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PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati GIOVANARDI, CASINI, FOLLINI, BACCINI, CARRARA, D’ALIA, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA,LUCCHESE, MARINACCI, PERETTI e SAVELLI

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Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all’estero
e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane.

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ONOREVOLI COLLEGHI, la concessione del diritto di voto agli italiani all’estero, la Prima Conferenza degli Italiani nel Mondo, il recente incontro con i Parlamentari stranieri di origine italiana rendono questo momento politico particolarmente adatto alla presentazione di questo Disegno di Legge, in quanto le norme che esso detta si inseriscono in pieno nell’attualità politica, culturale e istituzionale del nostro Paese.
Questo Disegno di Legge, che riforma le istituzioni scolastiche italiane all’estero e promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana sia all’esterno che all’interno del territorio nazionale,

  • rispecchia la crescente attenzione della società italiana e del Parlamento nei confronti delle nostre comunità all’estero,
  • prende in considerazione l’universale richiesta di maggiore italianità espressa in vari Paesi e da più parti,
  • si preoccupa dell’integrazione linguistica e culturale degli immigrati in Italia, sempre più numerosi.

Che una legge di riforma delle istituzioni scolastiche italiane all’estero sia necessaria oggi è espresso chiaramente anche dall’odg approvato dal Senato contestualmente all’approvazione della legge 147/2000 che recita : " Le istituzioni scolastiche all’estero risentono di un modello organizzativo obsoleto, perché pensato oltre cinquant’anni fa (...) si impone dunque, un ripensamento radicale della rete scolastica all’estero, anche per adeguarla alla mutata realtà della scuola e della società italiana " .
L’attuale collettività italiana nel mondo è complessa, attiva e socialmente differenziata. Sono mutate le condizioni e i profili delle comunità italiane all’estero: l’insegnamento dell’italiano è ormai rivolto principalmente a studenti di seconda e terza generazione. Essi, nati e cresciuti all’estero, si fanno portatori di un’identità interculturale. In molti paesi i giovani di origine italiana stanno riscoprendo l’orgoglio della propria italianità e si accostano alla lingua e alla cultura italiana come mezzo per riappropriarsi delle proprie radici.
Di conseguenza, gli interventi scolastici all’estero qui proposti superano la vecchia logica della Legge 153/71, con proposte specifiche tendenti a rinnovare la rete scolastica italiana all’estero. Ad esempio,

  • insegnamento dell’italiano agli autoctoni;
  • potenziamento della rete scolastica italiana all’estero adeguata alle nuove tipologie di emigrati italiani (tecnici, dirigenti, managers);
  • istituzione di scuole bilingui e biculturali;
  • istituzione di corsi di italiano settoriale: commerciale, tecnico, turistico e artistico.

Tutto ciò senza tuttavia trascurare, laddove ve ne fosse ancora bisogno, l’alfabetizzazione e la crescita culturale dei nostri emigrati all’estero.
Questa legge viene inoltre a colmare un vuoto legislativo per quanto riguarda le istituzioni scolastiche italiane all’estero, in modo complementare alla proposta di legge riguardante gli istituti di cultura.
L’esigenza di una nuova normativa specifica sulla riorganizzazione della rete scolastica italiana all’estero è riconosciuta e ribadita in modo trasversale da tutte le forze politiche, anche da quelle che hanno consentito l’approvazione dell’articolo 9 della legge 147/2000. Questo articolo, inserito in una Legge "omnibus" si limita infatti a disciplinare il reclutamento e la permanenza all’estero del personale della scuola.
Altro fatto, di non secondaria importanza, consiste nel cogliere l’invito da parte del Ministero della Pubblica Istruzione a superare l’incongruenza all’interno dell’art. 9 della legge 147/2000 relativamente alla proroga delle graduatorie per la destinazione all’estero del personale della scuola.
Questa legge propone ulteriori novità:

  • chiama in causa il Ministero della Pubblica Istruzione nella gestione delle scuole e dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana all’estero con la creazione di un’Agenzia che faccia da raccordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello degli Affari Esteri. Fino ad ora il MPI è stato escluso da questa gestione che, al contrario sarebbe di sua specifica competenza;
  • crea Centri di Formazione Permanente a carattere regionale/provinciale per la formazione dei docenti destinati all’estero e dei docenti di italiano come lingua seconda in Italia a favore dell’integrazione scolastica degli studenti immigrati. Questi Centri si impegnano a rispondere a una domanda crescente che attualmente è insoddisfatta per carenza di risorse;
  • crea nuovi ruoli per i docenti esperti che rientrano dall’estero, al fine di non disperdere le potenzialità e la professionalità acquisite e di metterle al servizio di una comunità che sta diventando sempre più internazionale e multiculturale. È interesse dell’Ammistrazione valorizzare e trarre profitto dalle nuove competenze acquisite dal personale grazie al servizio all’estero.

Per quanto sopra esposto, Onorevoli colleghi, vi chiedo di prestare la necessaria attenzione a questo Disegno di Legge, che avrà positive ricadute non solo sulle nostre comunità all’estero, e cioè su quella meta-nazione costituita dai quasi quattro milioni di Italiani di passaporto, dai sessanta milioni di oriundi e dai circa trecentosessanta milioni di italofoni, ma anche sulla crescente domanda di italianità degli autoctoni e degli stranieri nel mondo, nonché degli immigrati in Italia, che necessitano di integrazione linguistica e culturale.
Siamo convinti che tutte le forze politiche di questa Assemblea si troveranno d’accordo nel ritenere che una politica completa e attenta di diffusione della lingua e della cultura italiana non possa tralasciare nessuna di queste componenti, indispensabili affinché l’Italia abbia il posto che merita nel panorama culturale mondiale.

RIFORMA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL’ESTERO

E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE

DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANE

 

Art 1. Finalità

  1. La Repubblica promuove la diffusione all’estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell’Italia con gli altri Stati, in quanto la divulgazione del nostro patrimonio linguistico e culturale costituisce una delle priorità nel più ampio contesto di politica estera.
  2. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane all’Estero, composta da rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dei Beni Culturali e del Ministero del Lavoro, nonché da un dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero per non meno di un settennio e che non siano in quiescenza.
  3. La Repubblica si impegna altresì a diffondere l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda all’interno del territorio nazionale, al fine di facilitare l’integrazione linguistica e culturale degli immigrati.
  4. Il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e con gli I.R.R.S.A.E, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce Centri di Formazione Permanente regionali e/o provinciali per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda con l’impiego di docenti con i medesimi requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2. Funzioni dell’Agenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane all’estero

1. L’Agenzia:

a) persegue le finalità di cui all’articolo 1, promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche, fatta salva l’autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi delle vigenti leggi;

b) svolge altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, da associazioni e da fondazioni nel quadro delle finalità della presente legge;

  1. provvede alla istituzione e razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane all’estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l’Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all’estero, avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, istituzioni ed enti pubblici sono tenuti a tal fine a trasmetterle;

e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta ai sensi della presente legge.

 

Art. 3 Funzioni dei Centri di Formazione Permanente per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda

1. I Centri :

a) concorrono alla formazione iniziale degli insegnanti destinati al servizio all’estero ;

b) formano all’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda i docenti in servizio nei ruoli metropolitani;

c) istituiscono/organizzano Corsi di aggiornamento per i docenti di cui ai punti a) e b) del presente articolo;

d) promuovono attività interculturali sul territorio, anche in collaborazione con i paesi europei ed extraeuropei;

e) promuovono attività di ricerca;

f) producono materiale didattico specifico per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda sia in Italia che all’estero;

g) certificano, sulla base di criteri omogenei dettati dal Ministero della Pubblica Istruzione o da altro organismo da esso delegato, i livelli di conoscenza dell’italiano come lingua seconda;

h) forniscono consulenza sul territorio per problemi relativi all’integrazione e all’istruzione degli immigrati.

 

Art. 4. Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.

2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dall’Agenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane all’Estero, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero degli Affari Esteri. Inoltre l’Agenzia promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, con i seguenti obiettivi:

a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

b) inserire l’insegnamento dell’italiano nei programmi scolastici stranieri;

c) migliorare il livello culturale delle comunità italiane all’estero;

d) favorire l’integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

e) ridistribuire le scuole e le altre istituzioni educative con primario riferimento all’interesse della promozione della lingua e della cultura italiane all’estero;

f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri di assegnazione delle risorse e di parametri certi e vincolanti, prevedendo la possibilità tra l’altro di favorire la flessibilità dei progetti formativi interculturali, che si differenziano dagli schemi previsti per analoghe iniziative in territorio metropolitano.

 

Art. 5. Amministrazione, coordinamento e vigilanza

1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 4, è messo a disposizione dell’Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 200 unità.

2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

3. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con quello del Tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.

4. Il personale di cui al comma 2 è individuato esclusivamente fra i docenti di ruolo che, in costanza di nomina, abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede estera e che possano garantire almeno un ulteriore biennio di servizio all’estero. A codesto personale è concesso l’esonero dall’insegnamento per svolgere le mansoni indicate.

 

Art. 6. Ordinamento delle scuole italiane all’estero

1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione le scuole italiane statali all'estero, su proposta dell’Agenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane, sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l’estensione dell’autonomia scolastica. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.

2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.

 

Art. 7. Le scuole non statali

  1. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, su proposta dell’Agenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere paritarie, sulla base delle norme vigenti in Italia sulla parità scolastica.

 

Art. 8. Iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica

  1. L’Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 4 ed inserire l‘insegnamento della Lingua e Cultura italiane nei curricoli delle scuole locali, definisce e coordina :
  1. iniziative miranti ad offrire l’insegnamento della Lingua e Cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le scuole locali;
  2. il potenziamento della rete scolastica italiana all’estero, adeguata alle nuove tipologie di emigrati italiani (tecnici, dirigenti, managers), affinché sia possibile ai loro familiari continuare anche all’estero la scolarizzazione iniziata in Italia;
  3. l'istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali;
  4. l’istituzione di corsi per l’insegnamento dell’italiano commerciale, tecnico, turistico e specifico del settore artistico;
  5. corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
  6. iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all’estero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;
  7. funzionamento di scuole statali all’estero, e vigilanza sulle scuole non statali all’estero, in modo da garantire l’armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali;
  8. interventi di sostegno, recupero e rinforzo al fine di promuovere il plurilinguismo e di consentire l’effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante.

    Inoltre istituisce, laddove fosse tuttora necessario:

  9. classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

l) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media.

 

Art. 9. Programmi, esami, titoli di studio

1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 8 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione.

 

Art. 10. Uffici scolastici consolari

  1. Gli Uffici scolastici consolari, di concerto con le Rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle disposizioni dell’Agenzia, svolgono i seguenti compiti:

a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell’analisi dei bisogni riscontrati;

b) valutare sulla base delle risultanze dell’attività di cui al punto precedente l’efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti dagli enti ed associazioni;

c) monitorare l’andamento delle attività;

d) valutare la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati.

 

Art. 11. Ruolo degli uffici scolastici consolari

1. Le funzioni degli Uffici scolastici consolari sono le seguenti:

a) mediazione tra l’utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie radici culturali;

b) mediazione tra l’utenza e la realtà socio-culturale del paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproca;

c) mediazione tra l’utenza e le strutture sociali di appoggio italiane e locali al fine di evitare l’emarginazione scolastica e sociale.

 

Art. 12. Contingenti del personale da destinare all'estero

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del Tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, su proposta dell’Agenzia per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiane all’Estero, i contingenti quadriennali del personale scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle RSU in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.

2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale.

3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità e comunque non inferiore a 1300 unità, di cui almeno il 70% da destinarsi alle scuole e alle iniziative scolastiche di cui all'art.8 della presente Legge .

 

Art. 13. Procedure di destinazione all'estero del personale

  1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 8 della presente Legge, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale che abbia prestato almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
  2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente Legge, si provvede, in quanto mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola, attingendo alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite dall'O.M. del M.A.E., pubblicata sulla G.U. - 4ª Serie Speciale – n. 38 del 16.05.97 ed eventualmente integrate dalle graduatorie formatesi ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L. 147/2000. La destinazione all'estero è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'art. 12, comma 3 della presente Legge, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime. Ai fini della valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie, il servizio prestato all’estero dà diritto a un punteggio doppio.
  3. L‘accertamento della conoscenza della lingua è effettuato mediante esami scritti e orali, le cui modalità di espletamento sono lasciate alla contrattazione decentrata.
  4. Sono destinati all’estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in graduatoria in relazione al numero dei posti disponibili, indipendentemente dal fatto che prestino servizio in Italia o terminino un precedente mandato all’estero.
  5. Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana a livello di scuola secondaria:

- il personale assegnato alle scuole italiane all’estero e alle scuole europee ed internazionali è reclutato fra gli insegnanti di Lettere;

- al fine di garantire una maggiore integrazione con le istituzioni e l’ambiente del Paese ospitante, il personale assegnato ai Corsi di Lingua e Cultura Italiane di cui all’art.8 della presente Legge, in particolare nei corsi integrati e/o inseriti nelle scuole locali, è reclutato fra gli insegnanti di Lingue e Letterature Straniere che, nel piano di studi universitario, abbiano almeno un biennio di Lingua e Letteratura italiana.

 

Art. 14. Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo

1. L’assegnazione alla sede di servizio avviene con decreto del Ministro degli Affari Esteri previo nulla osta del Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con quello del Tesoro.

3. Al personale già in servizio all’estero che in corso di mandato superi la selezione per altra funzione d’insegnamento e si trovi in graduatoria in posizione utile per essere nominato, è consentito interrompere il mandato in corso e assumere servizio nella nuova funzione con un mandato ex novo.

4. Limitatamente alle aree linguistiche le cui graduatorie risultino esaurite: al personale già in servizio all’estero in area linguistica diversa e inserito in dette graduatorie in posizione utile per essere nominato, è consentito interrompere il mandato in corso e assumere servizio nella nuova area linguistica con un mandato ex novo.

5. Il personale che dopo aver accettato una nomina rinunci ad assumere servizio, salvo per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, perde titolo a partecipare alle selezioni successive.

6. L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere a espletare tutte le procedure di nomina e di invio del personale della scuola all’estero in tempo utile per un regolare inizio dell’anno scolastico secondo il calendario del Paese ospitante. In caso di inadempienza dell’Amministrazione, a detto personale spetterà l’assegno personale fin dal primo giorno di nomina giuridica.

 

Art. 15. Durata massima di permanenza all'estero

  1. La permanenza all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 9 anni scolastici, comprese le scuole europee.
  2. E' fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche all’estero previo superamento delle procedure di selezione di cui all’art. 13, senza soluzione di continuità e senza limitazione del numero dei mandati.
  3. Al personale da destinare alle scuole europee, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.

 

Art. 16. Periodi minimi di permanenza all'estero

1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. Deve essere comunque garantito almeno un triennio di permanenza nella nuova sede. Fatta salva per il personale la possibilità di ottenere due trasferimenti nel corso del mandato di cui al comma 1 dell’articolo 15 della presente legge, l’Amministrazione è tenuta ad assumersi gli oneri di un solo trasferimento.

 

Art. 17. Norme applicabili al personale A.T.A.

1. Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario si estendono le norme dettate, nella presente legge, per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

 

Art. 18. Viaggi di trasferimento

  1. In occasione dei viaggi di trasferimento all’estero o dall’estero o fra sedi all’estero il periodo che l’Amministrazione concede per raggiungere la sede di servizio è considerato servizio effettivo.

 

Art. 19. Trattamento giuridico ed economico

1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito sulla base dei criteri previsti dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n.62, Capo I, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell’Amministrazione degli Affari Esteri.

3. Il personale destinato all’estero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per tutta la durata della permanenza all’estero e di conseguenza, continua a maturare il punteggio di continuità didattica.

4. L’Amministrazione metropolitana avrà cura di sostituire il personale collocato fuori ruolo esclusivamente con personale trasferito annualmente, con diritto di riconferma, al fine di limitare il più possibile i disagi agli studenti.

5. Al personale di cui al comma 3 del presente articolo viene attribuito un punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo prestato all’estero.

6. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed educative italiane all’estero e nelle scuole europee, è supervalutato ai sensi dell’art. 673 del T.U. n. 297/94.

7. Al personale della scuola in servizio all’estero è estesa la qualifica di personale amministrativo-tecnico prevista dall’art. 1, lettera e), della Convenzione di Vienna.

8. Ai docenti in servizio all’estero è consentito circolare al di fuori della propria Circoscrizione Consolare nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

 

Art. 20. Nuovi ruoli

  1. Al fine di poter valorizzare le competenze acquisite all’estero dal personale della scuola, il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, istituisce nuovi profili professionali per quei docenti che, rientrati in territorio metropolitano dopo un servizio effettivo di almeno un mandato completo, facciano richiesta di appartenere ai nuovi ruoli.

 

Art. 21. Aggiornamento

  1. L’Amministrazione, anche di concerto con i Centri di Formazione Permanente di cui all’art. 3 della presente Legge, si impegna ad organizzare corsi di aggiornamento residenziali, con cadenza almeno biennale e con esonero dall’insegnamento, per i docenti delle scuole e delle altre istituzioni scolastiche e educative all’estero.

 

Art. 22. Norma di abrogazione

  1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

GIOVANARDI Carlo
CASINI Pier Ferdinando
FOLLINI Marco
BACCINI Mario
CARRARA Carmelo
D’ALIA Salvatore
DEL BARONE Giuseppe
GALATI Giuseppe
LIOTTA Silvio
LUCCHESE Francesco Paolo
MARINACCI Nicandro
PERETTI Ettore
SAVELLI Giulio

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