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| PER CHI ANCORA NON CONOSCE ( O FA FINTA DI ON CONOSCERE) LE COMPETENZE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI INGEGNERE JUNIOR |
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Le competenze nel settore dell’ingegneria civile e
ambientale
Con riferimento a tale settore, l’art. 46 del D.P.R. n. 328/2001 prevede
anzitutto che l’ingegnere iunior possa esercitare le attività di progettazione,
direzione dei lavori, vigilanza, contabilità e liquidazione.
19. TAR Toscana - Firenze, 19.03.1999, n. 41; TAR Emilia Romagna,
17.02.1995, n. 71.
46
Quindi, rispetto a quanto previsto per gli ingegneri, gli ingegneri
iuniores non possono svolgere le attività di pianificazione, sviluppo, stima,
collaudo, gestione e valutazione di impatto ambientale, che, anche se
svolte con metodologie non innovative, restano di competenza esclusiva
degli ingegneri civili e ambientali.
Inoltre, anche le attività sopracitate non possono essere svolte dagli
ingegneri iuniores in generale, ma soltanto con riferimento a “costruzioni
civili semplici”.
Questa nuova definizione crea qualche problema interpretativo se si
fa il confronto con la “modesta costruzione civile” che è propria della competenza
professionale dei geometri; occorre quindi cercare di definire cosa
debba intendersi per “costruzione civile semplice”.
La dizione “modeste costruzioni civili”, contenuto dall’art. 16 del Regio
Decreto 11.02.1929, n. 274, si presta a diverse valutazioni che vanno di
volta in volta precisate con riferimento la caso concreto mediante l’uso di
criteri quantitativi e qualitativi.
Al fine di stabilire se un edificio possa rientrare nella definizione di
“costruzione modesta”, il Consiglio di Stato si è da tempo orientato ad affermare
il principio secondo cui “l’Amministrazione non può basarsi esclusivamente
su un rigido criterio di valutazione meramente quantitativo, assumendo
invece rilevanza decisivo l’elemento tecnico - qualitativo consistente nel
determinare (volta per volta) se il progetto, per i problemi tecnici che implica,
rientri o meno nelle cognizione della categoria dei geometri”20.
Nell’attribuzione delle competenze professionali tra diverse figure
tecniche, la giurisprudenza adotta quindi un criterio “qualitativo”, che
20. Consiglio di Stato, V, 12.11.1985, n. 390; Cons. St., V, 26.04.1976, n. 725;
Cons. St., V, 16.11.1971, n. 999.
47
pone un collegamento tra le prime ed il percorso formativo compiuto
nello specifico dal professionista; la capacità e competenza professionale
viene quindi valutata in rapporto alle difficoltà dell’intervento da realizzare
e ad percorso formativo del professionista.
Al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 3.10.2002, n. 5208 ha rilevato
che “in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell’art. 16 lett. m)
r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il discrimine della competenza dei geometri nel
campo delle costruzioni civili è dato dalla modestia dell’opera, in senso tecnicoqualitativo
e con riguardo alla struttura dell’edificio e delle relative modalità
costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari,
devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli
architetti”.
Ancora, Consiglio di Stato, Sez. V, 22.9.2001, n. 4985, ha riconosciuto
che “in base all’art. 16, r.d. 11 febbraio 1929 n. 2174 e dell’art. 54, l. 2 marzo
1949 n. 144, non rientra nella competenza del geometra la realizzazione di un
complesso di opere di modesta entità o tenuità, bensì che richiede una visione
d’insieme, pone problemi di carattere programmatorio ed impone la valutazione
complessiva di una serie di situazioni la cui soluzione, sotto il profilo tecnico,
possa incontrare difficoltà non facilmente superabili con il solo bagaglio professionale
del geometra (nella specie, l’incarico di progettazione è di sicura complessità,
perchè riguarda l’adeguamento e la razionalizzazione dell’acquedotto comunale,
in funzione di una nuova destinazione urbanistica e, quindi, non è penalizzante
della posizione professionale dei geometri)”.
Anche con riferimento a prestazioni di natura diversa, Consiglio di
Stato, Sez. IV, 3.9.2001, n. 4620, ha chiarito che “la redazione di un piano di
lottizzazione richiede una visione di insieme che pone problemi di carattere programmatorio
che postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza
professionale del geometra così come definita dall’art. 16 r.d. 11 febbraio
1929 n. 274”.
48
Parimenti, secondo l’oramai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte21, intervenuta più volte sull’argomento, per accertare se una
costruzione destinata a civile abitazione sia da considerare “modesta”,
occorre valutare “le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera
comportano” e la capacità – ossia le cognizioni tecniche necessarie
per superarle.
In tale indagine, precisa la Corte, la valutazione “quantitativa” dell’opera
(in termini di costi economici della stessa, di cubatura e numero
di piani) può avere solo un valore “sintomatico, non determinante della
entità (modesta o non) del manufatto”22,in quanto indicatore parziale delle
caratteristiche delle costruzione, delle difficoltà tecniche ad essa connesse,
nonché dei pericoli per l’incolumità pubblica che essa può comportare.
La difficoltà dell’opera invece va valutata essenzialmente in
rapporto alle capacità del professionista incaricato ad espletarla, capacità
che devono essere vagliate alla luce del percorso di studi da quest’ultimo
compiuto.
Così, Cass. civ. Sez. II, 9.5.2000, n. 5873, ha affermato che “a norma
dell’art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è
limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili,
con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in
cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture,
a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni
accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che
non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non
comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddet-
21. Ex multis: Cass., I, 04.05.1994, n. 4330; Cass., II, 27.07.1988, n. 4781; id.
19.05.1980, n. 3275.
22. Consiglio di Stato, V, 12.11.1985, n. 390; Cons. St., V, 16.06.1970, n. 593.
49
ta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento
armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l’importanza è
pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali”.
Ancor più efficacemente, Cass. pen., Sez. III, 16.10.1996, n. 10125, ha
precisato che “l’art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086, nell’indicare i professionisti
abilitati alla progettazione e alla costruzione delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle
singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare
riferimento alle lettere l) e m) dell’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che
segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e
civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato,
il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a
esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine
la limitata entità dell’opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa -
che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi
di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica”.
La Corte Costituzionale, avallando tale ultima impostazione, ha precisato
che per l’accertamento della modestia di un’opera “…criterio basilare
cui fare appello è quello tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della
struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare
la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti
di rango superiore”23.
Il criterio prioritario di riparto delle competenze professionali nell’ambito
dell’ingegneria civile e ambientale, con specifico riferimento alle
opere di edilizia civile, è quindi quello “qualitativo” della valutazione
23. V. Corte Cost., 27.04.1993, n. 199.
50
della capacità del professionista (che viene dedotta dalle caratteristiche
del percorso formativo compiuto) in rapporto alle difficoltà dell’intervento;
rispetto ad esso, i criteri di ordine “quantitativo” hanno carattere
sussidiario e meramente integrativo.
Tra i criteri “quantitativi” di valutazione dell’opera civile sono principalmente
annoverati la volumetria, l’altezza ed il numero dei piani;24
con riferimento al primo di essi, è stato generalmente individuato il limite
di 5.000 m3, al di sopra del quale una costruzione perderebbe la connotazione
di “modesta”.
Si tratta, evidentemente, di un limite che non presenta carattere assoluto
ma che, combinato con i requisiti di ordine qualitativo, contribuisce
a delimitare le competenze delle diverse categorie professionali.
Tra i criteri di carattere “qualitativo”, vanno inquadrati tutti quegli
elementi connotanti una particolare difficoltà e complessità dell’attività
di progettazione che inducano, quanto meno, a dubitare della necessità
di una specifica e più approfondita formazione del progettista incaricato.
Non è infatti raro il riferimento operato dalla giurisprudenza alla
“particolare complessità” dell’intervento al fine di radicare la competenza
professionale degli ingegneri (con laurea quinquennale); si possono
citare al riguardo la sentenza n. 263, del 18.06.1985 del TAR Piemonte, in
cui si sostiene che rientrano nella esclusiva competenza degli ingegneri il
potenziamento e l’ammodernamento della rete idrica di un Comune “dovendosi
ritenere di importanza tale da implicare la risoluzione di rilevanti problemi
tecnici”, quella del TAR Sicilia n. 410 del 30.09.1986, che esclude dalla
competenza degli architetti le opere di urbanizzazione qualora si tratti
di “opere di particolare complessità tecnica, che implicano conoscenze peculiari
24. In proposito, l’art. 57 della Legge 02.03.1949, n. 144 prevede una esplicita
limitazione di due piani dell’opera realizzanda e/o realizzata.
51
degli studi di ingegneria…”25; quella del TAR Sardegna n. 547 del 19.04.1995,
che afferma che la realizzazione di una strada che comporti la realizzazione
di “opere di una certa complessità” quali ad esempio ponti, gallerie o
grossi muri di contenimento non può essere progettata da geometri.
Oggetto di un’accesa disputa giurisprudenziale è stata, poi, la questione
se un’opera potesse o meno ritenersi di modesta entità sotto il profilo
qualitativo qualora la sua realizzazione comportasse l’impiego di cemento
armato.
Dall’esegesi del Regio Decreto n. 2229/1939 e della Legge n. 1086,
del 1971, la giurisprudenza ha precisato che “non tutte le opere con impiego
di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle
in cui in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego può comportare
pericolo per la pubblica incolumità delle persone il ché tendenzialmente avviene
per le costruzioni destinate a civile abitazione, progettate su più piani”26.
L’intervento della giurisprudenza, dunque, sembra essere stato in
grado di chiarire con ragionevole certezza cosa debba intendersi per “modesta
costruzione”; essa è una costruzione di dimensioni “ridotte” (per
volumetria, altezza e costo), la cui progettazione e realizzazione non comporti
l’applicazione di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze del
tecnico diplomato.
L’utilizzo da parte della giurisprudenza di un criterio in qualche
misura “flessibile”, deriva dalla consapevolezza che si tratta di un criterio
storicamente dinamico, intrinsecamente correlato all’evoluzione tecnico-
scientifica ed economica del settore edilizio27.
25. Affermano lo stesso principio anche TAR Sicilia - Catania n. 303, del
22.02.1989 e TAR Sicilia - Palermo n. 816, del 30.10.1989.
26. Cons. St., V, 13.01.1999, n. 25.
27. In argomento Cons. St, V, 03.10.2002, n. 5208.
52
Chiarito cosa debba intendersi per costruzione civile “modesta” è
indispensabile, ora, verificarne i rapporti con la nozione di costruzione
civile “semplice”, la cui competenza è assegnata agli ingegneri iuniores.
Indubbiamente, la nozione di “costruzione semplice” è un concetto
distinto e più ampio di quello di “costruzione modesta” e tale conclusione
viene imposta da criteri logici prima che giuridici. Il principio che informa
il riparto delle competenze professionali di cui al D.P.R. n. 328/
2001 è infatti quello di legare queste ultime al percorso formativo del professionista,
nel senso che il professionista può essere chiamato ad espletare
esclusivamente le attività che comportino l’applicazione di regole e
conoscenze acquisite durante il proprio percorso formativo. Se - ed è questo
un dato inconfutabile - la formazione degli ingegneri iuniores è più
articolata, approfondita e specifica rispetto a quella dei tecnici diplomati,
ai primi devono indubbiamente essere riconosciute competenze professionali
più estese rispetto a quelle dei tecnici diplomati.
Il legislatore, che all’atto della predisposizione del D.P.R. n. 328/2001
aveva presente quanto disposto dal Regio Decreto n. 274/1929 in materia
di competenze professionali dei geometri, scegliendo di utilizzare un termine
differente (semplice anziché modesto) per la delimitazione dell’ambito
di attività degli ingegneri iuniores ha senza alcuna ombra di dubbio
inteso ribadire che a questi ultimi (proprio in ragione del più approfondito
percorso formativo compiuto rispetto ai geometri) spettano ambiti di
intervento più ampi.
Già sulla scorta di una mera interpretazione letterale, è infatti evidente
che il concetto di “modesto” presuppone sia un limite “qualitativo”,
sia un limite “quantitativo” alla tipologia dell’opera; come abbiamo visto,
anche la giurisprudenza, pur dando priorità al criterio qualitativo
della concordanza tra contenuti della prestazione e tipologia del percorso
formativo del professionista, ha affiancato ad esso una serie di indica53
zioni di ordine quantitativo (in termini di volumetria, altezza e costo) per
la individuazione della tipologia di “modesta” costruzione civile.
Nel concetto di “semplice”, invece, manca ogni riferimento di ordine
quantitativo; una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente
dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari
elementi di complessità e/o difficoltà.
Ed è lo stesso legislatore che esclude la complessità della costruzione,
imponendo che per la sua realizzazione vengano utilizzate esclusivamente
metodologie standardizzate.
In buona sostanza, la costruzione civile “semplice” è quella per la
cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà
e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche, tanto da
poter ricorrere a procedure standardizzate; la costruzione civile “modesta”,
oltre alle limitazioni di ordine qualitativo relative alla complessità
del manufatto, trova invece un proprio elemento caratterizzante anche
nelle sue ridotte dimensioni (in termini di volumetria, altezza, costo).
Un ulteriore elemento di differenziazione tra le costruzioni civili
“semplici” e quelle “modeste” deve essere ricercato nelle caratteristiche e
nei contenuti delle conoscenze necessarie alla loro progettazione; per le
costruzioni “semplici” saranno evidentemente richieste conoscenze che
presuppongono un percorso formativo di tipo accademico che invece è
superfluo per le costruzioni “modeste”.
In questo senso, se agli ingegneri iuniores deve essere attribuita competenza
sia relativamente alle costruzioni semplici sia a quelle modeste,
non altrettanto si può dire per i geometri, che devono limitare le loro
attività esclusivamente alle costruzione “modeste”.
Sintetizzando quanto argomentato, relativamente al settore dell’ingegneria
civile e ambientale, è dunque possibile affermare che:
• gli ingegneri possono progettare e realizzare qualsivoglia strut54
tura, assumendo competenza esclusiva per ciò che concerne le
attività implicanti l’uso di metodologie avanzate, innovative o
sperimentali nella progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di strutture;
• gli ingegneri iuniores possono concorrere e/o collaborare con gli
ingegneri limitatamente alle attività di progettazione, direzione
lavori, stima, e collaudo di opere edilizie ivi comprese le opere
pubbliche, ovvero espletare attività autonome consistenti nella
progettazione, direzione lavori, vigilanza, contabilità e liquidazione
relativamente alle costruzioni civili semplici.
In quest’ultimo caso la competenza degli ingegneri iuniores è concorrente
a quella degli ingegneri - nel senso che questi ultimi
possono, ovviamente, progettare anche costruzioni civili semplici
- ma non a quella dei geometri, i quali devono limitare la
propria attività alle costruzioni civili “modeste”;
• i geometri, di contro, possono esercitare le attività di progettazione,
direzione, vigilanza, misura, contabilità di costruzioni civili
modeste; tali attività saranno concorrenti, nel senso di cui sopra,
sia con le competenze degli ingegneri iuniores che con quelle degli
ingegneri;
• i periti industriali, la cui competenza professionale è definita
dall’art. 16 del Regio Decreto 11.02.1929, n. 275, è circoscritta dallo
stesso alle “funzioni esecutive” per i lavori inerenti alle rispettive
specialità ma estesa anche alla “progettazione e direzione di modeste
costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali
norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori
di costruzione”.
Si tratta, limitatamente alla realizzazione delle costruzioni civi55
li28, del medesimo ambito di intervento ritagliato per i geometri;
in merito possono in questa sede essere richiamate le argomentazioni
esperite per quest’ultima categoria professionale29.
Il D.P.R. 328/2001, inoltre, assegna agli ingegneri civili e ambientali
iuniores la competenza relativa alla “contabilità” delle costruzioni semplici,
attività quest’ultima che include senza alcun dubbio quella di “misura”.
Residuano, infine, in capo agli ingegneri iuniores , ai sensi dell’art. 46, 3˚
comma, n. 3) del D.P.R. n. 328/2001, rispettivamente: “i rilievi diretti e strumentali
sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualsiasi natura”.
Si tratta di una competenza piuttosto ampia, solo in parte sovrapponibile
a quella assegnata ai geometri che, invece, è puntualmente individuata
sotto il profilo contenutistico dall’art. 16 del R.D. n. 274/1929. Mentre
la competenza degli ingegneri iuniores, essendo di ordine generale, è capace
di abbracciare qualsivoglia tipologia di attività di rilevazione
annoverabile nell’ambito di quelle tipologie che la legge ha definito30, la
competenza dei geometri è, invece, di carattere specifico, circoscritta esclusivamente
alle attività puntualmente individuate dal R.D. n. 274/1929.
28. È da escludere la competenza dei periti edili riguardo la realizzazione
delle costruzioni rurali e degli edifici ad uso d’industrie agricole, nonché conseguentemente,
anche l’impiego del conglomerato cementizio armato per le piccole
strutture accessorie.
29. Tale impostazione trova conferma anche in recenti orientamenti della
giurisprudenza, in particolare il TAR Puglia, Bari, nella sentenza 21.06.1995, n.
522 ha precisato che: “L’articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275 prevede
che i periti edili possano progettare e dirigere modeste costruzioni civili, intendendo con
tale dicitura il progetto per la costruzione di palazzine lineari di cubatura di 4000 metri,
purché non sia prevista la soluzione di problemi che richiedono l’intervento di professionisti
maggiormente qualificati”
30. Rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica, nonché i rilievi
geometrici.
56
È bene sottolineare che la competenza ai rilievi in questione compete
anche agli ingegneri, ai sensi dell’art. 51 del R.D. n. 2537/1925. |
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