Congedi dei genitori - l'autocertificazione

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la recente legge 8 marzo 2000,  n. 53 sui congedi parentali dei lavoratori ed altro ha stabilito, fra le altre cose, il diritto dei genitori di astenersi alternativamente dal lavoro durante le malattie dei figli di età inferiore a 8 anni o di età compresa tra 3 ed 8 anni; in quest'ultimo caso, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore.

Per usufruire di questo congedo il lavoratore o la lavoratrice deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'altro genitore non si trova in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo.

Questa disposizione della legge si applica ai datori di lavoro pubblici e anche privati, per cui sembra giocoforza ritenere che anche i datori di lavoro privati debbano accettare questa autocertificazione.

 Qualche dubbio potrebbe sorgere circa l'autentica della firma, che per le norme attualmente vigenti, può essere evitata se si sottoscrive la dichiarazione davanti al dipendente pubblico addetto o se la si presenta ad una pubblica amministrazione insieme alla fotocopia di un documento di identità.

C'e da dire che nella legge di semplificazione 1999, di imminente (speriamo) pubblicazione, è prevista l'applicazione integrale del sistema normativo dell'autocertificazione ai rapporti tra privati.

Quindi, considerando anche il carattere speciale della disposizione, che la rende prevalente sulle regole generali, propenderei per un'interpretazione coerente con l'evoluzione in atto della materia ammettendo, quanto alla forma, l'applicazione dello stesso regime previsto per i rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Che ne pensate?