Allegato esplicativo alla Scheda 3.4.4 - "Campeggi"

 

REGIONE ABRUZZO

Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico - educativi nel territorio della Regione Abruzzo

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose e di educazione ambientale che organizzazioni senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, anche mediante l'attivazione di campeggi.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le organizzazioni di cui all'art. 1 svolgono le proprie attività di cui all'art. 1, mediante la realizzazione di:

Art. 3

Parco di campeggio

1. Ai sensi della presente legge, è definito parco di campeggio il complesso ricettivo all'aperto e ben delimitato, eventualmente contenente anche strutture poggiate sul terreno o comunque rimovibili.

2. Il parco di campeggio può accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive del sito e delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili. Deve essere servito da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso.

3. Nel parco di campeggio di cui al comma 1 è consentito l'utilizzo di strutture e servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati ad usi diversi dal campeggio.

4. Le caratteristiche del parco di campeggio sono riportate nell'allegato A.

5. L'autorizzazione all'uso del parco di campeggio è rilasciata secondo quanto riportato nell'allegato B.

6. I ricavati derivanti dall'uso del parco di campeggio non possono costituire fonte di guadagno per il proprietario del sito, ma devono essere utilizzati esclusivamente per la manutenzione (anche attraverso l'assunzione a tempo definito di personale o affidamento a organizzazioni di servizio) e per l'adeguamento e il miglioramento delle strutture.

Art. 4

Campeggio autoorganizzato

1. Ai sensi della presente legge, è definito campeggio autoorganizzato l'attività che utilizza strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.

2. L'autorizzazione allo svolgimento del campeggio autoorganizzato è rilasciata secondo quanto riportato nell'allegato C.

Art. 5

Campeggio itinerante

1. Ai sensi della presente legge, è definito campeggio itinerante l'attività che prevede spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

2. Le organizzazioni che svolgono campeggi itineranti sul territorio regionale, devono attenersi alle disposizioni riportate nell'allegato D.

 

Art. 6

Progetti di utilità sociale e ambientale

1. La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al punto d) dell'art. 2 concede contributi sino ad un minimo del 60% della spesa ammissibile e nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio. La Giunta regionale nel determinare i criteri per il finanziamento dei progetti stabilisce come prioritari quelli derivanti dall'intesa con gli Enti Parco.

2. Le Associazioni di cui all'art. 2 presentano entro il 30 marzo di ogni anno istanza documentata alla competente struttura preposta ai Parchi e riserve naturali della Giunta regionale allegando:

progetto da realizzare;

atto deliberativo dell'Ente gestore dell'area protetta di approvazione del progetto concordato;

Statuto dell'Associazione.

3. La Giunta regionale, previa istruttoria del competente ufficio, delibera i progetti da finanziare entro i successivi 60 giorni. Il Dirigente competente ai sensi della legge 77/99 provvede a tutti gli adempimenti inerenti la realizzazione dei programmi finanziati e l'erogazione dei contributi.

Art. 7

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in £. 20.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto alla partita n. 5, dell'elenco n. 3, Cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999.

2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a termini dell'art. 37 della L.R.C. 81/77.

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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n° 148/16 dell'1.2.2000, ha approvato la presente legge.

L’Aquila, 8 febbraio 2000

IL PRESIDENTE

Allegati alla legge regionale relativa a: Norme per la regolamentazione dei Campeggi didattico-educativi

Allegato A

I parchi di campeggio vengono realizzati da Associazioni, Comuni, Comunità montane, Enti parco, da soli o consorziati tra loro, su un'area appositamente destinata da delibera del Consiglio comunale sul cui territorio è compreso il sito, acquisite tutte le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie in base alle vigenti leggi, in particolare alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38;

qualora l'area fosse di proprietà privata, il proprietario potrà autonomamente realizzare il parco di campeggio, nell'osservanza di quanto stabilito dalla presente legge e fatte salve le eventuali autorizzazioni di cui al comma a);

le strutture del parco di campeggio sono costituite da:

la superficie del parco di campeggio è da quantificare in circa 60 mq a persona e, comunque, non inferiore a 2.500 mq complessivi;

il costo del soggiorno è fissato in £ 1.000 per persona a giorno, rivalutabili annualmente secondo l'aumento del costo della vita in base ai dati ISTAT.

Le strutture devono essere dotate dei servizi per disabili.

Allegato B

Per lo svolgimento delle attività nei parchi di campeggio, le organizzazioni, dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni, devono garantire:

Ogni inosservanza a quanto stabilito nel presente allegato comporta le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Allegato C

Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati, le autorizzazioni vengono rilasciate dagli enti gestori delle aree protette sul cui territorio è compreso il sito, acquisite tutte le altre eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie in base alle vigenti leggi; qualora il sito non sia compreso in un territorio ricadente in un'area protetta, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune sul cui territorio è compreso il sito stesso, acquisite tutte le altre eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie in base alle vigenti leggi. Il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro e non oltre i 60 giorni dalla richiesta.

Le organizzazioni interessate devono garantire:

Ogni inosservanza a quanto stabilito nel presente allegato comporta le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

 

Allegato D

Per lo svolgimento dei campeggi itineranti le organizzazioni devono assicurare:

Ogni inosservanza a quanto stabilito nel presente allegato comporta le sanzioni previste dalle leggi vigenti.