Catasto italiano |
by katastichon |
CASISTICA | FONTE NORMATIVA | ||
- Lastrico solare: | - D.P.R. n. 650/72 - art. 15 | ||
- Bene in corso di definizione: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Bene in corso di costruzione: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Cambio di destinazione: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Modifiche delle caratteristiche intrinseche: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Cambio toponomastica: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Variazioni del reddito: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Rettifiche di errori non di intestazione: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Variazione di identificativo: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Demolizione totale: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Modifiche interne alla u.i. comprese nella L. n. 47/85: | - Circolare n. 2/84 | ||
- Interventi descritti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. n. 357/78 (se non hanno interessato l'intero edificio e se non abbiano comportato un aumento di valore di ciascuna u.i. superiore al 20% di quello antecedente gli interventi stessi): | - Guida operativa "Docfa tecnico" (1995) | ||
- Interventi di adeguamento funzionale distributivo dei locali e di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e di rinnovodi impianti, di consolidamento e conservazione degli elementi strutturali: | - Guida operativa "Docfa tecnico" (1995) |
14. Violazioni tributarie
catastali - Sanzioni amministrative
Sono state fissate nel 2005 con il comma 338, art. 1 Legge finanziaria 2005 n. 311/04 e Territoriale n. 17628 del 7.3.2005. |
Violazioni sanzionabili in euro | Min | Max |
A. | Mancata dichiarazione e denuncia di variazione uiu ultimata dopo il 17.3.85 (1) | 258 | 2.066 | |||
B. | Mancata dichiarazione e denuncia di variazione uiu ultimata entro il 16.3.85 ma dichiarata entro il 31.2.97 (art. 3, comma 156, L. n. 662/96 - "vecchio condono edilizio" - fattispecie superata - | 25 | 129 | |||
C. | Errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione di nuova costruzione o variazione | 10 | 103 | |||
D. | Mancata denuncia Mod. 3/SPC | 4 | 61 | |||
E. | Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta (1) | 258 | 2.066 | |||
F. | Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti al catasto urbano | 10 | 103 | |||
G. | Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti al catastoterreni | 4 | 30 | |||
H. | Mancata o tardiva presentazione delle volture | 15 | 61 | |||
L. | Mancata presentazione o errata redazione del T.F. e del tipo particellare | 15 | 61 | |||
J. | Omissione delle dichiarazioni in aumento del R.D. e R.A. - mod. 26 - (2) | 258 | 2.065 | |||
Annotazioni: (1) - Le nuove sanzioni si applicano per violazioni commesse successivamente all'1.1.2005 ossia per N.C. o VAR realizzate nel 2004 e non denunciate entro il 31.01.2005 ma dopo questa data; per N.C. e VAR, realizzate prima del 2003 compreso e denunciate dopo il 31.01.2005, si appklicano le precedenti sanzioni; (2) - La competenza ad irrogare la sanzione ed a notificare l'atto di cintestazione è dell'Agenzia delle Entrate (Territoriale n. 97137/04 - l'importo massiomo è di € 2.065 e non di € 2.066. |
16. Scadenze e Sanzioni negli adempimenti catastali |
DATE | COMMENTI | ||
11.03.1998 |
Entra il vigore il Decreto n. 28/1998 che, tra l’altro, fissa i termini per l’accatastamento dei fabbricati rurali; i F.R. costruiti o variati (caso d’uso) dopo tale data devono essere denunciati al NCEU con la procedura Docfa preceduta da Pregeo; il trasferimento di diritti, a qualsiasi titolo, non è un caso d’uso e quindi il F.R. può essere trasferito con i dati NCT. |
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01.07.2001 |
Termine ultimo fissato dalla legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 64, co. 5) entro il quale si potevano denunciare, senza incorrere in sanzioni, soltanto al NCT, (e non anche al NCEU), con mod. 26, i F.R. esistenti prima dell’11.03.1998. |
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31.12.2001 |
Termine ultimo fissato dalla legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 64, co. 4) entro il quale si potevano denunciare in catasto senza incorrere in sanzioni i F.R. che hanno perso i requisiti di ruralità a causa di successione, compravendita, affitto a ditte che non godono del possesso dei requisiti soggettivi per l’esenzione. |
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01.01.2005 |
Entra in vigore la L. 311/2004 che determina da tale data la
nuova entità delle sanzioni catastali variabili da € 258 ad
€ 2066. Questi nuovi importi si applicano in due soli casi ovvero
per la mancata dichiarazione e denuncia di variazione uiu ultimata dopo
il 17.3.1985 e per la mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla |
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12.03.2006 |
Entra in vigore la L. 80/2006 che fissa in 30 giorni, decorrenti dalla data di utilizzazione della uiu, il nuovo termine utile per la presentazione della denuncia catastale. Prima di tale data il termine utile rimane il 31 gennaio dell'anno successivo del giorno in cui l'uiu è utilizzabile; quindi per la uiu utilizzabile l’11.03.2006 il 1° giorno sanzionabile (nuove sanzioni) sarebbe il 01.02.2007. |
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30.04.2006 |
Slittamento disposto dal D. L. 30.12.2005, n. 273 per il termine ultimo entro cui è possibile effettuare l'integrazione della documentazione, tra cui la denuncia catastale senza incorrere nelle nuove sanzioni, per il completamento della domanda di condono edilizio. |
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30.06.2007 |
Data ultima entro la quale devono essere dichiarati in catasto senza incorrere nelle nuove sanzioni i F.R. che hanno perso i requisiti di ruralità solamente a causa della cancellazione del titolo di imprenditore agricolo dall’elenco del registro delle imprese (D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 38). |
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03.07.2007 |
Data ultima entro la quale devono essere dichiarati in catasto senza incorrere nelle nuove sanzioni le uiu già censite nelle categorie E, ed anche le nuove costruzioni e le denuncie di variazione, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, od anche non strettamente strumentale all’esercizio della uiu principale, purché presentino autonomia funzionale e reddituale (art. 2, comma 41, D.L. n. 262/2006, art. 3 Provvedimento 02.01.2007). |
ESEMPI | COMMENTI | ||
DENUNCIA F.R. ESISTENTE PRIMA DELL’11.03.1998 |
· all’attualità la denuncia si presenta con le procedure Pregeo e Docfa e non più con il solo mod. 26; · evidentemente siamo in regime di decadenza quinquennale (art. 20, d.l.vo n. 472/1997) e non si applicano le sanzioni. |
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DENUNCIA F.R. ESISTENTE OVVERO COSTRUITO O VARIATO DOPO L’11.03.1998 |
all’attualità si presentano le denuncie Pregeo e Docfa; · se la denuncia si presenta dopo i cinque anni dalla data dell’evento (costruzione/variazione) vale la prescrizione quinquennale; · se la denuncia si presenta entro i cinque anni dall’evento si applicano le sanzioni; · da € 10 ad € 103 nel caso in cui l’evento si sia verificato fino al 31.12.2003 perché se l’evento si fosse verificato proprio il 31.12.2003, la prima data sanzionabile sarebbe stata lo 01.02.2004 giorno in cui valevano le vecchie sanzioni; quindi per tutti gli eventi verificatisi fino al 31.12.2003, denunciati in qualunque data entro i cinque anni, si applicano le vecchie sanzioni; · da € 258 a € 2066 nel caso in cui l’evento si sia verificato dopo il 31.12.2003 perché se l’evento si fosse verificato proprio lo 01.01.2004, la prima data sanzionabile sarebbe stata lo 01.02.2005 giorno in cui valevano le nuove sanzioni; quindi per tutti gli eventi verificatisi dopo il 31.12.2003, denunciati in qualunque data entro i cinque anni, si applicano le nuove sanzioni. |
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DENUNCIA F.R. CHE HA PERSO I REQUISITI DI RURALITA’ A CAUSA DI SUCCESSIONE, CV, AFFITTO DOPO IL 31.12.2001 |
· valgono le stesse considerazioni svolte a proposito del caso precedente; · ovviamente non si sarebbe applicata sanzione se la denuncia fosse stata eseguita entro il 31.12.2001. |
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DENUNCIA F.R. CHE HA PERSO I REQUISITI DI RURALITA’ A CAUSA CANCELLAZIONE DEL TITOLO DI IMPRENDITORE AGRICOLO ENTRO IL 30.06.2007 |
entro il 30.06.2007 si accatasta mediante le procedure Pregeo e Docfa senza incorrere in sanzioni; · se l’accatastamento avviene dallo 01.07.2007 sono dovute le nuove · se la denuncia è presentata entro 90 giorni dall’evento il denunciante può avvalersi del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 32,25 (1/8 di 258) + interessi (cfr. art. 13, co. 1a, d.l.vo n. 472/1997); · se la denuncia fosse presentata dopo 90 giorni ma
entro 1 anno dall’evento il denunciante potrebbe avvalersi del
“ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa
€ 51,60 (1/5 di 258) + · se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l’Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro + interessi; · se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica si può versare 1/4 dell’importo fissato + interessi (è la c.d. definizione agevolata, cfr. art. 16, co. 3, d.l.vo n. 472/1997); |
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DOCFA CONDONO L. 47/85 |
·
Il termine ultimo per accatastare le UIU ultimate entro il 16.3.1985
(la legge 47/85 è entrata in vigore il 17.03.1985) era il
31.12.1997 (art.3, comma 156, L. n. 662/96);
· all’attualità (2007), essendo trascorso il termine quinquennale di decadenza, le denuncie di tali UIU non incorrono più in sanzioni. |
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DOCFA “NUOVO” CONDONO |
sono sanzionabili le denuncie presentate dopo il 30.04.2006; · si applicano le nuove sanzioni variabili da € 258 ad € 2066; · se la denuncia è presentata entro il 30.04.2007 (entro un anno dal 30.04.2006) il denunciante può avvalersi del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 51,60 (1/5 di 258) + interessi; · se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l’Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro + interessi; · se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica si può versare 1/4 dell’importo fissato + interessi (è la c.d. definizione agevolata). |
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DOCFA UIU UTILIZZABILE NEL 2003 |
· ultima data utile per la denuncia catastale è il 31.01.2004; · allo 01.02.2004 sono vigenti le vecchie sanzioni (da € 10 a € 103); · qualunque sia la data dell’accatastamento (dal 2004 in poi) si applicano sempre le vecchie sanzioni; · il denunciante, anche volendo, non può usufruire del “ravvedimento operoso” perché all’attualità è trascorso più di un anno dal termine ultimo per la denuncia; · l’Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 10 e 103 euro + interessi; · se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notificasi può versare 1/4 dell’ importo fissato + interessi (è la c.d. definizione agevolata). |
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DOCFA UIU UTILIZZABILE NEL 2004 |
· ultima data utile per la denuncia catastale: 31.01.2005; · dallo 01.01.2005 sono vigenti le nuove sanzioni (da € 258 a € 2066); · dopo questa data per l’accatastamento si applicano le nuove sanzioni; · il denunciante non può usufruire del “ravvedimento operoso” perché all’attualità è trascorso più di un anno dal termine ultimo per la denuncia; · l’Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro + interessi; · se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica si può versare 1/4 dell’ importo fissato + interessi (è la c.d. definizione agevolata). |
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DOCFA UIU UTILIZZABILE DAL 12.03.2006 |
· se la denuncia avviene dopo 30 giorni scattano le nuove sanzioni; · se la denuncia fosse stata presentata entro 90 giorni dal 12.03.2006 il denunciante si sarebbe potuto avvalere del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 32,25 (1/8 di 258) + interessi; · se la denuncia fosse stata presentata dopo 90 giorni ma entro 1 anno dal 12.03.2006 il denunciante si sarebbe potuto avvalere del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 51,60 (1/5 di 258) + interessi; · se il denunciante non ha usufruito del ravvedimento l’Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro + interessi; · se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal
ricevimento della sua notifica si può versare 1/4
dell’importo fissato + interessi (è la c.d. definizione |
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DENUNCIA UIU CATEGORIA E (E1÷ E6 +E9) DOPO LO 03.07.2007 |
· sono sanzionabili le denuncie presentate dopo lo 03.07.2007; · si applicano le nuove sanzioni variabili da € 258 ad € 2066 (art. 4, comma 3, Provvedimento 02.01.2007) ; · se la denuncia è presentata entro 90 giorni dallo 03.07.2007 il denunciante può avvalersi del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 32,25 (1/8 di 258) + interessi; · se la denuncia fosse presentata dopo 90 giorni ma entro 1 anno dallo 03.07.2007 il denunciante potrebbe avvalersi del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 51,60 (1/5 di 258) + interessi; · se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l’Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro + interessi; · se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica si può versare 1/4 dell’ importo fissato + interessi (è la c.d. definizione agevolata); · le uiu di NC o VAR, utilizzabili dopo lo 03.07.2007, devono essere denunciate entro 30 giorni dalla data dell’evento; · trascorsi i 30 giorni si applicano le consuete nuove sanzioni con le consuete fasi del ravvedimento operoso o della definizione agevolata. |
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________ NOTE 1. L’entità della sanzione dipende da molteplici fattori (cfr. art. 7 d.l.vo n. 472/1997) e questo spiega perché è variabile da ufficio a ufficio; 2. Per usufruire del ravvedimento operoso devono concorrere tre accadimenti: a. volontà esplicita del trasgressore; b. pagamento contestuale alla denuncia catastale; c. denuncia catastale presentata entro 90 giorni o un anno dall’evento. |
TABELLA RIASSUNTIVA |
denuncia F.R. preesistente all' |
Termine ultimo per il solo NCT denuncia mod 26 |
si è in termini di decadenza quinquennale e pertanto non si applicano sanzioni | ||
11.03.1998 | 11.03.98 | la fattispecie non è più rappresentabile |
Denuncia F.R. costruiti o variati dopo l'11.03.1998 | termine ultimo denuncia senza sanzioni |
1° giorno sanzionabile |
entità delle sanzioni | ||
2002 - 2003 | 31.01.2003/4 | 01.02.2003/4 | € 10 - 103 | ||
I F.R. di nc o var definiti nel 2001 si sarebbero dovuti denunciare entro il 31.01.2002 ovvero oltre la decadenza quinquennale con riferimento al 2007. | |||||
2004 | 31.01.2005 | 01.02.2005 | € 258 - 2066 | ||
2005 | 31.01.2006 | 01.02.2006 | € 258 - 2066 | ||
dallo 01.01.2006 all'11.03.2006 |
31.01.2007 | 01.02.2007 | € 258 - 2066 | ||
dal 12.03.2006 | 30 giorni dall'uso | 31° giorno dall'uso | € 258 - 2066 |
denuncia F.R. privo di requisiti di ruralità per succ., cv, affitto, presentate dopo il 31.12.2001 |
termine ultimo denuncia senza sanzioni |
1° giorno sanzionabile |
entità delle sanzioni | ||
2002 - 2003 | 31.01.2003/4 | 01.02.2003/4 | € 10 - 103 | ||
2004 | 31.01.2005 | 01.02.2005 | € 258 - 2066 | ||
2005 | 31.01.2006 | 01.02.2006 | € 258 - 2066 | ||
dallo 01.01.2006 all'11.03.2006 |
31.01.2007 | 01.02.2007 | € 258 - 2066 | ||
dal 12.03.2006 | 30 giorni dall'uso | 31° giorno dall'usoo | € 258 - 2066 |
denuncia F.R. privo requisiti ruralità per cancellazione titolo | termine ultimo denuncia senza sanzioni |
1° giorno sanzionabile | entità delle sanzioni | ||
2007 | 30.06.2007 | 1° luglio 2007 | € 258 - 2066 |
denuncia uiu (vecchio condono) preesistente al |
Termine ultimo per denuncia senza sanzioni |
in ogni caso si è in termini di decadenza quinquennale e pertanto non si applicano sanzioni | ||
16.03.1985 | 31.12.1997 | la fattispecie non è più rappresentabilep |
denuncia uiu (vecchio condono) preesistente al |
termine ultimo denuncia senza sanzioni |
1° giorno sanzionabile | entità delle sanzioni | ||
30.04.2006 | 30.04.2006 | 01.05.2006 | € 258 - 2066 |
denuncia uiu utilizzabile nel |
termine ultimo denuncia senza sanzioni |
1° giorno sanzionabile | entità delle sanzioni | ||
2002 - 2003 | 31.01.2003/4 | 01.02.2003/4 | € 10 - 103 | ||
2004 | 31.01.2005 | 01.02.2005 | € 258 - 2066 | ||
2005 | 31.01.2006 | 01.02.2006 | € 258 - 2066 | ||
dallo 01.01.2006 all'11.03.2006 |
31.01.2007 | 01.02.2007 | € 258 - 2066 | ||
dal 12.03.2006 | 30 giorni dall'uso | 31° giorno dall'usoo | € 258 - 2066 |
denuncia uiu ex categorie E1÷ E6 + E9 |
termine ultimo denuncia senza sanzioni |
1° giorno sanzionabile | entità delle sanzioni | ||
dallo 03.07.2007 | 03.07.2007 | 04.07.2007 | € 258 - 2066 |