GP-BROKERS

I sindaci di San Ferdinando,Trinitapoli e Margherita di Savoia, spinti dai giovani delle tre cittadine, e dal decreto legge*** approvato il 22/2/02 con il quale il Consiglio dei Ministri ha stanziato 20 milioni di Euro per incentivare le Unioni di comuni, hanno messo da parte il campanilismo municipale e stanno lavorando per una realtà territoriale unica, che consentirà di dare risposte concrete alle esigenze dei loro concittadini.

I tre sindaci si sono assunti la responsabilità di costruire una nuova dimensione culturale, sociale e politica, che punta ad affermare assieme al diritto primario all'esistenza di una rete civile di servizi pubblici per la popolazione, anche valori istituzionali e amministrativi positivi, riducendo al minimo le divisioni.


Il sindaco di Trinitapoli : dice che significa condividere un progetto per lo sviluppo di un territorio omogeneo, per governare meglio il decentramento in atto e dare risposte adeguate alle esigenze delle popolazioni.

Il sindaco di San Ferdinando : dice che l'iniziativa è qualcosa di più di una semplice sinergia per ottenere maggiori economie di scala tra enti.

Il sindaco di Margherita : è sicuro che l'Unione rappresenta, per queste comunità, un trampolino di lancio verso il Mediterraneo, mediante la realizzazione del progetto di costruzione di un Porto Commerciale e Turistico.

 

UNIONE DEI COMUNI DI MARGHERITA DI SAVOIA, SAN FERDINANDO DI PUGLIA E TRINITAPOLI


02 Agosto, 2002


E' stato approvato all'unanimita' dal Consiglio Comunale lo Statuto dell'unione dei Comuni denominata

"TAVOLIERE MERIDIONALE".

 

VOTI N.
VOTA IL NOME PER LA TUA NUOVA CITTA'

 

PROGETTO TAVOLIERE MERIDIONALE

 

MARGHERITA di SAVOIA TERME

 

79
DAUNIA
278
NEREIDE

 

 

 

365
SALAPIA
CHI SIAMO

 

 

 

I TRE FENICOTTERI ROSA, SONO UN NOSTRO "LOGO" CHE ESPRIME DA UN LATO LA VOCAZIONE DEL PROGETTO DI RISPETTARE LA NATURA, DALL'ALTRO LE DIFFICOLTA' CHE I TRE COMUNI DEVONO AFFRONTARE PER NON RIMANERE NELLA "PALUDE", MA PRINCIPALMENTE . . . IL DESIDERIO POPOLARE DI VOLERE CHE L'ECONOMIA DELLE LORO CITTA' PRENDA FINALMENTE IL VOLO ! ! !

NOI CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE, AFFINCHE' CON IL LORO FONDAMENTALE CONTRIBUTO CONSENTANO LA FORMAZIONE DI QUESTA NUOVA IDENTITA' SOCIO-CULTURALE, PROPONENDO ANCHE AI GIOVANI LO SVOLGIMENTO DI TEMI, DISEGNI E PITTURE CHE ABBIANO PER SOGGETTO QUESTA "NUOVA CREATURA" A CUI SI DOVRA' DARE . . . UN NOME ! ! !

FORSE LA NOSTRA PROPOSTA, AI GIOVANI D'OGGI, APPARIRA' ANTIQUATA, MA E' COMUNQUE UNA BUONA PROPOSTA E, SE VOGLIONO, POSSONO FORMULARNE UNA MIGLIORE ED IN MODO PIU' . . . MODERNO ! ! !

SPEDITE TUTTI UNA E-MAIL A : gppiazzolla@hotmail.com CON LE VOSTRE CONSIDERAZIONI ED IL NOME DA DARE A QUESTA "VOSTRA NUOVA CITTA'", CHE CI CONSENTIRA'DI CREARE UNA TABELLA DI PREFERENZE CHE SARA' ESPOSTA NEL NOSTRO SITO: (http://piazzolla.mrw.it)

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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n.13 (in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002) -

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti ...

 

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1.
Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. 2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente. Art. 2. 1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro. Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente: "2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' inserito il seguente: "4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonche' delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.". 3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "entro il mese di febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di aprile 2002". Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.