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Mugnano
nell’antichità traeva le sue risorse economiche principalmente dal lavoro
della terra, quindi dall’artigianato costituito dai diversi mestieri
svolti in umili botteghe o dai tanti ambulanti che svolgevano la propria
attività lungo le strade principali. Vi erano i Masterasci, sinonimo di
falegname; ‘o ferraro, fabbro; mannesi; montesi, mastuggiorgio (infermiere
di manicomio); ‘mpagliasegge; ‘mbrellaro; mellunaro; massese (venditore di
caglio); lutammaro; lavannara; funaro; furnaro; carrettiere; fravecatore
(muratore); gavottisti (suonatori ambulanti); cravunaro; craparo;
carnacuttaro; carraffaro; castagnaro; canestraio o cestaio; callista;
capera; bannararo (tappezziere); bancaruzzaro (venditore di roba vecchia);
severaioli (lavoratori delle selve); solachianiello (calzolaio), seggiaro
(costruttore di sedie); sarto e tanti altri ancora. Da un documento del
1578 redatto in Marano di Napoli, evince con quali modalità i ragazzi
venivano avviati al lavoro…
«Biagio
Dattolo di Marano, con apposito patto, ha messo suo figlio Vincenzo
Dattolo di 15 anni, a bottega presso Sabatino d’Alterio maestro barbiero
della Villa di Marano perché impari l’arte di barbiere nei prossimi 5
anni. Egli ha promesso solennemente, senza eccezione alcuna di diritto o
fatto, di far si che detto Vincenzo suo figlio perseveri, per l’intera
durata del suddetto periodo, ad abitare continuamente col suddetto maestro
Sabatino eseguendo fedelmente e diligentemente tutto ciò che il detto
maestro gli comanderà relativamente alla teoria e alla pratica della sua
arte. Farà in modo altresì, che si impegni a custodire e a salvaguardare
le cose del maestro o quelle di chiunque altro fossero nella bottega di
lui, a non commettere furti, e a non tenere mano chi volesse commetterli,
a non fuggirsene o comunque a non separarsi dal maestro fino al compimento
del suddetto termine. Se il ragazzo contravvenisse in qualche cosa, Biagio
dovrà risarcire opportunamente il suddetto Sabatino indennizzandolo; in
particolare farà sì che lo stesso Vincenzo risarcirà il maestro con il
proprio lavoro, rimanendo presso di lui oltre il termine pattuito, per un
numero di giorni pari a quelli in cui l’apprendista si fosse allontanato
contro il volere del maestro. In oltre darà al maestro, portandogli a
casa, un’oca, due focacce e due capponi ogni anno in occasione del Santo
Natale. Parimenti il maestro Sabatino come contro parte, ha promesso al
suddetto Biagio, stipulando per se e per i suoi eredi e a nome del
suddetto Vincenzo, di insegnare e di istruire con cura Vincenzo nell’arte
suddetta dandogli ogni anno da vestire».
Il garzone
viveva nella stessa casa del maestro per tutta la durata del contratto,
dormendo ai piedi del letto del padrone. I contratti di apprendistato
venivano stipulati da un notaio il quale rilasciava copia agli
interessati. Gli apprendisti restavano presso il loro maestro a seconda
della durata della loro professione. Per il tessitore occorrevano 5 anni;
6 anni per il fabbro; 6 per il mannese (costruttore di carri), 1 anno per
il cucitore di scarpe; cappellaro 5 anni; montese (lavoratore della
pietra)1 anno e mezzo.
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