MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 gennaio 2000.
Criteri e modalità per la contrazione dei mutui da parte delle comunità montane per le finalità di cui all' articolo 34 della legge n. 144/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane";

Visto, in particolare, l'art. 7 della citata legge n. 97/1994, il quale stabilisce, tra l'altro, che "i piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all'art. 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalità principale, il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi";

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare, l'art. 34, il quale stabilisce che "per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto necessario procedere al riparto delle risorse finanziarie, disponendo in primo luogo un'assegna-zione di eguale importo per tutte le comunità montane al fine della predisposizione dei piani di sviluppo pluriennali (o dei relativi aggiornamenti o completamenti) previsti dall'art. 7 della legge n. 97/1994, necessari per l'acquisizione delle indicazioni sui fabbisogni locali e sulle priorità di intervento;

Ritenuto altresì necessario e opportuno procedere al riparto delle restanti quote delle risorse ai fini della più efficiente ed efficace utilizzazione delle stesse, tenuto conto dell'ambito territoriale delle comunità montane, delle caratteristiche innovative dei piani di sviluppo e dei parametri territorio/popolazione;

Considerato che l'elevato numero degli enti abilitati alla contrazione dei mutui, le connotazioni organizzative e funzionali degli enti stessi, il limitato importo dei singoli mutui, rendono opportuno stabilire disposizioni attuative che assicurino una corretta, efficiente e uniforme operatività della legge, nonché un efficace monitoraggio del relativo stato di attuazione;

Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attività e servizi di interesse economico generale che l'Istituto svolge ai sensi del-l'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e che, pertanto, gli stessi costituiscono lo strumento per rendere più spedite le procedure per la concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;

Sentiti l'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 21 ottobre 1999, ha esaminato i predetti criteri di riparto, esprimendo parere favorevole;

Decreta: Art. l.

I125% delle risorse derivanti dai mutui è ripartito, in parti uguali, tra tutte le comunità montane per l'elabo-razione dei piani di sviluppo previsti dall'art. 29, comma 3, della legge n. 142/1990 e dall'art. 7 della legge n. 97/1994, da adottarsi entro il 15 dicembre 2000. Nel caso in cui il piano sia già stato predisposto, i mutui possono essere utilizzati per l'aggiornamento, il completamento o la realizzazione dello stesso. Nel caso dl comunità montane costituite successivamente al 1º gennaio 2000, il termine per l'approvazione del piano di sviluppo è prorogato al 15 giugno 2001.

Il 65% delle risorse è ripartito su base regionale, per il 50% con riferimento al territorio montano delle comu-nità e per l'altro 50% con riferimento alla popolazione ivi residente, secondo le percentuali indicate in allegato 1, per il finanziamento dei progetti presentati dalle comunità, in forma singola o associata, in linea con le priorità indicate nei piani di sviluppo. I progetti dovranno pervenire alla regione entro il 15 dicembre 2000 e saranno valutati, entro il 15 marzo 2001, dai nuclei di valutazione di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999, ovvero, se non costituiti, dall'assessorato competente individuato dalla giunta regionale, tenendo prioritariamente conto dei progetti integrati coofinan-ziati anche con altre risorse pubbliche, comunitarie e private, degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo e del contributo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale.

In caso d'inadempimento da parte delle regioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà ad attivare poteri sostitutivi.

L'importo residuo delle somme disponibili, maggiorato delle eventuali risorse non attivate dagli enti beneficiari nei termini previsti, è ripartito tra le comunità montane che presentino, in forma associata, al Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM), entro il 15 dicembre 2000, progetti redatti secondo criteri individuati dal CTIM entro il 15 aprile 2000. I progetti saranno successivamente selezionati dallo stesso CTIM entro il 15 marzo 2001.

Art. 2.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere alle comunità montane beneficiarie mutui quindicen-nali il cui importo è determinato dall'attualizzazione al tasso fisso vigente delle risorse a ciascuna assegnate. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto, per la concessione dei mutui trovano applica
zione le procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, le comunità montane interessate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentano richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti. Per le comunità montane costituite successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di tre mesi di presentazione della domanda decorre dalla data di costituzione.

Nel caso in cui il mutuo venga concesso per l'elabora-zione, completamento o aggiornamento del piano di sviluppo, la comunità montana beneficiaria trasmette alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla sua adozione, una dichiarazione del segretario attestante l'avvenuta adozione. In mancanza di tale dichiarazione la Cassa depositi e prestiti procede alla revoca del mutuo ed al recupero delle somme eventualmente erogate, ponendo a carico della comunità montana i relativi oneri di ammortamento.

Qualora l'onere definitivamente accertato per la elaborazione o l'aggiornamento del programma di sviluppo risulti inferiore all'importo del mutuo concesso, la comunita montana beneficiaria può utilizzare la quota di mutuo non impepata per il finanziamento, anche parziale, di specifici interventi previsti nel piano approvato. In mancanza di specifici interventi da finanziare, la Cassa depositi e prestiti procede alla corrispondente riduzione del mutuo.

I mutui sono somministrati, su richiesta dell'ente beneficiario, in una o più soluzioni, su presentazione di una dichiarazione del segretario attestante l'avve-nuta esecuzione della spesa finanziata o di quota parte di essa.

Art. 4.

Per la concessione dei mutui di cui all'art. 1, comuni 2 e 3, le comunità montane beneficiarie presentano richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto da parte della regione o del CTIM.

Nel caso di finanziamento assegnato a comunità montane associate tra loro, queste, per la concessione del mutuo, stipulano apposita convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La conmu-nità montana individuata quale ente coordinatore della convenzione provvede all'accensione del mutuo ed alla successiva gestione dello stesso con la Cassa depositi e prestiti.

I mutui sono somministrati, su richiesta dell'ente beneficiario o coordinatore, in una o più soluzioni, su presentazione di specifica dichiarazione del segretario attestante l'avvenuta esecuzione della spesa finanziata o di quota parte di essa.

Art. 5.

I mutui di cui al presente decreto sono rimborsati in quindici anni, mediante corresponsione di 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, decorrenti dal 1º gennaio successivo alla data di concessione.

Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, le comunità montane beneficiarie pagano alla Cassa depositi e prestiti, entro il successivo 31 gennaio, interessi di pream-mortamento, calcolati al medesimo tasso di concessione per il periodo che va dalla data di erogazione al 31 dicembre successivo, anche mediante utilizzo di quota parte del mutuo stesso.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO