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A - Adesione piena e incondizionata alla dottrina della Chiesa Cattolica, guidata dal Papa e dai
Vescovi.
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B - Obbedienza al Papa e ai Vescovi, di cui è portavoce all'interno del Gruppo il Sacerdote
Direttore Spirituale nominato dal Vescovo.
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C - Preghiera con la Chiesa, per la Chiesa e nella Chiesa, con la partecipazione attiva alla
vita liturgica e sacramentale vissuta come vertice dell'intima comunione con Dio.
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D - Riparazione mediante la partecipazione alle sofferenze di Cristo, secondo l'insegnamento
di San Paolo.
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E -Carità fattiva ed operosa a sollievo dei sofferenti e dei bisognosi come attuazione pratica
della carità verso Dio.
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SEDE
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Art. 1 - È costituita l'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI GRUPPI DI PREGHIERA, la cui attività è
ordinata con le norme del presente Statuto e che ha il suo Centro spirituale e la sua. Sede
nella Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" - Opera di Padre Pio da Pietrelcina -
in San Giovanni Rotondo (Foggia).
L'Associazione Internazionale dei Gruppi di Preghiera è sottoposta alla vigilanza della Santa
Sede.
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I GRUPPI DI PREGHIERA
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Art. 2 - I Gruppi di Preghiera sono costituiti da fedeli che intendono mettere in pratica
l'invito di Gesù Cristo alla preghiera, riaffermato dai Sommi Pontefici; vengono eretti in una
Chiesa o in un oratorio dall'Ordinario del luogo o, almeno, da lui approvati, ed ivi si
riuniscono periodicamente sotto la guida del Direttore Spirituale per pregare e per trarre
altri alla preghiera in comunione con la Gerarchia Ecclesiastica e secondo gli orientamenti
spirituali indicati da Padre Pio da Pietrelcina.
Gli aderenti ai Gruppi cureranno la loro formazione spirituale partecipando alle riunioni
dedicate all'approfondimento della dottrina cattolica, ed esplicheranno l'apostolato promuovendo
iniziative particolari di evangelizzazione, in piena adesione ed attuazione dell'azione
pastorale della Chiesa particolare e locale.
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Art. 3 - Possono essere membri dei Gruppi di Preghiera tanto i laici quanto i Sacerdoti e
Religiosi. Il loro nome deve essere iscritto dal Direttore spirituale del Gruppo in un apposito
registro.
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DIREZIONE GENERALE.
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Art. 4 - L'Associazione Internazionale dei Gruppi di Preghiera è presieduta dal Direttore
Generale che è il Presidente "pro tempore" della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza
- Opera di Padre Pio da Pietrelcina", nominato dal Cardinale Segretario di Stato a norma
dello Statuto della Fondazione, e ha i diritti e i doveri specificati nel presente Statuto.
Qualora il Presidente "pro tempore" della Fondazione non fosse un Sacerdote, la carica del
Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera sarà disgiunta e affidata a un Sacerdote nominato
dal Cardinale Segretario di Stato.
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Art. 5 - La Direzione Generale è formata dal Direttore Generale e da uno o due ViceDirettori
Generali con il Segretario Generale.
Il Direttore Generale nomina liberamente il Segretario Generale e designa i Vice-Direttori con
il parere favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Generale, tra i quali è compreso
di diritto il Padre Guardiano "pro tempore" del Convento dei Frati Cappuccini "Santa Maria
delle Grazie" di San Giovanni Rotondo. Gli altri Consiglieri sono designati dalla Direzione
Generale che li sceglie tra i membri dei Gruppi più numerosi delle varie nazioni e continenti,
come i Vice-Direttori, restano in carica per cinque anni, ma possono essere riconfermati per
il quinquennio successivo Il voto del Consiglio è solamente consultivo, deve essere però
richiesto dal Direttore Generale riguardo all'attuazione delle iniziative più importanti da
compiersi dai Gruppi di Preghiera. Il Consiglio Generale si riunisce una volta all'anno e
inoltre quando il Direttore Generale lo ritenga opportuno.
Il Direttore Generale vigilerà sul normale funzionamento dei Gruppi di Preghiera, curando in
particolare l'adesione convinta di tutti alla dottrina ed alle direttive della Chiesa,
richiamando coloro che manifestanomenti contrari alla comunione ecclesiale e, nei casi più
gravi, proponendo al Vescovo competente per territorio lo scioglimento del Gruppo che sia
venuto meno agli impegni della comunione ecclesiale. Il Direttore Generale, secondo la
necessità, può conferire incarichi particolari di carattere regionale o nazionale.
Per il conferimento dei medesimi e per eventuali revoche, egli procederà d'accordo con le
Autorità Ecclesiastiche competenti.
La durata degli incarichi suddetti è indicata nel biglietto di nomina. Il Direttore Generale
presenterà alla Santa Sede, ogni fine anno, una relazione delle attività svolte dalla
Associazione con gli opportuni rilievi.
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DIPLOMA DI AGGREGAZIONE DEI GRUPPI
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Art. 6 - Ai singoli Gruppi che hanno i requisiti di un sufficiente numero di membri e di
funzionalità, il Direttore Generale, dopo aver ottenuto l'approvazione del rispettivo
Ordinario Diocesano, rilascia un diploma di aggregazione all'Associazione Internazionale dei
Gruppi di Preghiera.
Sarà cura dei Gruppi di Preghiera mantenere rapporti con la Direzione Generale mediante
relazioni periodiche e durante eventuali pellegrinaggi e visite a San Giovanni Rotondo.
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RAPPORTI CON IL VESCOVO DIOCESANO
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Art. 7 - I Gruppi di Preghiera sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano
secondo le norme del Diritto Canonico.
I membri dei Gruppi di Preghi era in piena comunione con il proprio Vescovo seguiranno le
direttive pastorali nazionali e diocesane e in piena lealtà con la propria organizzazione
seguiranno le istruzioni emanate dalla Direzione Generale nell'intento di conservare la
necessaria coesione comunitaria.
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DIRETTIVO DEL GRUPPO
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Art. 8 - Il Capo Gruppo, il Direttore Spirituale, il Vice Capo Gruppo e il Segretario,
costituiscono il Direttivo di ciascun Gruppo.
Il Direttivo dispone ed organizza le iniziative del Gruppo.
Qualora le circostanze lo consiglino, il Gruppo potrà organizzare iniziative per ragazzi,
giovani ecc.
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IL CAPO GRUPPO
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Art. 9 - Ogni Gruppo di Preghiera è presieduto da un Capo Gruppo eletto a maggioranza assoluta
dai membri riuniti in assemblea pienana, alla presenza di un Sacerdote delegato dal Vescovo.
Se nel primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si avrà come eletto
legittimamente colui che nel secondo scrutinio ottiene la maggioranza anche solo relativa.
Egli deve essere confermato dal Vescovo e dal Direttore Generale e resta in carica per
cinque anni, ma può essere rieletto al massimo per tre quinquenni consecutivi.
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VICE CAPO GRUPPO
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Art. 10 - Il Capo Gruppo sarà coadiuvato da uno o due Vice Capo Gruppo, eletti a maggioranza
assoluta dall'assemblea plenaria dei membri. Se ai primo scrutinio non si ottiene la
maggioranza assoluta dei voti potrà bastare la maggioranza relativa. Essi resteranno in
carica cinque anni e potranno essere rieletti per il quinquennio successivo.
Venendo a mancare il Capo Gruppo durante il quinquennio per qualsiasi motivo, il Vice Capo
Gruppo più anziano di età assumerà la direzione nel Gruppo e provvederà à riunire l'Assemblea
per l'elezione del Capo Gruppo a norma dell'art. 9, entro 30 giorni.
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SEGRETARIO
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Art. 11 - Il Capo Gruppo nominerà un Segretario che resterà in carica cinque anni e potrà
essere riconfermato.
E compito del Segretario tenere un registro dei membri del Gruppo, redigere i verbali delle
decisioni adottate dal Direttivo e coadiuvare il Capo Gruppo in tutti gli atti richiesti per
il buon funzionamento del Gruppo stesso.
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IL DIRETTORE SPIRITUALE
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Art. 12 - Ogni Gruppo di Preghiera ha un Direttore Spirituale, che è il Sacerdote nominato
dall'Ordinario Diocesano.
Egli cura la formazione e l'istruzione religiosa degli aderenti, mediante istruzioni appropriate,
ritiri o corsi di esercizi spirituali e altre iniziative.
Normalmente i riti liturgici e le funzioni sacre promosse dal Gruppo saranno presiedute dal
Direttore Spirituale, d'accordo con il Parroco o Rettore di Chiesa.
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COORDINAMENTO DEI DGRUPPI DI PREGHIERA
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Art. 13 - Quando in Diocesi sono presenti più Gruppi di Preghiera, il Vescovo può nominare un
Sacerdote per il coordinamento delle attività dei vari Gruppi, per l'inserimento degli stessi
nella pastorale diocesana e per i fini di apostolato indicati dal Vescovo.
Il Coordinatore diocesano, nominato dal Vescovo, può farsi coadiuvare da un Consiglio diocesano
costituito da cinque o sette Consiglieri. Questi sono nominati dal Vescovo su designazione del
Coordinatore diocesano e scelti tra i Direttori Spirituali e Capi dei Gruppi di Preghiera
presenti in Diocesi.
Il Sacerdote coordinatore diocesano dei Gruppi di Preghiera terrà i contatti con il Centro
Internazionale e riceverà la stampa predisposta dal Centro per tutti i Gruppi di Preghiera
di Padre Pio.
Per il coordinamento nazionale e regionale, il Centro Internazionale potrà designare un
Sacerdote coordinatore che sarà presentato alla Conferenza Episcopale Nazionale o Regionale
per la necessaria approvazione.
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ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI PREGHIERA
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Art 14 - Ogni Gruppo terrà normalmente un incontro mensile, nel quale sarà celebrata la Santa
Messa,con opportuna omelia, preceduta o seguita da altre preghiere, in particolar modo dalla
liturgia delle ore e dal S. Rosario.
Potranno essere promossi anche corsi di esercizi spirituali, ritiri, giornate di spiritualità
e altre opere di pietà secondo l'opportunità e in conformità alle direttive déll'Autorità
Ecclesiastica competente.
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Art 15 - Sono raccomandate ai Gruppi di Preghiera le seguenti intenzioni generali: la Chiesa,
il Papa, i Vescovi, le Vocazioni Ecclesiastiche e Religiose, la santificazione del Clero, il
fervore della vita cristiana, la conversione dei peccatori e degli atei, gli ammalati,
specialmente gli incurabili, gli anziani e altre intenzioni per i bisogni contingenti della
Chiesa e della Società.
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Art. 16 - Gli aderenti ai Gruppi si dedicheranno alla preghiera di riparazione, e, seguendo
l'insegnamento dell'apostolo Paolo, offriranno le loro sofferenze partecipando alla passione di
Cristo Redentore del mondo.
Affinché le preghiere siano più accette a Dio, i membri dei Gruppi di Preghiera compiranno
opere di penitenza e di riparazione e cercheranno di essere di esempio nell'accettazione della
sofferenza e dei sacrifici inerenti al proprio stato e alla pratica sincera della vita cristiana.
Si dedicheranno in particolare alle opere di carità, specialmente verso gli ammalati, gli
anziani e gli emarginati.
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Art. 17 - Non sono previste quote obbligatoriè di associazione per gli aderenti ai Gruppi di
Preghiera. Qualora i Gruppi desiderino contribuire alle spese di organizzazione ed aiutare la
Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza", essi potranno inviare alla medesima offerte, e
fare raccolte a tal fine con la licenza dei rispettivi Ordinari Diocesani e, dove esso è
prescritto, anche col permesso dell'Autorità civile competente.
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CONVEGNI
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Art. 18 - Saranno tenuti, senza obbligo di periodicità fissa, convegni locali, regionali, ed
internazionali dei Gruppi di Preghiera, ottenuto il previo consenso del Generale e preavvisato
l'Ordinario nel cui territorio si terrà il Convegno.
Il Direttore Generale darà le opportune istruzioni se si tratta di città importanti o di
Convegni regionali, nazionali e internazionali.
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ORGANO UFFICIALE
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Art. 19 - La Rivista "La Casa Sollievo della Sofferenza" con l'eventuale supplemento per i
Gruppi di Preghiera, è l'organo ufficiale e unico dei Gruppi di Preghiera.
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REGOLAMENTO INTERNO
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Art. 20 - Ciascun Gruppo potrà adottare un regolamento interno nel quale saranno specificate
le modalità utili per la vita del Gruppo in conformità con il presente Statuto.
Tale Regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea plenaria dei membri del Gruppo e ne sarà
inviata una copia al Direttore Generale. I Regolamenti in uso dovranno essere adattati al
presente Statuto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
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DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 21 - Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di aver valore qualsiasi Statuto
ora esistente, salvo il prescritto dell'art. 14.
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Art. 22 - Ogni modifica al presente Statuto, proposta dal Direttore Generale, sentito il
Consiglio Generale, avrà efficacia soltanto quando sia approvata dalla Santa Sede.
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Città del Vaticano, 3 maggio 1986
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