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 SICUREZZA IN AGRICOLTURA

 

   La normativa del D.Lgs. n°626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è valida anche per il settore agricolo che introduce nuovi concetti a strutturare un "Sistema integrativo di Prevenzione e Protezione" e nuove figure di riferimento che si affiancano a quelle già indicate dalle normative antecedenti.
   Per la realizzazione di tale Sistema ci dovrebbe essere il principio di collaborazione e informazione tra il datore di lavoro e dipendenti con l'integrazione di alcuni punti fondamentali in:

  • Analisi dell'azienda per la valutazione di rischi e stesura di una relazione tecnica riassuntiva;

  • individuazione delle misure di prevenzione e tutela;

  • informazione  e formazione dei dipendenti;

  • controlli sanitari, sopralluoghi dal medico competenti in azienda;

  • momenti di consultazione e partecipazione.

Le figure  primarie della sicurezza.
  
Le figure primarie della sicurezza sono quattro, ognuna con propri compiti e proprie competenze:

  • Il datore di lavoro. Valuta i rischi e prende misure idonee per la prevenzione e la tutela. E' direttamente responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori che deve formare e informare sui rischi aziendali. Nomina la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nel caso di aziende fino a 30 dipendenti può essere lo stesso datore di lavoro che abbia frequentato apposito corso di formazione in materia di  sicurezza) e del medico competete.

  • I lavoratori. Eleggono il rappresentante per la sicurezza. Devono rispettare le istruzioni impartite e non devono manomettere o alterare i macchinari. Devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Affianca il datore di lavoro nei suoi compiti. Deve possedere attitudini e capacità adeguate. Chi ricopre questa figura può essere nominata all'interno dell'azienda o essere un consulente esterno.

  • Il medico competente. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione. Informa i lavoratori che mantiene sotto costante monitoraggio sanitario. Visita gli ambienti di lavoro e collabora per la sicurezza.

   ed inoltre

  • Il rappresentante per la sicurezza. E' designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda o, in assenza di queste, è eletto direttamente dai lavoratori. Tale figura, nell'ambito territoriale, può essere individuato per più imprese se le aziende sono fino a 15 dipendenti.

 

Disposizioni generali in materia di sicurezza.
Compete al datore di lavoro l'obbligo di :
- valutare i rischi aziendali con metodi adeguati; fino a 10 dipendenti basta l'autocertificazione;
- elaborare una relazione sulla valutazione dei rischi;
- formare i lavoratori;
- informare i lavoratori dei rischi inerenti alla loro mansione;
- individuare le misure di prevenzione e protezione;
- ridurre i rischi alla fonte;
- assicurare il controllo sanitario dei lavoratori;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e prevenzione;
- migliorare la sicurezza dei macchinari con dispositivi adeguati;
- tenere un registro aggiornato degli infortuni che comportano un'assenza superiore a un giorno.
Lo stesso datore di lavoro deve, poi, nominare il Responsabile del "Servizio Prevenzione e Protezione", i lavoratori incaricati del servizio di prevenzione incendi, evacuazione in caso di pericolo e di pronto soccorso nonché il medico competente.

Compete ai lavoratori l'obbligo di:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente i macchinari
- segnalare immediatamente i rischi e le eventuali dificienze nei mezzi di protezioni e sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari;
- non manomettere o alterare i macchinari e le relative protezioni;
- partecipare  ai corsi di formazione sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e delle attrezzature.

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
-  eliminare o ridurre i rischi;
-  migliorare la sicurezza e l'igiene;
-  sistemare le vie di circolazione che conducono alle vie di esodo e alle uscite di emergenza, affinché siano sempre sgombre da ostacoli;
-  provvedere alla manutenzione tecnica dei luoghi, degli impianti e dei dispositivi, ecc.;
-  provvedere alla pulizia dei locali e dei sistemi di aerazione per mantenere ottimali i livelli igienici.

 

Uso delle attrezzature di lavoro
Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
-  mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere;
-  attuare misure tecniche organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
-  controllare che le attrezzature non vengano utilizzate in operazioni per le quali non sono adatte;
-  all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature deve valutarne gli eventuali rischi derivanti dal loro inserimento nell'ambiente di lavoro;
-  informare adeguatamente i lavoratori sui rischi e sul corretto funzionamento delle attrezzature.

 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
I lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale (guanti, stivali, maschere, casco, etc.).
Compete al datore di lavoro::
-  scegliere i dispositivi di protezione individuale coerenti con il tipo di lavorazione effettuata dai lavoratori;
-  istruire i lavoratori all'uso degli stessi;
-  controllare il corretto uso dei mezzi di protezione;
-  verificare le condizioni, assicurarne il mantenimento e decidere la loro sostituzione quando necessario;

Ai lavoratori è fatto obbligo di utilizzarli secondo quanto disposto dal datore di lavoro e nei odi indicati nel corso della formazione impartita.

 

Movimentazione manuale di carichi
Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
-  mettere a disposizione le attrezzature meccaniche per evitare lesioni dorso-lombari o eventuali accidenti ai lavoratori che esercitano movimentazione dei carichi;
-  individuare soluzioni alternative che riducano sensibilmente i rischi di lesioni;
-  adottare misure idonee di riduzione dei rischi e sottoporre gli addetti a controlli medici.

 

Protezione da agenti cancerogeni
Il datore di lavoro deve eliminare le sostanze cancerogene dal ciclo produttivo o comunque ridurne l'uso ed effettuarne la manipolazione in ambienti chiusi e idonei. Deve poi valutarne i rischi  e fornire opportuni dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.
Deve, inoltre, sottoporre i lavoratori a visite mediche e adottare le conseguenti ed appropriate misure di prevenzione e protezione, dando sempre e comunque ai lavoratori stessi informazioni aggiornate attraverso opportuni corsi di formazione.

 

Protezione da agenti biologici
Per il rischio biologico valgono le indicazioni precedenti.

 

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