| caso |
regole attuali |
innovazioni del Testo Unico |
| applicabilità dell'autocertificazione nei rapporti con
l'autorità giudiziaria |
no |
si, limitatamente allo svolgimento
di attività di volontaria giurisdizione (art. 2 comma 2) |
| dichiarazione nell'interesse di chi sia temporaneamente
impedito per ragioni di salute |
caso non previsto |
si, può essere resa
- dal coniuge o, in assenza, dai figli o, in
mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado
- al pubblico ufficiale
- menzionando la causa dell'impedimento (art.
4 comma 2)
non applicabile in materia di dichiarazioni
fiscali (art. 4 comma 3) |
| copie autentiche |
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non cambia nulla |
| modalità alternative alle copie autentiche |
solo per le pubblicazioni da produrre nei pubblici
concorsi è attualmente possibile dichiarare la conformità
all'originale della copia |
tale dichiarabilità è estesa
- a tutti i documenti conservati o rilasciati
da una pubblica amministrazione
- ai documenti fiscali che i privati devono
obbligatoriamente conservare (art. 19)
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| regime alternativo all'autentica delle sottoscrizioni con
allegazione della fotocopia di un valido documento di identità |
previsto solo per le istanze rivolte alla pubblica
amministrazione e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà ad esse collegate |
esteso a qualsiasi atto da produrre
alla pubblica amministrazione, salvo che l'atto debba essere presentato
- a soggetti diversi
- alla p.a. al fine di riscuotere benefici
economici (art. 21)
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| documentazione mediante esibizione di documento di
riconoscimento |
non possibile se il documento è scaduto |
possibile a condizione che
l'interessato dichiari sulla fotocopia del documento che i dati
contenuti non sono variati dalla data del rilascio (art. 45 comma 3) |
| sanzione della non applicazione delle norme
sull'autocertificazione come violazione dei doveri d'ufficio |
resa esplicita solo nelle circolari |
resa esplicita da uno specifico
articolo (art 74) |
| dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto
di notorietà |
|
non cambia nulla |