TITOLO I - ORGANI DI CONTROLLO
         Capo I  -  Collegio dei revisori
 
art.1    Composizione.
            Il Collegio dei revisori è composto da n.6 componenti, 3 effettivi e 3 supplenti, dei quali almeno 3 con
anzianità di iscrizione superiore a 5 anni, nominati dall'assemblea tra gli iscritti all'albo ed all'elenco speciale, che
hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi in forma segreta.
 
art.2    Elezione dei componenti.
            L'assemblea degli iscritti per la elezione dei componenti del Collegio è convocata al-meno 45 giorni prima
della scadenza del termine di durata del Collegio precedente; non sono computabili i mesi in cui vengono
presentate le dichiarazioni dei redditi ed il periodo feriale.
 
art.3    Cariche del Collegio.
            Gli eletti nominano tre membri, di cui il presidente, con anzianità superiore ai 5 anni, a comporre il Collegio
dei revisori effettivi tra quelli che non hanno rivestito ininterrottamente la stessa carica nel mandato
immediatamente precedente.
 
art.4    Durata.
            Il Collegio dura in carica 3 anni.
 
art.5     Cessazione dalla carica.
            In caso di incompatibilità, dimissioni o cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di componente,
subentra un componente supplente o, in mancanza, subentra l'iscritto col maggior numero di voti riportati in
graduatoria dei non eletti dell'ultima elezione.
 
art.6    Competenze.
            Al Collegio sono attributi la vigilanza ed il controllo, in sede programmatica, preventiva, consuntiva ed
esecutiva, sugli atti amministrativi e contabili nonché sugli organi dell'ordine allo scopo di tutelare i valori
dell'organizzazione.
            Il Collegio, inoltre, ha competenza nelle questioni che possono insorgere tra gli iscritti e gli organi
dell'Ordine ed, in genere, sempre ai fini di cui all'articolo precedente, negli affari dell'Ordine.
 
art.7    Svolgimento dell'azione di controllo.
            L'azione di controllo si svolge su ogni singolo atto e su ogni singolo documento contabile.
            Essa comporta la verifica della conformità alle norme di legge ed a quelle interne, nonché la verifica degli
effetti dello atto e della corrispondenza dello stesso allo scopo dichiarato.
            L'azione di controllo implica, inoltre, la verifica delle modalità di esecuzione e dei criteri di espletamento delle
funzioni da parte degli organi dell'Ordine al fine di accertare se tali modalità o tali criteri corrispondono ai principi
ed alle regole di legge ed a quelle interne.
            A tali fini, al Collegio devono essere inoltrati:
- il calendario delle riunioni del Consiglio;
- gli avvisi di convocazione del Consiglio;
- ogni altra comunicazione concernente l'attività del Consiglio e la esecuzione dei suoi deliberati anche da parte
dei delegati.
 
art.8   Titolarità del procedimento di controllo.
            I componenti del Collegio sono titolari del procedimento di controllo.
            Essi, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono dei mezzi di accertamento e delle facoltà previste dalla
disciplina giuridica degli organi di controllo:
- partecipando, senza voto, alle sedute del Consiglio; vigilando sullo svolgimento delle sedute dell'assemblea;
- vigilando, altresì, sulla esecuzione dei deliberati degli organi dell'Ordine.
            Essi possono, altresì, liberamente disporre:
- dei locali dell'Ordine e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del loro ufficio;
- dei libri dei verbali delle adunanze del Consiglio e dell'assemblea, compresi il fascicolo delle sedute ed i
documenti e le relazioni allegate o richiamate nei verbali dei detti organi;
- dei registri e documenti contabili nonché degli atti, documenti e provvedimenti degli organi dell'Ordine, dei
consiglierim titolari di procedimento amministrativo e dei delegati;
- delle copie dei detti provvedimenti, atti, documenti e registri con facoltà di ritirarle sotto la propria responsabilità.
 
art.9    Obbligo di denunzia all'assemblea.
            Nei casi di gravi violazioni, il Collegio ha l'obbligo di denunzia immediata all'as-semblea, inoltrando al
 Consiglio dell'Ordine il provvedimento di convocazione della stessa.
             E' fatta, in ogni caso, salva la denunzia al Consiglio Nazionale e/o alla Autorità giudiziaria.
 
art.10  Relazione annuale.
            Il Collegio presenta all'assemblea degli iscritti, almeno una volta all'anno, una detta-gliata relazione
sull'attività svolta, sullo stato di applicazione e di osservanza delle norme di legge e di quelle interne nonché
sulle violazioni accertate e sui provvedimenti adottati.
 
art.11  Rinvio.
            Per le riunioni del Collegio, la relativa verbalizzazione, nonché per quanto altro non specificatamente
previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Consiglio dello Ordine.
 
Capo II  -  Firma e copie degli atti e dei provvedimenti
 
 art.12 Firma degli atti e dei provvedimenti.
            La firma degli atti e dei provvedimenti del Collegio compete, congiuntamente, al presidente ed al
componente titolare del procedimento; la firma del segretario attesta la autenticità dei detti atti.
 
art.13 Copie degli atti e dei provvedimenti.
            Le copie degli atti e dei provvedimenti, indicati nel precedente articolo, sono dichiarate rilasciate dal
segretario del Collegio.

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