Il documento di identità
L'identità personale va dimostrata esclusivamente con la carta di identità; oppure con titolo equipollente, quando la legge lo consente. Così è previsto nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 1931) e relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto n. 635 del 1940 - vedi in particolare gli articoli 288, 292, 293).
l'articolo 35 del Testo Unico (Documenti di identità e di riconoscimento), specifica che:
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità
il passaporto,
la patente di guida,
la patente nautica,
il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d’armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
Sotto altro profilo, posto che la carta di identità è una certificazione (così, per esempio, Cassazione Penale 23/08/90) di una qualità personale (l'identità personale, appunto), le norme sull'autocertificazione non prevedono l'identità personale tra le certificazioni sostituibili con un'autocertificazione.
Nemmeno è possibile "autoautenticare" le proprie fotografie, che vanno legalizzate dall'ufficio pubblico ricevente, per il rilascio di un documento.
Si possono invece tranquillamente autocertificare tutte le altre circostanze contenute nel documento di identità: luogo e data di nascita, residenza, stato civile, professione e non hai bisogno di allegare il documento di identità all'autocertificazione, neppure in fotocopia.