COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA
1849
I.
La
sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è
costituito in repubblica democratica.
II.
Il
regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità.
Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III.
La
Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle
condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV.
La
Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni
nazionalità: propugna l'italiana.
V.
I
Municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata
che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI.
La
più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse
politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII.
Dalla
credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.
VIII.
Il
Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie
necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.
DEI
DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART.
1. - Sono cittadini della Repubblica:
Gli
originari della Repubblica;
Coloro
che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli
altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli
stranieri col domicilio di dieci anni;
I
naturalizzati con decreto del potere legislativo.
ART.
2. - Si perde la cittadinanza:
Per
naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú
tornare;
Per
l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in
pericolo;
Per
accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per
accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo
straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica;
l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un
popolo;
Per
condanna giudiziale.
ART.
3. - Le persone e le proprietà sono inviolabili.
ART.
4. - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato
di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o
Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno
può essere carcerato per debiti.
ART.
5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
ART.
6. - Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi
determinati dalla legge.
ART.
7. - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso
senza alcuna censura preventiva.
ART.
8. - L'insegnamento è libero.
Le
condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono
determinate dalla legge.
ART.
9. - Il segreto delle lettere è inviolabile.
ART.
10. - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e
collettivamente.
ART.
11. - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
ART.
12. - Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle
eccezioni fissate dalla legge.
ART.
13. - Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se
non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
ART.
14. - La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di
contribuirvi.
Nessuna
tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore
di quello dalla legge determinato.
DELL'ORDINAMENTO
POLITICO
ART.
15. - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal
Consolato, dall'Ordine giudiziario.
DELL'ASSEMBLEA
ART.
16. - L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
ART.
17. - Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è
elettore, a 25 è eleggibile.
ART.
18. - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario
nominato dai consoli o dai ministri.
ART.
19. - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni
ventimila abitanti.
ART.
20. - I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il
popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e
pubblico.
ART.
21. - L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.
Si
rinnova ogni tre anni.
ART.
22. - L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e
dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
ART.
23. - L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di
aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo
può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari,
di trenta membri, o del Consolato.
ART.
24. - Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi
rappresentanti.
Il
numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli
assenti.
ART.
25. - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Può
costituirsi in comitato segreto.
ART.
26. - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse
nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.
ART.
27. - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza
permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel
caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà
immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del
processo.
Questa
disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto
rappresentante.
ART.
28. - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può
rinunziare.
ART.
29. - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra,
e dei trattati.
ART.
30. - La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
ART.
31. - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due
deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo
all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
ART.
32. - Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal
Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il
presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.
DEL
CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART.
33. - Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di
due terzi di suffragi.
Debbono
essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.
ART.
34. - L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce
d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun
console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di
carica.
ART.
35. - Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1.
Degli affari interni;
2.
Degli affari esteri;
3.
Di guerra e marina;
4.
Di finanze;
5.
Di grazia e giustizia;
6.
Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7.
Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
ART.
36. - Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni
internazionali.
ART.
37. - Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la
legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve
esser fatta in consiglio de' ministri.
ART.
38. - Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro
incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei
consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
ART.
39. - Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli
espongono lo stato degli affari della Repubblica.
ART.
40. - I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che
li risguardano.
ART.
41. - I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono
escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea
sotto pena di decadenza.
ART.
42. - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un
appuntamento di scudi tremila e seicento.
ART.
43. - I consoli e i ministri sono responsabili.
ART.
44. - I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa
dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve
essere discussa come una legge.
ART.
45. - Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se
assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a
nuova elezione.
DEL
CONSIGLIO DI STATO
ART.
46. - Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati
dall'Assemblea.
ART.
47. - Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da
proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle
relazioni politiche.
ART.
48. - Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una
speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge
particolare.
TITOLO VI
DEL
POTERE GIUDIZIARIO
ART.
49. - I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro
potere dello Stato.
ART.
50. - Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili,
non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né
sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
ART.
51. - Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
ART.
52. - La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il
tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta
a porte chiuse.
ART.
53. - Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai
tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto
è determinata da legge relativa.
ART.
54. - Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
ART.
55. - Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a
gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale
supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della
cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre
per ciascuna provincia.
L'Assemblea
designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero
presso il tribunale supremo.
È
d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
DELLA
FORZA PUBBLICA
ART.
56. - L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato
da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
ART.
57. - L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la
legge determina.
ART.
58. - Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel
territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
ART.
59. - I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.
ART.
60. - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne
guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni,
o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
ART.
61. - Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
ART.
62. - Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento
dell'ordine interno e della costituzione.
DELLA
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART.
63. - Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata
nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
ART.
64. - L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due
mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi,
vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la
costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
ART.
65. - L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il
tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
ART.
66. - Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette
alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche
necessarie all'attuazione della costituzione.
ART.
67. - Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della
costituente.
ART.
68. - Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si
oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
ART.
69. - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
G. GALLETTI
A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI
G. PENNACCHI - G. COCCHI
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI