Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il
cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa
solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede
istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere
ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e
distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali
dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue
fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo
ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali
delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti
i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore
e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di
rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire,
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di
questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi
Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui
una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso
a competenti tribunali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto
o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino
a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri
paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
- Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il
proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
Articolo 20
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario,
da altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di
perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla
sua volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
- Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
- 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.