La nota circolare della Funzione Pubblica n. 8/99, prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni procedenti devono stabilire le modalità e i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione sulle autocertificazioni.
Ho preparato una bozza di regolamento per l'Azienda Sanitaria dove lavoro e ve lo propongo nell'auspicio che, con gli opportuni adattamenti, possa esservi in qualche modo utile come traccia per l'elaborazione dei regolamenti delle vostre amministrazioni.
Modalità e
criteri dei controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (autocertificazioni)
Art.
1
Regole di riferimento
Questo
regolamento è adottato in applicazione dell'art. 11 del DPR 20/10/98, n. 403 e
della circolare del Ministro della Funzione Pubblica 22/10/99, n. 8/99.
Art.
2
Generalità sull'effettuazione dei controlli
I controlli a
campione sulle autocertificazioni devono essere attivati immediatamente dopo il
ricevimento delle autocertificazioni e comunque prima di adottare il
provvedimento al quale si riferisce l'autocertificazione oggetto del controllo.
Nell'impossibilità
di eseguire i controlli diretti di cui alla circolare n. 8/99, dovranno essere
eseguiti controlli indiretti, con la collaborazione delle amministrazioni
certificanti.
Le richieste
di verifica nei confronti delle amministrazioni certificanti sono avanzate dal
responsabile del procedimento o dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione, usando prioritariamente il fax o la posta elettronica.
Con la
richiesta di verifica si chiede all'amministrazione certificante la conferma
scritta della corrispondenza dell'autocertificazione con le risultanze dei
registri o degli atti da essa custoditi.
Art.
3
Pubblicità degli esiti dei controlli
L'Azienda
adotta trimestralmente un'apposita deliberazione nella quale sono indicati, per
ciascuna unità organizzativa interessata, il tipo di autocertificazione, il
numero di controlli per ciascun tipo complessivamente eseguiti ed il numero dei
controlli risultati positivi.
A questo
proposito, le unità organizzative comunicano questi dati allo Staff Affari
Generali, entro la seconda decade dell'ultimo mese del trimestre. Lo Staff
Affari Generali formula apposita proposta di deliberazione; comunica inoltre gli
stessi dati al Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Art.
4
Percentuale dei casi di autocertificazione da
verificare
La
percentuale dei casi di autocertificazione da verificare, tenuto conto delle
indicazioni della citata circolare n. 8/99, è stabilita come segue:
|
U.O.A./Staff |
Casi di autocertificazione |
Percentuale |
Destinatari della verifica |
|
Beni e Servizi |
Autocertificazioni relative
all'aggiudicazione di appalti |
|
Gli
aggiudicatari degli appalti |
|
|
sopra soglia comunitaria |
50% |
|
|
|
sotto soglia comunitaria |
20% |
|
|
Tecnico
Patrimoniale. |
Autocertificazioni relative ad
aggiudicazione di appalti |
|
|
|
|
di opere o lavori pubblici ai sensi
della legge 109/94 |
50% |
Gli
aggiudicatari degli appalti |
|
|
di lavori in economia o fuori dal
campo di applicazione della legge 109/94 |
20% |
|
|
PERSONALE |
Autocertificazioni relative all'assunzione |
|
|
|
|
di personale in ruolo |
25% |
I soggetti
da assumere |
|
|
Di personale incaricato |
10% |
|
|
|
Autocertificazioni relative alla
corresponsione degli assegni familiari |
10% |
Gli aventi
diritto |
|
|
Autocertificazioni relative
all'acquisizione di benefici ed alla fruizione di diritti previsti dalle
norme o dai contratti (es. diritto allo studio, permessi, aspettative,
astensioni dal lavoro, ecc.) |
10% |
|
|
Organizzazione
Sviluppo
Risorse |
Autocertificazioni relative alla
partecipazione a corsi di formazione professionale |
30% |
Gli ammessi
ai corsi |
|
|
Autocertificazioni relative
all'ammissione a stages e tirocini presso l'Azienda |
20% |
Gli ammessi
ai tirocini |
|
ALTRI |
Autocertificazioni varie |
10% |
I diretti
interessati |
Oltre alle
predette verifiche, i responsabili dei procedimenti o i dipendenti addetti sono
sempre tenuti ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, da chiunque
prodotte, di cui si sospetti il mendacio.
Art.
5
Dichiarazioni mendaci
Nel caso di
dichiarazioni mendaci, L'unità organizzativa interessata adotta immediatamente
gli atti di competenza per dichiarare l'autore del mendacio decaduto dal
beneficio; trasmette inoltre, sempre immediatamente, gli atti all'Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell'art. 26 l. 04/01/68, n. 15.