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 L'IMPRENDITORE AGRICOLO

 

La Figura dell'Imprenditore Agricolo negli ultimi anni ha subito delle mutazioni. Prima denominata come Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (I.A.T.P.), soggetta a determinate caratteristiche per potersi denominare (meglio sotto descritti), successivamente con la modernizzazione e l'ampliamento delle attività connesse all'agricoltura alcuni Decreti Legislativi (D.L. 226, 227 e 228 /2001) hanno dato una modernizzazione a tale figura per i quali sono sempre soggetti ai fini previdenziali alla precedente normativa. Successivamente il D.L.  99 del 29.03.2004 ha ridisegnato la figura cambiando la denominazione in Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), ampliando il raggio per chi copre tale compito con i stessi doveri di iscrizione ai fini previdenziali della figura precedente anzi sono stati ridotti i parametri.

Vengono riportati di seguito a confronto i parametri delle due figure IATP e IAP ai fini di tale classificazione.

Entrambe le figure sono:
 

 L'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE
I. A. T. P.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO a TITOLO PRINCIPALE:

  • è titolare d'azienda

  • dedica all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo

  • ricava, dall'attività medesima, almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale

  • svolge essenzialmente attività di direzione d'impresa

  • Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono a un mezzo (L.352/76)

  • L'obbligo dell'assicurazione decorre dal 1/7/1990.

(art. 13 L.233/90 -già definito dall'art.12 L.153/75)

I D.L. 226,227 e 228/2001 hanno fatto rientrare tra gli imprenditori:

  • le persone fisiche

  • le cooperative agricole

  • le associazioni professionali di imprenditori agricoli

  • le società di persone

  • le società di capitale

Sono consentite le attività connesse, ma non devono prevalere rispetto all'attività agricola principale.

Obblighi - (art.14 L.233/90)

  • Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione aziendale entro 90 giorni dall'inizio dell'attività o dell'intervenuta variazione.

  • La dichiarazione aziendale deve essere presentata o spedita alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte prevalente degli stessi. (Mod. IATP)*

Variazione dei dati aziendali

Motivi ricorrenti (Mod. IATP)*:

  • aumento o diminuzione della superficie aziendale

  • aumento o diminuzione dei capi di bestiame allevati

  • cambio di colture

Le variazioni dei dati aziendali solo gli elementi necessari ai fini della consistenza aziendale ma anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni. Se ciò vengono omesse, di conseguenza si riflette in senso negativo di gestione aziendale.

forma contributiva

Solo IVS e solo per i titolari dell'impresa. 

Non spettano:

  • assegni per il nucleo familiare

  • assicurazione infortuni

 

 L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
I. A. P.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE:

  • è titolare d'azienda direttamente o socio di società o tutti i soggetti riconosciuti dai D.L. 226,227 e 228/2201 sopra descritti.

  • dedica all'attività agricola almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo

  • ricava, dall'attività medesima, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale

  • svolge essenzialmente attività di direzione d'impresa

  • Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono a venticinque percento (25 %) (L.352/76)

  • L'obbligo dell'assicurazione decorre dal 1/7/1990.

(art. 13 L.233/90 -già definito dall'art.12 L.153/75)

Obblighi - (art.14 L.233/90) (art.1, c.2 D.L.99/2004)

  • Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione aziendale entro 90 giorni dall'inizio dell'attività o dell'intervenuta variazione.

  • La dichiarazione aziendale deve essere presentata o spedita alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte prevalente degli stessi.(Mod. IATP)*

Variazione dei dati aziendali

Motivi ricorrenti(Mod. IATP)*:

  • aumento o diminuzione della superficie aziendale

  • aumento o diminuzione dei capi di bestiame allevati

  • cambio di colture

Le variazioni dei dati aziendali solo gli elementi necessari ai fini della consistenza aziendale e obbligatori (regolamentati dall'art. 1 c.2 del D.L.99/2004 che richiama il Dpr 476/2001). 

forma contributiva

Rimangono invariati alla figura degli IATP

 

Fonti normative principali:
L.22.11.54 n.1136 - L.26.10.57 n.1047 - L.9.1.63 n. 9 - L.30.4.69 n.153 - L.3.6375 n. 160 - L.13.5.88 n. 154 - L.2.8.90 n.233 - Dlgs 16.4.97 n.146. 
 

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