La Figura
dell'Imprenditore Agricolo negli ultimi anni ha subito delle
mutazioni. Prima denominata come Imprenditore Agricolo a Titolo
Principale (I.A.T.P.), soggetta a determinate caratteristiche per
potersi denominare (meglio sotto descritti), successivamente con la
modernizzazione e l'ampliamento delle attività connesse
all'agricoltura alcuni Decreti Legislativi (D.L. 226, 227 e 228
/2001) hanno dato una modernizzazione a tale figura per i quali sono
sempre soggetti ai fini previdenziali alla precedente normativa.
Successivamente il D.L. 99 del 29.03.2004 ha ridisegnato la
figura cambiando la denominazione in Imprenditore Agricolo
Professionale (I.A.P.), ampliando il raggio per chi copre tale compito con i
stessi doveri di iscrizione ai fini previdenziali della figura
precedente anzi sono stati ridotti i parametri.
Vengono
riportati di seguito a confronto i parametri delle due figure IATP e
IAP ai fini di tale classificazione.
Entrambe le
figure sono:
L'IMPRENDITORE
AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE
I. A. T. P.
L'IMPRENDITORE
AGRICOLO a TITOLO PRINCIPALE:
-
è
titolare d'azienda
-
dedica
all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo
di lavoro complessivo
-
ricava,
dall'attività medesima, almeno i due terzi del proprio
reddito globale da lavoro risultante dalla propria
posizione fiscale
-
svolge
essenzialmente attività di direzione d'impresa
-
Nelle
zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di
reddito si riducono a un mezzo (L.352/76)
-
L'obbligo
dell'assicurazione decorre dal 1/7/1990.
(art.
13 L.233/90 -già definito dall'art.12 L.153/75)
I D.L.
226,227 e 228/2001 hanno fatto rientrare tra gli imprenditori:
Sono consentite
le attività connesse, ma non devono prevalere rispetto all'attività
agricola principale.
Obblighi
- (art.14 L.233/90)
-
Il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione
aziendale entro 90 giorni dall'inizio dell'attività o
dell'intervenuta variazione.
-
La
dichiarazione aziendale deve essere presentata o spedita alla sede
INPS della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte
prevalente degli stessi. (Mod. IATP)*
Variazione
dei dati aziendali
Motivi
ricorrenti (Mod. IATP)*:
Le variazioni
dei dati aziendali solo gli elementi necessari ai fini della
consistenza aziendale ma anche al fine di poter usufruire delle
agevolazioni. Se ciò vengono omesse, di conseguenza si riflette in
senso negativo di gestione aziendale.
forma
contributiva
Solo
IVS e solo per i titolari dell'impresa.
Non
spettano:
L'IMPRENDITORE
AGRICOLO PROFESSIONALE
I. A. P.
L'IMPRENDITORE
AGRICOLO PROFESSIONALE:
-
è
titolare d'azienda direttamente o socio di società o tutti i
soggetti riconosciuti dai D.L. 226,227 e 228/2201 sopra descritti.
-
dedica
all'attività agricola almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo
di lavoro complessivo
-
ricava,
dall'attività medesima, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio
reddito globale da lavoro risultante dalla propria
posizione fiscale
-
svolge
essenzialmente attività di direzione d'impresa
-
Nelle
zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di
reddito si riducono a venticinque percento (25 %) (L.352/76)
-
L'obbligo
dell'assicurazione decorre dal 1/7/1990.
(art.
13 L.233/90 -già definito dall'art.12 L.153/75)
Obblighi
- (art.14 L.233/90) (art.1, c.2 D.L.99/2004)
-
Il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione
aziendale entro 90 giorni dall'inizio dell'attività o
dell'intervenuta variazione.
-
La
dichiarazione aziendale deve essere presentata o spedita alla sede
INPS della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte
prevalente degli stessi.(Mod. IATP)*
Variazione
dei dati aziendali
Motivi
ricorrenti(Mod. IATP)*:
Le variazioni
dei dati aziendali solo gli elementi necessari ai fini della
consistenza aziendale e obbligatori (regolamentati dall'art. 1
c.2 del D.L.99/2004 che richiama il Dpr 476/2001).
forma
contributiva
Rimangono
invariati alla figura degli IATP
Fonti
normative principali:
L.22.11.54 n.1136 - L.26.10.57 n.1047 - L.9.1.63 n. 9 - L.30.4.69
n.153 - L.3.6375 n. 160 - L.13.5.88 n. 154 - L.2.8.90 n.233 - Dlgs
16.4.97 n.146.