I
sindaci di San Ferdinando,Trinitapoli e Margherita di Savoia, spinti dai giovani
delle tre cittadine, e dal decreto legge*** approvato il 22/2/02 con il quale
il Consiglio dei Ministri ha stanziato 20 milioni di Euro per incentivare
le Unioni di comuni, hanno messo da parte il campanilismo municipale e stanno
lavorando per una realtà territoriale unica, che consentirà
di dare risposte concrete alle esigenze dei loro concittadini.
I tre sindaci si sono assunti la responsabilità di costruire una nuova dimensione
culturale, sociale e politica, che punta ad affermare assieme al diritto primario
all'esistenza di una rete civile di servizi pubblici per la popolazione, anche
valori istituzionali e amministrativi positivi, riducendo al minimo le divisioni.
Il sindaco di Trinitapoli : dice che significa condividere un progetto per
lo sviluppo di un territorio omogeneo, per governare meglio il decentramento
in atto e dare risposte adeguate alle esigenze delle popolazioni.
Il
sindaco di San Ferdinando : dice che l'iniziativa è qualcosa di più di una
semplice sinergia per ottenere maggiori economie di scala tra enti.
Il sindaco di Margherita : è sicuro che l'Unione rappresenta, per queste
comunità, un trampolino di lancio verso il Mediterraneo, mediante la realizzazione
del progetto di costruzione di un Porto Commerciale e Turistico.
UNIONE
DEI COMUNI DI MARGHERITA DI SAVOIA, SAN FERDINANDO DI PUGLIA E TRINITAPOLI
02 Agosto, 2002
E' stato approvato all'unanimita'
dal Consiglio Comunale lo Statuto dell'unione dei Comuni denominata
"TAVOLIERE MERIDIONALE".
I TRE FENICOTTERI ROSA, SONO UN
NOSTRO "LOGO" CHE ESPRIME DA UN LATO LA VOCAZIONE DEL PROGETTO DI
RISPETTARE LA NATURA, DALL'ALTRO LE DIFFICOLTA' CHE I TRE COMUNI DEVONO AFFRONTARE
PER NON RIMANERE NELLA "PALUDE", MA PRINCIPALMENTE . . . IL DESIDERIO
POPOLARE DI VOLERE CHE L'ECONOMIA DELLE LORO CITTA' PRENDA FINALMENTE IL VOLO
! ! !
NOI CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DI TUTTI
GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE, AFFINCHE' CON IL LORO FONDAMENTALE CONTRIBUTO
CONSENTANO LA FORMAZIONE DI QUESTA NUOVA IDENTITA' SOCIO-CULTURALE, PROPONENDO
ANCHE AI GIOVANI LO SVOLGIMENTO DI TEMI, DISEGNI E PITTURE CHE ABBIANO
PER SOGGETTO QUESTA "NUOVA CREATURA" A CUI SI DOVRA' DARE . . .
UN NOME ! ! !
FORSE LA NOSTRA PROPOSTA, AI GIOVANI D'OGGI,
APPARIRA' ANTIQUATA, MA E' COMUNQUE UNA BUONA PROPOSTA E, SE VOGLIONO, POSSONO
FORMULARNE UNA MIGLIORE ED IN MODO PIU' . . . MODERNO ! ! !
SPEDITE TUTTI UNA E-MAIL A :
gppiazzolla@hotmail.com CON LE VOSTRE CONSIDERAZIONI ED IL NOME DA
DARE A QUESTA "VOSTRA
NUOVA CITTA'", CHE
CI CONSENTIRA'DI CREARE UNA TABELLA DI PREFERENZE CHE SARA' ESPOSTA NEL NOSTRO
SITO: (http://piazzolla.mrw.it)
***
DECRETO-LEGGE 22
febbraio 2002, n.13 (in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002) -
Disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalità degli enti locali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti ...
E m a n a il seguente
decreto-legge: Art. 1. 1.
Ai soli fini dell'approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002,
l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni
del presente articolo. 2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio
deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio
per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla
giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione
inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Fermo
restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli
statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario
per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi
di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto
dell'ente non preveda diversamente. Art. 2. 1. A valere sul fondo ordinario
per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione
vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno
2001 ulteriori 20 milioni di euro. Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 24
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente: "2. Per
le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle
spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni
a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.". 2. Dopo
il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' inserito
il seguente: "4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4,
per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999,
la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente
commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione,
nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti
per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato al netto delle maggiori spese
conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative
alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonche' delle maggiori
spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o
privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.". 3.
Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"entro il mese di febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
mese di aprile 2002". Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
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E' fatto obb1igo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2002
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CIAMPI
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Berlusconi - Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola - Ministro dell'interno
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Tremonti - Ministro dell'economia
e delle finanze
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Visto, il Guardasigilli: Castelli