ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CELLINI" - VALENZA


CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

La presente " carta dei servizi", redatta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/6/1995, rappresenta un quadro unitario programmatico dell’ offerta formativa e culturale disponibile presso l’Istituto di Istruzione Superiore “ B. Cellini” e costituisce un impegno operativo per tutti i componenti della comunità scolastica. Copie della presente Carta sono disponibili in visione presso la Segreteria, chi ne avesse interesse può richiederne copia presso la Segreteria della scuola dietro versamento di un contributo per le spese .

PARTE I

1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Essa fissa i principi fondamentali che devono essere alla base della scuola :
- 1. uguaglianza.
L'erogazione dei servizi offerti dall’Istituto prescinde da ogni discriminazione.Tutti i componenti del personale sono impegnati, ciascuno secondo le proprie competenze, a promuovere il successo formativo degli alunni e a rimuovere, con appropriati interventi di assistenza, sostegno, recupero e rinforzo, le cause dell'insuccesso scolastico.
- 2.autonomia.
L'autonomia organizzativa dell’Istituto è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.  Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
- 3. imparzialità e regolarità del servizio erogato.
Il servizio scolastico viene erogato secondo criteri di obiettività ed equità, avulsi da ogni forma di dogmatismo e di faziosità e tendenti al conseguimento da parte della totalità degli studenti degli obiettivi di formazione umana e culturale previsti dal Piano dell’offerta formativa.
Attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate si garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e dei diritti dei lavoratori della scuola e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.
- 4. accoglienza di genitori ed alunni e integrazione di tutti gli studenti con particolare riguardo a quelli con bisogni speciali , stranieri , studenti lavoratori.
L’Istituto si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti i componenti a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità. Nel convincimento che la scuola è prima di tutto istituita per gli studenti, tutti coloro che svolgono la loro attività nell’Istituto ispirano la loro azione al pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni, fermo restando da parte di questi ultimi l'obbligo di ricambiare tale rispetto e di adempiere ai propri doveri. Fra i diritti degli studenti è prioritario quello di convocare e gestire la propria Assemblea generale per la quale è previsto un regolamento riportato nell'allegato 1 della presente Carta. Analogo diritto hanno i genitori per quanto concerne la loro Assemblea generale per la quale è previsto il regolamento riportato nel capitolo 6 paragrafo B della presente Carta.
- 5. diritto di scelta e diritto dovere alla frequenza.
Tutti gli allievi che fanno domanda di iscrizione vengono accolti dall’Istituto nei limiti rappresentati dalla capienza e dalla funzionalità rispettivamente dei locali e delle attrezzature di cui dispone. Qualora dovesse comunque delinearsi un sovraffollamento tale da pregiudicare l'efficacia del servizio offerto, sarà data precedenza all'iscrizione degli aspiranti residenti o domiciliati nel territorio ed a quelli che comprovino di essere figli di persone che lavorino nell'ambito territoriale dell’Istituto.
Attraverso l'azione dei suoi Organi collegiali e di tutti coloro che vi lavorano, l’Istituto prende ogni misura utile ad evitare la dispersione, i fallimenti scolastici, le difficoltà emergenti nella fase di passaggio ai livelli superiori dell'istruzione. Il controllo della regolarità della frequenza non si limita ad una meccanica registrazione delle assenze e dei ritardi ed all'esame fiscale delle motivazioni addotte dagli allievi, ma si esplica attraverso interventi preventivi nei confronti della disaffezione per la scuola che abitualmente precede l'abbandono e la dispersione. In tale azione di prevenzione l’Istituto si avvale della collaborazione degli Enti Locali e della cooperazione dei genitori nel quadro di una gestione partecipata del servizio educativo.
- 6. partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola; efficienza ed efficacia del servizio offerto.
Nel perseguire i fini educativi e culturali previsti dalla presente Carta, l’Istituto sollecita e promuove la gestione partecipata della comunità scolastica nell'ambito degli Organi collegiali. Tali attività comportano la realizzazione di momenti di socializzazione e di apertura verso l'esterno e la partecipazione ad iniziative esterne alla scuola che vengano giudicate idonee ad una promozione culturale ed umana della collettività scolastica. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica l’Istituto realizza, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedono iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.
- 7. programmazione garante del rispetto della libertà d'insegnamento e della formazione dell'
alunno.
I docenti dell’Istituto ispirano la libertà del loro insegnamento all'art. 1 del DPR 31/5/74 che testualmente recita " nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità dell'alunno. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi".
Gli organi competenti dell’Istituto formulano la programmazione che viene tradotta in azione educativa nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle esigenze di " formazione dell'alunno facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità " ( dal n. 6.1 dell'allegato al D.P.C.M. 7/6/1995).
Qualora, nel corso dell’anno scolastico associazioni o enti di formazione presentino progetti e attività che possono essere sperimentate, queste verranno proposte nelle classi idonee( es. accrobranche, escursionismo, tornei di scacchi, tornei di calcetto).
Nell’Istituto la libertà di insegnamento si esercita attraverso il rispetto della personalità e del diritto ad un’ equilibrata e non faziosa formazione culturale dell'alunno, si realizza all'interno di progetti educativi e didattici elaborati dai docenti nel quadro più ampio dei progetti di istituto e della programmazione impostata nelle linee generali dal Collegio dei docenti, elaborata dai gruppi di lavoro per materia e messa definitivamente a punto dal Consiglio di classe.
L’Istituto, fatti propri questi principi intende facilitare le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo e contribuire allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e dell’Unione Europea, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.
Figura centrale dell’Istituto è la persona dell'alunno e pertanto l'attività didattica è incentrata a esaltare i diversi stili cognitivi, a promuovere esperienze culturali, relazionali e sociali significative per la crescita dell'adolescente, a valorizzare e chiarificare specifiche inclinazioni e attitudini, a sviluppare un positivo grado di interazione con l'ambiente.
Tutto questo contribuisce alla formazione di un cittadino pensante e critico, nonché in grado di affrontare i rapidi cambiamenti che la flessibilità dell'odierno mondo del lavoro e della ricerca scientifica attualmente impongono.
- 8. semplificazione delle procedure, informazione completa e trasparente.
Al fine di promuovere e stimolare ogni forma di partecipazione l’Istituto garantisce la massima semplificazione delle procedure di segreteria ed un'informazione completa e trasparente circa le attività educative e didattiche. A tale scopo copia della presente Carta dei servizi è a disposizione degli interessati presso la Segreteria dell'Istituto. Gli interessati possono richiederne copia.
Il Documento riporta: il Regolamento generale di Istituto; il regolamento del Consiglio di istituto; le norme di funzionamento degli organi operanti all’interno dell’Istituto; le norme che fissano le modalità per il rinnovo degli organi collegiali.
All’interno dell’Istituto sono in funzione i seguenti organi:
Collegio dei docenti
Consiglio di istituto
Giunta Esecutiva
Consiglio di classe
Comitato per la valutazione del sevizio degli insegnanti
Organo di garanzia interno alla scuola
Assemblee di classe degli alunni
Assemblea di classe dei genitori
Assemblea generale degli studenti
Comitato studentesco
Assemblea generale dei genitori
Assemblea del personale A.T.A.
R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie).
L’Istituto impronta le proprie attività, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, a criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata.
Per rendere operanti i criteri di cui sopra l’Istituto garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’Istituto garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione del Piano dell’offerta formativa e dei Regolamenti che in allegato fanno parte integrante della presente carta dei servizi scolastici.

 

2. AREA DIDATTICA

- 1. L’Istituto con l'apporto delle competenze professionali di tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna a garantire la qualità delle attività educative erogate, curandone l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto delle finalità educative di vasto raggio sottese agli obiettivi peculiari della scuola.

- 2. La programmazione educativa, elaborata annualmente dal Collegio dei docenti che ne detta i criteri, progetta i percorsi formativi correlati alle finalità e agli obiettivi delineati nel Piano dell’offerta formativa. La programmazione educativa contiene le scelte concordate e vincolanti per i singoli Consigli di classe relative ai programmi e a taluni aspetti della verifica e della valutazione del processo di insegnamento - apprendimento. Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio d'istituto elabora le attività riguardanti l'orientamento, gli interventi di recupero e di sostegno. La programmazione educativa, sezione fondamentale e qualificante della Carta dei servizi dell’Istituto, è parte integrante anche del Piano dell’offerta formativa, al quale si rimanda per i dettagli. Nel Piano dell’offerta formativa saranno pure definite le modalità di assolvimento dell’obbligo scolastico, così come previsto dalla normativa vigente. La finalità del Piano dell’offerta formativa è quella di far uscire le proposte didattiche dalla casualità o dalla semplice iniziativa del singolo docente, inquadrandole, invece, in un progetto globale che riesca a rendere partecipe della vita della scuola l'intero corpo docente.
A questo progetto deve fare riferimento ogni iniziativa, ogni nuova proposta didattica e tutto ciò che nella scuola è direttamente finalizzato al successo formativo dell'alunno e alla sua formazione umana.

- 3. L’Istituto attraverso una attività coerente e coordinata degli organi collegiali individua ed elabora, anche d'intesa con le altre istituzioni scolastiche e le agenzie formative presenti sul territorio, gli strumenti per garantire, per quanto di competenza, la continuità nei confronti degli altri segmenti del sistema educativo, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. Preso atto della situazione iniziale in cui si trovano gli allievi, l’Istituto elabora, attraverso gli Organi collegiali a ciò preposti, le strategie di intervento a breve, a medio e a lungo termine per garantire il proficuo inserimento di tutti gli alunni nella scuola. In tale attività opera in stretta collaborazione con gli studenti e le loro famiglie, coinvolgendo gli uni e le altre nel "contratto formativo " inteso come testimonianza di una presa di coscienza comune dei problemi da affrontare e risolvere insieme. Nello svolgimento dei programmi e nell'identificazione, all'interno di una strutturazione modulare degli stessi, degli elementi indispensabili al proseguimento degli studi, si presterà altresì attenzione al raggiungimento dei prerequisiti necessari ad un proficuo inserimento nel segmento successivo del sistema educativo in particolare nelle classi terminali e nel quadro di attività di pre-orientamento e orientamento.

- 4. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche si assume come criterio di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa con particolare riguardo agli obiettivi formativi ed alle esigenze dell'utenza.

- 5. Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa i docenti operano in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio e di riposo degli alunni.

- 6. Nel rapporto con gli allievi gli insegnanti colloquiano in modo pacato ed inteso al convincimento, evitando il ricorso a forme di intimidazione o a minacce di punizioni.


3. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Il “Patto educativo di corresponsabilità” è la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola. Esso si stabilisce in particolare tra il docente, l'allievo e i genitori ma coinvolge l'intero Consiglio di classe, gli organi dell'Istituto, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico.
Sulla base del “Patto di corresponsabilità” elaborato nell'ambito ed in coerenza con gli obiettivi afferenti definiti ai diversi livelli istituzionali :

il docente deve :
-esprimere la propria offerta formativa
-motivare il proprio intervento didattico
-esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;

l’alunno deve:
- conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
- conoscere il percorso per raggiungerli
- conoscere le fasi del suo curricolo;

il genitore deve:
-conoscere l'offerta formativa
-esprimere pareri e proposte
-collaborare nelle attività.
A TALE SCOPO

gli insegnanti si impegnano a:
1- FORMARE e quindi a:
fare acquisire le competenze e le conoscenze programmate
definire e presentare gli obiettivi
fornire aiuto metodologico e nei limiti della propria disponibilità oraria soddisfare eventuali esigenze di informazione, approfondimento, chiarimento
rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento
armonizzare il carico di lavoro
stabilire le scadenze
verificare l'acquisizione delle competenze e organizzare recuperi
predisporre gli strumenti necessari per lavorare in buone condizioni
realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’offerta formativa
rispettare il regolamento di istituto.
2- VALUTARE regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti ed esplicitati
3- RISPETTARE
le ore di inizio e di termine delle lezioni e delle pause
le differenze di idee, comportamenti , stili, bisogni dei ragazzi.
4- CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA PER MOTIVARE E PER FAVORIRE SCAMBI E INTERAZIONI
5- RISPETTARE IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.

Gli studenti dichiarano di avere letto
il piano dell’offerta formativa e lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Gli studenti quindi si impegnano a:
1- PARTECIPARE IN MODO RESPONSABILE ALLA PROPRIA FORMAZIONE e quindi a :
partecipare al lavoro in classe ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà, domandando spiegazioni e aiuto
adeguarsi alle forme di lavoro di classe, di gruppo, individuali
predisporre strumenti e materiali necessari per lavorare in buone condizioni
2- RISPETTARE
le ore di inizio e termine delle lezioni e le pause
gli altri ( idee, comportamenti, sensibilità , differenze nonché il patrimonio immobiliare)
il regolamento di istituto e lo statuto delle studentesse e degli studenti
3- RISPETTARE IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.

I genitori dichiarano di avere letto
il piano dell’offerta formativa e lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

I genitori quindi si impegnano a:
1- PARTECIPARE
in modo informato al percorso formativo dei propri figli
attivamente ai momenti di incontro con le varie componenti della scuola
2- RISPETTARE
l’orario di ingresso a scuola limitando le entrate posticipate o le uscite anticipate
l’obbligo di giustificare le assenze
3- CONTROLLARE
che l’alunno rispetti le regole e che partecipi responsabilmente alle attività della scuola.

4.ORGANIGRAMMA

A- IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione; ne ha la legale rappresentanza; è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Rappresenta l’Istituto, promuove le attività, coordina i vari organi funzionanti all'interno della scuola e assicura l'esecuzione delle deliberazioni di questi. Pertanto egli presiede il Collegio dei docenti, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i Consigli di classe e la giunta esecutiva. Procede alla formazione delle classi, all'assegnazione delle stesse ai singoli docenti e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti. Promuove e coordina, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche di sperimentazione e di aggiornamento. Predispone ( previa acquisizione delle proposte del Collegio docenti, del Consiglio di istituto e dei Consigli di classe) prima dell'inizio delle lezioni il piano annuale delle attività specificamente connesse con l'attività didattica(tipi di attività, obiettivi, impegni orari richiesti, modalità operative di attuazione), inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della scuola, compresi i criteri di organizzazione degli scrutini ed i rapporti con le famiglie. Coordina il calendario delle assemblee nell'Istituto, tiene i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenza relativa alla scuola e con gli organi del distretto scolastico. Cura i rapporti con gli specialisti che operano sul territorio sul piano medico e socio - psico- pedagogico. Cura l'attività di esecuzione delle norme giuridiche riguardanti alunni e docenti quali l'ammissione degli alunni, il rilascio di certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, e l'assunzione di provvedimenti di emergenza per garantire la sicurezza della scuola.
Promuove e valorizza le risorse umane e professionali nel rispetto delle delibere collegiali, affida gli incarichi , gestisce le risorse finanziarie e strumentali con le connesse responsabilità in relazione ai risultati, attua le scelte di sua competenza al fine di promuovere e realizzare il Piano dell’offerta formativa sia sotto il profilo didattico pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario. Il Dirigente Scolastico deve assicurare una gestione atta a perseguire l'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti in questa Carta dei servizi.

B- I DOCENTI

Il docente ha come ruolo fondamentale quello di trasmettere ed elaborare cultura; è coinvolto , dunque, in un processo di insegnamento / apprendimento finalizzato alla promozione dello sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti. Svolge la sua funzione sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici. L'insegnante si costruisce il proprio profilo professionale , fatto di competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca tra loro correlate ed interagenti attraverso il maturare dell'esperienza di insegnamento, l'attività di studio, di ricerca e di sistemazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale, si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano per gli aspetti pedagogico - didattici il piano dell’offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenti esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale. A tal fine gli insegnanti curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, partecipano alle riunioni degli organi collegiali e alle iniziative educative della scuola, curano i rapporti con i genitori degli alunni.

 

C-COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il collegio dei docenti individua le figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, sono affidati, in coerenza col P.O.F., compiti connessi all’attività educativa e didattica. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal capo d’istituto come vicario.

D -FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell’offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola , elevamento dell’obbligo scolastico.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall’amministrazione del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell’amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico.

5-GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono stati istituiti per realizzare, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità, la partecipazione nella gestione della scuola, al fine di dare all'istituzione scolastica il carattere di una comunità che interagisce pienamente e attivamente con la più ampia comunità sociale e civica.

A- CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe costituisce la sede di più diretta collaborazione di tutte le componenti scolastiche al fine di realizzare nel modo più completo gli obiettivi educativi. E' formato dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli alunni della classe .
I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente; possono essere presieduti dal docente vicario oppure dai collaboratori o dai Presidenti del Consiglio di classe soltanto se sia intervenuta apposita delega scritta da parte del Dirigente stesso. L'unica ipotesi in cui il Collaboratore vicario può presiedere il consiglio di classe prescindendo dalla delega scritta e dall'appartenenza al consiglio stesso si verifica nel caso di assenza dall'Istituto del Dirigente. Il Consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario scolastico per formulare al Collegio dei docenti proposte inerenti all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, ma anche per favorire e stimolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Rientrano nella competenza dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Spettano alla sola componente docenti del Consiglio di classe le competenze relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni. Funge da segretario uno dei docenti membro del Consiglio su designazione del Presidente. Su apposito registro vengono trascritti i verbali di tutte le riunioni. La legge sulla trasparenza degli atti amministrativi consente l'accesso dei genitori degli alunni minorenni a tali verbali, ma, a salvaguardia dell'interesse dei singoli studenti, non può essere indiscriminato.E’ ammesso limitatamente a quella parte degli atti che si riferisce all'interessato.
Le riunioni del Consiglio di classe sono pertanto divise in due momenti: in una prima fase per discutere l'andamento didattico disciplinare della classe si opera con la sola componente docenti; successivamente continuano alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.
In casi eccezionali , per affrontare situazioni delicate o di particolare gravità inerenti alla disciplina o al rendimento degli alunni è possibile aprire il Consiglio di classe a tutti i genitori e a tutti gli alunni .
La convocazione viene fatta dal Dirigente o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

B - COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio dei docenti è composto dal Dirigente scolastico e dal personale docente in servizio nell’Istituto. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola, cura la programmazione dell'azione educativa e ne valuta periodicamente l'andamento complessivo, elabora il Piano dell’offerta formativa, formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche( tenendo conto dei criteri generali indicati nel Consiglio di istituto), valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, provvede all'adozione dei libri di testo ( sentiti i Consigli di classe), adotta iniziative di sperimentazione, promuove iniziative di aggiornamento, elegge i docenti incaricati di collaborare con il Dirigente, elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni con bisogni speciali esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni , allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, delibera sulla suddivisione dell'anno scolastico, formula al Dirigente proposte in ordine al piano annuale delle attività e delibera il piano medesimo nel quadro della programmazione educativa. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia identifica le aree per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo che attribuisce in coerenza con gli specifici piani dell’offerta formativa. Determina, oltre alle funzioni obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento delle stesse, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico.
Inoltre il Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente, viene individuato come un centro di riferimento dell'attività didattica , stabilisce le linee portanti della programmazione esprimendole in un quadro di finalità concordate e coordinate nel Piano dell’offerta formativa e rappresenta l'organo preposto alla definizione dei criteri generali su cui uniformare la valutazione analitica e globale degli alunni. Il collegio può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro che affrontano preliminarmente problemi particolarmente complessi .Le commissioni hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive che saranno comunque di esclusiva competenza dell'intero Collegio. Dura in carica un anno e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre o al trimestre. Funge da segretario uno dei docenti incaricati di collaborare col Dirigente.

D - CONSIGLIO DI ISTITUTO
E' costituito da 19 componenti , di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del personale non insegnante, 4 dei genitori, 4 degli alunni , il Dirigente Scolastico. I rappresentanti del personale docente sono eletti all'interno del Collegio dei docenti; quelli del personale non docente sono eletti dal corrispondente personale non insegnante in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti di età non inferiore ai 16 anni compiuti. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni (nella seduta di insediamento è presieduto dal Dirigente ). Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione , il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto; a parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Dura in carica tre anni. La componente studentesca viene invece rinnovata ogni anno. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario scolastico e sono convocate dal Presidente, che è tenuto a disporre la convocazione anche su richiesta del Presidente della giunta esecutiva o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Funge da segretario un membro del Consiglio stesso nominato dal Presidente.
Il Consiglio di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, su proposta della giunta e, nei limiti della disponibilità di bilancio, sull' adozione del regolamento interno , sull'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche e dei sussidi didattici, sull'adattamento del calendario scolastico, sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche ( corsi di recupero e di sostegno, attività complementari, visite guidate e viaggi di istruzione), sulla promozione di contatti con altre scuole, sulla partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive o ricreative di particolare interesse educativo, su forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. Esprime inoltre ( su richiesta del Collegio dei docenti) un parere in ordine alla suddivisione dell'anno scolastico,indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe, formula proposte al Dirigente in ordine al piano annuale delle attività, designa i membri della commissione elettorale, delibera in ordine ad iniziative concernenti l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze, delibera il piano dell’offerta formativa per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali. Gli atti del Consiglio di istituto sono affissi in apposito albo della scuola entro otto giorni dalla relativa seduta e devono rimanere esposti per almeno dieci giorni. Atti e verbali delle riunioni sono depositati in segreteria per lo stesso periodo e devono essere esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate. Il Consigli di istituto stabilisce nel regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonchè le norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni. Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Se il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la prosecuzione in forma non pubblica. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare rappresentanti della provincia, del comune o di altri enti al fine di approfondire problemi, riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali e componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

E - GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva è un organo che il Consiglio di istituto elegge al suo interno. E' composta da un docente, da un non docente , da un genitore, da uno studente, dal Dirigente Scolastico che la presiede e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi che svolge anche la funzione di Segretario della Giunta stessa. Dura in carica tre anni, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di istituto e cura l'esecuzione delle delibere relative, ha anche competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni a partire da proposte del rispettivo Consiglio di classe. Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Dirigente del Centro servizi amministrativi della provincia di Alessandria che decide in via definitiva.
Per la validità delle adunanze del Collegio docenti, del Consiglio di istituto, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi, salvo disposizioni speciali. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
La convocazione degli organi collegiali deve avvenire con congruo anticipo (non inferiore almeno a 5 giorni) rispetto alla data delle convocazioni.

F -COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNATI

Il Comitato è formato dal Dirigente che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e due docenti supplenti. I membri sono eletti dal Collegio dei docenti. Il Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne fanno richiesta ed il suo parere è obbligatorio per gli insegnanti nominati a tempo indeterminato. Dura in carica un anno. Funge da segretario uno dei docenti nominato dal Presidente.

G –ORGANO DI GARANZIA INTERNO DELLA SCUOLA

E’ composto dal Dirigente scolastico, dai collaboratori della Dirigenza, nonché dal rappresentante degli studenti in seno alla Giunta esecutiva: ha potere decisionale in merito sia alle sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1° dell’art. 5 del D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998, sia alle violazioni di cui al disposto dell’art. 3 dello stesso D.P.R.; su richiesta degli studenti si esprime anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento del D.P.R più volte citato.

 

6-ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

E' un diritto degli studenti riunirsi in assemblea nei locali della scuola.
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società. Le assemblee possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

A – ASSEMBLEA DI CLASSE
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese della durata di due ore in orario di lezione. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. L'autorizzazione va richiesta al Dirigente dai rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima dell'effettuazione. La richiesta di autorizzazione deve presentare le firme degli insegnanti in orario durante lo svolgimento dell'assemblea e deve comunicare il giorno e le ore unitamente all'ordine del giorno.

B – ASSEMBLEA D’ISTITUTO
E' consentito lo svolgimento di un’ assemblea di istituto al mese di durata non superiore alle ore di lezione di una giornata. Alle assemblee svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Tale partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di istituto. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento da inviare in visione al Consiglio di istituto. E' convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente. Il Comitato studentesco o il Presidente dell'assemblea devono garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

C –COMITATO STUDENTESCO
Il Comitato studentesco, per ogni sezione associata dell’Istituto, è costituito dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di istituto. E' convocato su richiesta degli studenti rappresentanti del Consiglio di istituto mediante compilazione dell'ordine del giorno. La convocazione è confermata, mediante apposizione di visto per autorizzazione, dal Dirigente. Una volta al mese e per la durata di un'ora il comitato può essere convocato in mattinata durante l'orario delle lezioni. Le convocazioni avverranno in giorni ed ore diversi seguendo un criterio di ragionevole rotazione. Può essere convocato senza limiti il pomeriggio purchè in un giorno in cui la scuola sia aperta. Eccezion fatta dei casi di urgenza, la richiesta di convocazione deve essere inoltrata al Dirigente almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In tal modo la Dirigenza, ove autorizzi la riunione, provvederà ad avvertire i professori interessati affinché favoriscano e garantiscano la partecipazione dei rappresentanti di classe.
Il Comitato, al suo interno, elegge annualmente un Presidente tra i componenti del triennio affiancato da due collaboratori che rappresentino il biennio. Ad uno dei due collaboratori viene affidata la funzione di segretario verbalizzante. Il Presidente all'inizio della seduta constata la regolarità della riunione mediante appello nominativo dei presenti. La riunione può avvenire con regolarità se è presente la metà più uno dei rappresentanti. Il presidente cura la discussione dell'ordine del giorno concedendo facoltà di intervento per la durata di 5 minuti con una sola replica di pari durata e la regolarità delle votazioni per alzata di mano o appello nominale.
Il Comitato degli studenti prepara l'assemblea degli studenti secondo le seguenti modalità : stila l'ordine del giorno; chiede l'autorizzazione al Dirigente scolastico con almeno 3 giorni di anticipo e, se sono previsti interventi di esperti estranei alla scuola, con anticipo sufficiente ad ottenere l'autorizzazione del Consiglio di istituto; dirige e coordina i lavori dell'assemblea concedendo facoltà di intervento e di replica; in caso di disordine ha facoltà di sciogliere l'assemblea e di invitare gli studenti a riprendere regolarmente le lezioni; preliminarmente alla data dell'assemblea si accerta dei gruppi di studenti che non intendono partecipare e ne compila un elenco da consegnare alla Dirigenza per i necessari provvedimenti relativi alla vigilanza.
Il comitato degli studenti ha facoltà di proposta in tutti i campi delle attività parascolastiche, extrascolastiche ed inter-scolastiche. Può inoltre avanzare proposte di ordine didattico. Le proposte redatte per iscritto e sottoscritte dagli studenti del comitato rappresentanti, per le proprie classi vanno avanzate al collegio docenti e per l'aspetto economico - finanziario, al consiglio di istituto.

7-ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico.

A – ASSEMBLEA DI CLASSE
L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe.

B – ASSEMBLEA D’ISTITUTO
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea dalla maggioranza del Comitato dei genitori oppure qualora la richiedano cento genitori. Il Dirigente, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti.

8-RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

A -COMMISSIONE ELETTORALE

Le elezioni per il Consiglio di istituto sono indette dal Dirigente; presso la scuola è costituita una Commissione elettorale nominata dal Dirigente stesso. Questa commissione è composta da cinque membri designati dal Consiglio di istituto: due tra i docenti in servizio nella scuola; uno tra il personale non insegnante; uno tra i genitori degli alunni iscritti, uno tra gli studenti iscritti con età superiore a 16 anni. E’ presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La funzione di segretario è svolta da un membro nominato dal Presidente. Ha durata biennale e i membri sono designabili per il biennio successivo. I membri che risultino inclusi in liste di candidati debbono essere immediatamente sostituiti. La Commissioni elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.La Commissione elettorale forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori ( docenti, personale non insegnante, genitori degli alunni iscritti, alunni ) . Gli elenchi sono depositati in segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione mediante avviso da affiggere all'albo.E' ammesso ricorso nel caso di erronea compilazione degli elenchi. Tale ricorso deve essere fatto entro 10 giorni dalla data di affissione .La commissione elettorale decide entro i 5 giorni successivi sulla base della documentazione prodotta.

B – SEGGIO ELETTORALE
Per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di istituto si costituiscono seggi elettorali composti da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra coloro che facciano parte di tutte le categorie da rappresentare e siano elettori nella sede in cui si effettuano le votazioni. I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente su designazione della Commissione elettorale in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione. Non possono fare parte dei seggi coloro che risultino inclusi in liste di candidati. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza , in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale invia ai seggi gli elenchi degli elettori e le liste dei candidati. I singoli seggi elettorali affiggono le liste dei candidati e predispongono i locali e i materiali per lo svolgimento delle elezioni. Queste si svolgono in un giorno non lavorativo e in quello successivo; al termine si procede immediatamente alle operazioni di scrutinio e quindi si comunicano i dati e si proclamano gli eletti.

C- CONSIGLIO DI CLASSE
Le rappresentanze della componente genitori ed alunni del Consiglio di classe vengono rinnovate ogni anno ( entro la fine del mese di ottobre ) mediante elezioni che si svolgono al mattino per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti e il pomeriggio per il rinnovo della componente dei genitori. Le votazioni hanno il seguente svolgimento. Gli alunni o i genitori si ritroveranno nelle aule assegnate ed un delegato ( per gli alunni si tratta dell'insegnante in orario , per i genitori del Coordinatore di classe ) illustrerà loro i compiti e le funzioni dei Consigli di classe e stimolerà la discussione affinché si arrivi ad identificare i nomi di coloro che sono disponibili ad entrare nei singoli Consigli di classe. Al termine della discussione ( 2 ore ) verranno costituiti i diversi seggi . Ogni singolo seggio sarà composto da tre alunni / genitori : uno fungerà da Presidente e gli altri due fungeranno da scrutatori. Uno degli scrutatori svolge anche il compito di segretario. Le operazioni di voto ( durata massima due ore ) degli studenti si svolgono con l'assistenza dei docenti in orario. Le operazioni di voto dei genitori si svolgono con la sola presenza di coloro che costituiscono il seggio . Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare un solo nominativo. Le date di svolgimento delle operazioni di voto sono rese note mediante comunicazione scritta distribuita agli studenti con opportuno anticipo .

D – CONSIGLIO DI’ISTITUTO
Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100, ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né presentarne alcuna. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria dell'istituto dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati mediante affissione di scritti in appositi spazi dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. Nello stesso periodo è consentito di tenere, fuori dell'orario di servizio, riunioni negli edifici scolastici; dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare e non possono comunque superare il numero di una per lista. Le richieste per tali riunioni devono essere presentate dai rappresentanti delle liste al Dirigente scolastico entro il 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre. Può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire. I rappresentanti delle liste dei candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti .I ricorsi sono decisi entro trenta giorni. La prima convocazione del Consiglio di istituto è disposta dal Dirigente, dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati, comunque non oltre il 35° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

9-ASSEMBLEE SINDACALI
Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore complessive per anno scolastico. Per il personale docente in ciascuna scuola può essere tenuta di norma una assemblea al mese, e comunque non più di due. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono di norma al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata.. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore. Il Dirigente, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. Il Dirigente può sostituire gli insegnanti che partecipano all’assemblea con docenti che non hanno dichiarato di parteciparvi ed hanno nel loro quadro orario ore a disposizione

10-RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Nell’Istituto vengono eletti tre membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie che sono titolari dei poteri riguardanti l’esercizio delle relazioni sindacali. Esercitano la funzione di rappresentanza dei diritti e degli interessi dei lavoratori cui affiancano una capacità negoziale e contrattuale rispetto ai poteri esercitati dal Dirigente scolastico.

 

 

PARTE II

SERVIZI AMMINISTRATIVI

La parte seconda del D.P.C.M del 7/6/95,istitutivo dalla Carta dei Servizi per la P.A,chiede alla scuola di individuare i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
a) trasparenza;
b) celerità delle procedure;
c) informatizzazione;
d) tempi di attesa agli sportelli;
e) flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.

Individuati tali indicatori di qualità, si richiede poi di fissarli e pubblicarli al fine di garantirne l’osservanza ed il rispetto.
Inoltre,nei principi fondamentali della Carta,si citano gli articoli 3,33 e 34 della Costituzione Italiana come fonte di ispirazione fondamentale della medesima. Tuttavia, esaminata la tipologia delle richieste, non si può non rinvenire, tra i principi medesimi, anche l’art. 97 Cost. che rimane il punto di riferimento costante per tutta la normativa successiva (si veda la recente l.241/91 sull’efficienza e trasparenza della P.A.) e quindi anche del D.P.C.M. in oggetto in quanto trasparenza, celerità ,efficacia e flessibilità non sono altro che l’esplicitazione dell’intenzione del legislatore costituente di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
L’aspetto innovativo del sopracitato decreto è rappresentato dal fatto che, al di là degli enunciati di principio, si tenta di dare una rilevanza sostanziale ai dogmi costituzionali che da sempre avrebbero dovuto improntare l’intera disciplina della P.A.
Fatto questo preambolo di riferimento normativo, si passa ad esaminare come nella prassi della vita scolastica l’Istituto d’Istruzione Superiore “ B. Cellini” abbia individuato i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi che intende sviluppare e rafforzare. A tal fine, per chiarezza di esposizione, si indicheranno, accanto a ciascun fattore qualitativo, i diversi livelli standard che si intendono realizzare come obiettivi generali e primari nell’ottica del miglioramento del servizio richiesto dalla legge medesima.

A . Celerità delle procedure -

 

Realizzare un apparato amministrativo che finalizzi la celerità delle procedure essenzialmente al buon funzionamento ed all’efficienza della scuola.

 

B. Trasparenza

 

Rendere pubblico,entro i limiti imposti dalla legge,ogni atto che può interessare l’utenza e che sia di rilevanza per l’intera comunità scolastica.
C. Informatizzazione dei servizi di segreteria

 

Favorire ed incrementare l'aggiornamento del personale A.T.A per proseguire il lavoro di informatizzazione dei servizi già avviato da alcuni anni e che ha dato i suoi primi risultati.
D. Tempi di attesa agli sportelli

 

 

Questo standard è strettamente connesso a quello sub A) per cui quanto più si realizzerà il primo ,tanto più si assisterà ad una riduzione dei tempi di attesa agli sportelli con conse-guente miglioramento del servizio.
E. Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.

Predisposizione di un orario di apertura degli uffici che tenga conto delle esigenze ambientali e degli impegni lavorativi delle diverse fasce d’utenza presenti presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Cellini”,compatibilmente alla dotazione organica del personale A.T.A

1) La distribuzione dei moduli per le iscrizioni degli alunni verrà effettuata nei giorni previsti,come da calendario scolastico,e per tale occasione le famiglie verranno informate che l’orario di consegna dei moduli stessi sarà dilazionato rispetto al normale orario di apertura degli uffici.

2) La segreteria si attiva per garantire lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande. Tale obiettivo è già parzialmente raggiunto in quanto è in atto da alcuni anni presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Cellini” l’informatizzazione dei servizi di segreteria per cui esiste attualmente una banca dati dove vengono inseriti, all’atto dell’iscrizione,tutti i dati afferenti a ciascun alunno (anagrafici,di residenza, stato di famiglia, scuola di provenienza ecc...)

3) Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico che, compatibilmente alle esigenze di garantire un servizio efficiente e ,nel contempo, conforme alle richieste dell’utenza, è il seguente: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 dal lunedì al Sabato.
I termini per il rilascio dei certificati sono:
3 gg per i certificati di iscrizione
3 gg “ “ “ “ frequenza
5 gg “ “ “ “ servizio dei docenti
5 gg “ “ “ con i voti
5 gg “ “ “ con i giudizi
5 gg per la compilazione di modelli vari attestanti versamenti di contributi,richieste di prestiti, ritenute su compensi,deleghe di pagamento,curriculum lavorativo e tutto quanto riguarda il servizio e la
retribuzione ordinaria ed accessoria dei docenti.

4) Per gli attestati ed i documenti sostitutivi del diploma si provvede alla consegna “ a vista” a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. Il Dirigente scolastico o i docenti incaricati consegnano direttamente i documenti di valutazione degli alunni entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.

5) La dotazione organica del personale A.T.A attuale non consente di organizzare un orario di apertura pomeridiano degli uffici di segreteria se non in casi eccezionali e programmati. Ciò nonostante i fruitori del servizio non hanno manifestato un’esigenza prioritaria in tale senso in quanto,essendo gli uffici aperti tutte le mattine (Sabato compreso) come da orario evidenziato al punto 3 ,si può garantire comunque all’utenza un contatto quotidiano con l’apparato amministrativo che viene incontro alle molteplici richieste di alunni,docenti e genitori. Tutte le decisioni in merito alle eventuali modifiche degli orari per migliorare il servizio,vengono prese annualmente con delibera del Consiglio di istituto sentiti gli alunni, i genitori e l’assemblea del personale A.TA.
L’ufficio di dirigenza riceve il pubblico su appuntamento telefonico,compatibilmente con gli impegni di servizio,secondo il seguente orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 10 alle ore 12.30. Sia l’orario di Segreteria che quello della Dirigenza sono affissi,ben visibili,alle porte di ingresso dei rispettivi uffici.

6) L’Istituto d’Istruzione Superiore “ B. Cellini” assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico e nella risposta all’interlocutore vengono indicati il nome dell’istituto,il nome e la qualifica di chi risponde , quindi la telefonata viene trasmessa immediatamente alla persona in grado di fornire le informazioni richieste.

7) Nell’ottica della trasparenza amministrativa si assicurano spazi ben visibili adibiti all’informazione ed, in particolare, sono predisposti:
a) la tabella dell’orario di lavoro del personale docente e non docente con l’indicazione delle singole funzioni e dislocazione del personale amministrativo,tecnico ed ausiliario.
b) organigramma degli uffici
c) organico del personale docente ed A.T.A
d) copia della delibera del Consiglio d’istituto
e) albi d’istituto
Inoltre sono disponibili i seguenti spazi:
a) bacheca docenti
b) bacheca alunni e genitori
c) bacheca sindacale
d) bacheca del personale A.TA.

8) L’Istituto d’Istruzione Superiore “ B.Cellini” garantisce la presenza presso l’ingresso e ad ogni piano di operatori scolastici,ben riconoscibili,in grado di dare all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio e di garantire l’assistenza e la sorveglianza nei locali dell’istituto non adibiti ad aule.

9)Tutti gli operatori scolastici in servizio presso l’Istituto sono dotati di cartellino di identificazione per l’intero orario di lavoro.

10) La suddivisione dei compiti e gli orari del personale A.TA hanno adeguata pubblicità mediante affissione all’Albo , così come il Regolamento Generale d’Istituto e le norme di funzionamento degli Organi Collegiali e delle Assemblee.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ha cura di sovrintendere a tutte le pubblicazioni sopra menzionate e di controllare che venga data effettiva esecuzione a tutte le disposizioni oggetto della parte seconda della presente Carta dei Servizi. Il coordinamento ed il controllo delle attività di tutto il personale non docente è affidato al Direttore dei servizi generali ed amministrativi che è, a tutti gli effetti,capo dei servizi amministrativi e quindi diretto responsabile dell’organizzazione , secondo le indicazioni e direttive impartite dal Dirigente scolastico.

PARTE III

CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO

L’intera comunità dell’Istituto considera come impegno di tutte le sue componenti , ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, far sì che l’ambiente scolastico sia costantemente pulito, accogliente e sicuro.
A tal fine le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi vengono curate con la massima attenzione per assicurare una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale.
Il personale ausiliario si adopera per la costante igiene dei servizi e collabora alle misure di sicurezza.
Al senso di responsabilità degli studenti ed alla vigilanza degli insegnanti è affidato il decoroso mantenimento dei locali e delle suppellettili; i genitori , d’altra parte, sono chiamati a sensibilizzare in tal senso i loro figli.
L’Istituto sollecita, nei modi più opportuni, la collaborazione delle istituzioni interessate, comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna ( con particolare riferimento alle immediate adiacenze dell’Istituto).
Nella prospettiva di cui sopra la Dirigenza mantiene contatti con i comandi della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco ed eventualmente con le stazioni locali dei Carabinieri ed i Commissariati di zona della Polizia di Stato, anche in rapporto alla prevenzione della tossicodipendenza.

L’Istituto attribuisce notevole importanza alle misure di prevenzione nei confronti dei pericoli che possono minacciare, anche al di là di ogni responsabilità individuale e collettiva, la sicurezza dei componenti della comunità scolastica e dei locali della medesima. Periodicamente, eventualmente d’intesa con i rappresentanti degli Enti locali, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, si procede ad una ricognizione dei locali, ad una verifica dei sistemi antincendio, ad un controllo della funzionalità degli impianti elettrici e di riscaldamento, dello stato dei laboratori per quanto attiene alla sicurezza degli allievi, dei docenti e degli assistenti tecnici, ed ad una verifica della funzionalità delle uscite e delle scale di sicurezza.
E’ stato redatto un piano di evacuazione rapida dagli edifici per i casi di deprecabili emergenze, individuando i punti di raccolta degli alunni all’esterno dell’edificio ( in caso di incendio, terremoto, crollo di strutture) ed all’interno, nei piani più alti, nei casi di alluvione.
Tutto il personale docente e non docente e tutti gli studenti vengono informati del piano di evacuazione e così pure delle norme da seguire in caso di emergenza derivanti da minacce di attentati o comunque in presenza di fatti che mettano in pericolo la sicurezza delle persone e delle cose. Per verificare l’efficacia delle modalità di sgombero ed evacuazione, come previste dal piano, almeno una volta all’anno viene posta in essere una esercitazione applicativa, previa adeguata sensibilizzazione del personale docente e non docente , degli alunni e delle loro famiglie.

PARTE IV

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

La presentazione dei reclami è accettata dalla scuola quale stimolo al miglioramento del servizio offerto. E' pertanto istituito presso la segreteria dell’Istituto un registro dei reclami sul quale i medesimi vengono annotati con indicazione della data di presentazione, del nome dell'estensore, nonchè delle circostanze oggetto della contestazione. In apposito spazio verranno annotati i provvedimenti presi dalla scuola ovvero i motivi per i quali il reclamo è stato ritenuto infondato. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponderà, sempre in forma scritta, con celerità e comunque non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio offerto dall’Istituto è istituita una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e costituita dai componenti del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, dal Presidente del Consiglio di Istituto ed eventualmente da tre studenti. La commissione provvede attraverso questionari a rilevare i giudizi sulla efficienza del servizio offerto.

 

PARTE V

ATTUAZIONE

Le indicazioni contenute nella presente carta dei servizi si applicano fino a quando non intervengano in materia disposizioni modificative contenute in contratti collettivi , in norme di legge o su proposta scritta di una delle componenti che operano nella scuola. Ogni proposta scritta di variazione deve essere approvata dai competenti organi collegiali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO

I - LA COMUNITA’ SCOLASTICA

art. 1) L’Istituto d’istruzione superiore “ B. Cellini” costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori.

art. 2) Tutti i membri della comunità scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ B.Cellini” hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale responsabilità per il retto funzionamento dell’istituzione scolastica ed il raggiungimento dei fini di cui al seguente articolo.

art. 3) La comunità scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ B.Cellini” ha come propri fini specifici:
a) l’attuazione del diritto allo studio;
b) la realizzazione di un clima di libertà, democrazia e solidarietà;
c) il pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali di alunni e docenti;
d) la formazione culturale degli alunni;
e) il perfezionamento ed aggiornamento culturale e professionale dei docenti;
f) la formazione civica di tutti i suoi membri ;
g) l’attuazione di iniziative unitarie per tutti i suoi membri atte a sviluppare lo spirito di
collaborazione e di comunità.
Per la piena e concreta realizzazione di tali finalità è di fondamentale importanza promuovere la cultura del rispetto reciproco e della legalità. L’istituzione, nel pieno rispetto delle individualità dei suoi membri, adotta tutte le strategie per prevenire e combattere comportamenti che possono portare a discriminazioni o che comportano violenza fisica e psicologica .

art. 4) L’Istituto d’istruzione superiore “ B.Cellini” si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e no. Nello stesso tempo opera per favorire rapporti di collaborazione proficua tra le componenti che operano all’interno dell’istituzione. A tale scopo, contestualmente all’iscrizione, si prevede da parte degli studenti e dei genitori la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità per la definizione di diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e genitori.

II - I SOGGETTI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

A) GLI STUDENTI

art. 5) Tutti gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “ B.Cellini” hanno uguale diritto allo studio.
Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto ad uguale rispetto e trattamento.
Il Consiglio di istituto, il Collegio dei docenti e i Consigli di classe promuovono le iniziative più idonee ad eliminare le cause di natura economica o ambientali pregiudizievoli all’esercizio del diritto allo studio ed all’uguaglianza di tutti gli studenti nell’ambito della comunità scolastica.

art. 6) E’ diritto degli alunni ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme ai programmi approvati all’inizio dell’anno scolastico, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle famiglie. Tutti gli alunni hanno altresì pieno diritto ad usare, nello svolgimento dei programmi, le attrezzature didattiche della scuola.

art. 7) E’ diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, essere puntuali, frequentare le lezioni, contribuire al loro regolare e proficuo svolgimento, impegnarsi nello studio, essere consapevoli del lavoro didattico nelle diverse parti del suo sviluppo, impegnarsi nella ricerca sia individuale che di gruppo, partecipare alle assemblee studentesche di classe e di Istituto, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.

art. 8) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell’ambito della scuola le altre attività di cui al successivo titolo settimo.

B) L’UFFICIO DI DIRIGENZA

art. 9) La Dirigenza dell’Istituto d’istruzione superiore “ B.Cellini” fa capo al Dirigente scolastico, affiancato dai collaboratori nominati o individuati durante le sedute plenarie del Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico. In caso di assenza o di impedimento il Dirigente scolastico viene sostituito dal collaboratore vicario o in caso di assenza o impedimento dello stesso da uno dei collaboratori.

1 ) IL DIRIGENTE SCOLASTICO

art. 10) Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
In particolare
dà esecuzione alle delibere degli organi collegiali;
presiede i Consigli di classe ( sostituito eventualmente da un docente delegato ) ;
presiede il Collegio dei docenti;
presiede il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
è membro di diritto del Consiglio di istituto;
presiede la Giunta esecutiva;
presiede la commissione per la formazione delle classi;
stabilisce l’orario delle lezioni secondo le proposte del Collegio dei docenti e tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di istituto;
assiste alle assemblee studentesche, di classe o di Istituto; ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento d’assemblea o in caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento della medesima. Per queste funzioni ha facoltà di designare un suo delegato;
ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di convocare riunioni congiunte di genitori, docenti ed alunni di una o più classi;
presiede all’assegnazione alle classi dei singoli docenti;
promuove e coordina, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche di sperimentazione e di aggiornamento;
coordina il calendario delle assemblee di istituto;
tiene i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenza relativa all’Istituto e con il Distretto scolastico;
cura i rapporti con gli specialisti che operano sul territorio sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
cura l’attività di esecuzione delle norme giuridiche riguardanti alunni e docenti quali l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, l’assunzione di provvedimenti di emergenza;
promuove e valorizza le risorse umane e professionali;
nel rispetto delle delibere collegiali affida gli incarichi, gestisce le risorse finanziarie e strumentali con le connesse responsabilità in relazione ai risultati, attua le scelte di sua competenza al fine di promuovere e realizzare il progetto di Istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.

art. 11) Le attribuzioni del Dirigente scolastico in materia amministrativo-contabile sono fissate dal Decreto Ministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001.

2 ) I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

art. 12) I collaboratori del Dirigente hanno compiti connessi all’attività educativa e didattica. In caso di assenza o di impedimento del titolare la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal capo d’istituto come vicario o dai collaboratori.

C) I DOCENTI

art. 13) I docenti svolgono l’attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità delle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie secondo i principi fissati dalla Costituzione.

art. 14) I docenti nella loro dimensione collegiale elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici il Piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenti esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico e culturale. All’inizio delle attività pertanto ogni docente predispone il programma di studio riguardante l’intero anno scolastico, lo discute in sede di Consiglio di classe anche ai fini del coordinamento con le altre discipline e lo sottopone all’approvazione del Collegio dei docenti.

art. 15) Una copia del programma approvato deve rimanere depositata presso la Segreteria a disposizione di chiunque, membro della comunità scolastica (art. 1), voglia prenderne visione; altra copia è consegnata al Coordinatore di classe.

art. 16) All’inizio dell’anno scolastico ogni insegnante comunica agli studenti, al Consiglio di classe ed al Consiglio di istituto l’orario di colloquio individuale con gli alunni ed i genitori fissato con frequenza settimanale.

art. 17) E’ compito di ogni insegnante sollecitare incontri individuali o collettivi con alunni e genitori, qualora ne ravvisi l’opportunità.

art. 18) Tutti gli insegnanti hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell’ambito della scuola le altre attività di cui al successivo titolo settimo.

D) IL PERSONALE NON DOCENTE

art. 19) Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità alle leggi che li riguardano e al rispettivo rapporto di impiego e di lavoro.

art. 20) Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell’Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

art. 21) Tutti gli appartenenti al personale non insegnante hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell’ambito della scuola le altre attività di cui al successivo titolo settimo.

E) GENITORI

art. 22) Tutti i genitori degli alunni dell’Istituto d’istruzione superiore “ B.Cellini” hanno il diritto-dovere di interessarsi alle attività e alle problematiche dell’Istituto e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto-dovere viene esercitato mediante partecipazione, nelle forme stabilite dalla Legge e dal presente regolamento, ai vari Organi collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto ed alle altre iniziative promosse dal Consiglio di istituto.

art. 23) Ogni genitore ha altresì il diritto-dovere di favorire l’inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone l’attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, culturale, sia prendendo frequenti contatti con il Dirigente scolastico ed i singoli docenti della classe frequentata dal figlio, al fine di un’auspicabile sintonia fra l’azione della famiglia e quella dell’Istituto .

art. 24) Ogni genitore ha diritto di visitare, previ accordi con il Dirigente scolastico od altro docente da lui delegato, i locali scolastici ed in particolare le aule, i laboratori e la palestra destinati alla classe frequentata dal figlio.

art. 25) Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare per attività o riunioni riguardanti problemi scolastici i locali dell’Istituto nell’orario e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ( vedi titolo IX ) e concordate con il Dirigente Scolastico.

art. 26) Le eventuali attività di volontariato svolte dai genitori nell’ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno preventivamente concordate col Dirigente scolastico e sottoposte all’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto. L’approvazione si intende generica per tipologia di attività e non riferita alle singole iniziative.

III - GLI ORGANI COLLEGIALI

art. 27) Gli Organi collegiali operanti nell’Istituto sono :
Consiglio di Istituto ;
Collegio dei Docenti ;
Comitato per la valutazione dei docenti ;
Consigli di Classe ;
Comitato scientifico didattico tecnico per la sperimentazione ;
Comitato studentesco ;
Comitato dei Genitori;
Commissione elettorale.
Organo di garanzia interno alla scuola
R.S.U.

art. 28) Ad ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti e dalle norme di legge.

art. 29) Gli organi collegiali vengono convocati tramite avviso contenente l’o.d.g. consegnato ai singoli membri ed affisso all’albo in tutte le sedi.
Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che l’avviso sia consegnato almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie ed almeno 2 giorni prima delle riunioni straordinarie.

art. 30) Dal momento in cui viene inviato l’avviso in Segreteria deve essere depositato ogni materiale a cui l’o.d.g. faccia riferimento ed i membri degli Organi Collegiali possono prenderne visione.

art. 31) In ogni riunione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dopo l’approvazione, secondo le modalità che ciascun organo decide. Viene depositato in Segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge.

art. 32) Ad eccezione dei Consigli di classe, estratti del verbale con le decisioni prese e i risultati delle eventuali votazioni vengono affissi all’albo in ogni sede e vi rimangono affissi fino alla riunione successiva.

art. 33) Tutti gli Organi collegiali, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e dal presente regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nell’art. 3 e promuovere iniziative di collaborazione con gli altri Organi collegiali.

art. 34) Gli Organi collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto in ordine ad attività per le quali l’opera di un organo sia condizionata da quella degli altri. A tal fine i Presidenti dei vari organi programmano all’inizio dell’anno riunioni congiunte, che possono essere svolte anche tramite commissioni, alle riunioni dei singoli organi può essere richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, di componenti di altri organi per fornire informazioni, chiarimenti e risposte.

art. 35) Al fine di attuare il coordinamento organizzativo dei Consigli di classe valgono i seguenti criteri:
a) ogni Consiglio di classe, nella composizione comprendente anche i rappresentanti degli alunni e dei genitori, quando questa è prevista, si riunisce immediatamente dopo le riunioni riservate alla sola componente docente;
b) deve essere evitata, nei limiti del possibile, la convocazione in medesimo orario di più Consigli di classe ai quali debbano partecipare le medesime persone;
c) il Dirigente scolastico può delegare con comunicazione scritta un professore della classe a convocare ed a presiedere le riunioni in qualità di coordinatore;
d) di ogni riunione deve essere redatto dal Segretario regolare verbale, in apposito registro fornito dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola, con indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte, richieste e pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e depositato presso la Segreteria della scuola. Il registro dei verbali può essere consultato da tutti i docenti, alunni e genitori della classe;
e) funge da Segretario, su designazione del Dirigente scolastico o del delegato , uno dei docenti membri del Consiglio;
f) il Consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario scolastico per formulare al Collegio dei docenti proposte inerenti all’azione educativa e didattica e per favorire e stimolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Rientrano nelle competenze del Consiglio di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; spettano alla sola componente docenti del Consiglio di classe le competenze relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni;
g) al Consiglio di classe sono attribuiti i compiti di provvedere all’esame delle assenze dalle lezioni e di sentire al riguardo alunni e genitori, segnalando al Dirigente scolastico i casi in cui appare opportuno avvertire e consultare i genitori. Il predetto esame va compiuto consultando l’apposito registro di classe;
h) in casi eccezionali, per affrontare situazioni delicate o di particolare gravità inerenti alla disciplina o al rendimento degli alunni, è possibile aprire il Consiglio di classe a tutti i genitori e a tutti gli alunni.

IV - ASSEMBLEE

art. 36) Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 42, 43, 44 e 45 del DPR 31/5/1974, n° 416.

a) Assemblee di classe - E’ consentito lo svolgimento di un’ assemblea di classe al mese della durata di due ore in orario di lezione. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. L’autorizzazione va richiesta al Dirigente scolastico dai rappresentanti di classe almeno 5 giorni prima dell’effettuazione. La richiesta di autorizzazione deve presentare le firme degli insegnanti in orario durante lo svolgimento e deve comunicare il giorno e le ore unitamente all’ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale su apposito registro fornito dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

b) Assemblee di Istituto - E’ consentito lo svolgimento di un’ assemblea di Istituto al mese di durata non superiore alle ore di lezione di una giornata. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Le assemblee non possono aver luogo nei trenta giorni che precedono la conclusione delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o a un suo delegato gli insegnanti che lo desiderino. L’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di istituto. E’ convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo. Il Comitato studentesco o il Presidente dell’assemblea devono garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Dell’assemblea deve essere redatto regolare verbale. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di impossibilità di ordinato svolgimento.

c) Assemblee dei genitori - Possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, oppure qualora la richiedano il 10% dei genitori. Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo. L’assemblea si deve svolgere fuori dall’orario delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti.

art. 37) Qualora venga richiesta la partecipazione alle Assemblee di classe o di istituto di esperti ai sensi del quinto comma dell’art. 43 del DPR 31/5/1974, n° 416, la relativa richiesta deve essere presentata al Consiglio di Istituto almeno 15 giorni prima della data per la quale si richiede la convocazione dell’assemblea.

art. 38) L’assemblea del personale non insegnante può essere convocata, previa comunicazione al Dirigente scolastico con almeno 5 giorni di anticipo, dai rappresentanti del personale non docente nel Consiglio di Istituto o da 5 componenti del personale stesso.
L’o.d.g. sarà redatto dai richiedenti la convocazione dell’assemblea.
L’assemblea nella prima convocazione stabilisce un proprio regolamento, l’elezione del Presidente e del Segretario dell’assemblea stessa.
Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale.

art. 39) I Presidenti delle assemblee possono essere eletti di volta in volta o per tutto il periodo dell’anno scolastico.

V - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

A) FORMAZIONE DELLE CLASSI

art. 40) L’assegnazione degli alunni alle varie classi avviene secondo i criteri fissati dal Consiglio di istituto prima dell’inizio delle iscrizioni.

art. 41) Ai relativi adempimenti provvede, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per le iscrizioni degli alunni, una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta, oltre che dallo stesso, dal Segretario e da un docente, da uno studente e da un genitore eletti dalle rispettive assemblee prima del termine dell’anno scolastico o designati, in mancanza, dal Consiglio di istituto. Delle relative operazioni viene redatto apposito verbale da affiggersi all’albo dell’Istituto, unitamente agli elenchi delle classi formate, almeno tre giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico.

art. 42) Entro 5 giorni dall’inizio dell’anno scolastico ogni interessato, studente o genitore, può interporre reclamo avverso l’assegnazione.
Il reclamo deve essere esaminato dal Consiglio di Istituto entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine al cui precedente comma e la decisione deve essere immediatamente portata a conoscenza del ricorrente a cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

B) ORARIO DELLE LEZIONI - INGRESSO - USCITA - INTERVALLO - ASSISTENZA

art. 43) L’orario delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto ( art. 6, 3° comma DPR 31/5/1974 n. 416).
Esso deve restare affisso all’albo dell’Istituto per l’intera durata dell’anno scolastico.

art 44) Le lezioni iniziano secondo l’orario prestabilito. Gli alunni entrano nell’edificio scolastico a partire da 10 minuti prima e raggiungono le rispettive classi. Il Consiglio di Istituto esamina la possibilità di consentire, fissando le relative modalità, l’ingresso anticipato agli alunni che risiedono fuori sede e che ne facciano richiesta.

art. 45) Gli alunni non possono introdurre nell’edificio scolastico oggetti e materiale diverso da quello necessario per le lezioni della mattinata o comunque per il lavoro scolastico.

art. 46) E’ vietata la distribuzione di volantini o di altro materiale propagandistico all’interno dell’edificio da parte di personale esterno alla scuola. Durante l’ingresso degli alunni la distribuzione di cui sopra avverrà comunque sulla soglia o all’esterno dell’edificio scolastico.

art. 47) Durante l’orario di lezione non è consentito l’accesso ai locali della scuola a persone estranee, ivi compresi i familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con il Dirigente scolastico o con la segreteria o con gli insegnanti.

art. 48) I professori debbono trovarsi nell’Istituto almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e raggiungere le classi in tempo utile per iniziare puntualmente la lezione.

art. 49) Non è consentito alcun intervallo tra una lezione e l’altra salvo eventualmente intervalli generali.
All’inizio di ciascun anno scolastico verranno fissati turni di sorveglianza degli alunni; i turni dovranno prevedere la presenza di almeno due professori per ogni piano.

art. 50) Gli spostamenti dalle aule di lezione alle aule speciali e alla palestra devono avvenire sollecitamente, senza soste o ritardi nei corridoi. Durante tali spostamenti gli allievi devono essere accompagnati dagli insegnanti in orario salvo i casi in cui ciò non sia possibile per particolari esigenze e/o problemi logistici.

art. 51) E’ fatto divieto agli studenti di entrare in classi non proprie.

art. 52) I cambi dei docenti durante le diverse ore di lezione, al di fuori di quelle segnate dall’intervallo, debbono avvenire sollecitamente e, in tali occasioni, gli studenti restano nelle loro classi.

C) ASSENZE - RITARDI - PERMESSI DI USCITA

art. 53) Ogni studente deve ridurre il più possibile il numero delle assenze, affinché il processo educativo avvenga nella continuità e nella partecipazione.
Le assenze dalle lezioni degli studenti minori di età devono essere giustificate, con l’indicazione del motivo, da un genitore o dalla persona che esercita la tutela nell’apposito libretto personale dell’alunno (la firma deve essere della stessa persona che l’ ha apposta su detto libretto al momento della consegna). Gli alunni maggiori di età devono provvedere a giustificare le proprie assenze, indicandone il motivo nel libretto personale.
In caso di smarrimento del libretto delle assenze, gli interessati dovranno chiedere sollecitamente il duplicato.

art. 54) Le giustificazioni devono essere esibite al Dirigente scolastico ( o in sua assenza ai collaboratori) o all’insegnante della prima ora di lezione, i quali provvederanno alla controfirma in calce alle motivazioni ed alla relativa annotazione sul registro di classe.
Qualora l’assenza si sia protratta per 5 o più giorni consecutivi, compresi quelli festivi o quelli durante i quali non vi sia stata lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico che attesti che l’alunno può riprendere a frequentare le lezioni o da documentazione motivata in maniera esaustiva per i motivi di famiglia.

art. 55) L’assenza dalle lezioni per partecipare a manifestazioni non richiede giustificazioni, ma una dichiarazione sul libretto personale dell’alunno da parte delle persone indicate nel precedente art. 53. Resta inteso che tali assenze sono da considerarsi ingiustificate. Spetta al Collegio dei docenti o ai Consigli di classe decidere di volta in volta quali provvedimenti assumere.

art. 56) Qualora uno studente, dopo un’assenza, si presenti a scuola senza la giustificazione di cui all’art. 53 o la dichiarazione di cui all’art.55, la Dirigenza provvederà ad avvertire i genitori dell’alunno minore di età.

art. 57) L’alunno che entra in classe in ritardo viene ammesso alle lezioni solo previa giustificazione del Dirigente scolastico o dei delegati con l’annotazione sul registro di classe.

art. 58) Ogni volta che gli alunni accumulano 5 assenze non consecutive la giustificazione deve essere presentata al Dirigente scolastico o ai delegati che annoteranno su apposito registro il nominativo dello studente.
Il Consiglio di classe valuterà l’opportunità di informare le famiglie e/o il Comitato di disciplina degli alunni qualora le assenze e i ritardi si ripetano con frequenza e in caso di assenze prolungate di cui non si conosce la ragione.

art. 59) L’entrata posticipata non è ammessa oltre la seconda ora di lezione tranne in casi eccezionali opportunamente documentati al Dirigente scolastico o ai delegati.

art. 60) L’uscita anticipata dalle lezioni può essere autorizzata solo dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati, che accerteranno la veridicità dei motivi addotti per giustificare la richiesta. Gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se accompagnati da un genitore. Entrate ed uscite fuori orario saranno annotate sul registro di classe.

art. 61) Agli alunni pendolari che, per esigenze di orario dei servizi pubblici di trasporto utilizzati, non potessero entrare prima dell’inizio delle lezioni o che dovessero uscire prima del termine delle lezioni, può essere concesso un permesso di entrata in ritardo o di uscita in anticipo.
Tale permesso, rilasciato dietro richiesta scritta e motivata dalla famiglia, deve essere limitato a un massimo di 10 minuti; verrà rilasciato dall’ufficio di Segreteria sotto forma di permesso valido per l’intero anno scolastico e dovrà essere esibito al personale di sorveglianza sia all’ingresso che all’uscita.
Il Dirigente Scolastico, in casi del tutto eccezionali e previo colloquio con i familiari, potrà derogare dal limite massimo di 10 minuti indicato precedentemente.

D) INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI, ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO, ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, PASSAGGI DI INDIRIZZO

art. 62) Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'Istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato , nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento e di approfondimento nonché attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo.

E) VISITE GUIDATE - VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE

art. 63) Si definiscono visite guidate tutti i viaggi che hanno contenuto culturale e si esauriscono in una giornata scolastica. Si definiscono viaggi di integrazione culturale quelli che durano più giorni.
Viaggi di integrazione culturale e visite guidate presuppongono un’adeguata programmazione didattica e culturale. Questa prende l’avvio all’inizio dell’anno scolastico con la stesura del Piano dell’offerta formativa, si precisa con le deliberazioni del Collegio dei docenti che si fa promotore degli orientamenti programmatici dei Consigli di classe e viene approvata dal Consiglio di istituto. La delibera del Consiglio di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla Giunta esecutiva rappresenta l’atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

art. 64) Visite guidate e viaggi di integrazione culturale non possono essere svolti oltre il trentesimo giorno antecedente l’ultimo giorno di scuola. E’ opportuno che i viaggi di integrazione culturale delle varie classi si svolgano nello stesso periodo.

art. 65) Deve essere facilitata la partecipazione di tutti gli studenti, scegliendo tempi e mete anche secondo criteri di economicità.

art. 66) Il Consiglio di istituto approva i viaggi di integrazione culturale e le visite guidate dopo averne valutata l’utilità secondo le norme ministeriali vigenti.

art. 67) Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione e, per i viaggi all’estero, valido per l’espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido attestato di riconoscimento. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Tale autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

art. 68) Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata cospicua partecipazione degli alunni componenti le singole classi coinvolte.

F) SPERIMENTAZIONE

art. 69) La sperimentazione è considerata strumento essenziale per il continuo rinnovamento e perfezionamento dei metodi didattici e delle strutture scolastiche.

art. 70) Le iniziative di sperimentazione non devono interessare le sole classi nelle quali vengono attuate, ma costituire motivo di interesse, di confronto e di dibattito per l’intero Istituto e tutte le sue componenti.
A tal fine deve essere assicurata la partecipazione al Comitato scientifico didattico per la sperimentazione di docenti, studenti e genitori (sia delle classi sperimentali, sia delle classi non sperimentali), nonché di rappresentanti degli enti locali; il Comitato scientifico didattico istituito presso l’Istituto deve curare frequenti contatti con gli altri organi collegiali, in particolare con il Consiglio di istituto ed il Collegio dei docenti e con le assemblee delle varie componenti per dibattere i problemi, i metodi e i risultati della sperimentazione, raccogliere pareri, suggerimenti ed osservazioni, procedere alle verifiche delle iniziative attuate.

G) SERVIZIO DI SEGRETERIA

art. 71) Il servizio di Segreteria è svolto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal personale addetto all’ufficio.

art. 72) All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Istituto stabilisce, previo accordo con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e nel rispetto dell’orario di lavoro del personale A.T.A., le ore durante le quali possono essere richieste informazioni, certificati ed altri documenti, tenendo presente anche le esigenze di orario degli utenti. Detto orario deve essere esposto nell’atrio delle scuole.

art. 73) Al di fuori dell’orario stabilito ai sensi del precedente articolo non è consentito ad alcuna persona estranea alla scuola accedere agli uffici di segreteria, salvo che su espresso invito.

 

VI - ATTREZZATURE

A) BIBLIOTECA

art. 74) La Biblioteca è costituita con materiale concernente tutte le discipline. Di norma le acquisizioni avvengono in copia unica. Alla scelta dei testi da inserirvi sono chiamate tutte le componenti della scuola tramite richieste motivate. Può essere utilizzata , secondo le norme più sotto esposte.

art. 75) Una Commissione composta da un insegnante per area disciplinare ha il compito di presiedere alla gestione della biblioteca, dandosi un direttore responsabile scelto tra i suoi membri che presiede la Commissione.

art. 76) La Commissione vaglia le richieste pervenute e, dopo averle approvate, presenta l’elenco degli acquisti proposti, con motivazioni e progetto di spesa, al Consiglio di Istituto.

art. 77) La Commissione cura l’ordinamento dei libri, la loro conservazione, la loro schedatura, la tenuta del registro dei prestiti, l’acquisizione, conservazione ed uso di cataloghi e recensioni e l’informazione sul mercato librario, che le consentano di essere essa stessa presentatrice di proposte d’acquisto al Consiglio di istituto, o comunque di mantenere una funzione di stimolo e di aggiornamento nei confronti delle varie componenti della scuola.

art. 78) La Commissione curerà e presenterà all’approvazione del Consiglio di istituito l’organizzazione di un servizio di assistenza in biblioteca.

art. 79) L’accesso alla biblioteca deve essere reso il più possibile funzionale alle esigenze dell’utenza scolastica; a tale scopo un membro della Commissione deve essere reperibile o presente secondo un orario che verrà predisposto dalla Commissione stessa, esposto all’albo dell’Istituto e comunicato a tutte le classi.

art. 80) Il prestito dei materiali della biblioteca per un massimo di 30 giorni è riservato, in linea di massima, agli studenti, ai docenti e al personale non docente della scuola.
Il prestito resta escluso, su giudizio motivato della Commissione, per il materiale definito di consultazione.

B) LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI

art. 81) La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l’apprendimento delle materie scientifiche; pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline.

art. 82) I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza di un professore.
Singoli gruppi di studenti possono usare i laboratori in orario pomeridiano per attività di ricerca presentando un programma organico di sperimentazione concordato col professore della materia trattata nell’attività di laboratorio.

art. 83) Ogni studente è responsabile del materiale inventariato che gli viene affidato durante le attività di sperimentazione e ne risponde in caso di rottura o di danneggiamento per cattivo uso.

art. 84) I docenti, nel predisporre o attuare un programma didattico, sono tenuti ad utilizzare al massimo le attrezzature già esistenti.

art. 85) Affinché i laboratori possano essere utilizzati contemporaneamente e a tempo pieno nella mattinata, la preparazione delle esperienze deve essere effettuata in precedenza. A tale scopo ogni classe deve comunicare al tecnico quale esperimento ha intenzione di fare con almeno un giorno di anticipo.

art. 86) Annualmente verrà predisposto un orario di utilizzo dei singoli laboratori.

art. 87) Alle dotazioni ed all’uso dei sussidi audiovisivi e dei laboratori è preposta una Commissione formata dagli insegnanti responsabili dei vari laboratori.

C) PALESTRA ED ATTREZZATURE SPORTIVE

art. 88) Alle dotazioni della palestra è preposta una Commissione formata dagli insegnanti di Educazione fisica.

art. 89) Alla medesima Commissione spettano l’iniziativa e l’esame di proposte concernenti le attività sportive di cui al titolo ottavo del presente regolamento.

VII – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

art. 90) Gli studenti delle scuole sono equiparati, ai sensi degli articoli 1 e 3 del D.P.R. 547/55 e all’art. 2 del D.L. 626/94, a lavoratori subordinati : la scuola è quindi per loro il luogo di lavoro che si attua nello studio teorico e pratico.
A tali leggi risultano conseguenti i comportamenti sia personali sia collettivi qui elencati:
a) al suono del campanello di inizio lezione o di ripresa dopo la pausa gli allievi devono trovarsi nell’aula indicata dall’orario con tutti i libri e i sussidi didattici necessari;
b) nei laboratori gli studenti debbono osservare le norme illustrate all’inizio e durante l’anno scolastico dal Dirigente scolastico o dai docenti preposti;
c) durante l’ora di lezione l’alunno deve restare nell’aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in assenza degli insegnanti; per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se l’insegnante è presente e concede l’autorizzazione;
d) lo studente disbrigherà le pratiche con la segreteria soltanto durante la pausa di sospensione dell’attività didattica.
Gli studenti dovranno inoltre:
a) avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi ; a tal fine dovranno evitare di assumere comportamenti che, anche solo in parte, possono configurarsi come atti di violenza fisica o psicologica nei confronti degli altri membri della comunità;
b) mantenere un comportamento dignitoso durante le lezioni e prestare massima attenzione;
c) alzarsi in piedi all’entrata e all’uscita e all’uscita dall’aula dell’insegnante o di altri funzionari scolastici, nonché di qualunque altra persona, estranea alla scuola, in visita alla classe e quando vengano interrogati od autorizzati a parlare;
d) non correre, schiamazzare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all’altro dell’Istituto o durante le pause di lezione;
e) non fumare in tutti i locali della scuola:
f) servirsi delle porte e scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo; gli accessi a detti vani devono essere tenuti sgombri;
g) osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza;
h) deporre i rifiuti nei contenitori per la raccolta;
i) accedere al cortile con moto e automezzi a passo d’uomo, senza rumoreggiare, e parcheggiare in modo ordinato e senza intralciare i passaggi e gli accessi alle porte e alle scale di sicurezza;
l) non entrare in sala insegnanti se non autorizzati;

art. 91) Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni della comunità messi a disposizione, tutti i docenti, non docenti ed allievi sono tenuti a curarne la buona conservazione e l’efficienza. In particolare:
- gli allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono tenuti a segnalare immediatamente all’insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo l’attività didattica i danni e le rotture rilevanti. Non osservando tale normativa, l’alunno o gli alunni che per ultimi hanno operato nell’aula o laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e devono risarcire il danno;
- i docenti dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le macchine usate durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano usati per il fine a cui sono destinati. I danni da essi riscontrati, o da essi segnalati, nelle aule o nei laboratori, vanno comunicati immediatamente per iscritto alla Dirigenza;
- i non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni dovessero rilevare danni o rotture nei vari locali scolastici in cui operano devono segnalare immediatamente per iscritto quanto rilevato alla Dirigenza.

art. 92) L’accesso alla palestra è consentito solo a chi porta scarpette da ginnastica.
Gli allievi negli spogliatoi possono sostare per il tempo strettamente necessario per cambiarsi. Coloro che non partecipano alle lezioni di Educazione fisica restano sotto la vigilanza didattica dell’insegnante.

art. 93) Se fosse necessario abbandonare lo stabile, due suoni corti e uno lungo del campanello lo segnaleranno a tutto il personale dell’Istituto e agli allievi. In tal caso è vietato rientrare nell’edificio se non autorizzati.

art. 94) Qualora si verificasse un inizio di incendio, chi se ne accorgerà dovrà dare subito l’allarme, affinché il personale possa intervenire immediatamente.
Se non fosse possibile domare l’incendio sul nascere o si verificasse qualunque altra situazione di pericolo, gli allievi ed il personale scolastico dovranno attenersi a quanto prescritto dalla legge 626.

VIII) UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art. 95) E’ vietato l’uso di telefoni cellulari all’interno dell’Istituto.

Art. 96) E’ vietato l’uso delle fotocamere, delle videocamere, dei registratori vocali inseriti all’interno dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici per catturare informazioni personali relative a persone fisiche, salvo i casi previsti dal successivo articolo.

Art. 97) Studenti, docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vogliono scattare fotografie o effettuare registrazioni audio e video all’interno delle istituzioni scolastiche con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare dati personali acquisiti sono obbligati a porre in atto i seguenti adempimenti: a) informare la persona interessata circa le finalità e le modalità d’uso, i diritti di cui è titolare, gli estremi identificativi di colui che usa il dispositivo; b) acquisire il consenso espresso dall’interessato anche in forma scritta nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile.
Immagini, suoni e filmati che contengono informazioni di carattere personale relative a uno o più interessati identificati o identificabili, acquisiti nelle comunità scolastiche, non possono essere né acquisiti né trasmessi tramite Mms o in altre forme in assenza di un consenso manifesto. La raccolta, la conservazione, l’ utilizzazione e la divulgazione a terzi dei predetti dati configura un “trattamento “ di dati personali per cui sono previste particolari garanzie a tutela della privacy degli interessati.
Chiunque utilizza dati personali raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi deve porre attenzione che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi e deve astenersi dal divulgare, anche occasionalmente, immagini senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.
Non sono previsti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso solo nei casi in cui i dati siano acquisti mediante telefonino per fini esclusivamente personali.

IX) - GRUPPI OPERANTI NELL’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. CELLINI”

A) GRUPPI STUDENTESCHI

art. 98) Tutti gli studenti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi ed organizzare autonomamente nell’ambito dell’Istituto per finalità conformi alla Costituzione.
I gruppi già esistenti che intendono costituirsi in modo permanente debbono presentare al Consiglio di istituto il loro statuto sottoscritto da almeno 30 studenti con l’indicazione delle finalità che intendono perseguire.
Tali statuti, depositati in segreteria, saranno a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

art. 99) Sull’ammissibilità dei suddetti gruppi decide la Giunta esecutiva entro 10 giorni dalla data di presentazione dello statuto. L’ammissione può essere rifiutata solo se dall’esame dello statuto si ravvisino finalità contrastanti con lo spirito e la lettera delle leggi vigenti o del presente regolamento o della carta dei servizi scolastici di cui il presente regolamento è parte integrante.

art. 100) Avverso le decisioni della Giunta esecutiva è ammesso reclamo al Consiglio di istituto.

art. 101) Per le riunioni dei gruppi studenteschi possono essere usate le aule disponibili, previa richiesta al Dirigente scolastico sottoscritta da tre studenti che si assumono la responsabilità del locale e delle attrezzature. La richiesta deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno ed essere sottoscritta da un insegnante che assicuri la sua presenza nell’Istituto per tutta la durata della riunione.
Nella richiesta deve essere precisato a chi viene rivolto l’invito a partecipare. Alle riunioni possono intervenire persone estranee alla scuola, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

art. 102) Al termine della riunione il locale deve essere lasciato pulito ed in perfetto ordine. Di questo rispondono i tre sottoscrittori della richiesta.

B) GRUPPI DI DOCENTI E DI NON DOCENTI

art. 103) Tutti i docenti e non-docenti sono liberi di riunirsi nei locali dell’Istituto fuori dall’orario di lezione e di organizzarsi in gruppi per interessi di natura culturale, didattica o sindacale. Alle riunioni possono essere invitate, previa comunicazione al Dirigente scolastico, anche persone estranee alla scuola.

art. 104) Al termine delle riunioni i locali usati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione.

C) GRUPPI DI GENITORI

art. 105) Le riunioni dei genitori o dei relativi gruppi nei locali della scuola debbono avvenire fuori dall’orario di lezione.
Le rispettive convocazioni debbono essere concordate con il Dirigente scolastico e risultare da una richiesta sottoscritta da almeno tre genitori.

art. 106) Anche per i genitori valgono le disposizioni di cui all’art. 104.

X - ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE - AFFISSIONE MANIFESTI - APERTURA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ B. CELLINI “ VERSO L’ESTERNO

A) ATTIVITA’ CULTURALI - SPORTIVE - RICREATIVE

art. 107) L’Istituto si rende promotore, attraverso i propri organi collegiali, di gruppi operanti al suo interno per attività culturali e sportive.

art. 108) Le attività di cui all’articolo precedente saranno autorizzate dal Consiglio di istituto sulla base delle proposte che verranno presentate.
Nei limiti delle disponibilità di bilancio e qualora possano trovare riscontro in alcuni capitoli di spesa, le predette attività potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio dell’Istituto.

B) AFFISSIONE DI MANIFESTI

art. 109) Il manifesto murale, in qualsiasi forma, è riconosciuto strumento valido di comunicazione ai fini dell’avviso, denuncia, proposta, dibattito da parte di tutte le componenti della scuola.

art. 110) Per l’affissione sono stabiliti appositi spazi all’interno dell’Istituto ( atrio o scale ).

art. 111) Ogni manifesto deve recare indicazioni precise ed esplicite circa la provenienza.

art. 112) Il Dirigente scolastico o chi lo sostituisce non può opporsi all’affissione, salvo che ravvisi nel manifesto un’ipotesi di reato. In tal senso il rifiuto dovrà essere motivato per iscritto entro 3 giorni.

art. 113) Si possono affiggere, sottostando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni culturali, sportive, politiche, ecc.

art: 114) Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di giornali e riviste devono essere indicate la pubblicazione dalla quale sono stati tratti e la relativa data.

art. 115) L’esposizione di manifesti-mostra dovrà essere concordata col Dirigente scolastico.

art. 116) Prima delle elezioni degli organi collegiali vengono riservati ad ogni lista appositi spazi.

C) APERTURA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ B. CELLINI” VERSO L’ESTERNO

art. 117) Nei limiti della disponibilità di orario del personale non docente, nonché delle disponibilità dei propri locali e delle proprie attrezzature, l’Istituto è aperto all’esterno, previa autorizzazione del Consiglio di istituto.

art. 118) Detta disponibilità si attuerà :
- attraverso visite guidate degli studenti delle classi terminali della scuola media accompagnati dai docenti o dai genitori;
- attraverso momenti d’incontro e confronto con la realtà locale per dibattere i problemi della scuola.

Art . 119 ) La violazione delle norme previste dal Regolamento di istituto comporta l’applicazione delle sanzioni e delle procedure allegate alla voce : sanzioni disciplinari.

XI) - SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni disciplinari
Natura delle mancanze
Organo competente ad infliggere la punizione
a) ammonizione privata in classe
Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate
Insegnanti
Dirigente scolastico
b) ammonimento scritto
Violazioni dello Statuto o del Regolamento interno; reiterarsi dei casi previsti alla lettera a ; fatti che turbino il regolare andamento della scuola
Insegnanti
Dirigente scolastico
c) sospensione fino a quindici giorni  (1) (2)
Fatti che turbino il regolare andamento della scuola (di gravità superiore a quelli previsti nel caso b ) compresi i casi previsti alla lettera h
Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti
e) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (1) (3)
Reato
Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di classe
f)allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o di accertata incompatibilità ambientale  (1) (3)
Reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale
Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di Classe
g) ritiro del cellulare o di altri dispositivi elettronici in grado di catturare informazioni personali e riconsegna ai genitori
Violazione delle norme del Regolamento di istituto che riguarda l’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici
Insegnanti
Dirigente scolastico
h) sanzione amministrativa da 3000 € a 18000€ in caso di inosservanza dell’obbligo di preventiva informazione all’interessato.
Sanzione amministrativa da 5000 € a 30000 € in caso di trattamento che comporta eventuale danno .
Violazione grave delle norme del Regolamento di istituto che riguarda l’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici
Garante
NOTE:
(1) Nello spirito dello Statuto delle studentesse e degli studenti la sanzione relativa alla mancanza disciplinare che  contempla danneggiamenti agli arredi , materiale scolastico, oggetti personali può essere convertita nella rifusione del danno arrecato. In ogni caso la sanzione non viene cancellata qualora la mancanza disciplinare vada ad intaccare la correttezza dei rapporti tra i membri della comunità scolastica.
(2) Il provvedimento della sospensione non preclude allo studente la possibilità di partecipare alle attività integrative e collaterali organizzate dalla scuola.
(3) Il provvedimento dell'allontanamento dalla comunità scolastica esclude lo studente da ogni tipo di attività curricolare ed extracurricolare attinente alla vita della scuola.
 

 

Sanzioni disciplinari: procedure e conseguenze
Sanzione
Procedura
Conseguenze
a) ammonizione privata in classe
 
a giudizio del Consiglio di classe influisce sul voto di condotta
b) ammonimento scritto
- annotazione sul registro di classe;
- della sanzione viene data comunicazione scritta alla famiglia sul diario personale o mediante lettera della Presidenza;
a giudizio del Consiglio di classe influisce sul voto di condotta
c) sospensione fino a quindici giorni
- per sospensioni fino a tre giorni la sanzione viene adottata nel corso di una unica seduta articolata in due fasi: una fase istruttoria alla presenza dello studente, seguita da una fase deliberativa con la presenza dei soli docenti;
- per sospensioni di durata superiore la fase istruttoria e quella deliberativa si effettuano in sedute separate;
influisce sul voto di condotta
d) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato
il Consiglio di Classe adotta la procedura di cui alla sanzione c);
la Giunta Esecutiva delibera in una seduta unica;
influisce sul voto di condotta
 
 
e)allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o di accertata incompatibilità ambientale
il Consiglio di Classe adotta la procedura di cui alla sanzione c);
la Giunta Esecutiva delibera in una seduta unica;
influisce sul voto di condotta;
g) ritiro del cellulare o di altri dispositivi elettronici in grado di catturare informazioni personali e riconsegna ai genitori

a giudizio del Consiglio di Classe influisce sul voto di condotta

NORME TRANSITORIE E FINALI

art. I) Con l’approvazione del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti deliberazioni o regolamentazioni concernenti le materie ivi disciplinate.

art. II) Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per iscritto al Consiglio di istituto con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste.

art. III) Le proposte possono essere presentate dalle varie componenti dell’istituto e da ogni membro della comunità scolastica.

art. IV) Per l’esame ed il coordinamento delle proposte il Consiglio di istituto nominerà una Commissione, la quale formulerà le proprie osservazioni al riguardo e provvederà quindi a trasmetterle, unitamente alle proprie osservazioni, alle assemblee di tutte le componenti, fissando il termine entro il quale le assemblee saranno invitate a pronunciarsi. Osservazioni scritte potranno essere presentate anche da qualsiasi membro della comunità scolastica.

art. V) Scaduto il termine di cui all’articolo precedente, il Consiglio di istituto, esaminate le proposte e le osservazioni della Commissione e delle assemblee ed ogni altra osservazione pervenuta, delibererà le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni a maggioranza assoluta dei propri componenti.

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

art. 1) La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è presieduta dal Dirigente scolastico, fino al momento dell’elezione del Presidente.

art. 2) Prima dell’elezione del Presidente non può essere adottata nessuna deliberazione.

art. 3) Subito dopo l’elezione del Presidente, o in qualsiasi altro momento successivo, il Consiglio decide se eleggere o meno un Vice presidente.

art. 4) Nella prima riunione, dopo l’elezione del Presidente, ed eventualmente del Vice presidente, il Consiglio provvede all’elezione dei membri della Giunta esecutiva; a tal fine si fanno tante votazioni quanti sono i membri da eleggere.

art. 5) Le votazioni per l’elezione del Presidente, del Vice presidente e dei membri della Giunta esecutiva si fanno per scrutinio segreto.

art. 6) Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due mesi. La convocazione è disposta dal Presidente con preavviso scritto di almeno 5 giorni.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare ed essere affisso all’albo dell’Istituto; ciascun Consigliere può richiedere per iscritto, prima che sia spedito l’avviso di convocazione, l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio di istituto sono valide solo se tutti i membri sono stati regolarmente convocati.

art. 7) Il Presidente, sentito il Vice presidente, può disporre di propria iniziativa riunioni straordinarie del Consiglio motivandone l’urgenza.
Riunioni straordinarie possono inoltre essere indotte su richiesta scritta presentata al Presidente da
- Presidente della Giunta esecutiva che ne motivi l’urgenza;
- maggioranza della Giunta esecutiva;
- sette Consiglieri;
- Collegio dei docenti;
- Comitato studentesco;
- Comitato dei genitori;
- Assemblea del personale non docente;
- Assemblea degli studenti;
- Assemblea dei genitori.
La richiesta deve contenere l’ordine del giorno.
Le richieste provenienti dagli organi di cui alle lettere d, e, f, g, h, i devono risultare da mozioni approvate dalla maggioranza delle relative Assemblee e sottoscritte dal Presidente dell’Assemblea.
Appena ricevuta la richiesta, il Presidente deve informare il Vice presidente ed il Presidente della Giunta esecutiva ed il Consiglio deve essere riunito, su convocazione, entro il termine di otto giorni dalla presentazione della richiesta; qualora il Presidente non vi provveda o sia impedito od assente, vi provvede il Vice presidente. Qualora non vi provveda nemmeno il Vice presidente, il Dirigente scolastico ne dà comunicazione alle assemblee delle componenti ed al Dirigente del Centro servizi amministrativi della provincia di Alessandria.
Per le riunioni straordinarie il termine di preavviso è ridotto a tre giorni; l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed essere affisso all’albo dell’Istituto.

art. 8) Il Consiglio delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza.
Anche quando formula proposte ed esprime pareri i suoi atti assumono la forma della delibera.

art. 9) Il Consiglio può costituire commissioni di studio, anche a carattere permanente, per materie particolari o gruppi. La composizione delle commissioni deve rispecchiare, per quanto possibile, la composizione del Consiglio; a tal fine possono esserne chiamati a far parte, se necessario, anche candidati non eletti o presentatori di lista.
Le commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.
Alle riunioni delle commissioni possono partecipare, se lo desiderano, anche Consiglieri che non siano stati chiamati a farne parte.
Alle commissioni non possono essere delegati poteri deliberanti.

art. 10) Il Consiglio può assegnare compiti specifici e per un tempo determinato alla Giunta esecutiva o ai singoli Consiglieri; altrettanto può fare la Giunta esecutiva nel proprio seno.
Le interrogazioni scritte dirette al Consiglio di istituto vengono esaminate dal Consiglio stesso, il quale decide l’eventuale risposta scritta o delega uno dei suoi componenti a rispondere per iscritto.
Nel caso in cui pervengano richieste di partecipazione di un Consigliere alle sedute dell’organo scolastico, il Consiglio designa la persona incaricata a fornire la relazione.

art. 11) E’ compito del Presidente provvedere al regolare ed efficace funzionamento del Consiglio.
A tal fine deve:
- convocare le riunioni del Consiglio con le modalità stabilite dagli articoli precedenti;
- fissare l’ordine del giorno delle riunioni ordinarie e di quelle straordinarie convocate su sua iniziativa;
- presiedere le riunioni;
- esporre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno o invitare ad esporli il Consigliere che ne ha richiesto l’iscrizione, un Commissario per i lavori svolti dalle commissioni, un membro della Giunta esecutiva per i lavori svolti dalla stessa o per riferire sull’esecuzione data ad una delibera del Consiglio;
- dirigere la discussione garantendo a tutti i Consiglieri il diritto di intervenire;
- indire le votazioni e proclamarne il risultato;
- curare la stesura del verbale delle riunioni;
- chiudere od aggiornare le riunioni.

art. 12) Il Vice presidente sostituisce il Presidente in tutti i compiti di quest’ultimo in caso di sua assenza o impedimento o di delega da parte dello stesso per incarichi determinati.

art. 13) La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione del proprio Presidente per iniziativa dello stesso o su richiesta di tre suoi componenti con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Ciascun componente può chiedere che siano aggiunti all’ordine del giorno argomenti diversi da quelli fissati, purché nei limiti delle delibere adottate dal Consiglio o che riguardino atti da preparare per il Consiglio stesso.

art. 14) Il Segretario del Consiglio redige il verbale delle riunioni e lo sottoscrive assieme al Presidente; espone le delibere all’albo dell’Istituto; legge il verbale della riunione precedente. Dopo la lettura, detto verbale viene sottoposto all’approvazione.

art. 15) Ciascun Consigliere ha diritto di
- formulare richiesta di inserire argomenti all’ordine del giorno delle riunioni ;
- chiedere al Dirigente scolastico, alla Giunta esecutiva ed alla segreteria della scuola informazioni o dati, inclusi quelli riservati o vincolati a segreto d’ufficio ;
c) esaminare atti o documenti della scuola, esclusi quelli riservati o vincolati al segreto d’ufficio ;
d) partecipare ad eventuali commissioni istituite dal Consiglio ;
e) partecipare alla discussione in seno al Consiglio ed alla votazione delle relative delibere;
f) proporre il testo delle delibere.

art. 16) Alle riunioni del Consiglio di istituto possono assistere gli studenti, i docenti, il personale non docente ed i genitori.
Al fine di garantire il democratico e regolare svolgimento delle riunioni, il Presidente del Consiglio d’istituto ha il potere, in caso di disturbo e dopo due avvertimenti di richiamo, di sospendere la riunione e di riconvocarla immediatamente, anche in altro locale, senza la presenza del pubblico.
Vanno tenute senza la presenza del pubblico riunioni o parte di esse, nelle quali si debbano trattare questioni riguardanti singole persone, salvo diversa richiesta dell’interessato, o altre questioni che, a giudizio della maggioranza dei Consiglieri, possano incidere sul diritto personale alla riservatezza.

art. 17) L’intervento a titolo consultivo di specialisti operanti all’interno dell’Istituto d’istruzione superiore “ B. Cellini” a riunioni del Consiglio di istituto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 può essere disposto, per le materie di specifica competenza, per decisione del Consiglio presa dalla maggioranza dei suoi componenti.
L’intervento a titolo consultivo di esperti esterni può essere disposto, per le materie di competenza, alle seguenti condizioni :
- a richiesta concorde del Presidente del Consiglio di istituto e della maggioranza della Giunta esecutiva ;
- a maggioranza qualificata di almeno 13 Consiglieri.
Il Consiglio di istituto, inoltre, può decidere di volta in volta, con la maggioranza di cui al comma precedente, di invitare a titolo consultivo alle sue riunioni, limitatamente alle materie di competenza, rappresentanti designati da :
- Consigli di classe ;
- Assemblee delle varie componenti della scuola ;
- Comitati delle varie componenti operanti all’interno della scuola ;
- Amministrazioni Comunale, Provinciale, Regionale o da altre forze sociali, sindacali e culturali.
Sulle proposte di cui al presente comma si vota dopo una discussione limitata ad un intervento a favore ed uno contrario.

art. 18) Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri Organi collegiali e le Assemblee delle varie componenti.
Le consultazioni delle Assemblee delle varie componenti, nelle modalità e nei termini di volta in volta stabiliti, sono obbligatorie nei seguenti casi :
- adozione del Regolamento di istituto e sue modificazioni ;
- deliberazioni inerenti al Programma annuale ;
- criteri generali da adottarsi per la programmazione e la attuazione delle attività di cui all’art. 6 - lettere b, c, d, del D.P.R. n. 416.
Il parere delle suddette assemblee, qualora venga espresso, deve essere formulato per iscritto.

art. 19) All’inizio della riunione il Presidente legge l’ordine del giorno e ciascun Consigliere può chiedere che vengano inserite nell’ordine del giorno anche altre questioni; la trattazione di queste ultime può avvenire solo dopo l’esaurimento di tutte le questioni già poste all’ordine del giorno e solo se sono presenti tutti i Consiglieri.
Ciascun Consigliere può opporsi alla trattazione di una questione aggiunta prima che si inizi la discussione della medesima, salvo che il Presidente o 10 Consiglieri la ritengano di particolare urgenza. In tal caso la trattazione può avvenire anche se non sono presenti tutti i Consiglieri.
Qualora la questione non venga trattata, la medesima deve essere posta all’ordine del giorno della riunione successiva; se non viene fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri deve essere disposta a tal fine una riunione straordinaria.

art. 20) Il testo delle delibere deve essere formulato per iscritto dal Presidente o dal Consigliere proponente prima di essere posto in votazione.
Qualora il testo di una delibera si articoli in più punti, esso verrà esaminato, discusso e votato punto per punto.
Avvenuta la votazione, il testo della delibera proposta deve essere riportato a verbale con l’indicazione dell’esito della votazione; un estratto, con il testo integrale della delibera proposta e l’esito della votazione, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed esposto all’albo dell’Istituto entro il terzo giorno feriale successivo.
Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, salvo che le delibere non stabiliscano un termine diverso.
Le votazioni sulle singole delibere devono avvenire per appello nominale ogniqualvolta ciò venga richiesto anche da un singolo Consigliere.

art. 21) Nel computo dei voti validamente espressi non vanno compresi gli astenuti.

art. 22) E’ facoltà del Presidente, al fine di rendere più spedita la discussione e di assicurare a tutti il diritto di intervenire, chiedere ai presenti, prima di iniziare la discussione o nel corso della stessa, chi intende intervenire; i nomi dei richiedenti sono annotati dal Segretario; il Presidente concede la parola secondo l’ordine di presentazione delle richieste; esaurito l’elenco degli iscritti a parlare dichiara chiusa la discussione.

art 23) Di norma, qualora la riunione si protragga oltre tre ore senza che sia stata esaurita la trattazione delle questioni all’ordine del giorno, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di due Consiglieri, può aggiornare la riunione ad altra data entro gli otto giorni senza necessità di convocazione.

art. 24) Al termine della riunione può essere deciso l’ordine del giorno della riunione successiva e la data della medesima; in tal caso l’avviso di convocazione sarà spedito solo ai Consiglieri assenti. La Giunta esecutiva dovrà apprestare quanto necessario per la trattazione delle questioni poste all’ordine del giorno.

art. 25) In caso di impedimento o di assenza del Dirigente scolastico, questo sarà sostituito, sia nelle riunioni del Consiglio, sia alla Presidenza della Giunta esecutiva e dell’Organo di garanzia interno alla scuola, dal docente designato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Consiglio, questo viene sostituito da altro componente designato dal Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario della Giunta esecutiva, questo viene sostituito da chi lo sostituisce a capo dei servizi di segreteria.

art. 26) Qualora un Consigliere si dimetta o si verifichi una causa di decadenza, il Presidente ne darà tempestiva comunicazione al Dirigente del Centro servizi amministrativi della provincia di Alessandria per la surroga del Consigliere cessato; qualora le dimissioni o la decadenza riguardino il Presidente, la comunicazione sarà data dal Vice presidente o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico.

art. 27) Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta e motivata presentata dal Presidente o dalla maggioranza della Giunta esecutiva o da tre Consiglieri.
Tale proposta dovrà essere approvata da una maggioranza qualificata di 2/3 dei voti validamente espressi.
Ogni modifica di Regolamento entra in vigore dalla seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata approvata.
Per l’esame preliminare delle proposte di modifica al presente Regolamento, il Consiglio può nominare una Commissione avente potere puramente consultivo.

art. 28) Il Regolamento dell’Organo di garanzia interno alla scuola e le modifiche dello stesso devono essere approvate dal Consiglio di Istituto; alle riunioni a tal fine fissate potranno partecipare, a titolo consultivo, i membri effettivi.
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE
(P.U.A. POLITICA D’USO ACCETTABILE E SICURA DELLA SCUOLA)

A) LA POLICY D’ISTITUTO

art. 1) La definizione della Policy dell’istituzione spetta al dirigente scolastico che si avvale per questo compito del personale docente e ATA cui sono assegnati compiti specifici relativi all’infrastruttura tecnologica d’Istituto.

B) I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA

Art. 2) Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti sia agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre su internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti l’accesso ad internet è un privilegio e un diritto. Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale, la scuola ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso ad internet. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell’uso di internet insegnando un uso accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti.

C) STRATEGIE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE TIC

art. 3) Fermo restando il fatto che non è possibile una sicurezza totale garantita da accorgimenti tecnologici, si attiveranno comunque tutte le misure tecniche possibili per il controllo della navigazione.
a) Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato almeno una volta all’anno dal docente incaricato in base alle norme di sicurezza .
b) La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati.
c) È vietato inserire file sul server o scaricare software non autorizzati da internet.
d) La connessione ad internet dalla scuola prevede una password, gli studenti devono chiudere il collegamento dopo aver concluso la sessione di lavoro.
e) Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato periodicamente .
f) Per utilizzare floppy disk o CD-ROM personali è necessario chiedere un permesso all’insegnante responsabile del laboratorio o ad un suo incaricato e sottoporli al controllo antivirus.
g) Utilità di sistema e file eseguibili non possono essere utilizzati nelle attività degli studenti.
h) I file di proprietà della scuola sono controllati regolarmente.

D) ACCERTAMENTO DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DI INTERNET

art. 4) La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a materiale appropriato, anche se non è possibile evitare che trovino materiale indesiderato navigando su un computer della scuola. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate dall’accesso.
art. 5) Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su internet, che includono i cataloghi per soggetto e l’uso dei motori di ricerca.
art. 6) Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail prevede una buona abilità di gestione delle informazioni e di comunicazione. Tale abilità include:
a) garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono;
b) utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate;
c) ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale e dei possibili altri link al sito;
d) rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale.
art. 7) Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a riconoscere e ad evitare gli aspetti negativi di internet (pornografia, violenza, razzismo, sfruttamento dei minori). Agli stessi non dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne venissero a contatto dovrebbero sempre riferire l’indirizzo internet (URL) all’insegnante o al docente responsabile del laboratorio.

E) NORME E LINEE GUIDA

art. 8) Tutti gli utenti connessi ad internet devono aderire alla legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su internet. Il sistema di accesso della scuola prevede l’uso di un filtro per evitare chat non moderate, gruppi di discussione o siti web con contenuto pornografico. Il sistema d’accesso filtrato della scuola dà la possibilità di impedire l’accesso a siti non appropriati, consente inoltre di monitorare i siti visitati dagli studenti e dagli insegnanti.
art. 9) La violazione delle regole stabilite dal presente regolamento può comportare un semplice ammonimento verbale. In caso di reiterata violazione la scuola potrà eliminare l’accesso dell’utente a internet per un intero anno scolastico o in modo permanente.
Il coordinatore tecnico delle TIC controllerà l’efficacia del sistema di filtraggio. A tal proposito la strategia della scuola dipende dalle indicazioni previste dal curricolo e dall’età degli studenti di una classe.

F) FORNITORE DI SERVIZI INTERNET

art. 10) Gli studenti devono utilizzare durante l’orario scolastico solo fornitori di servizi e-mail approvati dalla scuola.
a)Sarebbe opportuno che utilizzassero un servizio Webmail per la propria posta elettronica.
b)Dovrebbero riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive.
c) Devono leggere le loro e-mail regolarmente e eliminare i messaggi inutili dal server.
d) Possono inviare messaggi spam se, per esempio, fanno parte di un loro progetto di lavoro (è richiesto il permesso dell’insegnante).
e)Non devono rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone di loro conoscenza (indirizzi, numeri di telefono) od organizzare incontri fuori dalla scuola.
f)L’invio e la ricezione di allegati sono soggetti al permesso dell’insegnante.
g)L’accesso dalla scuola all’indirizzo di posta elettronica personale potrebbe essere impedito se interferisse con le altre attività di apprendimento.
h)È vietato utilizzare catene telematiche di messaggi senza il permesso del mittente.

G) GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA

art. 11) La redazione editoriale della scuola gestisce le pagine del sito, è sua responsabilità garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato.
La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure, se è stato chiesto ed ottenuto il permesso, all’autore proprietario.
Le informazioni pubblicate sul sito relative alle persone da contattare devono includere solo l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, ma non informazioni relative agli indirizzi del personale o altre informazioni del genere.
Le fotografie individuali degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori . Il nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie individuali.
Sono ammesse fotografie che riprendono gli studenti a mezzobusto o autoritratti o in gruppo.

H) MAILING LIST MODERATE, GRUPPI DI DISCUSSIONE E CHAT ROOM

art. 12) La scuola può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire materiale.
L’insegnante è il moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei gruppi di discussione e delle chat room se utilizzati a scuola. Agli studenti non è consentito l’accesso alle chat room pubbliche o non moderate.
Sono permessi solo chat a scopi didattici, comunque sempre con la supervisione dell’insegnante per garantire la sicurezza.
Solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili per gli studenti.

I) ALTRE FORME TECNOLOGICHE DI COMUNICAZIONE

art. 13) Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni o durante l’orario scolastico(la scuola non risponde dei furti). È vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati.

L) INFORMAZIONE SULLA POLITICA D’USO ACCETTABILE (PUA) DELLA SCUOLA

art. 14) Le regole di base relative all’accesso ad internet verranno esposte vicino al laboratorio di informatica. Gli studenti saranno informati del fatto che l’utilizzo di internet è monitorato; e verranno loro date istruzioni per un uso responsabile e sicuro.

art. 15)Il personale scolastico avrà una copia della Politica d’Uso Accettabile della scuola e dovrà sottoscriverla; sarà pertanto reso consapevole del fatto che l’uso di internet verrà monitorato e segnalato; tutto il personale scolastico sarà coinvolto nella sviluppo delle linee guida della Politica d’Uso Accettabile della scuola e nell’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di internet come richiesto. Gli insegnanti firmeranno il documento che riporta le regole per un Uso Accettabile e Responsabile di internet.
In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l’insegnante dovrà confrontarsi al riguardo con il dirigente scolastico o il coordinatore responsabile delle TIC per evitare malintesi. Gli insegnanti saranno provvisti di informazioni concernenti le problematiche sui diritti d’autore applicate alla scuola.

art. 16) I genitori vengono informati della PUA della scuola nella newsletter, negli opuscoli scolastici e nel sito web della scuola.
I genitori/tutori riceveranno una copia del documento relativo all’uso accettabile e responsabile di internet. La scuola deve chiedere ai genitori degli studenti minori di 16 anni di età il consenso all’uso di internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e delle fotografie. Gli studenti che hanno un’età superiore a 16 anni (o maggiorenni) non hanno bisogno del consenso scritto dei genitori.

M) LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI

Art. 17)
a) Mantenete segreti il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, nonché il nome e l’indirizzo della scuola che frequentate.
b) Non inviate a nessuno fotografie vostre o di vostri amici.
c) Chiedete al vostro insegnante il permesso di scaricare documenti da internet.
d) Chiedete sempre il permesso prima di iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo della vostra scuola.
e) Riferite al vostro insegnante se qualcuno vi invia immagini che vi infastidiscono. Non rispondete. Riferite anche al vostro insegnante se vi capita di trovare immagini di questo tipo su internet.
f) Se qualcuno vi importuna quando vi trovate in una chat room, lasciatela e riferite immediatamente al vostro insegnante l’accaduto.
g) Se qualcuno su internet vi chiede un incontro di persona, riferitelo al vostro insegnante.
h) Ricordatevi che le persone incontrate su internet sono degli estranei; non sempre sono quello che dicono di essere.
i) Non è consigliabile inviare e-mail personali; perciò chiedete sempre al vostro insegnante l’autorizzazione prima di inviare messaggi di classe.
l) Se vi è consentito portare a scuola i vostri dischetti o CD-ROM, ricordatevi di controllare se contengono virus.
m) Non caricate o copiate materiale da internet senza il permesso del vostro insegnante.
n) Chiedete il permesso al vostro insegnante prima di sottoscrivere una newsletter o una chat room.
o) Nel caso di invio di e-mail accertarsi che dietro l’indirizzo utilizzato per l’invio vi sia veramente la persona con cui si intende corrispondere.

N) LINEE GUIDA PER GLI INSEGNANTI

Art. 18)
a) Evitate di lasciare le e-mail sul server della scuola; lo spazio è limitato.
b) Discutete con gli studenti della PUA della scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi nell’applicazione delle regole relative all’uso di internet.
c) Aggiornate regolarmente i filtri dei software.
d) Registrate l’accesso degli studenti e date chiare indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica, le chat room; informateli sul fatto che le loro navigazioni saranno monitorate.
e) Ricordate loro di chiudere la connessione (e di spegnere il computer) alla fine della sessione di lavoro su internet.
f) Ricordate agli studenti che la violazione consapevole della PUA della scuola comporta la temporanea o permanente sospensione dell’accesso ad internet.
g) Nel caso di invio di e-mail accertarsi che dietro l’indirizzo utilizzato per l’invio vi sia veramente la persona con cui si intende corrispondere.
h) Evitate di impiegare la casella di posta elettronica degli alunni per l’iscrizione a servizi di rete di vario genere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonchè al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5 – bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

 

INDICE GENERALE

PARTE I pag. 2
1. PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 2
2. AREA DIDATTICA pag. 5
3. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ pag. 6
4.ORGANIGRAMMA pag. 7
A- IL DIRIGENTE SCOLASTICO pag. 7
B- I DOCENTI pag. 8
C-COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO pag. 9
D -FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA pag. 9
5-GLI ORGANI COLLEGIALI pag. 9
A- CONSIGLIO DI CLASSE pag. 9
B - COLLEGIO DOCENTI pag 10
D - CONSIGLIO DI ISTITUTO pag. 11
E - GIUNTA ESECUTIVA pag. 12
F -COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNATI pag. 12
G –ORGANO DI GARANZIA INTERNO DELLA SCUOLA pag .12
6-ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI pag. 12
A – ASSEMBLEA DI CLASSE pag. 13
B – ASSEMBLEA D’ISTITUTO pag. 13
C –COMITATO STUDENTESCO pag. 13
7-ASSEMBLEE DEI GENITORI pag. 14
A – ASSEMBLEA DI CLASSE pag. 14
B – ASSEMBLEA D’ISTITUTO pag. 14
8-RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI pag. 14
A -COMMISSIONE ELETTORALE pag. 14
B – SEGGIO ELETTORALE pag. 15
C- CONSIGLIO DI CLASSE pag. 15
D – CONSIGLIO DI’ISTITUTO pag. 15
9-ASSEMBLEE SINDACALI pag. 16
10-RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE pag. 16

PARTE II pag. 16
SERVIZI AMMINISTRATIVI pag. 16

PARTE III pag. 19
CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO pag. 19

PARTE IV pag. 20
PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO pag. 20

PARTE V pag. 21
ATTUAZIONE pag. 21

REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO pag. 22
I - LA COMUNITA’ SCOLASTICA pag. 22
II - I SOGGETTI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA pag. 22
A) GLI STUDENTI pag. 22
B) L’UFFICIO DI DIRIGENZA pag. 23
1 ) IL DIRIGENTE SCOLASTICO pag. 23
2 ) I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO pag. 24
C) I DOCENTI pag. 24
D) IL PERSONALE NON DOCENTE pag. 25
E) GENITORI pag. 25
III - GLI ORGANI COLLEGIALI pag. 26
IV - ASSEMBLEE pag. 27
V - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO pag. 28
A) FORMAZIONE DELLE CLASSI pag. 28
B) ORARIO DELLE LEZIONI - INGRESSO - USCITA - INTERVALLO – ASSISTENZA pag. 29
C) ASSENZE - RITARDI - PERMESSI DI USCITA pag. 30
D) INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI, ATTIVITA’
DI ORIENTAMENTO, ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, PASSAGGI DI INDIRIZZO pag. 31
E) VISITE GUIDATE - VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE pag. 31
F) SPERIMENTAZIONE pag. 32
G) SERVIZIO DI SEGRETERIA pag. 32
VI – ATTREZZATURE pag. 33
A) BIBLIOTECA pag. 33
B) LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI pag. 33
C) PALESTRA ED ATTREZZATURE SPORTIVE pag. 34
VII - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO pag. 34
VIII- UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI pag. 35
IX - GRUPPI OPERANTI NELL’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “B. CELLINI” pag. 36
A) GRUPPI STUDENTESCHI pag. 36
B) GRUPPI DI DOCENTI E DI NON DOCENTI pag. 37
C) GRUPPI DI GENITORI pag. 37
X - ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE –
AFFISSIONE MANIFESTI - APERTURA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“ B. CELLINI “ VERSO L’ESTERNO pag. 37
A) ATTIVITA’ CULTURALI - SPORTIVE – RICREATIVE pag. 37
B) AFFISSIONE DI MANIFESTI pag. 37
C) APERTURA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ B. CELLINI”
VERSO L’ESTERNO pag. 38
XI – SANZIONI DISCIPLINARI pag. 38
NORME TRANSITORIE E FINALI pag. 40

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO pag. 41

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE ( P.U.A. POLITICA D’USO ACCETTABILE E SICURA DELLA SCUOLA) pag. 46
A) LA POLICY D’ISTITUTO pag. 46
B) I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA pag. 46
C) STRATEGIE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE TIC pag. 46
D) ACCERTAMENTO DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DI INTERNET pag. 46
E) NORME E LINEE GUIDA pag. 47
F) FORNITORE DI SERVIZI INTERNET pag. 47
G) GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA pag. 48
H) MAILING LIST MODERATE, GRUPPI DI DISCUSSIONE E CHAT ROOM pag. 48
I) ALTRE FORME TECNOLOGICHE DI COMUNICAZIONE pag. 48
L) INFORMAZIONE SULLA POLITICA D’USO ACCETTABILE ( PUA) DELLA SCUOLA) pag. 48
M)LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI pag. 49
N)LINEE GUIDA PER GLI INSEGNANTI pag. 49

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA pag. 51

INDICE GENERALE pag. 56