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Le norme abrogate
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 77 (L-R) Norme abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge
4 gennaio 1968 n.15; l’articolo
2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l’articolo
2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
della legge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo
2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998
n. 191; gli articoli
2 e 3 della legge 24 novembre 2000,
n.340; l’articolo
55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altreś abrogati:
il D.P.R.
10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R.
20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 428; i commi
2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
(R)
Articolo
78 (L-R) Norme
che rimangono in vigore
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in
vigore : a)
tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni
fiscali e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva
unica per la determinazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; b)
l’articolo
16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in
materia di imposta di bollo; c)
gli articoli 18
e 30
della legge 7 agosto 1990 n. 241; d
) l’articolo
2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; e)
le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi
31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998,
n. 344; f)
fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i
decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già
emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico; g)
tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni
archivistici di cui al capo II del d.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490. 2.
Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43,
comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine,
ai sensi dell’articolo
4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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