Il Catasto italiano

Il Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.)

Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.)


Il Nuovo Catasto Terreni

 

1. Cenni storici

“E’ il catasto è opera morale: perché è frutto di libertà e nemico di ingiusti privilegi. Il catasto è opera morale: perché sostituisce alla presunzione incerta, la misura accertata; alle colpevoli predilezioni, l’equità impassibile; all’arbitrio della legge, la legge.

Il catasto è poi opera morale, massimamente perché: definiti nuovamente e con certezza i limiti della proprietà prediale, esclude gli appigli di contesa del ricco avaro contro il povero inerme, e l’irrequietezza di litigio che a minuti coltivatori delle nostre campagne cagiona gravissime perdite di tempo e di danaro, nonché vezzo di oziosaggine e di scostumatezza”

(Giuseppe Borio, professore in agronomia e membro dell’Ufficio per i lavori preparatori del Catasto Piemontese, istituito nel 1853 – stralcio della Prolusione letta in occasione della inaugurazione della prima delle Scuole censuarie istituite con D.M. 29 novembre 1853 del Regno di Sardegna).

Da sempre, dall’antichità fino all’era moderna (pressappoco fino alla Rivoluzione industriale dell’800) i beni immobili, terreni e fabbricati, hanno costituito la principale fonte di materia imponibile. Le maggiori entrate degli Stati provenivano dalle imposte sui fondi, ossia su terreni e fabbricati e ciò spiega perché l’origine di tutti i catasti, caldeo, cinese, egiziano, greco, romano, medievale, rinascimentale, sia dovuta alle necessità fiscali dell’organizzazione sociale della comunità umana.

Lo Stato unitario italiano del 1861 (erano esclusi ancora il Veneto, il Lazio e Roma e l’attuale Trentino-Alto Adige) verificò subito la necessità della perequazione dell’imposta fondiaria che allora costituiva circa il 21% delle entrati statali. Infatti ogni stato preunitario aveva avuto un suo catasto, fondato su propri criteri di formazione e di stima, con conseguente diverso

imponibile e sperequata pressione fiscale.

Nel 1864 si era cercato di suddividere l’imposta fondiaria da esigere (lire 110 milioni) tra i nove compartimenti catastali e, all’interno di essi, tra le province, i comuni ed i possessori (legge 15 luglio 1864, n. 1831 - Conguaglio provvisorio dell’imposta fondiaria). La ripartizione definitiva si fondava però sulle denunce dei possessori e pertanto è facile capire come il problema della perequazione sia rimasto insoluto.

Il primo progetto organico di legge sulla perequazione fu del ministro Cambray-Digny che lo presentò alla Camera dei Deputati il 21 aprile 1869, ma il progetto da cui discende il catasto attuale fu presentato il 28 aprile 1882, e poi il 21 dicembre dello stesso anno, dal ministro Magliani.

I punti qualificanti di questa diversa impostazione rispetto alle proposte precedenti erano:

operazioni catastali legate al concetto della proprietà e ciascuna proprietà suddivisa in diverse parti di coltura e grado di produttività; (nelle proposte precedenti: operazioni catastali in funzione soltanto delle singole particelle);

contingente di imposta sulla rendita accertata fissata per legge non appena compiuta la perequazione; (nelle proposte precedenti: contingenti uguali a quelle precedenti la riforma).

 

2 - La legge 1° marzo 1886, n. 3682

La legge 1° marzo 1886, n. 3682, istitutiva del Nuovo Catasto Terreni, detta anche Legge della perequazione fondiaria, fu presentata alla Camera dei Deputati il 20 marzo 1884 con una relazione scritta quasi interamente dal commissario regio Angelo Messedaglia, senatore del Regno (Villafranca di Verona 1820-Roma 1901); la discussione alla Camera iniziò il 26 novembre 1885 e continuò fino al 5 febbraio 1886 mentre al Senato si esaurì nelle sedute del 27 e 28 febbraio 1886.

Il progetto di legge sul riordinamento dell’imposta fondiaria, che ebbe a relatore il Messedaglia, nonché il Minghetti (come ora vedremo), non fu " se non l’adempimento di un obbligo, che era stato imposto al Governo dalla legge del 14 luglio 1864 [n. 1831], e al quale il Governo stesso erasi già prima e a più riprese addimostrato ossequente, con altre proposte.... che per varie vicende parlamentari non poterono poi essere portate a discussione". Così il Messedaglia ... (...omissis...).

Nella seduta del 21 dicembre 1882, il ministro delle finanze, interim del tesoro, senatore Agostino Magliani, presentava il nuovo atteso progetto di legge: Riordinamento della imposta fondiaria, alla Camera dei deputati.

Gli uffici della Camera, preso in esame il progetto, nominarono i loro nove commissari, nelle persone dei deputati Luigi Canzi, Michele Coppino, Antonio di Rudinì, Bonaventura Gerardi, Francesco Guicciardini, Giuseppe Merzario, Angelo Messedaglia, Marco Minghetti e Giulio Prinetti: tutte figure, si direbbe oggi, di primo piano della nuova Camera, sorta pochi mesi prima, sotto gli auspici del Depretis, presidente del Consiglio dei ministri, dalle elezioni a scrutinio di lista.

Sollecitamente la Commissione iniziò i suoi lavori, nominando presidente l’on. Minghetti e segretario l’on. Guicciardini. Numerose e di rilievo riuscirono le modificazioni e le aggiunte al primitivo progetto ministeriale.

Infatti, mentre questo constava di soli 18 articoli, quello della commissione finì con il risultare di ben 52; e il disegno stesso venne, sempre dalla Commissione, diviso in due titoli: il primo comprendente gli articoli 1 - 47, il secondo gli articoli 48 - 52: nel primo vennero "stabilite le norme per la formazione con metodo uniforme di un catasto geometrico, che miri al doppio fine di accertare la proprietà immobile e di perequare l’imposta fondiaria"; nel secondo, prese in considerazione alcune circostanze di fatto, vennero indicati "quei provvedimenti, che, sebbene a rigore estranei alla formazione del catasto", la Commissione reputava " però necessari per assicurare il buon esito della difficile ed importantissima operazione". Per il titolo primo venne nominato relatore il Messedaglia; per il secondo il Minghetti, cui toccò la parte più propriamente politica della relazione, mentre al Messedaglia spettava di riferire per la parte, diremo così, tecnica, la più ampia. "Basta da sola" – scriveva Giulio Alessio in un suo profondo saggio del 1915, La Mente di Angelo Messedaglia, pubblicato negli Atti del Reale Istituto Veneto - "la relazione sul disegno di legge sul nuovo catasto e sulla perequazione fondiaria ad innalzare un monumento imperituro ala deputato. Anche in quella relazione però la parte politica fu trattenuta dal Minghetti, grande oratore, uomo politico eminente, ma inferiore al Messedaglia come scienziato e come scrittore. Lo studio del Messedaglia, pur nella sua compiutezza, è invece essenzialmente tecnico".

I lavori della Commissione si trovavano a buon punto, quando il sorteggio colpì (20 giugno 1883) il Messedaglia, che ebbe a successore, in seno alla Commissione, il deputato Isacco Maurogonato Pesaro. Ma la Commissione, per atto di deferenza verso il Messedaglia, e seguendo i precedenti parlamentari, mantenne il mandato al Nostro: che, per quanto non più deputato, partecipò, senza voto, alle successive riunioni dei commissari. Due dei quali non sarà fuori di proposito avvertire che lasciarono la Commissione perché chiamati al Governo: il Coppino, divenuto ministro della istruzione pubblica, e il Guicciardini, nominato segretario generale (sottosegretario di stato) al ministero di agricoltura, industria e commercio. Di modo che, all’atto della presentazione della sua relazione alla Camera (20 marzo 1884), la Commissione era composta così: Minghetti, presidente e relatore anche per il Messedaglia (ma la Commissione riconosceva solennemente "tutta opera" del Messedaglia la relazione del titolo primo), Canzi, di Rudinì, Gerardi, Maurogonato, Merzario, Prinetti. Non alla unanimità, ma a maggioranza, i commissari avevano approvato il principio generale della perequazione fondiaria.

Mancò, per altro, una relazione di minoranza. Con la cura coscienziosa e meticolosa, che gli era caratteristica, e anche, diciamolo pure, con la sua caratteristica incontentabilità (che lo induceva, in tutti i suoi scritti, a frequenti soppressioni, mutazioni ed aggiunte), il Messedaglia attese alacremente, per mesi, alla stesura della relazione, tenendosi a contatto con il Minghetti per i punti più discutibili, come provano alcune lettere dello statista bolognese al Nostro, conservate nel carteggio messedagliano, nel mio archivio privato.

La relazione complessiva della Commissione fu presentata alla Camera dei deputati il 20 marzo 1884, e qualche tempo dopo la relazione medesima usciva in luce, pubblicata dalla tipografia della Camera; con la seguente avvertenza, che, per quanto ripeta cose già note al lettore, è bene riprodurre qui: avvertenza opportunamente premessa dal Minghetti alle due relazioni: quella del Messedaglia, e la sua:

"ONOREVOLI SIGNORI ! - Lo schema di legge, che la vostra Commissione colla scorta del disegno ministeriale vi presenta, è frutto di lunghi e sinceri studi. La relazione che lo accompagna si divide in due parti, come due sono i titoli dello schema di legge.

Nel primo vengono stabilite le norme per la formazione con metodo uniforme di un catasto geometrico, che miri al doppio fine di accertare la proprietà immobile e di perequare l’imposta fondiaria. Dopo una accurata analisi di tutto quanto si è fatto sinora in materia di catasti, giovandosi degli esempi e della esperienza delle nazioni più civili, la Commissione ha stimato di proporvi quel che di meglio l’è parso potesse oggi farsi in questa materia.

Nel secondo titolo, pigliando a considerare alcune circostanze di fatto, sono indicati quei provvedimenti che, sebbene a rigore estranei alla formazione del catasto, la Commissione reputa però necessari per assicurare il buon esito della difficile ed importantissima operazione.

Stabiliti gli articoli dello schema di legge, la relazione del primo titolo fu affidata all’onorevole Messedaglia, il quale allora faceva parte della Commissione, e la seconda parte fu affidata all’onorevole Minghetti. E già l’una e l’altra relazione era ben avviata, quando nel sorteggio dei deputati impiegati la fortuna tolse alla Camera il collega Messedaglia, alla Commissione uno dei suoi relatori. Però riguardando alle condizioni già avanzate del lavoro, e ponendo mente ai precedenti su tale materia, parve alla Commissione possibile e giustificato che nulla dovesse mutarsi. E però il Messedaglia avendo consentito a compiere il suo lavoro, questa parte, cioè la relazione del titolo primo, rimane tutta opera sua, sebbene si presenti a voi sotto la responsabilità del relatore del titolo secondo e della Commissione intera.".

La discussione del disegno di legge sul riordinamento dell’imposta fondiaria cominciò alla Camera il 26 novembre 1885. Prima del suo inizio, il ministro delle finanze, Magliani, presentava il decreto reale del 3 novembre, con il quale il senatore Messedaglia veniva nominato regio commissario, per sostenere davanti al Parlamento la discussione del disegno di legge: che continuò a svolgersi, tranquilla e lunghissima, nelle tornate del novembre e del dicembre 1885, e in quelle del gennaio 1886: e non terminò che il 5 febbraio, seguita dalla votazione del disegno di legge a scrutinio segreto: su 381 deputati presenti e votanti, 290 favorevoli, 91 contrari. Dal banco del Governo, nella sua veste di commissario, il Messedaglia intervenne spesso nel dibattito; e specialmente notevoli furono i discorsi, limpidi e chiarificatori, che egli pronunciò, alla fine della discussione generale, il 9 e il 10 dicembre 1885, rispondendo ai vari oratori (merita di leggerli, negli Atti della camera dei deputati, Legislatura XV, Discussioni, Vol. XV, pp. 15575-15592, 15595-15618).

Parecchi deputati, spesso contrari, avevano preso la parola, e talora con lunghi discorsi, meditati e interessanti, come quelli degli onorevoli di San Giuliano, Giolitti e Sonnino.

Al Senato, dove le cose procedettero con grande sollecitudine, l’on. Magliani, il giorno 8 febbraio 1886, presentò il disegno di legge, approvato dalla Camera. Relatore, al Senato, Gaspare Finali, che presentava la sua relazione il 25 febbraio (Atti del Senato, Legislatura XV, Stampato n. 257-A). La discussione cominciò il 27 febbraio, e il giorno dopo il disegno di legge fu votato a scrutinio segreto. Ed anche al Senato, e sempre nella sua qualità di regio commissario, il Messedaglia più volte interloquì (27, 28 febbraio), ma brevemente. Come s’è già ricordato più addietro, la nuova legge sul riordinamento dell’imposta fondiaria reca la data del 1° marzo 1886.

(Luigi Messedaglia, nota a "ll Catasto e la Perequazione", nuova edizione a cura di Luigi Messedaglia della Relazione parlamentare di Angelo Messedaglia, Licinio Cappelli editore, Bologna, 1936.)

La legge istitutiva del N.C.T. racchiuse il meglio che era stato fatto sia in Italia che all’estero.

Si compiono i cinquanta anni da che, a conclusione di vari tentativi iniziatisi fin dal 1864 e condotti con varie vicende per venti anni, le due Camere approvarono la Legge per la formazione del Nuovo Catasto.

La lunga esperienza formatasi durante il corso dell’imponente lavoro, il progresso dei mezzi tecnici hanno consigliato modificazioni e adeguamenti, ma i principi basilari della legge, i suoi concetti informativi non solo, ma tutta la struttura organizzativa sono rimasti inalterati; singolare constatazione che desta tanta meraviglia in quanto la formazione del Catasto è opera squisitamente di carattere pratico e applicativo e l’averla impostata a priori intuendo tutti gli ostacoli da superare e le novità che avrebbero potuto presentarsi, attesta la potenza e la chiarezza dell’intelletto di Angelo Messedaglia che della legge fu artefice e difensore Rileggendo la Sua relazione parlamentare dobbiamo riconoscere ad Angelo Messedaglia il merito insigne di avere affrontato il complesso problema con larghezza di vedute e spirito precorritore, poiché Egli, vincendo, non senza difficoltà, le pavide opposizioni simulate sotto la veste di una malintesa economia, volle che al Nuovo Catasto fosse attribuito quel carattere di opera di alta civiltà che attualmente possiede, non restringendolo ai soli fini tributari ai quali sarebbero stati sufficienti esattezza minore e quindi minori tempo e spese. Questo spirito è tanto vivo nella legge che ne è stata permeata tutta la sua applicazione, tanto che dai lavori catastali ha sempre esulato ogni tendenza fiscale sentendo gli esecutori preponderante il lato tecnico, cosicché, anche nel ramo estimale, essi hanno sempre avuto di mira non l’aumento dei cespiti ma la perequazione dei redditi. Se poi la probatorietà del Catasto, pur desiderata dal Messedaglia, non poté subito attuarsi, Egli seppe però evitare che a quest’altro sviluppo indispensabile fosse tagliata la strada e seppe anzi creare le basi perché in qualsiasi momento si potesse ad esso addivenire.

Nell’ammirato ricordo dobbiamo accomunare l’altro grande artefice del nuovo Catasto, il gen. Annibale Ferrero, che sviluppò la parte tecnica con una rara competenza e perfetto senso di equilibrio fra i mezzi e i risultati.

 (Ing. Francesco Simonatti “Nel cinquantenario della promulgazione della legge per la formazione del Nuovo Catasto Italiano (1886-1936)” Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali anno 1936, n. 6).

“... Dovunque esiste un catasto, ben fatto e ben conservato, con misure e mappe figurate, anche se i suoi registri non facciano per se stessi stato giuridico di proprietà o presunzione legale di essa; anche se il catasto, da solo o in connessione con altri istituti, non abbia a tutto rigore alcun carattere di probatorio, e non serva perciò ad accertare se non uno stato puramente di fatto, il servizio civile che esso può prestare è stato sempre e universalmente riconosciuto, e l’opera per tale riguardo non ha patito eccezione. Potè parere insufficiente talvolta; si potè esigere dal catasto, dalle sue misure e dalle sue mappe, o dalle sue intestazioni, alquanto di più; ma in massima l’accoglienza è stata buona, e se ne apprezza il vantaggio ogni di più ...”.

“Angelo Messedaglia, Relazione parlamentare inerente alla L. 1° marzo 1886, n. 3682”

 

3 - Caratteristiche del Nuovo Catasto

L’art. 1 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ne definisce l’oggetto e lo scopo.

Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico, particellare uniforme fondato, sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1) di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni

2) di perequare l’imposta fondiaria.

Il nuovo catasto italiano era dunque:

geometrico, ossia basato sul rilievo topografico;

particellare, perché distingueva e rilevava i singoli appezzamenti di terreno secondo il criterio del possesso, della qualità della coltura e del grado di produttività della medesima (classe);

uniforme, in quanto sostituiva tutti i catasti esistenti - che erano in parte geometrici, in parte descrittivi, e comunque formati in epoche diverse con metodi diversi - ed i criteri seguiti erano applicati in tutto il territorio.

Il nuovo catasto era fondato anche sulla stima dei beni e non sull’auto dichiarazione dei possessori come accadeva nel compartimento ligure piemontese e nel meridione con le conseguenze che è facile immaginare.

L’art. 2 precisa il concetto di misura introdotto dall’art. 1.

La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e l’estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

Invece l’art. 9 riferisce che la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Il reddito imponibile è quello medio ordinario (art. 11) ossia il fondo deve essere considerato in condizioni di normale coltivazione da presumere duraturo entro certi limiti di tempo; saranno escluse le stagioni straordinariamente positive o negative, l’eccezionale o pessima diligenza del proprietario.

 

4 - La formazione del Catasto

Le operazioni che hanno portato alla formazione del catasto si distinguono in geometrico-topografiche e tecnico-economiche.

Operazioni geometrico-particellari:

triangolazione,
poligonazione,
delimitazione e terminazione,
accertamento e intestazione dei possessori,
rilevamento particellare,
costruzione della mappa,
calcolo particellare.

Operazioni estimative:

qualificazione,
classificazione,
classamento,
formazione delle tariffe.

 

Operazioni geometrico-particellari
Triangolazione e poligonazione:

Il territorio da rilevare è stato idealmente coperto da una serie di grandi triangoli collegati fra di loro. La posizione dei vertici di detti triangoli è stata individuata con coordinate, riferite ad un sistema di assi cartesiani, attraverso l’impiego di opportune strumentazioni topografiche. Tali vertici hanno costituito i capisaldi, o punti trigonometrici, del rilevamento.

Poiché i punti trigonometrici erano insufficienti allo scopo si sono determinati altri punti mediante la poligonazione in modo che la distanza tra i singoli capisaldi risultasse mediamente di circa 300 metri. I punti calcolati con la poligonazione si chiamano punti poligonometrici.

 

Delimitazione e terminazione:

La delimitazione e la terminazione hanno preceduto il rilevamento particellare. Con la delimitazione i periti catastali hanno eseguito la ricognizione delle linee di confine dei singoli possessi provvedendo, a mente dell’art. 68 del Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, ad accertare il nome del possessore nonché il modo o il titolo del possesso. Il nominativo del possessore era acquisito in base al possesso di fatto accertato anche con l’ausilio dell’assistenza fornita da una persona esperta dei luoghi e scelta dalla Commissione censuaria comunale.

Nel caso di controversia sul nominativo dell’intestato il perito del catasto procedeva all’intestazione del possessore di fatto annotando anche il nome del contestatario

Con la terminazione sono stati individuati, sul terreno, i punti più significativi delle linee di confine.

 

Intestazione dei beni:

Ai sensi degli artt. 7 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, e 54 del Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, i beni sono stati intestati ai possessori risultati all’atto della delimitazione.

 

Rilevamento:

La delimitazione aveva circoscritto nell’ambito del territorio comunale la cosiddetta particella di possesso ossia un fondo di superficie continua appartenente al medesimo possessore. Con il rilevamento la particella di possesso è stata frazionata in altre particelle distinte per qualità di colture (seminativo,... vigneto, ...), e per destinazione (fabbricato, ...cortile,...).

Quando poi si procedette alla stima si suddivise la particella di coltura per classe di produttività (vigneto di I, vigneto di II,...).

Il rilevamento delle particelle e la rappresentazione in mappa sono stati così realizzati in tre diverse fasi:

1 - particella di possesso, in fase di delimitazione;

2 - particella di coltura/destinazione, in fase di rilevamento;

3 - particella di classe, in fase di stima.

 

Costruzione della mappa:

E’ consistita nel riportare, in determinata scala, il rilievo del terreno in modo da ottenere una rappresentazione cartacea congrua con quella del posto.

La scala adoperata ossia il rapporto tra la misura del disegno e quella ricavata sul terreno, è stata principalmente 1 a 2000; sono state adottate anche scale 1 a 1000 (zone molto frazionate) e 1 a 4000 (zone di campagna).

Si tenga presente che scala 1 a 2000 significa che 1mm (letto sulla carta) = 2000 mm (sul terreno) ossia 2 m; quindi 0,5

mm=1 m ed ancora: 0,25 mm (letto sulla carta, cioè il segno della matita) = 0,5 m.

Non è dunque pretendibile, nelle comuni mappe catastali a scala 1 a 2000, riportare e leggere, con buona approssimazione, particolari topografici inferiori a 0,5 m.

La superficie della mappa catastale è sempre inferiore a quella del terreno perché il terreno vi è rappresentato proiettato orizzontalmente e non esistono le quote. Si dice che le mappe catastali sono mappe planimetriche ma vi sono anche alcune zone del territorio le cui mappe mappe sono state rappresentate in proiezione plano-altimetrica ossia mappe con riportate le curve di livello.

 

Operazioni estimative

Le operazioni estimative hanno portato alla determinazione, per ciascuna particella, delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario.

Il reddito dominicale è la parte dominicale del reddito annuo medio ordinario per unità di superficie, al netto delle spese e perdite eventuale.

Il reddito agrario la somma dell’interesse del capitale di esercizio e del compenso al lavoro direttivo.

A parere del Messedaglia il reddito dominicale, di natura fondiaria, è il frutto della terra nel suo stato originario e quello del capitale di miglioria stabilmente investito in esso quali le piantagioni, i fabbricati rurali, le strade, i fossi,... mentre il reddito agrario, di natura mobiliare, è il frutto del capitale di esercizio investito nell’azienda e del lavoro.

Prodotto fondiario = terra + capitale + lavoro

terra = terra originaria + capitale di miglioria stabile

capitale = capitale di scorta viva e morta + capitale circolante

lavoro = manuale (contadino, ... impiegato,) + direttivo

Cooperano alla produzione:

per il fattore terra, il proprietario;

per il fattore capitale (+ lavoro direttivo), l’imprenditore agricolo o il coltivatore o il proprietario se gestisce in proprio i fondi;

per il fattore lavoro, il contadino, il fattore, l’amministratore, l’impiegato.

Il reddito globale dell’azienda va ripartito in tre porzioni che rimunerano coloro che apportano i tre fattori:

il reddito dominicale rappresenta la parte del prodotto totale spettante al proprietario quale apportatore del capitale fondiario;

il reddito agrario che va all’imprenditore agricolo o coltivatore;

il reddito di lavoro che, come salario o come stipendio, va rispettivamente al lavoratore manuale ovvero a chi provveda all’amministrazione e alla sorveglianza dell’azienda.

 

Qualificazione:

E’ consistita (art. 58 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) nel distinguere i terreni di ciascun Comune secondo le loro qualità di coltura: seminativo, seminativo irriguo, seminativo arborato irriguo, prato, prato irriguo, prato irruguo arborato, prato a marcita, risaia stabile, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, giardino, orto, orto irriguo, agrumeto, frutteto, uliveto, gelseto, colture speciali, castagneto da frutto, canneto, bosco di alto fusto, bosco ceduo, bosco misto, incolto produttivo, incolto sterile ed altre che si sono aggiunte quando se ne manifestava la necessità.

 

Classificazione:

E’ (art. 60 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) la suddivisione di ogni qualità in tante classi quanti sono stati i diversi gradi di produttività del terreno avuto riguardo alle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita netta. Per ciascuna qualità e classe sono state individuate, in ogni Comune, le particelle-tipo scelte a rappresentare il merito medio dei terreni da comprendere in ciascuna classe.

 

Classamento:

Il classamento è stato effettuato al sopralluogo ed è consistito (art. 75 Regolamento 12/10/1933, n. 1539) nel verificare la qualità della singola particella catastale ed inserirla tra le classi stabilite in fase di classificazione eseguito l’opportuno confronto con le particelle-tipo.

 

Formazione delle tariffe:

Gli elementi presi a riferimento sono stati i prodotti, i prezzi, le spese e le eventuali deduzioni.

Le tariffe principali sono state ottenute elaborando prodotti, prezzi e spese (di produzione, di manutenzione dei fondi, di reintegrazione delle colture, di manutenzione dei fabbricati rurali, di amministrazione) da considerare comuni a tutte le particelle di una determinata classe; invece le tariffe derivate prendono in considerazione soltanto una parte dei terreni di quella classe che sono gravate da spese particolari (di irrigazione, di canoni d’acqua, di fitto) e si ottengono apportando opportune deduzioni alle tariffe principali.

La formazione del nuovo catasto dei terreni è stata molto lunga, dal 1886 al 1956, e pertanto sono variati i periodi temporali di riferimento in cui considerare gli elementi estimativi ma alla fine il R.D. L. 4 aprile 1939, n. 589, ha precisato che i prezzi da applicare ai prodotti ed ai mezzi di produzione dovevano essere riferiti al triennio 1937-1939.


Riferimento all’azienda agraria:

Alla determinazione delle nuove tariffe si è giunti attraverso l’analisi economica di aziende agrarie e la ripartizione dei redditi, agrario e dominicale, tra le singole particelle costituenti l’azienda. Inoltre i prodotti agricoli sono stati considerati nello stato di trasformazione in cui vengono commerciati dall’azienda ossia il vino al posto dell’uva, l’olio al posto delle olive ...

 

Bilancio aziendale:

Alla produzione lorda vendibile (p.l.v.) devono detrarsi:

• costi delle materie prime occorrenti per la coltivazione quali sementi, concimi, mangimi, antiparassitari,

• somme erogate per noleggio di attrezzature e macchine,

• spese annue medie di manutenzione e di assicurazione e le quote di ammortamento del capitale di scorta,

• compenso per lavoro manuale,

• compenso per lavoro direttivo, di sorveglianza e di amministrazione,

• interesse del capitale di esercizio, fisso e circolante per ottenere il Reddito Dominicale (R.D.).

Il Reddito Agrario (R.A.) è uguale agli interessi del capitale di esercizio più il compenso per il lavoro direttivo.

 

Deduzioni fuori tariffa:

Le tariffe d’estimo si determinano al lordo delle spese per opere permanenti di difesa, di bonifica e scolo, delle spese di irrigazione e delle diminuzioni di reddito dovute a servitù militari.

 

Ripartizione del reddito fra le particelle dell’azienda:

Per le aziende composte di un’unica qualità e classe i redditi unitari sono dati dal rapporto tra i redditi dell’azienda e la superficie. Il confronto tra i risultati ottenuti attraverso diverse aziende ha permesso l’eliminazione di quelle che presentavano forti scarti.

Per le aziende composte da diverse classi o da diverse qualità il procedimento è stato più complesso e si è basato sulla ripartizione per successive approssimazioni.

 

5 - La pubblicazione del Catasto

I dati catastali scaturiti dai lavori di formazione, misura e stima, sono stati pubblicati per dare la possibilità agli interessati di proporre gli eventuali reclami interessanti sia la parte geometrica che quella estimativa.

La pubblicazione avvenne in due fasi distinte: nella prima si pubblicarono le tariffe d’estimo con i prospetti di qualificazione e classificazione mentre, nella seconda, furono pubblicate i risultati delle altre operazioni catastali; in corrispondenza alle predette due fasi si distinguono due specie di reclami: quelli generali, che riguardano le tariffe d’estimo, la qualificazione e la classificazione, e sono riservate alla Commissioni censuarie; i reclami particolari, che competono ai possessori e riguardano il classamento, l’intestazione, la delimitazione e la misura dei rispettivi fondi.

La pubblicazione riguardante i dati dei singoli possessori viene eseguita con il deposito delle mappe e degli altri atti catastali nella sede del Comune, sotto la sorveglianza dei periti catastali e della Commissione censuaria comunale, e con l’assistenza del segretario della medesima.

La Commissione pubblica un manifesto con cui viene notificato agli interessati il luogo e le ore in cui le mappe e gli altri atti saranno esposti per sessanta giorni, invita i possessori ad esaminarli ed a presentare gli eventuali reclami nonché a denunciare tutte la variazioni che nel frattempo fossero intervenute posteriormente alle operazioni di classamento.

I reclami possono riguardare l’intestazione, ossia l’attribuzione e appartenenza dei rispettivi beni, la delimitazione, figura ed estensione, dei medesimi ed il classamento e le quote di ripartizione dell’estimo fra i compossessori di una stessa particella.

Una volta che viene chiusa la fase di pubblicazione, l’Ufficio tecnico del catasto esamina i reclami e le osservazioni, esegue le verifiche sopralluogo ed eventualmente introduce, nelle mappe e negli altri atti catastali, le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche richieste. Alle verifiche sopralluogo assiste un delegato della Commissione censuaria comunale. Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale comunica gli atti alla Commissione censuaria comunale affinché, nel termine perentorio di trenta giorni, decida in prima istanza e trasmetta gli atti con le sue decisioni, all’Ufficio tecnico del catasto. Le decisioni della Commissione censuaria sono portate a conoscenza degli interessati, mediante deposito alla sede del Comune.

Gli interessati, entro trenta giorni dall’avvenuto deposito, hanno facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della Commissione censuaria comunale.

La Commissione censuaria provinciale, entro trenta giorni successivi a quello in cui le sono state consegnate gli atti deve decidere in via definitiva sui reclami pervenutile, comunicare all’Ufficio tecnico del catasto le decisioni prese e restituirgli gli atti ricevuti.

Le decisioni prese in via definitiva dalla Commissione censuaria provinciale sopra ciascun reclamo, vengono comunicate agli interessati durante le operazioni di attivazione.

 

6 - L’attivazione del Catasto

Chiusa la pubblicazione, l’Ufficio tecnico del catasto competente per territorio, provvede all’allestimento degli atti necessari per eseguire l’attivazione del catasto, e cioè:

a) la mappa particellare;

b) la tavola censuaria;

c) gli estratti partitari.

Con un manifesto da pubblicarsi in ciascun comune, i possessori sono invitati: 

a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto, delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, e di quelle che, avvenute anteriormente, non fossero state denunciate agli Uffici di pubblicazione;

a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, e cioè errori di conteggio, di scritturazione e simili, che si fossero riscontrati negli atti; a prendere cognizione del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione censuaria provinciale.



Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano

 

1. Cenni storici

Come anticipato a proposito del Nuovo Catasto Terreni, nel 1864 si era cercato di suddividere l’imposta fondiaria da esigere (lire 110 milioni) tra i nove compartimenti catastali e, all’interno di essi, tra le province, i comuni ed i possessori (legge 15 luglio 1864, n. 1831 - Conguaglio provvisorio dell’imposta fondiaria).

L'ordinamento dell'imposta sui terreni seguì gli avvenimenti già descritti nella presentazione del Nuovo Catasto Terreni mentre l'imposta sui fabbricati fu subito regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2136, denominata appunto legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati. Detta legge non poteva utilizzare il catasto fabbricati perché tale catasto non esisteva né poteva prevedersi, a breve, di affrontare l'onere per la sua formazione avendo il governo deciso di privilegiare la formazione del catasto terreni la cui durata, come si è visto, oltrepassò il ventennio.

La suddetta legge si basava sulla denuncia del possessore; la denuncia era controllata dall'agente di finanza e da una commissione comunale; nei casi di controversia interveniva una speciale Giunta provinciale presieduta dal prefetto.

L'imposta era proporzionale al reddito netto con aliquota uniforme da determinarsi con un'altra apposita legge.

Il reddito netto era stabilito apportando una detrazione fissa al reddito lordo; tale detrazione era di un terzo per gli opifici e di un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione, per tenere conto delle spese di riparazione, di mantenimento, di ogni altra perdita eventuale.

Il reddito lordo era costituito dal reddito effettivo risultante dagli affitti in corso oppure dal reddito presunto corrispondente a quello ricavabile in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati consimili.

Per la quantificazione delle aliquote delle detrazioni (un terzo per gli opifici oppure un quarto per gli altri fabbricati) la legge definiva gli opifici stabilendo che saranno considerate come opifizi le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi ed apparecchi fissi. Sono pure considerati come opifizi i ponti soggetti a pedaggio, ed ogni specie di costruzione gallegiante assicurata a punti fissi del suolo.

La legge, inoltre, esentava dall'imposta:

1. i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

2. i cimiteri con le loro dipendenze;

3. i fabbricati demaniali dello stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;

4. le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purché appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono.

Era altresì previsto che trascorsi cinque anni dalla sua attuazione, si dovesse procedere ad una revisione generale per determinare nuovamente il reddito netto dei fabbricati. Si potevano però eseguire le revisioni parziali entro i primi tre anni ogni qual volta, per cause straordinarie, il reddito lordo di un edificio aumentasse o diminuisse di un quarto. In qualunque periodo era consentita la revisione parziale se si dimostrava che il reddito lordo del fabbricato era diminuito o aumentato di un terzo.

La denuncia del reddito dei fabbricati doveva essere comprovata dalla copia delle scritture di locazione firmate dal locatore e dal conduttore oppure, in mancanza di queste, da una dichiarazione, sempre firmata dal locatore e dal conduttore, contenente la descrizione della costruzione locata e l'indicazione

del canone.

La legge era certamente organica e regolava con poche e semplici norme una vasta materia tuttavia era basata sulle sincerità delle denunce e sulla capacità degli agenti di finanza di rettificare le denunce non veritiere.

Le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, sono state applicate sostanzialmente fino al 1° gennaio 1960 quando entrarono in vigore da un lato il Testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che in parte le abrogò e modificò, e subito dopo il

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (1° gennaio 1962).

Successivamente alla legge 26 gennaio 1865, n. 2136, furono emanate altre disposizioni legislative.

Legge 11 agosto 1870, n. 5784, dispone la prima revisione generale ed esenta dall'imposta gli edifici che cessano di essere fruttiferi a causa di demolizione, incendio, rovina.

Legge 6 giugno 1877, n. 3684, ordina le seconda revisione generale e fornisce una più precisa definizione delle costruzioni rurali. R.D. 24 agosto 1887, n. 4024 (Regolamento per l'imposta sui fabbricati), modificato con R.D. 3 agosto 1888. n. 5613 e con R.D. 29 dicembre 1889, n. 6569.

Legge 11 luglio 1889, n. 6214, dispone una nuova revisione generale. D. Legislativo 9 settembre 1917, n. 1546, riordina le imposte dirette e modifica le aliquote di imposta.

R.D. 11 gennaio 1923, n. 148 estende ai territori annessi le imposte dirette vigenti nel Regno.

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3069 ordina una rivalutazione generale del reddito dei fabbricati.

Si tratta di una rivalutazione automatica per coefficienti che tengono conto soltanto della data dell'accertamento o dell'ultima revisione. I coefficienti sono, a seconda dei vari casi, il 300 %, il 250 %, il 150 %, il 50%. E' facile intuire quali siano stati gli effetti sperequativi di tale provvedimento legislativo applicato a redditi già sperequati.

Con lo stesso decreto legge è variato anche il trattamento fiscale dei fabbricati e delle costruzioni costituenti opifici industriali il cui reddito viene assog- gettato ad imposta di ricchezza mobile quale parte del complessivo reddito derivante dall'industria esercitata dall'opificio; disposizione di cui si deve riconoscere l'opportunità e fondatezza dato che sotto il profilo economico il reddito del fabbricato non può ragionevolmente essere ritenuto distinto dal reddito complessivo dell'industria che nel fabbricato viene esercitata.

Tornando all'elencazione delle leggi sull'imposta fabbricati ricordiamo il R.D.L. 12 agosto 1927, n. 1463, recante sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari che riduce del 25% l'imposta sui fabbricati. Riteniamo utile dare un cenno sommario sull'ordinamento del cessato catasto urbano.

 

2. Il cessato catasto urbano

Fin dall'emanazione della legge del 1865 si era sentita la mancanza di un efficiente censimento dei fabbricati, di un catasto ossia che desse un'informazione attendibile della consistenza e del reddito dei fabbricati stessi.

Anche per i fabbricati, come per i terreni, esistevano, catasti antichi sui quali alcuni degli stati basavano l'imposta, oppure censimenti delle rendite; ma, per la diversità dei criteri a cui essi si ispiravano, non fornivano certo un mezzo idoneo di controllo delle dichiarazioni presentate dai proprietari in obbedienza alle disposizioni della legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Per rendere tali catasti aggiornati all'attualità, con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, (legge sulle volture catastali), si obbligarono i proprietari e possessori di beni immobili ad eseguire la voltura a proprio nome dei fondi che non fossero ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti e a denunziare le mutazioni di proprietà o possesso che offrissero materia di nuove volture.

Tale provvedimento ebbe esito insoddisfacente e l'anno successivo, con R.D. 5 giugno 1871, n. 267, venne approvato il Regolamento per la formazione del Catasto dei fabbricati fondato sui seguenti principi.

1. Formazione del Catasto per Comune, - oppure per Sezione nel caso di comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti - a cura degli agenti delle imposte, in base alle risultanze della revisione ordinata dalle leggi 26 gennaio 1865, n. 2156 e 11 agosto 1870, n. 5784;

2. Contenuto:

a. descrizione delle costruzioni stabili e delle proprietà non costruite chene fanno parte integrante o accessoria;
b. indicazione dei redditi;
c. riferimento ai precedenti catasti;
d. intestazione dei proprietari o possessori.

3. Atti:

a. le tavole censuarie;
b. il registro delle partite;
c. la matricola dei possessori.

Le tavole censuarie dovevano costituire l'inventario generale dei fabbricatiesistenti nel comune ed erano distinte in tavole d'impianto, per l'attivazione del catasto, e in tavole di supplemento per la registrazione delle successive variazioni.

Prescrive l'art. 11:

"Di fronte al numero progressivo di ciascun fabbricato, se ne indicherà laposizione e pei fabbricati isolati in campagna, la denominazione, o, in difetto,quello dei possessori, il numero civico se vi sia, la natura o la destinazione del fabbricato medesimo e dei suoi accessori, la quantità dei piani e deivani, gli altri dati coi quali era rappresentato nel catasto precedente, e il reddito definitivo".

Nel registro delle partite ciascuna partita è costituita dall'intestazione catastale e della descrizione dei fabbricati e accessori appartenenti all'intestazione medesima.

L'art. 16 precisa:

" La descrizione dei fabbricati e dei loro accessori sarà fatta mediante la riproduzione dei relativi dati risultanti dalle tavole censuarie. I fabbricati rurali non saranno compresi nel registro delle partite".

E l'art. 18:

"Le partite che vengano ad aprirsi nel registro devono essere collegate, mediante i successivi riferimenti, alle corrispondenti partite che esistono nel catasto precedente".

La matricola dei possessori era ricavata dal registro delle partite con "l'iscrizione secondo l'ordine alfabetico di tutte le persone che figuravano intestate nel registro delle partite medesimo, con riferimento al numero delle partite corrispondenti e con l'indicazione della professione o condizione e della residenza o sede del possessore o del rappresentante o amministratore, quando vi sia". Si osservi che nessuna norma specificava il conteggio della consistenza né definiva il vano e che i redditi utilizzavano le risultanze delle precedenti revisioni della cui rispondenza alla realtà e perequazione vi

erano serie ragioni di dubitare.

Alla conservazione del catasto urbano fu provveduto prima in base alle norme del R.D. 4 luglio 1897, n. 276, che approvava il Testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati.

Con legge 7 luglio 1901, n. 321, venivano poi emanati provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto dei terreni e per l'esecuzione delle relative volture catastali, taluni dei quali destinati ad acquistare fondamentale importanza anche ai fini del catasto urbano.

Invero la legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti per la conservazione del catasto urbano e di quelli antichi dei terreni, estendeva al catasto urbano alcune delle disposizioni della citata legge 7 luglio 1901, n. 321, delle quali citiamo come particolarmente importante quella dell'art. 3,

che suona:

"Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale da rilasciarsi ai sensi dell'art. 6.

A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicate la sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (25 maggio 1879, n. 4900, testo unico)".

Con l'anzidetta legge n. 395 il Governo veniva autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione dei catasti, cioè il regolamento che venne approvato con R.D. 24 marzo 1907, n. 237.

 

3. Il decreto-legge 15 aprile 1939, n. 652

Da quanto esposto nelle pagine precedenti appare evidente che l'imposta sui fabbricati non poggiava su basi soddisfacenti. I punti deboli erano:

1. sistema di accertamento della materia imponibile difettoso e incompleto;

2. commisurazione dell'imposta ad un reddito imponibile proporzionale al reddito lordo dei fabbricati;

3. irregolarità e incompletezza dell'aggiornamento dei redditi;

4. incerti elementi di identificazione;

5. consistenze espresse in vani senza una precisa definizione di tale unità di misura;

6. redditi imponibili rilevati in occasioni diverse senza una metodologia ben definita.

Le inevitabili sperequazioni iniziali erano destinate a crescere fino a diventare molto pesanti con le successive revisioni generali e parziali tuttavia erano tollerate perché i redditi iscritti in catasto non riflettevano la situazione reale ed i redditi effettivi.

La rivalutazione automatica del 1923 aggravò le discrepanze perché gli scaglioni previsti erano ancorati a date di accertamento che non rispecchiavano la realtà economica dei beni e soprattutto i valori erano influenzati dalla maggiore o minore diligenza degli uffici accertatori, dalla buona o cattiva fede del contribuente, dalla data di nascita dei fabbricati e così via.

Il problema venne affrontato e risolto con il R.D.L 13 aprile 1939, n. 652 riguardante appunto l'accertamento generale degli immobili urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano.

Si trattava di un provvedimento innovatore che produsse anche malcontento per le incombenze imposte al cittadini possessori di fabbricati quali la presentazione in tempi brevi di una dichiarazione circostanziata per ciascuna unità immobiliare e di una planimetria della stessa debitamente firmata da un tecnico abilitato.

La grande novità di tale provvedimento prevedeva la formazione di un catasto per categorie, classi e tariffe simile a quello in corso di formazione per i terreni.

 

4. I lavori di formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, fu convertito, con lievi modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e all'Amministrazione del Catasto e dei SS.TT.EE. cui fu demandato il compito di provvedere alle operazioni necessarie.

Dopo poco più di tre anni dall'inizio, erano quasi completamente eseguite le operazioni di qualificazione, classificazione e formazione delle tariffe e, in gran parte, quelle di accertamento e classamento, malgrado le enormi difficoltà connesse con lo stato di guerra.

Alla fine del conflitto, tuttavia, non soltanto moltissime case erano distrutte ma anche una notevole parte del lavoro compiuto era andata perduta e distrutta.

 

5. Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. Regolamento

Venne dunque emanato il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 che fissava l'epoca censuaria, vale a dire il periodo di riferimento degli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, nel triennio 1937-39. Questa scelta fu fatta allo scopo di non disperdere una parte del lavoro compiuto prima, durante e dopo la guerra e per ancorare le tariffe ad un periodo di stabilità economica.

Tuttavia l'inflazione in atto ed il blocco delle locazioni evidenziavano che le condizioni economiche del periodo anzidetto erano state profondamente variate dalla guerra e pertanto, al momento dell'entrata in vigore del nuovo Catasto, le tariffe formate con quel riferimento non avrebbero avuto certamente alcun pratico significato.

A tal fine l'art. 23 della legge veniva modificato in modo che: "La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto all'imposta e alle sovrimposte".

Così il problema dell'adeguamento delle tariffe alla nuova situazione economica era rinviato al momento in cui il nuovo catasto sarebbe entrato in vigore, in considerazione della circostanza che la situazione economica era, al momento dell'emanazione della legge.

Intanto il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, in aderenza ad un dettato della legge istitutiva, era stato perfezionato e pubblicato alla fine dell'anno successivo (D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142).

 

6. la legge 4 novembre 1951, n. 1219

Questa legge si proponeva di adeguare l'imposta alle concrete capacità di reddito dei fabbricati perseguendo lo scopo con una nuova norma per la determinazione del reddito imponibile, più consona alla situazione sopra illustrata.

Nei confronti di esso la legge stabilisce anzitutto una netta differenziazione fra fabbricati costruiti prima e dopo la data (29 maggio 1946) di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, dalla quale hanno cominciato ad avere applicazione le disposizioni agevolative a favore delle nuove costruzioni.

"Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati è determinato secondo le seguenti disposizioni:

a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, (29 maggio 1946) si detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso.

La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario:

b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai lini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune.

 

7. Il testo unico delle leggi sulle imposte dirette

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, veniva approvato il Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette con il quale si provvedeva ad un organico riordino della materia.

Con l'art. 72 non si fa più distinzione fra opifici, immobili a destinazione commerciale e immobili a destinazione industriale, ma tutti vengono indicati come "costruzioni destinate specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione" le quali "non sono assoggettate all'imposta, con le loro pertinenze, se il possessore esercita direttamente l'attività cui la costruzione è destinata", perché sono assoggettate ad imposta di ricchezza mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria B alla cui produzione concorrono.

Con gli artt. 74 e 75 vengono definiti il reddito lordo e il reddito netto dei fabbricati con un ritorno completo ai concetti della legge organica 26 gennaio 1865 e quindi con il ripristino della detrazione fissa nella misura di un quarto e di un terzo del reddito lordo rispettivamente per i fabbricati ordinari e per quelli definiti dall'art. 72, "a titolo di manutenzione, di riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita" per la determinazione del reddito netto, assoggettabile all'imposta.

 

8. La legge 28 febbraio 1960, n. 181

Era intanto giunto il tempo di utilizzare il nuovo Catasto edilizio urbano praticamente ultimato.

Una considerevole parte dei fabbricati urbani era soggetta al blocco delle locazioni in modo che il mercato edilizio risultava suddiviso in due settori completamente diversi caratterizzati da livelli di fitti differenti anche a parità di caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Si pervenne così alla decisione di rivalutare le rendite catastali con l'applicazione di opportuni coefficienti di aggiornamento.

La legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo Catasto edilizio urbano stabilisce all'art. 1 che a partire dalla data di entrata in vigore del Nuovo Catasto Edilizio Urbano e per tutta la durata del regime di blocco dei fitti il reddito imponibile delle unità immobiliari urbane sarà determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937/39 i coefficienti stabiliti ogni anno, per le singole categorie, dal Ministro delle Finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

 

9. L’entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano

Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano entrava in vigore in forza del d.m. 4 dicembre 1961 (pubblicato nella G.U. n. 319 del 27 dicembre 1961) con effetto dal 1° gennaio 1962.

 

10. Lineamenti del NCEU

Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano nasce con il D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, che reca il titolo: Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo Catasto edilizio urbano.

Se ne riassumono i criteri fondamentali.

a) L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare;l'unità immobiliare urbana è ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre un reddito proprio.

b) Le unità immobiliari di ciascun comune o porzione di comune sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi; e per ciascuna categoria e classe viene determinata la relativa tariffa la quale esprime in moneta legale la rendita catastale dell'unità di consistenza.

c) La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, e al lordo soltanto dell'imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie.

d) La detrazione delle spese e perdite eventuali è stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Da quanto prima asserito deriva che l'oggetto dell'accertamento è l'unità immobiliare urbana, e che le unità immobiliari si considerano appartenenti a determinate categorie e classi.

Inoltre non si calcola il reddito individuale di ciascuna unità ma quello ad essa attribuibile in quanto appartenente ad una determinata categoria e classe.

 

11. Oggetto dell’accertamento

La legge istitutiva del NCEU dispone, all'art. l. l'esecuzione a cura dello stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:

1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;

2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano.

L'art. 4, dichiara che si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali, e che sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

L'art. 38 del Regolamento per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, numero 1142 specifica che sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite all'art. 4 della legge. Sono esclusi dall'accertamento: a) i fabbricati rurali; b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Si sottolinea che devono essere esclusi dall'accertamento i fabbricati di proprietà della Santa Sede ed fabbricati rurali.

 

12. Immobili a destinazione ordinaria e speciale

I fabbricati da censire al NCEU si distinguono in: immobili a destinazione ordinaria e immobili a destinazione speciale e particolare.

Le classi e tariffe per la determinazione della rendita catastale sono applicabili soltanto agli immobili del primo raggruppamento.

Per gli immobili speciali, si dispone invece che:

La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata per stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi per la singolarità delle loro caratteristiche.

Da quanto sopraddetto la rendita catastale è determinata in maniera diversa secondo che le unità immobiliari urbane facciano parte degli immobili a destinazione ordinaria oppure degli immobili a destinazione speciale e particolare, e cioè, con procedimento indiretto nel primo caso e con procedimento diretto nel secondo.

Riassumendo:

1. immobili a destinazione ordinaria: gruppo A - gruppo B - gruppo C;

2. immobili a destinazione speciale: gruppo D;

3. immobili a destinazione particolare: gruppo E.

 

13. Accertamento

Ai fini dell'accertamento costituisce unità immobiliare ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trova, è di per se stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.

L'accertamento comprende le seguenti operazioni:

a. individuazione della porzione d'immobile, intero immobile o complesso d'immobili da accertarsi distintamente ai sensi del paragrafo precedente (unità immobiliare);

b. determinazione dei dati di identificazione topografica;

c. determinazione della ditta;

d. determinazione della consistenza effettiva e computo della consistenza catastale;

e. verifica della planimetria.

Per riconoscere che una parte d'immobile, intero immobile o complesso di immobili costituisce unità immobiliare indipendente si deve aver riguardo essenzialmente al requisito della sua utilizzabilità autonoma secondo l'uso locale. Si deve anche tener conto - attribuendogli notevole valore indicativo - dello stato di fatto cioè dell'esistenza in atto di un reddito concreto proprio.

La consistenza di una immobiliare può comprendere parti di fabbricati (es. appartamenti, botteghe, ecc.), un intero fabbricato (es. conventi, caserme, ecc.) od anche più fabbricati (es. più edifici costituenti un'unica azienda);

non può comprendere però parti da intestare a ditte diverse. Neppure può comprendere parti rurali.

Le parti di fabbricato costituenti una unica unità immobiliare possono essere non contigue; qualora però le dette parti siano ubicate in distinti fabbricati, occorre attentamente vagliare se non costituiscano invece distinte unità immobiliari.

 

14. Identificazione dell’unità immobiliare

L'unità immobiliare si identifica con i dati di ubicazione e con il riferimento alla mappa.

I dati di ubicazione sono:

a) via (o vicolo, calle, piazza, ecc.) dalla quale si accede alla unità immobiliare, ovvero località ove essa è situata (frazione, borgata, villaggio, casale, contrada, ecc.);

b) numero civico del suo ingresso da strada;

c) scala, segnando la parola "unica" se dall'ingresso da strada dell'unità immobiliare parte una sola scala, segnando invece la lettera (A, B, C, ...) o il numero (I, II, III, ...), che distingue la scala attraverso alla quale si accede all'unità immobiliare, quando dal suo ingresso da strada partono più scale;

d) piani, indicando o l'unico piano della costruzione al quale trovasi l'unità immobiliare o tutti i differenti piani nei quali essa e ripartita.

I piani si contano cominciando da quello ove è posto l'ingresso da strada (eventualmente da corte, da giardino) che si usa per accedere all'unità immobiliare. Si denomina quindi piano terreno il piano dove è posto l'ingresso stesso.

I piani sottostanti al piano terreno si chiamano successivamente: piano primo, piano secondo, ecc.

I piani sottostanti al piano terreno si chiamano successivamente ed a partire da esso: primo piano sottostrada, secondo piano sottostrada.

Si considera posizione a pianterreno anche la posizione dei locali che hanno il pavimento fino ad un metro più basso o più alto del livello della strada (o della corte, o del giardino) di accesso.

Per le indicazioni dei piani si devono adottare i seguenti simboli:

- p. t. (piano terreno);

- p. I (piano primo sovrastante al piano terreno);

- p. II (piano secondo sovrastante al piano terreno);

- p. III (piano terzo sovrastante al piano terreno);

- ecc.

- I p. sottostrada (piano primo sottostante al piano terreno);

- I I p. sottostrada (piano secondo sottostante al piano terreno);

- ecc.

e) numeri interni, indicando il numero o i numeri che distinguono la unità immobiliare accertata o le diverse porzioni di essa.

Il riferimento alla mappa si fa attribuendo alle unità immobiliari i numeri principali -ovvero i numeri principali e subalterni - secondo le norme della Istruzione I.

 

15. L’intestazione delle unità immobiliari

Le unità immobiliari devono intestarsi alle ditte che ne hanno il possesso all'atto dell'accertamento.

La ditta è costituita dalla persona del proprietario o del possessore, nonché dalla persona che gode di diritti reali sull'unità immobiliare.

Essa deve contenere la individuale designazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno sull'unità immobiliare titolo di proprietà o condominio avvero diritto reale di godimento.

La designazione delle persone fisiche si fa con il loro cognome nome e paternità. La designazione delle persone giuridiche si fa a mezzo della denominazione dell'Ente. L'intestazione delle unità immobiliari urbane in possesso contestato si fa al possessore di fatto con annotamento della persona che ha elevata contestazione e con riserva delle variazioni conseguenti alla legale risoluzione della controversia.

 

16. Il calcolo della consistenza per le categorie del gruppo A

La consistenza effettiva dell'unità immobiliare si determina mediante visita diretta di tutti i locali che la compongono e dei suoli che di essa fanno parte nonché dei locali e delle aree e dei suoli che sono in uso alla stessa unità immobiliare ed a altre.

La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo A del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il vano utile.

Si considera come vano utile lo spazio chiuso da muri o pareti dal pavimento al soffitto, avente generalmente luce diretta ed una superficie libera che, in relazione alla categoria e classe di cui trattasi è stato stabilito come normale.

Per il computo della consistenza delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo A si devono distinguere i seguenti elementi:

a) vani principali (salone, galleria, camera o stanza, cucina);

b) accessori a servizio diretto: cioè gli elementi necessari al servizio od al disimpegno delle parti principali (bagno, ripostiglio, ingresso, corridoio, dispensa, veranda, nonché, in genere, i vani aventi superficie libera minore di quella minima stabilita per il vano normale della categoria e classe;

c) accessori a servizio complementare: cioè gli elementi annessi ed integranti la funzione delle parti principali ma non strettamente necessari per l'utilizzazione di esse (soffitte, cantine, locali di sgombero);

d) dipendenze, e cioè:

1) aree e suoli liberi a servizio esclusivo dell'unità immobiliare o a servizio comune di essa e di altre unità immobiliari (cortili, aie, giardini, terreni destinati a giochi e ad altri esercizi sportivi, terrazze usufruibili cioè non di semplice copertura, ecc.);

2) locali e costruzioni destinati ad usi speciali (tettoie aperte, portici, serre);

3) locali costruttivamente destinati al servizio comune dell'unità immobiliare e di altre (bucatai, spanditoi, soffitte o cantine usate dai vari inquilini senza stabili pareti divisorie degli spazi a ciascuno assegnati).

La consistenza catastale in vani utili si ottiene:

1) conteggiando separatamente e sommando:

a) come vani utili e per il loro numero effettivo i vani principali normali, cioè quelli con superficie almeno uguale a quella minima normale stabilita per il vano utile della categoria e classe;

b) come vano utile, la cucina - anche se di ampiezza inferiore a quella minima predetta, se per la sua speciale destinazione è fornita degli impianti consueti in quella categoria e classe;

c) come altri vani utili e frazioni di vani utili - sinteticamente apprezzati – la eccedenza di superficie libera presentata eventualmente dai vani principali, rispetto a quella massima del vano utile normale;

d) i vani accessori a servizio diretto esclusivo dei vani principali ed i vani accessori a servizio complementare esclusivo, conguagliati a vani utili, tenendo conto degli usi locali accertati per la categoria, ovvero, in mancanza di usi locali, contando ogni vano accessorio a servizio diretto esclusivo per 1/3 di vano utile ed ogni vano accessorio a servizio complementare esclusivo per 1/4 di vano utile;

2) apportando al risultato del conteggio una aggiunta o detrazione nei limiti del 10% per tener conto, sia di altri elementi della consistenza effettiva (dipendenze) che - materialmente, o anche solo economicamente congiunti, nella unità immobiliare, agli elementi già considerati - ne aumentano le utilità ed i comodi, sia di utilità o svantaggi che siano particolari dell'unità immobiliare rispetto alla maggior parte delle altre unità della medesima categoria e classe ed influenti sul reddito lordo;

3) arrotondando, infine, il risultato del conteggio così eseguito al mezzo vano.

 

17. Il calcolo della consistenza per le categorie del gruppo B

La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo B del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro cubo e si computa:

1) determinando la consistenza effettiva in metri cubi con le norme consuete;

2) apportando ad essa un'aggiunta o detrazione, nei limiti del 10% quando si verificano le circostanze di cui al punto 2) del paragrafo precedente;

3) arrotondando il risultato del conteggio così eseguito al metro cubo.

 

18. Il calcolo della consistenza per le categorie del gruppo C

La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo C del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro quadrato, e si computa determinando in primo luogo le superfici interne (cioè quelle degli spazi compresi fra le pareti) degli ambienti - principali ed accessori - che costituiscono l'unità immobiliare.

Dal computo sarà esclusa la superficie dei locali e delle aree che costituiscono le dipendenze (cioè tettoie, cortili, giardini, ecc.), siano esse di uso comune o siano di uso esclusivo dell'unità immobiliare considerata.

Si ottiene poi la consistenza catastale in metri quadrati:

1) Sommando:

a) la superficie utile degli ambienti principali;

b) la superficie utile degli ambienti accessori, trasformata, per la sola categoria C/1 (negozi e botteghe), per moltiplicazione con il relativo coefficiente di ragguaglio, in superficie utile equivalente principale;

2) apportando al risultato del conteggio una aggiunta o detrazione – nei limiti ammessi - sia per tenere conto degli altri elementi della consistenza effettiva - dipendenze - che nell'unità immobiliare sono uniti agli elementi già considerati e ne aumentano le utilità ed i comodi, sia per tener conto di utilità e svantaggi (particolari rapporti dimensionali, posizione d'angolo, ecc.) che siano particolari della unità immobiliare rispetto alla maggior parte delle altre unità della medesima categoria e classe ed influenti sul reddito;

3) arrotondando infine, il risultato del conteggio al metro quadrato.

I limiti ammessi per le aggiunte o per le detrazioni previste dal punto 2) al risultato del conteggio indicato al punto 1), sono del 10 % per tutte le categorie del gruppo C del quadro generale, tranne che per la categoria C/1 per la quale sono del 20%.

 

19. Il calcolo della consistenza per le categorie del gruppo D ed E

Per le unità immobiliari da accertarsi nelle categorie dei gruppi D ed E non si fa luogo a computo di consistenza catastale.

 

20. Verifiche delle planimetrie

Le planimetrie si verificheranno con semplice esame a vista escludendo qualsiasi misura e si deciderà la loro accettabilità se corrispondono allo stato di fatto delle unità immobiliari rappresentate e se la esecuzione del disegno ed il tipo di carta usato sono conformi alle prescrizioni.

Se la planimetria non è accettabile si annoterà una delle seguenti diciture:

1) non rispondente allo stato di fatto;

2) da suddividere in ... unità immobiliari;

3) disegno imperfetto;

4) carta non ammessa.

In nessun caso durante l'operazione di accertamento si apporteranno correzioni od aggiunte al disegno delle planimetrie. Nemmeno si eseguiranno schizzi planimetrici per il caso di planimetrie mancanti.

 

21. Disegno della planimetria

- deve essere correttamente ed accuratamente disegnata ad inchiostro di china nella scala di 1:200 (salvo le eccezioni ammesse);

- deve essere tracciata su fogli di carta trasparente millimetrata messi in vendita dall'Amministrazione;

- deve rappresentare la sezione di tutti i muri perimetrali ed interni dell'unità immobiliare, nonché le porte di accesso, tutte le porte interne e gli altri vani di passaggio e tutte le finestre e gli altri vani di luce;

- deve contenere l'indicazione dei confini con le private proprietà (a mezzo del nome dei proprietari) e con le aree pubbliche (a mezzo della denominazione stradale).

Sulla planimetria deve essere indicato l'orientamento del foglio a mezzo di freccia rivolta verso il nord, tracciata esternamente al disegno.

Sulla planimetria deve segnarsi l'altezza media, in metri e frazioni fino a 5 cm., dei vani, misurata da pavimento a soffitto. Questa indicazione potrà essere segnata una volta soltanto, se l'altezza non cambia da vano a vano.

Nell'interno del disegno in corrispondenza del vano destinato a cucina, deve apporsi la parola cucina ed, in corrispondenza di ciascun vano accessorio, la denominazione che ne spiega l'uso: bagno, ripostiglio, cantina.

La planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto della unità immobiliare.

Le varie parti componenti la unità immobiliare denunciata, anche se sono situate su piani diversi, si possono disegnare, opportunamente distinte e con le indicazioni di confine, su di un unico foglio.

Quando l'operatore abbia dovuto eseguire misure sopraluogo per il computo della consistenza di unità immobiliari delle categorie dei gruppi B e C, prenderà nota delle misure stesse sulle corrispondenti planimetrie.

 

22. Il classamento

Il classamento consiste nell'assegnare ciascuna unità immobiliare urbana accertata alla categoria e alla classe cui essa appartiene.

Per le unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E il classa mento è limitato alla sola assegnazione alla categoria.

Le unità immobiliari devono essere classate in base alle condizioni fisiche ed economiche che presentano all'atto del classamento.

Il classamento si effettua determinando sopralluogo dapprima la categoria dell'unità immobiliare da classare, in base alla destinazione propria di essa - risultante, oltre che dal suo uso attuale, dalle sue caratteristiche costruttive - assegnandola quindi (a seguito di opportuni raffronti con le unità tipo della categoria) nella classe - fra quelle prestabilite nel prospetto delle categorie e classi - che include l'unità tipo della quale possiede o ha più prossime qualità, caratteristiche, requisiti e condizioni e complessivamente quindi capacità di reddito unitario.

Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare.

Pertanto, nell'assegnazione alla categoria, non si terrà conto delle destinazioni anormali o occasionali, di prevedibile breve durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari.

Per l'assegnazione alla classe si avrà riguardo principalmente a tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, alle condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria: le une e le altre in quanto influenzino il reddito.