
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - parte prima
LEGENDA:
L: legge
R: regolamento
INDICE
CAPO I Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Soggetti
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
Art. 5 Rappresentanza legale
CAPO II Documentazione amministrativa
SEZIONE I Documenti amministrativi e atti pubblici
Art. 6 Riproduzione di documenti
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici
SEZIONE II Documento informatico
Art. 8 Documento informatico
Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 10 Forma ed efficacia del documento informatico
Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
Art. 12 Pagamenti informatici
Art. 13 Libri e scritture
SEZIONE III Trasmissione di documenti
Art. 14 Trasmissione del documento informatico
Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile
Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Art. 18 Copie autentiche
Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di copie
Art. 20 Copie di atti e documenti informatici
Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni
SEZIONE V Firma digitale
Art. 22 Definizioni
Art. 23 Firma digitale
Art. 24 Firma digitale autenticata
Art. 25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 26 Deposito della chiave privata
Art. 27 Certificazione delle chiavi
Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore
Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie
Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione
Art. 32Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero
Art. 34 Legalizzazione di fotografie
SEZIONE VII Documenti di riconoscimento e di identità
Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici
SEZIONE VIII Regime fiscale
Art. 37 Esenzioni fiscali
CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa
SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
SEZIONE II Certificati
Art. 40 Certificazioni contestuali
Art. 41 Validità dei certificati
Art. 42 Certificati di abilitazione
SEZIONE III Acquisizione diretta di documenti
Art. 43 Accertamenti d’ufficio
Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
SEZIONE IV Esibizione di documento
Art. 45 Documentazione mediante esibizione
SEZIONE V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
CAPO IV Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Art. 50 Attuazione dei sistemi
Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 53 Registrazione di protocollo
Art. 54 Informazioni annullate o modificate
Art. 55 Segnatura di protocollo
Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti
Art. 57 Numero di protocollo
SEZIONE II Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art. 59 Accesso esterno
Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
SEZIONE III Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi
documentali e degli archivi
Art. 62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del
sistema
Art. 63 Registro di emergenza
SEZIONE IV Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Art. 66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei
flussi documentali
SEZIONE V Disposizioni sugli archivi
Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito
Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli archivi
Art. 69 Archivi storici
SEZIONE VI Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Art. 70 Aggiornamenti del sistema
CAPO V Controlli
Art. 71
Modalità dei controlli
Art. 72
Responsabilità dei controlli
CAPO VI
Sanzioni
Art. 73
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
Art. 74
Violazione dei doveri d’ufficio
Art. 75
Decadenza dai benefici
Art. 76
Norme penali
CAPO VII Disposizioni finali
Art.
77Norme abrogate
Art. 78
Norme che rimangono in vigore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTA l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTA le risoluzioni del Senato della Repubblica del 24 novembre 1999 e della
Camera dei deputati 19 novembre 1999;
VISTO il decreto legislativo……..;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica………;
VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del
25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
....................;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il seguente testo unico:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono
quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione personale del
titolare.
d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta
d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno
di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento,
sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità
della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona
dell’interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su
un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente
al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza,
i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g)
e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione
di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottat
o; essa è effettuata mediante sistemiinformativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il
documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e
la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi
della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti
agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme
concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si
applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o
in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti
non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,
contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge
o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità
del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni
fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso
con l’assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti,
i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di
cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su
supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su
supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche
dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei documenti
di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli
archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni
sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne
la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni,
acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario
apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti
leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la
protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno
biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità
e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con
riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all’articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via
telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali
e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle
finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle
regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni,
anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma
scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del
Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha
efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo
8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile
e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso
della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di
contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra
queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta
possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto
di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle
regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei
casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la
cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si
osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto,
privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed
uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la
protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione
dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi
contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul
contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via
telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute
con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura
dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli
originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato
emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il
documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con
l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale
deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute
nell’articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di
pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la
copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all’autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di
studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì
riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su
diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture
private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni
tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è
apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo
quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell’articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai
gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e
comma 3. (R)
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione
da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso,
l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che
autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita,
nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di
generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una
pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di
cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato
ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la
firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in
precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di
meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità personale
basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave
pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la
corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene,
si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il
termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado
di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia
il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed
aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la
validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica,
dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché
al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su
supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui
corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti
revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o
sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche
definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del
soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa
è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale,
la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del
fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in
contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 28, primo comma, n.1 della
legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce
ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma
3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica
amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma
digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi
sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo
unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o
la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme
del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma
segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi
tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in
un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del
codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli
effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e
rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci
anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono
consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da
certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in
apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e
dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai
fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di
rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all’articolo 8,
comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di
equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale,
è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno
ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il
decreto di cui all’articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la
sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale
o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione
e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso
di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo,
di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al
proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed
all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di
pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi
ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro
legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro della giustizia o
suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma
si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed
estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data
e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in
cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad
autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti
organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità
delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. Su
richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali
non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento
equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
(R)
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o
l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d’identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e del
documento d’identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della
denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni
caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave
biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte
di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette
regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze
dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori
servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di
bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto
sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.