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La denuncia  di infortunio sul lavoro  interessa particolarmente  la polizia municipale (specie nei piccoli comuni), in virtù di  un obbligo di legge che obbliga  tutti i datori di lavoro (compresi quelli agricoli,  a differenza di quanto viene scritto in alcune riviste ritenute "autorevoli" ; l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, ai sensi dell'art. 25 del D.Leg. 38/2000),  di  comunicare  ogni infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro, per più di tre giorni.

Tale obbligo scaturisce dal D.P.R, 30/06/1965, n. 1124 (detto T.U.), e successive modifiche ed integrazioni,  dalla Legge 28.12.1993 n. 561 - artt. 1 e 2., dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n°38 e dal Decreto 29 maggio 2001(modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico di datori di lavoro agricoli).

Detta denuncia deve essere presentata all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio e per autorità di pubblica sicurezza si intendono la Questura o, in alternativa, i Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti, in ogni altro caso tale autorità è rappresentata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'infortunio stesso. Nel caso che l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.

La denuncia deve essere presentata da parte del datore di lavoro entro due giorni da quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto notizia dell' infortunio occorso ad un proprio dipendente, questo termine decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico che attesta un' inabilità al lavoro di oltre tre giorni, oppure, nel caso di infortunio in precedenza valutato guaribile entro tre giorni, il termine decorre dalla data di ricezione del successivo certificato medico che attesta la mancata guarigione nei termini precedentemente stabiliti e prolunga quindi il periodo di inabilità al lavoro. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione, per le comunicazioni di infortunio effettuate a mezzo di lettera raccomandata,  vale come data di presentazione quella di spedizione dall' Ufficio Postale.Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo, per la corretta valutazione dei termini previsti dalla normativa il sabato è considerato normale giornata feriale anche se normalmente non lavorativa.

La mancata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza entro il termine di due giorni, decorrenti dalla ricezione del certificato medico da parte del datore così come la non completezza della stessa, o il mancato assolvimento dell'obbligo da parte di una persona incaricata dal datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria  il cui ammontare è compreso tra un minimo di €uro 258.23, ed un massimo di €uro 1549.37, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato (V. verbale /formato doc).

In caso in cui sia avvenuto un infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o l'inabilità superiore ai trenta giorni, l'autorità di p.s., appena ricevuta la denuncia, deve inviare copia della denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, nella cui circoscrizione è accaduto l'infortunio. Tale organo, entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede ad una inchiesta volta ad accertare, tra l'altro, le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e le cause di esso nonché eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione. Tale obbligo deriva dall'art. 56 D.P.R. 1124/65 come mod. dall'art. 236 del D. Lgs. 19/21998 n° 51 (in vigore dal 2 Giugno 1999) e comporta una importante modifica rispetto alla normativa previgente, che prevedeva la competenza del Pretore. A tal riguardo il Ministero del Lavoro - Direzione Affari Generali - Div VII con Circolare 28 Maggio 1999 n° 38 ha precisato comunque che "la procedura relativa all'inchiesta rimane sostanzialmente invariata". Qualora la suddetta inchiesta evidenzi ipotesi di reato, apposita informativa dovrà essere inviata alla competente Procura della Repubblica.