(Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1997, n. 30, S.O.
n. 3)
S O M M A R I O
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane
Art. 3 - Competenze dei servizi veterinari delle Aziende USL
Art. 4 - Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di
ricovero, pronto soccorso e degenza per cani
Art. 5 - Requisiti strutturali e attrezzature
Art. 6 - Comodato
Art. 7 - Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
Art. 8 - Contributi regionali
Art. 9 - Cani di quartiere
Art. 10 - Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei
cani
Art. 11 - Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
Art. 12 - Anagrafe del cane
Art. 13 - Codice di riconoscimento
Art. 14 - Trasferimento, smarrimento o morte del cane
Art. 15 - Abbandono, ricovero e custodia degli animali
Art. 16 - Controllo del randagismo
Art. 17 - Programma di prevenzione del randagismo
Art. 18 - Cani ospitati presso strutture private
Art. 19 - Misure di protezione
Art. 20 - Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di
commercio
Art. 21 - Trasporto animali
Art. 22 - Guardie zoofile
Art. 23 - Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
Art. 24 - Sanzioni amministrative
Art. 25 - Limiti di applicazione
Art. 26 - Norma finanziaria
Art. 27 - Abrogazione di norme
Art. 1
(Finalita')
1. La
Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto
coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane, le
aziende Unita' Sanitarie Locali (USL), gli ordini dei veterinari delle varie
Province e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo
23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di
migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.
2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei
seguenti obiettivi:
a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o
associati e delle Comunita' montane;
b) il risanamento dei canili esistenti;
c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) la creazione della figura del cane di quartiere;
e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
f) la protezione dei gatti in liberta';
g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagne di educazione
sanitaria ed ambientale.
3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere,
sia in stato di liberta' che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni
cane deve essere data la possibilita' di essere adottato presso famiglie o
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
al Sommario
Art. 2
(Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane)
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' montane provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti
nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende USL,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di
assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle
strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende
USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in
gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista
e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;
c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di
volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali e le
fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali dei
medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli
affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla
osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla
protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate
per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.
al Sommario
Art. 3
(Competenze dei servizi veterinari delle aziende U.S.L.)
1. I
servizi veterinari delle aziende USL:
a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta
reperibilita' di primo soccorso;
c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle
strutture di ricovero;
d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e
trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una
copia dell'anagrafe stessa;
e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e
con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi
finalita' protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di
informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione
e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la
protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non
abbandono;
f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed
ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali
custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico
dei cani e dei gatti;
h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili
all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in
osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della
tutela igienico-sanitaria.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere
affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici
veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.
3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui
al comma 1, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione
al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle
strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal
comma 1, lettere f) ed h);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso
dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali;
c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle
spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.
4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle
aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo
di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n.
24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statutari la
protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi
professionisti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i
servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono
un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili
pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma e' attuato entro
due anni.
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Art. 4
(Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero,
pronto soccorso e degenza per cani e gatti)
1. Gli enti
di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento dei
canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti
criteri:
a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti e
alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito del territorio di
propria competenza;
b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali
zoonosi dei cani e dei gatti;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone
condizioni di vita per i cani e i gatti;
d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione di
tali strutture.
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Art. 5
(Requisiti strutturali e attrezzature)
1. I canili pubblici devono essere dotati:
a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui
almeno il tre per cento destinato a finalita' contumaciali; le dimensioni
dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere adeguate alle esigenze
fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box, che
deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata;
b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati
locali a disposizione del personale ivi operante;
c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un locale
infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza per
la sterilizzazione;
d) di un locale per la custodia degli automezzi necessari alla disinfezione
con connesse strutture accessorie;
e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle degenze
successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di
smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 6
(Comodato)
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di
cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile
rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture gia' esistenti che
risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.
2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono le
strutture a proprie spese.
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Art. 7
(Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali)
1. Al fine
di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel
corso della sua vita, di avere la possibilita' di mantenere un legame
affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui
all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati,
apposito terreno recintato destinato a tale uso.
2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo
fine, anche terreni di privata proprieta'; sia in caso di comodato che di
privata proprieta', privati, associazioni tra privati o associazioni di
volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel
rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
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Art. 8
(Contributi regionali)
1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo
2, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione di canili
pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge
14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), istituito presso il Ministero della sanita' e
ripartito annualmente con decreto ministeriale;
b) fondi regionali.
3. La Giunta Regionale puo' destinare una somma non superiore al venticinque
per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera a),per la realizzazione di
interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della l. 281/1991.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai commi 1
e 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia anche
tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunita' montane e
aziende USL competenti per territorio.
6. L'erogazione del contributo regionale e' condizionata alla presentazione
da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi,
del piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformita' alle linee
di programmazione rilasciato dalla Provincia.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalita' e i
termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei
contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione e' pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Art. 9
(Cani di quartiere)
1. Laddove si accerti la non sussistenza di
condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il
diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di
quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, le
condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere
vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento,
in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul
territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario
dell'azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei
quali assumono l'onere della gestione e la responsabilita'.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati
dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, o da un
medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da un medico
veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a
nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una
medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati
relativi al Comune di appartenza.
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Art. 10
(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)
1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla
proprieta' o al possesso e quelli che vivono in stato di liberta' sul
territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprieta' e' consentita
esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosita'. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici
veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio le dovute
certificazioni di morte.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di
sperimentazione.
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Art. 11
(Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di liberta'.
E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio
veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.
3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende
USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato
di liberta', curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi e quelli di proprieta' possono essere soppressi, in modo
eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata
pericolosita' dalle autorita' di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I gatti che vivono in liberta' non possono essere usati a scopo di
sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.
6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di
sperimentazione.
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Art. 12
(Anagrafe del cane)
1. Presso
ogni azienda USL e' tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il
possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi
dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere
l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il
termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del
possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo
smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
2. All'atto dell'iscrizionedi cui al comma 1 viene compilata un'apposita
scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed
approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per la
registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria
eseguiti sull'animale.
3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data di
nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalita' ed indirizzo del
proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al
proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprieta', possesso o detenzione.
5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a
comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo.
6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe
canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per
la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma
informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.
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Art. 13
(Codice di riconoscimento)
1. I cani
iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da
un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e
l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o
della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con
altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono
riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati dai
servizi veterinari delle aziende USL.
3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei
servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari liberi
professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.
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Art. 14
(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti
nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione, lo smarrimento o la
morte dell'animale.
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente, con
qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni
dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprieta'
l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarita' spetta al nuovo
proprietario, che deve darne comunicazione al servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio entro quindici giorni
dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore
ovvero di trasferimento della proprieta' o della detenzione, il cane deve
essere reiscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente per
territorio, con il codice ad esso gia' attribuito.
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Art. 15
(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi
altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti
debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della
cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore
della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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Art. 16
(Controllo del randagismo)
1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13,
sono restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che, in presenza di
elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati
al canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari medesimi del
ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove
sono custoditi e le modalita' del riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha
inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale
iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in
ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo
diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli
sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon
trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo
espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo
ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro
attivita', vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti
all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda USL
competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla
presente legge.
al Sommario
Art. 17
(Programma di prevenzione del randagismo)
1. La
Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della l. 281/1991, sentite
le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali
e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali
dei medici veterinari, provvede ad adottare un programma di prevenzione del
randagismo diretto a realizzare:
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di
conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la
difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli
enti locali e delle aziende USL nonche' per le guardie zoofile volontarie di
cui all'articolo 22.
al Sommario
Art. 18
(Cani ospitati presso strutture private)
1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende
USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero dei cani ospitati
presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e
la loro provenienza.
2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti
nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le
strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti
medesimi e tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai
servizi veterinari delle aziende USL in relazione al numero di animali
ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture
degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali, che danno
disponibilita' di accoglienza sul territorio.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme
igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi
ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente legge.
5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare possono versare
la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a
privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti
presenti nelle strutture da piu' di sei mesi e di eta' superiore ad anni
cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a
sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda USL competente
per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di
tali visite l'animale e' ripreso dalle strutture di provenienza ed e'
comminata la sanzione di cui all'articolo 24, comma 1.
al Sommario
Art. 19
(Misure di protezione)
1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, e' obbligato a
provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla
nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia
idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali
controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilita' di
accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve
avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata
tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di
scorrimento di almeno cinque metri.
3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o
in altri locali, in proprieta' o in detenzione, animali domestici in
condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete
delle persone nonche' pregiudizio agli animali stessi.
4. Qualunque atto di crudelta' commesso nei confronti di animali, sia in
luogo pubblico che privato, e' punito con le sanzioni previste dalla legge.
al Sommario
Art. 20
(Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di
commercio)
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di
commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico
degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale,
vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL
competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalita' per la tenuta del registro di
carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di
buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici
riferibili a malattie infettive trasmissibili ed e' esente da malattie
infestive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda
USL comptente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti
della Provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validita' del
certificato e' di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a
carico dei soggetti di cui al comma 1.
al Sommario
Art. 21
(Trasporto animali)
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e
per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con
esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere
gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi' l'ispezione e la
cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere
adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione della
direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il
trasporto.
al Sommario
Art. 22
(Guardie zoofile)
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge
possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in
conformita' all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresi' nominate dal Presidente della
Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse
viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio.
Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9
settembre 1988, n. 63.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito
in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL ed in
collegamento con le associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Per lo svolgimento di tale attivita' le associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di
giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per
gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni, il
riconoscimento della obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attivita' di guardia zoofila deve
avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.
al Sommario
Art. 23
(Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29)
1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) hanno diritto
ad essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge
regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della legge
regionale 23 maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le
associazioni di volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far parte
della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio regionale
sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della l.r.
29/1993.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1993 sono
aggiunte, in fine, le parole "e degli animali".
al Sommario
Art. 24
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque
abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui e' proprietario,
possessore o detentore e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un
massimo di lire tre milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui
all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di
lire trecentomila.
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo
12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre
milioni.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge
regionale 5 luglio 1994, n. 30.
7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento
della presente legge.
al Sommario
Art. 25
(Limiti di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti
dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per
servizio.
al Sommario
Art. 26
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, e' istituito il capitolo di
bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione
delle norme per il controllo del randagismo".
2. Lo stanziamento per l'anno 1997 e' determinato in lire cento milioni e la
relativa copertura e' assicurata mediante utilizzazione, di pari importo,
della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.
3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della l. 281/1991 confluiscono
sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti
sul corrispondente capitolo n. 41106.
al Sommario
Art. 27
(Abrogazione di norme)
1. E' abrogata la l.r. 63/1988.
al Sommario
Legge 20
luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche'
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate.
(GU n. 178 del 31-7-2004)
testo in vigore dal: 1-8-2004
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1.
Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS.
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis.
(Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un
animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter.
(Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un
animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quater.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o
promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per
gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la
multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma
sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine
di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.
Art. 544-quinquies.
(Divieto di combattimenti tra animali)
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000
a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi
alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e
sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies.
(Confisca e pene accessorie)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se
la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è
punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più
grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: "Dei delitti contro la
moralita' pubblica e il buon costume".
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza
necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con
la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non
raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da
lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno".
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle
pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le
stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto
da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici,
nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli
animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad
associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno".
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del
codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti
soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile
utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e
praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si
deve documentare all'autorita' sanitaria competente la necessita' del
ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu'
esperimenti debbono preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo
neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o
locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti
che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro
diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina
veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo
riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano
direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti
devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre
avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali di
sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di
laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente di aver
raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre
mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la
sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di
violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata
di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile
viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad
effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa,
pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5
milioni a lire 40 milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un
milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma
1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'art. 8.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n.
611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa'
protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi
seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione
del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727 del
medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre
leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione
degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere
assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro
arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e
a trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo
di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati,
sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali
istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali.".
"Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle
disposizioni della presente legge e dell'art. 727 del codice penale, in
seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali,
sono devolute alle Societa' stesse.".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di
una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale
degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle
politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli
animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di
procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:
"Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria
deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che
vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro
possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita'
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria".
"Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale
dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai
quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'art. 55.".
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:
"Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi
di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente
alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in
forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta'
attribuiti alla persona offesa dal reato".
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli