Decreto Legislativo 30
giugno 1997, n. 244
"Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio
1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che ha delegato il Governo ad emanare uno o
piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed al
riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni
e comunita' montane, previsto dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e
delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Assetto generale della contribuzione erariale agli enti
locali
1. Il sistema dei trasferimenti erariali a province,
comuni e comunita' montane si articola nei seguenti fondi:
a) fondo ordinario per le province ed i comuni;
b) fondo ordinario per le comunita' montane;
c) fondo consolidato;
d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;
e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;
g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali.
2. Il fondo ordinario per province e comuni e' cosi
composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario
attribuito per il 1997, al netto della riduzione di cui
all'articolo 1, comma 162, e degli incrementi di cui all'articolo
1, comma 156, e comma 164, lettere c) e d), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il
1997 e non comprese nella previsione di cui al comma 4,
complessivamente pari a lire 4.060.150.000.000;
c) dai trasferimenti statali dovuti ai sensi dell'articolo
91, commi 4 e 10, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modifiche, per l'attivazione
delle procedure di allineamento alla media dei contributi
e delle procedure di mobilita' del personale nell'ambito
del risanamento degli enti dissestati.
3. Il fondo ordinario per le comunita' montane e' cosi'
composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario
attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
b) dalla dotazione complessiva del fondo consolidato
attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1
e 2.
4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunita'
montane, che rimane attribuito ai singoli enti
beneficiari sino alle scadenze di legge, e' cosi composto:
a) dal contributo per i comuni con popolazione inferiore
a 5000 abitanti, conseguente all'ampliamento del sistema
della tesoreria unica, di cui all'articolo 1, comma 156,
della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire
180.000.000.000 per il 1997;
b) dai contributi a favore delle nuove province, previsti
dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
complessivamente pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
c) dai contributi a favore delle province di Catanzaro,
Forli' e Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164,
lettera c), della legge n. 662 del 1996, complessivamente
pari a lire 10.000.000.000 per il 1997;
d) dai contributi per il finanziamento delle spese
sostenute dalle province per gli adempimenti ad esse
affidate, in relazione al funzionamento degli uffici
scolastici regionali, dall'articolo 2, comma 4, della
legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari a
lire 525.000.000 per il 1997;
e) dai contributi per il finanziamento delle spese
sostenute dalle nuove province per l'istituzione di
provveditorati agli studi, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla
legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari a
lire 2.400.000.000 per il 1997;
f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo
di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il
comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve
provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di
cui all'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, complessivamente pari a lire 35.000.000.000
per il 1997;
g) dai contributi in favore del comune di Pozzuoli per l'espletamento
dei necessari servizi pubblici locali al complesso di
Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del
decreto - legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il 1997;
h) da altri contributi assegnati ad enti specificamente
individuati in base a disposizioni normative.
5. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per
province e comuni e' cosi' composto:
a) dalla dotazione attribuita per il 1997 al fondo
perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale,
incrementata della quota del fondo utilizzata per il 1997
ai fini di cui all'articolo 1, comma 164, lettere c) e d),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente
pari a lire 1.820.922.000.000;
b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.
6. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di
province, comuni e comunita' montane e' determinato nella
misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla
legge finanziaria.
7. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti e'
composto dalla quota di competenza propria dello Stato
dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia,
derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973,
n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali e' determinato in base all'onere residuo posto a
carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui
contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione
del fondo e' pari a complessive lire 8.590.000.000.000.
Per gli anni successivi la dotazione del fondo e'
aggiornata secondo i criteri indicati dall'articolo 88,
comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Aggiornamento delle dotazioni dei fondi
1. Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, maggiorato delle detrazioni gia'
operate per effetto dell'istituzione dell'imposta
comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale
all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base
per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con
riferimento ad un andamento coordinato con i principi di
finanza pubblica e con la crescita della spesa statale,
in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel
triennio, contenuti nei documenti di programmazione
economico - finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento
e' assegnato al fondo per la perequazione e per gli
incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), che e'
assegnata al fondo ordinario delle comunita' montane e la
quota fissa, gravante sulla sola parte spettante alle
province, di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera c), che e' assegnata alle province di
Catanzaro, Forli' e Vercelli.
2. Il fondo ordinario per le comunita' montane di cui all'articolo
1, comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle
risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento
coordinato con i principi di finanza pubblica e con la
crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di
incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei
documenti di programmazione economicofinanziaria dello
Stato. L'importo dell'aggiornamento e' assegnato al fondo
ordinario.
Art. 3.
Riequilibrio dei contributi ordinari per province e
comuni
1. I contributi ordinari spettanti alle province ed ai
comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e
nella misura valida per il primo anno di applicazione del
nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione
di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere
dalla prima applicazione del nuovo sistema.
2. Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero
dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province
e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili
di cui all'articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e quelli maggiormente diffusi.
3. Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi
sul territorio con caratteristica di generalita'. Sono
ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel
maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno
con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due
gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
4. Il fabbisogno standardizzato e' calcolato con la somma
dei prodotti delle unita' di determinante per i parametri
monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma,
sia per le province che per i comuni, i correttivi per le
condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento
della domanda di servizi negli enti di maggiore
dimensione demografica e per la rigidita' dei costi degli
enti di minore dimensione demografica.
5. Il fabbisogno standardizzato e' aggiornato
triennalmente. In relazione alle particolari esigenze
delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse
demandati, l'aggiornamento puo' avere cadenza inferiore,
subordinatamente alle necessita' tecniche di elaborazione
di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo
- standard, sentita la Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali. Le tecniche di costo - standard possono
essere sperimentate per i comuni.
6. Gli aggregati di enti, entro i quali sono definiti i
parametri monetari, sono i seguenti:
a) province:
1) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
2) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio di 300.000 ettari o piu';
3) con popolazione di 400.000 abitanti o piu' e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
4) con popolazione di 400.000 abitanti o piu' e
territorio di 300.000 ettari o piu';
b) comuni, con distinzione fra enti interamente montani
ed altri sino a 59.999 abitanti:
1) comuni con meno di 500 abitanti;
2) comuni da 500 a 999 abitanti;
3) comuni da 1.000 abitanti a 1.999 abitanti;
4) comuni da 2.000 abitanti a 2.999 abitanti;
5) comuni da 3.000 abitanti a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
7. I determinanti della spesa sono individuati per tutti
gli enti, con tecniche di correlazione, nell'ambito di
ciascun servizio. Sono considerati determinanti:
a) per i servizi alle persone gli elementi fisici
derivanti dalla popolazione e dalle relative classi di
eta', con ponderazione in funzione dell'usufruibilita'
dei servizi;
b) per i servizi al territorio delle province quelli
relativi alla dimensione territoriale integrale, alla
lunghezza delle strade, alla superficie lacustre e
fluviale, alla dimensione territoriale boschiva e
forestale, alle caratteristiche della diversa
concentrazione urbanistica e degli impianti relativi alle
attivita' ambientali;
c) per i servizi al territorio dei comuni quelli relativi
alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla
dimensione territoriale extraurbana servita, ponderati,
ove ne ricorra la necessita', con la densita' della
popolazione o con altro elemento, in funzione delle
condizioni di usufruibilita' dei servizi.
8. I parametri monetari sono calcolati nell'ambito di
ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati
al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai
certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni
disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie
stabilizzate per determinante e del risultato dello
studio di frequenza per individuare il valore normale.
9. Il correttivo per il degrado delle condizioni
socioeconomiche e' calcolato utilizzando:
a) per le province:
1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
2) numero medio di componenti per famiglia;
3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso
domestico;
5) consumi di energia elettrica pro - capite nel
terziario;
6) consumi di energia elettrica pro - capite per uso
industriale;
7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100
esercizi alimentari;
8) scatti Telecom pro - capite;
9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti;
10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;
11) posti letto alberghieri ed extra - alberghieri per 10.000
abitanti;
12) depositi bancari per abitante;
13) valore aggiunto pro - capite al costo dei fattori;
b) per i comuni:
1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
2) numero medio di componenti per famiglia;
3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso
domestico;
5) consumi di energia elettrica pro - capite nel
terziario;
6) consumi di energia elettrica pro - capite per uso
industriale;
7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100
esercizi alimentari;
8) scatti Telecom pro - capite;
9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti;
10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;
c) ulteriori indicatori desumibili da dati disponibili
presso l'Istituto nazionale di statistica o presso enti
che appartengono al Si.Sta.N.
Gli indicatori sono poi trasformati in indici esprimenti
condizioni crescenti di degrado entro una scala da 1 a 10
e poi riassunti in un indice generale. Sono considerati
degradati gli enti aventi un indice complessivo superiore
ad 8, con indici singoli non inferiori al valore di 5,
fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore
inferiore a 5, esprimano di per se' condizioni di degrado.
Sono considerati gravemente degradati gli enti con un
indice complessivo non inferiore a 9 e con indici singoli
non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli
indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano
di per se' condizioni di degrado. Agli enti in condizioni
di degrado e' attribuito un correttivo non superiore al
10 per cento del proprio fabbisogno.
10. Il correttivo per la presenza dei militari e delle
loro famiglie e' calcolato raffrontando i dati del
Ministero della difesa con la popolazione residente. La
maggiorazione e' definita nella stessa percentuale
rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie
rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non
puo' superare il 5 per cento. Il correttivo e' cumulabile
con il correttivo di cui al comma 9.
11. In ragione dell'incremento della domanda di servizi
sono attribuiti:
a) un correttivo moltiplicatore di 1,2 ai comuni
capoluoghi di provincia;
b) un correttivo moltiplicatore di 1,3 ai comuni
capoluoghi di regione o sede di area metropolitana;
c) un correttivo moltiplicatore di 1,15 alle province i
cui comuni capoluogo siano sede di area metropolitana.
12. E' attribuito altresi' un correttivo alle province
con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non
compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere a),
b) e c), nella stessa percentuale rappresentata dai
cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il
correttivo e' cumulabile con i correttivi di cui ai commi
9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene
effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo
e' limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e
del 5 per cento per le province.
13. E' attribuito un correttivo per la rigidita' dei
costi alle province con popolazione inferiore a 300.000
abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000
abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, nonche' a quelli delle isole minori marittime.
Il correttivo e' determinato in misura tale da consentire
la conservazione del 70 per cento del valore del
fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore
del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione
di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo e' cumulabile con
quelli di cui ai commi 9 e 10.
14. Eseguita la definizione a valenza triennale dei
fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra
le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi
ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i
comuni del l'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e
per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e
la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale
generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni
complessivi. Gli enti locali che cosi' si evidenziano
sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a
riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti
sottodotati ricevono contributi integrativi in misura
crescente nello stesso periodo. L'operazione di
riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha
la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli
enti dissestati durante il periodo legale di risanamento.
Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno
successivo. In modo analogo si procede in caso di
successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di
nuovi tributi.
15. Per il primo anno di applicazione della procedura di
riequilibrio di cui al presente articolo i contributi
integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti
sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti
locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono
inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di
raggiungere almeno tale soglia.
Art. 4.
Contributi ordinari per le comunita' montane
1. I contributi ordinari per le comunita' montane sono
determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione
operata per l'esercizio precedente a quello del primo
anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.
2. Nel caso di variazioni relative alle comunita' montane
i contributi ordinari vengono rideterminati con le
seguenti modalita':
a) in caso di fusione i contributi spettanti agli enti
originari si sommano;
b) in caso di scissione i contributi spettanti all'ente
originario sono ripartiti in base alla popolazione;
c) in caso di modificazioni territoriali i contributi
spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base
alla popolazione.
3. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante dal1'aggiornamento
di cui all'articolo 2 viene destinato, prioritariamente,
per il finanziamento di nuove comunita' montane, escluse
le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata
e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2,
comma 1, sono attribuite, pro quota, a tutte le comunita'
montane con le seguenti modalita':
a) per il 75 per cento in ragione della popolazione
montana;
b) per il 25 per cento in ragione del territorio delle
comunita' montane.
4. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
utilizzati i dati risultanti dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)
Art. 5.
Perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo
sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate
1. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per
le province ed i comuni, di cui all'articolo 1, comma 5,
destinato per il 16 per cento alle province e per l'84
per cento ai comuni, e' assegnato:
a) per le province secondo i seguenti criteri: l'80 per
cento per la perequazione delle basi imponibili, il 10
per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed 10 per
cento per l'incentivo allo sforzo tariffario;
b) per i comuni per lire 20.000.000.000 ai comuni per lo
svolgimento di funzioni associate, per lire 5.000.000.000
ai comuni che hanno realizzato o realizzano nel triennio
la procedura di unione ed il resto secondo i seguenti
criteri: il 40 per cento per la perequazione delle basi
imponibili, il 45 per cento per l'incentivo allo sforzo
fiscale ed il 15 per cento per l'incentivo allo sforzo
tariffario.
2. La perequazione viene effettuata con i seguenti
criteri per le province, sull'imposta sulle assicurazioni
per la responsabilita' civile dei veicoli e sull'imposta
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli sul
pubblico registro automobilistico, e per i comuni, sull'imposta
comunale sugli immobili e sull'imposta di registro,
ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili:
a) sono presi in considerazione i gettiti potenziali se
disponibili, oppure i gettiti dei tributi di competenza
delle province e dei comuni. Per ciascun tributo e'
considerato, ove possibile, il valore per punto di
aliquota, valutata nel suo valore medio ponderato. A tale
fine, sono utilizzati i dati ufficiali in possesso delle
amministrazioni pubbliche centrali;
b) l'assegnazione dei contributi e' disposta
triennalmente, entro il mese di settembre antecedente il
primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo
restano fermi i dati di base utilizzati per i riparto. I
contributi non si consolidano al termine del triennio;
c) i destinatari dell'intervento perequativo sono gli
enti che hanno applicato i tributi e per i quali il
gettito potenziale, se disponibile, ovvero il provento
del gettito dei tributi e' inferiore al valore normale
per abitante della classe demografica di appartenenza. A
tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 3, comma
6;
d) il sistema perequativo deve assegnare contributi che
gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del
tributo da perequare al provento medio per abitante di
ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli
enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla
stessa media;
e) qualora con l'assegnazione del contributo perequativo
annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al
comma d), l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra
gli altri enti destinatari della perequazione, in
proporzione ai contributi assegnati;
f) nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore
alla somma necessaria per l'allineamento al provento
medio per abitante di ciascun ente al di sotto della
media, la somma eccedente e' distribuita a tutti gli enti
in proporzione al proprio fabbisogno.
3. L'incentivo allo sforzo fiscale e' attribuito
separatamente a province e comuni, con assegnazione
valida per un triennio e non consolidabile, ed e'
calcolato come segue:
a) per le province l'incentivo allo sforzo fiscale e'
calcolato sulla base dei singoli tributi, i cui introiti
vanno resi paragonabili e poi neutralizzati agli effetti
dell'aliquota applicata. I singoli contributi sono
attribuiti, nei limiti della dotazione del fondo, agli
enti che presentano indici superiori ai valori medi
generali degli aggregati di cui all'articolo 3 e dei
sottoaggregati piu' significativi, ed in proporzione ai
differenziali positivi. In caso di impossibilita' di
definizione degli incentivi la quota di fondo viene
attribuita alla perequazione delle basi imponibili;
b) per i comuni l'incentivo allo sforzo fiscale e'
calcolato sulla base della percentuale rappresentata
dalla base imponibile sulla quale effettivamente e'
corrisposta l'I.C.I in ogni comune rispetto alla base
imponibile risultante dal catasto. Per il primo triennio
l'incentivo e' corrisposto ai comuni che superano l'80
per cento. Per ogni successivo triennio la percentuale e'
aumentata di 5 punti. L'incentivo e' attribuito in
proporzione alla maggiore percentuale di rendita
catastale contribuita rispetto alla media. Fino a quando
la suddetta metodologia non e' applicabile per i comuni,
l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato sulla base
dell'I.C.I., considerando il rapporto rispetto alla base
imponibile risultante dalle dichiarazioni a suo tempo
rese dai contribuenti. Per il primo triennio vale il
limite del 90 per cento, con successivi aumenti triennali
di 5 punti. I dati relativi all'I.C.I. sono forniti dal
Ministero delle finanze, che provvede anche a completare
i dati forniti dai contribuenti in sede di versamenti
dell'imposta con le indicazioni ulteriormente necessarie.
4. L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione
valida per un triennio e non consolidabile, e' attribuito
in base al maggiore tasso di copertura dei costi, con
introiti da tariffa, realizzato nel corso dell'ultimo
biennio precedente. I singoli contributi sono attribuiti
nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori
a quelli medi generali degli aggregati di cui all'articolo
3, ed in proporzione ai differenziali positivi.
5. L'incentivo per la realizzazione delle procedure di
unione di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' assegnato ai comuni che la dimostrino al
Ministero dell'interno con apposita certificazione. L'incentivo
e' attribuito entro il limite del 10 per cento delle
spese correnti del bilancio complessivo ed entro il
limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1.
6. L'incentivo per la gestione associata dei servizi, con
assegnazione valida per un triennio e non consolidabile,
e' attribuito per lire 20.000.000.000 ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dimostrino al
Ministero dell'interno di avere realizzata la gestione
associata. Sono considerati i servizi o le funzioni
riguardanti l'istruzione primaria e secondaria, la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'esercizio
della fognatura e della depurazione ed altri servizi da
determinare dal Ministero dell'interno con proprio
decreto. L'incentivo e' determinato sulla base del valore
economico dei servizi e non oltre il dieci per cento
dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti entro
i limiti del fondo disponibile.
Art. 6.
Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale ordinario
per gli investimenti
1. I contributi in conto capitale assegnati agli enti
locali a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti sono specificamente destinati alla
realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse
sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali
della programmazione economico - sociale e territoriale
stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Non possono essere
utilizzati per il finanziamento di spese correnti o di
altri investimenti. Nel caso in cui non siano utilizzati
nell'anno di assegnazione si considerano impegnati e
possono essere utilizzati nei quattro anni successivi,
ferma restando la destinazione per legge. Ove la regione
non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei
contributi e' determinata dall'ente locale, ferma
restando la destinazione di legge.
2. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane
spettano contributi a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti con le seguenti modalita':
a) l'assegnazione e' disposta in conto capitale, con
proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione
della legge finanziaria, con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
b) per le province ed i comuni i contributi sono
determinati tenendo conto della popolazione di ciascun
ente, con riferimento alla spesa media procapite
sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti
locali, risultante definita dai dati piu' recenti forniti
dal Ministero dei lavori pubblici al Servizio statistico
nazionale e da questo divulgati. Ai fini del riparto
valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6; ove i
dati delle opere pubbliche non consentono operazioni di
riaggregazione, valgono le classi di enti all'uopo
indicati. Dalla parte del fondo cosi' determinato
spettante ai comuni viene prioritariamente assegnata ai
comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti una quota
pari al 20 per cento, da ripartire con i medesimi criteri
sopra individuati;
c) per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle
regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane,
per la meta' sulla base della popolazione residente e per
la meta' sulla base della superficie dei territori
classificati montani secondo i dati risultanti dalla piu'
recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.
Art. 7.
Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale speciale
per gli investimenti
1. Il fondo e' destinato prioritariamente al
finanziamento degli investimenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli
enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
15 -bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime
condizioni di degrado.
2. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di
cui all'articolo 1, comma 7, e' ripartito annualmente con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Statocitta' ed autonomie locali, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 8.
Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai
singoli enti
1. Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali
a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, e con applicazione
dell'operazione di riequilibrio di cui all'articolo 3,
prendendo a base per ciascun ente, in sede di prima
applicazione, l'attribuzione operata per l'esercizio
precedente a quello del primo anno di applicazione del
nuovo sistema dei trasferimenti.
2. Alle comunita' montane spettano contributi annuali a
valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4.
3. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane
spettano contributi annuali a valere sul fondo
consolidato, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1.
4. Alle province ed ai comuni spettano contributi a
valere sul fondo per la perequazione e per gli incentivi,
di cui all'articolo 1, comma 5, con le modalita' di cui
all'articolo 5.
5. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane
sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti in base a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 6.
6. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane
sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale
speciale per gli investimenti in base a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 7.
7. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali, di cui all'articolo 1, comma 8, e' attribuito
annualmente agli enti locali in ragione dell'onere posto
a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui
contratti dall'ente, secondo la normativa in base alla
quale fu concesso il contributo.
8. I dati relativi agli importi dei contributi spettanti
ai singoli enti sono aggiornati con cadenza triennale.
Salvo diversa disposizione, entro il mese di settembre il
Ministero dell'interno comunica, attraverso il proprio
sistema informativo, i contributi spettanti a ciascun
ente per il triennio seguente. La seconda e la terza
comunicazione annuale di ciascun triennio comprendono,
rispettivamente, una e due proiezioni annuali dei
contributi spettanti, modificabili a seguito del
successivo aggiornamento triennale.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al
presente decreto legislativo entra in funzione
contestualmente all'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dalla
stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' le
disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra
le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle originarie.
2. In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel
presente decreto legislativo relativi alla determinazione
e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni
agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo
esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione
del nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento
si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali.
3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i
trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali
nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le
eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti
le cui risorse risultino al di sotto della media pro -
capite della fascia demografica di appartenenza in misura
proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa,
considerando le risorse quali costituite dai contributi
ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I.
al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province
dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.