|

LOGO


Dalla P.M.
di Firenze

Giubbotto Rifrangente

La sicurezza su due ruote

La sicurezza in auto

Patentino Ciclomotori
N° Verde Saldo Punti Patente
| |
La nuova dichiarazione di inizio di attività (DIA)
LE MODIFICHE ALLA L. N.
241/1990, APPORTATE DALLA
L. N. 15/2005 E DALL'ART. 3 DEL D.L. N. 35/2005
Legislazione
LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005 -
in vigore dall'8 marzo 2005) - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005)
- Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale.
LEGGE 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - S.O.
n. 91) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35 ...;
Circolari e varie
CIRC.
Ministero
dell’Attività produttive n. 3588/C
-----php63AOt5.pdf
(29.190 bytes)
Artt. 19 e 20 legge 241/1990
Interpretazione Art 3, comma 1, del decreto-legge
14 marzo 2005, n 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80
Applicazione dell'art. 20 della legge n. 241/1990 per le iscrizioni in Albi e
Ruoli
Commento
circolare attività produttive sugli ausiliari del commercio (italia oggi)
Commento del Dr.GIUSEPPE PANASSIDI
’istituto della denuncia di inizio di attività
di cui all’art. 19 della L. n. 241 cambia denominazione e disciplina. Diventa,
infatti, dichiarazione d’inizio di attività con nuove regole, forse più
complesse di quelle precedenti.
La modifica è introdotta, a poco tempo di distanza dalla più ampia riforma della
legge n. 241 operata con la L. 15, con un provvedimento d’urgenza e, in
particolare, con l’art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, “Disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale” (in G. U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U n. 111 del 14 maggio 2005 - S.O. n.
91), che aggiunge altre modifiche alla legge n. 241, ridisciplinando, fra
l’altro, i termini dei procedimenti (art. 2) e l’istituto del silenzio assenso
(art. 20).
La nuova dichiarazione di inizio di attività - L’art. 3, c. 1, del D.L. n. 35
del 2005 riscrive, quindi, per la terza volta l’art. 19 della L. n. 241 sulla
denuncia di inizio di attività.
Nella formulazione originaria del 1990, la disposizione rinviava ad un
regolamento l’individuazione dei casi in cui si applicava la DIA. Sulla base di
questa previsione, era stato emanato il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, che nelle
allegate tabelle A e B prevedeva le attività da avviare immediatamente dopo la
presentazione della denuncia e quelle da iniziare solo dopo un certo termine
dalla presentazione della denuncia stessa.
L’intermediazione regolamentare era stata eliminata con la modifica introdotta
dall’art. 2, c. 10, della L n. 537 del 1993. Detta disposizione, infatti,
fissava direttamente i criteri per l’applicazione dell’istituto, rimettendo di
fatto all’interprete di individuare i casi in cui il procedimento autorizzatorio
era sostituito da una informazione dell’interessato all’amministrazione
competente, accompagnata da una autocertificazione sulla sussistenza dei
requisiti e presupposti di legge per l’esercizio dell’attività finalizzata ad
avviare una verifica da parte della stessa amministrazione.
La nuova formulazione dell’art. 19 introdotta dalla riforma del 2005 ricalca
quella del 1993, ma amplia le ipotesi di attività liberalizzate e, nel contempo,
aumenta le esclusioni, ma soprattutto modifica la procedura di applicazione.
L’istituto mantiene la sua sigla (DIA), ma modifica la denominazione da
“denuncia di inizio di attività” in “dichiarazione di inizio di attività” e,
soprattutto, cambia disciplina.
In particolare, aumentano le ipotesi in cui è possibile esercitare un’attività
senza richiedere provvedimenti di natura abilitativa o, limitatamente
all’attività imprenditoriale, provvedimenti d’iscrizione in albi o ruoli.
Una semplice dichiarazione del cittadino o dell’impresa sostituisce a tutti gli
effetti il provvedimento amministrativo, se il suo rilascio è subordinato
esclusivamente all’accertamento di requisiti di legge o di atti amministrativi a
contenuto generale e non è previsto alcun limite o contingentamento.
L’ampliamento dell’ambito delle attività liberalizzate è fortemente bilanciato
dalla previsione di numerose esclusioni. L’istituto, infatti, non si applica per
gli atti imposti dalla normativa comunitaria e per gli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili (o
forti), quali la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’amministrazione
della giustizia, la tutela della salute e della pubblica incolumità,
l’immigrazione, l’ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico e
l’amministrazione delle finanze.
L’interessato può svolgere l’attività oggetto della dichiarazione decorsi trenta
giorni dalla presentazione della denuncia, informandone contestualmente
l’amministrazione competente, che dispone, come nel precedente ordinamento, di
complessivi sessanta giorni per l’istruttoria e, specificatamente, per
verificare la sussistenza delle “condizioni, modalità e fatti legittimanti”
l’attività ed adottare, eventualmente, provvedimenti inibitori degli effetti.
Resta, comunque, salvo il potere dell’amministrazione di agire in via
autotutela, in un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi implicati
nella fattispecie, al fine di vietare la prosecuzione dell’attività dichiarata
(artt. 21 – quinquies e 21 – nonies).
La norma in esame, devolve tutte le controversie che possono insorgere in
materia di DIA, stante la commistione fra diritti soggettivi ed interessi
legittimi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ambito di applicazione ed esclusioni - Le novità della nuova disciplina rispetto
a quella vigente sono significative.
Innanzitutto, sono ampliate le ipotesi di attività liberalizzate. Il gruppo
comprende, infatti, oltre alle attività soggette ad autorizzazioni, a licenze e
permessi, anche quelle subordinate a concessione traslative e, soprattutto, le
iscrizioni in albi e registri per l’esercizio di attività economiche
(imprenditoriale, commerciale ed artigianale).
Il sistema della dichiarazione si applica, inoltre, non solo come avveniva in
passato, nei casi in cui l’attività dipenda “esclusivamente dall'accertamento
dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi”, ma
anche in tutti i casi in cui il rilascio dell’atto di consenso dipenda
dall’accertamento di requisiti e presupposti previsti da atti amministrativi a
contenuto generale.
Le condizioni negative cui è subordinata l’applicazione della DIA sono elevate
da due a tre. Il precedente testo dell’articolo 19 richiedeva soltanto che non
fosse previsto: a) l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali; b) limite o contingente complessivo per il
rilascio dei provvedimenti abilitativi. La nuova versione dell’art. 19 aggiunge
anche la condizione che non devono essere previsti “specifici strumenti di
programmazione settoriale”. L’aggiunta dell’assenza di specifichi strumenti di
programmazione settoriale nell’ambito dell’attività liberalizzata, limita
notevolmente l’applicazione di questo istituto.
Peraltro, non è agevole individuare le ipotesi in cui trova applicazione la DIA,
diverse da quelle del settore edilizio, disciplinate dal relativo testo unico n.
380 del 2000, o da quelle specifiche previsioni disseminate in diverse
disposizioni normative di settore. Sono, infatti, molte le esclusioni che la
nuova disposizione collega alla tutela dell’ampia categoria dei cosiddetti
“interessi sensibili (o forti).
Non è neppure chiaro se la condizione negativa della mancanza di “specifici
strumenti di programmazione settoriale” si riferisca alla impossibilità di
assoggettare alla DIA l’attività fintantoché non venga emanato lo strumento di
programmazione, oppure significhi esclusione dalla DIA di tutte le attività che
comunque sono soggette a strumenti di programmazione settoriale.
Non è chiaro neppure se l’esclusione riguardi tutti gli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla tutela degli interessi individuati, oppure quelli
soltanto che più direttamente si riferiscono agli interessi stessi. Stessa
incertezza rimane per gli atti imposti dalla normativa comunitaria, il cui
ambito non è di facile definizione.
Sarebbe stato forse preferibile individuare in positivo i provvedimenti
abilitativi sostituiti dalla DIA, come avveniva con la formulazione originaria
della disposizione, anziché introdurre un elenco ampio di esclusioni per
fattispecie (attività contingentate o soggette a pianificazioni di settore) e
per interessi tutelati (difesa nazionale, pubblica sicurezza, salute, ecc).
Il procedimento. Il procedimento nel nuovo art. 19 risulta aggravato dalla
previsione di due comunicazioni, che l’interessato deve indirizzare alla
pubblica amministrazione.
Nel precedente ordinamento, infatti, l’interessato doveva soltanto denunciare
l’inizio dell’attività ed attendere sessanta giorni di tempo prima di avviarla.
In questo periodo, l’amministrazione svolgeva l’istruttoria finalizzandola alla
verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla
normativa di riferimento.
Nel nuovo schema previsto dall’arti. 19 novellato, il cittadino o l’impresa deve
dichiarare l’intenzione di iniziare l’attività, attendere trenta giorni e, se
l’amministrazione resta inerte, informarla che inizia effettivamente a svolgere
l’attività.
Non solo. Nel precedente ordinamento, scaduto il termine a disposizione per
l’istruttoria, l’interessato aveva, se non la certezza, almeno un’elevata
probabilità che l’amministrazione avesse già controllato e che, pertanto, non
esercitasse più il suo potere di verifica.
Nel nuovo ordinamento, il privato avvia l’attività, dopo i primi trenta giorni
dalla dichiarazione, a suo esclusivo rischio, in quanto l’amministrazione
mantiene il potere di verifica e controllo anche nei trenta giorni successivi
allo stesso inizio dell’attività.
L’intervento dell’amministrazione può consistere in un provvedimento di divieto
di prosecuzione, oppure in un provvedimento con cui impone al privato di
conformare la sua attività alla normativa vigente.
In questa secondo caso, il privato ha la possibilità o di abbandonare
l’esercizio dell’attività o di conformarsi alla legge entro il termine
assegnatoli, che non può essere inferiore a trenta giorni. In altri termini,
l’interessato può proseguire la sua attività ma deve conformarla alle
indicazioni fornite dall’amministrazione stessa entro trenta giorni.
La nuova disposizione consente, in linea con i principi generali di
semplificazione della documentazione amministrativa, di sostituire le
certificazioni e le attestazioni richieste dalla normativa con
un’autodichiarazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.). Ed
estende anche alla DIA le modalità di semplificazione disciplinati dall’articolo
18, commi 2 e 3, della stessa legge 241 in materia di accertamenti d’ufficio,
per cui se l’interessato dichiara che fatti, stati, qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento deve procedere
d’ufficio alla loro acquisizione. Allo stesso modo, il responsabile del
procedimento deve accertare d’ufficio i fatti, gli stati, ecc. che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta ad
accertare.
Il nuovo articolo 19 prevede, poi, la sospensione del termine per l’adozione dei
provvedimenti inibitori, se l’istruttoria richiede l’acquisizione di pareri,
stabilendo, però, che scaduti i 30 giorni dalla richiesta dell’atto consultivo,
l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti prescindendo dal parere.
Anche il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’interessato.
Il provvedimento inibitorio e il potere di autotutela - L’amministrazione
destinataria della DIA, a conclusione dell’istruttoria di “controllo”, deve
effettuare, entro il termine prescritto dalla norma, una delle seguenti scelte:
a) non emettere alcun provvedimento, se sussistono i requisiti, i presupposti ed
i fatti legittimanti l’esercizio dell’attività dichiarata;
b) emettere un provvedimento negativo, per vietare la prosecuzione dell’attività
ed eliminare gli eventuali effetti prodotti, se manca qualcuno degli elementi
che legittimano lo svolgimento dell’attività;
c) disporre l’adeguamento dell’attività a certe prescrizioni, se mancano
elementi cui è possibile però rimediare.
Nel caso in cui l’attività di controllo si concluda in senso negativo,
l’emanazione del provvedimento deve essere preceduta da un’apposita
comunicazione in analogia a quanto previsto dall’art. 10 – bis della L. n. 241
sul preavviso di rigetto dell’istanza. Questo accorgimento deve essere adottato
a prescindere dalla soluzione che si intende dare al problema sulla natura
giuridica della DIA. L’esigenza di coinvolgere l’interessato, che può già avere
avviato l’attività economica, è più forte in questa fattispecie che nelle altre
ipotesi di rigetto.
Se l’amministrazione adotta un provvedimento motivato di adeguamento, deve
evidenziare le irregolarità sanabili, evidenziare le prescrizioni normative,
regolamentari ed amministrative alle quali conformarsi per regolarizzare
l’attività e fissare un termine non inferiore a 30 giorni per provvedere alla
loro regolarizzazione.
Nell’ipotesi di richiesta di conformazione, l’amministrazione dovrà porre in
essere una seconda attività di controllo, finalizzata a verificare soltanto se
il privato abbia effettivamente posto in essere le azioni richieste ed abbia
adeguato l’esercizio della sua attività imprenditoriale alle prescrizioni
imposte dall’amministrazione. In questa seconda verifica, l’amministrazione non
potrebbe rilevare ulteriori elementi ostativi allo svolgimento dell’attività
oltre alle irregolarità indicate con il provvedimento di conformazione.
Se è accertato il mancato adeguamento nel termine fissato, la pubblica
amministrazione emette il provvedimento inibitorio, che prima aveva sospeso, ma
sempre solo dopo averne dato preavviso ai sensi dell’art. 10-bis della stessa L.
n 241.
Se l’amministrazione competente non fa seguire all’attività istruttoria alcun
provvedimento di divieto dell’attività o di rimozione degli effetti, oppure di
prescrizione conformativa entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’effettivo
inizio, il potere di emettere atti inibitori previsto dalla prima parte del
comma 3 dell’art. 19 della L. 241/1990 si estingue (contra, TAR Veneto, Sez.
III, 4760/2002).
L’amministrazione, pertanto, perde il potere di agire “in termine”, esercitando
le potestà che l’ordinamento le assegna, allo scopo di garantire il corretto e
lecito esercizio delle attività economiche.
Ciò non esclude che possa inibire successivamente l’attività, ma solo
nell’esercizio del potere di autotutela, che è diverso per regole e limiti. La
previsione in questa fattispecie di un espresso potere di annullamento o revoca
in capo alla pubblica amministrazione necessità di una precisazione. In realtà,
l’amministrazione può soltanto procedere all’annullamento, se riscontra che
l’attività è esercitata in carenza delle condizioni e delle modalità
legittimanti. Non potrebbe, invece, revocare, nonostante la diversa previsione
normativa, in quanto la revoca, basandosi su una valutazione dell’interesse
pubblico, può avere ad oggetto soltanto atti discrezionali e non attività
vincolate come sono quelle cui si applica l’istituto della DIA.
Le questioni interpretative - La nuova disciplina generale della DIA pone almeno
tre ordini di problemi, che riguardano l’ambito soggettivo di applicazione
dell’istituto, la natura giuridica dell’istituto e il rapporto di questa
disciplina generale con quelle speciali di settore che regolano la materia in
modo diverso, in particolare per quanto riguarda i termini e per l’inizio
dell’attività e per l’esercizio del controllo da parte dell’amministrazione.
1. Ambito soggettivo di applicazione.
Occorre verificare, in particolare, se la nuova disciplina trova applicazione
anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Questo problema deve essere risolto in base alle stesse regole che disciplinano
l’ambito di applicazione, in generale, di tutta la legge n. 241. E, quindi,
secondo quanto previsto dall’art. 29 della stessa L. n. 241, come modificato
dall’art. 19 della L. n. 15, e dall’art. 22 della L n 15.
Applicando le suddette regole, la disposizione sulla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo per le controversie in materia di DIA trova applicazione
nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, in quanto attiene
all’ambito della giustizia amministrativa, che è materia di competenza esclusiva
dello Stato (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.; art. 29, c. 1, L. 241).
Le restanti disposizioni sull’istituto, come le altre della L. 241 sul
procedimento, si applicano, invece, alle Regioni se ed in quanto sprovviste di
una propria normativa e finché non abbiano regolato la materia, in base allo
schema previsto dall’art. 22 della L. 15 (principio di cedevolezza). Si
applicano, invece, agli Enti locali, ma solo fino a quando comuni e province non
abbiano emanato i propri regolamenti o non abbiano aggiornato quelli in vigore,
nel rispetto del sistema di garanzie dei cittadini quali definiti dai principi
stabiliti dalla stesa legge n. 241.
Le Regioni e gli enti locali possono disciplinare autonomamente l’istituto della
DIA, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti
dalla L. n. 241 (art. 29, c. 2, L. 241). In altri termini, le Regioni e gli enti
locali possono regolarne diversamente la procedura, come peraltro aveva già
ritenuto, con riferimento alle Regioni, la giurisprudenza formatasi
sull’originaria versione dell’articolo 19, mentre non possono escludere dalla
loro normativa l’istituto, in quanto la DIA costituisce un principio (o, meglio
uno strumento essenziale di applicazione di un principio) di semplificazione
dell’attività amministrativa e, quindi, attiene alle garanzie dei cittadini nei
confronti della pubblica amministrazione.
Alle suddette considerazioni, si può aggiungere che l’applicazione delle norme
sulla giustizia amministrativa - prevista dalla legge n. 241 per tutte le
pubbliche amministrazioni (art. 29, c. 1) - presuppone necessariamente che si
impieghi anche l’istituto cui la norma processuale si riferisce. Se si
ritenesse, invece, che alcuni istituti, quali quello in esame (e il silenzio –
assenso), trovino applicazione soltanto nei confronti dello Stato, si dovrebbe
sostenere che anche le norme sulla giustizia amministrativa relative a quelle
discipline potrebbero trovare applicazione soltanto nei confronti dei
procedimenti che si svolgono nell’ambito dello Stato (e degli enti pubblici
nazionali) e non delle altre pubbliche amministrazione locali, diversamente da
quanto sostenuto nell’ultimo periodo del 1° comma dell’art. 29 della L. 241 e in
violazione degli art. 24 e 113 della Cost. In altri termini, per quanto attiene
alla fattispecie in esame l’applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni
della disposizione del 5° comma dell’art. 19, secondo cui “Ogni controversia
relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo”, richiede che l’ambito soggettivo della
DIA interessi anche le Regioni e gli enti locali, oltre che lo Stato.
Diversamente, anche la disposizione sulla giustizia amministrativa si
applicherebbe di fatto solo per le attività liberalizzate oggetto di
provvedimenti autorizzativi di competenza statale.
2. La natura giuridica.
Il secondo problema riguarda la natura dell’istituto. Come è noto, la questione
sulla natura giuridica della DIA ha trovato soluzioni differenti sia nella
dottrina, che nella giurisprudenza (riassume le tesi L. Oliveri, La natura
giuridica della denuncia di inizio attività nella legge n. 241/1990 novellata,
in www.LexItalia.it, 2005).
Dopo la modifica introdotta dal D.L. n. 35, è aumentato il dubbio sulla natura
giuridica della DIA, ossia se essa comporti la formazione di un atto
amministrativo positivo, seppure virtuale (Cons. St. Sez. VI, 6910/2004), o se,
al contrario, questo istituto continui ad essere inidoneo ad avviare una
sequenza procedimentale assoggettata alla disciplina della legge n. 241/90 (TAR
Piemonte, Sez. I, 4 maggio 2005, 1359, in www.LexItalia.it, 5/2005), trattandosi
di un atto oggettivamente e soggettivamente privato (fra le altre, T.A.R. Veneto
Sezione II, 20 giugno 2003, n. 3405, che richiama anche Cons. Stato, Sez. VI, 4
settembre 2002, n. 4453; T.A.R. Liguria 22 gennaio 2003, n. 113, e T.A.R.
Abruzzo, Sez. Pescara, 23 gennaio 2003 n. 197). Per il TAR Piemonte la DIA
costituisce un atto soggettivamente e oggettivamente privato, come tale
insuscettibile di impugnazione innanzi al giudice amministrativo; ha, in altri
termini, solamente il valore di una comunicazione fatta dal privato
all’Amministrazione circa la propria intenzione di realizzare un’attività
direttamente conformata dalla legge e non necessita di titoli provvedimentali
(TAR Piemonte, sez. I, 4 maggio 2005 n. 1367: fattispecie relativa alla denuncia
di inizio attività edilizia ex articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
Alla costruzione della DIA come istanza autorizzatoria che, per effetto del
decorso del tempo, provoca la formazione di un provvedimento tacito di
accoglimento farebbe pensare l’espressa previsione del potere
dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela e la
devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
La previsione di un potere di emettere un provvedimento di annullamento o di
revoca e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presuppongono,
infatti, che la dichiarazione di inizio di attività dia luogo ad un atto
amministrativo, come rilevato in sede di esame al Senato dell’articolo 3 del
D:L. n. 35, dalla 1° Commissione Affari Costituzionali.
La I Commissione ha avuto modo di sottolineare “l’inopportunità del rinvio
operato dal comma 3 del novellato articolo 19 al potere dell’amministrazione di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 –
quinquies e 21 – nonies della legge 241 del 1990 (annullamento e revoca
dell’atto amministrativo), in quanto la dichiarazione di inizio di attività non
dà luogo ad un atto amministrativo” ed ha manifestato perplessità anche “sulla
compatibilità con l’articolo 103 della Costituzione, dell’articolo 19, comma 5,
della legge n. 241, come risulterebbe modificato dall’articolo 3 del decreto
legge in esame, che devolve ogni controversia relativa all’applicazione delle
disposizioni sulla dichiarazione di inizio attività alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo”, in quanto “non costituendosi alcun atto
amministrativo, la tutela avrebbe ad oggetto diritti soggettivi e non interessi
legittimi” e, dunque, la norma non sembrerebbe coerente con i principi, ribaditi
anche in recenti decisioni della Corte costituzionale, in tema di riparto di
competenze tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa (Relazione
Pastore alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, il 22 marzo 2005,
498° seduta antimeridiana).
In realtà, il problema della natura della DIA sembrerebbe risolto
definitivamente dalla stessa nuova L. n. 241, che all’art. 21, c. 2-bis,
assimila la DIA (oltre che il silenzio assenso) agli altri atti di assenso,
stabilendo che “Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche
amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20”.
Sotto l’aspetto operativo, l’accoglimento dell’una o dell’altra impostazione non
è senza conseguenze. Se si ritiene, infatti, che dalla dichiarazione di inizio
dell’attività nasca un atto amministrativo, anche a questa fattispecie sono da
applicare le regole del procedimento e, specificatamente, quelle sulla
comunicazione di avvio ex artt. 7 e 8 e sul preavviso di rigetto dell’istanza ex
art. 10-bis. Se, al contrario, la DIA non dà luogo ad un procedimento, allora
non è necessario la comunicazione di avvio, salvo che l’amministrazione non
intervenga, in sede di autotutela, a vietare la prosecuzione dell’attività per
motivi di interesse pubblico.
3. Il rapporto con le discipline di settore.
Il terzo problema riguarda l’operatività o meno delle nuove disposizioni sulla
DIA anche nei settori in cui l’istituto è già disciplinato da apposita
normativa, come quello edilizio, commerciale, della gestione dei rifiuti, ecc.
Si ricorda, infatti, che diverse leggi di settore hanno utilizzato la DIA,
regolando l’istituto a volte in modo differente dalla disciplina dell’art. 19
della L. 241.
Come è noto, la DIA è stata utilizzata specialmente nel campo edilizio, anche
come alternativa al permesso di costruire (T.U. 6 giugno 2001, n. 380); in
materia di commercio per l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento dei
cosiddetti esercizi di vicinato o per alcune forme speciali di vendita al
dettaglio (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114); nel settore dello smaltimento e
trattamento dei rifiuti per alcune procedure semplificate (D.Lgs 5 febbraio
1997, n. 22, e s.m.); nell’ambito della comunicazione elettronica (D.Lgs n. 259
del 2003) ed in altri regolamenti di semplificazione (ad esempio il D.P.R. 4
aprile 2001, n. 235, in materia di somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circolai privati).
E’ preferibile sostenere, considerata la valenza di norma generale dell’art. 19
della L. n. 241, che in questi settori si continui a fare riferimento alle norme
contenute nella disciplina di settore.
Questa tesi è rafforzata dal comma 4 dell’art. 19 novellato, che fa salve le
disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi sia per l’inizio
dell’attività che per l’adozione da parte dell’amministrazione competente del
provvedimento di divieto di prosecuzione.
Gli elementi essenziali dell’istanza. Una delle domande che si pongono gli
operatori riguarda se e quali elementi essenziali devono avere le istanze per
essere idonee ad avviare la DIA (o, più in generale, il procedimento).
Una prima risposta a questa domanda è fornita direttamente dalla stessa L. n.
241, che all’art. 21, c. 1, prevede che nell’istanza presentata ai sensi degli
articoli 19 e 20, l’interessato deve dichiarare di essere in possesso dei
requisiti e presupposti prescritti dalla legge. Ciò significa che l’istanza deve
contenere almeno questo elemento per essere idonea ad avviare il procedimento.
Questa sola indicazione non è però sufficiente. E’ necessario anche che
l’istanza permetta, non solo di identificare il richiedente, ma anche di
individuare l’oggetto dell’attività liberalizzata che si intende iniziare, come
opportunamente prevedeva il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, “Regolamento
concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Riassumendo, non tutte le istanze sono idonee ad avviare la procedura della DIA,
ma soltanto quelle complete dei suddetti elementi essenziali, e cioè delle
generalità del richiedente, dell’oggetto dell’attività da avviare e
dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti e presupposti previsti dalla
legge o dall’atto amministrativo generale per la fattispecie. Questo comporta
che, in presenza di una istanza priva di uno dei suddetti elementi essenziali,
il responsabile del procedimento può richiederne, ove possibile, l’integrazione
senza che decorri il termine del procedimento di verifica.
|
Rischi maggiori per i privati con
silenzio-assenso e Dia. Le ipotesi di reato per le domande inesatte
coinvolgono i cittadini
Maggiore competitività attraverso
procedure di silenzio assenso e dichiarazioni inizio attività (Dia),
previsti dal D135/2005. Ma i rischi non mancano: una domanda incompleta
rischia, se accolta, di causare danni rilevanti.
La lista di controllo.
Per ottenere un provvedimento con silenzio assenso o Dia è necessaria
una serie di dichiarazioni che riguardano situazioni di fatto,
circostanze personali e impegni del privato. Tutto ciò si può
autodichiarare, allegando copia di documenti di identità, oppure si può
segnalare all'amministrazione che già esistono in suoi archivi elementi
dai quelli desumere il possesso di stati e qualità. Al massimo, si dovrà
indicare in quale anno si è conseguito un titolo di studio o un'idoneità
al Rec (Registro del commercio), lasciando poi che l'amministrazione si
procuri gli estremi precisi o verifichi l'esistenza del titolo
dichiarato.
Il ruolo dei professionisti.
È quindi ipotizzabile lo sviluppo di una serie di servizi professionali
esterni agli uffici pubblici che cureranno la preparazione di idonee
domande. Qualora sia necessario acquisire
pareri tecnici, informazioni o certificazioni, l'articolo 2, comma 4
della legge 241/1990 nel testo modificato dalla legge sulla
competitività prevede una sospensione di 90 giorni del termine per
provvedere.
I rischi delle dichiarazioni.
Il fai da te può provocare danni rilevanti: occorre partire dal
presupposto che chiedere alla Pa un provvedimento che può essere
ottenuto attraverso il silenzio coinvolge molto di più il cittadino.
Un'inesattezza che passi inosservata può far venire meno il
provvedimento anche a distanza di tempo, azzerando situazioni
consolidate.
Solo gli errori sanabili, cioè quelli che
se tempestivamente corretti non avrebbero inciso sul diritto a ottenere
il provvedimento, fanno attivare una procedura di sanatoria.
Le sanzioni penali.
La domanda del privato che fa scattare un silenzio o una
Dia contribuisce alla formazione della volontà della pubblica
amministrazione. Se questa volontà si forma in modo errato, si incorre
in un reato di falso (articolo 480 del Codice penale). In precedenza,
invece, i privati erano sanzionati solo se a sbagliare erano dei tecnici
(quali ingegneri, architetti, geometri) chiamati a dichiarare
l'esistenza di fatti e circostanze a loro note. Per decongestionare
questo tipo di responsabilità, potranno ora corredarsi le domande con
specifiche attestazioni (ad
esempio, le dimensioni di un locale,
l'esistenza di idonea aerazione, il consenso di vicini ecc.) provenienti
da tecnici abilitati che se ne assumano la responsabilità
La vigilanza degli uffici.
Sollevati dall'onere di seguire la formazione dei provvedimenti, gli
uffici dovranno predisporsi a effettuare controlli adeguati, per lo più
a campione. Un silenzio ottenuto in modo indebito o una Dia non perfetta
potranno essere revocati «entro un termine ragionevole» e tenendo conto
degli interessi dei soggetti coinvolti dal procedimento. Il metro di
misura del termine ragionevole varia a seconda degli errori che
emergeranno: un motivo igienico sanitario può provocare l'annullamento
del silenzio anche a distanza di molto tempo dal formarsi del
provvedimento tacito; una lieve difformità edilizia potrebbe invece
essere superata dal consolidarsi pluriennale. di una situazione. C'è da
osservare che la vigilanza degli uffici si cumula a quella dei
controinteressati, cioè di quei soggetti che per vicinanza (condomini,
esercenti dí altre attività) o per loro finalità (sindacati, ordini,
associazioni) possono dare uno sguardo alle pratiche che sono maturate
senza provvedimento espresso e porre in evidenza gli errori commessi dal
richiedente. Ciò vale soprattutto per le Dia, mentre per il silenzio
.assenso vi è un periodo di 180 giorni perché le pubbliche
amministrazioni (e i privati) possano organizzarsi al meglio.
GUGLIELMO SAPORITO |
|
Un silenzio-assenso a doppio taglio.
Snellimento delle procedure, maggiori responsabilità.
Via alla scorciatoia del silenzio assenso,
ma attenzione agli interventi postumi della pubblica amministrazione. Il
dl competitività fa diventare l'accoglimento tacito la regola, ma
l'impresa deve premunirsi per evitare controlli e sanzioni, che possono
verificarsi anche dopo l'inizio dell'attività.
Il provvedimento sulla competitività si
propone di semplificare l'azione amministrativa, anche se più di un
aspetto suscita perplessità. Prendiamo per esempio l'articolo 20
della legge 241/1990 interamente riscritto dal dl competitività e
analizziamolo in tutti i suoi aspetti.
Per le imprese cambia e di molto la
prospettiva nei rapporti con la pubblica amministrazione: dalla regola
per cui si deve aspettare la risposta dell'ente pubblico, si passa alla
regola per cui chi tace acconsente.
Nei procedimenti a istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale sempre a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o
diffide.
In altre parole l'amministrazione deve attivarsi solo per dire di no e
quindi per rigettare l'istanza. La p.a. ha ancora una possibilità e cioè
convocare una conferenza dei servizi. Il riferimento alla conferenza dei
servizi è necessario nei casi in cui la p.a. deve acquisire pareri o
nulla osta.
Trascorso il termine massimo di
conclusione del procedimento il silenzio equivale a un sì, e questo,
salvo norma contraria, vale come regola. Il provvedimento espresso
(anche per l'accoglimento) diventa l'eccezione: atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la
difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la
pubblica incolumità; casi in cui la normativa comunitaria impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali; casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del presidente del
consiglio dei ministri.
Insomma strade aperte al silenzio assenso.
Attenzione, però, ai possibili trabocchetti. Innanzitutto procedimento
con il silenzio assenso non significa lassismo o trascuratezza nella
valutazione dei presupposti necessari per la acquisizione del beneficio
o comunque per l'accoglimento dell'istanza. In sostanza l'eliminazione
della necessità di un atto formale di assenso non esonera dal possesso
dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza stessa. Anche perché
l'amministrazione può sempre assoggettare a controllo l'operato del
privato e dell'impresa.
Non a caso l'articolato prevede che nei
casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
della domanda, l'amministrazione competente può assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90 (articoli
introdotti dalla legge 15/2005). Il rinvio alle due disposizioni
significa che l'amministrazione può revocare il silenzio-assenso e può
anche annullare il silenzio-assenso.
Beninteso si può anche revocare e
annullare un provvedi-mento espresso. Tuttavia con il meccanismo del
silenzio-assenso l'impresa deve confidare sul possesso dei requisiti
autodichiarati piuttosto che nell'attestazione del possesso degli stessi
requisiti in un atto esplicito emesso dall'amministrazione.
C'è però un argine all'intervento
dell'amministrazione. In caso di revoca pregiudizievole dovrà
indennizzare l'interessato. Tuttavia nel caso in cui l'impresa si sbagli
nella valutazione o nell'interpretazione della legge relativa ai
requisiti necessari per svolgere una attività è chiaro che si espone
all'annullamento del silenzio-assenso a posteriori da parte della
pubblica amministrazione. E con la marea di leggi, regolamenti,
circolari e risoluzioni il rischio di una cattiva interpretazione dei
.requisiti necessari per l'esercizio di una attività se lo assume tutto
l'impresa, che non potrà scaricare l'incombenza sull'amministrazione. La
p.a. rimane silente e tutt'al più interviene dopo con un annullamento.
Da questo punto di vista il
silenzio-assenso rischia di essere un'arma a doppio taglio. Anche per
una altra considerazione. Il decreto legge sulla competitività aggiunge
un comma (2-bis) all'articolo 21 della legge 241/1990, e in base a
questa disposizione «restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte
di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato
dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.
La disposizione, innanzitutto, è mal
formulata in quanto l'articolo 20 è come se prevedesse una forma di
denuncia di inizio attività e, invece, prevede il silenzio assenso. Ma
ciò nonostante è chiaro che sia nei casi di denuncia di inizio attività
sia nei casi di silenzio assenso resta ferma la possibilità per la
pubblica amministrazione di vigilare e sanzionare. In sostanza, l'avere
ottenuto il silenzio-assenso non mi esonera da interventi di autotutela
(revoca e annullamento) e tanto meno da interventi di vigilanza e
sanzione.
La novità delle disposizioni ha imposto al
legislatore di disciplinare il periodo transitorio.
Le disposizioni sul silenzio assenso non
si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli
interessati di presentare nuove istanze.
Le domande presentate entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
competitività si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze
o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il
provvedimento di diniego nel termine di 180 giorni, salvo che, ai sensi
della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la
conclusione del procedimento.
ANTONIO CICCIA |
|