Art. 2 - Scopi e finalità
1) L’associazione non persegue finalità
di lucro ed ha come scopo la promozione della cultura, del rispetto dell’ambiente
e di attività rivolte alla difesa degli elementi socialmente più
deboli.
2) In particolare per la realizzazione dello scopo
prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività,
l’Associazione si propone di:
- curare l’apertura al pubblico della
Biblioteca Comunale in orario serale;
- organizzare iniziative culturali
e sociali;
- divulgare, soprattutto fra i più
giovani, la cultura del rispetto dell’ambiente come patrimonio di tutti;
3) Le attività di cui al comma precedente sono
svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite
dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli
aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive
effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione
ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni
forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente
o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
Art. 3 - Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti
e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali.
2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Giugno.
Art. 4 - Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri
dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino
a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione
dei soci
1) L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Consiglio cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
3) Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia anche l’Assemblea.
4) La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancata partecipazione per
un anno all’attività dell’associazione;
c) per comportamento contrastante
con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli
obblighi statutari;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi
forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e
l’Associazione.
5) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha valore immediato.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione di eventuali contributi versati.
Art. 6 - Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto,
i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento
degno nei confronti dell’Associazione;
c) a prestare la loro opera a favore
dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività
promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con
diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli
atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione,
con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7 - Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio;
c) il Presidente.
Art. 8 - L’Assemblea
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può
essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare
in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può
ricevere più di due deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività
dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente
ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Consiglio;
c) delibera l’eventuale regolamento
interno e le sue variazioni;
d) delibera la esclusione dei soci
dall’Associazione;
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio.
6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 - Il Consiglio
1) Il Consiglio è formato da un numero di
membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei
soci. Il primo Consiglio è nominato con l’atto costitutivo. I membri
del Consiglio rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono
fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
4) Al Consiglio spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vicepresidente
e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove
adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria
e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
soci.
5) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Consiglio è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 - Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio, ha il compito
di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimento adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 - Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
Art. 12 - Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto
si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in
materia.