L. 3 dicembre 1971, n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1971, n. 324.

TITOLO I

Organizzazione e sviluppo della montagna

1. Finalità.

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44,

ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la

partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla

attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini

di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del

programma economico nazionale e dei programmi regionali (2).

(2) Vedi, anche, la L. 23 marzo 1981, n. 93.

 

2. Finalità e mezzi per il loro raggiungimento.

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla

eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio

nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana,

delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a

costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana

integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e

potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione

di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le

condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi

dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo (3).

(3) Vedi, anche, la L. 23 marzo 1981, n. 93.

 

3. Classifica e ripartizione dei territori montani.

[I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25

luglio 1952, n. 991 dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 (4), e dell'articolo 2 della

legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità

territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le

delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10

giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi

criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della

programmazione sovraccomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati] (5).

(4) Modifica l'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 991.

(5) Abrogato dall'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142.

4. Comunità montane.

[In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa

ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme

cui le Comunità montane dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;

b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;

c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità -

dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di

ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei

comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere il

funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La regione è pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai

fini della presente legge;

e inoltre è competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio

personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle

Comunità montane che ne facciano richiesta. Al fine di assicurare la rappresentanza della

minoranza nel consiglio della comunità montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema

di votazione a voto limitato (6)] (7).

(6) Periodo aggiunto dall'art. 10, L. 23 marzo 1981, n. 93.

(7) Articolo abrogato dall'art. 7, L. 3 agosto 1999, n. 265.

 

5. Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge.

[Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle

indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria

zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche

degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano

generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori

economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il

presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la

misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e

nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni comune e ne

viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati

entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il

piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle

rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento.

Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli

altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella

preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15

della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la commissione

interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, numero 281, su

proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle

relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto

conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani,

del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole

regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è

demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del

precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna Comunità montana dovrà

presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla

redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,

la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano

per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel

quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso] (8).

(8) Abrogato dall'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142.

 

6. Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale.

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla

Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i

programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro

specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia

dagli stessi delegata a svolgerle.

7. Piani di sviluppo urbanistico.

[La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche

stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto

Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di

bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare]

(9).

(9) Abrogato dall'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142.

 

8. Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune.

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani

generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità,

urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e

l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle

opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più

fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non

subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse

comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e

dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche,

inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

 

TITOLO II

Demanio forestale affittanze degli enti locali

9. Demanio forestale ed affittanze degli enti locali.

Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in

affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più

utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla

formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in

conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i comuni

possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i

terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n.

910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.

3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.

3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno

1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di

registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni

imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del

regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui

all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono

essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale regionale.

L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la

richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali

alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di

cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato

allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni

montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli

interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di

impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari

1973 e 1974.

 

TITOLO III

Comunioni familiari

10. Comunioni familiari.

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per

laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai

rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le

regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della

Lombardia, le servitù della Val d'Aosta.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito

regolamento emanato dalla regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo

statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

 

11. Patrimonio.

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile,

indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno

essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera

contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a

consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere

autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.

 

TITOLO IV

Disposizioni varie e norme finanziarie

 

12. Agevolazioni fiscali.

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di

arrotondamento o di accorpamento di proprietà direttocoltivatrici, singole o associate, sono soggetti

all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri

quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si

applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui

destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali,

artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e

commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche,

godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non

osservano gli obblighi derivanti, dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero

ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani,

sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra

ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero

territorio montano.

 

13. Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

I comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno

approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge,

vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15

aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, numero

853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono

finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio

1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma

della presente legge.

 

14. Carta della montagna.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le

regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della

montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per

quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché

lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere

idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

 

15. Autorizzazione di spesa.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire

116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle

Comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto

comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di

cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro

per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle

opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore a quando non

saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto

dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (10).

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo

14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per

l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per

l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per

l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per

l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si

provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e

5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

(10) Si veda l'articolo unico, L. 29 aprile 1976, n. 239 (Gazz. Uff. 15 maggio 1976, n. 128).

 

16. Riserva di investimenti pubblici.

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la commissione

interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed

attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei

finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.

 

TITOLO V

Norme finali

 

17. Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle

leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulta in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

 

18. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale che

concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto

dell'articolo 5.

 

19. Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e

finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane.