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UNAVI
Unione Nazionale Associazioni Venatorie
Italiane
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STATUTO
Approvato dal Consiglio Nazionale UNAVI nella riunione del 9 gennaio
1998.
Ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 28
gennaio 1998 con deliberazione n. 986.
TITOLO I
Costituzione dell'Unione Autonomia delle Associazioni costituenti
- Scopi
ART.
1
Tra le
seguenti Associazioni Venatorie Nazionali, già riconosciute
a norma del l'art. 34 della"legge statale 157/92: Federazione Italiana della
Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, ARCI Caccia,
Associazione
Nazionale Libera Caccia, Associazione dei Migratoristi Italiani,
Associazione Italiana della Caccia - ltalcaccia, è costituita
la "UNIONE 'NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ITALIANE"
con sede in Roma
L'Unione adotta la sigla "UNAVI".
L'UNAVI, costituita nel 1978, è una Associazione di secondo
grado, promossa per rafforzare ed estendere l'azione unitaria, a livello
nazionale, regionale e provinciale, del mondo venatorio e per diffondere
e propagandare tra i cacciatori ed i cittadini l'idea dello sport, della tutela dell'ambiente e della
fauna e per il riequilibrio faunistico nel territorio attraverso iniziative
promozionali a carattere organizzativo; di stampa e similari e di
natura scientifica finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento
del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico.
L'UNAVI, unitamente alle 'Associazioni che la costituiscono, realizza
inoltre, su tutto il territorio nazionale, studi e ricerche, seminari, corsi e
convegni, nonché la diffusione di periodici, pubblicazioni
ed audiovisivi, allo scopo di far conoscere, soprattutto alle giovani generazioni, lo sport della caccia quale
attività compatibile con gli equilibri naturali.
L'UNAVI, attraverso anche le Associazioni costituenti, persegue il
fine di valorizzare il ruolo primario dell'associazionismo venatorio
diretto alla gestione del territorio per una concreta azione di protezione
e produzione di ambienti e di fauna, ricercando ed attivando forme
di collaborazione con le istituzioni e le altre componenti sociali
interessate, con particolare riferimento alle organizzazioni professionali
agricole.
le Associazioni Venatorie che costituiscono l'UNAVI mantengono la
propria struttura ed autonomia associativa, provvedono ad eleggere i propri
delegati nei vari consigli a livello nazionale, regionale e provinciale dell'UNAVI
in rapporto al numero dei soci che rappresentano e nel rispetto delle indicazioni
del Consiglio Nazionale dell'UNAVI. La consistenza numerica dell'UNAVI a livello
nazionale, nonché a livello regionale e provinciale, è
data dalla somma dei soci, delle singole Associazioni
Venatorie che costituiscono l'Unione, titolari delle tessere sociali
comprensive della copertura assicurativa.
ART. 2
L'Unione non ha scopi di lucro, è
apolitica e aconfessionale.
ART. 3
L'UNAVI è Associazione Benemerita
del CONI (delibera Consiglio Nazionale del CONI n. 817 del 15 dicembre 1995) e aderisce alla Federazione delle
Associazioni dei Cacciatori dell'UE ed al Consiglio Internazionale
della Caccia e della Conservazione della Selvaggina e può stipulare
intese e convenzioni con organismi che perseguono finalità analoghe a quelle
previste
dal presente statuto.
TITOLO II
Organi Nazionali
ART. 4
Sono organi nazionali dell'Unione:
1 il Consiglio Nazionale;
2 il Presidente dell'Unione;
3 il Consiglio di Presidenza;
4 il Collegio déi Sindaci;
5 il Giudice Unico;
6 la Commissione d'Appello.
ART. 5.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è l'organo
sovrano dell'Unione; è costituito dai delegati eletti tra i soci medesimi dai Consigli nazionali delle Associazioni
costituenti (o da organismo analogo al quale sia statutariamente attribuita tale funzione
elettiva) nella misura di un delegato ogni 20.000 soci, o frazione superiore
a 5.000 soci, prendendo a riferimento i dati del tesseramento dell'anno antecedente
a quello dello svolgimento delle Olimpiadi. Fanno inoltre parte di diritto
dei Consiglio Nazionale i Presidenti nazionali di ciascuna Associazione costituente.
Intervengono, altresì, alle riunioni del Consiglio,
senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori. Non possono partecipare alle
riunioni del Consiglio i rappresentanti delle Associazioni costituenti che non
siano in regola con le quote associative dovute all'UNAVI e coloro che stiano scontando
una sanzione disciplinare definitiva. I Consiglieri Nazionali restano in
carica quattro anni.
La riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente
dell'Unione,. salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto e per motivi di
urgenza, mediante avviso di convocazione scritta da inviare almeno
quindici giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere
data, ora, luogo ed ordine del giorno.
Il Presidente deve convocare il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria
quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri nonché da
almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio Nazionale in seduta
straordinaria ria ha la competenza di cui agli artt. 21 e 22 del presente statuto.
Il Consiglio Nazionale elegge ogni quattro anni con votazioni separate
e successive il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario
Generale, i membri della Commissione d'Appello e del Collegio dei Sindaci. Almeno
quindici giorni prima delle elezioni il Consiglio di Presidenza nomina la Commissione
elettorale composta da tre componenti per gli adempimenti elettorali.
I candidati non possono fare parte della Commissione Elettorale.
Il
Consiglio Nazionale nomina per acclamazione la Commissione Verifica
dei poteri nonché per lo scrutinio dei voti composta da tre
componenti che non potranno essere scelti tra i candidati alle cariche sociali. Le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.
Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno
sette giorni prima della data delle elezioni e sottoscritte da almeno un
quinto dei membri del Consiglio Nazionale. Le liste dei candidati
devono riferirsi all'intera composizione degli organi collegiali e
delle cariche sottoposte al rinnovo. Ogni componente del Consiglio
Nazionale non può appoggiare più di una lista. Per la
validità delle riunioni è necessaria la presenza di
almeno il 50% + 1 dei componenti il Consiglio. Le delibere sono validamente
assunte quando riportino i due terzi dei voti dei presenti aventi
diritto al voto. Il diritto di voto non è delegabile. In caso
di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Nazionale,
da convocarsi almeno quattro volte l'anno:
a) delibera il Regolamento Interno e di Amministrazione e contabilità;
b) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti
consuntivi, nonché
la relazione sulla gestione nazionale da inviare al CONI;
c) approva le linee programmatiche dell'Unione;
d) elegge i rappresentanti dell'Unione negli organismi internazionali;
e) determina l'importo della quota annuale di adesione all'UNAVI nazionale
per ogni iscritto alle Associazioni Venatorie
costituenti;
f) delibera sulle adesioni all'Unione di altre Associazioni;
g) delibera il preventivo tecnico finanziario delle spese e la relazione
riguardante il programma di attività da inviare al CONI.
I Consiglieri che, salvo cause di forza maggiore, non prendono parte
per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica si provvede,
sulla base delle elezioni delle rispettive Associazioni, nella prima riunione
successiva del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale decade per dimissioni
o per vacanze, per qualsivoglia causa, contemporanee della metà più
uno dei componenti; decade altresì per dimissioni, impedimento definitivo o vacanza
per altro motivo del Presidente nazionale.
In tali casi si provvederà ad eleggere un nuovo Consiglio Nazionale,
seguendo le procedure di cui al primo comma del presente articolo. Ogni Consigliere
ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti per delega.
ART. 6
IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'UNAVI, eletto dal Consiglio Nazionale,
ha la legale rappresentanza dell'Unione. Egli inoltre:
ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico al Vice
Presidente Vicario dell'Unione;
-
convoca e presiede il Consiglio Nazionale,
previa formulazione dell'ordine del
giorno;
-
compie gli atti di amministrazione;
-
delibera in via di estrema urgenza
su quanto di competenza del Consiglio di
Presidenza, con l'obbligo di sottoporre a ratifica di detto organo
tali delibere
nella prima riunione utile successiva alla loro adozione;
-
propone al Consiglio Nazionale le
linee programmatiche dell'Unione;
-
predispone annualmente una relazione
sulle attività dell'Unione da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del
Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento
definitivo, da accertarsi a cura del Consiglio Nazionale, il Vice Presidente Vicario,
procederà alla convocazione del Consiglio Nazionale, entro 60 giorni,
per la elezione di un nuovo Presidente. Nell'ipotesi di cui sopra decadrà anche
il Consiglio Nazionale.
Al Vice Presidente Vicario e al Consiglio di
Presidenza spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma.
In caso, invece, di dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione
spetterà a quest'ultimo, sino alla convocazione del Consiglio
Nazionale e alla elezione del nuovo Presidente che dovrà avvenire entro 60 giorni.
Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
ART. 7
I VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Nazionale,
esercitano i poteri delegati dal Presidente.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento
temporaneo o di assenza.
L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente Vicario
costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del
Presidente.
ART. 8
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale, eletto dal Consiglio Nazionale,
coadiuva il Presidente nella attività di esecuzione delle decisioni degli organi collegiali
e esercita i poteri delegati dal Presidente.
Svolge le mansioni di
tesoriere dell'Unione, coordina le UNAVI regionali e provinciali ed
è responsabile dell'attività dell'apparato nazionale.
ART. 9
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente,
dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Associazioni Venatorie costituenti,
e in caso di impedimento da un loro delegato, e dal rappresentante italiano
nella FACE.
Il Consiglio di Presidenza:
-
attua la politica di coordinamento
tra le Associazioni Venatorie costituenti;
-
vigila sulla gestione complessiva
delle UNAVI Provinciali e Regionali;
-
provvede alle assunzioni del personale
ai sensi di legge;
-
propone al Consiglio Nazionale il
bilancio preventivo, il conto consuntivo e le
eventuali variazioni di bilancio;
-
nomina i rappresentanti dell'Unione
negli organismi nazionali;
-
delibera nelle materie non rimesse
dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi;
-
provvede alla gestione operativa
dell'Unione;
-
nomina il Giudice Unico ed il relativo
supplente;
-
esercita il controllo di legittimità
sulle deliberazioni assunte a livello periferico
per le elezioni dei componenti degli organi direttivi periferici.
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal
Presidente dell'Unione, salvo i casi previsti dal presente statuto e per motivi di urgenza, mediante avviso
di convocazione scritta da inviare almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Detto avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno. In caso di urgenza
tale termine può essere ridotto a cinque giorni. Il Presidente è
tenuto a convocare il Consiglio di Presidenza anche quando sia richiesto da un
terzo dei
suoi componenti e quando sia richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio
Nazionale.
Le riunioni sono valide quando siano presenti la metà più
uno dei componenti il Consiglio di Presidenza. Le delibere sono approvate quando raccolgono
i voti della metà più uno dei votanti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
ART. 10
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci, eletto
dal Consiglio Nazionale, è composto da tre membri effettivi
e da due supplenti. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono
rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno nella prima
riunione, da tenersi entro 20 giorni dall'elezione, il Presidente
che ne convoca le successive. Il Collegio dei Sindaci effettua:
Il Collegio dei Sindaci assolve il proprio mandato
secondo le disposizioni di legge.
Il Presidente assiste alle riunioni di tutti gli organi deliberanti
dell'UNAVI. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità,
può richiedere al Presidente dell'Unione la convocazione del
Consiglio Nazionale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta.
Il Collegio dei Sindaci non decade in caso di decadenza del Consiglio
Nazionale e del Presidente Nazionale.
ART. 11
GIUDICE UNICO
Il Giudice Unico ed il Supplente vengono nominati
dal Consiglio di Presidenza.
L'incarico è quadriennale e può essere rinnovato. 1~'
competente in primo grado in materia di violazione delle norme statutarie e regolamentari e
in tema di violazione delle delibere degli organi sociali. I provvedimenti emessi
dal Giudice Unico sono appellabili dinanzi alla Commissione d'Appello. Non decade in
caso di decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale.
ART. 12
LA COMMISSIONE D'APPELLO
La Commissione d'Appello è organo di secondo
grado; è eletta dal Consiglio Nazionale; è composta da tre membri effettivi e da due supplenti.
La Commissione d'Appello dura in carica quattro anni ed i suoi membri
sono rieleggibili.
La Commissione d'Appello elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario,
al quale è demandata la conservazione degli atti del Collegio
stesso.
Per la validità delle riunioni della Commissione d'Appello
è richiesta la presenza di tre membri; per la validità delle deliberazioni è
sufficiente la maggioranza relativa.
La Commissione d'Appello non decade in caso di decadenza del Consiglio
Nazionale e del Presidente Nazionale. In caso di disaccordo delle
parti provvede a nominare il Presidente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 23
del presente statuto. Nomina altresì l'Arbitro di parte ove questa non vi abbia
provveduto.
TITOLO III
Organizzazione e attività periferica
ART. 13
UNAVI PROVINCIALI
Gli organi dirigenti provinciali delle Associazioni
Venatorie, di cui all'art. 1, pro muovono in ogni Provincia l' UNAVI provinciale. Le Associazioni Venatorie
promotrici, in numero non inferiore a tre, devono rappresentare almeno
i due terzi dei cacciatori aderenti alle Associazioni Venatorie riconosciute a
livello nazionale e operanti nella Provincia.
L'UNAVI provinciale è retta da un Consiglio provinciale composto dai presidenti provinciali delle Associazioni Venatorie
provinciali costituenti l'UNAVI nonché da tredici membri eletti dalle Associazioni
Venatorie in proporzione al numero dei soci e secondo un parametro che sarà
stabilito dalle stesse Associazioni Venatorie.
Il Consiglio Provinciale UNAVI, in analogia a quanto previsto per
le elezioni degli organismi nazionali, provvede ad eleggere il Presidente, uno o più
Vice Presidenti, il Segretario e il Consiglio di Presidenza del quale faranno
parte i componenti eletti di cui sopra ed un rappresentante per ciascuna
Associazione non rappresentata dai componenti medesimi.
Il Consiglio Provinciale UNAVI, in analogia a quanto previsto per
il Consiglio Nazionale, ha il compito di svolgere a livello provinciale tutte le
iniziative funzionali all'attuazione dei compiti istituzionali previsti dal presente
statuto, e in particolare, gestire le problematiche ambientali, faunistiche, venatorie
nel territorio di competenza.
Le riunioni seno valide quando è presente la metà più
uno dei componenti il Consiglio e le decisioni devono essere approvate da almeno i due terzi
dei presenti aventi diritto al voto.
L'UNAVI provinciale gode di autonomia gestionale, amministrativa,
contabile, fiscale e di bilancio.
Il Consiglio Provinciale UNAVI non può assumere impegni economici
superiori ai contributi finanziari ricevuti dalle Associazioni costituenti o da
terzi.
ART. 14
UNAVI REGIONALI
L'UNAVI regionale è promossa dalle Associazioni
Venatorie regionali costituenti l'UNAVI operanti nella Regione, applicando
le stesse normative previste per le UNAVI provinciali, sia per la costituzione, sia per il funzionamento.
TITOLO IV
ART. 15
ELEZIONI, NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Le elezioni dei dirigenti dovranno essere concluse
entro le seguenti date:
quindici febbraio, per i dirigenti provinciali;
ventotto febbraio, per i dirigenti regionali;
quattordici marzo, per i dirigenti nazionali.
Dette elezioni dovranno svolgersi nell'anno successivo a quello della
celebrazione dei giochi olimpici.
Nel caso non si provveda al rinnovo delle cariche entro i termini,
il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario che provvede entro trenta
giorni ad indire le elezioni.
I dirigenti dell'UNAVI ed i membri degli organi collegiali scadono
dalla carica, salvo i casi previsti dal presente statuto, al compimento del ciclo
olimpico quadriennale che si conclude con la celebrazione dei giochi olimpici,
qualunque sia l'epoca della loro elezione avvenuta durante il ciclo stesso, restando
in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni e relative consegne.
Tutti gli incarichi dell'UNAVI nell'ambito degli organi collegiali,
nonché tutte le designazioni o le nomine effettuate in qualsiasi comitato od organo
presso enti, amministrazioni, associazioni ed organizzazioni pubbliche o private,
possono essere revocati dall'organo che ha effettuato la designazione o la
nomina o che ha proceduto all'elezione, salvo per quanto riguarda i titolari degli
organi di giustizia e di controllo.
Tutti i dirigenti possono essere rieletti.
I componenti il Consiglio di Presidenza UNAVI non possono assumere
incarichi nei Comitati Regionali e Provinciali UNAVI. I componenti il Consiglio
di Presidenza dei Comitati Regionali UNAVI non possono assumere incarichi
nei Comitati Provinciali UNAVI.
ART. 16
INCOMPATIBILITÀ
Le cariche sociali esecutive all'interno dell'UNAVI
sono incompatibili tra loro.
La qualifica di componente il Collegio dei Sindaci nonché quella
di Giudice Unico e di membro della Commissione d'Appello sono incompatibili tra loro
e sono altresì incompatibili con altra carica sociale dell'UNAVI.
Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni
di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra carica
assunta entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa.
La mancata opzione determina l'immediata automatica decadenza dalla
carica assunta posteriormente.
ART. 17
NOMINA DI COMMISSARI STRAORDINARI
Per accertate gravi irregolarità di gestione
e per gravi carenze di funzionamento da parte di un Consiglio Provinciale e Regionale UNAVI, il Consiglio
Nazionale procede allo scioglimento del Comitato ed alla nomina di un Commissario
che provvede alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili
e che, nel termine di sessanta giorni, indice una nuova Assemblea dei rappresentanti
eletti dalle Associazioni Venatorie interessate per la ricostituzione degli
organi
da celebrarsi nei successivi trenta giorni.
TITOLO V
Adesioni all'Unione
ART. 18
Il Consiglio Nazionale delibera sulle nuove adesioni
all'Unione da parte di altre Associazioni Venatorie riconosciute a termine di legge, previo accertamento
delle seguenti condizioni:
-
il carattere nazionale dell'Associazione
richiedente;
-
l'accettazione del presente statuto,
delle finalità associative e delle scelte di politica venatoria
e ambientale dell'Unione;
-
la democraticità degli statuti
sociali delle Associazioni richiedenti, che debbono prevedere, tra
l'altro, l'assenza di fini di lucro e l'approvazione annuale dei
bilanci.
L'adesione di altre Associazioni deve essere approvata
da almeno i due terzi del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, può
deliberare l'adesione all'Unione di Enti, Associazioni ed Organismi che, pur non
avendo i compiti istituzionali propri delle Associazioni Venatorie, possono per
affinità culturale, scientifica e per i loro scopi sociali recare un contributo all'attività
dell'Unione.
I predetti possono presenziare alle riunioni del Consiglio Nazionale
UNAVI senza diritto di voto, alle cui riunioni sarà invitato a partecipare
il Presidente o suo delegato.
ART. 19
ATTUAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI UNAVI
Le Associazioni Venatorie nazionali costituenti l'UNAVI
si impegnano al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e degli orientamenti assunti
in sede nazionale.
Si impegnano altresì a farli rispettare anche dai loro organi periferici.
TITOLO VI
ART. 20
PATRIMONIO E BILANCIO
Il Patrimonio dell'UNAVI è
costituito:
-
a) dalle quote sociali versate dalle
Associazioni Venatorie costituenti;
-
b) dai contributi, donazioni, gettiti
a qualsiasi titolo elargiti da enti e privati, previa accettazione
del Consiglio Nazionale;
-
c) dai beni mobili ed immobili acquisiti,
risultanti dai bilanci e dagli inventari.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali,
predisposti dal Consiglio di Presidenza, devono essere approvati dal Consiglio Nazionale rispettivamente
entro il 30 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno
successivo.
Il conto consuntivo deve essere corredato della relazione del Collegio
dei Sindaci.
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno coincidente con l'anno
solare.
TITOLO VII
Durata e scioglimento dell'Unione
ART. 21
La durata dell'Unione è illimitata.
Lo scioglimento dell'UNAVI può essere deliberato
dal Consiglio Nazionale, appositamente convocato in seduta straordinaria, su richiesta dei quattro
quinti dei delegati eletti dalle Associazioni Venatorie costituenti aventi diritto
al voto.
Il Consiglio Nazionale, in questo caso, è validamente costituito
quando siano presenti i quattro quinti dei componenti.
La delibera viene assunta con la votazione dei quattro quinti dei
presenti.
Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone
i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo.
ART. 22
MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica allo statuto, determinate
e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Nazionale, convocato in seduta straordinaria
dal Consiglio di Presidenza o anche per iniziativa di almeno quattro Associazioni Venatorie
Nazionali costituenti l' UNAVI.
Le modifiche statutarie per essere valide devono essere approvate
da almeno i due terzi dei rappresentanti delle Associazioni Venatorie costituenti
aventi diritto al voto nel Consiglio Nazionale UNAVI.
Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione
da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
ART. 23
COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie non rientranti nella competenza
degli organi di Giustizia che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l'Unione saranno sottoposte
al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di 3 membri, nominati
uno da ciascuna parte ed il terzo con funzioni di Presidente, scelto dalle
parti stesse di comune accordo.
In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina del Presidente,
la Commissione d'Appello che designerà anche l'arbitro di parte,
ove questa non vi abbia provveduto.
Gli arbitri, perché cosi espressamente convenuto ed accettato,
giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di
procedura.
Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del
Collegio e per l'esecuzione depositato, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, presso
la Segreteria che ne darà immediata comunicazione alle parti.
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