Presidenza del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

 

Roma 1.2.2001

Alla Regione Siciliana

Ufficio del Genio Civile

Messina

 

OGGETTO: D.M. 16.1.1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Quesito concernente i punti C.2 e C.3. Altezza edifici

In merito alla risposta n.105/AAGG del 21.1.1999 fornita da questo Servizio all'Ufficio del Genio civile di Messina e di cui, ad ogni buon fine, si allega copia, è opportuno precisare quanto segue.

Successivamente al voto n.489/97, la competente 1^Sezione del Consiglio Superiore, ha ritenuto, dopo accurato approfondimento della questione, esprimere un diverso parere rispetto a quanto contenuto nel citato voto n.489/97. In sostanza, la Sezione, in diverse occasioni, ha precisato che, ai fini della corretta interpretazione del punto C.3, "Limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale" appare fondamentale esaminare l'attuale disciplina, sotto l'aspetto delle sue finalità antisismiche, riguardo ai rapporti tra altezza degli edifici e larghezza della sede stradale.

Il punto C.3 del D.M. 16.1.1996 prevede che quando un edificio prospetta su strade "la sua altezza per ciascun fronte dell'edificio verso strada ..... non può superare" determinati valori.

La previgente disciplina, contenuta nel D.M. 24.1.1986, stabiliva che "quando un edificio prospetta su ... strade ...., l'altezza massima dell'edificio .... per ciascun fronte dell'edificio non può superare" determinati valori.

Secondo i recenti pareri della Sezione, tra le due formulazioni corrono soltanto limitate differenze di ordine testuale, ma il contenuto dispositivo è rimasto sostanzialmente identico.

Si deve, quindi, ritenere, anche in presenza di edifici costituiti da un unico organismo strutturale di altezze diverse, che il dato da rapportare alla larghezza stradale sia tuttora l'altezza massima dell'edificio sul fronte esterno, "rappresentato dalla massima differenza tra il piano di copertura, ovvero, il piano stradale" (punto C.2 1° capoverso).

Dalla lettura complessiva del punto C.3 emerge invero che il riferimento al "fronte verso strada" è posto soltanto allo scopo di individuare con certezza il limite in cui si attesta "il contorno dell'edificio" (da cui dovrà essere effettuata la misurazione della larghezza della strada); il secondo paragrafo (punto a) definisce, infatti, il contorno come "la proiezione in pianta del fronte dell'edificio stesso".

Al di là di questo, la nozione di "fronte" non svolge alcuna ulteriore funzione nel contesto della norma in esame, la cui lettura inequivocabilmente individua come termini del rapporto la larghezza della strada e l'altezza dell'edificio come sopra definita.

 

Il Segretario Generale

Ing. Germano DI FALCO

 

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