CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

PRIMA SEZIONE

ADUNANZA DEL 07.09.1999 N. DEL PROTOCOLLO 238 AFFARI GENERALI

 

Quesito in applicazione del D.M. 16.1.1996 recante "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 159/AA.G.G. in data 23.61999 con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso, per esame e parere, t'affare indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice

PREMESSO

Con nota n.105/A.A.G.G. del 21 gennaio 1999 il Servizio Tecnico Centrale ha risposto ad alcuni quesiti posti dall'Ufficio del Genio Civile di Messina, con particolare riferimento alla possibilità di realizzare in zone sismicbe edifici caratterizzati da altezze diverse ed alle relative altezze da prendere in considerazione in funzione della larghezza stradale, ai fini delle limitazioni di cui puntoCX3delD.M. 16.1.1996. In detta nota il Servizio Tecnico Centrale ha ritenuto di dover evidenziare sintetizzare quanto espresso da questa Sezione con voto n. 489/97 e di seguito riportato: 'Le previgenti norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, nel disciplinare, al punto C.3 - il rapporto tra le altezze degli edifici e le larghezze stradali - prescrivevano che l'altezza massima per ciascun fronte dell'edificio non dovesse essere superiore al doppio della minima distanza fra il contorno dell' edificio ed il ciglio opposto della strada. Ora, a seguito delle modifiche apportate al testo delle norme dal D.M. 116.1.1996, detta limitazione di altezza è riferita non più a ciascun fronte (e quindi all'edificio nel suo complesso) ma a ciascun. fronte dell' edificio verso strada. Sulla base dell'interpretazione letterale della norma, ne deriva, pertanto, che non può considerarsi preclusa, ai sensi del punto C.3., la realizzazione di edifici che, pur costituiti da un unico organismo strutturale, siano formati da corpi di fabbrica di diversa altezza, con arretramento dei corpi più alti rispetto alla strada o allo spazio stradale antistante (c.d. edifici a gradoni o ad "elle").

In tali casi si ritiene che l'altezza massima di ciascun corpo di fabbrica dell'edificio possa valutarsi in rapporto alla minima distanza tra il contorno di detto corpo e il ciglio opposto della prospiciente strada. Occorre comunque tener presente che le complesse articolazioni planoaltimetriche che connotano tale particolare tipologia edilizia ne rendono tutt' altro che auspicabile l'impiego delle zone sismiche, a causa delle inevitabili maggiori incertezze del comportamento della struttura nei confronti delle azioni orizzontali dovute al sisma. Peraltro, è da evidenziare come l'indiscriminata applicazione della citata norma potrebbe talora risultare elusiva delle finalità della norma stessa, ove si proceda ad eventuali successivi ampliamenti dell'edificio, per i quali, come è noto, in virtù del punto C.9.l.1., non sussiste obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3. "Con nota n. 9803 del 10.5.1999 l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, venuta a conoscenza della succitata nota del Servizio Tecnico Centrale e condividendo le perplessità sulla applicazione indiscriminata della nonna di cui al precedente ultimo punto, ha richiesto un parere circa la possibilità di procedere alla approvazione di progetti presentati nel rispetto dei punti C.2. e C.3. del D.M. 16.1.1996 subordinando la approvazione di eventuali futuri ampliamenti e sopraelevazioni agli obblighi del rispetto del punto C.3. Nel merito il Servizio Tecnico Centrale, data la rilevanza dell'argomento in questione, che investe profili interpretativi di carattere generale, ha ritenuto opportuno sottoporre il quesito al parere di questa Sezione, con la nota n 159IAA.00. del 23.6.1999 il cui contenuto è riportato nel seguito:

"Con nota n. 9803 del 10.5.1999 l'ufficio del Genio Civile di Ragusa richiede parere in ordine all'applicazione del punto C.9.1.1 del decreto in oggetto concernente gli interventi di adeguamento in zona sismica. Come è noto, tale disposizione normativa consente di procedere ad eventuali ampliamenti dì edifìci esistenti senza l'obbligo del rispetto delle limitazioni di cui al punto C.3. del citato decreto. Peraltro, già con voto n. 489/97 della 1^A Sezione codesto Consenso manifestava perplessità in ordine ad una indiscriminata applicazione della norma che potrebbe ammettere comportamenti elusivi delle finalità di generale tutela e salvaguardia della pubblica incolumità sottese alle disposizioni tecniche in zona sismica Tali perplessità risultano condivise dall'Ufficio di Ragusa il quale sottopone al giudizio di questo Servizio alcuni provvedimenti cautelativi che intende adottare al riguardo. Si ritiene utile precisare nel merito che la disposizione di che trattasi dall'esigenza dì consentire l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, alla data di emanazione della specifica disciplina tecnica dì settore, a criteri di compattezza e simmetria della configurazione planoaltimetrica, al fine di ottenere un migliore comportamento della struttura in caso di evento sismico. Pertanto, nell'auspicio che la norma venga opportunamente modifìcata alla luce di quanto fin qui espresso, sembrerebbe allo stato opportuno. allo scopo di contemperare gli obiettivi di adeguamento. con le inderogabili esigenze di sicurezza, l'adozione del criterio per il quale possa ritenersi applicabile il disposto di cui al

punto C.9.1.1. ai soli edifici esistenti all'entrata in vigore del D:M: 33.75 primo provvedimento di approvazione di norme tecniche in zona sismica - tenuto conto che da tale data corre comunque l'obbligo, per la costruzioni da realizzare in siffatti ambìti terrttoriali, dell'osservanza delle i specifiche disposizioni tecniche nel frattempo emanate. Data la rilevanza dell'argomento in questione, che investe profili interpretativi di carattere generale. si ritiene opportuno sottoporre l'allegato quesito alla competente Sezione del Consiglio Superiore per un compiuto parere nel merito".

CONSIDERATO

Il quesito posto dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ed oggi all'esame della Sezione, prendendo spunto dal contenuto del precedente voto n.489/97, evidenzia la problematiche, già rilevate nel succitato parere, connesse con la "indiscriminata applicazione della norma che potrebbe rendere elusive le finalità della stessa", con esplicito riferimento alla seguente locuzione, contenuta nel punto C.9.l. del D.M. 16.1.1996. "Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio stesso. In tal caso non sussiste l'obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3." ".

La fattispecie evidenziata nel quesito posto presuppone, infatti, l'eventuale futura richiesta di approvazione di progetti relativi ad ampliamento o sopraelevazione di edifici oggi realizzati a gradoni e la relativa possibilità di applicazione della succitata deroga al punto C.3. La Sezione, rileva, peraltro, che tale possibilità è riferita esclusivamente agli ampliamenti come sopra definiti e non alle sopraelevazioni dell'intero edificio, per le quali specifiche disposizioni sono date dall'ultimo comma dello stesso punto C.9.1. che recita: "Le sopraelevazioni. nonché gli interventi che comportano un aumento del numero dei piani, sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui ai punti C.2 e C.3 qualora sia necessaria per l'abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi sempre che resti immutato il numero dei piani" Al riguardo la Sezione rileva, innanzitutto, che oltre al voto n..489/97, il cui contenuto è sintetizzato nella Premessa, va tenuto presente, ai finì di una più comp1eta dinamica della questione posta anche il successivo voto n. 21/98, per gli aspetti concernenti edifici con fronti di altezza diversa. In merito al quesito specificamente formulato, la Sezione osserva che le disposizioni contenute nel p.to C.9 del D.M. 16.1.96 sono state inserite con la finalità di consentire il progressivo "adeguamento" o "miglioramento" degli edifici già esistenti e, pertanto, non realizzati secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa antisismica. Conseguentemente, nella ratio delle citate disposizioni, è da ritenersi che la deroga al p.to C.3, contenuta nel p.to C.9.1.., sia riferita, e pertanto possa essere

applicata, esclusivamente agli edifici progettati e realizzati precedentemente alla entrata in vigore del succitato D.M 16.01.96 e, comunque in conformità alle norme all'epoca vigenti. La Sezione, peraltro, ritiene necessario che nel prossimo aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16.01.96 sia precisato espressamente che la deroga in questione può essere concessa esclusivamente per gli edifici già esisténti alla data di entrata in vigore del D.M. 16.01.96. E' altresì necessario che, in tale occasione, il p.to C.3. sia adeguatamente rivìsto ripristlnando l'originaria formulazione contenute nel D.M. 19.06~1984.

Tutto ciò premesso, nei considerato che precedono

E' IL PARERE

della Sezione espresso all'unanimità.