ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CELLINI" - VALENZA

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

SEZIONE 1
Utilizzazione ed assegnazione dei docenti

ART. 1 INFORMAZIONE PREVENTIVA SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SULL’ORGANICO

Il dirigente scolastico informa la Rsu sul numero, sulla tipologia delle classi e sugli organici di diritto e di fatto previsti per l’anno scolastico successivo, prima dell’invio dei dati agli organismi competenti.

ART. 2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI CORSI E ALLE CLASSI

1- Il personale docente viene assegnato ai diversi corsi e classi in base alla continuità didattica, se possibile, con priorità per la conferma nel corso assegnato nel precedente anno scolastico. Si fa rilevare l’opportunità di assegnare docenti a tempo indeterminato alle classi terminali.
2- Qualora non sia possibile rispettare le richieste dei docenti, l’assegnazione avverrà in base a comparazione di competenze certificate (formazione, esperienza in attività similari) coerenti con le attività da svolgere. In caso di minima differenza prevale l’ordine nella graduatoria interna di istituto.
3- Il docente assegnato a classi differenti da quelle previste per continuità didattica o da quelle richieste deve esserne informato per iscritto dal dirigente scolastico; può presentare reclamo allo stesso entro 5 giorni dalla comunicazione.
4- Il piano di assegnazione è pubblicato all’albo dagli istituti entro 5 giorni dall’inizio delle lezioni.

 

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ATTUAZIONE DEL P.O.F.

L’assegnazione del personale individuato dal Collegio dei docenti per le attività di cui sopra, deliberate preliminarmente dal Collegio dei docenti e ratificate dal C.I., è determinata dai seguenti criteri:

disponibilità personale
professionalità documentata
esperienza precedente riconosciuta
titoli culturali
anzianità di servizio.

Gli incarichi sono assegnati mediante lettera di incarico in cui sono indicati durata, impegno orario e compenso (come stabilito dall’ art. 30 del Ccnl 2006/2009).
2- Il piano delle attività aggiuntive è pubblicato all’albo dell’Istituzione entro 30 giorni dalla data di assegnazione.

 

ART. 4 ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro giornaliero è la somma delle ore dell’insegnamento e delle attività funzionali.
L’orario massimo giornaliero di ogni docente è di 8 ore, comprensive di eventuali non continuità tra le ore di docenza.
Se l’orario di lavoro giornaliero supera il massimo, il docente interessato può chiedere al dirigente scolastico di essere esonerato da attività funzionali ritenute concordemente non indispensabili.
Le ore di lavoro effettuate oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e le 40 ore annue sono retribuite (art. 29 Ccnl 2006/2009).

ART. 5 ORARIO DELLE LEZIONI E GIORNO LIBERO

Il dirigente scolastico formula l’orario delle lezioni tenendo conto sia delle esigenze didattiche proposte dal Collegio, sia dei criteri proposti dal Consiglio d’istituto, sia delle esigenze personali.
Per queste ultime l’ordine di priorità è il seguente:
1- documentati motivi di salute;
2- cura di un figlio fino all’età di 3 anni;
3- assistenza a famigliare;
4- frequenza corsi (laurea, specializzazione, Sis, ecc.);
5- distanza della residenza dalla sede di lavoro.
L’orario delle lezioni dovrà prevedere che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale (almeno due in caso di part-time) su sua indicazione. Se le richieste indicate sono superiori alla disponibilità, si procede a sorteggio. Le richieste inevase avranno la precedenza l’anno successivo.

ART. 6 ORARIO DELLE RIUNIONI

Il dirigente scolastico elabora il piano annuale delle attività dei docenti secondo questi criteri:
le riunioni si svolgono alternando tutti i giorni della settimana
- le riunioni avranno inizio non prima delle 8,30 e termine non oltre le 20,00 (tranne per gli scrutini).
Eventuali variazioni al calendario delle riunioni dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla nuova data.
I docenti che avessero un impegno superiore a 40 ore annue concordano con il dirigente scolastico la loro presenza nelle riunioni non essenziali o un compenso aggiuntivo.

 

ART. 7 ATTIVITA’ CON LE FAMIGLIE

Per gli incontri individuali con le famiglie ogni docente è impegnato per un massimo di 30 ore annuali da programmare da ottobre a maggio.

ART. 8 SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

Nella sostituzione dei docenti assenti il dirigente scolastico procede in base al seguente ordine di priorità:
1- docente della stessa classe a disposizione;
2- docente a disposizione;
3- docenti interessati al recupero dell’unità oraria;
4- docente della stessa classe disponibile ad ore eccedenti;
5- docente disponibile ad ore eccedenti.
Il dirigente scolastico fornirà informazione successiva sulle assenze dei docenti e sulle supplenze assegnate.

ART. 9 CORSI DI RECUPERO

La decisione sulle modalità organizzative dei corsi di recupero spetta al Collegio docenti.
Il Consiglio d’istituto individua i criteri generali ed approva le modalità di svolgimento.
Sarà fornita informazione successiva sui criteri utilizzati per l’individuazione dei docenti interni alla scuola che hanno prestato la loro attività nei corsi di recupero, sui fondi utilizzati e sulla eventuale utilizzazione dei fondi residui.

ART. 10 SCIOPERO E ASSEMBLEE SINDACALI

Il personale docente che non aderisce agli scioperi o alle assemblee sindacali è tenuto alla presenza per tutta la durata del servizio

Utilizzazione Ata

ART. 11 ASSEGNAZIONE ALLE SEDI

Il dirigente scolastico distribuisce l’organico in base ai seguenti criteri:
- numero di alunni
- numero di classi
- orario di funzionamento
- presenza di laboratori e palestre.

 

ART. 12 ASSEGNAZIONE AI VARI COMPITI

L’organizzazione generale dei servizi, la descrizione dei compiti e delle responsabilità, la distribuzione dei posti in organico sui vari compiti è effettuata dal dirigente scolastico ed è oggetto di informazione preventiva alla Rsu.
Il direttore dei servizi generali e amministrativi assegna il personale ai vari servizi secondo questi criteri:
- possesso di competenze certificate in relazione ai compiti;

- possesso di esperienza specifica;
- continuità nella sede;
- disponibilità ad effettuare le funzioni aggiuntive assegnate alla sede;
- preferenze espresse per iscritto entro il 31 luglio dell’anno scolastico precedente a quello di assegnazione.
In caso di parità prevale l’anzianità di servizio.

 

ART. 13 ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali svolte per 6 ore ogni giorno. L’orario di lavoro massimo è di 9 ore giornaliere.
Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore, la pausa è di almeno 30 minuti e il lavoratore non può essere considerato disponibile. Tale pausa è comunque prevista se l’orario giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell’orario d’obbligo devono essere programmate per almeno 3 ore consecutive.

 

ART. 14 TURNI

Sono previsti questi turni differenziati a seconda delle necessità delle sezioni associate:
- collaboratori scolastici: Cellini - 7.00 - 13.00 / 9.00-15.00;
Carrà Lunedì, mercoledì, venerdì 8.00 - 13.30 – 14.00/17.30
Martedì, giovedì 7.30 - 14.15 con il sabato
libero.
Alberti 7.30 – 14.15 dal lunedì al giovedì e venerdì – dalle
ore 7.30 alle ore 13.30 – dalle ore 14.00 alle ore 17.00 con il sabato
libero (dall’inizio della settimana corta);

Noè - 7.30 – 13.30;

assistenti amministrativi: 8.00 –14.00;
assistenti tecnici: 8.00 – 14.00.
L’assistente tecnico dell’Istituto d’arte si occuperà anche dei laboratori del Liceo Artistico, l’orario sarà organizzato in base alle esigenze didattiche con due rientri settimanali e il sabato libero.
L’assistente tecnico dell’I.T.C. “Noè” si occuperà della parte informatica delle quattro sezioni.
Il personale è assegnato ai turni dal direttore dei servizi generali e amministrativi secondo questi criteri:
- preferenze espresse per iscritto;
- formazione specifica.
Hanno priorità nell’accoglimento delle richieste:
- lavoratore in situazione di handicap;
- lavoratrice in maternità fino al termine del periodo di allattamento;
- genitore con figli di età inferiore a 3 anni;
- chi frequenta un corso di specializzazione;
- chi ha un famigliare che necessita di assistenza.
E’ consentito lo scambio temporaneo di turno a condizione che sia comunicato al direttore dei servizi generali e amministrativi con preavviso.
Per le attività pomeridiane il personale programma turni mensili con opportuni ritocchi al proprio orario di lavoro giornaliero per assicurare la presenza in servizio compatibilmente con le esigenze dell’Istituzione e per ridurre il più possibile il ricorso al lavoro straordinario; concentrando i rientri nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì.

 

 

ART. 15 ORARIO FLESSIBILE – PERMESSI - FERIE

Sono adottate le seguenti forme di flessibilità, da concordare sulla base delle esigenze della scuola:
per gli assistenti amministrativi, flessibilità di ingresso e di uscita (7.30-8.30 / 13.30-14.30).
I permessi sono autorizzati dal direttore dei servizi generali e amministrativi.
Salvo motivi imprevedibili, i permessi devono essere richiesti con congruo anticipo.
Saranno concessi salvaguardando il numero minimo del personale in servizio.
Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il direttore citato.

Il recupero delle ore, da effettuare in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi (in assenza di attività didattica) da parte del personale che non abbia chiesto ferie o recupero di ore eccedenti già svolte, avverrà posticipando l’orario d’uscita nei due mesi successivi alla chiusura della scuola fino al recupero delle ore dovute. La modalità con la quale effettuare il recupero è a discrezione del dipendente.
L’Istituzione scolastica fornirà di norma un prospetto mensile riepilogativo delle prestazioni di lavoro straordinario.
Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel seguente modo:
le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal dirigente scolastico, acquisito il parere del direttore dei servizi generali e amministrativi;
le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile.
Subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
le ferie devono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e in ogni caso entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto);
dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni, degli esami di Stato e delle attività di recupero alla fine del mese di agosto per il funzionamento della scuola sarà garantita la presenza minima di un assistente amministrativo per ufficio e di tre collaboratori scolastici.
Il piano delle ferie sarà pubblicato entro 30 giorni dalla scadenza delle domande.
Il direttore servizi generali e amministrativi, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del periodo concordato.
L’eventuale variazione d’ufficio del piano ferie può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio.
Le richieste per ogni tipo di assenza, con esclusione di quelle per malattia, dovranno essere presentate con almeno 3 giorni di preavviso.

 

ART. 16 BANCA DELLE ORE

Ogni lavoratore è titolare di un conto in ore di lavoro che può essere alimentato da crediti costituiti dal lavoro straordinario effettivamente prestato ed autorizzato di cui non viene chiesto il compenso e da ore di formazione aggiuntive all’orario di lavoro.
Il credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore per riposi compensativi o per recuperare eventuali ritardi privilegiando i periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive.

La richiesta di utilizzo di ore deve essere presentata al direttore servizi generali e amministrativi con un preavviso di almeno 3 giorni.

 

ART. 17 ATTIVITA’ INTENSIFICATE

Sono considerate attività che comportano un’intensificazione della prestazione retribuita

per gli assistenti amministrativi
collaborazione con la dirigenza
sostituzione colleghi assenti
anagrafe tributaria
organizzazione stages
gestione privacy
gestione progetti
coordinamento
autorizzazione incarichi esterni
predisposizione graduatorie
scarichi materiale e aggiornamento inventario
tirocini formativi
infortuni;

per i collaboratori scolastici
collaborazione con la dirigenza e la segreteria
sostituzione colleghi assenti
pronto soccorso e pronto intervento
piccola manutenzione
controllo fumo
apertura e chiusura gas
gestione magazzino
assistenza handicap
pulizia aule utilizzate in orario pomeridiano e serale
allestimento locali;

per gli assistenti tecnici
collaborazione con la dirigenza
gestione magazzino
collaborazione manutenzione
acquisti
scarichi materiale.

L’intensificazione della prestazione non comporta un aumento dell’orario obbligatorio di lavoro. Dà diritto ad un compenso forfettario annuo (art. 88).

Una parte del fondo per l’Istituzione scolastica servirà a retribuire il servizio per lavoro straordinario documentato e autorizzato per esigenze di servizio e non utilizzato per recuperi ore.

 

ART. 18 INCARICHI SPECIFICI

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da permettere la realizzazione del P.O.F.
Il dirigente scolastico informa la RSU circa le funzioni attivate.
L’assegnazione ai servizi è effettuata sulla base di parametri oggettivi sia rispetto alle esigenze didattiche sia a quelle organizzative.

L’assegnazione alle attività aggiuntive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
professionalità specifica (art.7 del C.C.N.L. 7/12/2005 - funzionalità dell’istituzione scolastica)
disponibilità personale richiesta sulla base delle attività aggiuntive attivate
rotazione tra il personale disponibile
graduatoria d’Istituto.

ART. 19 ATTIVITA’ IN CONTO TERZI

L’utilizzo di locali della scuola da parte di enti o privati per attività autorizzate può comportare un lavoro aggiuntivo di personale Ata disponibile. L’attività svolta sarà retribuita con risorse concordate.
I compensi per tali attività sono oggetto di informazione.

ART. 20 FORMAZIONE

La partecipazione ad attività di formazione in servizio non deve superare le 20 ore.
Le ore svolte fuori dall’orario di lavoro possono essere recuperate alimentando il credito in ore di cui ogni lavoratore è titolare.

SEZIONE 2
Fondo dell’Istituzione scolastica

ART. 21 CRITERI GENERALI

Il fondo ha la finalità di retribuire le prestazioni del personale indirizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del P.O.F. e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro; deve riconoscere prestazioni aggiuntive di insegnamento, funzionali all'insegnamento, flessibilità e intensificazione del lavoro.
Ne hanno diritto tutti i lavoratori della scuola, assunti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

ART. 22 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed ATA, si conviene che le somme a destinazione comune siano ripartite in modo proporzionale al numero degli addetti e alla consistenza numerica dell'organico.

Area docenti

ART. 23 ATTIVITA' AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO

In relazione all'art. 88 del Ccnl sono da retribuire con compenso orario (sulla base della tab. 5):
- attività aggiuntive di insegnamento, fino a un massimo di sei ore settimanali, volte all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, nonché le seguenti attività, eccedenti le 40 ore annue;
- produzione di materiali utili per la didattica con particolare riferimento a prodotti informatici;
- progettazione di attività didattiche pluridisciplinari;
- incarichi o riunioni che superino le 40 ore annue.
I compensi previsti sono assegnati sulla base di documentazione oggettiva dell'attività svolta e deliberati preliminarmente dagli organi collegiali.

ART. 24 ATTIVITA’ IN PROGETTI ESTERNI

Qualora l’istituto sia sede di progetti IFTS, PON, EE.LL., ecc., finanziati con risorse diverse da quelle ordinarie, determinati emolumenti sono contrattati con le RSU.

ART. 25 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

In relazione all'art. 87 del Ccnl sono da retribuire con compenso orario:
- le ore eccedenti di insegnamento, fino a un massimo di sei ore settimanali, volte all'avviamento alla pratica sportiva, individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel P.O.F.
I compensi previsti sono corrisposti sulla base di documentazione oggettiva dell'attività svolta e dei finanziamenti allo scopo pervenuti.

ART. 26 FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

E’ accantonata una somma da destinare all’organizzazione della didattica.
Al docente che non pone vincoli in merito all'organizzazione del lavoro per l’articolazione dell'orario di lezione spetta un compenso annuo forfettario, anche nell’ipotesi di una concentrazione di parte delle ore in un periodo dell’anno scolastico.
I compensi forfettari sono ridotti percentualmente in caso di assenze superiori a 15 giorni continuativi.

ART. 27 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

I compensi forfettari dei docenti che svolgono attività di collaborazione continuativa con il D.S. nelle funzioni organizzative gestionali saranno contrattati annualmente (verranno proporzionalmente ridotti nel caso di esonero parziale o totale dall'insegnamento). I collaboratori che, oltre alle responsabilità generali, hanno anche la funzione di sostituire il dirigente in caso di assenza o impedimento, oltre al compenso di cui sopra, percepiranno un’ulteriore somma annua oggetto di contrattazione.

Area ATA

ART. 28 COMPENSI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ INTENSIFICATE

In relazione all’ art. 16 si stabilisce che i compensi relativi alle attività intensificate saranno oggetto di contrattazione specifica.

ART. 29 INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA

In attuazione dell’art. 6, comma 3 del Ccnl 2006/2009, il dirigente scolastico fornisce informazione preventiva sulle attività aggiuntive prima che siano definiti i piani di attività dei docenti e del personale ATA; fornisce altresì informazione successiva (art. 6, comma 4) degli incarichi assegnati entro un mese dalla data di assegnazione.

NORME FINALI

ART. 30 EVENTUALI DECURTAZIONI

Tutti gli incentivi vengono proporzionalmente decurtati in caso di assenza o impedimento.

ART. 31 DURATA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO

L’accordo potrà essere opportunamente modificato sulla base delle disponibilità finanziarie entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico.
Copia del contratto è affissa agli albi delle tre scuole e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Valenza, lì 13.10.2009