Principali Leggi e Decreti

inerenti la tutela degli animali e la responsabilità civile e penale dei proprietari

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  Legge Regione Lazio 34/97 Nuova Legge n°189 del 20 luglio 2004

 Art. 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n.320 (*), è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
____________

[ Il testo dell'art. 38 della legge 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria) è il seguente: "Art. 38 - Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:

a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;

b) l'esercente dispone di adatti mezzi per l'operazione di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata. L'autorizzazione è valevole per un anno".]

Inizio

 

Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.

3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Inizio

 

Artt. 638, 659, 672, 727 Codice Penale

Testo Integrale

 

638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 .

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (c.p.649).

 

Inizio

 

659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000 (657, 660, 703).

Si applica l`ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autorità.

 

Inizio

 

672 Omessa custodia e mal governo di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 .

Alla stessa sanzione soggiace:

1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumità delle persone.

 

Inizio

 

 

727 Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

 

Inizio

 

Art. 844 Codice Civile. Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

 

Inizio

 

Art. 2052 Codice Civile - Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Inizio

 

 

L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

(Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1997, n. 30, S.O. n. 3)

S O M M A R I O


Art. 1 - Finalita'

Art. 2 - Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane

Art. 3 - Competenze dei servizi veterinari delle Aziende USL

Art. 4 - Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani

Art. 5 - Requisiti strutturali e attrezzature

Art. 6 - Comodato

Art. 7 - Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali

Art. 8 - Contributi regionali

Art. 9 - Cani di quartiere

Art. 10 - Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani

Art. 11 - Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione

Art. 12 - Anagrafe del cane

Art. 13 - Codice di riconoscimento

Art. 14 - Trasferimento, smarrimento o morte del cane

Art. 15 - Abbandono, ricovero e custodia degli animali

Art. 16 - Controllo del randagismo

Art. 17 - Programma di prevenzione del randagismo

Art. 18 - Cani ospitati presso strutture private

Art. 19 - Misure di protezione

Art. 20 - Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio

Art. 21 - Trasporto animali

Art. 22 - Guardie zoofile

Art. 23 - Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29

Art. 24 - Sanzioni amministrative

Art. 25 - Limiti di applicazione

Art. 26 - Norma finanziaria

Art. 27 - Abrogazione di norme



Art. 1
(Finalita')

1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane, le aziende Unita' Sanitarie Locali (USL), gli ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.

2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o associati e delle Comunita' montane;
b) il risanamento dei canili esistenti;
c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) la creazione della figura del cane di quartiere;
e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
f) la protezione dei gatti in liberta';
g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagne di educazione sanitaria ed ambientale.

3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di liberta' che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilita' di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

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Art. 2
(Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane)


1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' montane provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;
c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

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Art. 3
(Competenze dei servizi veterinari delle aziende U.S.L.)

1. I servizi veterinari delle aziende USL:

a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilita' di primo soccorso;
c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle
strutture di ricovero;
d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalita' protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;
h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.

3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:

a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;
c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.

4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statutari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma e' attuato entro due anni.

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Art. 4
(Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:

a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;
b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i gatti;
d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione di tali strutture.

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Art. 5
(Requisiti strutturali e attrezzature)


1. I canili pubblici devono essere dotati:

a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalita' contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata;
b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza per la sterilizzazione;
d) di un locale per la custodia degli automezzi necessari alla disinfezione con connesse strutture accessorie;
e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Art. 6
(Comodato)


1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture gia' esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.

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Art. 7
(Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilita' di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.

2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprieta'; sia in caso di comodato che di privata proprieta', privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

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Art. 8
(Contributi regionali)

1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:

a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), istituito presso il Ministero della sanita' e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
b) fondi regionali.

3. La Giunta Regionale puo' destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera a),per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della l. 281/1991.

4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.

5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunita' montane e aziende USL competenti per territorio.

6. L'erogazione del contributo regionale e' condizionata alla presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformita' alle linee di programmazione rilasciato dalla Provincia.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Art. 9
(Cani di quartiere)

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilita'.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenza.

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Art. 10
(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)


1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprieta' o al possesso e quelli che vivono in stato di liberta' sul territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992.

2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprieta' e' consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio le dovute certificazioni di morte.

3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di sperimentazione.

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Art. 11
(Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione)


1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di liberta'. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.

3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi e quelli di proprieta' possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosita' dalle autorita' di cui all'articolo 11, comma 2.

5. I gatti che vivono in liberta' non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.

6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di sperimentazione.

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Art. 12
(Anagrafe del cane)

1. Presso ogni azienda USL e' tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.


2. All'atto dell'iscrizionedi cui al comma 1 viene compilata un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalita' ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprieta', possesso o detenzione.

5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo.

6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.

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Art. 13
(Codice di riconoscimento)

1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.

3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.

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Art. 14
(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)


1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprieta' l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarita' spetta al nuovo proprietario, che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprieta' o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso gia' attribuito.

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Art. 15
(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)


1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 16
(Controllo del randagismo)


1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.

2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalita' del riscatto.

3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.

5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.

7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attivita', vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda USL competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.

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Art. 17
(Programma di prevenzione del randagismo)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della l. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:

a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonche' per le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22.

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Art. 18
(Cani ospitati presso strutture private)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e la loro provenienza.

2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, che danno disponibilita' di accoglienza sul territorio.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente legge.

5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture da piu' di sei mesi e di eta' superiore ad anni cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda USL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite l'animale e' ripreso dalle strutture di provenienza ed e' comminata la sanzione di cui all'articolo 24, comma 1.

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Art. 19
(Misure di protezione)


1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, e' obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilita' di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.


3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprieta' o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonche' pregiudizio agli animali stessi.

4. Qualunque atto di crudelta' commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, e' punito con le sanzioni previste dalla legge.


 

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Art. 20
(Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio)

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

2. La Giunta regionale indica le modalita' per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed e' esente da malattie infestive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL comptente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validita' del certificato e' di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.


 

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Art. 21
(Trasporto animali)


1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi' l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

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Art. 22
(Guardie zoofile)


1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformita' all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresi' nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9 settembre 1988, n. 63.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

3. Per lo svolgimento di tale attivita' le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attivita' di guardia zoofila deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.

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Art. 23
(Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29)


1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di volontariato iscritte in tale registro.

2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far parte della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della l.r. 29/1993.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e degli animali".

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Art. 24
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui e' proprietario, possessore o detentore e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.

3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.

6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

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Art. 25
(Limiti di applicazione)


1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

 

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Art. 26
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione della presente legge, e' istituito il capitolo di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".

2. Lo stanziamento per l'anno 1997 e' determinato in lire cento milioni e la relativa copertura e' assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.

3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della l. 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41106.

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Art. 27
(Abrogazione di norme)


1. E' abrogata la l.r. 63/1988.

al Sommario

Legge 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. 

(GU n. 178 del 31-7-2004)

 


testo in vigore dal: 1-8-2004


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

 

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS. 

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI


Art. 544-bis. 

(Uccisione di animali) 

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.


Art. 544-ter. 

(Maltrattamento di animali) 

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.


Art. 544-quater. 

(Spettacoli o manifestazioni vietati) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.


Art. 544-quinquies. 

(Divieto di combattimenti tra animali) 

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.


Art. 544-sexies. 

(Confisca e pene accessorie) 

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".


2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:


"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

 

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: "Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume".
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno".

Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno".
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

 

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all'autorita' sanitaria competente la necessita' del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali.".
"Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.".


Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:
"Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
"Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.".

Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:
"Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato".
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.

Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 20 luglio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli

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