo pieno dopo almeno un anno di regime di part-time; la richiesta verra’ comunque valutata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.

5. Sono ammesse sia le forme di part-time “orizzontale” , sia le forme di part-time “verticale” o “misto”.

Organo di garanzia

43) La Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 18 dell'accordo integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non giornalistici;

- la procedura per la definizione delle vertenze è quella prevista dall'accordo 10.2.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta»;

- la Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di trasferimento da valutare in occasione della copertura di posti resisi disponibili;

- la Commissione paritetica, vigilerà sulla corretta applicazione della presente «Carta». Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse in paritetica.

 11. "Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico", S. Chiusolo e M. Borali, cit. pag 65


 

I CONTRATTI A TERMINE

 

            In via generale il diritto del lavoro in Italia ha sempre considerato il rapporto a tempo indeterminato come la norma, e l’apposizione del termine come l’eccezione. In questo senso si muoveva la legge 230/62, che indicava i pochi casi in cui al rapporto di lavoro era ammessa l’apposizione del termine. La legge 56/87 si muoveva nella stessa logica (il tempo indeterminato è la regola, il termine è l’eccezione) , ma allargava i casi di possibile applicazione del termine ed inseriva una novità: la possibilità che altri casi venissero concordati tra le parti in sede contrattuale (una possibilità di cui si è avvalsa gran parte della contrattualistica, compresa quella dei  giornalisti) .

            Una radicale novità è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, che consente di apporre un termine al rapporto di lavoro non in relazione a dei casi specifici, ma in base ad un generico riferimento a “ ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo[12] . In pratica il lavoro a termine cessa di essere considerato una eccezione per divenire un rapporto di lavoro di praticabilità pari a quella del lavoro a tempo indeterminato. Il decreto legislativo (che ha suscitato un confronto molto aspro anche tra le stesse organizzazioni sindacali confederali), certamente non rafforza la posizione dei lavoratori a tempo determinato. L’Usigrai ha sempre sostenuto che il decreto non è applicabile al rapporto di lavoro giornalistico prima di Aprile 2005. Infatti lo stesso decreto recita : “ Le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulate ai sensi della legge 56/87 e vigenti all’entrata in vigore del presente decreto legislativo , manterranno, in via transitoria e salvo diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. “ [13]  . Nel caso dei giornalisti quindi il Marzo 2005 . La Rai ha in sostanza tacitamente accettato questa interpretazione.

            Fin qui le condizioni generali del rapporto di lavoro a termine. Nel caso specifico dei giornalisti Rai, in sede di stipula del contratto integrativo le parti avevano concordato di aprire una trattativa specifica sul lavoro giornalistico a T.D.  Questo il testo dell’accordo siglato:

 

“Le parti convengono sulla opportunità di proseguire il percorso finalizzato a dare soluzione al fenomeno del c.d. precariato, intrapreso negli ultimi anni e sostanziatosi in particolare in una serie di accordi aventi come principali obbiettivi:

1)      assicurare l’inserimento definitivo in azienda dei giornalisti maggiormente utilizzati con contratti a termine , in linea con le esigenze di copertura degli organici e , più in generale , con le compatibilità aziendali del momento;

2)      Migliorare le condizioni economiche e normative dei collaboratori a termine (passaggio dall’impiego prioritario e quasi esclusivo dell’art. 2 CNLG al c.d. art. 1 depotenziato .

A tale proposito – anche in relazione alla riconfermata richiesta del sindacato di superare i trattamenti economici differenziati, al momento ritenuta non accoglibile dall’azienda – le parti si danno atto che il confronto al riguardo intercorso in sede di rinnovo degli accordi integrativi aziendali ha evidenziato come l’ampiezza dei temi connessi alla problematica in esame sia tale da consigliare di proseguire la trattativa, nella sua complessità, in un momento successivo.

In concreto è emersa la necessità di :

-         approfondire gli aspetti riguardanti la applicazione degli istituti contrattuali nei confronti dei soggetti interessati, con particolare riferimento alle parti variabili della retribuzione;

-         fornire un riscontro per il futuro alle esigenze di copertura degli organici delle redazioni, tenendo opportunamente conto dei criteri di territorialità;

-         valorizzare gli investimenti operati dall’azienda in materia di formazione e in generale le risorse qualificate provenienti dalle scuole di giornalismo;

-         dare seguito agli impegni riferiti all’assorbimento dei precari della c.d. lista ponte;

-         individuare risposte nei termini e con tutte le modalità possibili alle esigenze di stabilità dei giornalisti interessati.

In relazione alla esigenza di esaminare compiutamente tali e altri aspetti afferenti la tematica in esame, le parti hanno concordato di riprendere il confronto entro il prossimo mese di Settembre 2002 , ferma restando la centralità dei criteri di assunzione sin qui seguiti, e segnatamente le anzianità di collaborazione con la Rai e la provenienza dei collaboratori dalle scuole di giornalismo. “

 

Mentre scriviamo queste note la trattativa è ancora in corso con gli obiettivi e nel perimetro dell’accordo sopra riportato, ed è quindi possibile solo fornire un riferimento tecnico sulla retribuzione attualmente vigente per i giornalisti assunti a termine secondo la forma contrattuale più diffusa: il cosiddetto contratto “uno-depotenziato” .

            Giova ricordare due cose : anzitutto che questa forma contrattuale è stata istituita in Rai per scoraggiare il ricorso all’articolo 2 , forma contrattuale ancor meno remunerativa. Inoltre che con il recente contratto integrativo i contratti a termine “uno-quattro”, derivati dalla contrattazione nazionale del 1995, hanno ottenuto per la Rai la retribuzione equiparata a quella dei contratti “uno-depotenziato”, il che comporta un aumento non trascurabile. La Rai è l’unica azienda dove ai contratti 1.4 è assegnato il minimo del redattore ordinario, invece che quello del “redattore meno 30 mesi”, come avviene nella generalità dell’editoria italiana.

 

 

12. Cfr. DLG 368/2001 art.1 comma 1.

13. Cfr. DLG 368/2001 art.11 comma 2.

           

 

 

 

LA RETRIBUZIONE DEI T.D.

 

 

                                               Minimi            Contingenza   Redazionale

 

Red. Ord.  -30 mesi   1190,22           555,88 1134,14

Redattore Ordinario 1659,83           571,87 1601,01

 

Ai contratti a termine si applica inoltre:

1.      L’indennità di doppia testata nella misura del 3% o del 10% dei minimi a seconda della testata di appartenenza, nel caso che ricorrano le condizioni previste dal contratto (il che avviene quasi sempre) .

2.      L’indennità di qualificazione professionale (nella misura del 16% dei minimi tabellari, come da art. 14 del contratto integrativo).

3.      Il forfait del 15% sul totale della retribuzione, cosiddetto “forfait straordinari”, come da art. 3 del contratto integrativo.

4.      I notturni pagati a seconda dei casi con la maggiorazione del 20, 25 o 50% di minimi e contingenza.

5.      L’articolo 10 del contratto integrativo  (i cinque festivi al 360%)

6.      La conduzione pro-die, pagata con il 25% di 1/26 dei minimi tabellari.

7.      Le piccole spese in trasferta sono pagate nella misura di 28,97 euro per i redattori meno trenta mesi e di 36,20 euro per i redattori ordinari.

 

Oltre tutto questo vale ovviamente il contratto nazionale di lavoro.

 

In via esemplificativa indichiamo la busta-paga di un contratto a termine di una redazione nazionale per un redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale:

minimo tabellare                                   1659,83

contingenza                                           571,87

doppia testata                                          49,79

qualificazione prof.                                 265,57

art.3 (prime quattro voci/100x15)          382,05

  totale lordo                                        2929,11

 

 

 

 

LE PROCEDURE DISCIPLINARI

 

            In questo capitolo forniremo tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per gestire eventuali sanzioni disciplinari che dovessero essere comminate al giornalista.

            Bisogna premettere che le sanzioni disciplinari vere e proprie sono quelle comminate per iscritto, con espresso riferimento all’art. 7 della legge 300/70, secondo le previste procedure (procedure che in Rai sono particolarmente garantiste). Non costituiscono in alcun modo provvedimento disciplinare i richiami verbali nei quali a volte si avventurano direttori e capiredattori regionali, né le lettere inviate da direttori o capiredattori al di fuori dalle previste procedure di legge e di contratto.

            Un procedimento disciplinare in senso stretto è sempre gestito dall’editore, anche se nella maggior parte dei casi a seguito di una espressa richiesta dei direttori di testata.

 

 

Verbale di accordo sul collegio di conciliazione ed arbitrato (13.04.94)

            La Rai e l’Usigrai, in merito alla definizione di una procedura di arbitrato sostitutiva di quella prevista per il collegio di conciliazione ed arbitrato di cui al comma 6 art. 7 legge 300/1970 hanno convenuto quanto segue:

            1. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, anche per il tramite di un suo rappresentante, nei venti giorni successivi, la procedura d’arbitrato regolata ai punti che seguono; in tale ipotesi la sanzione disciplinare rimane sospesa.

            2. Qualora l’azienda non provveda entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di avvio del procedimento arbitrale, a nominare il proprio rappresentante, la sanzione disciplinare non ha effetto.

            3. La procedura si svolge a Roma e l’arbitro deve essere scelto tra una terna di ex magistrati di lavoro. I componenti della terna - da confermare o da sostituire in tutto o in parte ogni 12 mesi - saranno individuati di comune intesa tra le parti.

            4. La scelta dell’arbitro deve essere effettuata dalle parti entro il termine di 15 giorni dalla avvenuta indicazione dei loro rappresentanti ed immediatamente comunicata all’arbitro stesso; ove non vi sia accordo sulla designazione dell’arbitro, quest’ultimo sarà sorteggiato all’interno della terna

            5. Entro l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data in cui la nomina gli e’ stata resa nota, l’arbitro deve :

            a) procedere alla accettazione della nomina;

            b) garantire lo svolgimento del procedimento, con la facoltà di regolarlo nel modo che ritenga più opportuno, eventualmente anche assegnando alle parti i termini per presentare documenti e memorie;

            c) pronunciare il lodo.

            6. Le parti sostengono ognuna le spese connesse alla attività dei rispettivi rappresentanti, mentre l’onorario dell’arbitro ed eventuali ulteriori oneri accessori allo svolgimento del procedimento, vengono divisi in parti uguali salvo diversa decisione dell’arbitro.

            7. Restano valide le disposizioni di legge vigenti in materia di ricusazione,  contenuto del lodo (di cui deve essere consegnata copia a ciascuna delle parti), impugnazione del medesimo etc.  .

            8. Resta altresì ferma la facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria, in alternativa alla attivazione della procedura di cui al presente accordo.

            9. Tutte le comunicazioni di cui al presente accordo devono avvenire in forma scritta, al fine di rendere chiaramente riscontrabile il rispetto dei termini e delle modalità previsti dall’accordo medesimo.

            10. Le parti si danno atto che la procedura di cui ai punti che precedono sostituisce integralmente quella avanti l’ U.P.L.M.O.  prevista dall’art. 7 comma 6 della legge n>300/1970 di cui si impegnano a non avvalersi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

 

 

Regolamento esecutivo dell’accordo 13.04.94

            Al fine di rendere operativamente esecutivo l’accordo del 13.04.94 con il quale la Rai e l’Usigrai hanno istituito una procedura interna di conciliazione ed arbitrato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 300/70 si conviene quanto segue:

            1. La procedura di conciliazione ed arbitrato viene promossa su richiesta del giornalista colpito dal provvedimento disciplinare, o per richiesta di un suo rappresentante, da indirizzarsi mediante lettera raccomandata alla  Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi, in viale Mazzini 14 - Roma  entro il termine di 20 giorni previsto dall’accordo .   Tale termine va inteso nel senso che la raccomandata dovrà essere spedita entro il 20mo giorno successivo a quello della notifica aziendale  del provvedimento disciplinare ( es. lettera consegnata il giorno 1 del mese, la raccomandata dovrà essere spedita non oltre il 21 ) .

            In luogo della spedizione per servizio postale della raccomandata, il giornalista può consegnare la lettera che contiene la richiesta della procedura alla struttura del personale della sede o testata di appartenenza, chiedendone copia protocollata in restituzione.

            2. Ove dopo libera discussione del caso non si dovesse pervenire a conciliazione, potranno essere prodotte dai rappresentanti delle parti all’arbitro tutte le prove ritenute necessarie, che saranno valutate dall’arbitro stesso.  In particolare al fine di economizzare sui tempi di durata della procedura, ove uno dei rappresentanti di parte non si opponga, si potranno esibire dichiarazioni sottoscritte che avranno il valore di prove testimoniali.  Ciascuna parte non potrà introdurre nuovi elementi di prova dopo la prima udienza, nella quale deve essere esperito il tentativo di conciliazione.

            3. L’arbitro predisporrà anche una breve motivazione del lodo, tenuto conto delle leggi e della giurisprudenza: tale motivazione potrà costituire autorevole precedente di “giurisprudenza interna” .

            4. La terna di magistrati all’interno della quale dovrà essere scelto l’arbitro e che in base all’accordo e’ valida per un anno, si intende nominata a far data dal primo collegio del 1994 nelle persone dei dr.i : Ruggero Sandulli , Gaetano Afeltra e Carlo Nocella.

            5. Il compenso dell’arbitro costituisce unica spesa del collegio ed e’ determinata, per quanto riguarda il primo anno, in L. 600.000 per udienza piu’ , per ogni lodo motivato, L. 600.000 a decisione. Per i verbali di conciliazione il compenso e’ considerato compreso in quello stabilito per l’udienza. Le cifre sopra indicate sono state modificate con accordo 05.06.96   .   

 

 

Il commento dell’Usigrai

            L’idea di una specifica procedura di conciliazione ed arbitrato nacque nel 1994, in un periodo in cui particolarmente frequente era il ricorso da parte della Rai al procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 della legge 300 .  Il giornalista, come tutti gli altri dipendenti della rai, era costretto - nel caso gli venisse comminata la sanzione -  o ad accettarla o a rivolgersi al pretore, con costi di patrocinio rilevanti, o a sottoporre, come previsto dalla legge, il caso al collegio di conciliazione ed arbitrato  presso l’ufficio provinciale del lavoro, dove la tendenza era quella di una soluzione conciliativa “tout court”  senza che vi fosse da parte del funzionario dell’ufficio una competenza  su fatti relativi al giornalismo radiotelevisivo e soprattutto una esperienza di carattere giurisdizionale.

            Alla esigenza si rispose con l’accordo sull’arbitrato interno sopra riportato, cui hanno fatto seguito un regolamento esecutivo e successivamente una prassi arbitrale, da considerarsi alla stregua della giurisprudenza. A partire dal 1994 e fino ad oggi la terna degli arbitri è stata sempre aggiornata: si tratta di magistrati in pensione, tutti con esperienza di giudici del lavoro. Arbitri dunque particolarmente qualificati, anche perché non e’ prevista la possibilità di un nuovo esame del caso, o di ricorso agli atti giudiziali, salvo che per particolari circostanze previste in generale dalla legge.

            Dinanzi all’arbitro il giornalista può farsi rappresentare da qualunque collega della Rai, in genere un rappresentante sindacale o un delegato che l’Usigrai mette a disposizione, quando concede la tutela, o da un legale esterno. Il ricorso all’arbitrato sospende la sanzione. Importante e’ il termine entro cui e’ possibile chiedere l’arbitrato, lo stesso che la legge prevede per il collegio presso l’ufficio provinciale del lavoro: 20 giorni dal ricevimento della lettera aziendale con cui viene comminata la sanzione.

            Ma l’arbitrato e’ un rimedio contro la sanzione comminata. Per una più efficace difesa e’ bene dunque che il collega sottoponga la questione al sindacato nella prima fase del procedimento: quella della contestazione. Quando l’azienda chiede entro cinque giorni le giustificazioni ad un provvedimento contestato, quello e’ il momento in cui va allertata l’Usigrai. Allora e’ anche possibile contestare l’addebito e chiedere di essere ascoltati  direttamente con l’assistenza di un rappresentante sindacale.  

 

 

 

 

COME FUNZIONA LA

COMMISSIONE PARITETICA

 

            La Commissione paritetica è una struttura bilaterale che si riunisce mensilmente. Per parte Rai è composta da dirigenti della Direzione Risorse Umane (ex direzione del personale) eventualmente assistiti da dirigenti di altri settori aziendali . Per parte sindacale è composta dall’esecutivo dell’Usigrai e dai membri della commissione sindacale e può essere integrata da CdR o da esperti di parte sindacale.

            L’area di intervento della commissione è definita minuziosamente nel contratto integrativo all’art. 22 (ex art. 18).  Ricordiamo che la paritetica ha tra l’altro il compito di esaminare le vertenze individuali, tenere il registro dei trasferimenti, intervenire sulla politica di formazione ed aggiornamento professionale, presentare e sostenere le proposte individuali di formazione o aggiornamento, ricevere le previste informative derivanti da contratto nazionale o integrativo ove queste non siano di competenza dei singoli CdR.

            Occorre sottolineare che la paritetica è un organo bilaterale e non è dotata dei poteri di un giudice terzo. In altre parole se su una vertenza si registra una incolmabile differenza di posizioni tra la parte sindacale e quella datoriale, la commissione paritetica non può che registrarla e verbalizzarla, restando ovviamente impregiudicata la possibilità che il CdR interessato o il singolo giornalista possano avviare le iniziative ritenute più opportune a sostegno delle loro ragioni.

            La paritetica non può e non deve sostituire il ruolo imprescindibile dei CdR, ai quali sempre e comunque spetta la prima gestione delle vertenze individuali o di gruppo e dei problemi gestionali ed organizzativi che dovessero emergere in redazione. Il rapporto di stretta e profonda collaborazione tra i singoli, i CdR e la commissione sindacale sono stati fino ad oggi il nostro punto di forza, e la garanzia che le ragioni dei colleghi possano continuare ad essere rappresentate sempre con coerenza e determinazione.

 

            Come si va in paritetica

            La presentazione in paritetica di una vertenza individuale ha un iter assai agile: si contattano i colleghi che fanno parte della commissione sindacale consegnando loro un promemoria scritto con tutte le informazioni ritenute opportune a sostegno della vertenza.

 E’ sempre opportuno allegare anche un parere del Comitato di Redazione, che come struttura sindacale di base è in ogni caso il soggetto che meglio conosce ed interpreta i problemi e le istanze di una redazione. La vertenza viene istruita dai colleghi della commissione sindacale, che di norma si riuniscono il giorno prima della paritetica e presentata nella paritetica del giorno successivo. Normalmente la Rai in quella sede ascolta le ragioni di parte sindacale e fornisce la risposta nella paritetica successiva. Ognuna delle parti può chiedere il differimento di un mese per la risposta.  Ovviamente tutta la vertenza viene sempre gestita nel più stretto raccordo tra il collega interessato e i componenti della commissione sindacale.

 

            Come si chiede il rimborso per l’aggiornamento professionale.

            Il contratto integrativo prevede un rimborso per corsi di aggiornamento professionale proposti dal giornalista e frequentati in Italia  (rimborso massimo pari a  878 Euro ) o all’estero (rimborso massimo pari a   1033 Euro ) con un importo che comunque non deve superare il 60% del costo complessivo documentato. In alcuni casi il rimborso economico è stato sostituito con un numero (a parer nostro troppo esiguo) di permessi speciali.

            Per ottenere questo rimborso deve essere inoltrata la richiesta alla commissione paritetica inviando sia alla Rai (Direzione Risorse Umane, tramite ufficio personale della propria testata) sia all’Usigrai (tramite il CdR) la documentazione seguente:

a)      Succinta illustrazione del corso che si intende seguire

b)      Preventivo di spesa

c)      Parere scritto del direttore di testata

d)      Parere scritto del CdR.

E’ essenziale che la richiesta di rimborso venga presentata prima dell’inizio del corso. La commissione paritetica non ha mai autorizzato ex- post rimborsi spese per la formazione professionale. E’ bene sottolineare che l’aggiornamento professionale non si limita necessariamente al corso di lingue, ma può estendersi a qualunque tipo di corso abbia attinenza con l’attività professionale svolta. Negli anni passati sono state approvate proposte di aggiornamento professionale per corsi organizzati dalla UE, da università straniere, per stage prodotti da reti televisive estere. Inoltre c’è sempre la possibilità di corsi “autoprodotti” dal giornalista, con l’unica avvertenza che dovrà trattarsi di materia attinente al lavoro ordinariamente svolto e i cui risultati siano verificabili.

 

 

 

LE REGOLE PER LO SCIOPERO

 

Perché un accordo sullo sciopero ?

            L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici era regolamentato dal 1990 da una legge, la n. 146 , che indicava espressamente “l’informazione radiotelevisiva pubblica” tra le aree soggette alla regolamentazione dello sciopero e che vincolava lo sciopero a due fattori: un preavviso di 10 giorni e la fornitura di una quantità minima di servizi. La legge del 1990 inoltre insediava una commissione per verificare l’applicazione della norma.

            Nell’aprile del 2000 il testo preesistente viene modificato attraverso la legge n. 83 (pubblicata in G.U. l’11 Aprile). Per quanto riguarda i giornalisti Rai le novità principali sono due: l’obbligo di far precedere il preavviso di sciopero da un tentativo di conciliazione ed il potere concesso alla commissione di sostituirsi alle parti sociali nelle aziende dove non si fosse riusciti a raggiungere un accordo di regolamentazione. La commissione acquisisce questo potere sei mesi dopo la approvazione della legge.

            La commissione ha intimato alla Rai ed all’Usigrai (lettera 15.09.2000) di non far scadere il termine del 26 Ottobre 2000, preannunciando in caso contrario che avrebbe proceduto alla stesura di un testo provvisorio di regolamentazione con vigenza immediata. In questa eventualità, ai sensi dell’art. 13 della legge 83/00 la commissione avrebbe potuto imporre alle redazioni la fornitura in giorno di sciopero del 50% dei servizi informativi normalmente resi. Era quindi nostro interesse evitare che fosse la commissione a regolamentare lo sciopero in Rai, dovendo altrimenti fare fronte ad un testo predisposto da altri ma con efficacia immediata che certamente avrebbe circoscritto in modo consistente l’esercizio del diritto di sciopero.

            La Rai ha aperto la trattativa sulla applicazione della legge facendosi forte delle contestazioni che tra il 1991 e il 1999 la Commissione aveva fatto contro gli scioperi indetti da FNSI ed Usigrai . In particolare la Commissione contestava tre cose: lo sciopero audio-video (ritenuto illegittimo), la scarsezza di finestre informative in giorno di sciopero, l’assenza di immagini all’interno delle finestre informative. Fino al 2000 l’Usigrai aveva sempre respinto queste posizioni, ma lo scenario aperto dalla nuova legge, con la possibilità della commissione di sostituirsi alle parti, rendeva impossibile proseguire lungo il filo tracciato nel decennio precedente.

            Dopo la prima fase di trattativa la Rai aveva consegnato all’Usigrai una ipotesi di accordo (cfr. assemblea nazionale CdR 11.10.2000) che prevedeva la cancellazione dello sciopero audio-video, l’istituto della precettazione aziendale, l’aumento dei giorni di preavviso, il limite massimo di sciopero fissato ad un giorno, l’incontro di conciliazione presso il ministero o la prefettura.   Di intesa con i CdR abbiamo respinto queste ipotesi, insistendo in modo particolare sulla liceità dello sciopero audio-video, ed abbiamo avanzato alla Rai una controproposta di intesa con la FNSI e con gli studi legali cui ci siamo appoggiati per seguire questa difficilissima trattativa.

            L’esito finale del confronto mette in salvo pienamente il diritto di sciopero (specie l’audio-video), ed è riassunto nel paragrafo seguente.

 

I termini dell’accordo sulla regolamentazione dello sciopero

1.      Lo sciopero deve essere preavvisato per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo da parte del soggetto proclamante. Il preavviso deve essere indirizzato alla Rai ed al soggetto titolato a disporre l’eventuale precettazione (Ministero delle Comunicazioni per gli scioperi nazionali e prefettura del capoluogo di regione per gli scioperi regionali). Questo punto è la pedissequa trascrizione degli obblighi di legge.

2.      Ogni sciopero deve essere oggetto di uno specifico preavviso che può essere inviato solo dopo la effettuazione del precedente (anche questo punto è trascrizione della legge). Nell’ambito di una vertenza il primo sciopero non può essere di più di un giorno.

3.      Sono prestazioni indispensabili da garantire comunque in caso di sciopero:

-         Le tribune politiche e le trasmissioni sottoposte alla commissione parlamentare di vigilanza

-         Quattro flash di GR nazionali (due su radio 1 ed uno ciascuno sulle altre due reti) della durata di circa sei minuti.

-         Due edizioni flash di ciascun Tg nazionale della durata massima di 6 minuti.

-         Una edizione flash del Tg regionale (max 5 minuti)

-         Per televideo, rainews24, rai international, ufficio stampa, giornalisti nelle reti valgono le regole precedenti.

4.      Lo sciopero audio-video conserva la sua piena legittimità. La trattenuta passa dal 25 al 45% (è un aumento di circa 12 Euro per un r.o.) ed è ammessa la facoltà, da gestire di intesa tra CdR e direttore, di coprire una parte del flash in audio-video con immagini di repertorio.

5.      Da sottolineare che è stata accolta una storica richiesta di parte sindacale: nelle finestre informative può essere inserito un comunicato sindacale nella forma del servizio chiuso. Le esperienze finora condotte nella difficile fase del rinnovo del contratto nazionale hanno dimostrato l’estrema positività di questo diritto sindacale.

E’ bene sottolineare che in caso di sciopero che riguardi una sola oppure due testate televisive generaliste a carattere nazionale (quindi Tg1, Tg2 e Tg3) le prestazioni obbligatorie diminuiscono e si riducono ad un solo flash. La ratio di questa norma risiede nel fatto che il servizio pubblico viene comunque esercitato da altre testate omologhe. Da notare anche che l’inserimento di un flash regionale tra le prestazioni d’obbligo costituisce un altro esplicito riconoscimento del fatto che la Rai svolge una attività di pubblico servizio anche sul piano della informazione regionale.

 

“Vademecum” per indire uno sciopero

            Quando si ritiene che una vertenza sindacale di qualunque livello possa sfociare in uno sciopero, chiedere subito per iscritto alla controparte di “svolgere entro cinque giorni un incontro di carattere sindacale con carattere di conciliazione ex lege 83/00”. La richiesta va indirizzata alla Rai (prudenzialmente è bene inviarla sia alla testata di appartenenza che alla direzione risorse umane).

La controparte è obbligata ad accordare l’incontro (e questa è un’altra positiva novità dell’accordo sulla regolamentazione degli scioperi, perché in pratica consente al sindacato di obbligare l’editore a svolgere subito un incontro nel merito di ogni vertenza). Se l’incontro non si svolge questo costituisce una inadempienza di legge a carico della Rai, e la parte sindacale è legittimata ad avviare le azioni di sciopero.

            La procedura di conciliazione è costituita da uno o più incontri; al termine o si raggiunge un accordo o il sindacato dichiara  la propria insoddisfazione e può dare il preavviso di sciopero (è sufficiente l’invio per fax). La formulazione ideale per il preavviso di sciopero è la seguente:

 

 

 

 

-       Alla Direzione di testata

-       Alla Direzione personale di divisione

-       Alla Direzione Risorse Umane

-        

-       E p.c.

-       al Ministero delle comunicazioni

-       oppure

-       Alla prefettura del capoluogo di regione

 

Avendo già esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione di cui alla legge 83/00 ed agli accordi Rai-Usigrai del 4 Dicembre 2000, è proclamato uno sciopero generale (oppure uno sciopero audio-video) per il giorno  ….. dalle ore …. alle ore ….   .

Le motivazioni dello sciopero, peraltro già dettagliatamente illustrate al datore di lavoro, sono le seguenti : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………

Nell’ambito della vertenza in oggetto, lo sciopero proclamato è il primo (oppure “è successivo al primo”) .

Allo sciopero è interessato tutto il personale giornalistico della nostra testata (o redazione regionale).

 

Firma del soggetto/i proclamante/i lo sciopero .

 

 

            In ogni caso prima della indizione di uno sciopero è sempre opportuno consultarsi sia con l’Usigrai che con la FNSI o con le associazioni di stampa competenti per territorio.