La normativa del D.Lgs. n°626/94 sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro è valida anche per il settore agricolo che
introduce nuovi concetti a strutturare un "Sistema integrativo di
Prevenzione e Protezione" e nuove figure di riferimento che si
affiancano a quelle già indicate dalle normative antecedenti.
Per la realizzazione di tale
Sistema ci dovrebbe essere il principio di collaborazione e
informazione tra il datore di lavoro e dipendenti con l'integrazione
di alcuni punti fondamentali in:
-
Analisi dell'azienda
per la valutazione di rischi e stesura di una relazione
tecnica riassuntiva;
-
individuazione delle
misure di prevenzione e tutela;
-
informazione e
formazione dei dipendenti;
-
controlli sanitari,
sopralluoghi dal medico competenti in azienda;
-
momenti di
consultazione e partecipazione.
Le figure primarie della
sicurezza.
Le figure primarie della
sicurezza sono quattro, ognuna con propri compiti e proprie
competenze:
-
Il datore di lavoro.
Valuta i
rischi e prende misure idonee per la prevenzione e la tutela. E'
direttamente responsabile della sicurezza e della salute dei
lavoratori che deve formare e informare sui rischi aziendali. Nomina
la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(nel caso di aziende fino a 30 dipendenti può essere lo stesso
datore di lavoro che abbia frequentato apposito corso di
formazione in materia di sicurezza) e del medico
competete.
-
I lavoratori.
Eleggono il rappresentante per la sicurezza. Devono rispettare
le istruzioni impartite e non devono manomettere o alterare i
macchinari. Devono utilizzare i dispositivi di protezione
individuale. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.
-
Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione. Affianca il datore
di lavoro nei suoi compiti. Deve possedere attitudini e capacità
adeguate. Chi ricopre questa figura può essere nominata
all'interno dell'azienda o essere un consulente esterno.
-
Il medico competente.
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione. Informa i lavoratori che mantiene
sotto costante monitoraggio sanitario. Visita gli ambienti di
lavoro e collabora per la sicurezza.
ed inoltre
-
Il rappresentante per
la sicurezza. E' designato nell'ambito delle
rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda o, in assenza
di queste, è eletto direttamente dai lavoratori. Tale figura,
nell'ambito territoriale, può essere individuato per più imprese
se le aziende sono fino a 15 dipendenti.
Disposizioni
generali in materia di
sicurezza.
Compete al datore
di lavoro l'obbligo di :
- valutare i rischi aziendali con metodi adeguati; fino a 10
dipendenti basta l'autocertificazione;
- elaborare una relazione sulla valutazione dei rischi;
- formare i lavoratori;
- informare i lavoratori dei rischi inerenti alla loro mansione;
- individuare le misure di prevenzione e protezione;
- ridurre i rischi alla fonte;
- assicurare il controllo sanitario dei lavoratori;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e
prevenzione;
- migliorare la sicurezza dei macchinari con dispositivi adeguati;
- tenere un registro aggiornato degli infortuni che comportano
un'assenza superiore a un giorno.
Lo stesso datore di lavoro deve, poi, nominare il Responsabile del
"Servizio Prevenzione e Protezione", i lavoratori incaricati del
servizio di prevenzione incendi, evacuazione in caso di pericolo e
di pronto soccorso nonché il medico competente.
Compete ai lavoratori l'obbligo di:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente i macchinari
- segnalare immediatamente i rischi e le eventuali dificienze nei
mezzi di protezioni e sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari;
- non manomettere o alterare i macchinari e le relative protezioni;
- partecipare ai corsi di formazione sull'uso dei Dispositivi
di Protezione Individuale (D.P.I.) e delle attrezzature.
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
- eliminare o ridurre i rischi;
- migliorare la sicurezza e l'igiene;
- sistemare le vie di circolazione che conducono alle vie di
esodo e alle uscite di emergenza, affinché siano sempre sgombre da
ostacoli;
- provvedere alla manutenzione tecnica dei luoghi, degli
impianti e dei dispositivi, ecc.;
- provvedere alla pulizia dei locali e dei sistemi di
aerazione per mantenere ottimali i livelli igienici.
Uso delle attrezzature di lavoro
Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate
al lavoro da svolgere;
- attuare misure tecniche organizzative al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
- controllare che le attrezzature non vengano utilizzate in
operazioni per le quali non sono adatte;
- all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature deve valutarne
gli eventuali rischi derivanti dal loro inserimento nell'ambiente di
lavoro;
- informare adeguatamente i lavoratori sui rischi e sul
corretto funzionamento delle attrezzature.
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
I lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione
individuale (guanti, stivali, maschere, casco, etc.).
Compete al datore di lavoro::
- scegliere i dispositivi di protezione individuale coerenti
con il tipo di lavorazione effettuata dai lavoratori;
- istruire i lavoratori all'uso degli stessi;
- controllare il corretto uso dei mezzi di protezione;
- verificare le condizioni, assicurarne il mantenimento e
decidere la loro sostituzione quando necessario;
Ai lavoratori è fatto obbligo di utilizzarli secondo quanto disposto
dal datore di lavoro e nei odi indicati nel corso della formazione
impartita.
Movimentazione manuale di carichi
Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
- mettere a disposizione le attrezzature meccaniche per
evitare lesioni dorso-lombari o eventuali accidenti ai lavoratori
che esercitano movimentazione dei carichi;
- individuare soluzioni alternative che riducano sensibilmente
i rischi di lesioni;
- adottare misure idonee di riduzione dei rischi e sottoporre
gli addetti a controlli medici.
Protezione da agenti cancerogeni
Il datore di lavoro deve eliminare le sostanze
cancerogene dal ciclo produttivo o comunque ridurne l'uso ed
effettuarne la manipolazione in ambienti chiusi e idonei. Deve poi
valutarne i rischi e fornire opportuni dispositivi di
protezione individuale ai lavoratori.
Deve, inoltre, sottoporre i lavoratori a visite mediche e adottare
le conseguenti ed appropriate misure di prevenzione e protezione,
dando sempre e comunque ai lavoratori stessi informazioni aggiornate
attraverso opportuni corsi di formazione.
Protezione da agenti biologici
Per il rischio biologico valgono le indicazioni
precedenti.