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PROPOSTA DI LEGGE
diniziativa
dei deputati GIOVANARDI, CASINI, FOLLINI, BACCINI, CARRARA, DALIA, DEL BARONE,
GALATI, LIOTTA,LUCCHESE, MARINACCI, PERETTI e SAVELLI
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Riforma
delle istituzioni scolastiche italiane allestero
e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane.
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ONOREVOLI
COLLEGHI, la concessione del diritto di voto agli italiani allestero, la Prima
Conferenza degli Italiani nel Mondo, il recente incontro con i Parlamentari stranieri di
origine italiana rendono questo momento politico particolarmente adatto alla presentazione
di questo Disegno di Legge, in quanto le norme che esso detta si inseriscono in pieno
nellattualità politica, culturale e istituzionale del nostro Paese.
Questo Disegno di Legge, che riforma le istituzioni scolastiche italiane allestero e
promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana sia allesterno che
allinterno del territorio nazionale,
- rispecchia la
crescente attenzione della società italiana e del Parlamento nei confronti delle nostre
comunità allestero,
- prende in
considerazione luniversale richiesta di maggiore italianità espressa in vari Paesi
e da più parti,
- si preoccupa
dellintegrazione linguistica e culturale degli immigrati in Italia, sempre più
numerosi.
Che
una legge di riforma delle istituzioni scolastiche italiane allestero sia necessaria
oggi è espresso chiaramente anche dallodg approvato dal Senato contestualmente
allapprovazione della legge 147/2000 che recita : " Le istituzioni
scolastiche allestero risentono di un modello organizzativo obsoleto, perché
pensato oltre cinquantanni fa (...) si impone dunque, un ripensamento radicale della
rete scolastica allestero, anche per adeguarla alla mutata realtà della scuola e
della società italiana " .
Lattuale collettività italiana nel mondo è complessa, attiva e socialmente
differenziata. Sono mutate le condizioni e i profili delle comunità italiane
allestero: linsegnamento dellitaliano è ormai rivolto principalmente a
studenti di seconda e terza generazione. Essi, nati e cresciuti allestero, si fanno
portatori di unidentità interculturale. In molti paesi i giovani di origine
italiana stanno riscoprendo lorgoglio della propria italianità e si accostano alla
lingua e alla cultura italiana come mezzo per riappropriarsi delle proprie radici.
Di conseguenza, gli interventi scolastici allestero qui proposti superano la vecchia
logica della Legge 153/71, con proposte specifiche tendenti a rinnovare la rete scolastica
italiana allestero. Ad esempio,
- insegnamento
dellitaliano agli autoctoni;
- potenziamento della
rete scolastica italiana allestero adeguata alle nuove tipologie di emigrati
italiani (tecnici, dirigenti, managers);
- istituzione di scuole
bilingui e biculturali;
- istituzione di corsi
di italiano settoriale: commerciale, tecnico, turistico e artistico.
Tutto
ciò senza tuttavia trascurare, laddove ve ne fosse ancora bisogno,
lalfabetizzazione e la crescita culturale dei nostri emigrati allestero.
Questa legge viene inoltre a colmare un vuoto legislativo per quanto riguarda le
istituzioni scolastiche italiane allestero, in modo complementare alla proposta di
legge riguardante gli istituti di cultura.
Lesigenza di una nuova normativa specifica sulla riorganizzazione della rete
scolastica italiana allestero è riconosciuta e ribadita in modo trasversale da
tutte le forze politiche, anche da quelle che hanno consentito lapprovazione
dellarticolo 9 della legge 147/2000. Questo articolo, inserito in una Legge "omnibus"
si limita infatti a disciplinare il reclutamento e la permanenza allestero del
personale della scuola.
Altro fatto, di non secondaria importanza, consiste nel cogliere linvito da parte
del Ministero della Pubblica Istruzione a superare lincongruenza allinterno
dellart. 9 della legge 147/2000 relativamente alla proroga delle graduatorie per la
destinazione allestero del personale della scuola.
Questa legge propone ulteriori novità:
- chiama in causa il
Ministero della Pubblica Istruzione nella gestione delle scuole e dei Corsi di Lingua e
Cultura Italiana allestero con la creazione di unAgenzia che faccia da
raccordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello degli Affari Esteri. Fino ad
ora il MPI è stato escluso da questa gestione che, al contrario sarebbe di sua specifica
competenza;
- crea Centri di
Formazione Permanente a carattere regionale/provinciale per la formazione dei docenti
destinati allestero e dei docenti di italiano come lingua seconda in Italia a favore
dellintegrazione scolastica degli studenti immigrati. Questi Centri si impegnano a
rispondere a una domanda crescente che attualmente è insoddisfatta per carenza di
risorse;
- crea nuovi ruoli per
i docenti esperti che rientrano dallestero, al fine di non disperdere le
potenzialità e la professionalità acquisite e di metterle al servizio di una comunità
che sta diventando sempre più internazionale e multiculturale. È interesse
dellAmmistrazione valorizzare e trarre profitto dalle nuove competenze acquisite dal
personale grazie al servizio allestero.
Per
quanto sopra esposto, Onorevoli colleghi, vi chiedo di prestare la necessaria attenzione a
questo Disegno di Legge, che avrà positive ricadute non solo sulle nostre comunità
allestero, e cioè su quella meta-nazione costituita dai quasi quattro milioni di
Italiani di passaporto, dai sessanta milioni di oriundi e dai circa trecentosessanta
milioni di italofoni, ma anche sulla crescente domanda di italianità degli autoctoni e
degli stranieri nel mondo, nonché degli immigrati in Italia, che necessitano di
integrazione linguistica e culturale.
Siamo convinti che tutte le forze politiche di questa Assemblea si troveranno
daccordo nel ritenere che una politica completa e attenta di diffusione della lingua
e della cultura italiana non possa tralasciare nessuna di queste componenti,
indispensabili affinché lItalia abbia il posto che merita nel panorama culturale
mondiale.
RIFORMA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALLESTERO
E
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE
DELLA
LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANE
Art
1. Finalità
- La Repubblica
promuove la diffusione allestero della cultura e della lingua italiane, per
contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i
popoli, nel quadro dei rapporti dellItalia con gli altri Stati, in quanto la
divulgazione del nostro patrimonio linguistico e culturale costituisce una delle priorità
nel più ampio contesto di politica estera.
- E istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lAgenzia per la
Promozione della Lingua e della Cultura Italiane allEstero, composta da
rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero degli Affari Esteri,
del Ministero dei Beni Culturali e del Ministero del Lavoro, nonché da un dirigente
scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano prestato
effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane allestero per non
meno di un settennio e che non siano in quiescenza.
- La Repubblica si
impegna altresì a diffondere linsegnamento dellitaliano come lingua seconda
allinterno del territorio nazionale, al fine di facilitare lintegrazione
linguistica e culturale degli immigrati.
- Il Ministro della
Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dellUniversità e della Ricerca
scientifica e tecnologica e con gli I.R.R.S.A.E, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istituisce Centri di Formazione Permanente regionali e/o
provinciali per linsegnamento dellitaliano come lingua seconda con
limpiego di docenti con i medesimi requisiti di cui al comma 2 del presente
articolo.
Art. 2. Funzioni dellAgenzia per la
Promozione della Lingua e della Cultura Italiane allestero
1.
LAgenzia:
a)
persegue le finalità di cui allarticolo 1, promuovendo il coordinamento tra
Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche, fatta salva lautonomia
delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi delle vigenti leggi;
b)
svolge altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle
istituzioni scolastiche e culturali italiane allestero, da associazioni e da
fondazioni nel quadro delle finalità della presente legge;
- provvede alla
istituzione e razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane allestero,
nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti
politico-diplomatici che lItalia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di
indirizzo e di vigilanza;
d)
cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali
italiane allestero, avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni
dello Stato, istituzioni ed enti pubblici sono tenuti a tal fine a trasmetterle;
e)
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullattività svolta ai sensi della
presente legge.
Art. 3 Funzioni dei Centri di Formazione Permanente per linsegnamento
dellitaliano come lingua seconda
1. I
Centri :
a)
concorrono alla formazione iniziale degli insegnanti destinati al servizio
allestero ;
b)
formano allinsegnamento della lingua italiana come lingua seconda i docenti in
servizio nei ruoli metropolitani;
c)
istituiscono/organizzano Corsi di aggiornamento per i docenti di cui ai punti a) e b) del
presente articolo;
d)
promuovono attività interculturali sul territorio, anche in collaborazione con i paesi
europei ed extraeuropei;
e)
promuovono attività di ricerca;
f)
producono materiale didattico specifico per linsegnamento dellitaliano come
lingua seconda sia in Italia che allestero;
g)
certificano, sulla base di criteri omogenei dettati dal Ministero della Pubblica
Istruzione o da altro organismo da esso delegato, i livelli di conoscenza
dellitaliano come lingua seconda;
h)
forniscono consulenza sul territorio per problemi relativi allintegrazione e
allistruzione degli immigrati.
Art. 4. Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e
loro congiunti
1.
Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero
scuole ed altre istituzioni educative.
2.
L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui
al comma 1 è esercitata dallAgenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura
Italiane allEstero, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il
Ministero degli Affari Esteri. Inoltre lAgenzia promuove ed attua all'estero
iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini
italiani residenti allestero, con i seguenti obiettivi:
a)
diffondere luso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;
b)
inserire linsegnamento dellitaliano nei programmi scolastici stranieri;
c)
migliorare il livello culturale delle comunità italiane allestero;
d)
favorire lintegrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;
e)
ridistribuire le scuole e le altre istituzioni educative con primario riferimento
allinteresse della promozione della lingua e della cultura italiane allestero;
f)
rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni
educative mediante la fissazione di criteri di assegnazione delle risorse e di parametri
certi e vincolanti, prevedendo la possibilità tra laltro di favorire la
flessibilità dei progetti formativi interculturali, che si differenziano dagli schemi
previsti per analoghe iniziative in territorio metropolitano.
Art. 5. Amministrazione, coordinamento e vigilanza
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le
scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 4, è messo a
disposizione dellAgenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o
con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli
dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, dell'amministrazione
universitaria e di personale, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di
200 unità.
2.
Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di
istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di
personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza
tecnica.
3.
Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati
dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e
con quello del Tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al
profilo professionale di appartenenza.
4.
Il personale di cui al comma 2 è individuato esclusivamente fra i docenti di ruolo che,
in costanza di nomina, abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede
estera e che possano garantire almeno un ulteriore biennio di servizio allestero. A
codesto personale è concesso lesonero dallinsegnamento per svolgere le
mansoni indicate.
Art. 6. Ordinamento delle scuole italiane
allestero
1. Con provvedimenti adottati di concerto con
il Ministro della Pubblica Istruzione le scuole italiane statali all'estero, su proposta
dellAgenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane, sono conformate
per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali,
alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa lestensione
dellautonomia scolastica. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto
valore legale.
2. I
programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro degli
Affari Esteri di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.
Art. 7. Le scuole non statali
- Con decreto del
Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, su
proposta dellAgenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane, le
scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente
conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere paritarie,
sulla base delle norme vigenti in Italia sulla parità scolastica.
Art. 8. Iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica
- LAgenzia, per
attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste
dall'articolo 4 ed inserire linsegnamento della Lingua e Cultura italiane nei
curricoli delle scuole locali, definisce e coordina :
- iniziative miranti ad
offrire linsegnamento della Lingua e Cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri
frequentanti le scuole locali;
- il potenziamento
della rete scolastica italiana allestero, adeguata alle nuove tipologie di emigrati
italiani (tecnici, dirigenti, managers), affinché sia possibile ai loro familiari
continuare anche allestero la scolarizzazione iniziata in Italia;
- l'istituzione di una
rete di scuole bilingui e biculturali;
- listituzione di
corsi per linsegnamento dellitaliano commerciale, tecnico, turistico e
specifico del settore artistico;
- corsi integrativi di
lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino
nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare
e media;
- iniziative di
sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole
italiane allestero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;
- funzionamento di
scuole statali allestero, e vigilanza sulle scuole non statali allestero, in
modo da garantire larmonizzazione degli obiettivi educativi e culturali;
- interventi di
sostegno, recupero e rinforzo al fine di promuovere il plurilinguismo e di consentire
leffettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e
formative del Paese ospitante.
Inoltre istituisce, laddove fosse tuttora
necessario:
- classi o corsi
preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori
italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
l)
corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti
agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media.
Art. 9. Programmi, esami, titoli di studio
1. I programmi di insegnamento, le norme per
lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e
scuole di cui all'articolo 8 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo
articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con il
Ministro per la Pubblica Istruzione.
Art. 10. Uffici scolastici consolari
- Gli Uffici scolastici
consolari, di concerto con le Rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle
disposizioni dellAgenzia, svolgono i seguenti compiti:
a)
orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dellanalisi
dei bisogni riscontrati;
b)
valutare sulla base delle risultanze dellattività di cui al punto precedente
lefficacia e la validità degli interventi scolastici proposti dagli enti ed
associazioni;
c)
monitorare landamento delle attività;
d)
valutare la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati.
Art. 11. Ruolo degli uffici scolastici consolari
1. Le funzioni degli Uffici scolastici consolari sono le seguenti:
a) mediazione tra lutenza e la realtà
linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie
radici culturali;
b)
mediazione tra lutenza e la realtà socio-culturale del paese ospite, in una
relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproca;
c)
mediazione tra lutenza e le strutture sociali di appoggio italiane e locali al fine
di evitare lemarginazione scolastica e sociale.
Art. 12. Contingenti del personale da
destinare all'estero
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del Tesoro e
con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da
destinare all'estero, sono stabiliti, su proposta dellAgenzia per la Promozione
della Lingua e della Cultura Italiane allEstero, i contingenti quadriennali del
personale scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche
italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie
estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari anche in
riferimento ad osservazioni e proposte delle RSU in analogia a quanto disposto dalle norme
vigenti sul territorio metropolitano. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite
massimo di spesa.
2. I
contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale.
3.
Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da
destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli Affari
Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità e comunque non inferiore a
1300 unità, di cui almeno il 70% da destinarsi alle scuole e alle iniziative scolastiche
di cui all'art.8 della presente Legge .
Art. 13. Procedure di destinazione all'estero
del personale
- Il personale
dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 8 della presente Legge, alle scuole europee e
alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il
personale che abbia prestato almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo in territorio
metropolitano nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere
richieste per il paese a cui è destinato.
- Alla destinazione
alle istituzioni di cui alla presente Legge, si provvede, in quanto mobilità
professionale, secondo le disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola, attingendo
alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite dall'O.M. del M.A.E.,
pubblicata sulla G.U. - 4ª Serie Speciale n. 38 del 16.05.97 ed eventualmente
integrate dalle graduatorie formatesi ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L. 147/2000.
La destinazione all'estero è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi
dell'art. 12, comma 3 della presente Legge, secondo piani quadriennali definiti in
relazione alle esigenze delle istituzioni medesime. Ai fini della valutazione dei titoli per
linserimento nelle graduatorie, il servizio prestato allestero dà diritto a
un punteggio doppio.
- Laccertamento
della conoscenza della lingua è effettuato mediante esami scritti e orali, le cui
modalità di espletamento sono lasciate alla contrattazione decentrata.
- Sono destinati
allestero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in graduatoria in
relazione al numero dei posti disponibili, indipendentemente dal fatto che prestino
servizio in Italia o terminino un precedente mandato allestero.
- Per quanto riguarda
linsegnamento della lingua italiana a livello di scuola secondaria:
- il
personale assegnato alle scuole italiane allestero e alle scuole europee ed
internazionali è reclutato fra gli insegnanti di Lettere;
- al
fine di garantire una maggiore integrazione con le istituzioni e lambiente del Paese
ospitante, il personale assegnato ai Corsi di Lingua e Cultura Italiane di cui
allart.8 della presente Legge, in particolare nei corsi integrati e/o inseriti nelle
scuole locali, è reclutato fra gli insegnanti di Lingue e Letterature Straniere che, nel
piano di studi universitario, abbiano almeno un biennio di Lingua e Letteratura italiana.
Art. 14. Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
1. Lassegnazione alla sede di servizio
avviene con decreto del Ministro degli Affari Esteri previo nulla osta del Ministero della
Pubblica Istruzione.
2.
Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le
funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il
Ministero degli Affari Esteri e con quello del Tesoro.
3.
Al personale già in servizio allestero che in corso di mandato superi la selezione
per altra funzione dinsegnamento e si trovi in graduatoria in posizione utile per
essere nominato, è consentito interrompere il mandato in corso e assumere servizio nella
nuova funzione con un mandato ex novo.
4.
Limitatamente alle aree linguistiche le cui graduatorie risultino esaurite: al personale
già in servizio allestero in area linguistica diversa e inserito in dette
graduatorie in posizione utile per essere nominato, è consentito interrompere il mandato
in corso e assumere servizio nella nuova area linguistica con un mandato ex novo.
5.
Il personale che dopo aver accettato una nomina rinunci ad assumere servizio, salvo per
gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, perde titolo a partecipare alle
selezioni successive.
6.
LAmministrazione ha lobbligo di provvedere a espletare tutte le procedure di
nomina e di invio del personale della scuola allestero in tempo utile per un
regolare inizio dellanno scolastico secondo il calendario del Paese ospitante. In
caso di inadempienza dellAmministrazione, a detto personale spetterà lassegno
personale fin dal primo giorno di nomina giuridica.
Art. 15. Durata massima di permanenza
all'estero
- La permanenza
all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 9 anni scolastici,
comprese le scuole europee.
- E' fatta salva la
possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche
allestero previo superamento delle procedure di selezione di cui allart. 13,
senza soluzione di continuità e senza limitazione del numero dei mandati.
- Al personale da
destinare alle scuole europee, si applicano le norme dello statuto del personale docente
di dette scuole.
Art. 16. Periodi minimi di permanenza all'estero
1. Il personale destinato all'estero assume
l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
2.
Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio
all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia
determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
3.
La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di tre anni di
servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. Deve
essere comunque garantito almeno un triennio di permanenza nella nuova sede. Fatta salva
per il personale la possibilità di ottenere due trasferimenti nel corso del mandato di
cui al comma 1 dellarticolo 15 della presente legge, lAmministrazione è
tenuta ad assumersi gli oneri di un solo trasferimento.
Art. 17. Norme applicabili al personale
A.T.A.
1. Al personale Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario si estendono le norme dettate, nella presente legge, per il personale docente,
con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.
Art. 18. Viaggi di trasferimento
- In occasione dei
viaggi di trasferimento allestero o dallestero o fra sedi allestero il
periodo che lAmministrazione concede per raggiungere la sede di servizio è
considerato servizio effettivo.
Art. 19. Trattamento giuridico ed economico
1. Le spese per il trattamento economico
metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche
all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico
dell'Amministrazione di appartenenza.
2.
Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e
agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale,
tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione
giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di
sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio
all'estero. Tale assegno è costituito sulla base dei criteri previsti dal Decreto
Legislativo 27 febbraio 1998, n.62, Capo I, in analogia a quanto previsto per il
trattamento del personale dellAmministrazione degli Affari Esteri.
3.
Il personale destinato allestero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza
per tutta la durata della permanenza allestero e di conseguenza, continua a maturare
il punteggio di continuità didattica.
4.
LAmministrazione metropolitana avrà cura di sostituire il personale collocato fuori
ruolo esclusivamente con personale trasferito annualmente, con diritto di riconferma, al
fine di limitare il più possibile i disagi agli studenti.
5.
Al personale di cui al comma 3 del presente articolo viene attribuito un punteggio doppio
per ogni anno di servizio di ruolo prestato allestero.
6.
Il servizio di ruolo prestato nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed
educative italiane allestero e nelle scuole europee, è supervalutato ai sensi
dellart. 673 del T.U. n. 297/94.
7.
Al personale della scuola in servizio allestero è estesa la qualifica di
personale amministrativo-tecnico prevista dallart. 1, lettera e), della
Convenzione di Vienna.
8.
Ai docenti in servizio allestero è consentito circolare al di fuori della propria
Circoscrizione Consolare nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Art. 20. Nuovi ruoli
- Al fine di poter
valorizzare le competenze acquisite allestero dal personale della scuola, il
Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e con
il Ministro dellUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica, entro sei
mesi dallentrata in vigore della presente Legge, istituisce nuovi profili
professionali per quei docenti che, rientrati in territorio metropolitano dopo un servizio
effettivo di almeno un mandato completo, facciano richiesta di appartenere ai nuovi ruoli.
Art.
21. Aggiornamento
- LAmministrazione,
anche di concerto con i Centri di Formazione Permanente di cui allart. 3 della
presente Legge, si impegna ad organizzare corsi di aggiornamento residenziali, con cadenza
almeno biennale e con esonero dallinsegnamento, per i docenti delle scuole e delle
altre istituzioni scolastiche e educative allestero.
Art. 22. Norma di abrogazione
- Sono abrogate tutte
le disposizioni in contrasto con la presente legge.
GIOVANARDI Carlo
CASINI Pier Ferdinando
FOLLINI Marco
BACCINI Mario
CARRARA Carmelo
DALIA Salvatore
DEL BARONE Giuseppe
GALATI Giuseppe
LIOTTA Silvio
LUCCHESE Francesco Paolo
MARINACCI Nicandro
PERETTI Ettore
SAVELLI Giulio |

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