La LL. MM. (*) l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria, l'Imperatore di Germania, Re di Prussia e il Re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare con ciò stesso il mantenimento intatto dell'ordine sociale e politico nei loro rispettivi stati, si sono accordati di concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la pace dell'Europa...
    Art. I. Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente pace ed amicizia, e non entreranno in nessuna alleanza od impegno diretto contro uno dei loro Stati.
    Esse s'impegneranno a procedere ad uno cambio di idee sulle questioni politiche ed economiche di carattere generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nel limite dei propri interessi.
    Art. II. Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse per qualsiasi motivo attaccata dalla Francia, le due parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.
    Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di una aggressione non direttamente provocata dalla Francia contro la Germania.
    Art. III. Se una o due delle due alte parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi potenze non firmatarie del presente trattato, il "casus foederis" (**) si presenterà simultaneamente per tutte le alte parti contraenti.
    Art. IV. Nel caso che una grande potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle alte parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò obbligata a farle la guerra, le due altre si obbligano ad osservare verso il loro alleato una benevola neutralità. Ciascuna di esse in questo caso si riserva la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudicherà opportuno, per fare causa comune con il suo alleato.
    Art. V. Se la pace di una delle alte parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le alte parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una eventuale cooperazione.
    Esse s'impegnano fin da ora, in tutti i casi di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio né pace né trattato, se non di comune accordo fra di loro.
    Art. VI. Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto e sull'esistenza del presente trattato.
    Art. VII. Il presente trattato resterà in vigore per lo spazio di cinque anni, a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche.
    Art. VIII. Le ratifiche del presente trattato saranno scambiare a Vienna entro un termine di tre settimane o poco prima se possibile.
(*) LL. MM.: Loro Maestà.
(**) casus foederis: (dal latino "caso di alleanza"), evento previsto in un trattato di alleanza tra due o più stati al cui verificarsi gli uni dovranno prestare agli altri l'aiuto pattuito.
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