ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO  
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Mugnano nell’antichità traeva le sue risorse economiche principalmente dal lavoro della terra, quindi dall’artigianato costituito dai diversi mestieri svolti in umili botteghe o dai tanti ambulanti che svolgevano la propria attività lungo le strade principali. Vi erano i Masterasci, sinonimo di falegname; ‘o ferraro, fabbro; mannesi; montesi, mastuggiorgio (infermiere di manicomio); ‘mpagliasegge; ‘mbrellaro; mellunaro; massese (venditore di caglio); lutammaro; lavannara; funaro; furnaro; carrettiere; fravecatore (muratore); gavottisti (suonatori ambulanti); cravunaro; craparo; carnacuttaro; carraffaro; castagnaro; canestraio o cestaio; callista; capera; bannararo (tappezziere); bancaruzzaro (venditore di roba vecchia); severaioli (lavoratori delle selve); solachianiello (calzolaio), seggiaro (costruttore di sedie); sarto e tanti altri ancora. Da un documento del 1578 redatto in Marano di Napoli, evince con quali modalità i ragazzi venivano avviati al lavoro…

«Biagio Dattolo di Marano, con apposito patto, ha messo suo figlio Vincenzo Dattolo di 15 anni, a bottega presso Sabatino d’Alterio maestro barbiero della Villa di Marano perché impari l’arte di barbiere nei prossimi 5 anni. Egli ha promesso solennemente, senza eccezione alcuna di diritto o fatto, di far si che detto Vincenzo suo figlio perseveri, per l’intera durata del suddetto periodo, ad abitare continuamente col suddetto maestro Sabatino eseguendo fedelmente e diligentemente tutto ciò che il detto maestro gli comanderà relativamente alla teoria e alla pratica della sua arte. Farà in modo altresì, che si impegni a custodire e a salvaguardare le cose del maestro o quelle di chiunque altro fossero nella bottega di lui, a non commettere furti, e a non tenere mano chi volesse commetterli, a non fuggirsene o comunque a non separarsi dal maestro fino al compimento del suddetto termine. Se il ragazzo contravvenisse in qualche cosa, Biagio dovrà risarcire opportunamente il suddetto Sabatino indennizzandolo; in particolare farà sì che lo stesso Vincenzo risarcirà il maestro con il proprio lavoro, rimanendo presso di lui oltre il termine pattuito, per un numero di giorni pari a quelli in cui l’apprendista si fosse allontanato contro il volere del maestro. In oltre darà al maestro, portandogli a casa, un’oca, due focacce e due capponi ogni anno in occasione del Santo Natale. Parimenti il maestro Sabatino come contro parte, ha promesso al suddetto Biagio, stipulando per se e per i suoi eredi e a nome del suddetto Vincenzo, di insegnare e di istruire con cura Vincenzo nell’arte suddetta dandogli ogni anno da vestire».

Il garzone viveva nella stessa casa del maestro per tutta la durata del contratto, dormendo ai piedi del letto del padrone. I contratti di apprendistato venivano stipulati da un notaio il quale rilasciava copia agli interessati. Gli apprendisti restavano presso il loro maestro a seconda della durata della loro professione. Per il tessitore occorrevano 5 anni; 6 anni per il fabbro; 6 per il mannese (costruttore di carri), 1 anno per il cucitore di scarpe; cappellaro 5 anni; montese (lavoratore della pietra)1 anno e mezzo.

 

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