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Un po di storia dellautocertificazione "Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con norme aventi efficacia di legge, alla revisione delle disposizioni legislative concernenti la produzione di atti e certificati agli organi della pubblica .... al fine di semplificare gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle relative procedure. Art. 2. La revisione di cui all'art. 1 sarà condotta con i seguenti criteri direttivi: 1) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obbiettivi che debbano essere controllati d'ufficio o possano essere direttamente accertati dall'Amministrazione competente o siano già a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona; 2) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione . di un documento di identità personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti; 3) consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni; 5) supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilità del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede." Non si tratta di una delle leggi "Bassanini", ma di una legge delega di oltre 40 anni fa: 25 luglio 1956, n. 823. Constatiamo come già da tanti anni fosse fortemente sentita lesigenza di semplificare i pesanti oneri documentatori posti a carico dei cittadini. Ma quella che noi oggi chiamiamo autocertificazione, ha radici ancora più lontane; lattestazione di notorietà, descritta nellarticolo 72 del previgente codice civile del Regno dItalia si può già considerare una forma di autocertificazione. Questo in quanto il cittadino in prima persona certificava circostanze notorie, davanti ad un magistrato e con lassistenza di testimoni. E molte disposizioni tra la seconda metà dellottocento , fino alla prima metà del novecento, previdero attestazioni di notorietà. Ai primi del novecento fu consentito anche ai notai, al cancelliere, al podestà e poi ai segretari comunali, di raccogliere le attestazioni di notorietà. Nel 1954 compare la figura della dichiarazione sostitutiva; il DPR 24 giugno 1954, n. 368, stabilì infatti per i pubblici concorsi gli stati, fatti e qualità da dichiarare nella domanda di partecipazione, autenticata dal notaio o dal segretario comunale; con lonere di presentazione di certificati e documenti originali a cura dei vincitori e solo per titolo di studio, casellario giudiziale e sana e robusta costituzione (oltre agli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti). Ma è il 1956 lanno della svolta, come ho detto allinizio; la legge delega prefigura per la prima volta uno scenario innovativo per lautocertificazione, molto vicino a quello dei nostri giorni. Nel 1957 la delega viene eseguita con DPR del 2 agosto, n. 678; cosa prevede, in sintesi
Il DPR non prevede però le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, né temporanee né definitive; ma siamo già tanto avanti. E siamo al 1968, lanno dellautocertificazione. Arriva la legge 15, che riscrive interamente la materia, abrogando il precedente DPR e ogni altra disposizione con essa incompatibile. Vediamo, in sintesi, le principali novità che introduce
La legge è poi seguita da una sontuosa circolare che spiega nei dettagli come realizzare lautocertificazione. Ciononostante, la legge cade presto nel dimenticatoio, languendo in una sostanziale disapplicazione. E passano ventidue anni senza che succeda più nulla, a parte alcuni piccoli interventi estrinseci. E arriviamo agli anni novanta. È il momento in cui entra in forte crisi il modello di amministrazione burocratico ed autoritativo, incapace di reggere la sfida dei tempi, delle tecnologie, delle nuove sensibilità e dei nuovi bisogni. Parte così una formidabile azione di riforma della pubblica amministrazione, con una legge forte ed emblematica, la 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli ai documenti amministrativi. Sono arcinoti il significato ed i contenuti pervasivi di questa legge; ai fini del nostro discorso; nel contesto di questa legge, tra procedimento e accesso, si decide di infilare un articolo, il 18, col quale si riesuma, praticamente, la legge 15 del sessantotto. Le Amministrazioni, si dice, devono entro 6 mesi organizzarsi per applicare la legge 15 del sessantotto; ma si dice qualcosa di più pesante, quasi eversivo: laccertamento dufficio va fatto a tutto campo, nellambito dellintera pubblica amministrazione e non più della sola amministrazione procedente. Questa norma è stata praticamente ignorata, mentre la produzione normativa successiva ha rinvigorito in prevalenza gli istituti dellautocertificazione. È solo il regolamento DPR 403/98, attuativo della 127/1997 ("Bassanini 2") si è preoccupato di rilanciare laccertamento dufficio. Ma oramai anche la legge 15 e il DPR 403 entrano a far parte della storia dell'autocertificazione, con il debutto del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, DPR 28/12/2000, n. 445. Si tratta dell'ultimo provvedimento prima della rivoluzione telematica che eliminerà del tutto i passaggi di carta e la stessa autocertificazione [e lo stesso Tutto Autocertificazione? :-( ] |