TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - parte prima

LEGENDA:

L: legge

R: regolamento

 

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INDICE

 

CAPO I Definizioni e ambito di applicazione

 

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Soggetti

Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

Art. 5 Rappresentanza legale

 

CAPO II Documentazione amministrativa

 

SEZIONE I Documenti amministrativi e atti pubblici

 

Art. 6 Riproduzione di documenti

Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici

 

SEZIONE II Documento informatico

 

Art. 8 Documento informatico

Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

Art. 10 Forma ed efficacia del documento informatico

Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

Art. 12 Pagamenti informatici

Art. 13 Libri e scritture

 

SEZIONE III Trasmissione di documenti

 

Art. 14 Trasmissione del documento informatico

Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile

Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

 

SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

 

Art. 18 Copie autentiche

Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di copie

Art. 20 Copie di atti e documenti informatici

Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni

 

SEZIONE V Firma digitale

 

Art. 22 Definizioni

Art. 23 Firma digitale

Art. 24 Firma digitale autenticata

Art. 25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

Art. 26 Deposito della chiave privata

Art. 27 Certificazione delle chiavi

Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore

Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

 

SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie

 

Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme

Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione

Art. 32Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente

riconosciute

Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero

Art. 34 Legalizzazione di fotografie

 

SEZIONE VII Documenti di riconoscimento e di identità

 

Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento

Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici

 

SEZIONE VIII Regime fiscale

 

Art. 37 Esenzioni fiscali

 

CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa

 

SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

 

Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

 

SEZIONE II Certificati

 

Art. 40 Certificazioni contestuali

Art. 41 Validità dei certificati

Art. 42 Certificati di abilitazione

 

SEZIONE III Acquisizione diretta di documenti

 

Art. 43 Accertamenti d’ufficio

Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

 

SEZIONE IV Esibizione di documento

 

Art. 45 Documentazione mediante esibizione

 

SEZIONE V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

 

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

 

CAPO IV Sistema di gestione informatica dei documenti

 

SEZIONE I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

 

Art. 50 Attuazione dei sistemi

Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei documenti

Art. 53 Registrazione di protocollo

Art. 54 Informazioni annullate o modificate

Art. 55 Segnatura di protocollo

Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione

informatica dei documenti

Art. 57 Numero di protocollo

 

SEZIONE II Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

 

Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Art. 59 Accesso esterno

Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

 

SEZIONE III Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

 

Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi

documentali e degli archivi

Art. 62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del

sistema

Art. 63 Registro di emergenza

 

SEZIONE IV Sistema di gestione dei flussi documentali

 

Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali

Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

Art. 66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei

flussi documentali

 

SEZIONE V Disposizioni sugli archivi

 

Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito

Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli archivi

Art. 69 Archivi storici

 

SEZIONE VI Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

 

Art. 70 Aggiornamenti del sistema

 

CAPO V Controlli

 

Art. 71

Modalità dei controlli

Art. 72

Responsabilità dei controlli

 

CAPO VI Sanzioni

 

Art. 73

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

Art. 74

Violazione dei doveri d’ufficio

Art. 75

Decadenza dai benefici

Art. 76

Norme penali

 

CAPO VII Disposizioni finali

 

Art. 77

Norme abrogate

Art. 78

Norme che rimangono in vigore

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTA l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50;

VISTO il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n.50;

VISTA le risoluzioni del Senato della Repubblica del 24 novembre 1999 e della

Camera dei deputati 19 novembre 1999;

VISTO il decreto legislativo……..;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica………;

VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del

25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;

VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti

normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

....................;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la

funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

EMANA

il seguente testo unico:

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN

MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (R)

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del

contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,

utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono

quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

giuridicamente rilevanti.

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del

titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica

amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione personale del

titolare.

d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di

fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,

dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità

prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.

e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta

d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno

di età.

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica

avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,

qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque

accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto

dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento,

sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a

diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico

ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento

dell’identità della persona che sottoscrive.

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha

apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità

della firma stessa.

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica

amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona

dell’interessato.

n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su

un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente

al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un

documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza,

i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g)

e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43.

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici

servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle

dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni

procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione

di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei

documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del

sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi

informativi automatizzati.

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle

risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure

informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione, all'originale del

documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il

documento stesso.

 

Articolo 2 (L)

Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e

la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi

della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti

agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei

rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme

concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si

applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della

legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Articolo 3 (R)

Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e

dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche

amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o

in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia,

possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente

agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti

pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei

regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello

straniero. (R)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti

all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle

stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di

provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti,

sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente

autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata

dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti

non veritieri.

 

Articolo 4 (R)

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale

previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la

dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a

sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento

temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,

contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge

o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o

collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità

del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni

fiscali. (R)

 

Articolo 5 (L)

Rappresentanza legale

1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le

dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti

rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso

con l’assistenza del curatore.

 

CAPO II

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

 

Articolo 6 (L-R)

Riproduzione e conservazione di documenti

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti,

i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di

cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su

supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la

conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si

intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su

supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche

dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. (L)

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei documenti

di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a

garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli

archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole

interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 490.

 

Articolo 7 (L)

Redazione e stesura di atti pubblici

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni

sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne

la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte,

abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni,

acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario

apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti

leggibile.

 

SEZIONE II

DOCUMENTO INFORMATICO

 

Articolo 8 (R)

Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto

informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli

effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la

duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti

informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti

l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la

protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate

dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno

biennale.

3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le

misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità

e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con

riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all’articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati

personali.

 

Articolo 9 (R)

Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è

possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi

consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione,

riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi

informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,

devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle

amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via

telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti

informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica

nella pubblica amministrazione d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali

e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle

finanze, rispettivamente competenti.

 

Articolo 10 (R)

Forma ed efficacia del documento informatico

1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle

regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni,

anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma

scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile.

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su

diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del

Ministro delle finanze.

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha

efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo

8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile

e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

 

Articolo 11 (R)

Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso

della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e

rilevanti a tutti gli effetti di legge.

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di

contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.

 

Articolo 12 (R)

Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra

queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di

cui all'articolo 8, comma 2.

 

Articolo 13 (R)

Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge

sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta

possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle

disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto

di cui all'articolo 8, comma 2.

 

SEZIONE III

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

 

Articolo 14 (R)

Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e

pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento

informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle

regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che

assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei

casi consentiti dalla legge.

 

Articolo 15 (L)

Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la

cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si

osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

 

Articolo 16 (R)

Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della

legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre

pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,

fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie

per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre

sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di

nascita.

3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto,

privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed

uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.

L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la

protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la

rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione

dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi

contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

 

Articolo 17 (R)

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e

documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della

corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi

titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul

contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del

mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via

telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle

informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al

destinatario.

 

SEZIONE IV

COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

 

Articolo 18 (L-R)

Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute

con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura

dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli

originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato

emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il

documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro

funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con

l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale

deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il

proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per

esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il

pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per

le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute

nell’articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di

pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può

essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente

competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza

obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la

copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

 

Articolo 19 (R)

Modalità alternative all’autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare

anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una

pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di

studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì

riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono

essere obbligatoriamente conservati dai privati.

 

Articolo 20 (R)

Copie di atti e documenti informatici

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su

diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle

disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture

private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni

tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno

piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è

apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le

disposizioni del presente testo unico.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto

cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli

originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio

o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento

informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera

dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo

quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione

vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate

nell’articolo 8, comma 2.

 

Articolo 21 (R)

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai

gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e

comma 3. (R)

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a

soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione

da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio,

cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la

documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso,

l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che

autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo

accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la

data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita,

nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)

 

SEZIONE V

FIRMA DIGITALE

Articolo 22 (R)

Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di

generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una

pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di

cifratura di documenti informatici;

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato

ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la

firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in

precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato

ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul

documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti

informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di

meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità personale

basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;

f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave

pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la

corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene,

si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il

termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si

attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai

terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado

di ricevere e registrare documenti informatici;

i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia

il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed

aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;

l) per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del

certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;

m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la

validità del certificato per un determinato periodo di tempo;

n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica,

dei dati in esso contenuti;

o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni

disposizione che ad esse si applichi.

 

Articolo 23 (R)

Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché

al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza

informatica, una firma digitale.

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico

equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su

supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al

documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui

corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti

revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o

sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque

motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi

richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti

interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla

normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di

qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche

definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del

soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa

è pubblicata per la consultazione.

 

Articolo 24 (R)

Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale,

la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico

ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del

fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in

contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 28, primo comma, n.1 della

legge 6 febbraio 1913, n.89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce

ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi

comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento

formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia

informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma

3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica

amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma

digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche

amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto

informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi

sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo

unico.

Articolo 25 (R)

Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o

la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme

del presente testo unico.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di

sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

Articolo 26 (R)

Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma

segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.

2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi

tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in

un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette,

conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.

3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del

codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 27 (R)

Certificazione delle chiavi

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli

effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e

rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci

anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono

consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da

certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in

apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e

aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e

dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2:

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai

fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti

all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono

funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del

certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di

rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all’articolo 8,

comma 2;

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard

riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un

certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di

equivalenti requisiti.

Articolo 28 (R)

Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale,

è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno

ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il

decreto di cui all’articolo 8, comma 2;

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la

sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale

o a cariche rivestite;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione

e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati

personali,emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996,

n. 675;

g) non rendersi depositario di chiavi private;

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso

di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo,

di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione

della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o

falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di

chiavi asimmetriche;

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica

amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro

certificatore o del suo annullamento.

Articolo 29 (R)

Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al

proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed

all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di

pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle

pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica

amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi

ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi

ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro

legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro della giustizia o

suoi delegati.

SEZIONE VI

LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

Articolo 30 (L)

Modalità per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma

si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della

legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la

propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 31 (L)

Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le

firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed

estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data

e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché

apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 32 (L)

Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi

originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in

cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Articolo 33 (L)

Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad

autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti

organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità

delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello

Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle

rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non

sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera,

deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo

straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un

traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati

da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono

legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione

stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Articolo 34 (L)

Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a

legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. Su

richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal

dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali

non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.

SEZIONE VII

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’

Articolo 35 (L -R)

Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di

identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento

equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente

nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti

termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di

timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

(R)

3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o

l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Articolo 36 (L)

Carta d’identità e documenti elettronici

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e del

documento d’identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della

denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono

contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale;

3. La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni

caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione

amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto

della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere

conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave

biometrica, occorrenti per la firma digitale.

4. La carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento

elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella

pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di

sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte

di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette

regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze

dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e

delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche

amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori

servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a

decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

 

SEZIONE VIII

REGIME FISCALE

Articolo 37 (L)

Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di

bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto

sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

 

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