Commento al
problema
dell’incenerimento delle
carcasse
e
possibilità
di
sotterramento
in loco
Nell’ultimo decennio, l’impiego sempre più massiccio dei
chemioterapici, il migliora mento
del
management
aziendale
e,
la
conoscenza di
migliori approcci
diagnostici e
terapeutici hanno consentito di ridurre la mortalità aziendale negli
animali da reddito. Tuttavia,
un certo numero di bovini giunge a morte,
in una
percentuale più
o meno
ampia, a seguito di svariate patologie e soprattutto, come
noto, in concomitanza di particolari momenti-stress
della vita
dell’animale
quali il parto e il
puerperio, per le vacche, o i primi mesi di vita per i giovani
vitelli per i quali le patologie intestinali o polmonari,
soprattutto da virus , continuano a essere fra le più frequenti
causa di mortalità precoce.
La
morte degli animali da allevamento che avviene per cause di ordine
naturale (la quasi totalità dei casi)costituisce comunque un evento
che si inscrive in quel ciclo della vita comune ad ogni essere
vivente, di cui l’arresto delle funzioni vitali rappresenta la
penultima tappa. Infatti la Natura, che nulla spreca, “ricicla” il
materiale di cui sono fatti tutti
gli organismi
viventi,
(proteine, grassi
ed altro), attivando un ulteriore ciclo.
In
termini energetici, questo sistema ottimizza al massimo l’impiego di
energia contenuta nei legami chimici delle sostanze organi- che,
facendo sì
che essa
non venga
sprecata, ma venga impiegata per la vita di altri esseri
viventi.
Semplificando
ulteriormente,
un
animale
morto non
costituisce di
per sé
“inquinamento”, nel senso che normalmente attribuiamo a
questo termine, ma, adeguatamente trattato, in modo da evitare la
formazione dei gas putrefattivi, si trasforma nel più naturale dei
fertilizzanti: l’humus, costituito per l’appunto
dai resti
di sostanze
organiche anima-
li e vegetali.
Il problema in allevamento
Un
bovino, un ovino o qualunque altro ani- male, quindi, che giunge a
morte in una azienda zootecnica diventa, per l’allevatore, qualcosa
di cui
disfarsi
immediatamente, per
motivi facilmente comprensibili.
Esso rientrerebbe a pieno titolo nella definizione di rifiuto, in
quanto lo unico destino a cui l’animale morto va incontro, nella
maggior parte dei casi, non è che la distruzione totale, in quanto
sono ben pochi gli impianti di termodistruzione che utilizzano le
carcasse per una ulteriore trasformazione in qual- che prodotto che
può rientrare nella catena alimentare animale. E lo stesso vale per
ogni altro prodotto che fino a poco tempo fa, veniva estratto, si
badi bene, solo dagli ani- mali morti dopo regolare macellazione
quali, ad esempio alcuni organi endocrini, utilizzati
dalle
industrie
farmaceutiche
o
della
cosmesi, per i quali il legislatore ha posto oggi severi divieti
nell’utilizzo.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si capisce quindi perché gli
animali da reddito morti per cause naturali e per i quali
l’allevatore manifesta la piena volontà di avviarli ad una completa
distruzione, vengano considerati “sottoprodotti” invece che
“rifiuti”.
Eppure questo
è quanto
dispone il
famigerato Reg 1774 / 2002, che, pur apprezzabile per la
minuziosa ed attenta disamina di una materia molto delicata quale la
gestione dei sottoprodotti di origine animale, di fatto ha operato
una inversione di rotta rispetto al precedente
Decreto 508
/ 92,
che considera-
va gli animali morti per cause naturali, a ragione,
secondo noi,
un rifiuto
e non
un sottoprodotto
(vedi riquadro).
Da
questo “abbaglio” derivano tutta una se- rie di gravi conseguenze e
di incongruenze, che
certo non
mancano di
suscitare
perplessità.
Andiamo per ordine.
La
legge impone oggi all’allevatore di comunicare la morte dei propri
animali, entro 48 ore al Servizio
Veterinario perché
questi appuri se il decesso sia avvenuto a seguito di una malattia
infettiva del bestiame (es. peste, afta, ecc.), nel qual caso
scattano particolari
misure di
sicurezza per
impedire il
propagarsi della malattia ad altri allevamenti e per tutelare la
salute umana nel caso in cui queste malattie possono essere
trasmissibili all’uomo.
In
questo modo è possibile un monitoraggio quasi giornaliero,
attraverso la Banca Dati Nazionale delle variazioni numeriche negli
allevamenti, circostanza questa che, in aggiunta alle multe
salatissime in caso di ritardata od omessa comunicazione è un forte
deterrente per la macellazione clandestina. Cosa accadeva fino a non
molti anni fa? Qualora non esisteva nessun elemento che facesse
sospettare di essere in presenza di queste malattie, la carcassa
poteva essere tranquillamente distrutta mediante infossamento da
attuarsi in loco o in un sito adatto, con opportuni accorgimenti per
evitare la contaminazione di corsi d’acqua vicini, o di falde
superficiali.
Questo sinteticamente era il modus operandi di qualche tempo fa,
fino alla emanazione del
Decreto Legisl. n. 508 del 1992.
Il
principio ispiratore di questo decreto è chiaramente indicato nel
primo articolo dove si stabilisce che le norme del decreto citato
hanno lo scopo di “distruggere gli agenti patogeni eventualmente
presenti”.
Quindi la preoccupazione del legislatore stava proprio
nell’eliminare in modo sicuro quegli animali o rifiuti di origine
animale che potevano “eventualmente” essere contaminati da germi
nocivi alla salute dell’uomo. E questo è comprensibile ed
accettabile.
Se
la autorità sanitaria competente ha motivo
di ritenere
che un
animale (quel
particolare animale) ha possibilità di essere stato
contagiato da una malattia pericolosa per l’uomo è doveroso che
vengano prese tutte le misure necessarie per l’eliminazione di
questo materiale a rischio. Ma, si badi bene, tra queste misure
figurava anche il sotterramento quando la raccolta e il trasporto e
la distruzione mediante incenerimento erano difficoltosi
o eccessivamente onerosi (non giustificati).
Si
inseriva in questo modo un criterio di non poco conto, cioè
l’opportunità economica dello intervento. Come a dire “il massimo
sarebbe incenerire, ma tenete conto delle difficoltà
del territorio
e dell’incidenza
economica dei costi”.
Su
questo terreno e nell’ambito di questo riferimento normativo ci si è
mossi con una certa flessibilità fino a quando non ha fatto
irruzione sulla
scena
l’Encefalopatia Spongiforme Bovina, meglio nota come B.S.E.
Sul
fenomeno B.S.E. si è detto e scritto tan- tissimo, in quantità
inversamente proporzionale alla pericolosità della malattia.
Non
vogliamo qui fermarci ad approfondire l’argomento,
se non
per ricordare
che anche questo
problema delle carcasse animali è figlio
di
quell’isterismo
collettivo che
ha coinvolto
anche il mondo scientifico, o per lo meno, quella parte
politicamente rilevante, che detta legge poi in ambito europeo .
Nonostante infatti
i dati
in nostro
possesso ci
dicano ormai chiaramente che la B.S.E. non è
una malattia
infettiva, che
ha un
comportamento epidemiologico più simile ad una sorta
di
“avvelenamento” (ci
scusate
l’eccessiva
semplificazione ),
nonostante le
eviden- ze scientifiche rivelano una netta flessione, se non
una quasi estinzione dei focolai di B.S.E., la legge (Decreto
Leg.vo. 16/10/03) ha
ulteriormente inasprito
la situazione
giungendo
a
considerare
anche
un
vitellino
morto per bronchite o per gastroenterite (quindi senza alcun nesso
con la B.S.E.) “materiale ad alto rischio specifico”. Ma a rischio
di che? Non solo. In base alle deroghe previste dal Reg 1774 / 2002
riguardo alle zone isolate (art
24), sembra
di capire
che un
bovino non è di
per sé “materiale a rischio specifico” ma che lo diventi in base
alla sua... posizione geografica!
Infatti, basta
che il
luogo in
cui si è
verificata la morte sia abbastanza lontano (abbastanza quanto?) da
un impianto di trasformazione che, per una sorte di miracolo, esso
non sia più soggetto alle restrizioni del Regolamento, ma si
trasformi, per incanto, in rifiuto, per cui lo si può
tranquillamente interrare!
Qui
ci sfugge
completamente la
ratio legis
di questa norma
che appare
in contrasto
con le premesse
del Regolamento
1774 /
2002 che evocano
uno stato
di grave
urgenza (BSE)
a giustificazione delle norme emanate.
Di
fatto, il REG. n.1774 , imponendo di incenerire indiscriminatamente
vacche, vitelli, pecore,
cavalli, ha
creato una
enorme
confusione tra la prevenzione della B.S.E., con la quale lo
incenerimento delle carcasse ha poco a che fare, con l’ordinario
smaltimento delle carcasse animali.
Sicuramente, le misure che hanno portato ad una netta riduzione dei
casi di BSE nei bovini sono state quelle già assunte subito dopo le
prime fasi dell’epidemia (divieto di utilizzo delle farine animali
ed eliminazione poi
dalla catena
di macellazione
dei materiali a
rischio), mentre non ci risulta che siano forniti dei dati a
sostegno della reale utilità, per la limitazione della BSE, della
pratica dell’incenerimento,
a meno
di non
scomoda- re proiezioni statistiche che non mancano di
mostrare molti lati oscuri ed indecifrabili. Senza
voler sminuire
il lavoro
di bravi
epidemiologici, vogliamo qui ricordare le catastrofiche
previsioni di
solerti ma
incauti
scienziati che pronosticavano decine di migliaia di vittime a
seguito dell’epidemia di BSE e che hanno dovuto clamorosamente
rivedere al ribasso le
loro stime,
pur basate
su proiezioni
statistico-matematiche... Un po’come la fine del mondo dei
Testimoni
di Geova!
Le
conseguenze derivanti dall’applicazione completa del Reg.1774 sono
poi particolarmente pesanti in termini di costi che la collettività
deve sopportare per la gestione di un problema che come abbiamo
cercato sopra di
chiarire non
ha affatto
i caratteri
dell’emergenza sanitaria, ma si configura, almeno
attualmente, come un vero e proprio servizio
di tipo
continuativo,
che viene
soste-nuto economicamente, in molte regioni,dagli enti locali
(Regioni, Comuni, Province).
Si
consideri che in molti territori a dimensione subprovinciale, (ad
es. parte della Pro- vincia di Ragusa) con forte presenza di
allevamenti bovini muoiono, in un anno, circa 1000 animali, con una
media giornaliera di circa
3 animali
o che,
tradotti in
soldi, vogliono
dire circa 720 euro al giorno spesi per incenerirli
!
Più di 250.000 euro l’anno! (ma in altre regioni si spende molto di
più).
Si
tratta di costi molto alti (più di 200 euro per
animale) che
non possono
essere soste-
nuti dagli allevatori e che, per il momento (?), si riversano sulle
casse di vari soggetti pubblici, che, in pratica dovranno, d’ora in
avanti, istituire un nuovo capitolo nei loro bilanci di ogni anno,
in quanto, come in molte cose italiane, in cui nulla è più
definitivo delle cose provvisorie, tutto lascia presupporre che le
norme del Reg 1774 rimar- ranno in vigore anche quando finalmente si
uscirà da questa emergenza (?) BSE che dura ormai da più di 4 anni
!
Riteniamo quindi le linee normative per la gestione delle carcasse
animali vanno riscritte tenendo conto dell’esperienza maturata
fino ad
oggi nei
vari paesi
e dai
comportamenti indicati da vari esperti del settore.
Ci
limitiamo a riportare alcuni passi degli atti di un convegno del
CEMEL, il Centro Euro- peo per la Medicina delle Catastrofi,
riguardante “Note sulla distruzione di carcasse e prodotti di
origine animale”, prima del “ciclo- ne” B.S.E., laddove si afferma
che “l’interra- mento in azienda rappresenta la soluzione più
idonea, quando è disponibile un area con caratteristiche geologiche
tali da consentirne la realizzazione...”.
Si
badi bene che gli autori si riferiscono al caso
addirittura di
parecchi animali
morti per cause
di natura
infettiva o
eventi
catastrofici. Ancora, l’esperienza francese... “Dal punto di vista
del controllo delle epizoozie il metodo migliore per l’eliminazione
delle carcasse è l’infossamento nella stessa azienda se ciò è
compatibile con i vincoli di protezione del- l’ambiente e
dell’igiene pubblica”...
A
livello idrogeologico
pare che
il fondo
della fossa resti ad almeno un metro dal livello della prima
falda freatica.
Ipotesi di
soluzione
La
strada da percorrere, sulla base delle considerazioni su esposte,
non è pertanto quella di spingere le Pubbliche
Amministrazioni
a trovare
in continuazione
centinaia di migliaia di euro da... “mandare in fumo”, soldi
tra l’altro che non basteranno mai. Impostare il problema in questi
termini vuol dire soltanto condannare gli Enti Pubblici a un lento
dissanguamento della finanza pubblica, a vantaggio dei gestori degli
impianti. Non solo. Si potrebbe venire a creare una pericolosa ed
odiosa difformità
nell’applicazione della legge, a motivo del fatto che regioni con
capacità di spesa maggiore possono attivare cospicue risorse
finanziarie a differenza
di altre, determinando di fatto una soluzione del problema non su
base sanitaria, ma su base geo-economica.
Occorre, invece, che la comunità scientifica faccia una attenta
riflessione, supportata dai risultati e dalle evidenze scientifiche
di questi ultimi anni circa l’andamento del problema BSE e dello
smaltimento degli animali morti, rivedendo l’impianto normativo che
attualmente disciplina questo settore.
Una
valida
alternativa potrebbe
essere quella di
mantenere l’obbligo di distruzione delle carcasse, lasciando la
possibilità ai Servizi Veterinari
di poter scegliere fra
1.
incenerimento
2.
infossamento
in loco
soprattutto in rapporto al tipo di animale morto (se vitellino o
bovino adulto) e alla possibilità di essere in presenza di malattie
infettive.
Nel
primo caso il servizio veterinario avvierà la carcassa al forno
inceneritore con le modalità alle quali si è fatto ricorso fino ad
oggi, mentre
l’allevatore
parteciperà con
una quota (una sorta di ticket) allo smaltimento. La
rimanente parte potrà essere versata dagli enti locali, singoli o
consorziati.Ovviamente necessita riportare i costi attua li
dell’incenerimento a livelli accettabili.
Nel
secondo caso, una volta che il Servizio
Veterinario abbia
escluso che la causa di morte sia riconducibile a malattie infettive
per le quali è controindicato l’interramento, (dov’è altrimenti la
professionalità del Servizio Veterinario?)
potrà decidere di infossare
la carcasse
in una
zona della
azienda che sarà
attrezzata in modo tale da assicurare che non vi sia rischio di
inquinamento ambientale e del sottosuolo, chiaramente dopo opportuna
autorizzazione dell’autorità sanitaria competente.
Tale
procedura nasce dalla necessità di rendere più agevole le operazioni
successive alla morte dell’animale, convogliando le carcasse in una
sorta di fossa comune (una zona designata appositamente dalle
autorità) ciò in linea alle decisioni di cui all’ex D.l vo. 508 / 92
(art. 3) e alle condizioni inserite al punto 4.
In
tal caso
le aziende
dovranno dotarsi
all’atto autorizzativo di un “cimitero aziendale”, di
proporzioni legate alla consistenza azienda- le, in cui accogliere
le spoglie degli animali morti in azienda.
Il
veterinario
pubblico interviene
nel redigere il
certificato di morte assolvendo ad un atto di cui si assume la
totale responsabilità, stabilendo, sulla base della sua
professionalità, la natura della morte e accertandone le circostanze
(“circostanze naturali”), le cause (“cause di forza maggiore”) il
modo (“le modalità con cui l’animale è morto”).
Gli
indizi redatti nel certificato di morte rappresentano le linee guida
per una corretta diagnosi
di morte
e allo
stesso tempo
indirizzano il veterinario ad ipotizzare o ad escludere
particolari
patologie che
possono attentare
alla salute
degli animali,
ma anche
reca- re danno alla collettività.
Il
Decreto Ronchi
n.22/97 all’art.
8 ,
esclude
chiaramente dal
campo di applicabilità del decreto stesso le “carogne”, in
quanto oggetto di normativa specifica di settore.
Pertanto, il problema degli animali morti trova collocazione nel
Reg 1774 che supera il problema della “definizione” delle carcasse
col- locandole a
priori sotto
il termine
di sottoprodotti,
al di
là o
meno del fatto
che queste possano diventarlo o no. In tal modo, il Reg. 1774 assume
come dato di partenza che tutti gli animali morti debbano
trasformarsi in sottoprodotti, tranne poi contraddirsi più avanti
quando ammette la possibilità di una eliminazione completa, senza la
produzione di prodotti intermedi. Come si diceva un tempo, la
domanda nasce spontanea: le carcasse degli animali sono da
considerare
“sottoprodotti” o
“qualcos'altro”?
Senza avere
la presunzione di
avere la parola definitiva su una materia così controversa,
anticipiamo che, a nostro avviso, esse vanno considerate come
“scarto”, qualcosa cioè di assimilabile se non identificabile al
con- cetto di
“rifiuto”. mentre
possono essere
qualificate come
“sottopro- dotto”
solo in
conseguenza
della loro
destinazione ad
una operazione
di recupero, per espressa volontà del detentore.
La
definizione autentica di “rifiuto” prevista dall’art. 2 comma 1 del
D.lvo
508
/
92,
ormai
non
più
in
vigore,
è
riportata
in
maniera
integrale
all’art.
6,
comma
1,
lettera
a),
del
D.lvo
5
Febbraio
1997,
n°
22.
Le
parole si “disfi”, “abbia deciso”, “abbia l’obbligo di disfarsi” si
interpretano come segue:
•
a
-
“si disfi”:
qualsiasi
comportamento
attraverso il
quale in
modo diretto o indiretto, una sostanza, un materiale o un
bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di
recupero ;
•
b
-
“abbia
deciso
di
disfarsi”:
la
volontà
di
destinare
ad
operazioni di
smaltimento di recupero, sostanze, materiali o beni;
•
c
-
“abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale una
sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento,
stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle
pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale,
della sostanza e del bene ecc.
Ora
è chiaro
che in
capo
all’allevatore permanga
non solo
la necessità
di disfarsi
dello animale
morto, ma
che anche
l’obbligo a
disfarsene, a
seguito della
natura del
materiale, e
di provvedimento
delle pubbliche autorità, realizzandosi pienamente quindi
l’ultima opzione di
“rifiuto” “c”.
A
sostegno di
questa nostra
ipotesi ci
viene in
aiuto una recentissima sentenza della Corte di Giustizia del
11/11/2004
che è intervenuta a chiarimento della definizione di rifiuto. La
Corte ritiene che
“può anche
ammettersi che
una sostanza...
può costituire
un “sottoprodotto”, a condizione, però che il suo riutilizzo sia
certo.
Anche la
Corte di
Cassazione il
31/7/03 sentenza
n. 32235
si era pronunciata nel senso di attribuire analogo
significato a beni, sostanze o materiali residuali di produzione o
di consumo qualora siano
effettivamente
ed oggettivamente
riutilizzati...”
In questo
caso non si può parlare di rifiuto in quanto il soggetto
economico che si disfa
del bene
intende
continuare a
ricevere benefici
dal bene:
questo non è rifiutato, ma ulteriormente utilizzato come bene
economi- co e dunque, il rifiuto ab origine non è venuto ad
esistenza giuridica come tale”.
Pur
esulando dall’elenco dei rifiuti previsto dal decreto n 22, come
abbiamo precisato in premessa, riteniamo che questo ragionamento
possa riproporsi anche per le carcasse degli animali che , per-
tanto, in assenza di un riutilizzo certo per decisione del
detentore- soggetto economico, debbano essere considerate unicamente
come “scarti”
ed essere
avviati alla
distruzione ,in
modo non
più vincolante,
mediante incenerimento o infossamento in loco, secondo le modalità
esposte in un’altra parte dell’articolo.
Al
di là
di tutto,
comunque,
riteniamo che
debba essere
compito del
servizio veterinario decidere attraverso il “giudizio tecnico -
scientifico”, insindacabile sotto ogni punto di vista”, l’approccio
sanitario migliore nella prevenzione del rischio legato di volta in
volta all’evento (morte naturale, morte accidentale, morte per
epidemie e rischio di zoonosi, morte per eventi calamitosi, morte
per condizioni
climatiche avverse,
ecc.), inviando
l’animale verso
il sotterramento
o l’incenerimento.
In
conclusione, al di là di alcune nostre considerazioni, volutamente
provocatorie, ci auguriamo che si possa avviare un serio ed onesto
dibattito nel mondo scientifico, che possa giungere alle conclusioni
che abbiamo espresso in questo nostro intervento. Per
raggiungere
questo obiettivo
è necessario che
su questo argomento si esprimano diversi
soggetti,(veterinari
, operatori
del settore,
mondo universitario) perché il confronto diventi quanto più ampio
possibile e si realizzi dal basso un movimento di opinione di
cui tener
conto nelle
scelte di
politica sani-
taria che si realizzano in ambito nazionale ed europeo,
Vi sono altri campi,
come l’incredibile vicenda della Blue
Tongue,
che meritano un approfondimento critico molto ampio e dibattuto, per
evitare che la Veterinaria
Pubblica perda di credibilità di fronte al
mondo produttivo
e alla
opinione
pubblica. È auspicabile inoltre che si sviluppi una serena verifica
a livello politico, di alcuni principi
che oggi ispirano le scelte della Commissione Europea, e in
particolare di quel “principio di precauzione”, che tutti noi
riteniamo importante, ma la cui applicazione dogmatica rischia di
produrre norme che mettono a rischio quella professionalità tanto
faticosamente raggiunta dalla Veterinaria
Pubblica e
che oggi
sentiamo sempre
più allontanarsi.
REGIONE SICILIANA
DECRETO
28 febbraio 2003.
Autorizzazione, nel territorio della Regione siciliana, al
sotterramento delle carcasse degli animali morti in allevamento sito
in "zona isolata".
L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8
febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale;
Vista la direttiva n. 90/667/CEE, recepita con il decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2000;
Visto il Regolamento n. 270/2002/CE della Commissione, che prevede
che gli Stati membri possono, in deroga ai luoghi di rimozione del
materiale specifico a rischio previsti al punto 5 del Regolamento,
ed alla colora zione del materiale fresco ed all'incenerimento
previsti al punto 7 dello stesso Regolamento, consentire
l'incenerimento senza preventiva colorazione di interi corpi e del
materiale specifico a rischio o al sotterramento ai sensi dell'art.
3, paragrafo 2, della direttiva n. 90/667/CEE;
Visto il decreto legislativo n.15299 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che
all'art. 24 dispone deroghe relative alla eliminazione di alcuni
sottoprodotti di origine animale;
Viste le note di alcuni servizi veterinari delle Aziende unità
sanitarie locali e delle associazioni di categoria in data 30
gennaio 2003, con le quali vengono rappresentate le problematiche di
ordine economico e logistico riscontrate dagli allevatori per
conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di
incenerimento o di pretrattamento soprattutto quando si tratta di
poche unità e in considerazione dell'esiguo numero di stabilimenti
esistenti nel territorio isolano;
Vista la nota del Ministero della salute, numero 600.8/BSE/40 del 10
maggio 2002, che, pur ribadendo l'obbligo della distruzione del
materiale specifico a rischio, tuttavia, in casi eccezionali e
temporanei, dà la possibilità di ricorrere al sotterramento delle
spoglie degli animali;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno;
Ritenuto di dovere provvedere alla emanazione di disposizioni che
tengano conto della emergenza e della temporaneità del ricorso al
sotterramento delle carcasse degli animali al fine di evitare
l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata degli stessi;
Decreta:
Art. 1
Nel territorio della Regione siciliana è consentito il sotterramento
delle carcasse degli animali morti in allevamento sito in "zona
isolata" appartenenti alla specie bovina, bufalina, ovina e caprina
nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 3,
paragrafo 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
Si considerano "zone isolate", e di volta in volta identificate dal
sindaco, quei luoghi dove la popolazione animale è talmente scarsa,
e gli impianti talmente distanti, che le disposizioni necessarie per
la raccolta ed il trasporto sarebbero eccessivamente onerose
rispetto alla eliminazione in loco.
Prima di procedere al sotterramento, tutte le carcasse di bovini di
età superiore a 24 mesi saranno sottoposte alle misure di
accertamento da parte dei servizi veterinari competenti per
territorio nei confronti delle TSE con le modalità previste dal
Regolamento (CE) n. 999/2001.
Parimenti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi saranno
sottoposti agli accertamenti secondo le indicazioni di cui alla nota
n. 3IRV 99 del 26 febbraio 2003. In caso di esito positivo si dovrà
procedere alla termodistruzione della carcassa.
Il luogo destinato al sotterramento delle carcasse dovrà essere
individuato dal sindaco verificando la insussistenza di vincoli
idrogeologici per evitare: la contaminazione delle falde freatiche,
dei pozzi di acqua utilizzata per uso umano, danni all'ambiente.
Prima del sotterramento, ad una profondità sufficiente ad impedire a
carnivori di accedervi, la carcassa sarà cosparsa da opportuno
disinfettante.
Art. 2
Il presente decreto è valido fino al 31 gennaio 2004 e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
BAGNATO