pubblicato il 1 marzo 2001
Firmata da 51
membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26
giugno 1945
Entrata in vigore con il deposito del
ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945
Ratificata dall'ltalia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in
Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957 (testo ufficiale
francese)
Noi, popoli delle Nazioni Unite,
decisi
a
salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due
volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili
afflizioni all'umanità,
a
riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei
diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e
piccole,
a
creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli
obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto
internazionale possano essere mantenuti,
a
promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in
una più ampia libertà,
e per
tali fini
a
praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in
rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la
pace e la sicurezza internazionale,
ad
assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di
sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che
nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per
promuovere il progresso economico e sociale di tutti i
popoli,
abbiamo
deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali
fini.
In
conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro
rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di
pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato
il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò
un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni
Unite.
Capitolo I
FINI E
PRINCIPI
Articolo 1
I fini
delle Nazioni Unite sono:
1.
Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo scopo:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in
conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale,
la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni
internazionali che potrebbero portare ad una violazione della
pace:
2.
Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto
e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e
dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a
rafforzare la pace universale;
3.
Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei
problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od
umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni
di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4.
Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle
nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini
enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti
princìpi:
1.
L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza
di tutti i suoi Membri.
2. I
Membri, al scopo di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i
benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere
in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente
Statuto.
3. I
Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con
mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza
internazionale, e la giustizia, non siano messe in
pericolo.
4. I
Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale
o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra
maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I
Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi
azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del
presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi
Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva
o coercitiva.
6.
L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri
delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per
quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale.
7.
Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite
ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre
tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del
presente Statuto; questo principio non pregiudica però
l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo
VII.
Capitolo II
MEMBRI
DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 3
Membri
originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato
alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione
Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la
Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il
presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo
110.
Articolo 4
1.
Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati
amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e
che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali
obblighi e disposti a farlo.
2.
L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che
adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea
Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un
Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da
parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva
può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di un
Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere
ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Un
Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i
princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso
dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
ORGANI
Articolo 7
Sono
istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea
Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e
Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte
Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
Articolo 8
Le
Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di
uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi
qualità ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo IV
ASSEMBLEA GENERALE
Composizione
Articolo 9
1.
L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni
Unite.
2. Ogni
Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea
Generale.
Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od
argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia
riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal
presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare
raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di
Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni
od argomenti.
Articolo 11
1.
L'Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di
cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la
disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi,
raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia
agli uni ed all'altro.
2.
L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia
sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità
all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo
12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del
genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed
all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda
necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza
da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la
discussione.
3.
L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di
Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in
pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
4. I
poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non
limitano la portata generale dell'articolo 10.
Articolo 12
1.
Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle
funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una
controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve
fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o
situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di
Sicurezza.
2. Il
Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza,
informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le
questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed
informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni
Unite se l'Assemblea Generale non é in sessione, non appena il
Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.
Articolo 13
1.
l'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo
scopo di:
a.
promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la
sua codificazione.
b.
sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico,
sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per
tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di
religione.
2. Gli
ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale
rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono
stabiliti nei capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12,
l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento
pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua
origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere
generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le
situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del
presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni
Unite.
Articolo 15
1.
L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e
speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un
resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di
Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale.
2.
L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri
organi delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il
regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono
attribuite dai capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate
come strategiche.
Articolo 17
1.
L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio
dell'Organizzazione.
2. Le
spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la
ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.
3.
L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari
e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo
57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti
specializzati al scopo di fare ad essi delle
raccomandazioni.
Votazione
Articolo 18
1. Ogni
Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.
2. Le
decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese
a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali
questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri
non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del
Consiglio Economico e Sociale, l'elezione di Membri del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'articolo
86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione
dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le
questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione
fiduciaria e le questioni di bilancio.
3. Le
decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di
categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due
terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e
votanti.
Articolo 19
Un
Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei
suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto
nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o
superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni
interi precedenti. L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a
tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è
dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Procedura
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie
annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le
sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su
richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri
delle Nazioni Unite.
Articolo 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa
elegge il suo Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che
ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
CONSIGLIO DI SICUREZZA
Composizione
Articolo 23
1.Il
Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni
Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda
Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti
del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri
Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio
di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al
contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale ed agli altri fini
dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione
geografica.
2. I
Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un
periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva
all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di
Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il
periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente
rieleggibili.
3. Ogni
Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel
Consiglio.
Articolo 24
1. Al
scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle
Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di
Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale
responsabilità, agisce in loro nome.
2.
Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce
in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri
specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di
tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e
XII.
3. Il
Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia
necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea
Generale.
Articolo 25
I
Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le
decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni
del presente Statuto.
Articolo 26
Al
scopo di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse
umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di
Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di
Stato Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai
Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di
disciplina degli armamenti.
Votazione
Articolo 27
1. Ogni
Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le
decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono
prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le
decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono
prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano
compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni
previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un
Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal
voto.
Procedura
Articolo 28
1. Il
Consiglio di Sicurezza e organizzato in modo da poter funzionare in
permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal
scopo, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede
dell'Organizzazione.
2. Il
Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno
dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un
Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente
designato.
3. Il
Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località
diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano
meglio facilitare i suoi lavori.
Articolo 29
Il
Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che
ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 30
Il
Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale
fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo
Presidente.
Articolo 31
Ogni
Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione
di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza,
ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro
siano particolarmente coinvolti.
Articolo 32
Ogni
Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite,
qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio
di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto,
alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di
Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la
partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni
Unite.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
1. Le
parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione
mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato,
regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi
regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il
Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a
regolare la loro controversia medianti tali
Articolo 34
Il
Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o
su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito
internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di
determinare se la continuazione della controversia o della
situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 35
1. Ogni
Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o
situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del
Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2 Uno
stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre
all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale
qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti
preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di
regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
3. I
procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni
sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono
soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
1. Il
Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia
della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di
natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione
adeguati.
2. Il
Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura
per la soluzione della controversia che siano già state adottate
dalle parti.
3. Nel
fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di
Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie
giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle
parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle
disposizioni dello Statuto della Corte.
Articolo 37
1. Se
le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33
non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse
devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se
il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della
controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso
decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella
soluzione che ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza
pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio
di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo
richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica
della controversia.
Capitolo VII
AZIONE
RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI
ATTI DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il
Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla
pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e
fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in
conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al
scopo di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di
Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle
misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate
ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri
necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono
pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti
interessate. 11 Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il
mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il
Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare
effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni
Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere
un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle
comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche,
radio ed altre, e la rottura delle relazioni
diplomatiche.
Articolo 42
Se il
Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo
41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può
intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che
sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi
ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di
Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
1. Al
scopo di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta
ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze
armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di
passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
2.
L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i
tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro
dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e
dell'assistenza da fornirsi.
3.
L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su
iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il
Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio
di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da
parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme
costituzionali.
Articolo 44
Quando
il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso,
prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di
fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma
dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a
partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti
l'impiego di contingenti di forze armate del Membro
stesso.
Articolo 45
Al
scopo di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure
militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione
contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di
un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di
preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione
combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o
negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di
Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani
per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di
Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
1. E'
costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e
coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni
riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego
ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina
degli armamenti e l'eventuale disarmo.
2. Il
Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei
Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro
rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in
modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad
associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del
Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua
attività.
3.11
Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di
Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le
forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le
questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in
seguito.
4. Con
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con
le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato
Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
1.
L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di
Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o
da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di
Sicurezza.
2. Tali
decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente
o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali
competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I
Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua
assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 50
Se il
Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno
Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite,
che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti
dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il
Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali
difficoltà.
Articolo 51
Nessuna
disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di
autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un
attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il
Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da
Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono
immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non
pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo
il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in
qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per
mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale.
Capitolo VIII
ACCORDI
REGIONALI
Articolo 52
1.
Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di
accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle
questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali
accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini
ed ai principi delle Nazioni Unite.
2.1
Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od
organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali
accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio
di Sicurezza.
3. Il
Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli
accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati
interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di
Sicurezza.
4.
Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli
articoli 34 e 35.
Articolo 53
1. Il
Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua
direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire
intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni
regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza,
eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della
definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono
previste dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un
rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino
al momento in cui l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo
interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori
aggressioni da parte del detto Stato.
2.
L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel paragrafo 1 di questo
articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra
mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente
Statuto.
Articolo 54
Il
Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento,
pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 55
Al
scopo di creare le condizioni di stabilita e di benessere che sono
necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni,
basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o
dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite
promuoveranno:
a. un
più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e
condizioni di progresso e di sviluppo economico e
sociale;
b. la
soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e
simili, e la collaborazione internazionale culturale ed
educativa;
c. il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso,
lingua o religione.
Articolo 56
I
Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in
cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati
all'articolo 55.
Articolo 57
1. I
vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi,
ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti
internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo,
sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità
alle disposizioni dell'articolo 63.
2. Gli
istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito
indicati
con
l'espressione "Istituti specializzati".
Articolo 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei
programmi e delle attività degli istituti specializzati.
Articolo 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli
Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati
per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.
Articolo 60
Il
compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in
questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua
direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo
dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.
Capitolo X
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIA
Composizione
Articolo 61
1. Il
Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri
delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.
2.
Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio
Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre
anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
3. Alla
prima elezione successiva all'aumento da ventisette a
cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai
Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al
termine dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri.
Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al
termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni,
in conformità alle disposizioni che saranno prese dall'Assemblea
Generale.
4. Ogni
Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel
Consiglio .
Funzioni e Poteri
Articolo 62
1. Il
Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o
relazioni su questioni internazionali economiche e sociali,
culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni
riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle
Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati
interessati.
2. Esso
può fare raccomandazioni al scopo di promuovere il rispetto e
l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per
tutti.
3. Esso
può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea
Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua
competenza.
4. Esso
può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni
Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella
sua competenza.
Articolo 63
1. Il
Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi
istituto di quelli indicati all'articolo 57 per definire le
condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato
con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione
dell'Assemblea Generale.
2. Esso
può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante
consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come
mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle
Nazioni Unite.
Articolo 64
1. Il
Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni
per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso
può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli
istituti specializzati al scopo di ottenere rapporti sulle misure
prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte
dall'Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua
competenza.
2. Esso
può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali
relazioni.
Articolo 65
Il
Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio
di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Articolo 66
1. Il
Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano
nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle
raccomandazioni dell'Assemblea Generale.
2. Esso
può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi
che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti
specializzati.
3. Esso
adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti
del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite
dall'Assemblea Generale.
Votazione
Articolo 67
1. Ogni
Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un
voto.
2. Le
decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza
dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 68
Il
Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le
questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo,
nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per
l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 69
Il
Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni
Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni
su qualsiasi questione di particolare interesse per tale
Membro.
Articolo 70
Il
Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché
rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza
diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle
commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti
partecipino alle deliberazioni degli istituti
specializzati.
Articolo 71
Il
Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per
consultare le organizzazioni non governative interessate alle
questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono
essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con
organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle
Nazioni Unite interessato.
Articolo 72
1. Il
Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che
comprende le norme relative alla designazione del suo
Presidente.
2. Il
Consiglio Economico e Sociale n si riunisce secondo le esigenze, in
conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere
disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della
maggioranza dei suoi Membri.
Capitolo XI
DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI
Articolo 73
I
Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la
responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione
non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il
principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono
preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere
al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza
internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli
abitanti di tali territori, e, a tal scopo, l'obbligo:
a. di
assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni
interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed
educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro
gli abusi;
b. di
sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita
considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel
progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in
armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle
sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo;
c. di
rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d. di
promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche,
e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli
istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento
dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo
articolo;
e. di
trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo
d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste
dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici
ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni
economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono
rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui
si applicano i capitoli XII e XIII.
Articolo 74
I
Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica
nei
riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non
meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi
sul principio generale del buon vicinato in materia sociale
economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e
del benessere del resto del mondo.
Capitolo XII
REGIME
INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Articolo 75
Le
Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime
internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione
ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a
tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori
sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in
amministrazione fiduciaria".
Articolo 76
Gli
obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in
conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1 del
presente Statuto, sono i seguenti:
a.
rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b.
promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo
degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il
loro progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza,
tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e
delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate
dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno
essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione
fiduciaria;
c.
incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o
religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza
dei popoli del mondo;
d. di
assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e
commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro
cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi
nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il
conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle
disposizioni dell'articolo 80.
Articolo 77
1. Il
regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori
delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti
convenzioni di amministrazione fiduciaria:
a.
territori attualmente sottoposti a mandato;
b.
territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della
seconda guerra mondiale;
c.
territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati
responsabili della loro amministrazione.
2. Sarà
oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle
precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione
fiduciaria ed a quali condizioni.
Articolo 78
Il
regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori
che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni
tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana
uguaglianza.
Articolo 79
Le
condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da
sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i
relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati
direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di
territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno
approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.
Articolo 80
1.
Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di
amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79
e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione
fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state
concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere
interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno
Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali
vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.
2. Il
paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo
da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione
di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione
fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è
previsto dall'articolo 77.
Articolo 81
La
convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso
comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in
questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà
l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito
indicata con l'espressione "autorità amministratrice", potrà essere
costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione
stessa.
Articolo 82
In ogni
convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate
una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il
territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua
parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali
stipulati a norma dell'articolo 43.
Articolo 83
1.
Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.
2. Gli
obiettivi fondamentali indicati nell'articolo 76 valgono per la
popolazione di ogni zona strategica.
3. Il
Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio
delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche,
quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria
spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale
ed educativa.
Articolo 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che
il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale. A questo scopo l'autorità
amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di
facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in
amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa
assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure
per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel
territorio in amministrazione.
Articolo 85
1. Le
funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea generale.
2. Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione
dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di
tali funzioni.
Capitolo XIII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Composizione
Articolo 86
1. Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti
Membri delle Nazioni Unite:
a.
Membri che amministrano territori in amministrazione
fiduciaria;
b.
quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'art. 23, che
non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c.
tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea
Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale
dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in
parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano
territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne
amministrano.
2. Ogni
Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una
persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio
stesso.
Funzioni e Poteri
Articolo 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio
di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni,
possono:
a.
esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità
amministratrice;
b.
ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con
l'autorità amministratrice;
c.
disporre visite periodiche ai rispettivi territori in
amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità
amministratrice;
d.
esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.
Articolo 88
Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul
progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti
di ogni territorio in amministrazione fiduciaria. e l'autorità
amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza
dell'Assemblea Generale presenta a quest'ultima una relazione
annuale redatta in base a tale questionario.
Votazione
Articolo 89
1. Ogni
Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un
voto.
2. Le
decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a
maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 90
1. Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio
regolamento che comprende le norme relative alla designazione del
suo Presidente.
2. Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le
esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà
contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta
della maggioranza dei suoi Membri.
Articolo 91
Il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso,
dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti
specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive
competenze.
Capitolo XIV
CORTE
INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Articolo 92
La
Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo
giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità
allo Statuto annesso che e basato sullo Statuto della Corte
Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del
presente Statuto.
Articolo 93
1.
Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
2. Uno
Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi
caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 94
1.
Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla
decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni
controversia di cui esso sia parte.
2. Se
una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le
incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l'altra
parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà,
ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere
circa le misure da prendere perché la sentenza abbia
esecuzione.
Articolo 95
Nessuna
disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni
Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri
tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere
conclusi in avvenire.
Articolo 96
1.
L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere
alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su
qualunque questione giuridica.
2. Gli
altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che
siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea
Generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri
su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro
attività.
Capitolo XV
SEGRETARIATO
Articolo 97
Il
Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che
l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato
dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli
è il più alto funzionario amministrativo
dell'Organizzazione.
Articolo 98
Il
Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni
dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio
Economico e Sociale. del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed
esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali
organi. Il Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una
relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.
Articolo 99
Il
Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di
Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso possa minacciare
il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo 100
1.
Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il
personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun
Governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi
dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la
loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di
fronte all'Organizzazione.
2.
Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il
carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del
Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di
influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni.
Articolo 101
1. Il
personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme
stabilite dall'Assemblea Generale.
2.
Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio
Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e,
secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. questi
funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La
considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella
determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità
di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed
integrità. Sara data la debita considerazione all'importanza di
reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso
possibile.
Capitolo XVI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 102
1. Ogni
trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle
Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve
essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e
pubblicato a cura di quest'ultimo.
2.
Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che
non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del
paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o
accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso
di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni
Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base
a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi
derivanti dal presente Statuto.
Articolo 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi
Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle
sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.
Articolo 105
1.
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,
dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei
suoi fini.
2. I
rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari
dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle
immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni
inerenti all'Organizzazione.
3.
L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di
determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di
questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle
convenzioni a tal scopo
Capitolo XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA
Articolo 106
In
attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti
dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di
Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio
delle proprie funzioni a norma dell'articolo 42, gli Stati
partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a
Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del
paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e,
quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni
Unite in vista di quell'azione comune necessaria al scopo di
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 107
Nessuna
disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei
confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato
nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che
venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra,
da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale
azione.
Capitolo XVIII
EMENDAMENTI
Articolo 108
Gli
emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i
Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla
maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e
ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da
due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i
Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 109
Una
Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione
del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da
stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri
dell'Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di
un voto alla Conferenza.
2.
Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla
Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando
sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme
costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi
compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza.
3. Se
tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale
dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del
presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà
essere iscritta all'ordine del giorno di quella sessione
dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà
stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri
dell'Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza.
Capitolo XIX
RATIFICA E FIRMA
Articolo 110
1. Il
presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità
alle rispettive norme costituzionali.
2. Le
ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti
d'America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari
ed al Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia
stato nominato.
3. Il
presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche
da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della
maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del
deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo
degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia a tutti gli
Stati firmatari.
4. Gli
Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la
sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni
Unite dalla data del deposito delle loro rispettive
ratifiche.
Articolo 111
Il
presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del
Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate
saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati
firmatari.
IN FEDE
DI CHE i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno
firmato il presente Statuto.
FATTO a
San Francisco il ventisei giugno
millenovecentoquarantacinque.