Il Catasto italiano Il Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) |
1. Cenni storici “E’ il catasto è opera morale: perché è frutto di libertà e nemico di
ingiusti privilegi. Il catasto è opera morale: perché sostituisce alla
presunzione incerta, la misura accertata; alle colpevoli predilezioni, l’equità
impassibile; all’arbitrio della legge, la legge. Il catasto è poi opera morale, massimamente perché: definiti nuovamente
e con certezza i limiti della proprietà prediale, esclude gli appigli di
contesa del ricco avaro contro il povero inerme, e l’irrequietezza di litigio
che a minuti coltivatori delle nostre campagne cagiona gravissime perdite di
tempo e di danaro, nonché vezzo di oziosaggine e di scostumatezza” (Giuseppe Borio, professore in agronomia e membro dell’Ufficio per i
lavori preparatori del Catasto Piemontese, istituito nel 1853 – stralcio della
Prolusione letta in occasione della inaugurazione della prima delle Scuole
censuarie istituite con D.M. 29 novembre 1853 del Regno di Sardegna). Da sempre, dall’antichità fino all’era moderna (pressappoco fino alla
Rivoluzione industriale dell’800) i beni immobili, terreni e fabbricati, hanno
costituito la principale fonte di materia imponibile. Le maggiori entrate degli
Stati provenivano dalle imposte sui fondi, ossia su terreni e fabbricati e ciò
spiega perché l’origine di tutti i catasti, caldeo, cinese, egiziano, greco,
romano, medievale, rinascimentale, sia dovuta alle necessità fiscali
dell’organizzazione sociale della comunità umana. Lo Stato unitario italiano del 1861 (erano esclusi ancora il Veneto, il
Lazio e Roma e l’attuale Trentino-Alto Adige) verificò subito la necessità
della perequazione dell’imposta fondiaria che allora costituiva circa il 21%
delle entrati statali. Infatti ogni stato preunitario aveva avuto un suo
catasto, fondato su propri criteri di formazione e di stima, con conseguente
diverso imponibile e sperequata pressione fiscale. Nel 1864 si era cercato di suddividere l’imposta fondiaria da esigere
(lire 110 milioni) tra i nove compartimenti catastali e, all’interno di essi,
tra le province, i comuni ed i possessori (legge 15 luglio 1864, n. 1831 -
Conguaglio provvisorio dell’imposta fondiaria). La ripartizione definitiva si
fondava però sulle denunce dei possessori e pertanto è facile capire come il
problema della perequazione sia rimasto insoluto. Il primo progetto organico di legge sulla perequazione fu del ministro
Cambray-Digny che lo presentò alla Camera dei Deputati il 21 aprile 1869, ma il
progetto da cui discende il catasto attuale fu presentato il 28 aprile 1882, e poi
il 21 dicembre dello stesso anno, dal ministro Magliani. I punti qualificanti di questa diversa impostazione rispetto alle
proposte precedenti erano: operazioni catastali legate al concetto della proprietà e ciascuna
proprietà suddivisa in diverse parti di coltura e grado di produttività; (nelle
proposte precedenti: operazioni catastali in funzione soltanto delle singole
particelle); contingente di imposta sulla rendita accertata fissata per legge non
appena compiuta la perequazione; (nelle proposte precedenti: contingenti
uguali a quelle precedenti la riforma). 2 - La legge 1° marzo 1886,
n. 3682 La legge 1° marzo 1886, n. 3682, istitutiva del Nuovo Catasto Terreni,
detta anche Legge della perequazione fondiaria, fu presentata alla Camera dei
Deputati il 20 marzo 1884 con una relazione scritta quasi interamente dal
commissario regio Angelo Messedaglia, senatore del Regno (Villafranca di Verona
1820-Roma 1901); la discussione alla Camera iniziò il 26 novembre 1885 e
continuò fino al 5 febbraio 1886 mentre al Senato si esaurì nelle sedute del 27
e 28 febbraio 1886. Il progetto di legge sul riordinamento dell’imposta fondiaria, che ebbe
a relatore il Messedaglia, nonché il Minghetti (come ora vedremo), non fu
" se non l’adempimento di un obbligo, che era stato imposto al Governo
dalla legge del 14 luglio 1864 [n. 1831], e al quale il Governo stesso erasi
già prima e a più riprese addimostrato ossequente, con altre proposte.... che
per varie vicende parlamentari non poterono poi essere portate a discussione".
Così il Messedaglia ... (...omissis...). Nella seduta del 21 dicembre 1882, il ministro delle finanze, interim
del tesoro, senatore Agostino Magliani, presentava il nuovo atteso progetto di
legge: Riordinamento della imposta fondiaria, alla Camera dei deputati. Gli uffici della Camera, preso in esame il progetto, nominarono i loro
nove commissari, nelle persone dei deputati Luigi Canzi, Michele Coppino,
Antonio di Rudinì, Bonaventura Gerardi, Francesco Guicciardini, Giuseppe
Merzario, Angelo Messedaglia, Marco Minghetti e Giulio Prinetti: tutte figure,
si direbbe oggi, di primo piano della nuova Camera, sorta pochi mesi prima,
sotto gli auspici del Depretis, presidente del Consiglio dei ministri, dalle
elezioni a scrutinio di lista. Sollecitamente la Commissione iniziò i suoi lavori, nominando
presidente l’on. Minghetti e segretario l’on. Guicciardini. Numerose e di
rilievo riuscirono le modificazioni e le aggiunte al primitivo progetto
ministeriale. Infatti, mentre questo constava di soli 18 articoli, quello della
commissione finì con il risultare di ben 52; e il disegno stesso venne, sempre
dalla Commissione, diviso in due titoli: il primo comprendente gli articoli 1 -
47, il secondo gli articoli 48 - 52: nel primo vennero "stabilite le norme
per la formazione con metodo uniforme di un catasto geometrico, che miri al
doppio fine di accertare la proprietà immobile e di perequare l’imposta
fondiaria"; nel secondo, prese in considerazione alcune circostanze di
fatto, vennero indicati "quei provvedimenti, che, sebbene a rigore
estranei alla formazione del catasto", la Commissione reputava " però
necessari per assicurare il buon esito della difficile ed importantissima
operazione". Per il titolo primo venne nominato relatore il Messedaglia;
per il secondo il Minghetti, cui toccò la parte più propriamente politica della
relazione, mentre al Messedaglia spettava di riferire per la parte, diremo
così, tecnica, la più ampia. "Basta da sola" – scriveva Giulio
Alessio in un suo profondo saggio del 1915, La Mente di Angelo Messedaglia,
pubblicato negli Atti del Reale Istituto Veneto - "la relazione sul
disegno di legge sul nuovo catasto e sulla perequazione fondiaria ad innalzare
un monumento imperituro ala deputato. Anche in quella relazione però la parte
politica fu trattenuta dal Minghetti, grande oratore, uomo politico eminente,
ma inferiore al Messedaglia come scienziato e come scrittore. Lo studio del
Messedaglia, pur nella sua compiutezza, è invece essenzialmente tecnico". I lavori della Commissione si trovavano a buon punto, quando il
sorteggio colpì (20 giugno 1883) il Messedaglia, che ebbe a successore, in seno
alla Commissione, il deputato Isacco Maurogonato Pesaro. Ma la Commissione, per
atto di deferenza verso il Messedaglia, e seguendo i precedenti parlamentari,
mantenne il mandato al Nostro: che, per quanto non più deputato, partecipò,
senza voto, alle successive riunioni dei commissari. Due dei quali non sarà
fuori di proposito avvertire che lasciarono la Commissione perché chiamati al
Governo: il Coppino, divenuto ministro della istruzione pubblica, e il
Guicciardini, nominato segretario generale (sottosegretario di stato) al
ministero di agricoltura, industria e commercio. Di modo che, all’atto della
presentazione della sua relazione alla Camera (20 marzo 1884), la Commissione
era composta così: Minghetti, presidente e relatore anche per il Messedaglia
(ma la Commissione riconosceva solennemente "tutta opera" del
Messedaglia la relazione del titolo primo), Canzi, di Rudinì, Gerardi,
Maurogonato, Merzario, Prinetti. Non alla unanimità, ma a maggioranza, i
commissari avevano approvato il principio generale della perequazione
fondiaria. Mancò, per altro, una relazione di minoranza. Con la cura coscienziosa
e meticolosa, che gli era caratteristica, e anche, diciamolo pure, con la sua
caratteristica incontentabilità (che lo induceva, in tutti i suoi scritti, a
frequenti soppressioni, mutazioni ed aggiunte), il Messedaglia attese
alacremente, per mesi, alla stesura della relazione, tenendosi a contatto con
il Minghetti per i punti più discutibili, come provano alcune lettere dello
statista bolognese al Nostro, conservate nel carteggio messedagliano, nel mio
archivio privato. La relazione complessiva della Commissione fu presentata alla Camera
dei deputati il 20 marzo 1884, e qualche tempo dopo la relazione medesima
usciva in luce, pubblicata dalla tipografia della Camera; con la seguente
avvertenza, che, per quanto ripeta cose già note al lettore, è bene riprodurre
qui: avvertenza opportunamente premessa dal Minghetti alle due relazioni:
quella del Messedaglia, e la sua: "ONOREVOLI SIGNORI ! - Lo schema di legge, che la vostra
Commissione colla scorta del disegno ministeriale vi presenta, è frutto di
lunghi e sinceri studi. La relazione che lo accompagna si divide in due parti,
come due sono i titoli dello schema di legge. Nel primo vengono stabilite le norme per la formazione con metodo
uniforme di un catasto geometrico, che miri al doppio fine di accertare la
proprietà immobile e di perequare l’imposta fondiaria. Dopo una accurata
analisi di tutto quanto si è fatto sinora in materia di catasti, giovandosi
degli esempi e della esperienza delle nazioni più civili, la Commissione ha
stimato di proporvi quel che di meglio l’è parso potesse oggi farsi in questa
materia. Nel secondo titolo, pigliando a considerare alcune circostanze di
fatto, sono indicati quei provvedimenti che, sebbene a rigore estranei alla
formazione del catasto, la Commissione reputa però necessari per assicurare il
buon esito della difficile ed importantissima operazione. Stabiliti gli articoli dello schema di legge, la relazione del primo
titolo fu affidata all’onorevole Messedaglia, il quale allora faceva parte
della Commissione, e la seconda parte fu affidata all’onorevole Minghetti. E
già l’una e l’altra relazione era ben avviata, quando nel sorteggio dei
deputati impiegati la fortuna tolse alla Camera il collega Messedaglia, alla
Commissione uno dei suoi relatori. Però riguardando alle condizioni già
avanzate del lavoro, e ponendo mente ai precedenti su tale materia, parve alla
Commissione possibile e giustificato che nulla dovesse mutarsi. E però il
Messedaglia avendo consentito a compiere il suo lavoro, questa parte, cioè la
relazione del titolo primo, rimane tutta opera sua, sebbene si presenti a voi
sotto la responsabilità del relatore del titolo secondo e della Commissione
intera.". La discussione del disegno di legge sul riordinamento dell’imposta
fondiaria cominciò alla Camera il 26 novembre 1885. Prima del suo inizio, il
ministro delle finanze, Magliani, presentava il decreto reale del 3 novembre,
con il quale il senatore Messedaglia veniva nominato regio commissario, per
sostenere davanti al Parlamento la discussione del disegno di legge: che
continuò a svolgersi, tranquilla e lunghissima, nelle tornate del novembre e
del dicembre 1885, e in quelle del gennaio 1886: e non terminò che il 5
febbraio, seguita dalla votazione del disegno di legge a scrutinio segreto: su
381 deputati presenti e votanti, 290 favorevoli, 91 contrari. Dal banco del
Governo, nella sua veste di commissario, il Messedaglia intervenne spesso nel
dibattito; e specialmente notevoli furono i discorsi, limpidi e chiarificatori,
che egli pronunciò, alla fine della discussione generale, il 9 e il 10 dicembre
1885, rispondendo ai vari oratori (merita di leggerli, negli Atti della camera
dei deputati, Legislatura XV, Discussioni, Vol. XV, pp. 15575-15592,
15595-15618). Parecchi deputati, spesso contrari, avevano preso la parola, e talora
con lunghi discorsi, meditati e interessanti, come quelli degli onorevoli di
San Giuliano, Giolitti e Sonnino. Al Senato, dove le cose procedettero con grande sollecitudine, l’on.
Magliani, il giorno 8 febbraio 1886, presentò il disegno di legge, approvato
dalla Camera. Relatore, al Senato, Gaspare Finali, che presentava la sua
relazione il 25 febbraio (Atti del Senato, Legislatura XV, Stampato n. 257-A).
La discussione cominciò il 27 febbraio, e il giorno dopo il disegno di legge fu
votato a scrutinio segreto. Ed anche al Senato, e sempre nella sua qualità di
regio commissario, il Messedaglia più volte interloquì (27, 28 febbraio), ma
brevemente. Come s’è già ricordato più addietro, la nuova legge sul
riordinamento dell’imposta fondiaria reca la data del 1° marzo 1886. (Luigi Messedaglia, nota a "ll Catasto e la Perequazione",
nuova edizione a cura di Luigi Messedaglia della Relazione parlamentare di
Angelo Messedaglia, Licinio Cappelli editore, Bologna, 1936.) La legge istitutiva del N.C.T. racchiuse il meglio che era stato fatto
sia in Italia che all’estero. Si compiono i cinquanta anni da che, a conclusione di vari tentativi
iniziatisi fin dal 1864 e condotti con varie vicende per venti anni, le due
Camere approvarono la Legge per la formazione del Nuovo Catasto. La lunga esperienza formatasi durante il corso dell’imponente lavoro,
il progresso dei mezzi tecnici hanno consigliato modificazioni e adeguamenti,
ma i principi basilari della legge, i suoi concetti informativi non solo, ma
tutta la struttura organizzativa sono rimasti inalterati; singolare constatazione
che desta tanta meraviglia in quanto la formazione del Catasto è opera
squisitamente di carattere pratico e applicativo e l’averla impostata a priori
intuendo tutti gli ostacoli da superare e le novità che avrebbero potuto
presentarsi, attesta la potenza e la chiarezza dell’intelletto di Angelo
Messedaglia che della legge fu artefice e difensore Rileggendo la Sua relazione
parlamentare dobbiamo riconoscere ad Angelo Messedaglia il merito insigne di
avere affrontato il complesso problema con larghezza di vedute e spirito
precorritore, poiché Egli, vincendo, non senza difficoltà, le pavide
opposizioni simulate sotto la veste di una malintesa economia, volle che al
Nuovo Catasto fosse attribuito quel carattere di opera di alta civiltà che
attualmente possiede, non restringendolo ai soli fini tributari ai quali
sarebbero stati sufficienti esattezza minore e quindi minori tempo e spese.
Questo spirito è tanto vivo nella legge che ne è stata permeata tutta la sua
applicazione, tanto che dai lavori catastali ha sempre esulato ogni tendenza
fiscale sentendo gli esecutori preponderante il lato tecnico, cosicché, anche
nel ramo estimale, essi hanno sempre avuto di mira non l’aumento dei cespiti ma
la perequazione dei redditi. Se poi la probatorietà del Catasto, pur desiderata
dal Messedaglia, non poté subito attuarsi, Egli seppe però evitare che a
quest’altro sviluppo indispensabile fosse tagliata la strada e seppe anzi
creare le basi perché in qualsiasi momento si potesse ad esso addivenire. Nell’ammirato ricordo dobbiamo accomunare l’altro grande artefice del
nuovo Catasto, il gen. Annibale Ferrero, che sviluppò la parte tecnica con una
rara competenza e perfetto senso di equilibrio fra i mezzi e i risultati. (Ing. Francesco Simonatti “Nel
cinquantenario della promulgazione della legge per la formazione del Nuovo
Catasto Italiano (1886-1936)” Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici
Erariali anno 1936, n. 6). “... Dovunque esiste un catasto, ben fatto e ben conservato, con misure
e mappe figurate, anche se i suoi registri non facciano per se stessi stato
giuridico di proprietà o presunzione legale di essa; anche se il catasto, da
solo o in connessione con altri istituti, non abbia a tutto rigore alcun
carattere di probatorio, e non serva perciò ad accertare se non uno stato
puramente di fatto, il servizio civile che esso può prestare è stato sempre e
universalmente riconosciuto, e l’opera per tale riguardo non ha patito
eccezione. Potè parere insufficiente talvolta; si potè esigere dal catasto,
dalle sue misure e dalle sue mappe, o dalle sue intestazioni, alquanto di più;
ma in massima l’accoglienza è stata buona, e se ne apprezza il vantaggio ogni
di più ...”. “Angelo Messedaglia, Relazione parlamentare inerente alla L. 1° marzo
1886, n. 3682” 3 - Caratteristiche del Nuovo
Catasto L’art. 1 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ne definisce l’oggetto e
lo scopo. Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione
di un catasto geometrico, particellare uniforme fondato, sulla misura e sulla
stima, allo scopo: 1) di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le
mutazioni 2) di perequare l’imposta fondiaria. Il nuovo catasto italiano era dunque: geometrico, ossia basato sul rilievo topografico; particellare, perché distingueva e rilevava i singoli
appezzamenti di terreno secondo il criterio del possesso, della qualità della
coltura e del grado di produttività della medesima (classe); uniforme, in quanto sostituiva tutti i catasti
esistenti - che erano in parte geometrici, in parte descrittivi, e comunque
formati in epoche diverse con metodi diversi - ed i criteri seguiti erano
applicati in tutto il territorio. Il nuovo catasto era fondato anche sulla stima dei beni e non sull’auto
dichiarazione dei possessori come accadeva nel compartimento ligure piemontese
e nel meridione con le conseguenze che è facile immaginare. L’art. 2 precisa il concetto di misura introdotto dall’art. 1. La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e l’estensione delle
singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con
mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici. Invece l’art. 9 riferisce che la stima dei terreni ha per oggetto di
stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della
imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è
determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe. Il reddito imponibile è quello medio ordinario (art. 11) ossia il fondo
deve essere considerato in condizioni di normale coltivazione da presumere
duraturo entro certi limiti di tempo; saranno escluse le stagioni
straordinariamente positive o negative, l’eccezionale o pessima diligenza del
proprietario. 4 - La formazione del Catasto Le operazioni che hanno portato alla formazione del catasto si
distinguono in geometrico-topografiche e tecnico-economiche. Operazioni geometrico-particellari: triangolazione, Operazioni estimative: qualificazione, Operazioni geometrico-particellari Il territorio da rilevare è stato idealmente coperto da una serie di
grandi triangoli collegati fra di loro. La posizione dei vertici di detti
triangoli è stata individuata con coordinate, riferite ad un sistema di assi
cartesiani, attraverso l’impiego di opportune strumentazioni topografiche. Tali
vertici hanno costituito i capisaldi, o punti trigonometrici, del rilevamento. Poiché i punti trigonometrici erano insufficienti allo scopo si sono
determinati altri punti mediante la poligonazione in modo che la distanza tra i
singoli capisaldi risultasse mediamente di circa 300 metri. I punti calcolati
con la poligonazione si chiamano punti poligonometrici. Delimitazione e terminazione: La delimitazione e la terminazione hanno preceduto il rilevamento
particellare. Con la delimitazione i periti catastali hanno eseguito la
ricognizione delle linee di confine dei singoli possessi provvedendo, a mente
dell’art. 68 del Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, ad accertare il nome del
possessore nonché il modo o il titolo del possesso. Il nominativo del
possessore era acquisito in base al possesso di fatto accertato anche con
l’ausilio dell’assistenza fornita da una persona esperta dei luoghi e scelta
dalla Commissione censuaria comunale. Nel caso di controversia sul nominativo dell’intestato il perito del
catasto procedeva all’intestazione del possessore di fatto annotando anche il
nome del contestatario Con la terminazione sono stati individuati, sul terreno, i punti più
significativi delle linee di confine. Intestazione dei beni: Ai sensi degli artt. 7 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, e 54 del
Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, i beni sono stati intestati ai possessori
risultati all’atto della delimitazione. Rilevamento: La delimitazione aveva circoscritto nell’ambito del territorio comunale
la cosiddetta particella di possesso ossia un fondo di superficie continua
appartenente al medesimo possessore. Con il rilevamento la particella di
possesso è stata frazionata in altre particelle distinte per qualità di colture
(seminativo,... vigneto, ...), e per destinazione (fabbricato, ...cortile,...). Quando poi si procedette alla stima si suddivise la particella di
coltura per classe di produttività (vigneto di I, vigneto di II,...). Il rilevamento delle particelle e la rappresentazione in mappa sono
stati così realizzati in tre diverse fasi: 1 - particella di
possesso, in fase di delimitazione; 2 - particella di
coltura/destinazione, in fase di rilevamento; 3 - particella di
classe, in fase di stima. Costruzione della mappa: E’ consistita nel riportare, in determinata scala, il rilievo del
terreno in modo da ottenere una rappresentazione cartacea congrua con quella
del posto. La scala adoperata ossia il rapporto tra la misura del disegno e quella
ricavata sul terreno, è stata principalmente 1 a 2000; sono state adottate
anche scale 1 a 1000 (zone molto frazionate) e 1 a 4000 (zone di campagna). Si tenga presente che scala 1 a 2000 significa che 1mm (letto sulla
carta) = 2000 mm (sul terreno) ossia 2 m; quindi 0,5 mm=1 m ed ancora: 0,25 mm (letto sulla carta, cioè il segno della matita)
= 0,5 m. Non è dunque pretendibile, nelle comuni mappe catastali a scala 1 a
2000, riportare e leggere, con buona approssimazione, particolari topografici
inferiori a 0,5 m. La superficie della mappa catastale è sempre inferiore a quella del
terreno perché il terreno vi è rappresentato proiettato orizzontalmente e non
esistono le quote. Si dice che le mappe catastali sono mappe planimetriche ma
vi sono anche alcune zone del territorio le cui mappe mappe sono state
rappresentate in proiezione plano-altimetrica ossia mappe con riportate le
curve di livello. Operazioni estimative Le operazioni estimative hanno portato alla determinazione, per
ciascuna particella, delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario. Il reddito dominicale è la parte dominicale del reddito annuo medio
ordinario per unità di superficie, al netto delle spese e perdite eventuale. Il reddito agrario la somma dell’interesse del capitale di esercizio e
del compenso al lavoro direttivo. A parere del Messedaglia il reddito dominicale, di natura fondiaria, è
il frutto della terra nel suo stato originario e quello del capitale di
miglioria stabilmente investito in esso quali le piantagioni, i fabbricati
rurali, le strade, i fossi,... mentre il reddito agrario, di natura mobiliare,
è il frutto del capitale di esercizio investito nell’azienda e del lavoro. Prodotto fondiario = terra + capitale + lavoro terra = terra originaria + capitale di miglioria stabile capitale = capitale di scorta viva e morta + capitale circolante lavoro = manuale (contadino, ... impiegato,) + direttivo Cooperano alla produzione: per il fattore terra, il proprietario; per il fattore capitale (+ lavoro direttivo), l’imprenditore agricolo o
il coltivatore o il proprietario se gestisce in proprio i fondi; per il fattore lavoro, il contadino, il fattore, l’amministratore,
l’impiegato. Il reddito globale dell’azienda va ripartito in tre porzioni che
rimunerano coloro che apportano i tre fattori: il reddito
dominicale rappresenta la
parte del prodotto totale spettante al proprietario quale apportatore del
capitale fondiario; il reddito agrario che va all’imprenditore agricolo o
coltivatore; il reddito di
lavoro che, come salario o
come stipendio, va rispettivamente al lavoratore manuale ovvero a chi provveda
all’amministrazione e alla sorveglianza dell’azienda. Qualificazione: E’ consistita (art. 58 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) nel distinguere
i terreni di ciascun Comune secondo le loro qualità di coltura: seminativo,
seminativo irriguo, seminativo arborato irriguo, prato, prato irriguo, prato
irruguo arborato, prato a marcita, risaia stabile, pascolo, pascolo arborato,
pascolo cespugliato, giardino, orto, orto irriguo, agrumeto, frutteto, uliveto,
gelseto, colture speciali, castagneto da frutto, canneto, bosco di alto fusto,
bosco ceduo, bosco misto, incolto produttivo, incolto sterile ed altre che si
sono aggiunte quando se ne manifestava la necessità. Classificazione: E’ (art. 60 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) la suddivisione di ogni qualità
in tante classi quanti sono stati i diversi gradi di produttività del terreno avuto
riguardo alle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita
netta. Per ciascuna qualità e classe sono state individuate, in ogni Comune, le
particelle-tipo scelte a rappresentare il merito medio dei terreni da
comprendere in ciascuna classe. Classamento: Il classamento è stato effettuato al sopralluogo ed è consistito (art.
75 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) nel verificare la qualità della singola particella
catastale ed inserirla tra le classi stabilite in fase di classificazione eseguito
l’opportuno confronto con le particelle-tipo. Formazione delle tariffe: Gli elementi presi a riferimento sono stati i prodotti, i prezzi, le
spese e le eventuali deduzioni. Le tariffe principali sono state ottenute elaborando prodotti, prezzi e
spese (di produzione, di manutenzione dei fondi, di reintegrazione delle
colture, di manutenzione dei fabbricati rurali, di amministrazione) da
considerare comuni a tutte le particelle di una determinata classe; invece le
tariffe derivate prendono in considerazione soltanto una parte dei terreni di
quella classe che sono gravate da spese particolari (di irrigazione, di canoni
d’acqua, di fitto) e si ottengono apportando opportune deduzioni alle tariffe principali. La formazione del nuovo catasto dei terreni è stata molto lunga, dal
1886 al 1956, e pertanto sono variati i periodi temporali di riferimento in cui
considerare gli elementi estimativi ma alla fine il R.D. L. 4 aprile 1939, n. 589,
ha precisato che i prezzi da applicare ai prodotti ed ai mezzi di produzione dovevano
essere riferiti al triennio 1937-1939. Riferimento all’azienda agraria: Alla determinazione delle nuove tariffe si è giunti attraverso
l’analisi economica di aziende agrarie e la ripartizione dei redditi, agrario e
dominicale, tra le singole particelle costituenti l’azienda. Inoltre i prodotti
agricoli sono stati considerati nello stato di trasformazione in cui vengono
commerciati dall’azienda ossia il vino al posto dell’uva, l’olio al posto delle
olive ... Bilancio aziendale: Alla produzione lorda vendibile (p.l.v.) devono detrarsi: • costi delle materie prime occorrenti per la coltivazione quali
sementi, concimi, mangimi, antiparassitari, • somme erogate per noleggio di attrezzature e macchine, • spese annue medie di manutenzione e di assicurazione e le quote di ammortamento
del capitale di scorta, • compenso per lavoro manuale, • compenso per lavoro direttivo, di sorveglianza e di amministrazione, • interesse del capitale di esercizio, fisso e circolante per ottenere
il Reddito Dominicale (R.D.). Il Reddito Agrario (R.A.) è uguale agli interessi del capitale di
esercizio più il compenso per il lavoro direttivo. Deduzioni fuori tariffa: Le tariffe d’estimo si determinano al lordo delle spese per opere
permanenti di difesa, di bonifica e scolo, delle spese di irrigazione e delle
diminuzioni di reddito dovute a servitù militari. Ripartizione del reddito fra le particelle
dell’azienda: Per le aziende composte di un’unica qualità e classe i redditi unitari
sono dati dal rapporto tra i redditi dell’azienda e la superficie. Il confronto
tra i risultati ottenuti attraverso diverse aziende ha permesso l’eliminazione
di quelle che presentavano forti scarti. Per le aziende composte da diverse classi o da diverse qualità il
procedimento è stato più complesso e si è basato sulla ripartizione per
successive approssimazioni. 5 - La pubblicazione del
Catasto I dati catastali scaturiti dai lavori di formazione, misura e stima,
sono stati pubblicati per dare la possibilità agli interessati di proporre gli
eventuali reclami interessanti sia la parte geometrica che quella estimativa. La pubblicazione avvenne in due fasi distinte: nella prima si
pubblicarono le tariffe d’estimo con i prospetti di qualificazione e
classificazione mentre, nella seconda, furono pubblicate i risultati delle
altre operazioni catastali; in corrispondenza alle predette due fasi si
distinguono due specie di reclami: quelli generali, che riguardano le tariffe
d’estimo, la qualificazione e la classificazione, e sono riservate alla
Commissioni censuarie; i reclami particolari, che competono ai possessori e
riguardano il classamento, l’intestazione, la delimitazione e la misura dei
rispettivi fondi. La pubblicazione riguardante i dati dei singoli possessori viene
eseguita con il deposito delle mappe e degli altri atti catastali nella sede
del Comune, sotto la sorveglianza dei periti catastali e della Commissione
censuaria comunale, e con l’assistenza del segretario della medesima. La Commissione pubblica un manifesto con cui viene notificato agli
interessati il luogo e le ore in cui le mappe e gli altri atti saranno esposti
per sessanta giorni, invita i possessori ad esaminarli ed a presentare gli
eventuali reclami nonché a denunciare tutte la variazioni che nel frattempo
fossero intervenute posteriormente alle operazioni di classamento. I reclami possono riguardare l’intestazione, ossia l’attribuzione e
appartenenza dei rispettivi beni, la delimitazione, figura ed estensione, dei
medesimi ed il classamento e le quote di ripartizione dell’estimo fra i
compossessori di una stessa particella. Una volta che viene chiusa la fase di pubblicazione, l’Ufficio tecnico
del catasto esamina i reclami e le osservazioni, esegue le verifiche sopralluogo
ed eventualmente introduce, nelle mappe e negli altri atti catastali, le
variazioni topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche richieste.
Alle verifiche sopralluogo assiste un delegato della Commissione censuaria
comunale. Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale
comunica gli atti alla Commissione censuaria comunale affinché, nel termine
perentorio di trenta giorni, decida in prima istanza e trasmetta gli atti con
le sue decisioni, all’Ufficio tecnico del catasto. Le decisioni della
Commissione censuaria sono portate a conoscenza degli interessati, mediante
deposito alla sede del Comune. Gli interessati, entro trenta giorni dall’avvenuto deposito, hanno
facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro
le decisioni della Commissione censuaria comunale. La Commissione censuaria provinciale, entro trenta giorni successivi a
quello in cui le sono state consegnate gli atti deve decidere in via definitiva
sui reclami pervenutile, comunicare all’Ufficio tecnico del catasto le
decisioni prese e restituirgli gli atti ricevuti. Le decisioni prese in via definitiva dalla Commissione censuaria
provinciale sopra ciascun reclamo, vengono comunicate agli interessati durante
le operazioni di attivazione. 6 - L’attivazione del Catasto Chiusa la pubblicazione, l’Ufficio tecnico del catasto competente per
territorio, provvede all’allestimento degli atti necessari per eseguire
l’attivazione del catasto, e cioè: a) la mappa particellare; b) la tavola censuaria; c) gli estratti partitari. Con un manifesto da pubblicarsi in ciascun comune, i possessori sono invitati: a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo
catasto, delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, e
di quelle che, avvenute anteriormente, non fossero state denunciate agli Uffici
di pubblicazione; a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, e cioè errori
di conteggio, di scritturazione e simili, che si fossero riscontrati negli
atti; a prendere cognizione del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione
censuaria provinciale. |