Legge 8 giugno 1990, n. 142
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 135, del 12 giugno). - Ordinamento delle autonomie locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto della legge.
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni edelle province e ne determina le funzioni. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alleregioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e diBolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti edalle relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della presente
legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2.
Autonomia dei comuni e delle province.
Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sonoautonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura
gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia
finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanzapubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie.
Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le
funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
Art. 3.
Rapporti tra regioni ed enti locali.
1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118,
primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni cheattengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative alivello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
princìpi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del
comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali eprovinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delleprovince tra loro e con la regione, al fine di realizzare unefficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazioneeconomico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce lerisorse destinate al finanziamento del programma di investimenti
degli enti locali. 5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivicontenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la
formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della
programmazione socio-economica e della pianificazione territorialedei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di caratteregenerale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fragli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, oveesistenti.
Art. 4.
Statuti comunali e provinciali.
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed inparticolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazionefra comuni e province, della partecipazione popolare, deldecentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai
procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto èapprovato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni dicui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organoregionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore iltrentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel BollettinoUfficiale della regione.
Art. 5.
Regolamenti.
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed ilfunzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'eserciziodelle funzioni.
Art. 6.
Partecipazione popolare.
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovonoorganismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale,anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali formeassociative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo
statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione
della popolazione nonchè procedure per l'ammissione di istanze,petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette apromuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anchesu richiesta di un adeguato numero di cittadini. 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 7.
Azione popolare, diritti d'accesso e diinformazione dei cittadini. 1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni
amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico
di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione delsindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la lorodiffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese. 4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, ildiritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabilidei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini diaccedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l'amministrazione. 5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazionidi volontariato e alle associazioni.
Art. 8.
Difensore civico.
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevederel'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazionecomunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore civico nonchè i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.
Art. 9.
Funzioni. 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative cheriguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente neisettori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non siaespressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territorialiadeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione conaltri comuni e con la provincia.
Art. 10.
Compiti del comune per servizi di competenza statale.
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato
civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficialedel Governo. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorsenecessarie.
Art. 11.
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite
le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla leggeregionale. Salvo i casi di fusione tra piùcomuni, non possono essereistituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ola cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni
scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica dellecircoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e loaggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni
costituite ai sensi dell'art. 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusionedi due o piùcomuni contigui, prevede che alle comunità di origine o
ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione edi decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore,oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i
dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai
singoli comuni che si fondono.
5. Nel caso di fusione di due o piùcomuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono
calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o piùcomuni dipopolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolatisoltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con
obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti
esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito
territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a
5.000 abitanti.
Art. 12.
Municipi. 1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'art. 11 può prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al
comma 4 dello stesso articolo, con il compito di gestire i servizi dibase nonchè altre funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al
consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da partedei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste
concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consiglierecomunale. 3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggiornumero di voti. La carica di pro-sindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo
statuto ed il regolamento comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste
per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.
Art. 13.
Circoscrizioni di decentramento comunale.
1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per
istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base,nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti
possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune edè eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per
l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000abitanti. 5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente. 6. abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278 e successive modifichee integrazioni.
Art. 14.
Funzioni. 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;f) caccia e pesca nelle acque interne;g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delleacque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'ediliziascolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenzatecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di
rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le
forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizipubblici.
Art. 15.
Compiti di programmazione.
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme
dettate dalla legge regionale;c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agliobiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmipluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove ilcoordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il pianoterritoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali,determina indirizzi generali di assetto del territorio e, inparticolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione deiprogrammi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti dipianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti conle previsioni del piano territoriale di coordinamento. 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dellerispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmipluriennali.
Art. 16.
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali.
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei
servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici,i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di
cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenticriteri ed indirizzi:a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zonaentro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali,economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, perampiezza, entità demografica, nonchè per le attività produttiveesistenti o possibili, da consentire una programmazione dello
sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola
provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 dellaCostituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comunidell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranzadella popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dallemodificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti;f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Statoe degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. 3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le
regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa
dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.
Art. 17.
Aree metropolitane.
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti icomuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna
area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entroun anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio diuna provincia si procede alla nuova delimitazione delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai
sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio
di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità
metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la
denominazione di <<città metropolitana>>.
5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regioneSardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presentearticolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.
Art. 18.
Città metropolitana.
1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola indue livelli:a) città metropolitana;b) comuni.
2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle
province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino allaemanazione di nuove norme.
3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio
metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.
Art. 19.
Funzioni della città metropolitana e dei comuni.
1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città
metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città
metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le
funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo
carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed
efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area
metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fontienergetiche;f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzionecommerciale;g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola edella formazione professionale e degli altri servizi urbani di
livello metropolitano.
2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i
contributi sui servizi ad essa attribuiti. 3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non
attribuite espressamente alla città metropolitana.
Art. 20.
Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni
dell'area metropolitana.
1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana,la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle
circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana. 2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi
comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione
di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di
organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno
esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei
servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonchè unequilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro
storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono
quella piùcaratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che licompongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in
proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personalenonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili.
Art. 21.
Delega al Governo.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
compententi Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativiper la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle
autorità metropolitane nelle aree di cui all'art. 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree,
sì conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo
provvede direttamente.
4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'art.20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita laregione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo èdelegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri
di cui all'art. 20, sentiti i comuni interessati e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 22.
Servizi pubblici locali.
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze,provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggettoproduzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province
sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,economiche e di opportunità sociale;c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati.
Art. 23.
Aziende speciali ed istituzioni.
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato dipersonalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale perl'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete laresponsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degliamministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri
di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del
pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi
e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delleaziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dairegolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statutoe dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le
finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le
sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchèforme autonome di verifica della gestione;
Art. 24.
Convenzioni.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro
apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materiedi propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
Art. 25.
Consorzi. 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più
servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previsteper le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione,agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti deglienti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un lorodelegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più
di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Statopuò prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'eserciziodi determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.
Art. 26.
Unioni di comuni.
1. In previsione di una loro fusione, due o piùcomuni contermini,
appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per
l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi. 2. Può anche far parte dell'unione non piùdi un comune con
popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati
con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il
presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai
comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il
regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comunipartecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi edei servizi da unificare, nonchè le norme relative alle finanzedell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. 6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi
alla fusione, a norma dell'art. 11. Qualora non si pervenga alla
fusione, l'unione è sciolta.
7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i
contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fineprovvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quellinormalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di
contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione dicomuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la
fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta
dei comuni dell'unione.
Art. 27.
Accordi di programma. 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completarealizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincee regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, ocomunque di due o piùtra i soggetti predetti, il presidente dellaregione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazionealla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi osui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo diprogramma, anche su richiesta di uno o piùdei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente dellaprovincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti ditutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delleamministrazioni interessate, è approvato con atto formale del
presidente della regione o del presidente della provincia o delsindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli entilocali interessati, nonchè dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipanoamministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o piùregioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma è promosa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, acui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ècomposto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipatoall'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al
prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gliaccordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni,
delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cuiall'art. 7 della legge 1ø marzo 1986, n. 64.
Art. 28.
Natura e ruolo. 1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi
regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa
provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone
montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonchè la
fusione di tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delleleggi statali e regionali e non possono, di norma, avere unapopolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono
comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali lapopolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per
cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i
rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi specialiper la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi
statali e regionali.
3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità
montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare
l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì
l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiorea 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
e socio-economico della comunità. 4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi dicompetenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, conpropria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambitoterritoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, dellavegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo,
della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtàsocio-economica.
Art. 29.
Funzioni. 1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla
legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dallaComunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi
delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì
alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse
delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere edinterventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli
previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla
regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi
annuali operativi di esecuzione del piano. 4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento. 5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoiaggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dallaprovincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'art.1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali
operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui alnumero 3) del quarto comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, ed all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1981. 7. Sono abrogati:
a) l'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito
dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondocomma dell'art. 14 della citata legge n. 991 del 1952;b) gli articoli 3, 5, e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, anche in deroga ai limiti
di popolazione.
Art. 30.
Organi.
1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, ilpresidente.
Art. 31.
Consigli comunali e provinciali.
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata
in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridicasono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio larelativa deliberazione.
3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione deicomizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale dicommissioni costituite nel prorio seno con criterio proporzionale. Ilregolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè
dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e leinformazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamentedeterminati dalla legge. 6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativasu ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a riunireil consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo
richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno
le questioni richieste.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche,
salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 32.
Competenze dei consigli.
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annualie pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da renderenelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del
personale; le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia,
la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degliorganismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di
istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali,l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplinagenerale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti
obbligazionari;l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previstiespressamente in atti fondamentali del consiglio o che necostituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nellaordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
giunta, del segretario o di altri funzionari;n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri
rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti
nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o
controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate
entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i
termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancatadeliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organidel comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessantagiorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 33.
Composizione delle giunte.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da unnumero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore aquattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, nonsuperiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000
abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici
per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sediciper i comuni con oltre 500.000 abitanti.
2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che lapresiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto,
non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, conarrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numeropari e comunque non superiore ad otto.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 34, lo
statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non
facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti dicompatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
Art. 34.
Elezione del sindaco, del presidente della provinciae delle giunte. 1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale eprovinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno allaprima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le
modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto. 2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni
dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata
la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione
delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune oalla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di
sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di
un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica disindaco o di presidente della provincia.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta deiconsiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive
votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al
comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranzapredetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1,
lettera b), n. 1). 5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali perl'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giuntecomunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima
convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. 6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dalconsigliere anziano.
7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni
dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervengal'annullamento per vizio di legittimità.
8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di
oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva
giunta.
Art. 35.
Competenze delle giunte.
1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non sianoriservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nellecompetenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del
presidente della provincia, degli organi di decentramento, del
segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente alconsiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 36.
Competenze del sindaco e del presidente della provincia.
1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli
atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamentodelle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e
alla provincia. 3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplinaregionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive egenerali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto. 5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenzaentro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, lettera n), o
comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del
giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i
capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza deltermine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglionella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il
comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio deisuccessivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui
all'art. 48. 6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della
provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula
prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma dellaRepubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 37.
Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione.
1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta nonne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessanodalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiduciacostruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo deiconsiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera
giunta; deve contenere la proposta di nuove linee
politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente dellaprovincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previstodall'art. 34.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giornie non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta laproclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari,
revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente dellaprovincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella
stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente. 7. La decadenza di cui al comma 8 dell'art. 34 ha effetto dalla
elezione della nuova giunta.
8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente
articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori,
eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di
istituzioni dipendenti.
Art. 38.
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di
leva militare e di statistica;b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggie dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, disanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità
ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire edeliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a personedeterminate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindacopuò provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudiziodell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo. 5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefettopuò disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento deiservizi stessi nonchè per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma
1, nonchè dall'art. 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidentedel consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi
di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni. 7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.
Art. 39.
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali. 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decretodel Presidente della Repubblica, su proposta del Ministrodell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordinepubblico;b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamentodegli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del sindaco, del presidente
dell'amministrazione provinciale e della giunta entro sessanta giornidalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunqueverificatasi o, in caso di dimissione, dalla data di presentazionedelle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il
termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza chesia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organoregionale di controllo nomina un commissario affinchè lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema dibilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controlloassegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è
data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio. 3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decretostesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo
decreto. Tale termine può essere prorogato per non piùdi novanta
giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno
elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto delloscioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di
scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decretoè pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesadel decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave eurgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non
superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali enominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. 8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla datadel provvedimento di sospensione.
Art. 40.
Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i
presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti deiconsigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali
possono essere rimossi quando compiano atti contrari allaCostituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno deireati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive
modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o
di sicurezza.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave eurgente necessità. 3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 41.
Comitato regionale di controllo.
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'art.
130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente dellagiunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei
comuni e delle provincie.
2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per
territorio o per materia, salvaguardando con forme opportunel'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del
comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni
del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni diriferimento.
Art. 42.
Composizione del comitato.
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati,
scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottoricommercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per
almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente dellaprovincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale,
ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in
quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato inquiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie
giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o
provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto frafunzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nellerispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non piùdi due componentisupplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un
terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma
1, è designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di
cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengonoalle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa
categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il
presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dalconsiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione. 6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito
di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti. 7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
Art. 43.
Incompatibilità ed ineleggibilità. 1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti
soggetti a controllo del comitato, nonchè coloro che abbianoricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del
medesimo comitato;d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle
cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e
dei funzionari dello Stato;e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali
sottoposti al controllo del comitato nonchè i dipendenti dei partiti
presenti nei consigli degli enti locali della regione;f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle
sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazionepresso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi neipartiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonchè coloro
che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla
costituzione del comitato.
Art. 44.
Norme regionali. 1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle
loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni
del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della
attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonchè il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale. 2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza
qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e perla tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni,decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità
sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali dicontrollo e dei loro uffici, nonchè la corresponsione di un'indennitàdi carica ai componenti sono a carico della regione.
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato
regionale di controllo ispirandosi ai princìpi dell'adeguatezzafunzionale e dell'autonomia dell'organo.
Art. 45.
Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.
1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità ledeliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provincialinonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria
iniziativa, sottoporre al comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie
sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provincialio un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il
sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni neiquali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scrittae motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti icontratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad
amministratori, a dipendenti o a terzi;c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del
personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui alcomma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresìessere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando
un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei
comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero unquinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistemamaggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziatedi incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del
consiglio.
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.
Art. 46.
Modalità del controllo preventivo di legittimità
degli atti e del bilancio.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni
indicate dall'art. 45 diventano esecutive se nel termine di venti
giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale dicontrollo non abbia adottato un provvedimento di annullamento,
dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti nonchè alle norme statutarie
dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento
ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate. 4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della suascadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. Il tal caso iltermine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della
ricezione degli atti richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso deltermine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione dinon aver riscontrato vizi di legittimità.
6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni
dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a
pena di decadenza. 7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini perl'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per ladisciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati
regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso. 8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del contoconsuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni.
Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni aisensi del comma 1. 9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato lemodificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il
termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro iltermine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione diadozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piùcommissari per la redazione
del conto stesso.
11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo ilcontrollo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e
la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
Art. 47.
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicatemediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o dellagiunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 48.
Potere sostitutivo.
1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedereentro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti
obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a
mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essereinferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi
d'urgenza.
2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sonoregolate dalla legge regionale.
Art. 49.
Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province. 1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle
unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle
comunità montane si applicano le norme sul controllo e sullavigilanza dettate per i comuni e per le province.
Art. 50.
Pareri obbligatori.
1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto atutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi
norma avente forza di legge ai fini della programmazione,progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attivitàdegli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni
dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore. 2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale
interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere ilparere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine
originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il
termine prorogato, si prescinde dal parere.
Art. 51.
Organizzazione degli uffici e del personale.
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la
dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto,l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo princìpidi professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina
l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali perl'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e
stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra ilsegretario dell'ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti
che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione
amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione diatti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e
lo statuto espressamente non riservino gli organi di governodell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalitàstabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e diconcorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso,
la stipulazione dei contratti. 4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agliobiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e
dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la copertra dei posti di
responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenzialio di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempodeterminato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando irequisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere
conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i terminifissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento
motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal
dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degliobiettivi e all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di
efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui
diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta
con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati
conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degliincarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento
economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione
dell'incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto diprofessionalità.
8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendentidegli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di
durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della
Repubblica secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29
marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la
disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause
di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine
all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei princìpi
stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi
degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa
alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonchèalla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici
complessivi. 9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in serviziosono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili
dello Stato. 10. istituita in ogni ente una commissione di disciplina,
composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la
presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designatoall'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici
ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità
montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Art. 52.
Segretari comunali e provinciali. 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare,
funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale
territorialmente articolato.
2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti
professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il
trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i
trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accessoe progressione in carriera, nonchè l'organismo collegiale,
territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o
da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti
degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari,
preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di
indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.
La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli entilocali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti
all'albo di cui al comma 1. 3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende
funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51,sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e necoordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è
responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai
relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del
consiglio.
4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario
per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per
coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si
applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente
legge.
Art. 53.
Responsabilità del segretario degli enti locali e dei
dirigenti dei servizi. 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del
servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei
servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi. 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti
e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1,unitamente al funzionario preposto.
Art. 54.
Finanza locale. 1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge. 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, conconseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali oregionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate. 5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi localiindispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi chetengano conto della popolazione, del territorio e delle condizionisocio-economiche, nonchè in base ad una perequata distribuzione dellerisorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale. 6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la
contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubbliciindispensabili. 8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe ei corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti localideterminano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di
competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e
tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbonogarantire agli enti locali risorse finanziarie compensative. 9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire
ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di
opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare
con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazionedi opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dallalegge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è
determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno
degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è
riducibile nel triennio. 12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per larealizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di
investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse
attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.
Art. 55.
Bilancio e programmazione finanziaria.
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è
riservato alla legge dello Stato. 2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi
dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico efinanziario. 3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale eprogrammatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quellodella regione di appartenenza. 4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in
modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza
attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'attoè nullo di diritto.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilitàeconomica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto delbilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed aicosti sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30giugno dell'anno successivo.
Art. 56.
Deliberazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione indicante:a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalledisposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazionidello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dallanormativa della Comunità economica europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
CFR[DLT 15.11.1993 n. 507 ART n. 28]
Art. 57.
Revisione economico-finanziaria.
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti, il quale funge da presidente;b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvoinadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed alregolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e propostetendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione. 7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loroattestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza delmandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore elettodal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri escelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2,lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico internodella gestione.
Art. 58.
Disposizioni in materia di responsabilità.
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio
di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli
enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestionee sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono
personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli entilocali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla
commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degliamministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è
personale e non si estende agli eredi.
Art. 59.
Termine per l'adozione dello statuto.
1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il
regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina deicontratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle
materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degliassessori è determinato nella misura massima prevista dall'art. 33.
All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della
giunta si procede secondo le modalità previste dall'art. 34. I
termini di cui al comma 2 dell'art. 34, limitatamente alle
amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990,
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per laraccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, checura anche adeguatamente forme di pubblicità degli statuti stessi. 5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamentofinanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi,
in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 60.
Revisione dei consorzi, delle associazioni e
delle circoscrizioni. 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti
di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla
revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto,costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle
forme previste dalla presente legge. 2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976,
n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'art. 13, si
intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunalisuccessiva alla adozione dello statuto comunale.
Art. 61.
Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e
associativi, di comunità montane e di organi di controllo. 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di
organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali aiprincìpi della presente legge. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montanesecondo i criteri di cui all'art. 28, provvedendo anche allaregolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi diattuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di
controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presentelegge, nonchè alla relativa regolamentazione legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioninon avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.
Art. 62.
Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, il Governo
è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due annidalla data di entrata in vigore della presente legge, con leprocedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o
piùdecreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare ledisposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione
medesima. 2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolaricondizioni di autonomia attribuita alla regione.
Art. 63.
Delega al Governo per la prima revisione dellecircoscrizioni provinciali. 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione
dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di dueanni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piùdecreti
legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per
la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazioneterritoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione. 2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ademanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province,
compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le areeterritoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata giàavviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni
ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione(Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il
parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge. 3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati,
ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei princìpi e criteri
direttivi di cui all'art. 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertatal'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge,provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate
ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro isuccessivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentaripermanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5miliardi per ciscuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando l'accantonamento <<Istituzione di nuove province>>. 6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscrittanell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge
finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa,
rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare
coperto.
Art. 64.
Abrogazione di norme. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articolida 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvatocon regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazionie integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvatocon regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23,
primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140,
primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle
funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste daleggi speciali, gli articoli da 328 a 331.d) il primo comma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444,
intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia
di edilizia scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente leggesono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili,
salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione
della loro efficacia. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizionirimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.
Art. 65.
Entrata in vigore della legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.