La legge di semplificazione 1999 al varo! (a quando quella del 2000?)

Dopo una lunghissima gestazione, vede la luce il testo definitivo della oramai mitica legge di semplificazione 1999, varato il 17 novembre 2000 (!) dal Parlamento.

La cosa che balza all'occhio a proposito dell'autocertificazione, è la differenza tra il testo definitivo e quello inizialmente in discussione, che riportiamo di seguito:

TESTO DEFINITIVO (tratto dal sito della funzione pubblica www.funzionepubblica.it)

TESTO INIZIALMENTE IN DISCUSSIONE (tratto dal sito del governo www.palazzochigi.it - provvedimenti del 15 novembre 1999)

art. 2 - ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive

1. gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come  modificati dall'articolo 2 della legge 16/6/98, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

articolo 2: ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive

1. le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4/1/68 n. 15, agli articoli 1,2, e 3 della legge 15/5/97, n. 127, come modificata dall'articolo 2 della legge 16/6/98, n. 191, ed alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono applicarsi anche ai rapporti intercorrenti tra privati.

2. nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, i soggetti privati hanno diritto di accedere alla documentazione in possesso delle amministrazioni pubbliche al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive loro prodotte, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPR 20/10/98, n. 403.

Commento:

1. è sparito il riferimento all'articolo 1, oltre che agli articoli 2 e 3, della legge n. 127/1997; articolo con cui si demandava al Governo l'adozione di quello che poi sarebbe stato il DPR n. 403/1998, che ha esteso i casi di autocertificazione. L'assenza di tale riferimento, come pure l'assenza di ogni riferimento al DPR 403/1998, lascerebbe pensare ad un'applicazione senza estensioni nei rapporti tra privati. Un passo indietro o una svista? Speriamo in una tempestiva circolare di chiarimento.

2. è stato complicato il percorso per il privato che intende accettare l'autocertificazione: a) deve acquisire il consenso del dichiarante al controllo presso la pubblica amministrazione; b) deve preventivamente mettersi d'accordo con la pubblica amministrazione; c) finalmente può formulare la richiesta di controllo. Gli conviene farsi dare il certificato.

Art. 5 - Tutela dei consumatori e degli utenti

1. dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:

"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per la Funzione Pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'ispettorato della funzione pubblica"

articolo 3: tutela dei consumatori e degli utenti

1. Il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30/7/98, n. 281, e l'Osservatorio per la semplificazione, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 8/3/99, n. 50, segnalano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Funzione Pubblica - eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'ispettorato della Funzione Pubblica.

Commento: la "novità" è nella formulazione più oscura della norma di "semplificazione".
norma non riprodotta articolo 5: tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per fax, nonchè ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito a distanza, senza aggravi per l'Erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

Commento: una non riproduzione davvero infelice

Aspettiamo, comunque, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e stiamo a vedere.

pagina aggiornata il 18/11/2000