“GRUPPO ITALIANO RADIOAMATORI FERROVIERI”
G.I.R.F.
ARTICOLO 1
Tra gli agenti in servizio e gli ex agenti del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato), delle Ferrovie Concesse, e rispettivi familiari, in possesso della Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore o della prescritta Autorizzazione Ministeriale per l’impianto e l’esercizio di una stazione di radioascolto (SWL), è costituita un’Associazione denominata “Gruppo Italiano Radioamatori Ferrovieri”- G.I.R.F.
A tutti i soci G.I.R.F. è raccomandata l’iscrizione
all’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.)
Per associarsi al G.I.R.F. è necessario inviare domanda di ammissione a Socio per iscritto alla Segreteria
Nazionale G.I.R.F.
ARTICOLO 2
La sede sociale dell’Associazione è in Roma presso
il Dopolavoro Ferroviario di Via Bari, 22
La sede Amministrativa dell’Associazione è presso il
Dopolavoro Ferroviario della Segreteria Nazionale.
ARTICOLO 3
L’Associazione si propone di coordinare, tra le persone di cui all’Art. 1 l’attività radiantistica e di promuovere e diffondere l’interesse per lo studio e l’utilizzazione dei sistemi di trasmissione e di ricezione d’amatore, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché di perseguire in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, rendendosi disponibili ad intervenire volontariamente per ripristinare i sistemi di comunicazione interrotti in caso di calamità naturali.
ARTICOLO 4
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione.
ARTICOLO 5
L’Associazione è affiliata alla Federazione Internazionale dei Radioamatori Ferrovieri “F.I.R.A.C.” e all’Associazione Radioamatori Italiani “A.R.I.”
ARTICOLO 6
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti liberamente e direttamente dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i
propri membri un Presidente Nazionale ed un Segretario.
Il Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri
che per legge o per effetto del presente regolamento non siano di esclusiva
competenza dell’Assemblea, dura in carica due anni; i suoi componenti possono
essere rieletti.
ARTICOLO 7
L’Associazione è rappresentata dal Presidente Nazionale che può delegare, sotto la propria responsabilità civile, ed in determinate circostanze, un membro del Consiglio.
ARTICOLO 8
Le Assemblee dei soci sono sovrane, possono essere Ordinarie e Straordinarie.
Esse avvengono con le modalità previste da Codice
Civile.
Ogni socio può esprimere un voto singolo.
Ogni socio potrà farsi rappresentare, con delega
scritta, da altro socio; in ogni caso non è consentito rappresentare piu’ di
tre soci.
ARTICOLO 9
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata ogni
anno, entro il mese di Febbraio, per l’approvazione della Relazione morale e
del rapporto finanziario elaborati dal Consiglio.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ai
soci 30 giorni prima della data
fissata dall’Assemblea.
L’Ordine del Giorno dell’Assemblea Generale verrà
fissato dal Consiglio Direttivo; in esso potranno essere inseriti quegli
argomenti di interesse generale che proposti dai soci , perverranno per
iscritto alla Segreteria entro il 31 Dicembre.
ARTICOLO 10
Le Assemblee Generali Straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo per discutere importanti argomenti, o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.
In tal caso il
Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea entro tre mesi, con le modalità
di cui al precedente articolo.
ARTICOLO 11
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito dalle sole quote annuali versate dai soci e da
eventuali donazioni.
L’entità della
quota di cui sopra, a carico di ogni socio, verrà fissata ogni anno in sede di
Assemblea Generale; tale quota e’ intrasmittibile, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte,e non è rivalutabile.
Il mancato
pagamento della quota per due anni consecutivi, comporta l’automatico
decadimento della qualifica di socio ed alla cancellazione del nominativo dal
“CALL BOOK” internazionale della F.I.R.A.C..
ARTICOLO 12
Per la modifica
degli articoli del presente
regolamento, sarà necessario che sia convocata l’Assemblea Generale con la
partecipazione di almeno tre quarti degli iscritti ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento
dell’Associazione non potrà essere deciso che dall’Assemblea Generale con le
norme stabilite dal Codice Civile; in tal caso sarà obbligatorio devolvere il
patrimonio ad altre associazioni analoghe o ai fini di Pubblica Utilità.
Il presente
Regolamento Nazionale sostituisce il precedente del 26/02/1977.