Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 6 del 16 marzo 2000
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
All'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2 settembre 1999 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente terzo comma: "Fino all'approvazione della legge regionale per la rideterminazione dei territori delle Comunità Montane, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle attuali Comunità Montane e delle Zone Svantaggiate determinate ai sensi della Direttiva CEE n. 268/1975".
ARTICOLO 2
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 2 settembre 1999 è così modificato: "Il fondo regionale per la montagna è ripartito dalla Giunta Regionale tra le varie Comunità Montane proporzionatamente agli interventi e alla popolazione residente: successivamente alla rideterminazione dei territori delle Comunità Montane, ai sensi dell'articolo 28, comma quarto, della legge n. 142/1990, e successive modificazioni, la ripartizione avverrà in base ai criteri di graduazione e differenziazione degli interventi ed alle fasce altimetriche".
ARTICOLO 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Formula Finale:
Campobasso, 3 marzo 2000.