Schema di regolamento interno sui controlli a campione sulle autocertificazioni

La nota circolare della Funzione Pubblica n. 8/99, prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni procedenti devono stabilire le modalità e i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione sulle autocertificazioni.

Ho preparato una bozza di regolamento per l'Azienda Sanitaria dove lavoro e ve lo propongo nell'auspicio che, con gli opportuni adattamenti,  possa esservi in qualche modo utile come traccia per l'elaborazione dei regolamenti delle vostre amministrazioni.

REGOLAMENTO AZIENDALE

Modalità e criteri dei controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni)

Art. 1

Regole di riferimento

Questo regolamento è adottato in applicazione dell'art. 11 del DPR 20/10/98, n. 403 e della circolare del Ministro della Funzione Pubblica 22/10/99, n. 8/99.

 

Art. 2

Generalità sull'effettuazione dei controlli

I controlli a campione sulle autocertificazioni devono essere attivati immediatamente dopo il ricevimento delle autocertificazioni e comunque prima di adottare il provvedimento al quale si riferisce l'autocertificazione oggetto del controllo.

Nell'impossibilità di eseguire i controlli diretti di cui alla circolare n. 8/99, dovranno essere eseguiti controlli indiretti, con la collaborazione delle amministrazioni certificanti.

Le richieste di verifica nei confronti delle amministrazioni certificanti sono avanzate dal responsabile del procedimento o dal dipendente addetto a ricevere la documentazione, usando prioritariamente il fax o la posta elettronica.

Con la richiesta di verifica si chiede all'amministrazione certificante la conferma scritta della corrispondenza dell'autocertificazione con le risultanze dei registri o degli atti da essa custoditi.

 

Art. 3

Pubblicità degli esiti dei controlli

L'Azienda adotta trimestralmente un'apposita deliberazione nella quale sono indicati, per ciascuna unità organizzativa interessata, il tipo di autocertificazione, il numero di controlli per ciascun tipo complessivamente eseguiti ed il numero dei controlli risultati positivi.

A questo proposito, le unità organizzative comunicano questi dati allo Staff Affari Generali, entro la seconda decade dell'ultimo mese del trimestre. Lo Staff Affari Generali formula apposita proposta di deliberazione; comunica inoltre gli stessi dati al Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Art. 4

Percentuale dei casi di autocertificazione da verificare

La percentuale dei casi di autocertificazione da verificare, tenuto conto delle indicazioni della citata circolare n. 8/99, è stabilita come segue:

U.O.A./Staff

Casi di autocertificazione

Percentuale

Destinatari della verifica

Beni e Servizi

Autocertificazioni relative all'aggiudicazione di appalti

 

Gli aggiudicatari degli appalti

 

sopra soglia comunitaria

50%

 

sotto soglia comunitaria

20%

Tecnico Patrimoniale.  

Autocertificazioni relative ad aggiudicazione di appalti

 

 

 

di opere o lavori pubblici ai sensi della legge 109/94

50%

Gli aggiudicatari degli appalti

 

di lavori in economia o fuori dal campo di applicazione della legge 109/94

20%

PERSONALE

Autocertificazioni relative all'assunzione 

 

 

 

di personale in ruolo

25%

I soggetti da assumere

 

Di personale incaricato

10%

 

Autocertificazioni relative alla corresponsione degli assegni familiari

10%

Gli aventi diritto

 

Autocertificazioni relative all'acquisizione di benefici ed alla fruizione di diritti previsti dalle norme o dai contratti (es. diritto allo studio, permessi, aspettative, astensioni dal lavoro, ecc.)

10%

Organizzazione Sviluppo Risorse

Autocertificazioni relative alla partecipazione a corsi di formazione professionale

30%

Gli ammessi ai corsi

 

Autocertificazioni relative all'ammissione a stages e tirocini presso l'Azienda

20%

Gli ammessi ai tirocini

ALTRI

Autocertificazioni varie

10%

I diretti interessati

Oltre alle predette verifiche, i responsabili dei procedimenti o i dipendenti addetti sono sempre tenuti ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, da chiunque prodotte, di cui si sospetti il mendacio.

Art. 5

Dichiarazioni mendaci

Nel caso di dichiarazioni mendaci, L'unità organizzativa interessata adotta immediatamente gli atti di competenza per dichiarare l'autore del mendacio decaduto dal beneficio; trasmette inoltre, sempre immediatamente, gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 26 l. 04/01/68, n. 15.