| SCHEDE DI
SICUREZZA OGNI SOSTANZA O PREPARATO PERICOLOSO PRESENTE NELL'AZIENDA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNATA DA UNA SCHEDA IDENTIFICATIVA. La scheda deve essere fornita gratuitamente dal fabbricante, o dall'importatore o dal distributore che immette sul mercato la sostanza pericolosa; può essere su supporto cartaceo o magnetico e deve essere fornita anteriormente o in occasione della prima fornitura e deve essere redatta in lingua italiana e conforme alle disposizioni indicate nell'allegato al DM 4 aprile 1997. La scheda deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento. L'aggiornamento deve essere fatto ogniqualvolta intervengono nuove e rilevanti informazioni che riguardano la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente. Chi immette la sostanza pericolosa sul mercato è obbligato a fornire gli eventuali aggiornamenti ma è opportuno che periodicamente l'utilizzatore verifichi la validità dei dati riportati sulla scheda in suo possesso. La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:
Gli elementi identificativi riportati nella scheda servono alla valutazione dei rischi a gestire il prodotto (nell'utilizzo e nello stoccaggio) e a fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza. Tutto quello che può essere riferito alla sostanza pericolosa (rischi di esposizione, prevenzione e formazione, dispositivi di protezione individuale, segnaletica ecc.) deve essere considerato nella stesura o aggiornamento del piano di sicurezza. Sanzioni amministrative sono a carico di chi non fornisce la scheda informativa ma pene ben più severe (arresto o ammenda) sono previste per chi non attua tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori in relazione alle sostanze pericolose. |
|