LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 2-09-1999
REGIONE MOLISE

Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 17
del 16 settembre 1999

Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:
"Il Governo ha però osservato che, in relazione all’art. 33, la Regione avrebbe dovuto più opportunamente indicare il numero del capitolo cui imputare la quota parte dell’onere relativo alla quota regionale del finanziamento a favore della montagna".

 

TITOLO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Finalità ed ambiti di applicazione

1. La Regione Molise, con la presente legge, al fine di sostenere ed 
incentivare lo sviluppo economico e sociale della montagna, con 
specifica attenzione alle risorse umane e culturali, all’ambiente ed 
alle attività economiche, in applicazione della legge nazionale n. 97 
del 31 gennaio 1994, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce 
interventi diretti:
a) allo sviluppo ed utilizzo delle risorse proprie dei territori 
montani, sotto l’aspetto produttivo, ambientale e ricreativo;
b) favorire lo sviluppo ed il consolidamento di un servizio scolastico 
in linea con gli standard di qualità nazionali;
c) alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante 
l’incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e 
conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture e 
allevamenti alternativi;
d) alla promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle 
aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita 
comparabili a quelli delle altre zone;
e) alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione del 
territorio montano;
f) al potenziamento di servizi reali per lo sviluppo socio-economico 
delle imprese che operano e che abbiano sede nei territori montani.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori 
montani delle Comunità montane rideterminate ai sensi dell’art. 28 
della legge n. 142/1990 e successive modifiche e rientranti nelle zone 
svantaggiate di cui al titolo IX del Regolamento CE n. 950/1997.

ARTICOLO 2

Conferimento di compiti e funzioni amministrative alle Comunità 
montane

1. Alle Comunità montane sono attribuiti le funzioni e i compiti 
amministrativi per l’attuazione degli interventi previsti dalla 
presente legge agli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20,21, 22.
2. Alle Comunità montane sono, altresì, delegate le funzioni e i 
compiti amministrativi per l’attuazione degli interventi previsti 
all’art. 10.
3. Per le modalità del conferimento, il trasferimento delle risorse, 
la regolazione dei rapporti tra le Comunità montane, i Comuni e la 
Regione, i poteri sostitutivi in caso di inadempienze, si applicano le 
disposizioni generali della legge regionale per l’attuazione del 
decreto legislativo n. 112/1998.

ARTICOLO 3

Fondo regionale per la montagna
1. E’ costituito il Fondo regionale per la montagna formato da:
- assegnazioni annuali del Fondo nazionale per la montagna di cui alla 
legge n. 97/l994;
- assegnazioni annuali regionali, almeno pari alle assegnazioni di cui 
al punto precedente, da definire in sede di formulazione di Bilancio 
in termini di competenza e di cassa e da iscrivere in appositi 
capitoli;
- assegnazioni di altre leggi nazionali a destinazione vincolata;
- fondi comunitari, nazionali e regionali connessi con l’attuazione di 
programmi comunitari;
- finanziamenti regionali di progetti speciali proposti dalle Comunità 
montane.
2. Oltre ai finanziamenti di cui al comma 1, i programmi annuali di 
settore dovranno riservare appositi stanziamenti per l’attuazione di 
interventi aggiuntivi nelle zone svantaggiate di cui al Titolo IX del 
Regolamento CE n. 950/1997.

ARTICOLO 4

Ripartizione del Fondo regionale per la montagna
1. Il Fondo regionale per la montagna è ripartito dalla Giunta 
regionale in base ai criteri di graduazione e differenziazione degli 
interventi per fasce altimetriche delle Comunità montane individuate 
dalla legge regionale di attuazione dell’art. 28 — comma 4 della legge 
n. 142/1990 e successive .
2. Per l’esercizio delle singole funzioni ad esse conferite e negli 
interventi da esse operati nell’ambito dei singoli territori, le 
Comunità montane possono osservare gli stessi criteri di cui al comma 
precedente.

ARTICOLO 5

Beneficiari
1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge in 
ordine di preferenza i seguenti soggetti:
a) coltivatori diretti, singoli o associati, imprenditori agricoli a 
titolo principale;
b) imprenditori agricoli a titolo parziale ai sensi dell'art. 5 - 
lettera a) del Regolamento CEE n. 950/1997; piccole e medie imprese 
del turismo dell’artigianato e del commercio operanti nelle zone di 
cui all’articolo 1 — comma 2.
2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata 
precedenza alle imprese singole o associate gestite da giovani o con 
presenza di giovani coadiuvanti che non abbiano compito i 40 anni al 
momento della presentazione della domanda per l’erogazione delle 
provvidenze.

TITOLO II
Interventi settoriali e speciali

ARTICOLO 6

Azioni di tutela
l. La Regione, o le Comunità Montane, nell’ambito delle rispettive 
competenze, possono contemplare nei piani di bacino a rilevanza 
regionale ed interregionale di alla legge 18 maggio 1989 — n. 183, 
interventi speciali per la salvaguardia dello spazio naturale e 
dell’ambiente in conformità con i Regolamenti CE nn. 2078/1992 e 
2080/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli interventi di cui sopra sono stabiliti rispettando le seguenti 
priorità:
a) la sistemazione idrogeologica e forestale mediante la gestione di 
terreni demaniali e/o di uso civico e/o di gestione di un ente 
pubblico che rivestano interesse generale e non arrechino alcun 
vantaggio economico diretto ad imprese private;
b) il rimboschimento di terreni ai sensi del regolamento CE n. 
2080/1992, prevedendo contributi per le spese di rimboschimento, premi 
annuali per ettaro imboschito ed incentivi per il miglioramento stesso 
delle superfici boschive. Gli importi degli aiuti per tali operazioni 
saranno quelli fissati dal Regolamento CE n. 2080/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni. Per il settore della forestazione vengono 
previsti annualmente, interventi che assicurino i livelli 
occupazionali dei lavoratori forestali impegnati a tempo determinato 
presso gli Enti Pubblici alla data del 31 dicembre 1998. Gli 
interventi di cui al punto precedente, sono diretti a garantire un 
numero di giornate lavorative procapite non inferiore a 151 su base 
annua;
c) la sistemazione dei pascoli e la riconversione dei seminativi in 
pascoli estensivi. Gli importi degli aiuti saranno quelli fissati dal 
Regolamento CE n. 2078/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la riduzione dell’impiego di concimi e/o fitofarmaci nonché 
l’introduzione o il mantenimento di metodi dell’agricoltura biologica. 
Gli importi di tali aiuti saranno quelli fissati dal Regolamento CE n. 
2078/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le Comunità montane possono affidare in appalto il compimento delle 
suddette attività, nonché opere di manutenzione di superfici 
agro-forestali abbandonate con relativo controllo fitosanitario, 
miglioramento dei pascoli e ricostruzione di piste forestali, secondo 
le modalità ed i limiti di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 
1994 - n. 97, ai coltivatori diretti, singoli o associati nei Comuni 
di cui all'articolo 1 - comma 2, previa valutazione dell'interesse 
pubblico ed in conformità con le disposizioni comunitarie sugli 
appalti pubblici.

ARTICOLO 7

Forme di gestione del patrimonio silvo-pastorale
1. Le Comunità Montane, nell’ambito delle zone di cui all'articolo 1 - 
comma 2, d’intesa con i Comuni, promuovono adeguate forme di gestione 
del patrimonio silvo-pastorale:
a) con apposite convenzioni tra i proprietari;
b) con la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, 
qualora lo richiedano proprietari di almeno i tre quarti della 
superficie interessata con istanza da prodursi all’ente di competenza.

ARTICOLO 8

Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture
1. Al fine di assicurare migliori condizioni di vita e di esercizio 
agli imprenditori agricoli, sono concessi contributi in conto capitale 
per acquisto, ristrutturazione ed adeguamento funzionale di 
preesistenti fabbricati rurali in zone di cui all’articolo 1- comma 2.
2. I suddetti contributi, a norma dell'articolo 12 del Regolamento CE 
n. 950/1997 e sue successive modificazioni, vengono fissati nel 50% 
della spesa massima ammissibile agli aiuti e per un importo massimo di 
Lire 200.000.000 per gli agricoltori singoli e di Lire 400.000.000 per 
gli associati.
3. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle 
popolazioni montane e delle aziende agricole, le Comunità montane 
prevedono finanziamenti pari al 100% della spesa per allacciamento 
delle proprietà private alla rete pubblica idrica, di viabilità, 
telefonica ed elettrica nelle zone di cui all'articolo 1- comma 2.

ARTICOLO 9

Interventi per i giovani agricoltori
1. Al fine di favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole, è 
applicata la preferenza prevista dal comma 4 dell'articolo 13 della 
legge 31 gennaio 1994 - n. 97, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quaranta 
anni residenti nei Comuni montani;
b) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la 
compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40% da 
giovani di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 e per le finalità previste dallo 
stesso comma, sono concessi contributi in conto capitale sino al 50% 
della spesa ammissibile agli aiuti e per un importo massimo di Lire 
400.000.000, per acquisto terreni, permuta, ampliamento, accorpamento 
fondiario nonché acquisto quote spettanti ai coeredi nelle successioni 
ereditarie e relative spese notarili.

ARTICOLO 10

Promozione dell’agriturismo
1. La Regione promuove con priorità nelle aree montane lo sviluppo 
dell’agriturismo mediante l’approvazione di apposita normativa da 
notificare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93 - comma 
3 del Trattato.
2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei fabbricati e nuclei 
rurali ed evitare lo spopolamento, le Comunità montane concedono 
contributi in conto capitale per la ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati rurali fino al 50% della spesa massima ammissibile fissata 
in Lire 200.000.000.
3. La Giunta Regionale prevede, secondo un programma esecutivo, 
interventi, che sono attuati dalle Comunità montane per la tutela e la 
valorizzazione dei beni ritenuti di notevole interesse per 
l’archeologia, la storia, il patrimonio culturale del Molise.

ARTICOLO 11

Promozione dell’artigianato
1. Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni montane nelle 
zone di cui all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo di 
attività artigianali rurali e locali destinati esclusivamente a 
micro-imprese e finalizzate ad attività rientranti nei servizi di 
prossimità, mediante finanziamenti da ripartire tra le Comunità 
montane che dispongono contributi non superiori al 50% della spesa 
massima ammissibile ammontante a Lire 100.000.000.

ARTICOLO 12

Agevolazioni per le piccole imprese commerciali
1. In conformità ed ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 gennaio 
1994 - n. 97, la Giunta Regionale a cadenza triennale individua con 
apposito elenco, i Comuni con meno di 1.000 abitanti e i centri 
abitati con meno di 500 abitanti ricadenti nelle aree di cui 
all’articolo 1 ove le imprese commerciali, con un giro di affari 
assoggettato a I.V.A. inferiore a 60 milioni, sono esonerate dalla 
tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione 
fiscale, con possibilità di determinazione del reddito di impresa 
sulla base di un concordato con gli Uffici dell'Amministrazione 
finanziaria.

TITOLO III
Salvaguardia e sviluppo del sistema agricolo montano

ARTICOLO 13

Sviluppo dell’agricoltura di montagna
1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse agricole e naturali 
delle zone montane e sostenere lo sviluppo economico e sociale 
dell’agricoltura praticata nelle aree di cui all'articolo 1, prevede 
azioni dirette a:
a) promuovere ed incentivare la presenza dell’uomo e delle sue 
molteplici attività, attraverso il corretto utilizzo delle risorse 
proprie del territorio montano;
b) promuovere e incentivare gli interventi per la tutela e la gestione 
del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale e il 
recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale;
c) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il 
miglioramento qualitativo delle produzioni foraggiere e del patrimonio 
zootecnico, con particolare riguardo al comparto delle carni, 
lattiero-caseario e degli allevamenti minori;
d) favorire l’adozione di tecniche colturali compatibili con 
l’ambiente e sostenere la realizzazione di strutture di raccolta, 
trasformazione e commercializzazione delle produzioni biologiche;
e) potenziare i servizi di sviluppo socio-economico a favore delle 
imprese montane, con particolare riguardo alla ricerca, alla 
sperimentazione, all’assistenza tecnica e alla formazione 
professionale.

ARTICOLO 14

Interventi per la valorizzazione della foraggicoltura e della 
cerealicoltura per uso zootecnico
1. Al fine di valorizzare le risolse foraggere delle zone montane di 
cui all’articolo 1, la Regione prevede fìnanziamenti e relativi 
programmi conferendo alle Comunità montane il compito di erogare 
contributi, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento 
CEE n. 950/1997, a imprenditori associati, a cooperative agricole e ad 
associazioni di produttori, per investimenti collettivi atti al 
miglioramento delle produzioni foraggere e cerealicole per uso 
zootecnico e necessari per la razionalizzazione delle fasi di 
conservazione e distribuzione delle stesse, sulla base dei criteri già 
fissati nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 5283 del 28 
novembre 1994 e n. 266 del 9 marzo 1998.
2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono azioni volte:
a) alla realizzazione di programmi di miglioramento di prati 
artificiali, dei prati naturali, dei prati-pascoli e dei pascoli 
naturali, allo scopo di migliorare la produzione e le caratteristiche 
nutrizionali del foraggio, mediante l’adozione di pratiche agronomiche 
compatibili, a basso impatto ambientale e con l’eventuale utilizzo, 
appropriato, dei reflui zootecnici o di altra natura;
b) all’acquisto di macchine ed attrezzature per la coltivazione, lo 
sfalcio, la raccolta, il trasporto e la distribuzione del foraggio, 
commisurate alle effettive esigenze aziendali;
c) all’acquisto ed alla installazione di impianti per l’insilamento, 
l’essiccazione, la disidratazione o altri sistemi di condizionamento e 
stoccaggio del foraggio e dei cereali per uso zootecnico.

ARTICOLO 15

Interventi a favore dell’alpeggio
1. Al fine di agevolare e consolidare la pratica dell’alpeggio in 
armonia con quanto previsto dal Regolamento CE n 2078/19992, per 
l'utilizzo diretto della flora pabulare naturale da parte del bestiame 
pascolante, favorendo, nel contempo, la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio montano, possono essere concessi dalle Comunità montane a 
imprenditori agricoli singoli o associati contributi annuali per:
a) la conduzione al pascolo, su proprietà pubblica o privata, di 
mandrie o greggi di animali bovini, ovi-caprini ed equini;
b) lo sfalcio, l’utilizzo o la distruzione dell’erba vecchia non 
utilizzata e delle essenze erbacee o cespugliose infestanti;
c) la realizzazione, il riattamento e la manutenzione, in terreni 
pubblici e/o di uso civico e/o di consorzi forestali, di idonei 
ricoveri per animali ed addetti alla custodia nonchè opere di 
approvvigionamento idrico ed elettrico, tramite piccoli generatori 
comunque azionati.
2. Il contributo annuale è commisurato alle specie animali condotte 
all’alpeggio, al numero dei capi adulti pascolanti, all’età del 
conduttore e ai periodi pascolivi. L’importo annuale di cui al 
successivo comma 3, è adeguato di anno in anno, dalla Giunta 
Regionale, sulla scorta dell’aumento inflattivo verificatosi 
nell'ultimo anno.
3. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge le 
somme erogate sono le seguenti:
a) Bovini adulti
1) fino a 300 capi Lire l00.000 a capo;
2) da 30 a 50 capi Lire 75.000 a capo;
3) oltre i 50 capi Lire 50.000 a capo.
b) Ovi-caprini adulti
1) fino a 300 capi Lire l0.000 a capo;
2) da 300 a 500 capi Lire 7.500 a capo;
3) oltre i 500 capi Lire 5.000 a capo.
c) Equini adulti
1) fino a 10 capi Lire l00.000 a capo;
2) da 10 a 20 capi Lire 75.000 a capo;
3) oltre i 20 capi Lire 50.000 a capo.
4. La Regione provvede annualmente al pagamento ai Comuni degli oneri 
dovuti dagli allevatori per "fida pascolo" negli importi massimi 
fissati al 31 dicembre 1995.

ARTICOLO 16

Organizzazioni montane e gestione associata del beni di uso civico
1. La Regione sostiene le forme di gestione associata dei beni 
agro-silvo-pastorali di uso civico, promuovendone l'utilizzazione a 
scopo paesistico, agricolo, forestale e zootecnico.

2. L'assistenza tecnica per il conseguimento degli scopi di cui al 
comma 1, qualora il servizio non possa essere assicurato dagli Enti a 
cui appartengono, è fornita dalle Comunità montane sulla base di 
apposita convenzione.

3. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la 
Giunta Regionale procede al censimento delle Organizzazioni montane, 
comunque denominate, che gestiscono beni soggetti a uso civico e 
propone al Consiglio Regionale apposita legge di riordino, in 
conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 
gennaio 1994 - n. 97.

ARTICOLO 17

Interventi di assistenza zooiatrica
1. Al fine di garantire un adeguato livello di assistenza zooiatrica a 
tutela dello stato di salute degli allevamenti e della qualità delle 
produzioni, la Comunità montana, sulla base degli indirizzi della 
Giunta regionale, può concedere contributi ad imprenditori agricoli 
singoli o associati, operanti nelle zone di cui all’articolo 1, ed 
alle aziende zootecniche colpite da malattie epizootiche, a norma 
delle leggi n. 218/1988 e n. 185/1992 e fino al 50% della spesa 
ammissibile.

ARTICOLO 18

Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte delle aziende 
montane
1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del comparto 
della produzione lattiera nelle zone montane, consentendo alle aziende 
di montagna di conseguire moduli tecnico-economici sufficienti a 
garantire un reddito adeguato, la Comunità montana, con riferimento 
alla normativa vigente in materia, adotta azioni volte:
a) ad evitare che i riferimenti produttivi assegnati alle aree montane 
possano essere ceduti all’esterno delle zone di cui all'articolo l;
b) a disporre che i quantitativi confluiti, ai sensi della normativa 
vigente, nella riserva regionale, siano riassegnati prioritariamente 
alle aziende ubicate nelle zone montane, la cui complessiva produzione 
annuale non superi le 200 tonnellate.
2. Per le finalità indicate al comma 1 - lettera b), l'attribuzione 
dei quantitativi di cui alla riserva, verrà effettuata nel rispetto 
della normativa nazionale vigente in materia dettata dalla legge 26 
novembre 1992 - n. 468 e dal decreto-legge 31 gennaio 1997 - n. 11, 
come modificato con legge di conversione 28 marzo 1997 - n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché delle vigenti 
disposizioni comunitarie.

 

ARTICOLO 19

Interventi a favore degli allevamenti
1. Al fine di mantenere le attività zootecniche nelle zone montane, la 
Comunità montana prevede contributi ad imprenditori agricoli singoli o 
associati per l'acquisto di riproduttori maschi di razza pura iscritti 
nei registri genealogici, fino al tasso massimo di aiuto del 40% della 
spesa ritenuta ammissibile.
2. Al fine di diversificare le attività zootecniche e favorire lo 
sviluppo degli allevamenti minori ed in particolare quelli di cunicoli 
equini, ungulati selvatici, la Comunità montana concede contributi in 
conto capitale ad imprenditori singoli o associati fino ad un tasso di 
aiuto del 40% della spesa massima ammissibile fissata in Lire 
50.000.000.
3. Per gli allevamenti di apicoltura la Comunità montana prevede un 
sostegno fino al 50% della spesa sostenuta per gli interventi di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 1221/ 1997 del 25 giugno 1997.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo sarà data priorità 
ai titolari di piccole aziende ed ai giovani imprenditori di cui 
all’articolo 5 - comma 2 della presente legge.

ARTICOLO 20

Interventi a favore della consulenza tecnico-scientifica
1. La Comunità montana può concedere contributi alle associazioni o 
consorzi agricoli-forestali per i costi aziendali di consulenza 
tecnico-scientifica di ricerca e sperimentazione.
2. A tal fine la Giunta regionale si impegna ad approvare un programma 
di intervento a durata triennale entro tre mesi dalla pubblicazione 
della presente legge, da notificarsi alla Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 93 - comma 3 del Trattato.
3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente 
ordine di priorità:
a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura 
naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani di riassetto 
forestale, predisposti dalla Regione;
b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto, non eseguite per 
mancato realizzo del prezzo di macchiatico;
c) utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari 
attivi per masse legnose non inferiori ai 500 metri cubi;
d) utilizzazioni effettuate con sistemi di esbosco a basso impatto 
ambientale ivi comprese le teleferiche;
e) utilizzazioni previste da piani sommari di riassetto redatti in 
forma associata;
f) utilizzazioni per l’avviamento all’alto fusto.

ARTICOLO 21

Agevolazioni per il riordino fondiario e la conservazione delle unità 
produttive
1. La Comunità montana, al fine di impedire la frammentazione delle 
aziende agricole nelle zone di cui all’articolo 1 e favorire la 
ricomposizione fondiaria, concede contributi in conto capitale ai 
coltivatori diretti, singoli o associati, ed imprenditori agricoli a 
titolo principale nella misura massima del 30% della spesa ammissibile 
per acquisto terreni e conseguenti spese notarili fino ad un importo 
massimo di Lire 200.000.000.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i 
soggetti interessati si obblighino a coltivare o condurre direttamente 
i fondi rustici per almeno 5 anni.

ARTICOLO 22

Incentivi per l’insediamento in zone montane
1. La Comunità montana, al fine di favorire il riequilibrio 
insediativo nelle zone di cui all'articolo 1 - comma 2, dispone 
incentivi finanziari e premi di insediamento a titolo di concorso 
spese per:
a) trasferimento congiunto di residenza e di attività economica per i 
lavoratori autonomi;
b) acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a 
prima abitazione e a propria residenza, impegnandosi a non modificarla 
per almeno cinque anni.
2. La Comunità montana prevede, per gli interventi di cui alla lettera 
a) del precedente comma, contributi nella misura del 50% dei costi 
ritenuti ammissibili e comunque non superiori a 50 milioni.
3. La Comunità montana prevede, per gli interventi di cui alla lettera 
b) del precedente comma, contributi nella misura del 30% della spesa 
ritenuta ammissibile non superiore a 100 milioni.

ARTICOLO 23

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi 
pubblici
1. Le Comunità Montane, anche riunite in Consorzio fra loro o con 
Comuni montani, in attuazione dell’articolo 28 - comma 1 della legge 9 
giugno 1990 - n. 142 e successive modifiche e secondo le modalità 
previste dalle disposizioni generali della legge regionale di 
applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, promuovono 
l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare 
riguardo a:
a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle 
attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai 
compiti di assistenza al territorio;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con eventuale 
trasformazione di energia;
c) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto 
scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani 
capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale, con il 
preminente scopo di favorirne la permanenza nei Comuni montani;
f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per 
i giovani, con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei 
territori montani;
g) realizzazione di opere pubbliche d’interesse del territorio di loro 
competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni montani possono 
delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di 
funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono 
delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la 
Cassa depositi e prestiti o Istituti di credito, anche per la 
realizzazione di opere igieniche.
3. I Comuni e le Comunità montane, nelle materie che richiedono una 
pluralità di pareri anche di più Enti, adottano appropriate procedure 
di semplificazione dell’azione amministrativa, ai sensi della legge 7 
agosto 1990 - n. 241.

ARTICOLO 24

Informatizzazione
1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficoltà di comunicazione 
derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le 
Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un 
adeguato sistema informatico, organizzativo della Regione in coerenza 
con il Programma Operativo Plurifondo 1994/1999, per le documentazioni 
amministrative ai sensi dell’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994 - 
n. 97, in collaborazione con le Province ed i Comuni e gli Uffici 
periferici dell’Amministrazione statale.
2 La Giunta Regionale emana direttive per la progettazione del 
predetto sistema informatico.

ARTICOLO 25

Servizio scolastico
1. I Comuni e le Comunità Montane nell’ambito delle rispettive 
competenze collaborano con l’Amministrazione statale, la Regione e le 
Province per realizzare un equilibrato sviluppo del servizio 
scolastico nel territorio previa intesa con l’Autorità scolastica 
provinciale.
2. Agli accordi di programma, di cui al primo comma, si applicano, in 
quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di 
cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1992 - n. 142.

 

ARTICOLO 26

Servizio socio-sanitario
1. Ai sensi della vigente legislazione nazionale sulla montagna, nelle 
leggi e nei piani sanitari regionali sono previsti parametri 
differenziati per le Aziende sanitarie locali operanti prevalentemente 
sul territorio classificato montano ai sensi della legislazione 
vigente, sia per quanto riguarda l’estensione territoriale delle 
stesse aziende, sia per quanto sia per quanto riguarda la 
programmazione delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali, 
sia per quanto riguarda la determinazione della quota capitaria che 
valorizzi i trasferimenti finanziari dal Fondo sanitario regionale a 
fronte dell’obiettivo a razionalizzare e rendere più efficace il 
ricorso ai servizi sanitari, a rendere più efficiente ed integrato il 
sistema e a portare l’assistenza vicino agli utenti.

ARTICOLO 27

Sistema viario e trasporto pubblico
1. La Regione definisce programmi di intervento volti a riorganizzare 
e potenziare il sistema viario e il trasporto pubblico locale nelle 
aree di cui all'articolo 1, sulla base della legislazione regionale di 
attuazione, nelle rispettive materie, dei decreti legislativi nn. 
422/1997 e 112/1998.

ARTICOLO 28

Procedure per gli interventi
1. Tutte le iniziative e gli interventi che perseguono finalità di cui 
alla presente legge sono ammissibili al finanziamento totale o 
parziale da parte del Fondo regionale per la montagna di cui 
all'articolo 4, sulla base delle previsioni dei piani, di cui 
all'articolo 29 - commi 3, 4 e 5 della legge n. 142/ 1990, delle 
Comunità montane.
2. L'istruttoria dei progetti di opere pubbliche può essere affidata 
ai Comuni montani singoli o associati ovvero alla Comunità montana 
competente per territorio.
3. La realizzazione delle opere pubbliche può essere affidata dalla 
Regione alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni, ai Consorzi 
di bonifica ove costituiti, alle Organizzazioni montane e ad altri 
Enti comunque abilitati ad operare nel settore secondo le disposizioni 
di legge in vigore nella Regione Molise.

ARTICOLO 29

Conferenza sulla montagna
1. Presso la Presidenza della Giunta Regionale, con provvedimento del 
Presidente, è costituita la Conferenza permanente per la montagna con 
le funzioni di cui al successivo comma.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o 
da un Assessore all’uopo delegato ed è composta da:
a) un rappresentante dell’U.N.C.E.M.;
b) un rappresentante dell’U.P.I.;
c) un rappresentante dell’A.N.C.I.;
d) un esperto qualificato in materia di economia montana;
e) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente 
rappresentative;
f) tre rappresentanti delle associazioni del settore del commercio 
maggiormente rappresentative;
g) tre rappresentanti delle associazioni del settore artigianato 
maggiormente rappresentative; 
h) tre rappresentanti delle piccole e medie imprese maggiormente 
rappresentative.
3. La Conferenza esprime pareri in ordine:
a) alla definizione delle politiche regionali sulla montagna;
b) ai progetti di unioni e di fusioni di Comuni;
c) ai progetti di legge regionale inerenti alle attribuzioni e alle 
deleghe di funzioni alle Comunità montane;
d) ai criteri di ripartizione di finanziamenti tra le Comunità montane
e) alle ridefinizioni degli ambiti territoriali delle Comunità 
montane;
f) alle contribuzioni aggiuntive intese a promuovere l’unione dei 
Comuni;
g) ai programmi annuali di settore di cui al precedente articolo 3 - 
comma 2
4. La Segreteria della Conferenza è affidata ad un funzionario 
regionale.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e 
ad essa partecipa in qualità di invitato l’Assessore o gli Assessori 
competenti per la materia da trattare.
6. La Conferenza delibera validamente con la presenza della 
maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 30

Giornata della montagna
1. Ai fini della promozione della montagna è istituita "La giornata 
della montagna del Molise" che annualmente ed in turnazione tra le 
province è organizzata dalla Conferenza di cui all’articolo precedente 
della presente legge.

ARTICOLO 31

Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente 
legge.

ARTICOLO 32

Divieto di cumulo di benefici
1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto 
diversamente disposto non sono cumulabili con quelli concessi per le 
stesse iniziative da leggi statali, regionali e da normative 
comunitarie.

ARTICOLO 33

Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in non meno 
di Lire 13.000.000.000 troveranno copertura finanziaria nel bilancio 
1999 sul capitolo n. 28305 "Erogazione fondi statali per lo sviluppo 
della montagna - legge n. 93/198I e legge n. 97/1994 - articolo 2" e 
sul capitolo riguardante la quota regionale dei finanziamenti a favore 
della montagna.

ARTICOLO 34

Rispetto degli obblighi comunitari
1. Le disposizioni contenute nella presente legge comportanti aiuti 
alle imprese saranno efficaci a far tempo dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del parere 
favorevole comunicato dalla Commissione dell’Unione Europea in esito a 
procedure di notifica esperite ai sensi dell'articolo 93 - paragrafo 3 
del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 2 settembre 1999