SCHEDE DI SICUREZZA

OGNI SOSTANZA O PREPARATO PERICOLOSO PRESENTE NELL'AZIENDA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNATA DA UNA SCHEDA IDENTIFICATIVA.

La scheda deve essere fornita gratuitamente dal fabbricante, o dall'importatore o dal distributore che immette sul mercato la sostanza pericolosa; può essere su supporto cartaceo o magnetico e deve essere fornita anteriormente o in occasione della prima fornitura e deve essere redatta in lingua italiana e conforme alle disposizioni indicate nell'allegato al DM 4 aprile 1997. La scheda deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

L'aggiornamento deve essere fatto ogniqualvolta intervengono nuove e rilevanti informazioni che riguardano la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente. Chi immette la sostanza pericolosa sul mercato è obbligato a fornire gli eventuali aggiornamenti ma è opportuno che periodicamente l'utilizzatore verifichi la validità dei dati riportati sulla scheda in suo possesso.

La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:

  • Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa
  • Composizione/informazione sugli ingredienti
  • Indicazione dei pericoli
  • Misure di pronto soccorso
  • Misure antincendio
  • Misure in caso di fuoriuscita accidentale
  • Manipolazione e stoccaggio
  • Controllo dell'esposizione/protezione individuale
  • Proprietà fisiche e chimiche
  • Stabilita' e reattività
  • Informazioni tossicologiche
  • Informazioni ecologiche
  • Considerazioni sullo smaltimento
  • Informazioni sul trasporto
  • Informazioni sulla regolamentazione
  • Altre informazioni

Gli elementi identificativi riportati nella scheda servono alla valutazione dei rischi a gestire il prodotto (nell'utilizzo e nello stoccaggio) e a fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza.

Tutto quello che può essere riferito alla sostanza pericolosa (rischi di esposizione, prevenzione e formazione, dispositivi di protezione individuale, segnaletica ecc.) deve essere considerato nella stesura o aggiornamento del piano di sicurezza.

Sanzioni amministrative sono a carico di chi non fornisce la scheda informativa ma pene ben più severe (arresto o ammenda) sono previste per chi non attua tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori in relazione alle sostanze pericolose.